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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 12 luglio 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 luglio 2011.

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Amici, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Borghesi, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Evangelisti, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Osvaldo Napoli, Leoluca Orlando, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Romano, Rosso, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vernetti, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Amici, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Boniver, Borghesi, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Bruno, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Evangelisti, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Malfa, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Lusetti, Malgieri, Mantovano, Maroni, Martini, Antonio Martino, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Mussolini, Leoluca Orlando, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Romani, Romano, Rosso, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vernetti, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 luglio 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
TRAVERSA e ANTONINO FOTI: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di proroga del termine per l'esercizio dell'azione penale e di giudizio abbreviato relativamente ai soggetti sottoposti a misure cautelari personali» (4498);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CALDERISI ed altri: «Modifiche agli articoli 114 e 133 della Costituzione in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province» (4499).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 12 luglio 2011 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze:
«Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria» (4500).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PASTORE ed altri: «Modifica dell'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione e soppressione delle province nonché di modificazione delle circoscrizioni provinciali» (4493) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Restituzione di un disegno di legge al Governo per la presentazione al Senato della Repubblica.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2011, ha chiesto che il seguente disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 12 luglio 2011, sia trasferito al Senato della Repubblica:
«Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria» (4500).

Il disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere presentato al Senato della Repubblica e sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 6 luglio 2011, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione della 13a Commissione (Territorio) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM(2008)810 definitivo) e sul documento n. 7851/11 relativo all'accordo politico nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea sulla medesima proposta di direttiva (atto comunitario n. 74) (Atto Senato doc. XVIII, n. 98), che è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente);
risoluzione della 6a Commissione (Finanze) sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 (COM(2011)135 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 99), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: IGNAZIO ROBERTO MARINO ED ALTRI; TOMASSINI ED ALTRI; PORETTI E PERDUCA; CARLONI E CHIAROMONTE; BAIO ED ALTRI; MASSIDDA; MUSI ED ALTRI; VERONESI; BAIO ED ALTRI; RIZZI; BIANCONI ED ALTRI; D'ALIA E FOSSON; CASELLI ED ALTRI; D'ALIA E FOSSON: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 2350-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BINETTI ED ALTRI; ROSSA ED ALTRI; FARINA COSCIONI ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; POLLASTRINI ED ALTRI; COTA ED ALTRI; DELLA VEDOVA ED ALTRI; ANIELLO FORMISANO ED ALTRI; SALTAMARTINI ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; DI VIRGILIO ED ALTRI; PALAGIANO ED ALTRI (A.C. 625-784-1280-1597-1606-1764-BIS-1840-1876-1968-BIS-2038-2124-2595)

A.C. 2350-A - Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2350 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento).

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6.
2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.
3. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.
4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
6. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento).

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può esprimere la propria volontà di non essere sottoposto a metodologie di supporto delle funzioni vitali quando esse non possano essere ritenute ragionevolmente utili in funzione del ripristino dell'autonomia delle funzioni stesse.
3. 2040. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,
3. 156. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fatta a New York il 13 dicembre 2006 aggiungere le seguenti: nei pazienti in stato vegetativo.
3. 2059. Lenzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: devono essere mantenute fino alla fine del comma con le seguenti: sono trattamenti sanitari e in quanto tali possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
3. 2001. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: devono essere mantenute fino alla fine del periodo con le seguenti: sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita.
3. 2052. Bertolini, Pagano, Saltamartini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: devono essere mantenute fino a: Esse non possono con le seguenti: e, pertanto, in ossequio ai principi di libertà di scelta e diritto alla salute dalla stessa sanciti, alimentazione e idratazione possono essere assicurate fino al termine della vita, ad eccezione dei casi in cui, nella dichiarazione anticipata di trattamento, sia stata espressa in forma esplicita, la scelta di non volersi sottoporre alla somministrazione di sostanze nutritive e/o di liquidi con le modalità in cui la scienza e la tecnica potrebbero fornirle. Esse possono.
3. 2071. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: devono essere mantenute con le seguenti: possono essere mantenute.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
3. 2041. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: al termine della vita fino alla fine del comma, con le seguenti: a che le medesime non risultino sproporzionate o ingiustificate, e non possono essere ritenute ragionevolmente utili in funzione del ripristino dell'autonomia delle funzioni vitali stesse.
3. 2045. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: le medesime aggiungere le seguenti: , acquisito e formalizzato il giudizio del medico responsabile della cura.
3. 2076. Mario Pepe (PD).

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: nel fornire al paziente aggiungere le seguenti: in fase terminale.
*3. 2022. Castellani.
(Approvato)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: nel fornire al paziente aggiungere le seguenti: in fase terminale.
*3. 2082. Binetti, Calgaro, Capitanio Santolini, Mondello.
(Approvato)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
**3. 26. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
**3. 152. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con le parole:, del caso in cui siano incompatibili con i diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e comunque del caso in cui siano difformi alla dichiarazione anticipata esplicita o implicita di trattamento.
3. 2070. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: non.
3. 177. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: non con le seguenti: proprio per questo.
3. 175. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: non con le seguenti: per questo motivo.
3. 174. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 6.
3. 170. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: assume rilievo con le seguenti: è efficace.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
sostituire le parole:
collegio medico con le seguenti: collegio medico-infermieristico;
aggiungere, in fine, le parole:
e dall'infermiere case manager o dal coordinatore infermieristico dell'unità operativa di riferimento.
3. 2073. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: assume rilievo con le seguenti: ha efficacia.
3. 147. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

All'emendamento 3.3001 della Commissione, primo periodo, sostituire le parole da: di comprendere le informazioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: accertata di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze.
0. 3. 3001. 1. Lenzi, Bucchino, Giachetti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: è accertato fino alla fine del comma con le seguenti: il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza.
3. 3001. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: si trovi nell'incapacità fino alla fine del comma, con le seguenti: in stato vegetativo persistente non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.
3. 2077. Bertolini, Pagano, Saltamartini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: si trovi nell'incapacità fino alla fine del periodo con le seguenti: sia incapace di intendere o di volere.
3. 149. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: si trovi nell'incapacità permanente con le seguenti: in stato vegetativo non è più in grado.
3. 2026. Fioroni.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: e, per questo motivo fino alla fine del comma.
3. 2072. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da del soggetto è formulata fino alla fine del comma, con le seguenti: è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.
3. 2078. Polledri.

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: curante aggiungere le seguenti: e su sua indicazione.
3. 52. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero dall'Ordine dei medici competente per territorio.
3. 51. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Chiunque, fra i componenti del collegio, può opporsi alle decisioni del collegio che non condivida, appellandosi all'Ordine dei medici.
3. 58. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria locale deve rivolgersi al sindaco.
3. 55. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria locale può astenersi dalle decisioni del collegio medico.
3. 56. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria locale può opporsi e appellarsi all'Ordine dei medici.
3. 57. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria locale può chiedere eventuali sostituzioni.
3. 54. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria locale può indicare eventuali sostituzioni.
3. 53. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Alla rubrica, sostituire la parola: Contenuti con la seguente: Contenuto.
3. 186. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Alla rubrica, sopprimere le parole: e limiti.
3. 187. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Situazione d'urgenza). - 1. La dichiarazione anticipata e la nomina del fiduciario producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.
2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 3, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti.

Conseguentemente:
all'articolo 4, sopprimere il comma 6;
sopprimere l'articolo 7.

3. 01. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 2350-A - Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2350 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.
3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.
4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato.
La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.
5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).

Sopprimere il comma 1.
4. 2014. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: anticipate di trattamento fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 3 nonché la nomina del fiduciario sono formulate con atto scritto in data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.

Conseguentemente:
sopprimere i commi da 2 a 6;
sostituire la rubrica con la seguente:
Forma della dichiarazione.
4. 22. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: anticipate di trattamento fino alla fine del comma con le seguenti: esplicite anticipate di trattamento non sono obbligatorie, possono essere redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma autografa o digitale del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere e dopo un'adeguata informazione medico-clinica, e sono raccolte presso il comune di residenza del soggetto in un apposito registro delle dichiarazioni di trattamento. In caso di cambio di residenza dell'interessato, tale dichiarazione deve essere trasmessa dal comune di partenza al comune di arrivo ed il cittadino deve essere informato dell'avvenuta trasmissione.
4. 2015. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: non sono fino alla fine del comma con le seguenti: sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio o da altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione.

Conseguentemente:
sopprimere i commi da 2 a 6;
sopprimere l'articolo 7.

4. 1914. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la parola: trattamento aggiungere le seguenti:, che.
4. 56. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: non sono obbligatorie aggiungere le seguenti: ma sono vincolanti, fatte salve le previsioni dell'articolo 7.
4. 131. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da:, sono redatte fino alla fine del comma con le seguenti: ma sono sempre vincolanti nei confronti di terzi, in quanto espressione certa di volontà del soggetto che le sottoscrive e riconducibili all'enunciato dell'articolo 32 della Costituzione che indica la vita di esclusiva appartenenza del dichiarante.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
4. 137. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da:, sono redatte fino alla fine del comma con le seguenti: ma sono vincolanti per i sanitari e sono redatte in forma scritta davanti a due testimoni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
4. 146. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: con atto avente fino alla fine del comma con le seguenti: anche digitale con atto avente data certa e firma anche digitale del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica.
4. 2016. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: in forma scritta con le seguenti: in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa, ovvero redatte in forma elettronica con apposta firma elettronica certificata secondo le modalità e tecnologie disponibili.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sopprimere il primo periodo.
4. 117. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la parola: maggiorenne con le seguenti: maggiore di quattordici anni.
4. 180. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la parola: maggiorenne aggiungere le seguenti: o minorenne di età superiore ai sedici anni, assistito da un genitore.
4. 61. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: in piena capacità con la seguente: pienamente capace.
4. 179. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole: dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

Conseguentemente:
al comma 2:
primo periodo, sopprimere le parole:
, manoscritte o dattiloscritte,
sopprimere il secondo periodo;
sopprimere il comma 6.
4. 2006. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole: dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica,.
4. 176. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: informazione medico-clinica aggiungere le seguenti: se richiesto dal paziente.
4. 175. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole:, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
4. 88. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: possono essere raccolte da un notaio.
4. 128. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: possono essere raccolte dal medico di medicina generale.
4. 178. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: sono raccolte aggiungere le seguenti:, salvo casi esplicitamente motivati,
4. 66. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la parola: esclusivamente.
4. 62. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: da un notaio a titolo gratuito o dal sindaco del comune di residenza.
4. 116. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente la sottoscrive con le seguenti:, a titolo gratuito, da un notaio o da un legale ovvero depositate presso l'ufficio anagrafe del Servizio sanitario nazionale competente per territorio. Il soggetto che riceve l'atto dà atto, nella dichiarazione stessa, della data di ricezione.
4. 129. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: dal fiduciario del soggetto, familiare o non, e alla loro redazione partecipa il medico di famiglia, che sottoscrive con firma autografa la dichiarazione anticipata di trattamento unitamente alla persona fiduciaria. Così redatte, le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno valore vincolante per la classe medica e per la legge. Per i soggetti minorenni la responsabilità ricade sui loro tutori legali, siano essi i genitori, naturali o adottivi, o terze parti legalmente riconosciute.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
4. 132. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento.
4. 133. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: dal medico curante o, se l'interessato lo ritiene opportuno, anche da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione anticipata di trattamento e che garantisce che il pazienze sia stato informato delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi.
4. 130. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale con le seguenti: dal medico di medicina generale o dal fiduciario di cui all'articolo 6.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: deve essere aggiungere le seguenti: consegnata dai soggetti di cui al comma 1 e.
4. 7. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, sostituire le parole: esclusivamente dal medico di medicina generale con le seguenti: dal medico di fiducia liberamente scelto.
4. 15. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, sostituire le parole: di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: o da persona incaricata di un pubblico servizio.
4. 149. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: di medicina generale che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: di fiducia.
4. 147. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: di medicina generale aggiungere le seguenti: o da altro medico di fiducia dell'interessato.
4. 2018. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole: che contestualmente le sottoscrive.
4. 148. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: che contestualmente le sottoscrive con le seguenti: che ha l'obbligo di sottoscriverle.
4. 177. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, indicando, a fianco della propria firma, il numero d'iscrizione all'Ordine dei medici.
4. 31. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e ne conserva copia. Resta comunque in possesso del dichiarante l'originale che fa fede.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4.
4. 2017. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, apponendo anche il suo timbro.
4. 30. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in tre copie, una delle quali viene trattenuta dal medico e una dal sottoscrittore.
4. 70. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e ne trattiene una copia.
4. 71. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, senza altre formalità.
4. 67. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La firma di cui al presente comma, in caso di impedimento da parte del soggetto interessato, può essere sostituita secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
4. 2019. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Immediatamente il medico invia una copia della dichiarazione all'Ordine dei medici.
4. 73. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro tre giorni dalla sottoscrizione il medico o il paziente depositano una copia presso l'Ordine dei notai.
4. 29. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Ordine dei medici territorialmente competente conserva l'originale della dichiarazione in busta sigillata.
4. 32. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico ne conserva copia telematica e ne rilascia ricevuta.
4. 33. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico deve trattenere una copia della dichiarazione.
4. 72. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È compito dell'azienda sanitaria locale conservare la dichiarazione sottoscritta e rilasciarne ricevuta al depositante.
4. 34. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando un medico sottoscrive più di dieci dichiarazioni nell'arco di due anni, ne dà notizia al sindaco.
4. 35. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il dichiarante ritiene che l'informazione di cui al presente comma tenda a modificare o a contrastare la propria intenzione, questi può rivolgersi ad altro medico.
4. 36. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono altresì essere raccolte da un qualsiasi pubblico ufficiale.
4. 63. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il soggetto renda la propria dichiarazione davanti ad altro medico, questi si accerta che il medico del dichiarante abbia fornito le informazioni di cui al presente comma.
4. 64. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il dichiarante voglia redigere la propria dichiarazione davanti a un medico diverso dal proprio, può motivare la propria decisione nella dichiarazione, che comunque resta valida.
4. 65. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'informazione medico-clinica non deve avere lo scopo di ostacolare o contrastare la volontà del dichiarante.
4. 69. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'informazione medico-clinica non deve avere lo scopo di modificare la volontà del dichiarante.
4. 68. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nel testamento biologico, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione dei principio di autodeterminazione del malato e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
4. 99. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito, ove possibile, il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nel testamento biologico.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 6.

