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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di giovedì 6 ottobre 2011

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 ottobre 2011.

Albonetti, Alessandri, Belcastro, Berlusconi, Bernini Bovicelli, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Casini, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, Dal Lago, Donadi, Dozzo, Duilio, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Nicco, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Picchi, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Romano, Rosso, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Volontè, Zacchera, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Belcastro, Berlusconi, Bernini Bovicelli, Bindi, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brugger, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Catone, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, Cossiga, Craxi, Crimi, Crosetto, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Donadi, Dozzo, Duilio, Fava, Fitto, Gregorio Fontana, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, Jannone, La Russa, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantini, Mantovano, Maroni, Martini, Mecacci, Melchiorre, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mura, Nicco, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Picchi, Polidori, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Rigoni, Roccella, Romani, Romano, Rosso, Rotondi, Paolo Russo, Saglia, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tremonti, Vito, Volontè, Zacchera, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 ottobre 2011 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MINARDO: «Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e altre disposizioni per la semplificazione delle procedure di rateizzazione dei debiti tributari» (4668);
ANDREA ORLANDO e FERRANTI: «Modifiche al codice penale, in materia di recidiva, e alle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione delle pene» (4669);
MOLGORA: «Modifica all'articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente gli obblighi di trasparenza a carico delle agenzie di valutazione del merito di credito (rating)» (4670).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge GIRLANDA ed altri: «Disposizioni per l'istituzione di refettori comuni negli istituti penitenziari» (4543) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Abelli, Catanoso Genoese, Gianni, Marcazzan e Giulio Marini.
La proposta di legge costituzionale GOZI: «Modifiche all'articolo 69 della Costituzione e altre disposizioni in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi dei parlamentari» (4599) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marco Carra.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
SCILIPOTI ed altri: «Modifiche all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di autonomia e indipendenza delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità» (1607) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
CASSINELLI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione delle patologie connesse ai disturbi del comportamento alimentare» (4502) Parere delle Commissioni V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):
SCILIPOTI: «Delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il deposito delle somme oggetto di contestazione nei procedimenti d'ingiunzione» (3633) Parere delle Commissioni I e V.
III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009» (4624) Parere delle Commissioni I, V, VIII e X.
VI Commissione (Finanze):
SCILIPOTI: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di tassazione dei proventi delle operazioni finanziarie di carattere speculativo» (3643) Parere delle Commissioni I, V e XIV.
IX Commissione (Trasporti):
BIASOTTI ed altri: «Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali» (4663) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettere del 26 settembre 2011, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno PALAGIANO ed altri n. 9/4307/194, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 maggio 2011, in materia di controlli sanitari a seguito del disastro nucleare in Giappone, ed alla risoluzione FUCCI ed altri n. 7/00152, approvata dalla XII Commissione (Affari sociali) nella seduta del 20 maggio 2009, concernente iniziative per assicurare la piena applicazione dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 80 del 2006, in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 28 e del 29 settembre 2011, ha trasmesso sette note relative all'attuazione data agli ordini del giorno FASSINO ed altri n. 9/1802/9, concernente il processo di ricostruzione e di democratizzazione in Afghanistan, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2008, TEMPESTINI ed altri n. 9/1802/22, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante la crisi nell'area caucasica, NARDUCCI n. 9/4357-A/130, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 giugno 2011, concernente le norme contrattuali per il personale docente ed amministrativo in servizio all'estero e, per la parte di propria competenza, agli ordini del giorno, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 luglio 2010, EVANGELISTI ed altri n. 9/3638/32, FASSINO n. 9/3638/152 e ADORNATO ed altri n. 9/3638/314, riguardanti le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, PEZZOTTA ed altri n. 9/3638/75, concernente l'incremento del personale in comando presso la Direzione generale cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, TEMPESTINI ed altri n. 9/3638/144, riguardante il ripristino degli stanziamenti destinati alla missione di spesa "L'Italia in Europa e nel mondo", COLOMBO n. 9/3638/154 e GOZI n. 9/3638/160, concernenti l'incremento delle risorse destinate alla partecipazione italiana ad organismi internazionali per la realizzazione dei programmi in tema di diritti umani.

Il ministro ha altresì trasmesso due note relative all'attuazione data alla risoluzione MAZZOCCHI ed altri n. 6/00052, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 12 gennaio 2011, concernente iniziative volte a far cessare le persecuzioni nei confronti dei cristiani nel mondo, ed alla risoluzione conclusiva MECACCI ed altri n. 8/00135, approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 14 luglio 2011, sulla tutela dei rifugiati iraniani nel campo di Ashraf.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2011, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
allegati da I a VII alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù (COM(2011)569 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (COM(2011)594 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)1103 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione, sul funzionamento e sull'efficacia del dominio di primo livello .eu (COM(2011)616 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
proposte di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria relative alle domande EGF/2010/019 IE/Construction 41, Irlanda (COM(2011)617 definitivo), EGF/2010/020 IE/Construction 43, Irlanda (COM(2011)618 definitivo), ed EGF/2010/021 IE/Construction 71, Irlanda (COM(2011)619 definitivo), che sono assegnate in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 5 ottobre 2011, a pagina 3, prima colonna, venticinquesima riga, la parola: «VIII» si intende sostituita dalla seguente «VII».

DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, TELEMATICHE E AMBIENTALI. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASTENSIONE DEL GIUDICE E DEGLI ATTI DI INDAGINE. INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1415-C)

A.C. 1415-C - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 e sui subemendamenti 0.1.500.1 Di Pietro e 0.1.973.1 Samperi.

A.C. 1415-C - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dell'Assemblea:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, nonché sul subemendamento 0.1.973.1 Samperi.

A.C. 1415-C - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

2. All'articolo 53 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se risulta esercitata l'azione penale nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero se essi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Dell'esercizio dell'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che gli indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario».

3. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».

4. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».

5. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».
6. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».

7. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».
8. Al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale, nel secondo periodo, dopo le parole: «per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e per i documenti, i supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616-bis del codice penale, salvi i casi in cui la punibilità è esclusa ai sensi del secondo comma del medesimo articolo».

9. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono, atti persecutori;
g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli di privata dimora, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 329-bis, la documentazione e gli atti relativi alle operazioni indicate nel presente articolo sono sempre coperti dal segreto fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-ter. Tuttavia, qualora essi siano utilizzati nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 268-bis, si applica l'articolo 329».
10. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) sussistono gravi indizi di reato;
b) le utenze sono intestate o in uso a soggetti indagati o sussistano concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede;
c) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.
1.1. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati.
1.2. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro tre giorni dalla richiesta, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i trenta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tuttavia, quando dalle indagini emerge che le operazioni di cui al comma 1 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede, e sono scaduti i termini indicati nel presente comma, il pubblico ministero può richiedere al tribunale ulteriori proroghe per periodi successivi di quindici giorni.
3-bis. Quando le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
3-ter. Nel decreto di cui al comma 3 il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;
d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».
f) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di cui al comma 3-bis, l'autorizzazione è data quando sussistano sufficienti indizi e l'acquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini».

11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni attinenti al procedimento insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a quindici giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento, tranne che nei casi di cui all'articolo 268-bis, prima del deposito previsto dal comma 4.
6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa, entro e non oltre quarantacinque giorni, la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»;
e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

12. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 268-bis. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero, quando deve presentare al giudice una richiesta di misura cautelare basata sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini. La trascrizione è eseguita, anche per riassunto, dalla polizia giudiziaria o dal consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 359. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi e i dati comunque idonei a identificare soggetti estranei alle indagini siano espunti dalla trascrizione delle conversazioni.
2. Il giudice provvede sulla richiesta indicando le conversazioni rilevanti ai fini della decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1. Dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, commi 6 e 8, in quanto compatibili.
3. Il pubblico ministero, quando adotta uno dei provvedimenti indicati negli articoli 244 e seguenti, basato sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Il giudice e il pubblico ministero, quando provvedono ai sensi del presente articolo, possono disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto se il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte.
Art. 268-ter. - (Ascolto e acquisizione delle conversazioni dopo la conclusione delle indagini preliminari). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, e può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
3. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, comma 3».

13. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale».

14. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per l'accertamento del delitto in materia ambientale relativo alle attività organizzate per il traffico illecito di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma, e 600-quinquies del codice penale, e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

15. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».
16. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diverso e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».

17. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».

18. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».
19. All'articolo 295, comma 3, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non si applica il limite di durata massima delle operazioni previsto nell'articolo 267, comma 3».
20. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».
21. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

22. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».
23. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».
24. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti».

25. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'imputazione» sono aggiunte le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;
d) il comma 3-bis è abrogato.

26. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorizzazione può essere data, anche senza il consenso delle parti, dal presidente della corte d'appello, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento».
27. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.
Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.
Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale»;
b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) dopo l'articolo 616 è inserito il seguente:
«Art. 616-bis. - (Riprese e registrazioni fraudolente). - Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione fino a tre anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.
La punibilità è esclusa:
a) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;
b) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato;
c) quando le riprese o le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini della attività di cronaca da giornalisti appartenenti all'ordine professionale.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa»;
d) all'articolo 617 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;
e) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è della reclusione da due a sei anni»;
f) all'articolo 684, le parole: «con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;
g) all'articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;
h) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, dopo l'articolo 685 è aggiunto il seguente:
«Art. 685-bis. - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire l'indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032».
28. L'articolo 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dai seguenti:
«Art. 25-decies. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Art. 25-undecies. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 617, quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a duecento quote.
2. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, relativamente alle intercettazioni ritenute irrilevanti dal pubblico ministero o dal giudice e inserite nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquanta a cento quote».
29. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

30. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

31. All'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. I verbali e i supporti contenenti le operazioni di cui al comma 1 sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale».
32. All'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni di cui al comma 1 sono immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne dispone l'inserimento in un fascicolo separato, conservato in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale. Salvo quanto previsto al comma 1, della loro sussistenza è data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle indagini preliminari».

33. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il procuratore generale della corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
34. Al fine del contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, con decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe per la fornitura dei servizi connessi all'esecuzione delle operazioni di intercettazione da parte delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia.
35. All'attuazione del comma 33 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
36. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
37. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 139, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).
5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti, anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso le quali è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;
b) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».

38. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera h) è inserita la seguente:
«h-bis) l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali».

39. Salvo quanto previsto ai commi 40, 41 e 42, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano, nei procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, alle operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione o di proroga. In tali casi, fatta salva la validità delle operazioni precedentemente disposte, le stesse non possono ulteriormente proseguire, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un tempo superiore alla durata massima stabilita nell'articolo 267 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 10 del presente articolo.
40. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 268, comma 7-bis, 329 e 329-bis del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Le disposizioni di cui all'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all'attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale dello stesso, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti.
42. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 11 del presente articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.
1. 7. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale con le seguenti: se è stato rinviato a giudizio.
*1. 609. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale con le seguenti: se è stato rinviato a giudizio.
*1. 621. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in relazione con le seguenti: in merito.
1. 615. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: se risulta esercitata l'azione penale nei confronti con le seguenti: se risulta il rinvio a giudizio.
*1. 608. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: se risulta esercitata l'azione penale nei confronti con le seguenti: se risulta il rinvio a giudizio.
*1. 622. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine della lettera.
**1. 610. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine della lettera.
**1. 623. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*1. 12. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*1. 15. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 114, comma 1, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero degli atti la cui pubblicazione, anche parziale o per riassunto risulti nociva al procedimento e la cui condizione sia asseverata con ordinanza del pubblico ministero».
1. 24. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il regime di divieto di cui al comma 1 è applicato agli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a comunicazioni per via elettronica».
1. 26. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

Sopprimere il comma 4.
1. 23. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari nonché dei provvedimenti di cui all'articolo 268-bis, comma 3. Di tali atti è tuttavia consentita la la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari ovvero dei provvedimenti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis

Conseguentemente:
al comma 6, capoverso, aggiungere, in fine, le parole
: o di cui il tribunale non abbia disposto l'acquisizione di cui all'articolo 268, comma 6-ter;
al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 3, sopprimere il secondo periodo;
al comma 27, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 10.000;
al comma 27, lettera g), secondo capoverso, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 20.000;
al comma 28, capoverso «Art. 25-undecies»:
comma 1, sostituire le parole: da cinquanta a duecento con le seguenti: da cento a trecento;
comma 2, sopprimere le parole da: , relativamente fino a: procedura penale;
comma 2, sostituire le parole: da cinquanta a cento con le seguenti da cento a duecento.
1. 971. Contento.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari nonché dei provvedimenti di cui all'articolo 268-bis, comma 3. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari ovvero dei provvedimenti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis

Conseguentemente, al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1. 972. Contento.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-ter.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari nonché dei provvedimenti di cui all'articolo 268-bis, comma 3. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari ovvero dei provvedimenti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis

Conseguentemente, al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1. 970. Contento.

All'emendamento 1.973, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

Conseguentemente, al comma 27:
lettera
d), capoverso, sostituire le parole: in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale con le seguenti: di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271 del codice di procedura penale ovvero sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis, del codice di procedura penale;
lettera g), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271 del codice di procedura penale ovvero sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis, del codice di procedura penale, la pena è dell'arresto fino a sessanta giorni o dell'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.
0. 1. 973. 1. Ferranti, Samperi, Rossomando, Zaccaria.

Al comma 6, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «o di cui il tribunale non abbia disposto l'acquisizione di cui all'articolo 268, comma 6-ter»;

Conseguentemente, al comma 28, capoverso «Art. 25-undecies», comma 2, sopprimere le parole da: , relativamente fino a: procedura penale.
1. 973. Contento.

Al comma 6, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «o di cui il tribunale non abbia disposto l'acquisizione di cui all'articolo 268, comma 6-ter»;
1. 974. Contento.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni intercettate».

Conseguentemente, al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis)
il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4».
1. 959. Scilipoti.

Sopprimere il comma 8.
*1. 33. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

Sopprimere il comma 8.
*1. 34. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 9.
**1. 39. Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 9.
**1. 40. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

Sopprimere il comma 9.
**1. 625. Di Pietro, Palomba.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, alinea, dopo le parole: di altre forme di telecomunicazione aggiungere le seguenti:, delle registrazioni di colloqui tra presenti, nonché di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione.
1. 960. Santelli.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, alinea, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

Conseguentemente:
dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 266-ter. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.»;
al comma 10, sopprimere la lettera f).
1. 968. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, alinea, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 266-ter. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.».
1. 44. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, alinea, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire la lettera f), con la seguente:
f)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero vi procede direttamente ai sensi dell'articolo 256, per qualunque ipotesi di reato e senza necessità di autorizzazione del giudice. L'acquisizione dei dati può essere delegata soltanto ad ufficiali di polizia giudiziaria espressamente indicati nel provvedimento del pubblico ministero e non può essere oggetto di incarico attribuito a consulente tecnico».
1. 639. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, alinea, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.
1. 46. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Lo Moro.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, alinea, dopo le parole: delle conversazioni o comunicazioni aggiungere le seguenti: nonché le registrazioni di colloqui tra presenti e le conversazioni telefoniche effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione, da considerarsi equiparate alle intercettazioni.

Conseguentemente, al comma 10, capoverso Art. 267, lettera a), capoverso comma 1, alinea, dopo le parole: di conversazioni o comunicazioni telefoniche aggiungere le seguenti:, nonché le registrazioni di colloqui tra presenti e le conversazioni telefoniche effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione, da considerarsi equiparate alle intercettazioni.
1. 957. Siliquini.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, alinea, sostituire le parole: sono consentite con le seguenti:, nonché la registrazione di colloqui tra presenti e di conversazioni telefoniche effettuata da chiunque prenda parte alla comunicazione, da considerarsi equiparata all'intercettazione, sono consentite, a pena di inutilizzabilità, ai sensi dell'articolo 271 del codice di procedura penale, esclusivamente.
1. 958. Iannaccone.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), sopprimere le parole:, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato.

