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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di martedì 3 aprile 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 aprile 2012.

Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Osvaldo Napoli, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pisicchio, Razzi, Stefani, Stucchi, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Casini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Tommaso Foti, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Iannaccone, Jannone, Leone, Lombardo, Lucà, Lusetti, Lussana, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Osvaldo Napoli, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pecorella, Pisicchio, Razzi, Stefani, Stucchi, Valducci.

Trasmissione dal Senato.

In data 2 aprile 2012 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 2472-B. - «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» (approvato dal Senato, modificato dalla Camera, con l'unificazione di una proposta di legge d'iniziativa del deputato Cosenza, e nuovamente modificato dal Senato) (3465-4290-B).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

XI Commissione (Lavoro):
SALTAMARTINI ed altri: «Disposizioni concernenti le dimissioni del lavoratore e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro» (5094) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e X.

Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):
DI PIETRO ed altri: «Sospensione delle azioni di recupero dei crediti fiscali, contributivi e per sanzioni nonché delle procedure esecutive relative a crediti bancari nei riguardi delle imprese agricole» (4983) Parere delle Commissioni I, II, V, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 27 marzo 2012, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione della 6a Commissione (Finanze) sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (COM(2011)594 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 144), che, è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 11a Commissione (Lavoro) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (COM(2012)15 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 145), che è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 3a Commissione (Affari esteri) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM(2011)838 definitivo); sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011)839 definitivo); sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (COM(2011)842 definitivo) (Atto Senato doc. XVIII, n. 146), che è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 7a Commissione (Istruzione) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (COM(2011)809 definitivo); sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e di innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (COM(2011)810 definitivo); sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (COM(2011)811 definitivo); sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM(2011)808 definitivo) (Atto comunitario n. 82) (Atto Senato doc. XVIII, n. 147), che è trasmessa alla VII Commissione (Cultura), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 29 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 405).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 2 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ancona, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 406).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 2 aprile 2012, ha trasmesso, in attuazione del protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifiche del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (COM(2012)155 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere del XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal difensore civico del Molise.

Il difensore civico del Molise, con lettera in data 26 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico relativa all'anno 2011 (doc. CXXVIII, n. 39).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal difensore civico della regione Basilicata.

Il difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 29 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 2011 (doc. CXXVIII, n. 40).

Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 28 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale di nomina del professor Stefano Cresta a presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Tale decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 30 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Matilde Mancini, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale di segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) nonché alla XI Commissione (Lavoro).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 14 settembre 2011, n. 148, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (455).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 maggio 2012. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 aprile 2012.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/30/UE relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (456).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 13 maggio 2012. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 aprile 2012.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 marzo 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (457).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 maggio 2012. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 aprile 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 4940-B)

A.C. 4940-B - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 62.7 e 62.30 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

A.C. 4940-B - Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI

Articolo 1.(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi).
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.».

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Articolo 2.
(Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA).

1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché» sono inserite le seguenti: «, ove espressamente previsto dalla normativa vigente,».

Articolo 3.
(Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione - VIR).

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.».

2. All'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3. All'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «dopo il comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 5-bis»;
b) le parole «5-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «5-ter.».»

Capo II
SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI

Articolo 4.
(Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici).

1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefìci di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefìci per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.
5. Al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, è autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Articolo 5.
(Cambio di residenza in tempo reale).

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Articolo 6.
(Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni).

1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento).

1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

Articolo 8.
(Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato).

1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.
3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.».

4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite dalle seguenti: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.».

Articolo 9.
(Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Articolo 10.
(Parcheggi pertinenziali).

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.».

Articolo 11.
(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: «4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:»;
c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è soppressa;
d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: «, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis» sono soppresse.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera a) del comma 1.
5. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.»;
b) la lettera c) è soppressa.».

6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato.
8. A decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. All'articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: «Le officine» sono inserite le seguenti: «autorizzate alla riparazione dei tachigrafi» e le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse.

Capo III
SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

Sezione I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI CONTROLLI SULLE IMPRESE

Articolo 12.
(Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche).

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona;
b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
5. Le Regioni, nell'esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Articolo 13.
(Modifiche al T.U.L.P.S.).

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»;
b) all'articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La licenza ha validità annuale»;
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di due anni dalla data del rilascio»;
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»;
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»;
2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.»;
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.

2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

Articolo 14.
(Semplificazione dei controlli sulle imprese).

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai princìpi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

5. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai princìpi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Sezione II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 15.
(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza).

1. A decorrere dal 1o aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.»;
b) al comma 3, le parole: «è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»;
c) al comma 4, le parole: «può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo comma la parola: «constati» è sostituita dalla seguente: «emerga»;
d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse.

Articolo 16.
(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale).

1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.
5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo la parola «INPS» è sostituita dalle seguenti: «ente erogatore»;
b) il terzo periodo è soppresso;
c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti: «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»;
d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.».

6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «in via telematica,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» e, alla medesima lettera, dopo le parole: «informazioni personali» sono inserite le seguenti: «, anche sensibili».
7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1o maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.»;
b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.».

9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del giudizio di cassazione».
10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17.
(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE).

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.
4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.».

Articolo 18.
(Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio).

1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».
2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è soppresso.
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «al competente servizio provinciale» sono inserite le seguenti: «ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unità produttive ubicate in più province»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al servizio provinciale competente» sono inserite le seguenti: «ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «il servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero il Ministero».

Articolo 19.
(Semplificazione in materia di libro unico del lavoro).

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.».

Sezione III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Articolo 20.
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal 1o gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.»;
b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «spese dello sponsor» sono inserite le seguenti: «per importi superiori a quarantamila euro»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.»;
c) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei princìpi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.»;
d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: «per un periodo di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno»;
e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;
g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: «i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII» sono sostituite dalle seguenti: «i certificati sono redatti in conformità ai modelli definiti dal regolamento.»;
h) dopo l'articolo 199, è inserito il seguente:
«Art. 199-bis. (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.
2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.
3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.».

2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, comma 3, alinea, del dopo le parole: «In aggiunta alla sanzione pecuniaria,» sono inserite le seguenti: «in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave,»;
b) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalità stabilite dall'Autorità secondo i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.».

4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21.
(Responsabilità solidale negli appalti).

1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.».

Articolo 22.
(Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali).

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti e dei programmi di intervento pubblico»;
b) le parole: «relativamente ai progetti di opere pubbliche» sono soppresse;
c) le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,».

2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-novies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali procedure devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo è fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.
3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, può essere determinata secondo le modalità di cui al capo II del decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.

Sezione IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 23.
(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese).

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Articolo 24.
(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: «titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini delle eventuali relative proroghe»;
b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola «richiesta» è sostituita dalla seguente: «rilasciata»;
c) all'articolo 29-decies, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.»;
d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: «è rilasciata» a: «smaltimento alternativo» sono sostituite dalle seguenti: «è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» è inserita la seguente «regionale»;
e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.»;
f) all'articolo 228, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.»;
g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: «per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;» sono soppresse, e alla lettera p) le parole da: «per le piattaforme» alle parole «gas naturale liquefatto off-shore;» sono soppresse;
h) all'articolo 281, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 è inserito il seguente: «1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;».

Sezione V
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Articolo 25.
(Misure di semplificazione per le imprese agricole).

1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l'erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della Politica agricola comune, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettività, anche le banche dati informatiche dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalità di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l'AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse. Le modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto il seguente periodo: «Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.».

Articolo 26.
(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «la continuità del bosco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati»;
b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.».

Articolo 27.
(Esercizio dell'attività di vendita diretta).

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.».

Articolo 28.
(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo).

1. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
2. All'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci».

Articolo 29.
(Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero).

1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutività dei progetti suddetti, nomina, nei casi di particolare necessità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale. Al Commissario non spettano compensi e ad eventuali rimborsi di spese si provvede nell'ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.

Sezione VI
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI RICERCA

Articolo 30.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale).

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo modalità e criteri fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:
a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell'avvalimento e della garanzia dei requisiti;
b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;
c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle eventuali variazioni;
d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

3-ter. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell'ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
3-quater. Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario.
3-quinquies. Sulle richieste di rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entità, non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere dell'esperto incaricato nei casi più complessi.
3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti o dal soggetto capofila entro trenta giorni dall'accertamento formale, da parte del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.
3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.
3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «spese ammissibili,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,»;
2) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca è comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.»;
d) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.
4-ter. Al fine di accelerare l'iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate di cui all'articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica e un'attestazione di merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.
4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un'ottica di merito di progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, l'ammissibilità alle agevolazioni è comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'agevolazione e di specifici accordi con una o più imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell'avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
4-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori finali del risultato della ricerca.
4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.
4-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.».

Articolo 31.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca di base).

1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. I commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da «Restano ferme le norme» fino alla fine del comma è sostituito dal seguente: «Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».

Articolo 32.
(Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca).

1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse stanziate per tali finalità, prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico può essere definita la priorità degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.
2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 872 è sostituito dal seguente:
«872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.»;
b) il comma 873 è sostituito dal seguente:
«873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità degli interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
3. Gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 33.
(Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali e semplificazioni per la ricerca).

1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico del grant comunitario o internazionale e non può eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.
2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Sezione VII
ALTRE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

Articolo 34.
(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici).

1. L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Articolo 35.
(Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari).

1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:
«Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».

2. All'articolo 2477 del codice civile:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.»;
b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo o del revisore»;
c) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.».
3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, la disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.
4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: «Art. 195 - (Disposizioni speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.».

Articolo 36.
(Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana).

1. All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;».

Articolo 37.
(Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese).

1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno 2012.

Articolo 38.
(Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali).

1. All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma 2-bis» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.».
2. All'articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).».

Articolo 39.
(Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione).

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera c) è soppressa.

Articolo 40.
(Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva).

1. Il secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso.

Articolo 41.
(Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande).

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Articolo 42.
(Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali).

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

Articolo 43.
(Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico).

1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 44.
(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. All'articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la disposizione di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis, lettera a)».

Articolo 45.
(Semplificazioni in materia di dati personali).

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
b) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.»;
c) all'articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

Articolo 46.
(Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).

1. Con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle disposizioni di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO

Capo I
NORME IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE E SVILUPPO DEI SETTORI DELLA INNOVAZIONE, RICERCA E ISTRUZIONE, TURISMO E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Sezione I
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 47.
(Agenda digitale italiana).

1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali.

Sezione II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Articolo 48.
(Dematerializzazione di procedure in materia di università).

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.».
2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 49.
(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università).