sopprimere l'articolo 7.
4. 98. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, si conforma alle direttive di quest'ultimo.
4. 97. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In caso di mancata sottoscrizione da parte del medico, la dichiarazione anticipata di trattamento può essere sottoscritta presso gli sportelli anagrafici circoscrizionali e datata a cura dell'incaricato del comune.
4. 120. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. In ogni caso, un pubblico ufficiale certifica l'autenticità della dichiarazione di cui al comma 1 ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle conseguenze della sottoscrizione.
4. 24. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, manoscritte o dattiloscritte,
4. 2001. Contento, Calderisi, De Camillis.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:, manoscritte fino alla fine del comma con le seguenti: devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa. Soddisfatti tali requisiti, esse divengono vincolanti per il medico.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
4. 86. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:, devono essere fino alla fine del comma con le seguenti: o elettroniche o espresse attraverso altri mezzi audiovisivi, devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa o digitale (elettronica) quando possibile. Nel caso di persone disabili, impossibilitate a scrivere e firmare, è consentita la registrazione audio o video, la realizzazione di testi in formato digitale, purché effettuati in presenza di almeno due testimoni maggiorenni in grado di riportare le volontà della persona disabile. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia esclusivamente per i casi che avverranno a partire da tre mesi dopo la promulgazione della legge.
4. 2020. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: devono essere fino alla fine del comma con le seguenti: avvengono in modo libero e consapevole; esse sono sottoscritte in modo chiaro con firma autografa.
4. 76. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza con le seguenti: devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole.
4. 121. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: consapevolezza aggiungere le seguenti:, senza che il medico abusi della sua posizione.
4. 38. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, che ne certifica l'autenticità ed attesta che l'estensore abbia espresso le proprie disposizioni in piena libertà e autonomia intellettuale.
4. 87. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il dichiarante ritiene che il medico stia esercitando pressioni ritenute indebite, si rivolge all'Ordine dei medici per avere un ulteriore confronto.
4. 37. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Tenendo conto dei principi di cui all'articolo 9 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, eventuali dichiarazioni di volontà o convinzioni e orientamenti espressi chiaramente dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge, acquistano valore ai fini della presente legge, e sono utilizzabili per la ricostruzione della volontà del soggetto medesimo, se confermati dai familiari nel seguente ordine: dal coniuge non separato, dal convivente more uxorio, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado. In assenza dei soggetti di cui al precedente periodo, la ricostruzione della volontà del soggetto acquista valore e può essere utilizzata se confermata in maniera evidente e univoca da persone maggiorenni anche se non legate al soggetto da alcun vincolo di parentela.
4. 2009. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso in cui il soggetto da sottoporre a trattamento sanitario sia incapace di intendere e di volere e non abbia redatto la dichiarazione anticipata di trattamento, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente more uxorio, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.
4. 2010. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: al di fuori fino a: ai fini della con le seguenti: in forme e modi diversi da quelli previsti dalla presente legge e in assenza di una valida dichiarazione anticipata di trattamento devono essere considerate dal medico ai fini di una compiuta e completa.
4. 2007. Sarubbi, Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sbrollini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle dichiarazioni anticipate di trattamento il soggetto può dare indicazioni anche in merito al tipo di assistenza religiosa che desidera ricevere, alla possibile donazione di organi al momento della sua morte clinicamente accertata nonché in merito alla donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
4. 16. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità a tempo indeterminato. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere in qualunque momento rivista e modificata dal paziente, con la forma prescritta nei commi 1 e 2.
4. 85. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4:
primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2;
sopprimere il secondo periodo.

4. 2002. Contento, Calderisi, De Camillis.

Sopprimere il comma 3.
*4. 122. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 3.
*4. 2000. Calderisi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La dichiarazione ha validità permanente.
4. 126. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La dichiarazione anticipata di trattamento ha durata illimitata, se non interviene ulteriore volontà del soggetto, liberamente espressa. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere mutata un numero indefinito di volte, con la forma e le modalità prescritte.
4. 2021. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La dichiarazione anticipata di trattamento ha validità illimitata. La dichiarazione può essere in ogni momento revocata o modificata, con la forma prescritta nei commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere il primo periodo.
4. 102. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La dichiarazione anticipata di trattamento ha validità dalla data di sottoscrizione sine die e può essere modificata in ogni momento.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: o modificata.
4. 125. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La dichiarazione anticipata di trattamento è a tutti gli effetti valida fino all'eventuale modifica o revoca della medesima, di cui al comma 4.
4. 2011. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La dichiarazione si rinnova ogni tre anni tramite la formula del silenzio-assenso.
4. 141. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La dichiarazione ha durata pari a tre anni, termine oltre il quale, se non si revoca, si intende rinnovata.
4. 140. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di dieci anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi 1 e 2.
4. 77. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di cinque anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi 1 e 2.
4. 26. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Salvo esplicita ed apposita previsione di durata al suo interno, la dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta dalla presente legge.
4. 1916. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: La dichiarazione ha validità illimitata e non necessita di essere rinnovata.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
4. 39. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: soggetto aggiungere le seguenti: disponga diversamente o.
4. 42. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: soggetto aggiungere le seguenti: indichi un termine più lungo o.
4. 44. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: soggetto aggiungere le seguenti: indichi un termine più breve o.
4. 43. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: ha validità fino alla fine del comma con le seguenti: si rinnova automaticamente ogni tre anni.
4. 142. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: per cinque anni fino alla fine del comma con le seguenti: per tutto l'arco della vita dell'individuo, ma può essere cambiata dall'interessato in qualsiasi momento, con le forme prescritte nei commi 1 e 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
4. 124. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: per cinque anni fino alla fine del comma con le seguenti: di dieci anni. Scaduto questo termine, in mancanza di successive manifestazioni di volontà in proposito, essa deve comunque essere presa in considerazione dal medico curante in quanto manifestazione dell'orientamento del paziente. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, o modificata, con la forma prescritta nei commi 1 e 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
4. 101. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole:, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai comma 1 e 2 con le seguenti: e si rinnova automaticamente.
4. 143. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2 con le seguenti: essa può essere rinnovata.
4. 123. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: trattamento aggiungere le seguenti: ha valore impegnativo e.
4. 8. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 3, sostituire le parole da: con la forma fino alla fine del comma con le seguenti: davanti a un qualsiasi pubblico ufficiale e con.
4. 41. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole da: la forma fino alla fine del comma con le seguenti: la semplice apposizione di una ulteriore firma e con la data aggiornata, davanti allo stesso medico o, se non disponibile, ad altro medico.
4. 40. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di mancato rinnovo e di successiva perdita della capacità di intendere e di volere, il medico curante, d'intesa con i familiari, tiene comunque conto della volontà espressa dal soggetto, fermi restando i principi e i divieti stabiliti dalla presente legge.
4. 1. Mazzarella.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento esclusivamente dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e non è nella disponibilità dell'eventuale fiduciario, nei casi in cui il paziente abbia perso la capacità di intendere e di volere o quella di comunicare il proprio pensiero.
4. 84. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La revoca della dichiarazione anticipata di trattamento può essere effettuata con semplice sottoscrizione, davanti a testimoni, di atto di revoca sottoscritto con firma autografa dal soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, anche in assenza di un notaio.
4. 93. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata, anche parzialmente, o modificata in ogni momento dal soggetto interessato, che a tal fine appone apposita sottoscrizione con firma autografa.
4. 27. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ove non sia possibile la sottoscrizione per impedimenti fisici, il soggetto interessato può revocare in tutto o in parte la dichiarazione anche oralmente in presenza di due testimoni.
4. 155. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le modalità di esecuzione delle medesime.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
4. 81. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, dopo la parola: trattamento aggiungere le seguenti:, previa verifica della sua validità,
4. 48. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, sostituire le parole da: deve essere fino alla fine del comma con le seguenti: è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico, ovvero dal momento successivo in cui è reperita.
4. 28. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, sostituire le parole da: inserita fino alla fine del comma con le seguenti: sempre inserita nella documentazione sanitaria personale a qualunque titolo costituita.
4. 19. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 5, sostituire le parole da: inserita fino alla fine del comma con le seguenti: sempre inserita nella cartella clinica.
4. 2022. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 5, dopo la parola: inserita aggiungere le seguenti: in copia.
4. 49. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, dopo le parole: cartella clinica aggiungere le seguenti:, previa immediata comunicazione al responsabile della struttura sanitaria,
4. 45. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, sopprimere le parole: dal momento fino alla fine del comma.
4. 18. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il medico curante, o l'eventuale fiduciario, può garantire l'esistenza della dichiarazione e il suo contenuto, qualora il paziente non sia in grado di esibirla. In questo caso la dichiarazione originale deve essere consegnata entro ventiquattro ore.
4. 51. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel momento in cui la dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica le volontà del dichiarante espresse al suo interno sono vincolanti nei confronti di terzi.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 1.
4. 2012. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il paziente può comunque richiedere che l'inserimento avvenga al momento stesso della redazione della cartella clinica.
4. 83. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contemporaneamente all'inserimento, il dirigente della struttura sanitaria avverte il medico curante.
4. 46. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se del caso, o in caso di sua assenza, viene avvertito il fiduciario.
4. 47. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il paziente non è in grado di esibirla, si avverte il medico curante.
4. 50. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione può rifiutarsi di inserirla nella cartella clinica, assumendosene le eventuali responsabilità.
4. 52. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l'Ordine dei medici.
4. 53. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il responsabile della struttura sanitaria abbia dubbi sulla validità della dichiarazione avverte senza indugio l'autorità giudiziaria.
4. 54. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 6.
*4. 9. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Sopprimere il comma 6.
*4. 80. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La dichiarazione anticipata di trattamento si applica anche in condizioni d'urgenza o quando il soggetto versa in imminente pericolo di vita, se ricorrono le condizioni previste nella stessa.
4. 2023. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, le dichiarazioni anticipate di trattamento sono inefficaci quando la mancata attivazione o la sospensione o l'interruzione del trattamento sanitario rispetto al quale il soggetto ha espresso il proprio orientamento o ha esplicitato la propria rinuncia determinerebbero la morte del soggetto. Di esse il medico non può tenere alcun conto.
4. 2025. Polledri.

Al comma 6, sopprimere le parole: In condizioni di urgenza o.
*4. 2008. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 6, sopprimere le parole: In condizioni di urgenza o.
*4. 2013. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 6, sostituire le parole da: di urgenza fino alla fine del comma con le seguenti: di emergenza, qualora il medico non conosca il contenuto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, e in condizioni di urgenza, qualora i tempi non permettano di verificarne l'esistenza senza pregiudicare le possibilità di cura del paziente, il medico stesso è totalmente svincolato dalla loro applicazione.
4. 2005. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.

Al comma 6, sostituire le parole da: o quando fino alla fine del comma con le seguenti: la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica ove non ne sia possibile un'immediata acquisizione, fatta salva la sua integrale attuazione non appena venga notificata alla struttura medica di ricovero, che deve immediatamente abbandonare terapie od azioni che siano in contrasto con essa.
4. 95. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, sostituire le parole da: o quando fino alla fine del comma con le seguenti: la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica ove non ne sia possibile una immediata acquisizione. Le aziende ospedaliere e le ASL predispongono database contenenti le dichiarazioni anticipate di trattamento, immediatamente accessibili da tutti i reparti di pronto soccorso e di degenza.
4. 82. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, sostituire le parole da: o quando fino alla fine del comma con le seguenti: ove non sia possibile un'immediata acquisizione della dichiarazione anticipata di trattamento, l'unità medica che ha in carico il paziente procede in base alla deontologia medica tradizionale.
4. 94. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, sostituire le parole: non si applica con le seguenti: si applica.
4. 2024. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, a meno che non sia espressamente richiesto nella dichiarazione.
4. 153. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo disposizioni in senso contrario espressamente contenute nella dichiarazione.
4. 55. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dichiarazioni sono invece vincolanti anche in condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, nel caso in cui nelle dichiarazioni anticipate di trattamento sia espressamente negato il consenso a tutte o alcune manovre di rianimazione.
4. 152. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Il cittadino straniero la cui dichiarazione, pur se corrispondente alle norme del suo Paese, sia in evidente contrasto con le norme di cui alla presente legge, viene immediatamente informato. Se non si è nelle condizioni di farlo, viene informata l'ambasciata, che in questo caso lo rappresenta.
2. Il cittadino, o chi lo rappresenta, può accettare di aderire alle norme di cui alla presente legge e ne dà dichiarazione pubblica. Se non aderisce, può chiedere il rimpatrio nel proprio Paese, che avviene nel più breve tempo possibile, anche nel caso in cui il paziente non abbia gli strumenti economici per farvi fronte.
3. In questo caso, chi provvede al rimpatrio può chiedere il rimborso delle spese sostenute allo Stato di residenza dello straniero.
4. 09. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Il cittadino straniero temporaneamente residente in Italia, in grado di esibire una dichiarazione anticipata di trattamento, ancorché redatta secondo le norme del Paese d'origine, ha il diritto di chiederne l'applicazione.
4. 03. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Il cittadino straniero temporaneamente residente in Italia in grado di esibire una dichiarazione anticipata di trattamento, ancorché redatta secondo le norme del Paese d'origine, ha il diritto di chiedere che essa sia accettata come valida dalla struttura presso la quale è ricoverato.
4. 04. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso in possesso di una dichiarazione anticipata sottoscritta con le forme e le modalità previste dal Paese d'origine.
4. 06. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Le norme di cui alla presente legge valgono anche per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, ancorché in possesso di dichiarazione anticipata scritta nella lingua d'origine.
4. 05. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadino straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, la struttura presso la quale è ricoverato provvede senza indugi a informarlo.
4. 07. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Quando la dichiarazione anticipata esibita da un cittadino straniero contenga indicazioni incompatibili con le norme previste dalla presente legge, il dirigente della struttura avvisa senza indugio l'ambasciata o l'ufficio consolare del Paese d'origine dello straniero.
4. 08. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Quando una dichiarazione anticipata di trattamento sia scritta nella lingua originale di un cittadino straniero, deve essere fatta immediatamente una traduzione giurata, a carico dello stesso. Se le disposizioni contenute sono compatibili con le norme di cui alla presente legge, la dichiarazione diventa valida a tutti gli effetti.
4. 010. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Campagne d'informazione). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, promuove campagne di informazione periodiche e disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito Internet del Ministero della salute.
4. 01. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Obiezione di coscienza). - 1. Al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza. La struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata, presso la quale il paziente è ricoverato, garantisce, comunque, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 7, comma 2, della presente legge, l'esecuzione delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento.
4. 02. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco, Palagiano.

A.C. 2350-A - Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2350 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo).

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dalla azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.
2. Il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo).