Conseguentemente, al medesimo comma:
medesima lettera, sopprimere le parole:
, atti persecutori.
dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
f-bis) reati di usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, turbata libertà degli incanti, atti persecutori;
1. 51. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, e tutti quei reati che, sulla base di fondate considerazioni o di dati di esperienza, sono suscettibili di essere collegati o prodromici rispetto alle attività tipiche della criminalità organizzata. In tale ultimo caso le attività previste dal preambolo del presente articolo sono inutilizzabili solo se non conducono all'accertamento di taluno dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.
1. 47. Di Pietro, Palomba.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, e tutti quei reati che, sulla base di fondate considerazioni o di dati di esperienza, sono suscettibili di essere collegati o prodromici rispetto alle attività tipiche della criminalità organizzata. In tale ultimo caso le attività previste dal preambolo del presente articolo sono inutilizzabili solo se non conducono all'accertamento di taluno dei delitti connessi con la criminalità organizzata.
1. 48. Di Pietro, Palomba.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, e tutti quei reati che, sulla base di fondate considerazioni o di dati di esperienza, sono suscettibili di essere collegati o prodromici rispetto alle attività tipiche della criminalità organizzata.
1. 49. Di Pietro, Palomba.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, maltrattamenti in famiglia; delitti di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale; reati di cui agli articoli 2621 e seguenti del Capo I del Titolo XI del codice civile.
1. 50. Di Pietro, Palomba.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti.
1. 52. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
1. 53. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
1. 54. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, violazione degli obblighi di assistenza familiare.
1. 55. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
1. 56. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
1. 57. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, sottrazione consensuale di minorenni.
1. 58. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, sottrazione di persone incapaci.
1. 59. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, rissa.
1. 60. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, omicidio colposo.
1. 61. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, false comunicazioni sociali.
1. 62. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori.
1. 63. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.
1. 64. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, reati di impedito controllo e false comunicazioni sociali.
1. 65. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, indebita restituzione dei conferimenti.
1. 66. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
1. 67. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.
1. 68. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, operazioni in pregiudizio dei creditori.
1. 69. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, omessa comunicazione del conflitto di interessi.
1. 70. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi.
1. 71. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, formazione fittizia del capitale.
1. 72. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.
1. 73. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, infedeltà patrimoniale.
1. 74. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, infedeltà a seguito di dazione o di promessa di utilità.
1. 75. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, aggiotaggio.
1. 76. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, illecita influenza sull'assemblea.
1. 77. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, delitto di false comunicazioni sociali.
1. 78. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
1. 79. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
1. 80. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
1. 81. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
1. 82. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
1. 83. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
1. 84. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.
1. 85. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, rivelazione del contenuto di corrispondenza.
1. 86. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.
1. 87. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, rivelazione del contenuto di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.
1. 88. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, rivelazione del contenuto di documenti segreti.
1. 89. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, rivelazione di segreto professionale.
1. 90. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, rivelazione di segreti scientifici o industriali.
1. 91. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, furto.
1. 92. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, invasione di terreni o edifici.
1. 93. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, turbativa violenta del possesso di cose immobili.
1. 94. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, danneggiamento.
1. 95. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso «Art. 266», al comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: danneggiamento di sistemi informatici e telefonici;.
1. 96. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, truffa.
1. 97. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, frode informatica.
1. 98. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, insolvenza fraudolenta.
1. 99. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, usura impropria.
1. 100. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, appropriazione indebita.
1. 101. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, rivelazione dei segreti di Stato.
1. 102. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.
1. 103. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.
1. 104. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali.
1. 105. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, peculato mediante profitto dell'errore altrui.
1. 106. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, malversazione a danno dello Stato.
1. 107. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
1. 108. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, corruzione per un atto di ufficio.
1. 109. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, istigazione alla corruzione.
1. 110. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, abuso d'ufficio.
1. 111. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
1. 112. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
1. 113. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
1. 114. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, frode processuale.
1. 115. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, favoreggiamento personale.
1. 116. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, rivelazione di segreti inerenti ad un processo penale.
1. 117. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, patrocinio o consulenza infedele.
1. 118. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
1. 119. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, mancata esecuzione dolosa di sanzione pecuniaria.
1. 120. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, inosservanza di pene accessorie.
1. 121. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, procurata inosservanza di pena.
1. 122. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.
1. 123. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, turbamento di funzioni religiose del culto di una funzione religiosa.
1. 124. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f) dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, danneggiamento seguito da incendio.
1. 125. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, attentati alla sicurezza dei trasporti.
1. 126. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni.
1. 127. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
1. 128. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.
1. 129. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
1. 130. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
1. 131. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.
1. 132. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, commercio o somministrazione di medicinali guasti.
1. 133. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, commercio di sostanze alimentari nocive.
1. 134. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
1. 135. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, delitti colposi di danno.
1. 136. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, delitti colposi contro la salute pubblica.
1. 137. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
1. 138. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
1. 139. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
1. 140. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, sostituzione di persona.
1. 141. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
1. 142. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
1. 143. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.
1. 144. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, manovre speculative su merci.
1. 145. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, frode nell'esercizio del commercio.
1. 146. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
1. 147. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, frodi contro le industrie nazionali.
1. 148. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti:, vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
1. 149. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
h) delitti di cui al Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. 628. Di Pietro, Palomba.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Se queste avvengano in uno dei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dall'intercettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1.
1. 152. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: potrebbe fino a: del reato per cui si procede con le seguenti: è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.
1. 600. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli di privata dimora.
1. 629. Di Pietro, Palomba.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Nelle stesse situazioni di cui alla prima parte del precedente periodo il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, può disporre l'intercettazione di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni per non oltre quindici giorni.
1. 159. Di Pietro, Palomba.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Negli stessi casi sono consentite le registrazioni di colloqui tra presenti, nonché di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione in accordo e d'intesa con la polizia giudiziaria. Le registrazioni di colloqui tra presenti e di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione in accordo e d'intesa con la polizia giudiziaria sono equiparate alle intercettazioni e ad esse si applica la relativa disciplina».

Conseguentemente sostituire il comma 15 con il seguente:
15. All'articolo 271 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni, delle registrazioni di colloqui tra presenti nonché delle registrazioni di cui all'articolo 266, comma 2-bis, non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni di cui agli articoli 267 e 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».
1. 961. Santelli.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Negli stessi casi sono consentite le registrazioni di colloqui tra presenti, nonché di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione. Le registrazioni di colloqui tra presenti e di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione sono equiparate alle intercettazioni e ad esse si applica la relativa disciplina».

Conseguentemente sostituire il comma 15 con il seguente:
15. All'articolo 271 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni, delle registrazioni di colloqui tra presenti nonché delle registrazioni di conversazioni telefoniche effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione, non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni di cui agli articoli 267 e 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».
1. 962. Santelli.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Negli stessi casi sono consentite le registrazioni di colloqui tra presenti, nonché di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione. Le registrazioni di colloqui tra presenti e di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione sono equiparate alle intercettazioni e ad esse si applica la relativa disciplina».
1. 963. Santelli.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che deve essere fissata entro trenta giorni dal deposito di cui al comma 4 dell'articolo 268.