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: «durata» e la parola: «quadriennale» è inserita la seguente: «massima»;
2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso» sono sostituite dalle seguenti: «uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi collegiali» e: «delle università» sono inserite le seguenti: «e quelli monocratici elettivi»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 4 le parole: «, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa» sono soppresse;
2) al comma 12 il quinto periodo è soppresso;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3 il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 5 le parole: «corsi di laurea» sono soppresse;
d) all'articolo 10, comma 5, le parole: «trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «avvio del procedimento stesso»;
e) all'articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b)»;
f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «16,»;
g) all'articolo 16, comma 4, le parole: «dall'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»;
h) all'articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il settore concorsuale» sono inserite le seguenti: «ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore» e sono soppresse le seguenti parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge»;
3) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)»;
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «a tempo indeterminato» e dopo la parola: «università» sono aggiunte le seguenti: «e a soggetti esterni»;
5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni, enti o imprese, purché» sono soppresse;
i) all'articolo 21:
1) al comma 2 le parole: «valutazione dei risultati» sono sostituite dalle seguenti: «selezione e valutazione dei progetti di ricerca»;
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L'elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.»;
3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano in carica tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che durano in carica quattro anni»;
l) all'articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le seguenti: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2», dopo le parole: «attività di insegnamento» sono inserite le seguenti: «di alta qualificazione» e le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine del periodo sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso;
m) all'articolo 24:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicità dei bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»;
n) all'articolo 29:
1) al comma 9, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230»;
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola «commi» è inserita la seguente: «7,».

2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «decennio e» sono soppresse.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione III
DISPOSIZIONI PER L'ISTRUZIONE

Articolo 50.
(Attuazione dell'autonomia).

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della vigente normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 51.
(Potenziamento del sistema nazionale di valutazione).

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Articolo 52.
(Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.

3. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 53.
(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia).

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali.

3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012.
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell'opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l'effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede.
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sezione IV
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Articolo 54.
(Tecnologi a tempo determinato).

1. Al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.».

Articolo 55.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli enti di ricerca stessi.

Sezione V
DISPOSIZIONI PER IL TURISMO

Articolo 56.
(Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO).

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità senza oneri per la finanza pubblica»;
b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) è soppressa.

2. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presentazione delle domande. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «al 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'11».

Sezione VI
DISPOSIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E LA METANIZZAZIONE

Articolo 57.
(Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio).

1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei princìpi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è coordinato con i tempi sopra indicati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta giorni.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente: «4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.»
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell'attività produttiva degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese.
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già in essere in capo ai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l'attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.
9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere esercìti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. La durata delle nuove concessioni per le attività di bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all'articolo 66 del Codice della navigazione e all'articolo 60 del relativo Regolamento di esecuzione è fissata in almeno dieci anni.
11. È abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997 recante «Disposizioni in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super senza piombo con colorante verde».
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentito:
a) la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;
b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di bunkeraggio;
c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell'arco delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale.

15. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 58.
(Modifiche al decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93).

1. Al decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 6, dopo le parole: «comma 3 del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;
b) all'articolo 45, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può, d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.».

Capo II
DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE E I CITTADINI MENO ABBIENTI

Articolo 59.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di assunzione.»;
d) al comma 6 le parole: «entro tre anni dalla data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla data di assunzione»;
e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»;
f) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.»;
g) al comma 9, al primo periodo le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimi tre periodi.

2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 60.
(Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti»).

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;
c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.

TITOLO III
DISCIPLINA TRANSITORIA, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 61.
(Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa).

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quelle contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in particolare mediante l'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità di definire, con provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, è abrogato l'allegato XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine è comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 62.
(Abrogazioni).

1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata Tabella A.

Articolo 63.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella A

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
1. R.D. 126 03/01/1926 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA. articolo 4
2. L. 833 03/08/1961 STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA. commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7
3. L. 17 28/01/1970 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA L. 2 AGOSTO 1967, N.799, SULL'ESERCIZIO DELLA CACCIA. intero testo
4. L. 308 15/05/1970 MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNICO 15 OTTOBRE 1925, N. 2578, SULL'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE. intero testo
5. L. 77 03/02/1971 ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968, N.359,CONCERNENTE L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI. intero testo
6. L. 1051 01/12/1971 MODIFICA DELL'ART.123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N.773, RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI. intero testo
7. L. 46 01/03/1975 TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI «RECIOTO» E «AMARONE». intero testo
8. L. 241 07/08/1990 NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI. comma 1-ter dell'articolo 21-quinquies
9. L. 239 30/07/1991 MODIFICA DELL'ART. 39 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577, CONCERNENTE I REQUISITI PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE MATERNE. intero testo
10. L. 383 27/11/1991 MODIFICHE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE AL PERSONALE DI CUI AL D.P.R. 31 MAGGIO 1974, N. 417. intero testo
11. L. 33 23/01/1992 MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. intero testo
12. L. 71 05/02/1992 DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DI PESCA. intero testo
13. L. 473 22/11/1993 NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI. intero testo
14. L. 442 21/12/2001 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO. intero testo
15. D.P.R. 254 04/09/2002 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI DEI CONSEGNATARI E DEI CASSIERI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. Art. 26, commi 4 e 6; art.27, comma 2.

A.C. 4940-B - Modificazioni della Camera

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

All'articolo 1:
al comma 1:
al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole:
«dal codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;
al capoverso 9, le parole: «nei termini» sono soppresse;
al capoverso 9-
quater, primo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previsto»;
al capoverso 9-quinquies, le parole: «è espressamente indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente indicati» e le parole: «di cui all'articolo 2» sono soppresse.

All'articolo 3:
al comma 1:
al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole:
«nel corso dell'anno precedente» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime»;
al capoverso 2-ter:
alla lettera d), dopo le parole: «secondo la disciplina del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;
alla lettera e), le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-quater. Sulla base degli esiti delle attività definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma è ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo».

All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole:
«dell'articolo 381 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa» e le parole: «come rifinanziata» sono sostituite dalle seguenti: «come integrata, da ultimo,»;

alla rubrica, dopo le parole: «persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «e patologie croniche».

All'articolo 5:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto del Presidente del Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»; al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 76 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «degli articoli 5 e 6 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e sono soppresse le parole: «, previa comunicazione al comune di provenienza,»; al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizioni anagrafiche» sono inserite le seguenti: «e delle corrispondenti cancellazioni»;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comune di provenienza»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione».

All'articolo 6:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole:
«alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;
alla lettera d), dopo le parole: «all'articolo 1937 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia"».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica). - 1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta.
Art. 6-ter. - (Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche). - 1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento".

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole:
«lettere c), d) ed e), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 8:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Le domande» sono inserite le seguenti: «e i relativi allegati» e dopo le parole: «all'articolo 65 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 3, capoverso:
al primo periodo, le parole: «di livello comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «adottata al livello dell'Unione europea»;
al secondo periodo, le parole: «Con eguale procedura si stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita».

All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «e la dichiarazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui»;
nella rubrica, la parola: «termici» è soppressa.

All'articolo 10:
al comma 1, al capoverso sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione».

All'articolo 11:
il comma 2 è soppresso;
al comma 4, le parole: «dalla lettera a) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo»;
al comma 5, lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

al comma 6:
al primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato dell'Unione europea»;
al secondo periodo, le parole: «Restano fermi i corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.
6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5"»;

al comma 7, dopo le parole: «all'articolo 73 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dell'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30 del codice di cui al»;

al comma 8, le parole: «dei dispositivi di combustione e scarico» sono sostituite dalle seguenti: «delle emissioni dei gas di scarico»;

al comma 9, le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «Codice della strada».

Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis. - (Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.
2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni».

All'articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: «associazioni di categoria interessate» sono inserite le seguenti: «, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;
al comma 2:
all'alinea, le parole:
«, presenti e futuri» sono soppresse e dopo le parole: «concernenti l'attività di impresa» sono inserite le seguenti: «, compresa quella agricola,»;
alla lettera b), dopo le parole: «Unioncamere, Regioni» sono inserite le seguenti: «, agenzie per le imprese»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis)
definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, dopo le parole: «e in materia di giochi pubblici» sono inserite le seguenti: «e di tabacchi lavorati,»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni). - 1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera
b), le parole: «La licenza ha validità annuale» sono sostituite dalle seguenti: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale»;
alla lettera c), le parole: «hanno validità di due anni dalla data del rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

All'articolo 14:
al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: «associazioni imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale,»;
alla lettera d), la parola: «amichevole» è soppressa;
alla lettera f), le parole da: «soppressione o riduzione» fino a: «(UNI EN ISO-9001),» sono sostituite dalle seguenti: «razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «, le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, le parole: «in materia fiscale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«
6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni».

All'articolo 16:
al comma 1, primo periodo, le parole: «unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle»;
al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.»;
al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'INPS rende note le informazioni così raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3 del presente articolo»;
al comma 5, lettera c), le parole: «dell'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo la parola: "relative" sono inserite le seguenti: "alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,"».

All'articolo 17:
al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 38 e 38-bis del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.
4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1o gennaio 2013.
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di documentazione amministrativa per gli immigrati».

All'articolo 18:
al comma 1, dopo le parole: «terzo periodo,» è inserita la seguente: «del»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale"»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro"»;

al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) al comma 1, le parole: "al competente servizio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa";
b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa procedente";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "al servizio provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa"».

All'articolo 19:
al comma 1, le parole:
«sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito il seguente».

All'articolo 20:
al comma 1, alla lettera
a), capoverso Art. 6-bis, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 62-bis del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;
al comma 3:

alla lettera a), le parole: «del dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole»;
alla lettera b), capoverso Art. 84, al comma 2, primo periodo, le parole: «, dalla quale risultano» sono sostituite dalle seguenti: «; da essa risultano»;
alla rubrica, le parole: «e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.

All'articolo 21, al comma 1, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

All'articolo 23:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI» sono inserite le seguenti: «e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale», le parole: «e della tutela territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e della tutela del territorio» e dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni».

All'articolo 24:
al comma 1:
dopo la lettera
d) è inserita la seguente:
«d-bis)
all'articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza"»;
alla lettera e), la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore"»;
alla lettera g), le parole: «alla lettera o) le parole: "per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e» sono soppresse;
alla lettera h), l'alinea è sostituito dal seguente: «all'articolo 281, il comma 5 è sostituito dal seguente:» e il capoverso «5-bis» è numerato come capoverso «5».

All'articolo 25:
al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con esse» sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento».

All'articolo 26:
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «come pascoli, prati o pascoli arborati» sono inserite le seguenti: «o come tartufaie coltivate».

All'articolo 28:
al comma 1, capoverso, primo periodo, la parola: «effettuati» è sostituita dalla seguente: «effettuata».

All'articolo 30:
al comma 1, lettera d), capoverso 4-quater, primo periodo, le parole: «l'ammissibilità» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammissione» e le parole: «utilizzatrici finale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzatrici finali».