Sopprimerlo.
5. 2000. Lenzi, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - (Assistenza ai soggetti in stato vegetativo). - 1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza. L'assistenza è garantita anche a domicilio dalla azienda sanitaria locale di competenza regionale nel cui territorio il soggetto in stato vegetativo risiede.
5. 37. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: soggetti in stato vegetativo aggiungere le seguenti:, purché compatibile con le dichiarazioni espresse dall'interessato secondo le modalità della presente legge,
5. 2003. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dall'Accordo sancito tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza e adottato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 maggio 2011.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5. 2006. De Nichilo Rizzoli.
(Approvato)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: sanitaria locale con le seguenti: ospedaliera provinciale.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: predisponendo, altresì, un piano di centri hospice da ubicare presso le aziende ospedaliere provinciali o interprovinciali.
5. 2004. Mario Pepe (PD).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro della salute istituisce un apposito fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, con il quale lo Stato concorre, insieme alla regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, al finanziamento dell'assistenza di cui al comma 1.
5. 4. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: la cui dichiarazione anticipata di trattamento esplicita o implicita non sia incompatibile con lo stesso tipo di assistenza.
5. 2005. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Con le modalità di cui al comma 2, il Ministro della salute, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e con il coinvolgimento della comunità scientifica, adotta, inoltre, linee guida sugli aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e prognostici dei pazienti in stato vegetativo al fine di valutarne gli esiti dei trattamenti riabilitativi, di nutrizione artificiale e di altri eventuali trattamenti di supporto vitale, di prevenzione e gestione delle complicanze.
5. 7. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, con il coinvolgimento delle società medico-scientifiche maggiormente rappresentative delle discipline coinvolte, affida all'Istituto superiore di sanità il compito di promuovere uno studio osservazionale sui soggetti in stato vegetativo, negli ambiti delle malattie neoplastiche terminali e in quelle cronico-degenerative avanzate, riferito allo stato della ricerca pura ed applicata su tali condizioni nonché sugli aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e prognostici e socio-assistenziali, anche al fine di valutare gli esiti a distanza dei trattamenti assicurati, compresi quelli di supporto vitale, nonché sulla prevenzione e gestione delle complicanze. La sistematica rilevazione ed archiviazione di tali dati presso l'ISS va a costituire il Registro nazionale degli stati vegetativi e forme neurologiche correlate.
5. 9. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute, con proprio decreto definisce annualmente le risorse appropriate per l'attuazione dei commi 1 e 2.
5. 2002. Fioroni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi non cittadini italiani, dà loro la possibilità di richiedere in via prioritaria la cittadinanza italiana.
5. 01. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi, dà loro la possibilità di richiedere l'assegno di accompagnamento.
5. 02. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. L'assistenza ai soggetti in stato vegetativo, se provvista da familiari di primo grado, congiunti o conviventi lavoratori dipendenti, dà loro la possibilità di richiedere il prepensionamento.
5. 03. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 2350-A - Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2350 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Fiduciario).

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.
2. Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.
3. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico con riferimento ai contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.
4. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.
5. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.
7. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono adempiuti dai familiari quali indicati dal libro II, titolo II, capi I e II del codice civile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Fiduciario).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - 1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge, nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.
2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.
3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.
6. 60. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Nomina del fiduciario). - 1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge, nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.
2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione nelle medesime forme di cui al presente articolo e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.
3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.
4. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.
6. 148. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge, nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.
6. 143. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: il dichiarante fino alla fine del comma con le seguenti: è possibile la nomina di un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.

Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:
2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata, per farle conoscere e farne realizzare le volontà. In mancanza di un fiduciario, le relative funzioni sono svolte dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno cui il decreto di nomina attribuisca l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario; a tali soggetti si applicano, ove compatibili, le norme della presente legge relative al fiduciario. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 406, ultimo comma, del codice civile, in mancanza di un tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno competente, il medico curante è tenuto a fornire notizia al pubblico ministero.
3. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante, non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.
4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.
5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. Il ruolo del fiduciario viene meno per morte o sopravvenuta incapacità.
6. 37. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: il dichiarante fino alla fine del comma con le seguenti: è possibile la nomina di un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma.

Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:
2. Il fiduciario è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata, per farle conoscere e farne realizzare le volontà.
3. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante, non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento e si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.
4. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.
5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.
6. 38. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: può nominare con la seguente: nomina.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole:
che abbia nominato un fiduciario può sostituirlo con le seguenti: può sostituire il fiduciario;
al comma 3, sopprimere le parole:
, se nominato,
al comma 4, sopprimere le parole:, se nominato,
al comma 5, sopprimere le parole:, se nominato,
sopprimere il comma 7.
6. 12. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, sopprimere le parole:, capace di intendere e di volere,
6. 73. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione con le seguenti: opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione per farla conoscere e contribuire a realizzarne le volontà.
6. 57. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, affinché venga rispettata la volontà del soggetto in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto.
6. 59. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in calce.
6. 72. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ruolo del fiduciario viene meno per revoca, rinuncia, morte o sopravvenuta incapacità.
6. 14. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nulla è dovuto al fiduciario per lo svolgimento delle proprie mansioni.
6. 138. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando la dichiarazione abbia una validità superiore ai tre anni la nomina di un fiduciario è obbligatoria.
6. 142. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui il dichiarante sia minorenne ma di età superiore ai sedici anni, la nomina di un fiduciario è obbligatoria.
6. 144. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sindaco del comune di residenza del dichiarante assume le veci del fiduciario quando questi per un qualsiasi motivo non sia reperibile.
6. 145. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il fiduciario nominato è temporaneamente impossibilitato a esercitare il suo ruolo, la struttura responsabile avvisa il medico curante o il sindaco.
6. 146. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Quando il dichiarante revoca il fiduciario, o lo sostituisce, non ha alcun obbligo di motivare la sua decisione, che diventa valida con una semplice dichiarazione fatta davanti a testimoni.
6. 140. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole da: sostituirlo fino alla fine del comma con le seguenti: revocarlo in qualsiasi momento.
6. 141. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole da:, se nominato fino alla fine del comma con le seguenti: appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate.
6. 53. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole da:, se nominato fino alla fine del comma con le seguenti: agisce in conformità alle volontà del paziente.
6. 120. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole da:, se nominato fino alla fine del comma con le seguenti: si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente.
6. 54. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole da: se nominato fino a: intenzioni con le seguenti: o i familiari quali indicati dal libro II, titolo II, capi I e II del codice civile, sono gli unici soggetti legalmente autorizzati ad interagire con il medico con riferimento ai contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento e si impegnano ad agire nell'esclusivo e migliore interesse della difesa dei diritti del paziente, operando sempre e solo secondo le disposizioni.
6. 2007. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: l'unico con la seguente: il.
6. 71. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere le parole: con riferimento ai contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento.
6. 2019. Bertolini.
(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole: si impegna.
6. 127. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: si impegna con le seguenti: è impegnato.
6. 134. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere le parole: ad agire.
6. 128. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: ad agire nell'esclusivo e migliore interesse con le seguenti: a dare attuazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento.
6. 70. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: nell'esclusivo e migliore interesse con le seguenti: nell'interesse.
6. 130. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: operando sempre con le seguenti: garantendo di operare sempre.
6. 6. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 3, sopprimere le parole: sempre e solo.
6. 131. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: intenzioni con la seguente: volontà.
6. 69. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere la parola: legittimamente.
6. 132. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: esplicitate con la seguente: sottoscritte.
6. 133. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il fiduciario ritiene che le volontà del dichiarante non siano rispettate si rivolge senza indugio all'autorità giudiziaria.
6. 125. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando i congiunti di primo grado del dichiarante ritengano che sia venuto meno il vincolo di lealtà del fiduciario, possono chiedere un decreto di revoca all'autorità giudiziaria.
6. 135. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A fronte di un disconoscimento delle volontà del dichiarante, il fiduciario avverte il sindaco del comune di residenza del dichiarante, che deve intervenire a tutela delle volontà del dichiarante.
6. 124. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico ed a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.
6. 2000. Contento, Calderisi, De Camillis.
(Approvato)

Sopprimere il comma 4.
*6. 2001. Contento, Calderisi, De Camillis.

Sopprimere il comma 4.
*6. 2018. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 4, sopprimere le parole:, se nominato,
6. 56. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole da: si impegna a vigilare fino alla fine del comma con le seguenti: è vincolato dalle dichiarazioni anticipate di trattamento.
6. 65. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole: si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le con le seguenti:, assistito da un palliativista di sua fiducia, quando lo ritenga necessario, richiede la somministrazione delle.
6. 117. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole: si impegna a vigilare con le seguenti: è autorizzato in ogni momento ad intervenire.
6. 116. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole: vigilare perché con le seguenti: verificare che.
6. 113. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire la parola: vigilare con la seguente: operare.
6. 17. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 4, sostituire la parola: vengano con la seguente: siano.
6. 112. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sopprimere la parola: migliori.
6. 110. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire la parola: migliori con la seguente: opportune.
6. 111. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, dopo la parola: disponibili aggiungere le seguenti: quando le condizioni del paziente lo richiedano.
6. 118. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, dopo la parola: disponibili aggiungere le seguenti:, anche chiedendo che sia sentito uno specialista della terapia del dolore.
6. 119. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire la parola: evitando con la seguente: senza.
6. 109. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole: sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono con le seguenti: di accanimento.
6. 7. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 4, sostituire le parole: sia di accanimento terapeutico, sia con le seguenti: di accanimento o.
6. 108. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole: accanimento terapeutico, sia di abbandono con le seguenti: accanimento che di abbandono.
6. 107. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole: abbandono terapeutico con le seguenti: interventi in contrasto con la volontà espressa dal paziente stesso.
6. 8. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o comunque interventi in contrasto con la volontà espressa dal paziente medesimo.
6. 9. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, può, se lo ritiene necessario, chiedere l'intervento di uno specialista in cure palliative che partecipi alla definizione dei trattamenti necessari al paziente.
6. 115. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando il fiduciario sia un medico, egli può assistere e partecipare all'attività diagnostica.
6. 121. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima di mettere in atto i trattamenti ritenuti necessari, la struttura sanitaria si accerta che il fiduciario ne abbia avuto informazione chiara e comprensibile.
6. 122. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il fiduciario deve sempre essere messo al corrente di tutte le iniziative di carattere terapeutico che la struttura sanitaria intenda mettere in atto. Se del caso può farsi assistere da un medico di propria fiducia.
6. 123. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 5.
*6. 66. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 5.
*6. 2002. Contento, Calderisi, De Camillis.

Al comma 5, sostituire le parole da: se nominato fino alla fine del comma con le seguenti: in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento.
6. 55. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, sostituire le parole da: se nominato fino alla fine del comma con le seguenti: in collaborazione con il medico curante con il quale si realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire la puntualità delle cure, tranne nei casi in cui queste siano discordi dalle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento.
6. 114. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, sostituire le parole da:, se nominato fino a: integrino con le seguenti: e i familiari quali indicati dal libro II, titolo II, capi I e II del codice civile nel dare corso ai contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento non possono in alcun modo rientrare nelle.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La volontà espressa dal soggetto nella dichiarazione anticipata di trattamento, anche in ordine alla non accettazione di qualunque attività sanitaria si possa esercitare sulla sua persona, è vincolante per il medico curante il quale è tenuto ad esprimere il suo parere annotandolo nella cartella clinica solo se contrario alla volontà espressa dal soggetto; in tal caso sarà sollevato da qualsiasi responsabilità penale e/o civile.
6. 2010. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 5, sopprimere la parola: attentamente.
6. 136. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, sostituire le parole: non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale con le seguenti: il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia, salvo che tale possibilità non derivi direttamente dal rispetto della volontà del paziente come espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento.
6. 58. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, in collaborazione con le forze dell'ordine e la magistratura.
6. 61. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, in collaborazione con la magistratura.
6. 62. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 6.
6. 64. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il fiduciario, salvo il caso in cui il soggetto interessato sia diventato incapace di intendere e di volere, può declinare in ogni momento l'incarico per iscritto, comunicandolo direttamente al soggetto interessato e al medico di famiglia.
6. 1119. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, sostituire le parole: può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo con le seguenti:, che rinuncia per iscritto all'incarico, lo comunica.
6. 149. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, dopo la parola: comunicandolo aggiungere la seguente: direttamente.
6. 2011. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 6, sostituire le parole da: al dichiarante fino alla fine del comma con le seguenti: direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario, che provvede ad inserire il relativo documento nella cartella clinica.
6. 52. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se la rinuncia è motivata da contrasti con il medico curante, deve informare l'Ordine dei medici e il responsabile della struttura sanitaria.
6. 150. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se la rinuncia non dipende da contrasti con le decisioni del responsabile del trattamento sanitario, può indicare il nome di un altro fiduciario, in accordo col dichiarante o con i familiari.
6. 161. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 7.
6. 2003. Contento, Calderisi, De Camillis.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Nel caso di assenza, decesso, rinuncia o incapacità del fiduciario, ovvero di impossibilità oggettiva di sentire quest'ultimo, le funzioni e i compiti del fiduciario sono svolti dai soggetti indicati dall'articolo 23, comma 2, della legge 1o aprile 1999, n. 91.
6. 2012. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: nonché dal convivente more uxorio. In assenza dei soggetti di cui al precedente periodo, i suddetti compiti sono adempiuti da persone maggiorenni legate al soggetto da legami di affetto, seppure non legati al medesimo da alcun vincolo di parentela.
6. 2013. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. È facoltà del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni anticipate di trattamento indicare un secondo fiduciario che subentra al primo in caso di irreperibilità, rinuncia o morte.
6. 22. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Il fiduciario non può pretendere né denaro né altre forme di contributo per lo svolgimento del proprio ruolo.
6. 21. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, D'Incecco.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Il fiduciario che chieda un corrispettivo in denaro o in altra forma per accettare la propria nomina non può essere validamente nominato.
6. 147. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Qualora il fiduciario rinunciasse all'incarico, il giudice tutelare deve provvedere a dare esecuzione a quanto disposto dal paziente nella propria dichiarazione anticipata di trattamento.
6. 42. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. In caso di assenza o rinuncia del fiduciario, le strutture pubbliche devono farsi carico del rispetto delle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento.
6. 43. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Al di fuori del caso di cui al comma 1, con la forma e le modalità prescritte dall'articolo 4, commi 1 e 2, il dichiarante può limitarsi a nominare un fiduciario maggiorenne quale unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico in previsione di un'eventuale perdita della propria capacità di intendere e volere. Al fiduciario si applicano le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili.
6. 2004. Contento, Calderisi, De Camillis.

A.C. 2350-A - Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2350 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Ruolo del medico).

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.
2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
3. In caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione viene sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio dovrà sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità e della indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Ruolo del medico).

Sopprimerlo.
7. 113. Lenzi, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Murer, Sbrollini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Risoluzione delle controversie). - 1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.
2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1.
7. 36. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale. In nessun caso circostanze improvvise o urgenti possono autorizzare il medico a disapplicare le indicazioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento.
7. 145. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. Il medico, anche nelle situazioni d'urgenza, assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della dichiarazione anticipata di trattamento, anche se queste possono comportare il decesso del paziente.
7. 77. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. Il medico, nelle situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della dichiarazione anticipata di trattamento.
7. 79. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. La dichiarazione anticipata di trattamento produce i suoi effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa e anche nelle situazioni d'urgenza il medico è tenuto a rispettarla.
7. 76. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: a cagionare fino alla fine del comma con le seguenti: al non rispetto della volontà del paziente.
7. 52. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: norme giuridiche aggiungere le seguenti: o con la dichiarazione anticipata di trattamento.
7. 49. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le volontà sono vincolanti per il medico nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.
7. 85. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le volontà sono vincolanti per il medico nel rispetto della Convenzione di Oviedo.
7. 84. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.
*7. 7. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.