Conseguentemente, al comma 11, lettera d), capoverso «6-ter», primo periodo, sostituire le parole: e non oltre quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 611. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando, Lo Moro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 266-ter. - (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.»
*1. 42. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 266-ter. - (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.»
*1. 626. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 266-ter. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.».
1. 627. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 10.
1. 398. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice competente, individuato ai sensi del presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto indica espressamente ed analiticamente, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, gli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'autorizzazione.»;
b) al comma 2 le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 3 e 4»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fuori dei casi previsti dal comma 5, quando si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, determinata a norma dell'articolo 4, ovvero per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal giudice per le indagini preliminari per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata, con decreto motivato, dallo stesso giudice per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Quando la durata delle operazioni raggiunge il periodo di tre mesi, la proroga deve essere richiesta al tribunale, che decide in composizione collegiale e valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Le ulteriori e successive proroghe sono date dal giudice per le indagini preliminari. Al raggiungimento di ogni successivo termine trimestrale, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, alle condizioni previste dal presente comma.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal tribunale, che decide in composizione collegiale, per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato di un giudice delegato dal presidente del collegio che ha autorizzato le operazioni. Al raggiungimento di ogni termine trimestrale dall'inizio delle operazioni, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, che valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Il giudice delegato può essere sostituito solo per gravi ragioni, con provvedimento del presidente del collegio, che deve essere immediatamente comunicato al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice, con decreto motivato, per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.»;
f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione o di proroga, trasmette al giudice competente, anche in copia, tutti gli atti di indagine indicati nella richiesta nonché tutti gli altri atti di indagine compiuti ritenuti utili ai fini della decisione.
5-ter. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Le operazioni possono essere prorogate fino ai termini di durata massima delle indagini preliminari. Al decreto che proroga le operazioni si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo.
5-quater. Il pubblico ministero procede alle operazioni avvalendosi della polizia giudiziaria e può procedervi anche personalmente. Nel decreto con il quale dispone l'intercettazione, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.
5-quinquies. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.».
g) all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-quinquies».
1. 399. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Al comma 10, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.»
1. 402. Laganà Fortugno.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, primo periodo, sostituire le parole: nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti con le seguenti: di intercettazione di comunicazioni tra presenti, delle registrazioni di colloqui tra presenti, nonché di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione.
1. 964. Santelli.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, primo periodo, sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente:
alla medesima lettera:
capoverso «1.1», sostituire la parola:
tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
capoverso «1.2», sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
alla lettera b), capoverso 2:
primo periodo, sostituire la parola:
tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
secondo periodo, sostituire la parola:
tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
alla lettera
c):
capoverso
3:
secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
terzo periodo, sostituire la parola:
tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari;
capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
1. 438. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Piccolo, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Veltroni, Villecco Calipari, Amici, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, primo periodo, sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente, al comma 11:
lettera
c):
capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola:
tribunale con la seguente: giudice.
capoverso 5, sostituire la parola:
tribunale con la seguente: giudice;
lettera
d), capoverso 6-ter:
primo periodo, sostituire la parola:
tribunale con la seguente: giudice;
secondo periodo, sostituire la parola:
tribunale con la seguente: giudice;
lettera
e):
capoverso 7, sostituire la parola:
tribunale con la seguente: giudice;
capoverso 7-
bis, secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
1. 165. Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, primo periodo, sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
*1. 612. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, primo periodo, sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
*1. 641. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e per la richiesta di misure cautelari reali», sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la richiesta di intercettazione di comunicazioni»;
b) al comma 3, dopo le parole: «ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede», sono inserite le seguenti «e di intercettazione».
1. 409. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, sopprimere il secondo periodo.
*1. 408. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti, Lo Moro.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, sopprimere il secondo periodo.
*1. 616. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il pubblico ministero che procede dà notizia della richiesta al procuratore della Repubblica il quale, in caso di dissenso, deve esprimere un parere motivato. In tal caso il pubblico ministero, qualora ritenga di non desistere, trasmette al tribunale la richiesta allegando il parere negativo del procuratore della Repubblica.
1. 620. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», alinea, secondo periodo, sostituire le parole da:, a pena di inammissibilità fino alla fine del periodo con le seguenti: l'interpello rivolto al procuratore della Repubblica ovvero al procuratore aggiunto o al magistrato appositamente delegati, i quali devono motivare l'eventuale dissenso. Il parere negativo dei predetti soggetti deve essere allegato, a pena di inammissibilità, alla richiesta rivolta al tribunale.
1. 411. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», terzo periodo, sostituire le parole da: ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti fino alla fine del capoverso «1» con le seguenti: vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
1. 617. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», terzo periodo, sostituire le parole: ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti con le seguenti: ricorre almeno uno dei seguenti presupposti.
1. 618. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», terzo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.
*1. 619. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», terzo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.
*1. 955. Ria.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», sopprimere le lettere b) e c).
1. 943. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», sopprimere la lettera b).
*1. 425. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», sopprimere la lettera b).
*1. 426. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
b) l'intercettazione di una determinata utenza ovvero la ripresa visiva di comportamenti comunicativi in un determinato luogo è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
1. 418. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
sussistano concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede;
1. 969. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1», lettera b), sostituire le parole: concreti elementi con le seguenti: concrete ragioni.
1. 602. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, lettera a), sopprimere il capoverso «1.1».
1. 435. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1.1», sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
1. 441. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1.1», aggiungere, in fine, le parole: e non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.
1. 436. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Elisabetta Zamparutti.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1.1», aggiungere, in fine, le parole: non per mero richiamo alla richiesta del pubblico ministero o ad altri atti del procedimento.
1. 437. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1.2», sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
*1. 439. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1.2», sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
*1. 440. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1.2», sostituire le parole da: il fascicolo fino alla fine del capoverso con le seguenti: gli atti di indagine su cui si fonda la richiesta.
1. 967. Garavini.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1.2», sostituire le parole: fino a quel momento compiuti con le seguenti: necessari per la valutazione della richiesta.
*1. 442. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 10, lettera a), capoverso «1.2», sostituire le parole: fino a quel momento compiuti con le seguenti: necessari per la valutazione della richiesta.
*1. 640. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera a), dopo il capoverso «1.2», aggiungere il seguente:
1.3. Le operazioni previste dall'articolo 266 possono essere nuovamente disposte nel corso delle indagini, anche dopo il deposito di cui al comma 4 dell'articolo 268, e secondo le modalità previste dal presente articolo, quando, da altre risultanze di indagine diverse dalle intercettazioni effettuate, emerge la sussistenza dei medesimi elementi che consentono l'effettuazione delle operazioni stesse.
1. 443. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera b), capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole da: contestualmente fino alla fine del capoverso con le seguenti:, che deve essere comunicato immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, le operazioni non possono essere proseguite e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
1. 451. Laganà Fortugno.

Al comma 10, lettera b), capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole da: tre giorni al tribunale fino a: tre giorni dalla richiesta con le seguenti: ventiquattr'ore al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, entro quarantotto ore dalla richiesta.
1. 453. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, lettera b), capoverso «2», primo periodo, sostituire le parole: tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, con le seguenti: giudice indicato nel comma 1. Il giudice,
1. 452. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 10, lettera c), capoverso «3», secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
1. 613. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

Al comma 10, lettera c), capoverso «3», secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
1. 456. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, lettera c), capoverso «3», terzo periodo, sostituire la parola: fondamentali con la seguente: rilevanti.
1. 603. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tutte le proroghe sono disposte con provvedimento monocratico di un giudice componente del collegio che ha autorizzato le operazioni, all'uopo delegato dal presidente del collegio. Il giudice delegato alle proroghe provvede per tutta la durata delle operazioni e può essere sostituito con provvedimento motivato del presidente del collegio.
*1. 642. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tutte le proroghe sono disposte con provvedimento monocratico di un giudice componente del collegio che ha autorizzato le operazioni, all'uopo delegato dal presidente del collegio. Il giudice delegato alle proroghe provvede per tutta la durata delle operazioni e può essere sostituito con provvedimento motivato del presidente del collegio.
*1. 646. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Al comma 10, lettera c), capoverso «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuna richiesta di proroga contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati.
1. 462. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 10, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con i seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
3-bis.1. Nei casi di cui al comma 3-bis, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 3-bis. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.
3-bis.2. Negli stessi casi di cui al comma 3-bis il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».
*1. 630. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

Al comma 10, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con i seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
3-bis.1. Nei casi di cui al comma 3-bis, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 3-bis. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.
3-bis.2. Negli stessi casi di cui al comma 3-bis il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».
*1. 643. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di criminalità organizzata, di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché agli articoli 416 e 644 del codice penale, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato.
1. 904. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di criminalità organizzata, di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché all'articolo 644 del codice penale, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato.
1. 581. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie con le seguenti: l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione all'accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma e 600-quinquies del codice penale, nonché.
1. 583. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie con le seguenti: l'intercettazione è necessaria.
1. 582. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: in relazione ai delitti aggiungere le seguenti: di criminalità organizzata, nonché.
1. 905. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti).
1. 590. Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Rampi, Viola, Zamparutti, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e all'articolo 416 del codice penale.
*1. 637. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e all'articolo 416 del codice penale.
*1. 644. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e all'articolo 423-bis (incendio boschivo) del codice penale.
1. 591. Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Rampi, Viola, Zamparutti, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina.

Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale.
1. 592. Realacci, Mariani, Zamparutti.

Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: e agli articoli 600-ter, 600-quater e 600-quater.1 del codice penale.
1. 585. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: di cui ai commi precedenti.
1. 586. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera c), capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
1. 902. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 10, sopprimere la lettera f).
*1. 906. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

Al comma 10, sopprimere la lettera f).
*1. 944. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, lettera f), sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:
«5-bis. Nel corso delle indagini preliminari, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 266, i dati relativi al traffico telefonico, necessari all'accertamento del reato, sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».
1. 907. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

Al comma 10, lettera f), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tutte le proroghe sono disposte con provvedimento monocratico di un giudice componente del collegio che ha autorizzato le operazioni, all'uopo delegato dal presidente del collegio. Il giudice delegato alle proroghe provvede per tutta la durata delle operazioni e può essere sostituito con provvedimento motivato del presidente del collegio.
1. 941. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera c), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole da: il pubblico ministero fino a: attinenti al procedimento con le seguenti: essi sono depositati in segreteria.
1. 942. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera c), capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: attinenti al procedimento aggiungere le seguenti: esclusi quelli che possono riguardare altri e diversi filoni di indagine coperti dal segreto istruttorio.
1. 179. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera c), capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
1. 945. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera d), capoverso «6-bis», sostituire le parole: attinenti al procedimento con le seguenti: e in ogni caso il pubblico ministero può ai fini dell'indagine trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.
1. 177. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso «6-bis», sostituire le parole: attinenti al procedimento con le seguenti: previa valutazione del pubblico ministero ai sensi degli articoli 130 e 130-bis.
1. 180. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso «6-bis», dopo le parole: all'articolo 268-bis aggiungere le seguenti: nonché sono esclusi quelli che possono riguardare altri e diversi filoni di indagine coperti dal segreto istruttorio.
1. 178. Di Pietro, Palomba.