All'articolo 31:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. - (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI). - 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio, nonché di favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).
2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge università e ove necessario altri enti di ricerca.
3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attività didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post-dottorato.
4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 32:
al comma 2:

alla lettera a), capoverso, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali."» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.". Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese»;
alla lettera b), capoverso, le parole: «di natura non regolamentare» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 33:
al comma 1:
al primo periodo, le parole:
«in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali» e le parole: «per il periodo massimo di durata del grant» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;
al secondo periodo, le parole: «Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant» sono sostituite dalle seguenti: «Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;
al terzo periodo, le parole: «rimane a carico del grant comunitario o internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale»;
al comma 2, le parole: «in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca».

All'articolo 35:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato»;
al comma 2, lettera a), le parole: «e poteri» sono sostituite dalle seguenti: «e i poteri»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti».

All'articolo 37:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
"6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata"».

All'articolo 39:
al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

All'articolo 41:
al comma 1, le parole: «dall'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell'articolo 71».

All'articolo 42:
al comma 1, dopo le parole:
«All'articolo 31 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

All'articolo 43:
al comma 1, dopo le parole:
«e 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al» e le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

All'articolo 44:
ai commi 1 e 2, le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
al comma 2, le parole: «dopo le parole: "la disposizione di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e al comma 1-bis, lettera a)sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "la disposizione di cui al comma 1 non si applica" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, lettera a)"».

All'articolo 45:
al comma 1:
all'alinea, le parole:
«Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono inserite le seguenti: «previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,».

All'articolo 46:
al comma 2, dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al».

All'articolo 47:
al comma 2, le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle "comunità intelligenti" (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata in modo che gli stessi operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare, il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un regime di concorrenza».

Nella sezione I del capo I del titolo II, dopo l'articolo 47 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 47-bis. - (Semplificazione in materia di sanità digitale). - 1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 47-ter. - (Digitalizzazione e riorganizzazione). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate 'funzioni ICT', nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia.
3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.
3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Art. 47-quater. - (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
"3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili".

Art. 47-quinquies. - (Organizzazione e finalità dei servizi in rete). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. A partire dal 1o gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
3-ter. A partire dal 1o gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 47-sexies. - (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente:
"a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;"».

All'articolo 48:
al comma 1:
al capoverso Art. 5-
bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati»;
al capoverso Art. 5-bis, comma 2, primo periodo, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «sono eseguite»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico».

All'articolo 49:
al comma 1:
alla lettera
a), numero 2), le parole: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono soppresse;
dopo la lettera
a) è inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) è abrogata»;
alla lettera c), numero 2), dopo la parola: «laurea» è inserita la seguente: «o»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: ", anche" è soppressa»;
alla lettera l), numero 1), le parole: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge».

L'articolo 50 è sostituito dal seguente:
«Art. 50. - (Attuazione dell'autonomia). - 1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalità dell'organico di rete.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 52:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali».

All'articolo 53:
al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate»;
al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

All'articolo 54:
al comma 1, capoverso Art. 24-bis, comma 1, le parole: «ed eventualmente di una» sono sostituite dalle seguenti: «e di una».

All'articolo 55:
al comma 1, le parole: «personale strutturato» sono sostituite dalle seguenti: «personale di ruolo».

All'articolo 56:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera a), le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri»;
alla lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni», il secondo periodo è soppresso, e, al terzo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri».

All'articolo 57:
al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;
al comma 4, le parole: «sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;
al comma 7, le parole: «per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «per la finanza pubblica», le parole: «degli impianti industriali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli impianti industriali»;
al comma 8, le parole: «già in essere in capo ai suddetti stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico»;
al comma 10, le parole: «del relativo Regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,»;
al comma 15, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:
«Art. 57-bis. - (Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale). - 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.
2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93».

All'articolo 60:
al comma 2:
alla lettera
a), le parole: «cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri»;
alla lettera c), dopo le parole: «adottano la carta acquisti» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza».

All'articolo 62:
al comma 1, la tabella A di cui all'allegato è sostituita dalla seguente:

«Tabella A
(articolo 62, comma 1)