Sopprimere il comma 1.
*7. 13. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Sopprimere il comma 1.
*7. 110. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:
1. Il medico è vincolato al rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, anche qualora esse contrastino con le sue convinzioni etiche. Le indicazioni sono attuate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio di autodeterminazione del malato e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
7. 138. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento devono essere rispettate dal medico curante. Dette volontà possono essere disattese dal medico, sentito il fiduciario, solamente nel caso in cui nuovi protocolli terapeutici o tecnologici la rendano scientificamente obsoleta.
7. 2020. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita.
7. 126. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, ove si escluda che una delle parti sia il medico curante, la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante e i soggetti in questione.
7. 39. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7. 42. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, non può disattenderla.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7. 105. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le modalità di esecuzione delle medesime.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7. 127. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È compito del medico curante, sentito il fiduciario se presente, operare in scienza e coscienza e nel rispetto della propria deontologia professionale, affinché vengano rispettate le volontà espresse dal paziente nella dichiarazione anticipata di trattamento.
7. 2015. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è presa in considerazione dal medico curante secondo i precetti deontologici. Egli, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di distanziarsene.
7. 164. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: Le volontà espresse con le seguenti: Gli orientamenti espressi.
7. 2012. Barani, Fucci.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: sua dichiarazione fino alla fine del comma con le seguenti: dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico. Qualora non ritenga di seguirle, il medico annota sinteticamente nella cartella clinica le motivazioni.
7. 2001. Contento, De Camillis.

Al comma 1, sostituire le parole: sono prese con le seguenti: devono essere prese.
7. 10. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, dopo la parola: sono aggiungere la seguente: attentamente.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale annotandone le ragioni nella cartella clinica.
4. Nel caso in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica.
5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della ASL di competenza regionale. Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.
7. 38. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: prese in considerazione fino alla fine del comma con le seguenti: attuate dal medico curante che, sentito il fiduciario, è tenuto a metterle in atto in quanto esprimono diritti inalienabili ed assoluti del paziente, fatto salvo il caso di sopravvenuto evento con caratteristiche di eccezionalità che metta temporaneamente in secondo piano le volontà del paziente al seguito del verificarsi di possibilità terapeutiche inattese. Tale eventualità può procrastinare la messa in atto della volontà del paziente per un tempo non superiore a tre mesi e senza comunque aver le caratteristiche dell'accanimento terapeutico o della sproporzione.
7. 2016. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: prese in considerazione fino alla fine del comma con le seguenti: impegnative per il medico curante. Qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della dichiarazione, di poter diversamente conseguire ulteriori benefici per la persona assistita, in accordo con il fiduciario ed in assenza di questo sentiti i soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, della legge n. 91 del 1999, le dichiarazioni anticipate di trattamento possono essere disattese dal medico curante, in tutto o in parte. I benefici vanno sempre commisurati, nel tempo e negli obiettivi, agli orientamenti precedentemente espressi e al rispetto della dignità della persona. Tali procedure vanno puntualmente esplicitate e riportate nella documentazione clinica. Nel caso in cui il medico curante ritenga di non seguire le volontà del soggetto, esse, nei limiti del rispetto delle leggi vigenti, sono comunque vincolanti per la struttura sanitaria, la cui direzione individua le modalità affinché esse siano seguite, ivi compresa l'individuazione del personale medico e sanitario. È sempre garantito al personale medico e sanitario il diritto all'obiezione di coscienza.
7. 2013. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, sostituire le parole da: prese in considerazione fino alla fine del comma con le seguenti: cogenti per il medico curante che, sentito il fiduciario, archivia la dichiarazione anticipata di trattamento nella cartella clinica.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7. 2017. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: prese in considerazione fino alla fine del comma con le seguenti: vincolanti per il medico curante.

Conseguentemente, al comma 2:
sopprimere il primo periodo
;
secondo periodo:
sostituire la parola:
valutate con la seguente: seguite;
sopprimere le parole:
, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
7. 2011. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: prese in considerazione fino alla fine del comma con le seguenti: vincolanti per il medico curante.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7. 130. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: prese in considerazione fino alla fine del comma con le seguenti: impegnative per il medico curante.
7. 2014. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, sostituire le parole da: prese in considerazione fino alla fine del comma con le seguenti: attentamente prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, ne valuta l'attinenza alla specifica situazione clinica ed alle relative esigenze terapeutiche, considerando altresì se dette volontà siano state manifestate con piena consapevolezza delle conseguenze derivanti da una loro attuazione, ed annotando infine nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di osservare o di non osservare dette volontà.

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni contrarie alla legge.
3. Nel caso in cui la dichiarazione anticipata di trattamento non sia più corrispondente agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderla, motivando la decisione nella cartella clinica.
4. Nel caso di contrasto tra il fiduciario ed il medico curante, la questione può essere sottoposta alla valutazione del comitato etico della struttura sanitaria, il quale, sentiti il fiduciario ed il medico curante, si esprime con motivato parere. Il parere espresso non è vincolante per il medico curante, il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Nel caso in cui il medico non intenda adeguarsi al parere, egli stesso, o la struttura sanitaria che ha in cura il paziente, su richiesta del fiduciario, sono tenuti ad individuare altresì un medico disposto ad eseguire quanto stabilito nel parere.
7. 37. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: prese in considerazione dal medico curante con le parole: impegnative per il medico.
7. 1. Mazzarella.

Al comma 1, sostituire le parole: prese in considerazione dal con le seguenti: vincolanti per il.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7. 129. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: medico curante aggiungere le seguenti: o dai soggetti parimenti legittimati.
7. 115. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole: che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.
7. 128. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da:, sentito il fiduciario fino alla fine del comma con le seguenti: non può in ogni caso disattenderle.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7. 166. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1 sostituire le parole da:, sentito il fiduciario fino alla fine del comma con le seguenti: valuta insieme al fiduciario l'attualità delle disposizioni anticipate del paziente ed è tenuto a rispettarle, anche se determinano il suo decesso.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7. 2018. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1 sostituire le parole da:, sentito il fiduciario fino alla fine del comma con le seguenti: se in disaccordo, ne comunica le ragioni alla direzione sanitaria che individua immediatamente un altro medico.
7. 167. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1 sostituire le parole da:, sentito il fiduciario fino alla fine del comma con le seguenti: ne valuta le ragioni.
7. 168. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole da: annota nella cartella fino alla fine del comma con le seguenti: le annota nella cartella clinica.
7. 12. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 1, sostituire le parole: le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno con le seguenti: le modalità con cui renderle esecutive.
7. 101. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno con le seguenti: le modalità con cui eseguirle.
7. 100. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: seguirle o meno con le seguenti: eventualmente di non seguirle.
7. 44. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole: o meno.
7. 99. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il medico curante rifiuta di seguirle per ragioni coscienza, comunica la propria decisione alla direzione sanitaria, che provvede immediatamente a individuare un medico per sostituirlo.
7. 28. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In quest'ultimo caso si impegna a reperire un medico che le renda esecutive.
7. 98. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In quest'ultimo caso si impegna a reperire un medico che le esegua.
7. 97. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il medico curante rifiuti di aderire alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata, considerandole non adeguate da un punto di vista clinico, avverte la direzione sanitaria che provvede a una verifica di carattere scientifico-clinico.
7. 170. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il medico curante, qualora non intenda seguire le volontà espresse dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari e ad esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.
7. 2007. Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari quali indicati dal codice civile, libro II, titolo II, capi I e II, e ad esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.
7. 2007.(Testo modificato nel corso della seduta)Calgaro, Binetti, Mosella, Capitanio Santolini, Ria.
(Approvato)

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Le volontà relative alla rinuncia a trattamenti sperimentali, di rianimazione o tali da prevedere l'utilizzazione di macchine a sostegno di funzioni vitali, interventi chirurgici invasivi o terapie comunque particolarmente gravose per patologie a esito inevitabilmente e rapidamente infausto, possono essere disattese dal medico curante, con l'accordo del fiduciario, solo in presenza di sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche tali da modificare sostanzialmente il contesto terapeutico rispetto a quello valutato dall'interessato nel momento della manifestazione della sua volontà. Le motivazioni della decisione sono annotate nella cartella clinica.
3. L'eventuale indicazione, nella dichiarazione anticipata, del rifiuto di trattamenti diversi da quelli indicati al comma 2, ivi compresa la nutrizione artificiale, è valutata dal medico curante secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza, tenendo conto della mancanza del requisito dell'attualità della volontà e dunque dell'impossibilità di realizzare tutte le condizioni richieste per la piena efficacia del consenso informato. Il rifiuto di tali trattamenti diventa in ogni caso vincolante quando la persona entra nella fase terminale della vita ovvero qualora essi comportino per il paziente un'eccessiva gravosità o un rilevante disagio fisico, anche in conseguenza dell'uso di ausili strumentali o del prolungarsi di una condizione patologica che non consenta ragionevoli probabilità di recupero.
4. In caso di disaccordo con il medico curante, il fiduciario può chiedere la valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto ed un anestesista-rianimatore. Tale collegio deve sentire il medico curante. Il parere espresso dal collegio medico è vincolante per il medico curante, il quale non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico. Nel caso in cui il medico curante ritenga di non dare seguito al parere del collegio, la direzione sanitaria individua tempestivamente il personale medico adeguato a tale scopo tra i componenti del collegio stesso. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana.
5. Qualora il fiduciario non sia stato nominato o non sia disponibile, è sostituito, ai fini dal presente articolo, dai soggetti di cui all'articolo 408 del codice civile, secondo l'ordine di priorità in esso stabilito.
7. 2019. Vassallo.

Sopprimere il comma 2.
7. 29. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Murer, Sbrollini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, D'Incecco.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. La sospensione dei trattamenti, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita.
7. 137. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il rifiuto della prestazione del consenso da parte del fiduciario non comporta l'onere della giustificazione, a meno che non contrasti con quanto disposto nelle dichiarazioni anticipate di trattamento del paziente.
7. 40. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il medico può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente solo su richiesta esplicita del paziente o del suo fiduciario in base alle volontà espresse dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
7. 46. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il medico ha l'obbligo di indicare al paziente che sia cosciente quali siano le possibili conseguenze, in base alle conoscenze mediche attuali, dell'aggravarsi della sua malattia, e ha il diritto di comunicare al paziente che ha diritto a scegliere se essere o non essere rianimato, intubato, alimentato forzatamente e qualsiasi altra pratica invasiva che il paziente ritenga, coscientemente, di rifiutare o di accettare. Il paziente può delegare una persona di fiducia a decidere nel momento dell'aggravarsi della malattia o delle condizioni mediche.
7. 135. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
7. 14. Mura, Palagiano, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fermo il rispetto delle volontà di paziente, così come dallo stesso espresse anche in sede di dichiarazione anticipata di trattamento,
7. 45. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: o comunque fino alla fine del periodo.
7. 96. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: o comunque fino alla fine del periodo, con le seguenti: qualora esse siano chiaramente espresse dal paziente.
7. 147. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole: non può prendere in considerazione con le seguenti: deve ottemperare alle.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: o comunque fino alla fine del periodo.
7. 143. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: prendere in considerazione fino alla fine del comma con le seguenti: sottoporre il paziente a trattamenti espressamente vietati nella dichiarazione anticipata di trattamento, a meno che sia a ciò autorizzato dal giudice tutelare, od esclusivamente nel caso in cui i trattamenti espressamente vietati nella dichiarazione anticipata di trattamento possano verosimilmente portare ad una rapida risoluzione della situazione di stato vegetativo del paziente, e non servano esclusivamente a prolungarne lo stato di vita vegetativa.
7. 51. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: indicazioni orientate con le seguenti: orientamenti volti.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Le indicazioni con le seguenti: Gli orientamenti.
7. 2022. Barani, Fucci.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: indicazioni con la seguente: volontà.
7. 93. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: orientate a cagionare fino alla fine del comma con le seguenti: dirette a cagionare la morte del paziente o comunque contrarie a trattamenti manifestamente appropriati e proporzionati. Fanno eccezione a questo divieto la rinuncia a trattamenti sperimentali, di rianimazione o tali da prevedere l'utilizzazione di macchine a sostegno delle funzioni vitali, interventi chirurgici invasivi o terapie comunque particolarmente gravose per patologie a esito rapidamente e inevitabilmente infausto.
7. 2021. Sarubbi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: orientate fino a: o comunque.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute.
7. 133. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: orientate fino a: o comunque.
7. 15. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: orientate aggiungere la seguente: comunque.
7. 2006. Binetti, Calgaro, Mosella, Capitanio Santolini, Mondello, Buttiglione, Ria.
(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.
7. 142. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: con le norme giuridiche o.
7. 95. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o la deontologia medica.
7. 94. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando il diritto del paziente alla rinuncia alle cure nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
7. 2023. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
7. 141. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, premettere le parole: In ogni caso,
7. 148. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le volontà sono eseguite dal medico nel pieno rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione.
7. 83. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: valutate con la seguente: rispettate.
7. 92. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: valutate con le seguenti: fatte proprie.
7. 2024. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: valutate con le seguenti: prese in considerazione.
7. 16. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sentito il fiduciario aggiungere le seguenti: e il Ministro della salute.
7. 153. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sentito il fiduciario aggiungere le seguenti: e il collegio medico di cui al comma 3.
7. 155. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, in scienza e coscienza.
7. 140. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: dell'inviolabilità della vita umana e.
*7. 18. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: dell'inviolabilità della vita umana e.
*7. 91. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'inviolabilità della vita umana con le seguenti: dell'autodeterminazione della persona.
7. 90. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'inviolabilità della vita umana con le seguenti: dell'articolo 32 della Costituzione.
7. 89. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'inviolabilità della vita umana con le seguenti: del consenso informato.
7. 88. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'inviolabilità con le seguenti: del rispetto.
7. 2025. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tutela della salute aggiungere le seguenti: e della vita.
7. 2026. Fioroni.
(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tutela della salute aggiungere le seguenti: e della dignità della persona.
7. 2027. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.
7. 87. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza con le seguenti: coscienza e tenendo conto dell'articolo 32 della Costituzione.
7. 139. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di precauzione, proporzionalità e prudenza con le seguenti: del codice deontologico.
7. 86. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e prudenza con le seguenti: prudenza, autodeterminazione della persona e rispetto della dignità umana.
7. 50. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e rispetto della conservazione della dignità dell'essere umano.
7. 47. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, e comunque nel rispetto delle volontà espresse dal paziente.
7. 19. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Sopprimere il comma 3.
*7. 82. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 3.
*7. 2028. Polledri, Laura Molteni.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
*7. 2042. Saltamartini, Bertolini, Pagano.
(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, il fiduciario può ricusare il medico scegliendone uno di sua fiducia.
7. 156. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, il fiduciario può ricusare il medico e rivolgersi ad un altro medico presso la medesima o diversa struttura. Il fiduciario può inoltre richiedere il parere di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non è comunque tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.
7. 69. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il
medico curante, il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.
7. 68. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. In caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante circa l'interpretazione della volontà del paziente, la questione viene sottoposta alla valutazione di un collegio di medici ed infermieri designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, i cui membri devono essere approvati dal fiduciario, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto, un anestesista-rianimatore e dall'infermiere case manager o dal coordinatore infermieristico dell'unità operativa di riferimento. Tale collegio deve sentire il medico curante e il fiduciario. Il fiduciario può richiedere il trasferimento del paziente in altra struttura sanitaria, ottenuto il consenso dai medici di quest'ultima. Resta comunque sempre valido il principio della inviolabilità della volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento.
7. 2031. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.
7. 2029. Bertolini, Pagano, Saltamartini.