Subemendamento all'emendamento 1.1000 del Governo

All'emendamento 1.1000 del Governo, aggiungere, in fine, la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e):
capoverso comma «7», primo periodo, sostituire le parole: Il tribunale con le seguenti: Il giudice per le indagini preliminari;
capoverso comma «7-bis», secondo periodo, sostituire le parole: Il tribunale con le seguenti: Il giudice per le indagini preliminari.
0. 1. 1000. 1. Contento.

Al comma 11, lettera d), capoverso «6-ter», primo periodo, sostituire le parole: al tribunale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso:
medesimo periodo, sopprimere le parole:
in camera di consiglio;
sopprimere l'ultimo periodo.
1. 1000. Governo.

Al comma 11, lettera d), capoverso «6-ter», primo periodo, sostituire le parole: e non oltre quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 186. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Al comma 12, sopprimere il capoverso Art. 268-bis.
1. 914. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 1, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
1. 917. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1. 915. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, anche per riassunto,
1. 908. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
1. 916. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 632. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, sopprimere il comma 2.
1. 918. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.
1. 921. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 922. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 919. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: della cui tenuta è responsabile, anche in sede amministrativa e civile, il funzionario di cui all'articolo 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
1. 937. Mario Pepe (Misto-R-A).

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1. 920. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, sopprimere il comma 3.
*1. 605. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, sopprimere il comma 3.
*1. 633. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1. 913. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, sopprimere il comma 4.
1. 634. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 4, premettere le parole: Fermo restando il disposto di cui all'articolo 329, comma 3.
1. 635. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-bis, comma 4, sostituire le parole: possono disporre con le seguenti: dispongono, in tutto o in parte,
1. 636. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12-bis, capoverso Art. 268-bis, comma 4, sostituire le parole: il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte con le seguenti: può derivare grave pregiudizio per le indagini.
1. 607. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 12, sopprimere il capoverso Art. 268-ter.
1. 926. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-ter, sopprimere il comma 1.
1. 923. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-ter, sopprimere il comma 2.
1. 924. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, capoverso Art. 268-ter, sopprimere il comma 3.
1. 925. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 14.
*1. 191. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

Sopprimere il comma 14.
*1. 193. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Al comma 14, capoverso «1», sostituire le parole da: dei delitti di cui agli articoli 51 fino alla fine del capoverso con le seguenti: di uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 266.
1. 312. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

Al comma 14, capoverso «1», sostituire le parole da: dei delitti di cui agli articoli 51 fino alla fine del capoverso con le seguenti: di uno dei delitti per i quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche.
1. 927. Di Pietro, Palomba.

Al comma 14, capoverso «1», sostituire le parole da: dei delitti di cui agli articoli 51 fino a: codice penale, con le seguenti: di tutti i delitti per i quali sono ammesse le intercettazioni.
1. 638. Di Pietro, Palomba.

Al comma 14, capoverso «1», dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera a).
1. 308. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera b).
1. 307. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera c).
1. 306. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera d).
1. 305. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera e).
1. 304. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera f).
1. 303. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera f-bis).
1. 302. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera g).
1. 301. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera h).
1. 300. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera i).
1. 299. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera l).
1. 298. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera l-bis).
1. 297. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera m).
1. 296. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera m-bis).
1. 295. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera m-ter).
1. 294. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: 381, comma 2, lettera m-quater).
1. 292. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a), del presente codice aggiungere le seguenti:, dei reati contro la pubblica amministrazione.
1. 293. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2621 del codice civile,
1. 259. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2622 del codice civile,
1. 260. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2624 del codice civile,
1. 261. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2625 del codice civile,
1. 262. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2626 del codice civile,
1. 263. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2627 del codice civile,
1. 264. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2628 del codice civile,
1. 265. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2629 del codice civile,
1. 266. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2629-bis del codice civile,
1. 267. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2630 del codice civile,
1. 268. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2632 del codice civile,
1. 269. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2633 del codice civile,
1. 270. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2634 del codice civile,
1. 271. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2635 del codice civile,
1. 272. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2636 del codice civile,
1. 276. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2637 del codice civile,
1. 273. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: per l'accertamento del delitto di cui all'articolo 2638 del codice civile,
1. 277. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: del presente codice, aggiungere le seguenti: dei delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo,
1. 309. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Laganà Fortugno.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole da: del delitto fino alla fine del capoverso con le seguenti: dei delitti contro la pubblica amministrazione e di quelli previsti dagli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma 600-quinquies, 629, primo comma, 644, 648-bis, del codice penale.
1. 194. Ria, Rao, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 260,
1. 206. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 261,
1. 205. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 262,
1. 207. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 289,
1. 208. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 316,
1. 209. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 316-bis,
1. 210. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 316-ter,
1. 211. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 318,
1. 212. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 322,
1. 213. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 323,
1. 214. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 326,
1. 215. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 328,
1. 216. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 331,
1. 217. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 374,
1. 218. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 378,
1. 219. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 379-bis,
1. 220. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 380,
1. 221. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 388,
1. 222. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 388-ter,
1. 223. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 389,
1. 224. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 390,
1. 225. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 391,
1. 226. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 257, aggiungere la seguente: 405,
1. 227. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 423-bis.
1. 593. Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Motta, Rampi, Viola, Zamparutti, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 424.
1. 228. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 432.
1. 229. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 433.
1. 230. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 434.
1. 231. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 435.
1. 400. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 437.
1. 232. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 440.
1. 233. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 442.
1. 234. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 443.
1. 235. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 444.
1. 236. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 445.
1. 237. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 449.
1. 238. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 452.
1. 239. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 477.
1. 240. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 480.
1. 241. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 481.
1. 242. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 494.
1. 243. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 495.
1. 244. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 497-bis.
1. 245. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 501,
1. 246. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 501-bis,
1. 247. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 514,
1. 250. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 515,
1. 248. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 516,
1. 249. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 517,
1. 251. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 570,
1. 252. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 571,
1. 253. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 572,
1. 254. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 573,
1. 255. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 574,
1. 256. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 588,
1. 257. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, dopo la parola: 419, aggiungere la seguente: 589,
1. 258. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies del codice penale con le seguenti: 600-quinquies, 624, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, 624-bis, 628 primo e secondo comma, 629 primo comma, del codice penale, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche quando non ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 80 del citato decreto.
1. 192. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 614.
1. 291. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 615-ter.
1. 289. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti.
1. 290. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 616.
1. 288. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 617.
1. 287. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 617-bis.
1. 286. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 617-ter.
1. 285. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 617-quater.
1. 284. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 617-quinquies.
1. 283. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 617-sexies.
1. 282. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 618.
1. 281. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 619.
1. 280. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 620.
1. 279. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 621.
1. 278. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 622.
1. 275. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 623.
1. 274. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 624.
1. 195. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 633.
1. 196. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 634.
1. 197. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 635.
1. 198. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 635-bis.
1. 199. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 640.
1. 200. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 640-ter.
1. 201. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 641.
1. 202. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 644-bis.
1. 203. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies con le seguenti:, 600-quinquies e 646.
1. 204. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. All'articolo 271 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni, delle registrazioni di colloqui tra presenti nonché delle registrazioni di conversazioni telefoniche effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione, non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni di cui agli articoli 267 e 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».
1. 965. Santelli.

Al comma 16, capoverso «1-bis», sostituire le parole da: il fatto fino alla fine del capoverso con le seguenti: al fatto venga attribuita una diversa qualificazione giuridica che fosse prefigurabile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo.
*1. 322. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Lo Moro.

Al comma 16, capoverso «1-bis», sostituire le parole da: il fatto fino alla fine del capoverso con le seguenti: al fatto venga attribuita una diversa qualificazione giuridica che fosse prefigurabile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo.
*1. 928. Di Pietro, Palomba.

Al comma 16, capoverso «1-bis», dopo la parola: diverso aggiungere le seguenti: e ciò non era prevedibile nel momento in cui è stata disposta l'intercettazione.
1. 320. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 19.
1. 326. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

Sopprimere il comma 26.
*1. 337. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 26.
*1. 339. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 26, capoverso 2, sostituire le parole: presidente della corte d'appello con la seguente: giudice.
1. 338. Di Pietro, Palomba.

Al comma 26, capoverso 2, dopo le parole: presidente della corte d'appello aggiungere le seguenti:, sentito il giudice.
1. 954. Ria.