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
1 R.D. 126 03/01/1926 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA. articolo 4
2 L. 833 03/08/1961 STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA. commi primo, secondo e terzo dell'articolo 7
3 D.P.R. 63 14/01/1970 MODIFICAZIONI AL D.P.R. 29 DICEMBRE 1964, N. 1593, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
4 D.L. 4 20/01/1970 NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI. intero testo
5 L. 57 14/02/1970 NORME CONCERNENTI LA CARRIERA DEGLI APPUNTATI DI PUBBLICA SICUREZZA PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI ASSUNTI IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA AI SENSI DEL D.LGS. 20 GENNAIO 1948, N.15. intero testo
6 D.P.R. 441 09/03/1970 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ ABRUZZESE «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
7 D.P.R. 804 23/03/1970 RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1969, A FAVORE DEGLI ARMATORI E DEI MARITTIMI DEI PESCHERECCI OPERANTI NEL MEDITERRANEO. intero testo
8 D.P.R. 1468 26/03/1970 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO, CON SEDE IN FIRENZE. intero testo
9 D.P.R. 825 26/03/1970 MODIFICAZIONE DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. 4 GIUGNO 1938, N. 1269, SUGLI STUDENTI, I TITOLI ACCADEMICI, GLI ESAMI DI STATO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ISTITUTI SUPERIORI. intero testo
10 D.L. 368 19/06/1970 MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA. intero testo
11 D.L. 369 19/06/1970 AUMENTO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLE BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO. intero testo
12 D.L. 384 23/06/1970 NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. intero testo
13 D.L. 393 27/06/1970 MODIFICHE AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. intero testo
14 L. 599 07/07/1970 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA L. 31 OTTOBRE 1966, N. 942, SUL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
15 D.P.R. 725 14/07/1970 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
16 L. 569 17/07/1970 MODIFICHE DELLE NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DAGLI UFFICI CONSOLARI. intero testo
17 L. 573 26/07/1970 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 27 GIUGNO 1970, N. 393, CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. intero testo
18 L. 575 26/07/1970 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 19 GIUGNO 1970, N. 368, CONCERNENTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA. intero testo
19 D.P.R. 800 06/08/1970 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
20 D.L. 622 28/08/1970 PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN LIBIA E DEI LORO FAMILIARI. intero testo
21 D.P.R. 1061 22/12/1970 DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1971. intero testo
22 L. 77 03/02/1971 ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968, N. 359, CONCERNENTE L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI. intero testo
23 D.P.R. 603 03/02/1971 MODIFICAZIONI ALLE TABELLE DEI PASSAGGI DI PRESIDENZA APPROVATE CON REGIO DECRETO 11 OTTOBRE 1934, N. 2107. intero testo
24 D.P.R. 215 22/02/1971 NORME DI ESECUZIONE DELLA L. 22 DICEMBRE 1969, N.1010, SULLE PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO. intero testo
25 D.P.R. 322 15/04/1971 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA L. 13 LUGLIO 1966, N. 615, RECANTE PROVVEDIMENTI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, LIMITATAMENTE AL SETTORE DELLE INDUSTRIE. intero testo
26 D.P.R. 1110 03/05/1971 RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1970, A FAVORE DELLA PESCA MEDITERRANEA. intero testo
27 D.P.R. 626 03/05/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE SOCIALI DI TRENTO. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
28 D.P.R. 452 11/05/1971 ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA PRESSO LA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA E DI MAGISTERO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
29 D.P.R. 624 19/05/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
30 D.P.R. 754 16/07/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI L'AQUILA. intero testo
31 D.P.R. 1446 04/08/1971 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI PALERMO. intero testo
32 D.P.R. 1274 07/09/1971 MODIFICAZIONI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
33 D.P.R. 1286 07/09/1971 NORME SUL RECLUTAMENTO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
34 D.P.R. 1330 04/10/1971 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
35 D.P.R. 1440 30/10/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE. intero testo
36 L. 1051 01/12/1971 MODIFICA DELL'ART. 123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI. intero testo
37 D.P.R. 1329 01/12/1971 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA. intero testo
38 D.P.R. 1126 15/12/1971 DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1972. intero testo
39 D.P.R. 1270 30/12/1971 REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
40 D.P.R. 1271 30/12/1971 REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
41 D.P.R. 194 12/04/1972 REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
42 D.P.R. 449 11/05/1972 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
43 D.P.R. 524 18/07/1972 ABOLIZIONE DEL CORSO DEL DIPLOMA DI FARMACIA DALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
44 D.L. 504 06/09/1972 NUOVE NORME PER L'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1972-1973 E PER ALTRE NECESSITÀ STRAORDINARIE ED URGENTI. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
45 D.P.R. 890 17/10/1972 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
46 D.P.R. 651 26/10/1972 FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE. intero testo
47 D.P.R. 1073 28/10/1972 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO STATALE DI ARCHITETTURA DI REGGIO CALABRIA. intero testo
48 D.P.R. 1008 31/10/1972 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
49 D.P.R. 847 31/10/1972 RIORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN STORIA. intero testo
50 D.P.R. 974 31/10/1972 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO. intero testo
51 D.P.R. 811 27/11/1972 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1973. intero testo
52 L. 814 06/12/1972 AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO. intero testo
53 D.P.R. 367 01/02/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA. intero testo
54 D.P.R.   27/03/1973 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DENUNCIA DEI TERRENI VITATI, DI SMALTIMENTO DELLE GIACENZE E DI MODIFICA DI TALUNE CARATTERISTICHE DEI VINI. intero testo
55 D.P.R. 354 16/04/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VENEZIA. intero testo
56 D.P.R. 909 07/08/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
57 D.P.R. 606 29/09/1973 MODIFICHE AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 651, RELATIVO AL FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE. intero testo
58 D.P.R. 973 16/10/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI BOLOGNA. intero testo
59 D.P.R. 980 16/10/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI FIRENZE. intero testo
60 D.P.R. 1112 23/10/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA. intero testo
61 D.P.R. 1109 31/10/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DE L'AQUILA. intero testo
62 D.P.R. 1145 31/10/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO. intero testo
63 D.P.R. 849 08/11/1973 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1974. intero testo
64 D.P.R. 1178 18/12/1973 ISTITUZIONE DI ALCUNI CONSERVATORI DI MUSICA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
65 D.P.R. 464 22/02/1974 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI PRO DEO DI ROMA. intero testo
66 D.P.R. 175 05/03/1974 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO DELLA FACOLTÀ DI MAGISTERO. intero testo
67 L. 111 22/03/1974 TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI DI GENOVA E PERUGIA IN CONSERVATORI DI MUSICA DI STATO. intero testo
68 L. 118 18/04/1974 PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA. intero testo
69 D.P.R. 717 18/06/1974 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
70 D.P.R. 518 10/07/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
71 D.P.R. 519 10/07/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
72 L. 360 14/08/1974 DISPOSIZIONI RELATIVE AI FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA DIRETTIVI E DIRIGENTI. intero testo
73 L. 683 14/10/1974 SOPPRESSIONE DELLA DELEGAZIONE PRESSO L'AMBASCIATA ITALIANA A WASHINGTON E DELL'ANNESSA SEZIONE ACQUISTI. intero testo
74 D.P.R. 719 30/10/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
75 D.P.R. 838 31/10/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
76 D.P.R. 643 01/11/1974 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER IL 1975. intero testo
77 D.P.R. 173 15/01/1975 REGOLAMENTO DEL CONCORSO, PER TITOLI, PER IL POSTO DI DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
78 D.P.R. 544 23/01/1975 RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1974 IN FAVORE DELLA PESCA NEL MEDITERRANEO. intero testo
79 L. 46 01/03/1975 TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI «RECIOTO» E «AMARONE». intero testo
80 L. 72 11/03/1975 FINANZIAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE ISTITUITE CON L. 3 DICEMBRE 1971, N. 1102, E PROVVEDIMENTI PER LE ZONE MONTANE. intero testo
81 L. 195 19/05/1975 AUMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
82 D.P.R. 927 31/10/1975 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA. intero testo
83 L. 634 28/11/1975 MODIFICHE ALLA L. 3 APRILE 1958, N. 460, SULLO STATO GIURIDICO E SUL SISTEMA DI AVANZAMENTO A SOTTUFFICIALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
84 D.P.R. 682 05/12/1975 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1976. intero testo
85 D.P.R. 1037 22/12/1975 RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1975 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA. intero testo
86 D.P.R. 63 14/01/1976 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
87 D.P.R. 486 03/05/1976 MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
88 L. 327 19/05/1976 APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 139, PRIMO COMMA, E 47, SETTIMO COMMA, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077, AI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA. intero testo
89 D.P.R. 577 09/06/1976 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
90 D.L. 453 03/07/1976 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
91 D.P.R. 1068 18/10/1976 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
92 D.P.R. 954 30/10/1976 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
93 D.P.R. 985 30/10/1976 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
94 D.L. 875 30/12/1976 DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
95 D.L. 876 30/12/1976 ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL 1975 E NEL 1976. intero testo
96 D.P.R. 865 19/01/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
97 D.P.R. 166 10/02/1977 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA. intero testo
98 L. 43 23/02/1977 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1976, N. 875, CONCERNENTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
99 D.P.R. 528 12/05/1977 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA. intero testo
100 L. 322 03/06/1977 NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER LE SPESE URGENTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 64 A 69 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
101 D.P.R. 810 05/09/1977 REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEGLI INTERPRETI PER LE LINGUE STRANIERE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
102 D.P.R. 1034 07/10/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA. intero testo
103 L. 811 14/10/1977 AMMISSIONE AI CONCORSI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1970, N. 569, DEGLI IMPIEGATI EX CONTRATTISTI ENTRATI NEI RUOLI ORGANICI CON IL CONCORSO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1967, N. 18. intero testo
104 D.P.R. 1195 26/10/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA PAREGGIATO DI BOLOGNA. intero testo
105 D.P.R. 1199 31/10/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO. intero testo
106 D.P.R. 1224 31/10/1977 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
107 D.P.R. 1094 03/12/1977 INTEGRAZIONE DELL'ART. 5 DEL REGIO DECRETO 23 GIUGNO 1938, N. 1224, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI. intero testo
108 D.L. 945 29/12/1977 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
109 D.L. 10 16/01/1978 SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO. intero testo
110 D.P.R. 302 31/01/1978 SOPPRESSIONE DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE PER LE ATTIVITÀ ED I PROBLEMI RELATIVI AL DISARMO IN GINEVRA E TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI IN GINEVRA. intero testo
111 D.P.R. 1032 22/03/1978 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA. intero testo
112 D.P.R. 407 22/03/1978 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
113 D.P.R. 453 10/04/1978 RETTIFICA AL D.P.R. 31 OTTOBRE 1974, N. 838, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
114 D.P.R. 424 02/06/1978 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
115 D.P.R. 648 06/07/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
116 D.P.R. 704 06/07/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
117 D.P.R. 656 08/08/1978 REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
118 D.P.R. 1080 12/09/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
119 D.P.R. 951 30/10/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
120 D.L. 691 10/11/1978 RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO. intero testo
121 D.P.R. 37 08/01/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
122 D.P.R. 230 26/01/1979 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA. intero testo
123 D.P.R. 309 24/02/1979 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
124 D.P.R. 282 11/05/1979 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
125 D.P.R. 191 01/06/1979 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI. intero testo
126 D.P.R. 337 04/06/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
127 D.P.R. 298 11/06/1979 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
128 D.P.R. 364 04/07/1979 MODIFICAZIONI ALL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 2 DICEMBRE 1929, N. 2262, CONCERNENTE I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO E DEL FONDO SPECIALE PER USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE DELLA CITTÀ DI ROMA. intero testo
129 D.P.R. 343 19/07/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
130 D.P.R. 586 03/10/1979 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
131 D.P.R. 587 03/10/1979 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
132 D.P.R.   31/10/1979 NORME SULLE ZONE DI VINIFICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA. intero testo
133 D.P.R. 900 31/10/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
134 L. 632 18/12/1979 AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DI COMUNI E PROVINCE. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
135 D.L. 675 30/12/1979 ABROGAZIONE DEL D.L. 3 OTTOBRE 1968, N. 1007, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 19 NOVEMBRE 1968, N. 1188, RECANTE NORME SUL DIVIETO DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA RHODESIA DEL SUD E SUL DIVIETO DI ATTIVITÀ INTESE A PROMUOVERE L'EMIGRAZIONE VERSO LA RHODESIA DEL SUD. intero testo
136 D.P.R. 283 09/01/1980 RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1978 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA ED OLTRE GLI STRETTI. intero testo
137 D.P.R. 280 14/01/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN STORIA. intero testo
138 D.P.R. 64 14/01/1980 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
139 D.P.R. 138 21/01/1980 REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18, RISERVATI AGLI IMPIEGATI A CONTRATTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'AMMISSIONE ALLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA. intero testo
140 D.P.R. 578 20/02/1980 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
141 D.P.R. 207 28/02/1980 MODIFICAZIONI AL QUADRO B DELLA TABELLA III DELL'ALLEGATO II AL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748, CONCERNENTE LA DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI DI RAGIONERIA DEL MINISTERO DELL'INTERNO. intero testo
142 D.P.R. 549 01/07/1980 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ STATALE DELLA TUSCIA. intero testo
143 L. 462 13/08/1980 ASSUNZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATTO PER LE ESIGENZE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI. intero testo
144 D.P.R. 934 05/09/1980 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
145 D.P.R. 682 25/09/1980 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
146 D.P.R. 1029 27/09/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA. intero testo
147 L. 634 09/10/1980 MODIFICHE ALLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
148 D.P.R. 1209 16/10/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
149 D.P.R. 1137 29/10/1980 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
150 D.P.R. 1210 05/12/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
151 D.P.R. 1244 20/12/1980 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI, IN TRIESTE, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE. intero testo
152 L. 7 03/01/1981 STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
153 L. 44 28/02/1981 COPERTURA FINANZIARIA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CIRCA MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146, PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE CIVILE, DI RUOLO E NON DI RUOLO, ED AGLI OPERAI DELLO STATO E CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. intero testo
154 L. 49 04/03/1981 PROROGA PER GLI ANNI 1978, 1979, 1980 E 1981 DELL'INDENNITÀ MENSILE A FAVORE DEI SEGRETARI COMUNALI CHE PRESTANO SERVIZIO NEI COMUNI, NELLE COMUNITÀ MONTANE E NELLA COMUNITÀ COLLINARE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI. intero testo