Al comma 3, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. Il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.
7. 2041. Polledri, Laura Molteni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: di un collegio di medici fino alla fine del comma con le seguenti: del comitato etico della struttura di ricovero.
7. 71. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza con le seguenti: dal Ministro della salute.
7. 160. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza con le seguenti: da un sottosegretario del Ministero della salute.
7. 159. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: struttura di ricovero o aggiungere le seguenti: in subordine.
7. 20. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: da un medico legale,
7. 161. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o infermità.
7. 2003. Palumbo.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Il parere del collegio medico non è comunque vincolante per il medico curante né per la struttura sanitaria.
7. 2032. Barani, Fucci.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; il parere espresso dal collegio non è vincolante per il medico curante, il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.
7. 2009. Binetti, Calgaro, Mosella, Capitanio Santolini, Mondello, Buttiglione, Ria.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, il quale è tenuto a conformarsi alla volontà espressa dal fiduciario.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
7. 2002. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e il fiduciario.
7. 2000. Calderisi.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il parere espresso dal collegio è vincolante per il medico curante, il quale è tenuto ad agire secondo le indicazioni ricevute.
7. 157. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il parere espresso dal collegio è vincolante per il medico curante.
7. 73. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il fiduciario, qualora ritenesse che le decisioni adottate non siano conformi alla volontà espressa dal paziente nella dichiarazione anticipata di trattamento, può rivolgersi all'autorità giudiziaria. Le decisioni conseguenti sono vincolanti per il medico curante, il quale non può porre in essere prestazioni ritenute contrarie alle volontà espresse dal paziente.
7. 63. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il medico curante può ritirarsi in ogni momento dall'incarico e in tal caso viene designato, previa accettazione del fiduciario, un medico curante di pari competenze.
7. 67. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nell'eventualità di rinuncia da parte del medico curante la direzione sanitaria della struttura di ricovero è immediatamente obbligata ad individuare, nell'ambito del proprio organigramma, un altro medico che, volontariamente e responsabilmente, si adoperi per far rispettare la dichiarazione anticipata di trattamento secondo le modalità espresse del dichiarante.
7. 66. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.
7. 2033. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
7. 2034. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il medico deve rispettare la libertà personale del paziente e gli impartisce le dovute cure palliative.
7. 2037. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: sempre fino alla fine del periodo con le seguenti: valido il principio della tutela della salute e della dignità della persona.
7. 2035. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: sempre valido con la seguente: fermo.
7. 2004. Palumbo.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: principio fino alla fine del periodo con le seguenti: preminente principio del rispetto della volontà e della dignità del testatore, ma anche dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute.
7. 2036. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: e della indisponibilità.
7. 2038. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso la volontà espressa dal paziente deve ritenersi comunque vincolante per la struttura sanitaria, che è tenuta a porre comunque in essere le prestazioni necessarie al rispetto di quanto indicato dal medesimo paziente nella dichiarazione anticipata di trattamento.
7. 2039. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il parere espresso dal collegio medico in nessun caso può contenere indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente, come previsto dal comma 2, né entrare in contraddizione con l'articolo 1, comma 1, della presente legge.
7. 2010. Binetti, Calgaro, Mosella, Capitanio Santolini, Mondello, Buttiglione, Ria.

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.
7. 2040. Mario Pepe (PD).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico informa il fiduciario al fine di adottare le decisioni conseguenti.
7. 163. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, si conforma alle direttive di quest'ultimo.
7. 152. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, non può comunque disattenderle. La questione può essere sottoposta al giudice del luogo dove dimora l'incapace.
7. 75. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può inoltrare richiesta di disattenderle al Consiglio superiore della sanità, motivando la decisione. In caso di parere negativo egli deve comunque sottostare alle volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di trattamento.
7. 62. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Nel caso in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può attivare la procedura di cui all'articolo 8.
7. 150. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. La proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure.
7. 151. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà.
7. 74. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Rapporti tra paziente, medico e fiduciario.
7. 119. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Il rapporto tra medico e paziente nel fine vita.
7. 120. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Limiti alla possibilità di intervento del medico.
7. 125. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Il medico: prerogative e limiti.
7. 123. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Il ruolo del medico nel fine vita: quando può praticare l'eutanasia e i limiti.
7. 121. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Il ruolo del medico con paziente e fiduciario nel fine vita.
7. 118. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Il medico: il ruolo e i limiti.
7. 122. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Il ruolo del medico nel fine vita.
7. 124. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Alla rubrica, sostituire la parola: Ruolo con le seguenti: Il compito.
7. 112. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 2350-A - Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2350 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Autorizzazione giudiziaria).

1. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su parere del collegio medico di cui all'articolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante.
2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il medico è tenuto a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Autorizzazione giudiziaria).

Sopprimerlo.
*8. 1. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*8. 2007. Fucci, Polledri, Laura Molteni.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - (Risoluzione delle controversie). - 1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.
2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1.
8. 7. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - (Commissione nazionale di controllo). - 1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione concernente il grado di attuazione e di rispetto delle disposizioni della presente legge.
3. La Commissione invia altresì annualmente alle Camere i dati attestanti la corrispondenza tra le dichiarazioni previste dalla presente legge e i rispettivi trattamenti attuati dai sanitari.
8. 9. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - (Giudice tutelare). - 1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 6, comma 6, nel caso di contrasto circa l'applicazione della dichiarazione anticipata di trattamento o l'operato del fiduciario, il fiduciario, il medico curante, i responsabili dei servizi sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado o il pubblico ministero possono ricorrere al giudice tutelare, il quale provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo, sentiti il fiduciario, il medico curante ed il comitato etico della struttura sanitaria eventualmente coinvolto ai sensi dell'articolo 6, comma 6.
2. Nei casi di cui al comma 1, il fiduciario ed il medico curante sono tenuti a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.
8. 10. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata «Commissione».
8. 14. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.
8. 15. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole: In assenza del fiduciario,
*8. 6. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole: In assenza del fiduciario,
*8. 2005. Buttiglione, Binetti, Calgaro, Capitanio Santolini.

Al comma 1, sostituire le parole: esprimere il consenso al trattamento sanitario con le seguenti: esercitare i compiti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6.
8. 2000. Barani, Fucci.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzata con le seguenti: sul trattamento sanitario è assunta.
8. 4. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, sopprimere le parole:, su parere del collegio medico di cui all'articolo 7, o, in caso di urgenza.
8. 2006. Calgaro, Binetti, Buttiglione, Capitanio Santolini.

Al comma 1, sopprimere le parole:, su parere del collegio medico di cui all'articolo 7, o.
8. 5. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la parola: medico con la seguente: medico-infermieristico.
8. 2001. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la parola: su aggiungere la seguente: conforme.
8. 11. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le parole:, o in caso di urgenza, sentito il medico curante.
8. 18. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione dovrà, in ogni caso, privilegiare la volontà del soggetto espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento.
8. 2002. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Sopprimere il comma 2.
8. 17. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 3.
8. 16. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2, il medico è tenuto a dare con le seguenti: in cui il medico ravvisi inadempienze da parte del fiduciario, è tenuto a darne.
8. 20. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario possono altresì segnalare il medico all'autorità giudiziaria.
8. 19. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Relazione annuale al Parlamento). - Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge e sui suoi effetti. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.
8. 01. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Attività di pubblicizzazione e informazione).

1. Il Ministero della salute e il ministero della istruzione, dell'università e della ricerca, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai Ministeri medesimi.
2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.
3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Gli spot devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 02. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Commissione nazionale di controllo). - 1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, disciplinata con apposito regolamento del Ministro della salute, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione concernente il grado di attuazione e di rispetto delle disposizioni della presente legge.
8. 020. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 2350-A - Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2350 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Disposizioni finali).

1. È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero della salute.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al Registro di cui al comma 1. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.
3. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Disposizioni finali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Istituzione del registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di cui alla presente legge, di seguito denominato «registro», nel quale sono raccolte le suddette dichiarazioni. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.
2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.
3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel registro.
4. I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.
9. 1924. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere i commi 1 e 2.
9. 2. Palagiano, Mura, Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento non configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
9. 9. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il registro nazionale telematico delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nel quale sono raccolte le dichiarazioni; resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel registro.
9. 113. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nell'ambito di un aggiungere la seguente: apposito.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. 3. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Farina Coscioni, Murer, Sarubbi, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: presso il Consiglio nazionale del notariato e presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con decreto del Ministro della salute e, d'intesa con i presidenti del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del Registro di cui al comma 1.
9. 10. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. 17. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento è consultabile per via telematica 24 ore su 24 dal personale abilitato in servizio presso le strutture del servizio sanitario nazionale. In caso di urgenza, se le generalità del paziente sono state accertate, su indicazione del fiduciario o dei parenti deve essere consultato il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
9. 2001. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.
9. 112. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: presso il medico di medicina generale.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere la parola: anche.
9. 2000. Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'archivio unico nazionale informatico è consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dagli avvocati, dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in condizioni di incapacità.
9. 11. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire la parola: elettronico con la seguente: digitale.
9. 2002. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.
9. 13. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.
9. 14. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministri.
9. 15. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

A.C. 2350-A - Proposta emendativa al titolo

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL TITOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Al titolo, sopprimere le parole: di alleanza terapeutica,
Tit. 2000. Maurizio Turco, Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

A.C. 2350-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la vita, quale diritto inviolabile ed indisponibile sancito dall'articolo 32 della Costituzione, deve essere tutelato fin dalla nascita non solo nell'interesse dell'individuo, ma anche della collettività;
il progressivo aumento in Italia di pazienti affetti da patologie progressive, talvolta irreversibili, ed in fase avanzata, per i quali nessuna terapia è più possibile o risulta comunque inappropriata, rende quanto mai necessario adeguare le strutture assistenziali che, rispettando il diritto del malato di ricevere tutte le cure necessarie ad alleviarne le sofferenze, garantiscano un supporto, oltre che medico, affettivo e psicologico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare, d'intesa con le autonomie locali, e soprattutto quelle regionali, un programma che, coerentemente con gli obiettivi del piano sanitario nazionale e dei piani regionali, preveda la realizzazione presso i presidi ospedalieri provinciali, di apposite strutture, i cosiddetti hospice che forniscano assistenza continua a chi vive la fase terminale di una malattia inguaribile, onde garantire, per quanto possibile, le qualità psicoterapeutiche delle sue condizioni ed alleviare la sofferenza psicofisica.
9/2350-A/1. Mario Pepe (PD).

La Camera,
premesso che:
l'AC 2350-A, recante «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento» all'articolo 1, comma 1, riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
all'articolo 5, recante «Assistenza ai soggetti in stato vegetativo», sancisce testualmente che «al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dalla azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo»,

impegna il Governo

a promuovere, attraverso iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, l'attenzione e l'informazione su questo tipo di disabilità che coinvolge oltre al malato, in maniera assai rilevante, i familiari, sollecitando la partecipazione delle reti associative e del privato sociale che svolgono un ruolo fondamentale nelle attività di sostegno e di finanziamento dell'assistenza ai soggetti in stato vegetativo.
9/2350-A/2. Garagnani.

La Camera,
premesso che:
a oltre un anno dalla approvazione della legge 15 marzo 2010, n. 38 recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», lo stato di attuazione e la sua applicazione sul territorio sono ancora insoddisfacenti;
detta legge dovrebbe consentire finalmente a tutti i cittadini che hanno bisogno di poter accedere alla medicina palliativa e alla terapia del dolore;
ogni anno circa 150.000 italiani malati hanno bisogno di accedere al programma delle cure palliative e non possono ancora beneficiare di punti di riferimento, di strutture e di centri di assistenza. Ci sono tante famiglie che si trovano spesso sole di fronte ai delicati risvolti affettivi e psicologici che comporta la cura di un malato terminale, potendo solo garantire, di fronte alle carenze delle istituzioni, una sorta di welfare fai da te;
la legge n. 38 del 2010 rappresenta un importante passo avanti per un Paese, come il nostro, tra i più arretrati in Europa rispetto alle garanzie di accesso alla medicina palliativa e al diritto a non soffrire. Con questa legge, l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore viene finalmente riconosciuto come un diritto per assicurare la dignità della persona umana, e ne viene garantita l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale;
c'è ancora un ritardo nell'individuazione, da parte del Governo e delle regioni, dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione, al fine di definire la rete per le cure palliative e la rete per la terapia del dolore, con particolare riferimento ad adeguati standard strutturali qualitativi e quantitativi;
stesso ritardo è rinvenibile nell'operatività dei previsti percorsi formativi e dei master ad hoc sulle cure palliative e la terapia del dolore per medici e personale sanitario,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di garantire in tempi celeri la piena attuazione su tutto il territorio nazionale della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
9/2350-A/3.Palomba, Mura, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
la legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, dopo oltre un anno dalla sua approvazione, risulta ancora attuata in maniera insufficiente;
la legge 38 è stata una legge da tempo attesa e ha rappresentato una importante risposta ai tanti malati che si trovano nella necessità di accedere al programma delle cure palliative e alla terapia del dolore previsto dalla legge, beneficiando a tal fine di adeguati servizi alla persona, nonché di adeguate strutture e centri di assistenza;
la legge ha inoltre semplificato le procedure per la prescrizione, da parte dei medici, delle medicine anti-dolore e degli oppioidi per alleviare le sofferenze dei malati terminali o dei pazienti cronici;
nonostante si tratti quindi di farmaci indispensabili per alleviare le sofferenze ad almeno 250 mila malati terminali e a milioni di pazienti cronici gli oppioidi prescritti sono cresciuti in maniera complessivamente modesta: circa l'8 per cento in più rispetto al passato, e comunque nettamente indietro ai consumi di altri Paesi europei;
la legge n. 38 del 2010 rappresenta un importante passo avanti per un Paese rispetto alle garanzie di accesso alla terapia del dolore e al diritto a non soffrire. Con questa legge, l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore viene infatti finalmente riconosciuto come un diritto per assicurare la dignità della persona umana;
risultano ancora troppo pochi gli ospedali che stanno rispettando l'obbligo previsto dalla legge 38 di riportare all'interno della cartella clinica in uso presso tutte le strutture sanitarie, le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché le norme previste dalla legge n. 38 del 2010, concernenti in particolare l'accesso alla terapia del dolore, abbiano completa e rapida applicazione.
9/2350-A/4.Leoluca Orlando.