Al comma 26, capoverso 2, sopprimere le parole: particolarmente rilevante.
1. 332. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 27.
1. 340. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

Al comma 27, lettera a), capoverso Art. 379-bis, primo comma, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.
1. 956. Ria.

Al comma 27, sopprimere la lettera c).
*1. 354. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, sopprimere la lettera c).
*1. 358. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», primo comma, sopprimere le parole: o comunque effettuate in sua presenza.
**1. 350. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», primo comma, sopprimere le parole: o comunque effettuate in sua presenza.
**1. 932. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c), capoverso: «Art. 616-bis», primo comma, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: fino a un anno o con la multa da euro 300 a euro 3.000.
1. 353. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c) capoverso «Art. 616-bis», primo comma, sostituire le parole: senza il consenso degli interessati con la seguente: illecito.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, alinea, dopo le parole: La punibilità è aggiungere la seguente: comunque.
1. 352. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera a), dopo la parola: sono; aggiungere le seguenti: effettuate al fine di essere.
*1. 348. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera a), dopo la parola: sono; aggiungere le seguenti: effettuate al fine di essere.
*1. 933. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero sono state eseguite allo scopo di essere utilizzate in tale ambito.
1. 929. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera b), dopo la parola: sono aggiungere la seguente: legittimamente.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al medesimo comma, lettera
c), sopprimere le parole: appartenenti all'ordine professionale;
alla rubrica, premettere le parole: Uso di.
*1. 343. Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera b), dopo la parola: sono aggiungere la seguente: legittimamente.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al medesimo comma, lettera
c), sopprimere le parole: appartenenti all'ordine professionale;
alla rubrica, premettere le parole: Uso di.
*1. 930. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c), capoverso: «Art. 616-bis», secondo comma, lettera c), sostituire le parole: di cronaca, da giornalisti appartenenti all'ordine professionale con le seguenti: giornalistica, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione.
**1. 347. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 27, lettera c), capoverso: «Art. 616-bis», secondo comma, lettera c), sostituire le parole: di cronaca, da giornalisti appartenenti all'ordine professionale con le seguenti: giornalistica, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione.
**1. 934. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera c), sopprimere le parole: da giornalisti appartenenti all'ordine professionale.
*1. 356. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera c), sopprimere le parole: da giornalisti appartenenti all'ordine professionale.
*1. 935. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, lettera c), sopprimere le parole: appartenenti all'ordine professionale.
1. 931. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c), capoverso «Art. 616-bis», secondo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) quando il soggetto ritenga utile conservare la documentazione relativa alle riprese o registrazioni di cui al primo comma per l'eventualità della loro utilizzazione nelle situazioni di cui alle precedenti lettere o per altra finalità, anche privata, socialmente apprezzabile».
1. 355. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera e), capoverso «Art. 617-septies», secondo periodo, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: aumentata fino a un terzo.
1. 346. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 27, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 20.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), secondo capoverso, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.
1. 978. Contento.

Al comma 27, lettera f), sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 10.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), secondo capoverso, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.
1. 977. Contento.

Al comma 27, lettera g), secondo capoverso, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 100.000.
1. 980. Contento.

Al comma 27, lettera g), secondo capoverso, sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 20.000.
1. 979. Contento.

Sopprimere il comma 28.
1. 364. Di Pietro, Palomba.

Al comma 28, capoverso «Art. 25-decies», sostituire le parole: la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote con le seguenti:, in deroga all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, la sanzione pecuniaria fino a cento quote.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso: «Art. 25-undecies», sostituire le parole: da cinquanta a duecento quote con le seguenti: da dieci a cento quote.
1. 363. Di Pietro, Palomba.

Al comma 28, sopprimere il capoverso: «Art. 25-undecies».
*1. 366. Zaccaria, Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 28, sopprimere il capoverso: «Art. 25-undecies».
*1. 936. Di Pietro, Palomba.

Al comma 28, capoverso «Art. 25-undecies», comma 1, sostituire le parole: da cinquanta a duecento con le seguenti: da cento a trecento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2:
sopprimere le parole da: , relativamente fino a: procedura penale;
sostituire le parole: da cinquanta a cento con le seguenti da cento a duecento.
1. 975. Contento.

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: giornali quotidiani e i periodici diffusi per via telematica, registrati ai sensi dell'articolo 5.
1. 966. Perina, Della Vedova, Rao.

All'emendamento 1.1500, della Commissione, comma 29, lettera a), sostituire le parole: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell'articolo 5, con le seguenti: operanti esclusivamente come emanazione o espressione di testate giornalistiche a pubblicazione quotidiana o periodica col mezzo della stampa.

Conseguentemente al medesimo emendamento, parte consequenziale:
lettera d), sostituire le parole: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell'articolo 5 con le seguenti: operanti esclusivamente come emanazione o espressione di testate giornalistiche a pubblicazione quotidiana o periodica col mezzo della stampa;
lettera e), sostituire le parole: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell'articolo 5 con le seguenti: operanti esclusivamente come emanazione o espressione di testate giornalistiche a pubblicazione quotidiana o periodica col mezzo della stampa.
0. 1. 1500. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: Internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell'articolo 5.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: Internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell'articolo 5;
lettera e), capoverso, sostituire le parole: delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: dei siti Internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell'articolo 5.
1. 1500. La Commissione.

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole:, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«I siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, sono tenuti a pubblicare, entro 48 ore dalla richiesta, le dichiarazioni o le rettifiche attraverso la creazione, nella pagina principale, di un link appositamente dedicato, con accesso diretto e nel quale le medesime sono conservate, secondo l'ordine di pubblicazione, per un periodo non inferiore a 30 giorni.
Con deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche grafiche, la metodologia di accesso e i criteri di visibilità rispetto alla notizia cui si riferiscono.»
1. 976. Contento.

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.

Conseguentemente, al medesimo comma:
medesimo capoverso, medesima lettera, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:
Per i siti informatici diversi da quelli previsti nel periodo precedente, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, il quale agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, che non è valida se inoltrata con mezzi per cui non sia possibile verificarne l'effettiva ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica quei contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un terzo contenuto principale. Qualora ragioni tecniche ostino alla pubblicazione di una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all'autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui fa riferimento;
lettera d):
sostituire le parole:
siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma con le seguenti: contenuti diffusi sulla rete internet, e sesto comma;

sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma con le seguenti: i contenuti diffusi sulla rete internet, quinto e sesto comma;
lettera e), capoverso, sostituire le parole: o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, con le seguenti: o il soggetto che ha pubblicato i contenuti sulla rete internet;
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f)
il sesto comma è sostituito dal seguente:
«La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per i contenuti diffusi sulla rete internet, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 5 e purché la gestione del sito internet non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito internet gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere comunicazioni e richieste di rettifica».
1. 950. Cassinelli, Palmieri, Scandroglio, Barbareschi.

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole:, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5;
lettera
e), capoverso, sostituire le parole:, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
*1. 910. Zaccaria, Giulietti, Levi, Corsini, Colombo, Pollastrini, Concia, Laganà Fortugno, De Biasi, Sarubbi.

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole:, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5;
lettera
e), capoverso, sostituire le parole:, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
*1. 911. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica registrati come testate editoriali ai sensi di legge.
1. 990. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
d), dopo le parole: per via telematica ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5;
lettera
e), capoverso, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
*1. 369. Di Pietro, Palomba.

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.

Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera
d), dopo le parole: per via telematica ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5;
lettera
e), capoverso, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
*1. 912. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 29, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f)
il sesto comma è sostituito dal seguente:
«La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 5.000 per i contenuti pubblicati sulla rete informatica da parte di redazione di una testata giornalistica registrata presso la cancelleria del tribunale. Per i contenuti pubblicati sulla rete internet, purché non gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale, ovvero per i contenuti che non sono stati rimossi dal relativo provider di servizi Internet (ISP), la sanzione amministrativa va da euro 500 a euro 2.500. Nel caso in cui il Garante per la protezione dei dati personali rigetti l'istanza di oscuramento, l'utente che l'ha promossa è punito con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500».
1. 982. Vaccaro.

Sopprimere il comma 31.
*1. 371. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

Sopprimere il comma 31.
*1. 378. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 31.
*1. 379. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 32.
**1. 380. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

Sopprimere il comma 32.
**1. 382. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 32.
**1. 384. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 32, capoverso Art. 6-bis, sopprimere il secondo periodo.
1. 381. Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 34 con il seguente:
34. Al fine di contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce procedure centralizzate per il noleggio periodico delle attrezzature necessarie alle operazioni di intercettazione, nonché per l'assegnazione alle Procure della Repubblica richiedenti. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
1. 388. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Al comma 34, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'efficacia del decreto di cui al presente comma è sospesa fino all'espressione di parere motivato da parte delle Commissioni parlamentari competenti, cui esso viene trasmesso tempestivamente. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono nel termine di 15 giorni.
1. 387. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

Sopprimere il comma 36.
1. 389. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 38.
*1. 390. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

Sopprimere il comma 38.
*1. 700. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 38.
*1. 939. Di Pietro, Palomba.