155 D.P.R. 141 06/03/1981 CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. intero testo
156 D.P.R. 474 24/03/1981 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
157 D.P.R. 508 23/08/1981 ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRIENNALE RELATIVO AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. intero testo
158 L. 550 01/10/1981 CONFERIMENTO DI POSTI DISPONIBILI NEGLI ORGANICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI AI CANDIDATI RISULTATI IDONEI NEI CONCORSI BANDITI A PARTIRE DAL 1o GIUGNO 1977, PER LE CARRIERE ESECUTIVA ED AUSILIARIA. intero testo
159 D.P.R. 742 25/10/1981 ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO. intero testo
160 D.P.R. 1128 26/10/1981 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
161 D.P.R. 1089 31/10/1981 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
162 D.P.R. 1122 31/10/1981 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO. intero testo
163 D.P.R. 1130 31/10/1981 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
164 D.P.R. 1131 31/10/1981 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
165 D.P.R. 1157 31/10/1981 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
166 D.P.R. 919 31/10/1981 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA. intero testo
167 D.P.R. 955 31/10/1981 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
168 D.P.R. 855 25/11/1981 MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 5 E 7 DEL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252 (REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA). intero testo
169 D.P.R. 230 06/01/1982 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
170 D.P.R. 245 05/02/1982 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'I.S.E.F. DI PALERMO. intero testo
171 D.P.R. 299 19/04/1982 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
172 D.P.R. 366 07/06/1982 AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITÀ ORARIA DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI, APPARTENENTI AL MEDESIMO CORPO, CON DECORRENZA 1o GENNAIO 1982. intero testo
173 L. 321 07/06/1982 COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITÀ DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI APPARTENENTI AL CORPO STESSO. intero testo
174 D.P.R. 1121 10/07/1982 ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA. intero testo
175 L. 604 25/08/1982 REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DESTINAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLO STATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO NONCHÉ AI CONNESSI SERVIZI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
176 D.P.R. 806 09/09/1982 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
177 D.P.R. 1023 11/10/1982 RETTIFICA AL D.P.R. 20 DICEMBRE 1980, N. 1244, RECANTE APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
178 D.L. 767 21/10/1982 MODALITÀ DI PAGAMENTO AI COMUNI E ALLE PROVINCE DEI CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI ANNI 1981 E 1982. intero testo
179 D.P.R. 1025 28/10/1982 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
180 D.P.R. 1069 08/11/1982 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
181 D.P.R. 1143 22/12/1982 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
182 D.P.R. 1159 22/12/1982 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. intero testo
183 L. 942 23/12/1982 DIFFERIMENTO DEL TERMINE RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI. intero testo
184 D.P.R. 951 27/12/1982 FISSAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1983. intero testo
185 D.P.R. 347 25/06/1983 NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 29 APRILE 1983 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI. intero testo
186 D.P.R. 412 27/06/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA. intero testo
187 D.P.R. 484 22/07/1983 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
188 D.P.R.   01/08/1983 MODIFICAZIONE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRASCATI». intero testo
189 D.P.R. 641 02/09/1983 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «TOR VERGATA». intero testo
190 D.P.R. 766 06/09/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA. intero testo
191 D.P.R. 563 29/09/1983 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
192 D.P.R. 699 20/10/1983 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1984. intero testo
193 D.P.R. 1240 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA. intero testo
194 D.P.R. 1273 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
195 D.P.R. 837 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
196 D.P.R. 844 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA. intero testo
197 D.P.R. 946 28/10/1983 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
198 D.P.R. 1026 13/01/1984 MODIFICAZIONI ALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 LUGLIO 1982, N. 1121, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA. intero testo
199 D.P.R. 386 13/03/1984 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. intero testo
200 D.P.R. 487 26/04/1984 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI TRENTO. intero testo
201 D.P.R. 744 11/05/1984 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA. intero testo
202 D.L. 159 26/05/1984 INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 ED 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA. intero testo
203 D.P.R. 531 31/05/1984 NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 23 FEBBRAIO 1984 CONCERNENTE I SEGRETARI COMUNALI. intero testo
204 D.P.R. 678 12/06/1984 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
205 L. 363 24/07/1984 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 26 MAGGIO 1984, N. 159, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA. intero testo
206 D.P.R. 764 28/09/1984 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1985. intero testo
207 D.P.R. 936 11/10/1984 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN SCIENZE FORESTALI. intero testo
208 D.P.R. 173 06/02/1985 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. intero testo
209 D.P.R. 216 06/02/1985 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN PSICOLOGIA. intero testo
210 D.P.R. 349 26/03/1985 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
211 D.P.R. 169 22/04/1985 ADEGUAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. intero testo
212 D.P.R. 569 07/06/1985 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
213 D.P.R. 454 06/08/1985 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DEI CONCORSI INTERNI, RISERVATI ALLE ASSISTENTI DEL DISCIOLTO CORPO DELLA POLIZIA FEMMINILE E AI SOTTUFFICIALI E GUARDIE DEL DISCIOLTO CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO. intero testo
214 D.P.R. 731 09/10/1985 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1986. intero testo
215 D.P.R. 1027 31/10/1985 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI. intero testo
216 D.P.R. 971 17/12/1985 APPROVAZIONE DELLA TABELLA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 1986-88 A FAVORE DEGLI ENTI A CARATTERE INTERNAZIONALISTICO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
217 D.L. 791 30/12/1985 PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ DI CALAMITÀ NATURALI. intero testo
218 D.P.R. 95 28/02/1986 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA. intero testo
219 L. 46 28/02/1986 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1985, N. 791, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ DI CALAMITÀ NATURALI. intero testo
220 D.P.R. 433 09/04/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
221 D.P.R. 606 09/04/1986 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA. intero testo
222 D.P.R. 515 02/05/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
223 D.P.R. 711 13/05/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
224 D.P.R. 477 15/05/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
225 D.L. 319 02/07/1986 MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALLA CRISI DI MERCATO NEL SETTORE AGRICOLO CONSEGUENTE ALL'INCIDENTE ALLA CENTRALE ELETTRONUCLEARE DI CHERNOBYL. intero testo
226 L. 344 05/07/1986 ASSUNZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA DI PERSONALE TEMPORANEO A CONTRATTO, PER L'ELEZIONE DEI COMITATI DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
227 D.P.R. 994 19/07/1986 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE. intero testo
228 L. 467 09/08/1986 NORME SUL CALENDARIO SCOLASTICO. intero testo
229 D.P.R. 734 29/08/1986 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA. intero testo
230 D.P.R. 947 29/08/1986 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA. intero testo
231 D.P.R. 1056 04/10/1986 RETTIFICA AL D.P.R. 19 APRILE 1982, N. 299, RECANTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE. intero testo
232 D.P.R. 782 11/10/1986 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1987. intero testo
233 D.P.R. 937 31/10/1986 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA. intero testo
234 D.L. 834 09/12/1986 CONTRIBUTI DOVUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI PER L'ANNO ACCADEMICO 1985-86. intero testo
235 L. 903 13/12/1986 NORME SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. intero testo
236 D.L. 1 03/01/1987 PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI. intero testo
237 L. 64 06/03/1987 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GENNAIO 1987, N. 1, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI. intero testo
238 D.P.R. 234 03/04/1987 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE. intero testo
239 D.P.R. 268 13/05/1987 NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE, PER IL TRIENNIO 1985-1987, RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI. intero testo
240 D.P.R. 490 06/10/1987 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE E LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 337, DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE SVOLGE FUNZIONI DI POLIZIA E PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICHE. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
241 D.P.R. 582 30/10/1987 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI. intero testo
242 D.P.R. 583 30/10/1987 RETTIFICA AL D.P.R. 11 OTTOBRE 1984, N. 936, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI. intero testo
243 D.P.R. 518 01/12/1987 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1988. intero testo
244 L. 89 16/03/1988 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO. intero testo
245 D.P.R. 168 08/04/1988 AGGIORNAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. intero testo
246 D.P.R. 286 26/04/1988 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI. intero testo
247 D.P.R.   27/10/1988 MODIFICAZIONI ALLA TABELLA XVIII-BIS DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO CONCERNENTE IL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA. intero testo
248 D.P.R.   21/12/1988 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA. intero testo
249 D.P.R.   03/02/1989 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AI CORSI DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE. intero testo
250 D.L. 240 26/06/1989 NORME PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. intero testo
251 D.P.R. 116 27/01/1990 REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE SOMMINISTRAZIONI, I SERVIZI E LE SPESE CHE POSSONO FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI, DEGLI ISPETTORATI DI FRONTIERA, NONCHÉ DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI. intero testo
252 D.P.R. 333 03/08/1990 REGOLAMENTO PER IL RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 23 DICEMBRE 1989 CONCERNENTE IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITÀ MONTANE, LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
253 L. 241 07/08/1990 NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI. comma 1-ter dell'articolo 21-quinquies
254 D.P.R. 273 24/08/1990 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 23 DICEMBRE 1983, N. 904, CON IL QUALE È STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO SUI REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI DI CUI DEVONO ESSERE IN POSSESSO GLI APPARTENENTI AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA ED I CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA. intero testo
255 D.L. 390 21/12/1990 CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI. intero testo
256 D.L. 413 29/12/1990 DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE. intero testo
257 L. 429 29/12/1990 PROVVIDENZE A FAVORE DEI FAMILIARI A CARICO DEI CITTADINI ITALIANI TRATTENUTI IN IRAQ O IN KUWAIT. intero testo
258 D.P.R. 51 30/01/1991 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA. intero testo
259 L. 337 19/10/1991 DISPOSIZIONI A FAVORE DEI CONNAZIONALI COINVOLTI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO. intero testo
260 L. 33 23/01/1992 MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. intero testo
261 L. 71 05/02/1992 DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DI PESCA. intero testo
262 L. 146 11/02/1992 MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI REGIONALI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI, DEL CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE E DELLA BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA. intero testo
263 L. 225 24/02/1992 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. comma 5-quinquies dell'articolo 5
264 D.L. 423 30/10/1992 DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA NELL'ANNO SCOLASTICO 1992-1993. intero testo
265 L. 318 12/08/1993 NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA, FIRENZE, ROMA E URBINO. intero testo
266 D.L. 332 30/08/1993 DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE. intero testo
267 D.L. 355 10/09/1993 ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DA PESCA PER IL 1993. intero testo
268 L. 428 29/10/1993 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 332, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
269 L. 473 22/11/1993 NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI. intero testo
270 D.L. 556 30/12/1993 ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI SETTE PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI, DELL'INIZIATIVA CENTROEUROPEA E DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE). intero testo
271 D.L. 5 07/01/1994 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE). intero testo
272 D.L. 318 27/05/1994 DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI SFOLLATI DAI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, DEI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITÀ CRIMINOSE E DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. articoli 2 e 3
273 D.L. 377 15/06/1994 DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE. intero testo
274 D.L. 424 30/06/1994 ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994 DELLE IMPRESE DI PESCA. intero testo
275 L. 497 08/08/1994 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15 GIUGNO 1994, N. 377, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE. intero testo
276 D.L. 4 07/01/1995 DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE. intero testo
277 D.L. 30 31/01/1995 MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994. intero testo
278 D.L. 16 16/01/1996 ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995. intero testo
279 L. 107 28/02/1996 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 GENNAIO 1996, N. 16, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995. intero testo
280 D.L. 130 19/05/1997 DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA. intero testo
281 L. 228 16/07/1997 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19 MAGGIO 1997, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
282 D.P.R. 387 03/10/1997 REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA. intero testo
283 L. 343 08/10/1997 PARTECIPAZIONE ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI LISBONA DEL 1998. intero testo
284 D.L. 364 27/10/1997 INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA. intero testo
285 L. 434 17/12/1997 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 27 OTTOBRE 1997, N. 364, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA. intero testo
286 L. 240 16/07/1998 INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL 50o ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO. intero testo
287 L. 262 03/08/1998 DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE (UEO). intero testo
288 L. 36 28/02/2000 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI HANNOVER DEL 2000. intero testo
289 L. 94 13/04/2000 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE - SEZIONE ITALIANA, CON SEDE IN ROMA. intero testo
290 L. 138 24/05/2000 DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO. intero testo
291 L. 13 13/02/2001 ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO. intero testo
292 D.L. 342 04/09/2001 MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL 2001. intero testo
293 L. 358 01/10/2001 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 AGOSTO 2001, N. 312, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER LA RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO. intero testo
294 L. 394 25/10/2001 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 4 SETTEMBRE 2001, N. 342, RECANTE MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL 2001. intero testo
295 L. 442 21/12/2001 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO. intero testo
296 D.P.R. 254 04/09/2002 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI DEI CONSEGNATARI E DEI CASSIERI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. articolo 26, commi 4 e 6; articolo 27, comma 2
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
297 D.LGS. 256 02/08/2004 CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI NEI DECRETI LEGISLATIVI 9 LUGLIO 2003, N. 215 E N. 216, CONCERNENTI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA E DALL'ORIGINE ETNICA, NONCHÉ IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO. intero testo
298 D.L. 225 29/12/2010 PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE. articolo 2, commi 5-quater e 5-quinquies