La Camera,
premesso che:
gli articoli 3 e 4 del provvedimento in esame intervengono sui contenuti e sulla durata della dichiarazione anticipata di trattamento. Dichiarazione che deve essere redatta in forma scritta e raccolta dal medico di medicina generale, per poi dover essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico;
inoltre la proposta di legge in esame, all'articolo 9, prevede l'istituzione di un Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il cui titolare, per quanto riguarda il trattamento dei dati, è il Ministero della salute;
con successivo regolamento si prevede che il Ministro della salute debba sentire il Garante per la protezione dei dati personali, al fine dell'individuazione delle regole tecniche e delle modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del suddetto Registro di cui all'articolo 9, comma 1;
è del tutto evidente l'estrema delicatezza di un tale registro, soprattutto con riferimento alle necessarie garanzie di riservatezza che devono assolutamente avere i soggetti che vengono riportati nel medesimo registro;
alla luce di quanto suesposto i sottoscrittori del presente atto ritengono una garanzia non sufficiente quella prevista dalla norma, ossia quella di «sentire» il Garante per la protezione dei dati personali, mentre il medesimo dovrebbe assumere un ruolo centrale, così come lo stesso rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003, ai fini dell'emanazione del suddetto decreto ministeriale deve assumere un ruolo centrale, proprio perché la materia tocca la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti;
similmente è indispensabile garantire tutte le forme più opportune di riservatezza, e tutela della privacy, anche per quanto concerne il trattamento dei dati personali contenuti nella suddetta dichiarazione anticipata di trattamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento, nonché alla tenuta del Registro delle medesime dichiarazioni anticipate di trattamento, si applichino le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
a prevedere inoltre che il Garante per la protezione dei dati personali disciplini le modalità di conservazione, accesso e comunicazione dei suddetti dati personali.
9/2350-A/5.Donadi, Favia, Mura.

La Camera,
premesso che:
il recente rapporto ISTAT «Noi Italia 2011», dedica un capitolo alla carenza dei posti letto ospedalieri; infatti nel 2008 a fronte di un numero di posti letto medio dell'Unione europea di 5,6 posti per 1.000 abitanti, l'Italia disponeva di soli 3,7 posti per mille abitanti. La nazione con il maggior numero di posti letto risultava la Germania con 8,2 posti letto per 1.000 abitanti con il nostro Paese al 24o posto;
l'Italia inoltre è l'unico paese europeo che ha dimezzato dal 1990 a oggi la dotazione dei posti letto che era di 7,2 per mille abitanti nel 1990, e di 6,2 nel 1995. In pratica dal 2002 al 2007 ha visto una riduzione di oltre 23.000 posti letto;
ai tagli ospedalieri non ha però corrisposto un potenziamento dell'assistenza territoriale; l'impossibilità economica ad erogare assistenza in termini tradizionali (ospedali, case di riposo, ecc.) per la crescente domanda di assistenza renderà inevitabilmente necessario attivare con più determinazione l'assistenza domiciliare;
a rafforzare questa esigenza è la constatazione che lo stesso invecchiamento demografico comporta ineludibilmente l'aumento delle malattie croniche e degenerative, e conseguentemente le lungodegenze,

impegna il Governo

ad agire sul terreno di una maggiore integrazione socio-sanitaria, e a prevedere un graduale ma deciso incremento dell'assistenza domiciliare del malato, anche attraverso il finanziamento di progetti per le cure domiciliari, con particolare riferimento ai malati cronici, lungodegenti e ai portatori di disabilità gravi.
9/2350-A/6.Favia, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
la non autosufficienza è in forte aumento in tutto il Paese, e la famiglia rappresenta ancora oggi la principale risorsa a disposizione delle persone disabili e anziane per fronteggiare la propria non autosufficienza;
le famiglie con almeno una persona non autosufficiente sono circa un milione e mezzo, pari a quasi il 7 per cento delle famiglie italiane. I costi della cura sono infatti sostenuti principalmente dalle stesse famiglie attraverso il ricorso a familiari oppure a lavoro privato di cura in gran parte sommerso;
la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 1264) aveva istituito il Fondo per le non autosufficienze, con una dotazione di 100 milioni di euro per Panno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Successivamente la legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 465), ne ha incrementato lo stanziamento di 100 milioni per l'anno 2008 e 200 per il 2009. Per il 2010 li Fondo ha potuto contare su 400 milioni di euro. È evidente che il non rifinanziamento adeguato del Fondo obbligherà i parenti dei pazienti non autosufficienti a provvedere da sé alle cure del malato o ricorrendo al «badantato», i cui costi sono comunque a carico delle famiglie;
il mancato rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze si inserisce peraltro in un contesto nel quale le risorse per il welfare hanno visto una loro forte riduzione, principalmente in conseguenza delle misure che hanno ridotto drasticamente i finanziamenti per le regioni e gli enti locali;
un taglio pesantissimo dei trasferimenti alle Regioni, che sta portando ad una riduzione dei servizi di assistenza alla persona e dei servizi sociali a forte componente sanitaria (disabilità, non autosufficienza, assistenza domiciliare, ecc.),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, fin dalla prossima manovra economica, un rifinanziamento complessivo del Fondo per le non autosufficienze, o comunque un incremento sensibile delle risorse a favore di dette categorie di cittadini, individuando inoltre le opportune risorse per garantire quei servizi socio-assistenziali indispensabili, e fortemente compromessi dalla drastica riduzione dei trasferimenti alle Regioni.
9/2350-A/7.Di Pietro, Mura, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
il Piano sanitario nazionale 2011-2013, da poco presentato per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti, riafferma opportunamente il principio di responsabilità pubblica per il diritto alla salute della comunità e della persona; di universalità; di eguaglianza e di equità di accesso alle prestazioni; di globalità della copertura assistenziale, come definita dai livelli essenziali di assistenza (LEA);
elemento importante per il rispetto dei principi sopra enunciati è la necessità di una reale integrazione fra il settore sanitario e quello sociale, anche per la costante crescita della popolazione anziana, al cui moltiplicarsi di domande bisognerà continuare a dare risposte sempre più concrete e mirate;
l'età media della vita è infatti destinata progressivamente ad aumentare, per cui le previsioni dicono che nel 2030 i cittadini con oltre 65 anni costituiranno il 27 per cento della popolazione;
ciò significa, inevitabilmente, un aumento della percentuale di persone che per patologie degenerative legate all'età saranno sempre meno in grado di accudire se stessi. Da questo deriva un carico economico, sociale e di assistenza sulle famiglie e sullo Stato;
le politiche socio-sanitarie e di assistenza territoriale sono del tutto insufficienti ed erogate in modo sperequato sul territorio nazionale, con un forte squilibrio tra il Nord e il Sud del Paese,

impegna il Governo

alla luce di quanto esposto in premessa, a impegnare maggiori risorse nell'ambito del contributo dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, al fine di incentivare, nell'ambito delle proprie competenze, la riduzione dello squilibrio territoriale con particolare riferimento all'assistenza domiciliare integrata.
9/2350-A/8.Messina, Mura.

La Camera,
premesso che:
il Piano sanitario nazionale 2011-2013, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti ai fini dell'espressione del parere, riafferma opportunamente il principio di responsabilità pubblica per il diritto alla salute della comunità e della persona; di universalità; di eguaglianza e di equità di accesso alle prestazioni; di globalità della copertura assistenziale;
il suddetto Piano sanitario nazionale riporta le undici patologie rilevanti (cardio-cerebrovascolari; oncologiche; respiratorie croniche; obesità; diabete; psichiatriche; dipendenze; malattie infettive; malattie rare; dolore; cure palliative; pazienti ad alto grado di tutela), ossia quelle patologie ritenute una priorità in ambito sanitario;
tra le suddette patologie rilevanti si segnalano le malattie oncologiche anche in ragione dei dati di incidenza (oltre 250.000 nuovi casi l'anno); le malattie cardiovascolari che - secondo i recenti dati dell'ISTAT - coinvolgono un italiano su quattro, rappresentano la principale causa di disabilità fra gli anziani con una spesa per interventi cardochirurgici che rappresenta da sola l'1 per cento della spesa sanitaria; le malattie respiratorie croniche, che nel nostro Paese rappresentano la terza causa di morte, ecc.;
è evidente come per molte patologie, a cominciare da quelle rilevanti suesposte, sia fondamentale investire nuove risorse nella prevenzione, nella consapevolezza che ciò significa ridurre nel futuro il peso sociale ed economico di malattie in buona parte evitabili,

impegna il Governo

a investire con maggiore decisione nella prevenzione sanitaria ai fini del miglioramento della qualità delle cure e della tutela assistenziale, nella consapevolezza che un'efficace politica di prevenzione e di promozione della salute comporta inevitabilmente ricadute positive in termini di minori costi sanitari futuri.
9/2350-A/9.Aniello Formisano, Cambursano.

La Camera,
premesso che:
il servizio di assistenza per i malati affetti da gravi patologie del sistema neuromuscolare, come la SLA, sono molto diverse da regione a regione, e solo in alcune regioni esistono centri e forme di assistenza efficienti;
è evidente la necessità di adeguare strategie e strumenti per il miglioramento del servizio di assistenza ai malati e in particolare a quelli colpiti da patologie invalidanti, al fine di garantire una copertura capillare su tutto il territorio nazionale;
a tal fine è indispensabile provvedere all'aggiornamento del nomenclatore tariffario, ossia del documento che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura delle protesi e degli ausili per disabili a carico del SSN;
ad oggi la versione del nomenclatore in vigore in Italia è ancora quella del 1999 (che classifica prodotti risalenti spesso ai primi anni '90) e ciò significa che in molti casi, per disporre di ausili moderni, molti malati di patologie invalidanti devono pagare di persona quello che sarebbe loro diritto avere gratuitamente ma che formalmente non fa parte del vecchio nomenclatore;
l'accesso all'innovazione in materia di protesi, dispositivi e opportunità di moderni percorsi riabilitativi basati su nuove tecnologie è stata in tutti questi anni fortemente limitata se non addirittura compromessa;
così come si è ancora in attesa, da troppo tempo, dell'emanazione da parte del Governo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), nonostante le numerose promesse fatte finora. Tutto è fermo perché si è in attesa di verificarne la sostenibilità economica, prima della sua approvazione;
di fatto si assiste a un inaccettabile «congelamento» dei livelli essenziali di assistenza e al mancato aggiornamento del nomenclatore tariffario,

impegna il Governo

a provvedere all'emanazione del decreto sui nuovi livelli essenziali di assistenza, nonché all'aggiornamento del nomenclatore tariffario.
9/2350-A/10.Mura, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una delle patologie degenerative neuromuscolari più gravi, che richiede particolari provvedimenti assistenziali finalizzati ad alleviare la sofferenza dei soggetti che ne sono affetti;
in Italia si stimano circa 5000 casi di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e 1.000 nuove diagnosi all'anno; il numero, tuttavia, è approssimativo poiché non è stato mai istituito un registro dei malati di SLA;
è evidente la necessità di adeguare strategie e strumenti per il miglioramento del servizio di assistenza ai malati di SLA nel nostro Paese e, soprattutto, per una copertura omogenea e capillare su tutto il territorio nazionale;
un punto di partenza fondamentale è l'inserimento di questi servizi di assistenza all'interno dei LEA (livelli essenziali di assistenza) e l'aggiornamento, conseguente e contemporaneo, del nomenclatore tariffario di ausili e protesi;
ad oggi la versione del nomenclatore in vigore in Italia è ancora quella del 1999 (che classifica prodotti risalenti spesso ai primi anni '90) e ciò significa che in molti casi, per disporre di ausili moderni, gli affetti da SLA devono pagare di persona quello che sarebbe loro diritto avere gratuitamente ma che formalmente non fa parte del vecchio nomenclatore;
l'accesso all'innovazione in materia di protesi, dispositivi e opportunità di moderni percorsi riabilitativi basati su nuove tecnologie è stata in tutti questi anni fortemente limitata se non addirittura compromessa;
così come si è ancora in attesa, da troppo tempo, dell'emanazione da parte del Governo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA);
non avere un riferimento preciso circa i livelli assistenziali e le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale mantiene particolarmente grave la situazione dei malati di SLA e di altre patologie degenerative del sistema neuromuscolare; in molti casi essi restano completamente prigionieri del proprio corpo e non riescono a comunicare all'esterno, manifestare volontà e pensiero, anche perché privi di sistemi di nuova generazione che permetterebbero invece diritto di parola e di espressione. Un altro elemento importantissimo per l'assistenza agli affetti da sclerosi laterale amiotrofica sarebbe dotare i pazienti di «comunicatori», cioè di macchine che permettano di comunicare a quei soggetti che presentano compromissione di voce;
nel 2007 e nel 2008 sono stati stanziati 10 milioni di euro a beneficio delle regioni, finalizzati alla fornitura di «comunicatori» di ultima generazione che consentono a soggetti con gravi patologie e disabilità progressive e con compromissione della parola di comunicare tramite sistemi di sintetizzazione della voce e di interazione con il mondo esterno,

impegna il Governo:

a procedere all'immediato aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e di conseguenza del nomenclatore tariffario, anche al fine di garantire un'adeguata assistenza agli affetti da sclerosi laterale amiotrofica, alleviando le loro sofferenze e assicurandogli le adeguate tecnologie per comunicare e relazionarsi con l'esterno, per garantire ai malati e alle loro famiglie una qualità della vita più dignitosa;

ad avviare una efficace attività di censimento e monitoraggio al fine di conoscere l'esatto numero di pazienti affetti da SLA e acquisire elementi sulle reali condizioni di assistenza, anche domiciliare, presenti nelle diverse regioni italiane, stabilendo anche dei servizi di assistenza obbligatoria.
9/2350-A/11.Palagiano, Mura.

La Camera,
premesso che:
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 è pubblicata la legge n. 38 del 2010 recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;
tale legge tutela e garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze;
le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei principi fondamentali della tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; della tutela e promozione della qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale, e di un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia;
gli aspetti più rilevanti della citata legge riguardano, oltre che la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica, le reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore, anche e in particolare la formazione del personale medico e sanitario. In riferimento a tale ultimo profilo la legge n. 38 del 2010 prevede che con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, vengano individuati specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, nonché i criteri per l'istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore. Tale legge prescrive, infine, che in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro, vengano individuate le figure professionali con specifiche com- petenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di competenza volto a dare definitiva attuazione alle disposizioni contenute nella citata legge n. 38 del 2010, nonché a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa tesa a bandire concorsi per posti di medico specialista in cure palliative.
9/2350-A/12.Cambursano, Palagiano, Piffari.

La Camera,
premesso che:
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 è pubblicata la legge n. 38 del 2010 recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;
la succitata legge, all'articolo 8, prevede espressamente, al comma 1, che « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l'istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore»,

impegna il Governo

in attesa della definitiva applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 8, comma 1, della legge n. 38 del 2010, ad adottare le opportune iniziative normative tese a far sì che le ASL e le aziende ospedaliere, compresi i policlinici universitari, gli ospedali classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) siano autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, a bandire concorsi per posti di dirigente medico in cure palliative, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con una riserva fino al 60 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato operante nella rete per le cure palliative.
9/2350-A/13.Monai, Zazzera, Cimadoro, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 è pubblicata la legge n. 38 del 2010 recante «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;
tale legge tutela e garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze;
la copertura finanziaria prevista dall'articolo 12 della citata la legge n. 38 del 2010 appare del tutto insufficiente a darne concreta attuazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni atto di competenza volto stanziare ulteriori risorse finalizzate a garantire la piena attuazione della legge n. 38 del 2010 e comunque per un importo annuo non inferiore a 5 milioni di euro.
9/2350-A/14.Evangelisti, Di Giuseppe, Mura.