Al comma 38, capoverso «h-bis)», sostituire le parole: terzi estranei, che non rilevano con le seguenti: soggetti estranei all'indagine e manifestamente irrilevanti.
1. 391. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 39.
*1. 392. Tabacci, Calgaro, Mosella, Pisicchio, Vernetti, Lanzillotta.

Sopprimere il comma 39.
*1. 940. Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 39 con il seguente:
39. Le disposizioni della presente legge non si applicano in nessun caso ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano a trovare applicazione fino al termine del procedimento le disposizioni precedentemente vigenti.

Conseguentemente, sopprimere i commi 40, 41 e 42.
1. 393. Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Sostituire il comma 39 con il seguente:
39. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Conseguentemente, sopprimere i commi 40 e 41.
1. 394. Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 39 con il seguente:
39. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
1. 395. Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 40.
1. 396. Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 41, primo periodo, sostituire le parole: decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: non prima di tre anni e comunque all'esito della completa informatizzazione del processo penale e dell'adeguamento della pianta organica dei magistrati ordinari e del personale giudiziario.
1. 397. Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative volte ad individuare le risorse necessarie per la messa in sicurezza della strada statale n. 166 «degli Alburni» - 2-01215

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
come ormai consuetudine, sulle strade che attraversano gli Alburni (Salerno) anche le piogge che presentano carattere di moderata intensità e durata sono in grado di produrre guasti al sistema viario e disagi rilevanti all'utenza locale;
il maltempo dei giorni 18-19 settembre 2011 ha causato una frana sulla strada statale n. 166 «degli Alburni» che è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra i comuni di Corleto Monforte e San Rufo; sul posto si sono portate le squadre di pronto intervento dell'Anas e i tecnici del genio civile di Salerno e della regione Campania stanno eseguendo le verifiche sui costoni rocciosi, in particolare quello insistente nel tratto dal chilometro 55 e 150 al chilometro 55 e 300, per programmare le attività di messa in sicurezza. Al momento il traffico viene deviato sulla viabilità comunale;
l'assessore ai lavori pubblici e protezione civile della regione Campania, Edoardo Cosenza, ha dichiarato che il rischio idrogeologico sulla strada statale n. 166 è noto e che nell'accordo di programma quadro, sottoscritto mesi fa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati previsti circa 3 milioni di euro per la messa in sicurezza del costoni rocciosi della strada statale n. 166; tuttavia, secondo l'assessore «si tratta di una problematica grave che non può certo risolversi con azioni tampone, servono azioni radicali»;
la situazione è stata aggravata dagli incendi estivi e probabilmente da tagli arborei poco attenti al rischio idrogeologico dei suoli;
la recente manovra finanziaria ha ridotto drasticamente il finanziamento dell'accordo di programma per la difesa del suolo -:
quali provvedimenti intendano adottare i Ministri interpellati al fine di individuare le risorse necessarie per la definitiva messa in sicurezza della strada statale n. 166 «degli Alburni».
(2-01215)
«Mario Pepe (Misto-R-A), Brugger».

Iniziative del Governo in relazione al progetto di riorganizzazione del gruppo Alenia, con particolare riferimento alle attività produttive in Campania e nel Lazio ed ai relativi livelli occupazionali - 2-01219

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, per sapere - premesso che:
secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, il 16 settembre 2011, l'Alenia aeronautica s.p.a., facente parte della holding italiana Finmeccanica, ha annunciato 1.200 esuberi strutturali, nonché la chiusura di tre siti (Casoria, Venezia e Roma) con periodi di cassa integrazione per 1.000 lavoratori ed esternalizzazioni di attività che coinvolgono circa 500 addetti;
inoltre, risulterebbe confermata la decisione di trasferire la sede legale di Alenia da Pomigliano d'Arco (Napoli) a Venegono, in provincia di Varese;
detto trasferimento, ad avviso degli interpellanti, piuttosto che rispondere a precise logiche di rilancio industriale, potrebbe dipendere da scelte di natura meramente politica, tese ad avvantaggiare lo sviluppo economico del Nord d'Italia a discapito del Mezzogiorno;
appare grave e particolarmente preoccupante che il Governo si limiti ad assistere in modo indifferente ad una situazione che, con tutta evidenza, rischia di pregiudicare in modo irreversibile la condizione occupazionale di centinaia di lavoratori;
gli ultimi dati Istat sull'occupazione hanno recentemente evidenziato come il gap Nord-Sud stia continuando a crescere e che l'ultima impennata della disoccupazione riguardi soprattutto le aree più deboli del Paese, quali quelle meridionali, con effetti dirompenti sul territorio campano, in particolare, nell'area di Casoria dove la situazione è diventata a dir poco insostenibile, e sul territorio laziale;
sotto tale ultimo profilo si segnala che, nella giornata del 3 ottobre 2011, contemporaneamente alla manifestazione svoltasi in Campania, anche nella città di Roma hanno protestato, come i colleghi campani, 130 dipendenti, tra tecnici e impiegati di V livello, ma anche quadri e dirigenti apicali, a causa dei previsti trasferimenti alle sedi di Venegono (Varese) e Torino Caselle (Torino) -:
se e quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo, per quanto di competenza, alla luce di quanto descritto in premessa, al fine di garantire che nella riorganizzazione del gruppo Alenia non venga meno la centralità del radicamento delle attività produttive in Campania e nel Lazio e al fine di assicurare che non venga trasferita la sede legale del gruppo, posto che il citato radicamento è condizione indispensabile per la tutela dello sviluppo economico della regione campana e della situazione occupazionale di centinaia di lavoratori.
(2-01219)
«Barbato, Donadi, Aniello Formisano, Cimadoro, Palagiano».

Elementi in merito al recente tragico crollo di una palazzina nella città di Barletta (Bari) - 2-01220

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
le gravi e ancora frammentarie notizie relative al crollo di una palazzina nella città di Barletta, in cui avrebbero perso la vita almeno cinque persone, sembrano purtroppo ricondursi all'allarmante carenza di una politica nazionale di contrasto dell'abbandono della cura del territorio e della manutenzione del tessuto urbano dei nostri centri storici;
a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni giornalistiche, era già stata segnalata l'instabilità dell'edificio in questione alle competenti autorità, anche a seguito della demolizione di altri due edifici attigui;
la procura di Trani ha già aperto un'inchiesta per accertare le eventuali responsabilità per disastro colposo;
questa grave tragedia è solo l'ultima di una lunga serie che negli ultimi tempi si è registrata nel nostro territorio e rispetto alla quale i continui tagli ai trasferimenti agli enti locali non appaiono ininfluenti rispetto alla possibilità che tali amministrazioni possano svolgere sollecitamente e appropriatamente le proprie funzioni di prevenzione e vigilanza -:
per quanto di sua competenza, di quali elementi disponga il Governo rispetto al crollo della palazzina di Barletta, anche ai fini della piena e leale collaborazione con gli organi inquirenti di tutte le amministrazioni interessate.
(2-01220)
«Boccia, Bellanova, Bordo, Capano, Concia, D'Alema, Ginefra, Grassi, Losacco, Mastromauro, Servodio, Vico, Boffa, Recchia, Letta, Vaccaro, Mazzarella, De Micheli, Mosca, Esposito, Marantelli, Amici, Lenzi, Mariani, Dal Moro, Garavini, Cuomo, Realacci, Boccuzzi, Genovese, Cilluffo, Albini».