».

Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:
«Art. 62-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

A.C. 4940-B - Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
al comma 1:
al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole:
«dal codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;
al capoverso 9, le parole: «nei termini» sono soppresse;
al capoverso 9-
quater, primo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previsto»;
al capoverso 9-quinquies, le parole: «è espressamente indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente indicati» e le parole: «di cui all'articolo 2» sono soppresse.

All'articolo 3:
al comma 1:
al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole:
«nel corso dell'anno precedente» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime»;
al capoverso 2-ter:
alla lettera d), dopo le parole: «secondo la disciplina del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;
alla lettera e), le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-quater. Sulla base degli esiti delle attività definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma è ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo».

All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole:
«dell'articolo 381 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa» e le parole: «come rifinanziata» sono sostituite dalle seguenti: «come integrata, da ultimo,»;

alla rubrica, dopo le parole: «persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «e patologie croniche».

All'articolo 5:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto del Presidente del Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»; al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 76 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «degli articoli 5 e 6 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e sono soppresse le parole: «, previa comunicazione al comune di provenienza,»; al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizioni anagrafiche» sono inserite le seguenti: «e delle corrispondenti cancellazioni»;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comune di provenienza»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione».

All'articolo 6:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole:
«alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;
alla lettera d), dopo le parole: «all'articolo 1937 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia"».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica). - 1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta.
Art. 6-ter. - (Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche). - 1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento".

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole:
«lettere c), d) ed e), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 8:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Le domande» sono inserite le seguenti: «e i relativi allegati» e dopo le parole: «all'articolo 65 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 3, capoverso:
al primo periodo, le parole: «di livello comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «adottata al livello dell'Unione europea»;
al secondo periodo, le parole: «Con eguale procedura si stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita».

All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «e la dichiarazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui»;
nella rubrica, la parola: «termici» è soppressa.

All'articolo 10:
al comma 1, al capoverso sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione».

All'articolo 11:
il comma 2 è soppresso;
al comma 4, le parole: «dalla lettera a) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo»;
al comma 5, lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

al comma 6:
al primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato dell'Unione europea»;
al secondo periodo, le parole: «Restano fermi i corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.
6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5"»;

al comma 7, dopo le parole: «all'articolo 73 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dell'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30 del codice di cui al»;

al comma 8, le parole: «dei dispositivi di combustione e scarico» sono sostituite dalle seguenti: «delle emissioni dei gas di scarico»;

al comma 9, le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «Codice della strada».

Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis. - (Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.
2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni».

All'articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: «associazioni di categoria interessate» sono inserite le seguenti: «, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;
al comma 2:
all'alinea, le parole:
«, presenti e futuri» sono soppresse e dopo le parole: «concernenti l'attività di impresa» sono inserite le seguenti: «, compresa quella agricola,»;
alla lettera b), dopo le parole: «Unioncamere, Regioni» sono inserite le seguenti: «, agenzie per le imprese»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis)
definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, dopo le parole: «e in materia di giochi pubblici» sono inserite le seguenti: «e di tabacchi lavorati,»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni). - 1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 13:
al comma 1:
alla lettera
b), le parole: «La licenza ha validità annuale» sono sostituite dalle seguenti: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale»;
alla lettera c), le parole: «hanno validità di due anni dalla data del rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

All'articolo 14:
al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: «associazioni imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale,»;
alla lettera d), la parola: «amichevole» è soppressa;
alla lettera f), le parole da: «soppressione o riduzione» fino a: «(UNI EN ISO-9001),» sono sostituite dalle seguenti: «razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «, le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, le parole: «in materia fiscale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«
6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni».

All'articolo 16:
al comma 1, primo periodo, le parole: «unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle»;
al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.»;
al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'INPS rende note le informazioni così raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3 del presente articolo»;
al comma 5, lettera c), le parole: «dell'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo la parola: "relative" sono inserite le seguenti: "alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,"».

All'articolo 17:
al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 38 e 38-bis del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.
4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1o gennaio 2013.
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di documentazione amministrativa per gli immigrati».

All'articolo 18:
al comma 1, dopo le parole: «terzo periodo,» è inserita la seguente: «del»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale"»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro"»;

al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) al comma 1, le parole: "al competente servizio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa";
b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa procedente";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "al servizio provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa"».

All'articolo 19:
al comma 1, le parole:
«sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito il seguente».

All'articolo 20:
al comma 1, alla lettera
a), capoverso Art. 6-bis, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 62-bis del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;
al comma 3:

alla lettera a), le parole: «del dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole»;
alla lettera b), capoverso Art. 84, al comma 2, primo periodo, le parole: «, dalla quale risultano» sono sostituite dalle seguenti: «; da essa risultano»;
alla rubrica, le parole: «e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.

All'articolo 21, al comma 1, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

All'articolo 23:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI» sono inserite le seguenti: «e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale», le parole: «e della tutela territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e della tutela del territorio» e dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni».

All'articolo 24:
al comma 1:
dopo la lettera
d) è inserita la seguente:
«d-bis)
all'articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza"»;
alla lettera e), la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore"»;
alla lettera g), le parole: «alla lettera o) le parole: "per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e» sono soppresse;
alla lettera h), l'alinea è sostituito dal seguente: «all'articolo 281, il comma 5 è sostituito dal seguente:» e il capoverso «5-bis» è numerato come capoverso «5».

All'articolo 25:
al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con esse» sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento».

All'articolo 26:
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «come pascoli, prati o pascoli arborati» sono inserite le seguenti: «o come tartufaie coltivate».

All'articolo 28:
al comma 1, capoverso, primo periodo, la parola: «effettuati» è sostituita dalla seguente: «effettuata».

All'articolo 30:
al comma 1, lettera d), capoverso 4-quater, primo periodo, le parole: «l'ammissibilità» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammissione» e le parole: «utilizzatrici finale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzatrici finali».

All'articolo 31:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
«Art. 31-bis. - (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI). - 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio, nonché di favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).
2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge università e ove necessario altri enti di ricerca.
3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attività didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post-dottorato.
4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 32:
al comma 2:

alla lettera a), capoverso, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali."» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.". Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese»;
alla lettera b), capoverso, le parole: «di natura non regolamentare» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 33:
al comma 1:
al primo periodo, le parole:
«in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali» e le parole: «per il periodo massimo di durata del grant» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;
al secondo periodo, le parole: «Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant» sono sostituite dalle seguenti: «Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;
al terzo periodo, le parole: «rimane a carico del grant comunitario o internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale»;
al comma 2, le parole: «in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca».

All'articolo 35:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato»;
al comma 2, lettera a), le parole: «e poteri» sono sostituite dalle seguenti: «e i poteri»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti».

All'articolo 37:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
"6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata"».

All'articolo 38:
al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione».

All'articolo 39:
al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

All'articolo 41:
al comma 1, le parole: «dall'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell'articolo 71».

All'articolo 42:
al comma 1, dopo le parole:
«All'articolo 31 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

All'articolo 43:
al comma 1, dopo le parole:
«e 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al» e le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

All'articolo 44:
al comma 1, le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» e le parole: «al fine di rideterminare e ampliare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di precisare»;
il comma 2 è soppresso.

All'articolo 45:
al comma 1:
all'alinea, le parole:
«Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono inserite le seguenti: «previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,».

All'articolo 46:
al comma 2, dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al».

All'articolo 47:
al comma 2, le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle "comunità intelligenti" (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;
b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;
h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.
2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:
a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;
b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete».

Nella sezione I del capo I del titolo II, dopo l'articolo 47 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 47-bis. - (Semplificazione in materia di sanità digitale). - 1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 47-ter. - (Digitalizzazione e riorganizzazione). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate 'funzioni ICT', nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia.
3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.
3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Art. 47-quater. - (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
"3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili".

Art. 47-quinquies. - (Organizzazione e finalità dei servizi in rete). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. A partire dal 1o gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
3-ter. A partire dal 1o gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 47-sexies. - (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente:
"a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;"».

All'articolo 48:
al comma 1:
al capoverso Art. 5-
bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati»;
al capoverso Art. 5-bis, comma 2, primo periodo, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «sono eseguite»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico».

All'articolo 49:
al comma 1:
alla lettera
a), numero 2), le parole: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono soppresse;
dopo la lettera
a) è inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) è abrogata»;
alla lettera c), numero 2), dopo la parola: «laurea» è inserita la seguente: «o»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: ", anche" è soppressa»;
alla lettera l), numero 1), le parole: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge».

L'articolo 50 è sostituito dal seguente:
«Art. 50. - (Attuazione dell'autonomia). - 1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalità dell'organico di rete.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 52:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:
a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali».

All'articolo 53:
al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate»;
al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

All'articolo 54:
al comma 1, capoverso Art. 24-bis, comma 1, le parole: «ed eventualmente di una» sono sostituite dalle seguenti: «e di una».

All'articolo 55:
al comma 1, le parole: «personale strutturato» sono sostituite dalle seguenti: «personale di ruolo».

All'articolo 56:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera a), le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri»;
alla lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni», il secondo periodo è soppresso, e, al terzo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri».

All'articolo 57:
al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;
al comma 4, le parole: «sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;
al comma 7, le parole: «per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «per la finanza pubblica», le parole: «degli impianti industriali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli impianti industriali»;
al comma 8, le parole: «già in essere in capo ai suddetti stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico»;
al comma 10, le parole: «del relativo Regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,»;
al comma 15, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:
«Art. 57-bis. - (Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale). - 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.
2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93».

All'articolo 60:
al comma 2:
alla lettera
a), le parole: «cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri»;
alla lettera c), dopo le parole: «adottano la carta acquisti» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza».

All'articolo 62:
al comma 1, la tabella A di cui all'allegato è sostituita dalla seguente:

«Tabella A
(articolo 62, comma 1)