La Camera,
premesso che:
le difficoltà della ricerca clinica in Italia hanno varie cause ed in primo luogo dipendono dalla scarsità di risorse, dalla loro cattiva distribuzione ed infine dalla mancanza di continuità dei programmi pubblici;
un anno fa, ad aprile 2010, si svolgeva l'ultima riunione della Commissione ricerca e sviluppo (Crs) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa);
detta Commissione, che aveva il compito principale di supervisionare il programma Aifa di ricerca sui farmaci, era stata istituita cinque anni prima ed era quindi in scadenza;
nella sua attività era riuscita a garantire che ogni anno fosse effettuato il bando Aifa della ricerca indipendente sui farmaci, nonché a garantire che i primi quattro bandi (2005-2008) si concludessero regolarmente, entro circa un anno dalla data di pubblicazione, e venissero approvati per il finanziamento 189 progetti, per uno stanziamento complessivo di circa 90 milioni di euro;
successivamente, a causa dell'interruzione dell'attività della Commissione ricerca e sviluppo, l'ultimo bando, pubblicato nel 2009, deve ancora completare l'iter di valutazione finale dei progetti;
i ricercatori coinvolti - che hanno sottoposto ad Aifa i loro protocolli di studio - non conoscono ancora la data prevista di conclusione del bando,

impegna il Governo

ad adottare ogni atto di competenza volto a promuovere la ricerca clinica in Italia e a favorire il completamento dei bandi già pubblicati di ricerca sui farmaci.
9/2350-A/15.Cimadoro, Zazzera.

La Camera,
premesso che:
le cure palliative si rivolgono a tutti i pazienti (inclusi i bambini) con malattia cronica ed evolutiva - oncologica, neurologica, respiratoria, cardiologica, genetica eccetera - ed hanno lo scopo di dare al malato la massima qualità di vita possibile, nel rispetto della sua volontà, aiutandolo a vivere al meglio la propria malattia ed accompagnandolo, nella fase terminale, verso una morte dignitosa;
in Italia, il quadro epidemiologico che riguarda i malati che necessitano di cure palliative è piuttosto eterogeneo, considerando che disponiamo solo di dati ISTAT sui pazienti con malattia neoplastica e di stime approssimative per i pazienti affetti da altre patologie;
per quanto riguarda la malattia neoplastica, in Italia muoiono ogni anno oltre 168.000 persone a causa di una patologia oncologica (Istat, 2009). Il 90 per cento delle persone necessita di un piano personalizzato di cura ed assistenza in grado di garantire la migliore qualità di vita residua possibile, specialmente durante gli ultimi mesi. È proprio allora infatti che la persona malata subisce una progressiva perdita di autonomia, manifesta sintomi fisici e psichici spesso di difficile e complesso trattamento (primo fra tutti il dolore) ed esprime una sofferenza globale, che coinvolge anche il nucleo familiare e quello amicale, tale da mettere spesso in crisi la rete delle relazioni sociali ed economiche proprie del malato e dei suoi cari,
la necessità di un piano personalizzato di cura ed assistenza in grado di garantire la migliore qualità di vita residua possibile non è caratteristica esclusiva della malattia oncologica, ma rappresenta un bisogno comune per tutte le persone affette da malattie ad andamento evolutivo, spesso cronico, a carico di numerosi apparati e sistemi, quali quello respiratorio (ad esempio insufficienza respiratoria refrattaria in persone con malattie polmonari croniche), cardio-circolatorio (ad esempio persone affette da miocardiopatie dilatative), neurologico (ad es. malattie degenerative quali la sclerosi multipla e sclerosi laterale amiotrofica SLA), epatico (ad es. cirrosi), se si citano solo i distretti epidemiologicamente più rappresentativi,

impegna il Governo

ad adottare ogni atto di competenza volto a favorire, nel nostro Paese, l'ottimale implementazione delle cure palliative di tipo domiciliare, nell'ambito delle reti di assistenza ai malati terminali, attraverso le prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici a favore di persone nella fase terminale della vita affette da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo.
9/2350-A/16.Di Giuseppe, Evangelisti, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
i finanziamenti per la ricerca sul cancro infantile sono troppo pochi e troppo dipendenti da sovvenzioni a breve termine per riuscire a mantenere i miglioramenti nei tassi di sopravvivenza raggiunti negli ultimi decenni;
l'Unione Europea ha sostenuto il lavoro attraverso il progetto EUROCANCERCOMS («Establishing an efficient network for cancer communication in Europe»), che ha ricevuto 1,25 milioni di euro nell'ambito della linea di bilancio «Scienza nella società» del Settimo programma quadro (7o PQ);
lo studio è stato pubblicato nella rivista Ecancer e le sue conclusioni sono state presentate a un evento presso il Parlamento europeo a Bruxelles in Belgio il 9 febbraio scorso per segnare la Giornata internazionale contro il cancro infantile.
i ricercatori hanno fatto notare che l'oncologia pediatrica è «una comunità di ricerca vivace e in crescita, che ha prodotto grandi progressi in molti tipi di cancro infantile in termini di sopravvivenza e di qualità della vita»;
oggi l'80 per cento dei malati di cancro infantile possono aspettarsi di sopravvivere alla malattia grazie agli enormi miglioramenti nella diagnosi e nella cura compiuti negli ultimi quattro decenni;
in Italia, tuttavia, la ricerca sul cancro infantile non sta ricevendo l'attenzione che merita;
i medici italiani, in molte occasioni, hanno espresso la loro preoccupazione per la frammentazione della cura del cancro infantile e l'esiguità delle risorse disponibili per la ricerca,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a stanziare adeguate risorse tese a promuovere e sostenere la ricerca sui tumori infantili.
9/2350-A/17.Barbato, Monai, Messina.

La Camera,
premesso che:
particolarmente rilevante appare in Italia il settore delle cure palliative, vale a dire delle cure multidisciplinari per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici, e di cui la morte è diretta conseguenza;
su questo tema il Parlamento ha approvato la legge n. 38 del 2010;
tale provvedimento garantisce il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, definite quali obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale;
appare quanto mai necessario garantire su tutto il territorio nazionale la presenza di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della vita e di quella dei loro familiari,

impegna il Governo

ad incrementare significativamente gli investimenti per la realizzazione di strutture di accoglienza per i malati in fase terminale e per le famiglie dei malati, che siano costrette ad abbandonare le proprie abitazioni per seguire il proprio caro ricoverato presso strutture ubicate lontano dai luoghi di provenienza.
9/2350-A/18.Di Stanislao, Piffari.

La Camera,
premesso che:
si stima che ogni anno in Italia, su 250.000 persone che dovrebbero essere seguite con approccio palliativo ben 160.000 sono malati di cancro, mentre le altre 90.000 farebbero parte della sfera delle malattie cronico degenerative;
le persone che fanno parte della citata sfera delle malattie cronico degenerative sono per altro destinate a crescere con il continuo invecchiamento della popolazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere stanziamenti ulteriori a quelli previsti dalla legge n. 38 del 2010, vista l'inadeguatezza delle risorse impegnate e vista l'esigenza sul territorio di realizzare un'efficace rete di assistenza socio-sanitaria legata alle cure palliative.
9/2350-A/19.Rota, Porcino, Cambursano.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo garantisce - all'articolo 1, comma 2 - «politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia», e dispone - 1, comma 3 - che «i pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia»;
l'articolo 5 dispone che l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello di assistenza tra quelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la determinazione dei quali è di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione;
a tal fine è indispensabile rafforzare l'attività di assistenza a livello territoriale semiresidenziale e residenziale, nonché a livello ambulatoriale e domiciliare dei pazienti in stato vegetativo, tenuto conto della peculiarità della loro condizione in ordine alle previsioni temporali di durata dell'assistenza e della cura,

impegna il Governo

a garantire un incremento delle strutture e dei servizi di accoglienza dei soggetti in stato vegetativo su tutto il territorio nazionale, anche in ordine a una loro omogenea distribuzione territoriale, anche ai sensi ed in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 15 marzo 2010, n. 38.
9/2350-A/20.Piffari, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo garantisce - all'articolo 1, comma 2 - «politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia», e dispone - 1, comma 3 - che «i pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia»;
l'articolo 5 dispone che l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello di assistenza tra quelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la determinazione dei quali è di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione;
è necessario rafforzare l'attività di assistenza a livello territoriale e semiresidenziale e residenziale, nonché a livello ambulatoriale e domiciliare dei pazienti in stato vegetativo, tenuto conto della peculiarità della loro condizione di lungodegenza,

impegna il Governo

a prevedere, nel rispetto delle competenze istituzionali e ordinamentali, il coinvolgimento e l'incentivazione delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nelle attività di sostegno e assistenza domiciliare.
9/2350-A/21.Zazzera, Paladini.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame - all'articolo 6 - prevede per tutti la facoltà di indicare, all'interno della dichiarazione anticipata di trattamento, un «fiduciario», quale «unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico con riferimento ai contenuti della dichiarazione» medesima nei casi in cui egli non possa provvedervi autonomamente; altresì, è disposto che il fiduciario si «impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata»;
il comma 7 dell'articolo 6 disciplina l'eventualità dell'assenza di un fiduciario nominato dal paziente, disponendo che gli interessi del paziente possono essere seguiti ed adempiuti esclusivamente dai familiari indicati dal codice civile quali soggetti successibili (ascendenti, discendenti, collaterali etc. - di cui al codice civile, libro II, titolo II, capi I e II), con ciò escludendo dal novero le unioni stabili e le convivenze more uxorio;
il nostro ordinamento non contempla una espressa disciplina del riconoscimento di diritti civili inerenti a unioni diverse da quelle sancite dal matrimonio, né sono disciplinati aspetti giuridici e civili specifici inerenti alla convivenza stabile, pur se diversi principi potrebbero ben essere ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale e dal diritto comunitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla regolamentazione e a dare rilevanza giuridica, limitatamente all'ambito di applicazione del suddetto articolo 6, comma 7, del provvedimento, anche alle unioni stabili e alle convivenze more uxorio, in ordine alle facoltà di poter curare e adempiere gli interessi del paziente.
9/2350-A/22.Porcino, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
con legge 28 marzo 2001, n. 145, si è provveduto a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina;
la medesima legge di ratifica, all'articolo 3, comma 1, prevede che: «Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo» [addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di donazione di esseri umani];
l'articolo 49, comma l, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha disposto che «Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 31 luglio 2003»;
ad oggi il Governo non ha ottemperato a quanto espressamente previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 2001, n. 145, e dal successivo articolo 49 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, non avendo ancora adottato i provvedimenti legislativi necessari per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme della Convenzione di Oviedo, nonché al Protocollo addizionale sul divieto di donazione di esseri umani;
essendo i termini per l'esercizio della delega scaduti, sarebbe opportuna una nuova norma di delega,

impegna il Governo

a provvedere, in tempi celeri, all'adozione della norma di delega di cui all'ultimo capoverso della premessa e dei relativi decreti legislativi, necessari per consentire l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi ed alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina.
9/2350-A/23.Borghesi, Evangelisti, Porcino.

La Camera,
premesso che:
il Rapporto del 2010 sulla non autosufficienza in Italia indica in 2.600.000 le persone in condizioni di disabilità che vivono in famiglia. Di questi ben 2 milioni sono persone anziane L'indagine, peraltro, non considera i minori di 6 anni che si stimano in circa 200 mila;
secondo l'Istat le famiglie con almeno una persona con problemi di disabilità sono pari al 10,3 per cento e di queste quasi nel 42 per cento dei casi si tratta di persone disabili che vivono sole;
il carico di queste persone ricade spesso sulle stesse famiglie a causa della mancanza o carenza di servizi di assistenza;
relativamente all'assistenza, si sottolinea come quasi l'80 per cento delle famiglie con persone disabili non è assistita a domicilio dai servizi pubblici e spesso la mancanza di assistenza da parte dei servizi pubblici non è compensata dai servizi domiciliari non sanitari a pagamento. Sono infatti oltre il 70 per cento le famiglie che non possono beneficiare di alcuna assistenza, né privata né pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere regimi fiscali di vantaggio con particolare riferimento alle situazioni più gravi, nelle quali vi sia un'assistenza territoriale domiciliare del tutto inadeguata o inesistente e laddove l'onere di provvedere all'assistenza al malato sia completamente a carico della famiglia, venendo in tal modo negato il diritto alle prestazioni e il rispetto del principio di universalità e uguaglianza delle prestazioni socio-sanitarie.
9/2350-A/24.Paladini, Mura.

La Camera,
preso atto della complessità delle problematiche emerse nell'affrontare il presente provvedimento e constatata la comune volontà del. Parlamento nell'accompagnare ed assistere tutti i pazienti in situazioni sanitarie terminali con un efficace sistema di attenzione e cura;
rilevato come spesso le strutture pubbliche e private siano nell'impossibilità di predisporre cure e strutture adeguate e soprattutto continuarle nel tempo con pazienti in gravi e progressivamente negativi stati di salute,

impegna il Governo:

a favorire con opportune agevolazioni, anche di carattere economico e fiscale, tutte le strutture pubbliche e private che diano effettive e concrete garanzie di accudire in modo adeguato pazienti in fase terminale;

nel prendere atto che è sempre più diffusa la presenza sul territorio di persone con uno stato di salute ormai irreversibilmente compromesso, ma che non per questo debbano essere private di assistenza adeguata, ad assegnare, d'intesa con le regioni, quote maggiori dei fondi destinati alla sanità all'assistenza specifica di persone in queste condizioni.
9/2350-A/25.Zacchera, Papa, Cassinelli, Torrisi, Vitali.

La Camera,
premesso che:
in Italia ci sono circa tremila persone che risultano essere in stato vegetativo e sono in aumento i casi di miglioramento grazie a cure ed assistenza sia in centri specializzati sia in famiglia;
l'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame prevede che: «La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia»;
l'articolo 5, recante «Assistenza ai soggetti in stato vegetativo», della proposta di legge in esame prevede, al comma 1, che: «Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dalla azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo»;
la Conferenza Unificata ha approvato nel maggio 2011 il documento di indirizzo sulle linee guida che rappresentano un obiettivo importante. Il documento fornisce alle regioni gli strumenti per affrontare il problema dell'appropriatezza del percorso assistenziale che per essere ancora più efficace deve essere personalizzato e costruito sulle reali esigenze dei malati e delle loro famiglie;
le linee guida rappresentano un obiettivo importante per una società che vuole tutelare le persone più fragili, accogliendo così l'appello delle famiglie che, con fatica e dedizione, assistono i propri cari in stato vegetativo, uomini e donne in condizioni di disabilità estrema;
il Governo già da due anni riconosce risorse alle regioni per implementare la rete di accoglienza specializzata puntando sulla riabilitazione poiché si tratta di malati che, sottoposti a determinati programmi, possono migliorare;
il Governo ha per questo destinato 70 milioni di euro all'anno, già da due anni, alle regioni per questa assistenza,

impegna il Governo:

a proseguire nella strada già intrapresa riconoscendo risorse alle regioni per implementare la rete di accoglienza specializzata puntando sulla riabilitazione;

a promuovere ed implementare, anche attraverso le regioni, azioni e percorsi per informare le famiglie dell'esistenza di questi fondi;

a promuovere, attraverso le regioni, in base al principio di sussidiarietà, strumenti tipo voucher, che permettano di destinare direttamente alle famiglie quota parte del finanziamento, così come peraltro già fatto con ottimi risultati in alcune regioni.
9/2350-A/26.Toccafondi.