Elementi ed iniziative in merito alla situazione finanziaria della società Ferrovie della Calabria - 2-01218

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che:
Ferrovie della Calabria è un'azienda di trasporto pubblico locale le cui quote sociali sono detenute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fin dal 2001, con lo scopo di conseguirne il risanamento finanziario e strutturale;
con accordo di programma stipulato fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Calabria nel 2001, il Governo si è impegnato a versare alla predetta società la somma annua di circa 40 milioni di euro a titolo di corrispettivo per l'esercizio delle relazioni di traffico ferroviario e automobilistico a suo tempo già concesse;
il predetto accordo di programma prevedeva, inoltre, che il detto corrispettivo di esercizio fosse annualmente aggiornato sulla base delle risultanze istruttorie di apposito comitato di coordinamento per consentire il mantenimento dei livelli di servizio pattuiti;
in aggiunta, il Governo era impegnato anche a provvedere alle esigenze di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle tratte ferroviarie in esercizio alla data di costituzione della società;
con l'insediamento del Governo tutti gli interventi finanziari in conto capitale, già disposti, sono stati revocati, cancellando le relative appostazioni sul bilancio ministeriale;
in conseguenza si è determinata una grave situazione di obsolescenza dell'infrastruttura di rete, che, manifestando significative carenze di sicurezza, è stata oggetto di reiterati provvedimenti di limitazione alla regolarità dell'esercizio emessi dal competente ufficio ministeriale;
in aperta violazione dell'accordo di programma, il Governo ha interrotto la corresponsione delle pattuite integrazioni del corrispettivo di esercizio, pur regolarmente quantificate e deliberate dal competente comitato di coordinamento;
la mancata corresponsione delle dette integrazioni di corrispettivo ha costretto l'azienda a fare fronte alle esigenze di cassa mediante ricorso al credito, con ulteriori oneri che hanno ulteriormente appesantito la gestione ordinaria;
l'asserita vistosa reiterata inadempienza ministeriale, se rispondente al vero, per la sua incidenza sul servizio di trasporto pubblico locale e sull'equilibrio aziendale potrebbe determinare ulteriori responsabilità dell'azionista;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di recente avrebbe approvato il nuovo piano industriale aziendale, che prevede la dismissione di circa la metà della rete e dei servizi ferroviari e la rinuncia totale all'esercizio del servizio automobilistico;
tale determinazione sarebbe stata motivata da sopravvenuto dissesto finanziario;
Ferrovie della Calabria esercisce trasporto locale in Calabria fin dalla prima metà degli anni '50 del secolo scorso e costituisce un patrimonio irrinunciabile della regione;
l'asserita situazione di dissesto finanziario determina gravissime conseguenze di ordine trasportistico e occupazionale, mettendo a repentaglio oltre mille posti di lavoro diretti e altri numerosi nell'indotto -:
quale sia la reale situazione finanziaria dell'azienda;
quale sia l'ammontare del credito nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della regione Calabria e se questa sia la sola causa del dissesto finanziario;
con quali motivazioni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non abbia adempiuto all'obbligo di corrispondere l'aggiornamento dei corrispettivi previsti dall'accordo di programma, in virtù del quale detiene le quote sociali dell'azienda;
con quali atti e provvedimenti l'azienda abbia messo in mora le amministrazioni sopra richiamate per ottenere ottemperanza;
quali finanziamenti statali in conto capitale siano stati erogati alle altre aziende di trasporto pubblico locale, le cui quote sociali sono detenute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal 2006, alla data odierna;
quali iniziative intenda adottare allo scopo di porre fine ad una situazione di grave incertezza gestionale e di forte tensione sociale.
(2-01218)«Tassone, Galletti».

Iniziative per l'incremento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - 2-01221

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
il servizio prestato dai vigili del fuoco è ampiamente apprezzato dai cittadini per la professionalità, l'impegno e l'umanità che continuamente dimostrano in ogni circostanza, dalle emergenze che richiedono l'intervento del soccorso tecnico urgente alle grandi operazioni connesse ad eventi calamitosi;
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sta realizzando uno straordinario sforzo per riuscire, con decrescenti risorse finanziarie, a soddisfare alle sempre più diversificate richieste di intervento che arrivano ogni giorno della popolazione;
le ultime leggi finanziarie, oltre a tagliare le risorse finanziarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non hanno dato risposta al pressante tema della carenza di organico, che colpisce in maniera ormai indifferenziata tutti i comandi italiani;
l'ultima scelta legislativa significativa e positiva è stata fatta con la legge finanziaria per il 2007, con cui è stata avviata la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una procedura concorsuale riservata ma molto selettiva e concorrente e non alternativa a quella ordinaria, che arrivava dopo un lungo periodo di assenza di qualsiasi concorso pubblico;
la procedura consentiva la stabilizzazione del personale discontinuo operante nel Corpo dei vigili del fuoco, iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni;
infatti la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e, in particolare, l'articolo 1, comma 526, della predetta legge prevede che «per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (...) possono procedere nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno 2007, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti»;
l'articolo 1, comma 526, della medesima legge prevede che «nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del personale volontario (...) che alla data del 1o gennaio 2007 (...) da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio»;
l'articolo 97 della Costituzione impone la procedura concorsuale per l'accesso «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni», fatti salvi i «casi previsti dalla legge»;
quindi, la stabilizzazione del personale discontinuo operante nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti negli appositi elenchi da almeno tre anni, al fine di diminuire l'utilizzo di personale precario nell'espletamento di attività ordinarie, disposta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, rientra nei casi fatti salvi dall'articolo 97 della Costituzione;
il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato corrisponde alla necessità di fare fronte ad esigenze temporanee delle amministrazioni, mentre le situazioni oggetto della stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2007, di fatto, erano contratti a termine utilizzati per esigenze permanenti dell'amministrazione, come tuttora è dimostrato dalle continue segnalazioni delle organizzazioni sindacali che arrivano da tutti i comandi provinciali;
la direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ha chiarito lo scopo della normativa sulle stabilizzazioni ed è quello di «sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo e che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di personale nelle pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspettative nei dipendenti così assunti, anche in violazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
il 25 febbraio 2011 il Governo ha accolto un ordine del giorno (9/4086/257), a cui non ha ancora dato seguito, in cui si impegnava il Governo a valutare l'opportunità di prorogare l'efficacia delle graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 1996 del 2008 relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per consentire a tutti gli aventi diritto l'immissione nei ruoli, a provvedere all'assunzione immediata e contestuale di tutti i primi 814 vincitori del concorso;
sono al momento stati convocati 3.240 vigili volontari e, di questi, circa 2.900 sono risultati assunti e, quindi, indirizzati ai centri di formazione professionale dove dovranno affrontare, vista l'esperienza già maturata, un corso di soli sei mesi (tre presso le strutture didattiche dell'amministrazione e tre presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco), anziché di dodici come normalmente richiesto dai concorsi pubblici, il che consente un netto risparmio per le casse dello Stato;
un gruppo degli aventi diritto alla stabilizzazione ha, inoltre, già superato la visita medica di idoneità e, a seguito delle rassicurazioni che in quella sede gli sono state date, con tanto di stretta di mano e di «benvenuti nel Corpo» da parte della dirigenza preposta, hanno dato il preavviso sul loro posto di lavoro, hanno rifiutato altre occasioni occupazionali, rifacendosi a quell'impegno che sanciva l'ingresso nel posto di lavoro da sempre desiderato;
nel corso delle audizioni, svoltesi a inizio 2011, dei vertici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle organizzazioni sindacali, in sede di Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei deputati è emersa una carenza di oltre 3.000 uomini negli organici attuali;
già il precedente Governo Berlusconi aveva approvato il piano «Italia in 20 minuti», che prevedeva un importante e utile incremento dei distaccamenti sul territorio nazionale, a cui è necessario dar seguito con un ampliamento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
il Governo ha accolto il 21 giugno 2011 un ordine del giorno (atto Camera 9/4357-A/58), anche approvato a grandissima maggioranza dalla Camera dei deputati, che prevedeva, in considerazione della carenza d'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'impegno a presentare entro 90 giorni un progetto di revisione dell'organico in base a quanto previsto dal piano «Soccorso Italia in 20 minuti»; un piano di assunzione che preveda la copertura del turn over e l'implementazione del piano di cui sopra attraverso l'utilizzo delle graduatorie esistenti e, in particolare, quella relativa al concorso per 814 posti e quella relativa alla procedura concorsuale di stabilizzazione prevista nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 -:
per quali motivi il Governo abbia disatteso gli impegni formalmente assunti davanti al Parlamento il 21 giugno 2011;
quali iniziative, anche normative, intenda assumere per dare garanzia a coloro che rientrano nella graduatoria di stabilizzazione di cui sopra, la cui assunzione è ancora nei programmi dell'amministrazione;
quali siano i programmi di assunzione previsti per gli idonei del concorso a 814 posti e della procedura di stabilizzazione;
(2-01221)
«Rosato, Fiano, Sbrollini, Sereni, Garofani, Recchia, Margiotta, Braga, Pedoto, Sarubbi, Murer, Marchioni, Mogherini Rebesani, Garavini, Vannucci, Zucchi, Marco Carra, Lovelli, Strizzolo, Rugghia, Touadi, Tullo, Fontanelli, Marchi, Bratti, Realacci, Viola, Zamparutti, Velo, Soro, Zunino».