  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
1 R.D. 126 03/01/1926 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA. articolo 4
2 L. 833 03/08/1961 STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA. commi primo, secondo e terzo dell'articolo 7
3 D.P.R. 63 14/01/1970 MODIFICAZIONI AL D.P.R. 29 DICEMBRE 1964, N. 1593, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
4 D.L. 4 20/01/1970 NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI. intero testo
5 L. 57 14/02/1970 NORME CONCERNENTI LA CARRIERA DEGLI APPUNTATI DI PUBBLICA SICUREZZA PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI ASSUNTI IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA AI SENSI DEL D.LGS. 20 GENNAIO 1948, N.15. intero testo
6 D.P.R. 441 09/03/1970 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ ABRUZZESE «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
7 D.P.R. 804 23/03/1970 RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1969, A FAVORE DEGLI ARMATORI E DEI MARITTIMI DEI PESCHERECCI OPERANTI NEL MEDITERRANEO. intero testo
8 D.P.R. 1468 26/03/1970 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO, CON SEDE IN FIRENZE. intero testo
9 D.P.R. 825 26/03/1970 MODIFICAZIONE DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. 4 GIUGNO 1938, N. 1269, SUGLI STUDENTI, I TITOLI ACCADEMICI, GLI ESAMI DI STATO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ISTITUTI SUPERIORI. intero testo
10 D.L. 368 19/06/1970 MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA. intero testo
11 D.L. 369 19/06/1970 AUMENTO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLE BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO. intero testo
12 D.L. 384 23/06/1970 NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. intero testo
13 D.L. 393 27/06/1970 MODIFICHE AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. intero testo
14 L. 599 07/07/1970 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA L. 31 OTTOBRE 1966, N. 942, SUL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
15 D.P.R. 725 14/07/1970 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
16 L. 569 17/07/1970 MODIFICHE DELLE NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DAGLI UFFICI CONSOLARI. intero testo
17 L. 573 26/07/1970 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 27 GIUGNO 1970, N. 393, CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA. intero testo
18 L. 575 26/07/1970 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 19 GIUGNO 1970, N. 368, CONCERNENTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA. intero testo
19 D.P.R. 800 06/08/1970 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
20 D.L. 622 28/08/1970 PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN LIBIA E DEI LORO FAMILIARI. intero testo
21 D.P.R. 1061 22/12/1970 DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1971. intero testo
22 L. 77 03/02/1971 ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968, N. 359, CONCERNENTE L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI. intero testo
23 D.P.R. 603 03/02/1971 MODIFICAZIONI ALLE TABELLE DEI PASSAGGI DI PRESIDENZA APPROVATE CON REGIO DECRETO 11 OTTOBRE 1934, N. 2107. intero testo
24 D.P.R. 215 22/02/1971 NORME DI ESECUZIONE DELLA L. 22 DICEMBRE 1969, N.1010, SULLE PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO. intero testo
25 D.P.R. 322 15/04/1971 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA L. 13 LUGLIO 1966, N. 615, RECANTE PROVVEDIMENTI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, LIMITATAMENTE AL SETTORE DELLE INDUSTRIE. intero testo
26 D.P.R. 1110 03/05/1971 RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1970, A FAVORE DELLA PESCA MEDITERRANEA. intero testo
27 D.P.R. 626 03/05/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE SOCIALI DI TRENTO. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
28 D.P.R. 452 11/05/1971 ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA PRESSO LA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA E DI MAGISTERO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
29 D.P.R. 624 19/05/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
30 D.P.R. 754 16/07/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI L'AQUILA. intero testo
31 D.P.R. 1446 04/08/1971 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI PALERMO. intero testo
32 D.P.R. 1274 07/09/1971 MODIFICAZIONI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
33 D.P.R. 1286 07/09/1971 NORME SUL RECLUTAMENTO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
34 D.P.R. 1330 04/10/1971 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
35 D.P.R. 1440 30/10/1971 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE. intero testo
36 L. 1051 01/12/1971 MODIFICA DELL'ART. 123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI. intero testo
37 D.P.R. 1329 01/12/1971 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA. intero testo
38 D.P.R. 1126 15/12/1971 DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1972. intero testo
39 D.P.R. 1270 30/12/1971 REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
40 D.P.R. 1271 30/12/1971 REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
41 D.P.R. 194 12/04/1972 REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
42 D.P.R. 449 11/05/1972 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
43 D.P.R. 524 18/07/1972 ABOLIZIONE DEL CORSO DEL DIPLOMA DI FARMACIA DALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
44 D.L. 504 06/09/1972 NUOVE NORME PER L'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1972-1973 E PER ALTRE NECESSITÀ STRAORDINARIE ED URGENTI. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
45 D.P.R. 890 17/10/1972 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
46 D.P.R. 651 26/10/1972 FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE. intero testo
47 D.P.R. 1073 28/10/1972 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO STATALE DI ARCHITETTURA DI REGGIO CALABRIA. intero testo
48 D.P.R. 1008 31/10/1972 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
49 D.P.R. 847 31/10/1972 RIORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN STORIA. intero testo
50 D.P.R. 974 31/10/1972 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO. intero testo
51 D.P.R. 811 27/11/1972 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1973. intero testo
52 L. 814 06/12/1972 AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO. intero testo
53 D.P.R. 367 01/02/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA. intero testo
54 D.P.R.   27/03/1973 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DENUNCIA DEI TERRENI VITATI, DI SMALTIMENTO DELLE GIACENZE E DI MODIFICA DI TALUNE CARATTERISTICHE DEI VINI. intero testo
55 D.P.R. 354 16/04/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VENEZIA. intero testo
56 D.P.R. 909 07/08/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
57 D.P.R. 606 29/09/1973 MODIFICHE AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 651, RELATIVO AL FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE. intero testo
58 D.P.R. 973 16/10/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI BOLOGNA. intero testo
59 D.P.R. 980 16/10/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI FIRENZE. intero testo
60 D.P.R. 1112 23/10/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA. intero testo
61 D.P.R. 1109 31/10/1973 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DE L'AQUILA. intero testo
62 D.P.R. 1145 31/10/1973 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO. intero testo
63 D.P.R. 849 08/11/1973 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1974. intero testo
64 D.P.R. 1178 18/12/1973 ISTITUZIONE DI ALCUNI CONSERVATORI DI MUSICA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
65 D.P.R. 464 22/02/1974 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI PRO DEO DI ROMA. intero testo
66 D.P.R. 175 05/03/1974 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO DELLA FACOLTÀ DI MAGISTERO. intero testo
67 L. 111 22/03/1974 TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI DI GENOVA E PERUGIA IN CONSERVATORI DI MUSICA DI STATO. intero testo
68 L. 118 18/04/1974 PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA. intero testo
69 D.P.R. 717 18/06/1974 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
70 D.P.R. 518 10/07/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
71 D.P.R. 519 10/07/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA. intero testo
72 L. 360 14/08/1974 DISPOSIZIONI RELATIVE AI FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA DIRETTIVI E DIRIGENTI. intero testo
73 L. 683 14/10/1974 SOPPRESSIONE DELLA DELEGAZIONE PRESSO L'AMBASCIATA ITALIANA A WASHINGTON E DELL'ANNESSA SEZIONE ACQUISTI. intero testo
74 D.P.R. 719 30/10/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
75 D.P.R. 838 31/10/1974 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
76 D.P.R. 643 01/11/1974 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER IL 1975. intero testo
77 D.P.R. 173 15/01/1975 REGOLAMENTO DEL CONCORSO, PER TITOLI, PER IL POSTO DI DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
78 D.P.R. 544 23/01/1975 RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1974 IN FAVORE DELLA PESCA NEL MEDITERRANEO. intero testo
79 L. 46 01/03/1975 TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI «RECIOTO» E «AMARONE». intero testo
80 L. 72 11/03/1975 FINANZIAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE ISTITUITE CON L. 3 DICEMBRE 1971, N. 1102, E PROVVEDIMENTI PER LE ZONE MONTANE. intero testo
81 L. 195 19/05/1975 AUMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
82 D.P.R. 927 31/10/1975 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA. intero testo
83 L. 634 28/11/1975 MODIFICHE ALLA L. 3 APRILE 1958, N. 460, SULLO STATO GIURIDICO E SUL SISTEMA DI AVANZAMENTO A SOTTUFFICIALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
84 D.P.R. 682 05/12/1975 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1976. intero testo
85 D.P.R. 1037 22/12/1975 RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1975 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA. intero testo
86 D.P.R. 63 14/01/1976 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
87 D.P.R. 486 03/05/1976 MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
88 L. 327 19/05/1976 APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 139, PRIMO COMMA, E 47, SETTIMO COMMA, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077, AI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA. intero testo
89 D.P.R. 577 09/06/1976 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
90 D.L. 453 03/07/1976 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
91 D.P.R. 1068 18/10/1976 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
92 D.P.R. 954 30/10/1976 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
93 D.P.R. 985 30/10/1976 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
94 D.L. 875 30/12/1976 DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
95 D.L. 876 30/12/1976 ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL 1975 E NEL 1976. intero testo
96 D.P.R. 865 19/01/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
97 D.P.R. 166 10/02/1977 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA. intero testo
98 L. 43 23/02/1977 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1976, N. 875, CONCERNENTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
99 D.P.R. 528 12/05/1977 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA. intero testo
100 L. 322 03/06/1977 NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER LE SPESE URGENTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 64 A 69 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
101 D.P.R. 810 05/09/1977 REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEGLI INTERPRETI PER LE LINGUE STRANIERE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
102 D.P.R. 1034 07/10/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA. intero testo
103 L. 811 14/10/1977 AMMISSIONE AI CONCORSI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1970, N. 569, DEGLI IMPIEGATI EX CONTRATTISTI ENTRATI NEI RUOLI ORGANICI CON IL CONCORSO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1967, N. 18. intero testo
104 D.P.R. 1195 26/10/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA PAREGGIATO DI BOLOGNA. intero testo
105 D.P.R. 1199 31/10/1977 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO. intero testo
106 D.P.R. 1224 31/10/1977 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
107 D.P.R. 1094 03/12/1977 INTEGRAZIONE DELL'ART. 5 DEL REGIO DECRETO 23 GIUGNO 1938, N. 1224, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI. intero testo
108 D.L. 945 29/12/1977 FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
109 D.L. 10 16/01/1978 SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO. intero testo
110 D.P.R. 302 31/01/1978 SOPPRESSIONE DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE PER LE ATTIVITÀ ED I PROBLEMI RELATIVI AL DISARMO IN GINEVRA E TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI IN GINEVRA. intero testo
111 D.P.R. 1032 22/03/1978 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA. intero testo
112 D.P.R. 407 22/03/1978 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
113 D.P.R. 453 10/04/1978 RETTIFICA AL D.P.R. 31 OTTOBRE 1974, N. 838, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
114 D.P.R. 424 02/06/1978 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
115 D.P.R. 648 06/07/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
116 D.P.R. 704 06/07/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
117 D.P.R. 656 08/08/1978 REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
118 D.P.R. 1080 12/09/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
119 D.P.R. 951 30/10/1978 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
120 D.L. 691 10/11/1978 RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO. intero testo
121 D.P.R. 37 08/01/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
122 D.P.R. 230 26/01/1979 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA. intero testo
123 D.P.R. 309 24/02/1979 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
124 D.P.R. 282 11/05/1979 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
125 D.P.R. 191 01/06/1979 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI. intero testo
126 D.P.R. 337 04/06/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
127 D.P.R. 298 11/06/1979 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
128 D.P.R. 364 04/07/1979 MODIFICAZIONI ALL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 2 DICEMBRE 1929, N. 2262, CONCERNENTE I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO E DEL FONDO SPECIALE PER USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE DELLA CITTÀ DI ROMA. intero testo
129 D.P.R. 343 19/07/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
130 D.P.R. 586 03/10/1979 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
131 D.P.R. 587 03/10/1979 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