La Camera,
premesso che:
in Italia ci sono circa tremila persone che risultano essere in stato vegetativo e sono in aumento i casi di miglioramento grazie a cure ed assistenza sia in centri specializzati sia in famiglia;
l'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame prevede che: «La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia»;
l'articolo 5, recante «Assistenza ai soggetti in stato vegetativo», della proposta di legge in esame prevede, al comma 1, che: «Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dalla azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo»;
la Conferenza Unificata ha approvato nel maggio 2011 il documento di indirizzo sulle linee guida che rappresentano un obiettivo importante. Il documento fornisce alle regioni gli strumenti per affrontare il problema dell'appropriatezza del percorso assistenziale che per essere ancora più efficace deve essere personalizzato e costruito sulle reali esigenze dei malati e delle loro famiglie;
le linee guida rappresentano un obiettivo importante per una società che vuole tutelare le persone più fragili, accogliendo così l'appello delle famiglie che, con fatica e dedizione, assistono i propri cari in stato vegetativo, uomini e donne in condizioni di disabilità estrema;
il Governo già da due anni riconosce risorse alle regioni per implementare la rete di accoglienza specializzata puntando sulla riabilitazione poiché si tratta di malati che, sottoposti a determinati programmi, possono migliorare;
il Governo ha per questo destinato 70 milioni di euro all'anno, già da due anni, alle regioni per questa assistenza,

impegna il Governo:

a proseguire nella strada già intrapresa riconoscendo risorse alle regioni per implementare la rete di accoglienza specializzata puntando sulla riabilitazione;

a promuovere ed implementare, anche attraverso le regioni, azioni e percorsi per informare le famiglie dell'esistenza di questi fondi.
9/2350-A/26.(Testo modificato nel corso della seduta)Toccafondi.

La Camera,
premesso che:
al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge è previsto:
i pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti attraverso una adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia;
al comma 1 dell'articolo 5 della presente legge è previsto:
al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo,

impegna il Governo

a verificare e monitorare con gli strumenti che riterrà più opportuni l'effettiva attuazione di quanto previsto nei suddetti commi al fine di rendere l'assistenza sociale e sanitaria, ai soggetti incapaci di intendere e di volere, uniforme su tutto il territorio nazionale.
9/2350-A/27.Castellani.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame all'articolo 5 dispone che l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenti livello essenziale di assistenza, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001; inoltre essa è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dalla ASL competente per territorio;
la norma prevede, inoltre, l'adozione da parte del Ministero della salute di linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo (comma 2);
la maggior parte dei malati in fase terminale necessita di un piano personalizzato di cura e di assistenza che possa garantire la migliore qualità di vita possibile durante gli ultimi mesi di vita;
la domanda di ciascun paziente tende a differenziarsi in maniera sostanziale a seconda del relativo livello di sofferenza e delle personali esigenze di carattere assistenziale e sociale, sicché la stessa offerta di prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale deve essere in grado di adattarsi a tali variabili;
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) afferma che «le cure palliative migliorano la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare problemi connessi a malattie a rischio per la vita, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza, per mezzo della valutazione e del trattamento del dolore e degli altri problemi fisici, psico-sociali, spirituali»;
la legge n. 38 del 15 marzo 2010, sulle cure palliative ha come assunto fondamentale il diritto di accesso alle cure della rete di cure palliative da parte del malato in fase terminale,

impegna il Governo

a dare attuazione agli impegni già presi nel corso dell'approvazione della legge n. 38 del 2010, verificando il reale stato dell'arte dei finanziamenti necessari e di quelli già utilizzati e, ove fosse necessario, a valutare la possibilità di stanziare ulteriori risorse anche nella prossima manovra finanziaria.
9/2350-A/28.Binetti.

La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame sancisce la tutela della vita come diritto inviolabile e indisponibile, anche nella fase terminale dell'esistenza, vietando ogni forma di eutanasia e di aiuto al suicidio. Inoltre, l'attività medica è solo finalizzata alla tutela della vita e della salute e ad alleviare la sofferenza;
il lungo iter della legge e la diffusione mediatica spesso non esaustiva e fuorviante dei reali principi alla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento hanno fornito delle interpretazioni e creato polemiche intorno al cosa realmente rappresentino;
settantadue amministrazioni, in assenza di una legge nazionale, avevano già deciso di attivare i registri per le disposizioni di fine vita; secondo il censimento del Ministero della salute, su tutto il territorio italiano sono distribuiti settantacinque centri che si prendono cura di persone in coma vegetativo,

impegna il Governo

a creare una nuova cultura e una più spiccata sensibilità indispensabili per una presa in carico efficace del paziente terminale, anche attraverso un adeguato processo di informazione, in grado di fornire una corretta definizione e diffusione mediatica di cosa siano le Disposizioni Anticipate di Trattamento.
9/2350-A/29.Mondello.

La Camera,
premesso che:
nell'assistenza ai malati è di fondamentale importanza l'approccio sia medico che infermieristico con il paziente, che necessita di cure specifiche e particolareggiate, oltre che di un adeguato sostegno psicologico per sé e per i propri familiari;
in alcune regioni, come ad esempio nel Lazio nell'ASL ROMA/C e al San Camillo, sono stati creati dipartimenti di assistenza alla persona, che hanno prodotto risultati oggettivi di miglioramento sul piano del risparmio economico e sul piano della qualità percepita (sia dal personale che dagli utenti, ossia infermieri e malati, che si sentono più e meglio curati);
l'assistenza della persona e il rispetto della dignità umana sono le motivazioni alla base della formazione dei professionisti dell'infermieristica, che oggi continuano a rappresentare il segno distintivo dell'unione inseparabile tra preparazione tecnica e umanizzazione del rapporto con il paziente;
i dipartimenti di assistenza alla persona si propongono di garantire risposte di adeguata qualità ai bisogni dei singoli e delle famiglie tramite la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza nonché attraverso la garanzia di adeguati standard di servizio caratterizzati da un approccio globale alla persona, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche e all'interno di una società complessa e multiculturale. A tale scopo il dipartimento utilizza modelli organizzativi innovativi e implementa la rete territorio-ospedale-domicilio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, anche in successivi provvedimenti normativi, d'intesa con le autonomie locali, e quelle regionali, piani di rientro dai disavanzi sanitari, al fine di evitare la chiusura dei dipartimenti citati in premessa, di fondamentale importanza per l'area ospedaliera, impedendo in tal modo di penalizzare gravemente l'assistenza necessaria alle persone ricoverate.
9/2350-A/30.Dionisi, Binetti.

La Camera,
premesso che:
il rapporto tra medico e paziente costituisce una vera e propria alleanza terapeutica ed è alla base del consenso ad ogni atto medico;
il consenso informato, così come è normato dall'articolo 2 di questa legge, non differenzia in alcun modo il minore ultraquattordicenne dal neonato nella sua effettiva possibilità di interagire con i medici nella relazione di cura e conseguentemente nel momento della decisione terapeutica;
in molte legislazioni europee è previsto e garantito il coinvolgimento del minore ultraquattordicenne nelle decisioni che lo riguardano e questo è fondamentale nello svilupparsi di una feconda alleanza terapeutica medico-persona malata;
nella nostra società, ormai multietnica, il tema del consenso al trattamento dei minori deve essere affrontato, come in molte altre società che hanno la stessa caratteristica, con molta attenzione, poiché vi sono culture nelle quali è diffusa una concezione sostanzialmente proprietaria del figlio minore e potrebbe essere utile prestare attenzione affinché venga garantita in concreto una sua corretta informazione e compartecipazione alle decisioni che lo riguardano, soprattutto quando è ultraquattordicenne,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel caso del minore ultraquattordicenne, di prevedere, con il coinvolgimento dei genitori o tutori e nelle forme adeguate all'età, che il medico sia tenuto ad informare il minorenne circa il trattamento terapeutico che gli verrà somministrato e che sia prevista la sua reale partecipazione alla concessione del consenso informato.
9/2350-A/31.Calgaro.

La Camera,
premesso che:
la realtà della malattia in fase avanzata e terminale è molto complessa e multidimensionale; i diversi aspetti, sia organici che psicologici, sono strettamente intrecciati tra loro e vengono vissuti con molta intensità dal malato, dai familiari, dal personale sanitario e dai volontari;
la presenza dell'associazionismo dà garanzia di un confronto allargato e plurimo e difende le proposte di quanti lavorano sul territorio e portano visioni diverse con conseguente maggiore possibilità di articolare letture indipendenti rispetto alle difficoltà plurime che coinvolgono il malato terminale;
la presenza dell'associazionismo, soprattutto familiare, consente che siano garantiti reali supporti alle famiglie attraverso percorsi di partecipazione e formazione all'interno delle associazioni stesse;
le associazioni svolgono un ruolo specifico di sostegno della famiglia e il parere espresso dalle associazioni familiari in quanto portatrici di interessi diffusi è una valida espressione della partecipazione delle famiglie e dei malati ai loro percorsi personali;
le associazioni esprimono professionalità che esulano da quelle dei tecnici e dei medici e che si accompagnano allo spirito di servizio fondamentale in determinati complessi contesti;
le associaziom familiari hanno messo in essere straordinarie organizzazioni di assistenza e di accompagnamento anche e soprattutto per sollevare le famiglie dalle tragedie che stanno vivendo,

impegna il Governo:

a promuovere ogni utile iniziativa atta a diffondere la cultura della solidarietà;
a diffondere una maggiore sensibilizzazione al tema dell'associazionismo che sostiene le famiglie e i loro malati;
a rendere operativo il coinvolgimento attivo delle reti associative e familiari che operano per la promozione e la tutela della vita e della famiglia.
9/2350-A/32.Capitanio Santolini.

La Camera,
premesso che:
le famiglie dei malati terminali si trovano ad affrontare spese molto onerose per raggiungere i centri specializzati di cura e sono costrette a provvedere personalmente alle cure in assenza di personale dedicato reperibile, con conseguente diminuzione dell'attività lavorativa da cui necessariamente sono distolti per attendere alle incombenze continue che l'assistenza assidua al malato impone;
è indispensabile integrare le famiglie nel percorso assistenziale attraverso la più profonda «alleanza terapeutica» tra medici, personale sanitario e genitori, altri affidatari del malato, specie se minore. Solo attraverso il coordinamento e l'integrazione tra servizi e professionalità distinte si può costruire un'assistenza rispondente e adeguata alle esigenze del malato e della sua famiglia che ne soffre le dolorose conseguenze in termini di stress e di sovraccarico di impegno fisico e morale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di fornire strumenti previdenziali e assistenziali adeguati e commisurati alle esigenze delle famiglie dei malati, e di quanti si prendono direttamente cura del malato terminale, fornendo il massimo supporto al nucleo familiare.
9/2350-A/33.Compagnon, Capitanio Santolini.

La Camera,
premesso che:
la lotta al dolore e alle sofferenze, che spesso tormentano l'ultima parte della vita di molti malati terminali, rappresentano una battaglia ancora non vinta. Gli hospice per l'assistenza dei malati terminali presenti in Italia sono 189, di cui solo uno pediatrico, e sono 0,35 i posti letto per 10 mila abitanti;
nonostante la legge n. 38 del 2010 abbia previsto l'istituzione di reti di terapia del dolore e di cure palliative tra ospedale e territorio, lo stato di attuazione rimane insufficiente;
nel 15-20 per cento dei casi, l'assistenza al malato terminale non può essere effettuata a casa e richiede una struttura di ricovero, che però molto spesso non riesce a rispondere alla sfera di bisogni complessi del paziente, che prevede non solo cure e assistenza, ma anche supporto psicologico, sociale e spirituale. Si tratta di un dolore molto difficile da gestire, anche per i familiari. L'hospice nasce per offrire questo tipo di sostegno,

impegna il Governo

a vigilare sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 2010, specificatamente in merito allo stato dell'arte degli hospice e a garantire il numero di posti letto necessari e commisurato alle accresciute esigenze.
9/2350-A/34.Buttiglione, Binetti, Capitanio Santolini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame dispone che al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
l'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari e l'assistenza domiciliare, di norma, è garantita, dalla azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo;
è necessario incrementare l'assistenza delle persone in stato vegetativo sia a livello ambulatoriale che domiciliare, dal momento che non si ha certezza della durata della malattia e di conseguenza della durata dell'assistenza e delle cure necessarie,

impegna il Governo

a garantire l'assistenza ed il sostegno dei pazienti in stato vegetativo ed alle famiglie che si prendano direttamente cura di loro, anche attraverso un adeguamento delle tariffe per le strutture ed i servizi di accoglienza.
9/2350-A/35.Anna Teresa Formisano, Binetti, Dionisi, Scapagnini, Nunzio Francesco Testa, Castellani, Buonfiglio, Argentin, Mazzocchi, Pompili, Di Virgilio.

La Camera,
premesso che:
ad avviso dei presentatori del presente atto di indirizzo, la definizione di «dichiarazione anticipata di trattamento» (DAT), contenuta nell'A.C. 2350, agli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, presenta contraddizioni di principio e di metodo;
la contraddizione di principio, deriva dal fatto che la DAT si fonda sul consenso informato, ovvero su una situazione di «compiuta informazione medico-clinica» circa trattamenti sanitari da praticarsi o meno in futuro;
essa coinvolge dunque la possibilità del paziente di esprimere un giudizio attualmente «informato» su terapie che in futuro potrebbero essere applicate, per le quali è tuttavia impossibile avere una completa cognizione attualmente, data l'impossibilità di prevedere attualmente lo status quo della medicina futura;
la contraddizione di metodo deriva dal fatto che l'articolo 3, consentendo al paziente di esprimere il proprio orientamento, è privato del suo contenuto dagli articoli 4 e 7 del medesimo provvedimento, laddove si dice che non si terrà conto di dette dichiarazioni in situazioni di urgenza e che chiaramente, esse non possono essere vincolanti per il medico curante, il quale ha una cognizione di causa superiore,

impegna il Governo

a valutare attentamente gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di adottare in futuro ulteriori iniziative normative volte a rivalutare l'attuale disciplina.

9/2350-A/36.Di Biagio, Buonfiglio.

La Camera,
premesso che:
sono tante le famiglie che si trovano in difficoltà nell'assistere persone colpite da ictus o da gravi incidenti traumatici in stato vegetativo;
soprattutto nel Mezzogiorno si riscontrano gravi carenze in termini di strutture di assistenza come ad esempio le case del risveglio tanto che su una popolazione di più di 20 milioni di abitanti se ne possono contare sulle dita di una mano,

impegna il Governo

a determinare delle linee guida d'intesa con le regioni meridionali per aumentare la disponibilità dei posti letto in tali strutture di assistenza e riabilitazione al fine di supportare le famiglie che assistono tali pazienti, con una attenta valutazione anche nell'ambito dei piani di riorganizzazione ospedaliera.
9/2350-A/37.Burtone.