132 D.P.R.   31/10/1979 NORME SULLE ZONE DI VINIFICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA. intero testo
133 D.P.R. 900 31/10/1979 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
134 L. 632 18/12/1979 AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DI COMUNI E PROVINCE. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
135 D.L. 675 30/12/1979 ABROGAZIONE DEL D.L. 3 OTTOBRE 1968, N. 1007, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 19 NOVEMBRE 1968, N. 1188, RECANTE NORME SUL DIVIETO DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA RHODESIA DEL SUD E SUL DIVIETO DI ATTIVITÀ INTESE A PROMUOVERE L'EMIGRAZIONE VERSO LA RHODESIA DEL SUD. intero testo
136 D.P.R. 283 09/01/1980 RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1978 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA ED OLTRE GLI STRETTI. intero testo
137 D.P.R. 280 14/01/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN STORIA. intero testo
138 D.P.R. 64 14/01/1980 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
139 D.P.R. 138 21/01/1980 REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18, RISERVATI AGLI IMPIEGATI A CONTRATTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'AMMISSIONE ALLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA. intero testo
140 D.P.R. 578 20/02/1980 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
141 D.P.R. 207 28/02/1980 MODIFICAZIONI AL QUADRO B DELLA TABELLA III DELL'ALLEGATO II AL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748, CONCERNENTE LA DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI DI RAGIONERIA DEL MINISTERO DELL'INTERNO. intero testo
142 D.P.R. 549 01/07/1980 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ STATALE DELLA TUSCIA. intero testo
143 L. 462 13/08/1980 ASSUNZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATTO PER LE ESIGENZE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI. intero testo
144 D.P.R. 934 05/09/1980 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
145 D.P.R. 682 25/09/1980 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
146 D.P.R. 1029 27/09/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA. intero testo
147 L. 634 09/10/1980 MODIFICHE ALLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. intero testo
148 D.P.R. 1209 16/10/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
149 D.P.R. 1137 29/10/1980 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
150 D.P.R. 1210 05/12/1980 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
151 D.P.R. 1244 20/12/1980 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI, IN TRIESTE, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE. intero testo
152 L. 7 03/01/1981 STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. intero testo
153 L. 44 28/02/1981 COPERTURA FINANZIARIA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CIRCA MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146, PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE CIVILE, DI RUOLO E NON DI RUOLO, ED AGLI OPERAI DELLO STATO E CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. intero testo
154 L. 49 04/03/1981 PROROGA PER GLI ANNI 1978, 1979, 1980 E 1981 DELL'INDENNITÀ MENSILE A FAVORE DEI SEGRETARI COMUNALI CHE PRESTANO SERVIZIO NEI COMUNI, NELLE COMUNITÀ MONTANE E NELLA COMUNITÀ COLLINARE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI. intero testo
155 D.P.R. 141 06/03/1981 CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. intero testo
156 D.P.R. 474 24/03/1981 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
157 D.P.R. 508 23/08/1981 ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRIENNALE RELATIVO AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. intero testo
158 L. 550 01/10/1981 CONFERIMENTO DI POSTI DISPONIBILI NEGLI ORGANICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI AI CANDIDATI RISULTATI IDONEI NEI CONCORSI BANDITI A PARTIRE DAL 1o GIUGNO 1977, PER LE CARRIERE ESECUTIVA ED AUSILIARIA. intero testo
159 D.P.R. 742 25/10/1981 ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO. intero testo
160 D.P.R. 1128 26/10/1981 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
161 D.P.R. 1089 31/10/1981 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
162 D.P.R. 1122 31/10/1981 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO. intero testo
163 D.P.R. 1130 31/10/1981 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
164 D.P.R. 1131 31/10/1981 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
165 D.P.R. 1157 31/10/1981 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
166 D.P.R. 919 31/10/1981 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA. intero testo
167 D.P.R. 955 31/10/1981 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
168 D.P.R. 855 25/11/1981 MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 5 E 7 DEL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252 (REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA). intero testo
169 D.P.R. 230 06/01/1982 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA. intero testo
170 D.P.R. 245 05/02/1982 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'I.S.E.F. DI PALERMO. intero testo
171 D.P.R. 299 19/04/1982 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
172 D.P.R. 366 07/06/1982 AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITÀ ORARIA DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI, APPARTENENTI AL MEDESIMO CORPO, CON DECORRENZA 1o GENNAIO 1982. intero testo
173 L. 321 07/06/1982 COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITÀ DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI APPARTENENTI AL CORPO STESSO. intero testo
174 D.P.R. 1121 10/07/1982 ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA. intero testo
175 L. 604 25/08/1982 REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DESTINAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLO STATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO NONCHÉ AI CONNESSI SERVIZI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
176 D.P.R. 806 09/09/1982 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
177 D.P.R. 1023 11/10/1982 RETTIFICA AL D.P.R. 20 DICEMBRE 1980, N. 1244, RECANTE APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
178 D.L. 767 21/10/1982 MODALITÀ DI PAGAMENTO AI COMUNI E ALLE PROVINCE DEI CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI ANNI 1981 E 1982. intero testo
179 D.P.R. 1025 28/10/1982 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA. intero testo
180 D.P.R. 1069 08/11/1982 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA. intero testo
181 D.P.R. 1143 22/12/1982 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
182 D.P.R. 1159 22/12/1982 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. intero testo
183 L. 942 23/12/1982 DIFFERIMENTO DEL TERMINE RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI. intero testo
184 D.P.R. 951 27/12/1982 FISSAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1983. intero testo
185 D.P.R. 347 25/06/1983 NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 29 APRILE 1983 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI. intero testo
186 D.P.R. 412 27/06/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA. intero testo
187 D.P.R. 484 22/07/1983 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
188 D.P.R.   01/08/1983 MODIFICAZIONE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRASCATI». intero testo
189 D.P.R. 641 02/09/1983 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «TOR VERGATA». intero testo
190 D.P.R. 766 06/09/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA. intero testo
191 D.P.R. 563 29/09/1983 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
192 D.P.R. 699 20/10/1983 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1984. intero testo
193 D.P.R. 1240 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA. intero testo
194 D.P.R. 1273 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
195 D.P.R. 837 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
196 D.P.R. 844 27/10/1983 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA. intero testo
197 D.P.R. 946 28/10/1983 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
198 D.P.R. 1026 13/01/1984 MODIFICAZIONI ALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 LUGLIO 1982, N. 1121, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA. intero testo
199 D.P.R. 386 13/03/1984 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. intero testo
200 D.P.R. 487 26/04/1984 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI TRENTO. intero testo
201 D.P.R. 744 11/05/1984 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA. intero testo
202 D.L. 159 26/05/1984 INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 ED 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA. intero testo
203 D.P.R. 531 31/05/1984 NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 23 FEBBRAIO 1984 CONCERNENTE I SEGRETARI COMUNALI. intero testo
204 D.P.R. 678 12/06/1984 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
205 L. 363 24/07/1984 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 26 MAGGIO 1984, N. 159, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA. intero testo
206 D.P.R. 764 28/09/1984 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1985. intero testo
207 D.P.R. 936 11/10/1984 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN SCIENZE FORESTALI. intero testo
208 D.P.R. 173 06/02/1985 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. intero testo
209 D.P.R. 216 06/02/1985 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN PSICOLOGIA. intero testo
210 D.P.R. 349 26/03/1985 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
211 D.P.R. 169 22/04/1985 ADEGUAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. intero testo
212 D.P.R. 569 07/06/1985 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
213 D.P.R. 454 06/08/1985 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DEI CONCORSI INTERNI, RISERVATI ALLE ASSISTENTI DEL DISCIOLTO CORPO DELLA POLIZIA FEMMINILE E AI SOTTUFFICIALI E GUARDIE DEL DISCIOLTO CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO. intero testo
214 D.P.R. 731 09/10/1985 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1986. intero testo
215 D.P.R. 1027 31/10/1985 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI. intero testo
216 D.P.R. 971 17/12/1985 APPROVAZIONE DELLA TABELLA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 1986-88 A FAVORE DEGLI ENTI A CARATTERE INTERNAZIONALISTICO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. intero testo
217 D.L. 791 30/12/1985 PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ DI CALAMITÀ NATURALI. intero testo
218 D.P.R. 95 28/02/1986 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA. intero testo
219 L. 46 28/02/1986 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1985, N. 791, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ DI CALAMITÀ NATURALI. intero testo
220 D.P.R. 433 09/04/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
221 D.P.R. 606 09/04/1986 APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA. intero testo
222 D.P.R. 515 02/05/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
223 D.P.R. 711 13/05/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI. intero testo
224 D.P.R. 477 15/05/1986 MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE. intero testo
225 D.L. 319 02/07/1986 MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALLA CRISI DI MERCATO NEL SETTORE AGRICOLO CONSEGUENTE ALL'INCIDENTE ALLA CENTRALE ELETTRONUCLEARE DI CHERNOBYL. intero testo
226 L. 344 05/07/1986 ASSUNZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA DI PERSONALE TEMPORANEO A CONTRATTO, PER L'ELEZIONE DEI COMITATI DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
227 D.P.R. 994 19/07/1986 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE. intero testo
228 L. 467 09/08/1986 NORME SUL CALENDARIO SCOLASTICO. intero testo
229 D.P.R. 734 29/08/1986 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA. intero testo
230 D.P.R. 947 29/08/1986 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA. intero testo
231 D.P.R. 1056 04/10/1986 RETTIFICA AL D.P.R. 19 APRILE 1982, N. 299, RECANTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE. intero testo
232 D.P.R. 782 11/10/1986 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1987. intero testo
233 D.P.R. 937 31/10/1986 MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA. intero testo
234 D.L. 834 09/12/1986 CONTRIBUTI DOVUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI PER L'ANNO ACCADEMICO 1985-86. intero testo
235 L. 903 13/12/1986 NORME SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. intero testo
236 D.L. 1 03/01/1987 PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI. intero testo
237 L. 64 06/03/1987 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GENNAIO 1987, N. 1, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI. intero testo
238 D.P.R. 234 03/04/1987 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE. intero testo
239 D.P.R. 268 13/05/1987 NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE, PER IL TRIENNIO 1985-1987, RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI. intero testo
240 D.P.R. 490 06/10/1987 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE E LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 337, DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE SVOLGE FUNZIONI DI POLIZIA E PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICHE. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
241 D.P.R. 582 30/10/1987 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI. intero testo
242 D.P.R. 583 30/10/1987 RETTIFICA AL D.P.R. 11 OTTOBRE 1984, N. 936, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI. intero testo
243 D.P.R. 518 01/12/1987 DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1988. intero testo
244 L. 89 16/03/1988 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO. intero testo
245 D.P.R. 168 08/04/1988 AGGIORNAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. intero testo
246 D.P.R. 286 26/04/1988 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI. intero testo
247 D.P.R.   27/10/1988 MODIFICAZIONI ALLA TABELLA XVIII-BIS DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO CONCERNENTE IL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA. intero testo
248 D.P.R.   21/12/1988 MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA. intero testo
249 D.P.R.   03/02/1989 MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AI CORSI DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE. intero testo
250 D.L. 240 26/06/1989 NORME PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO. intero testo
251 D.P.R. 116 27/01/1990 REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE SOMMINISTRAZIONI, I SERVIZI E LE SPESE CHE POSSONO FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI, DEGLI ISPETTORATI DI FRONTIERA, NONCHÉ DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI. intero testo
252 D.P.R. 333 03/08/1990 REGOLAMENTO PER IL RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 23 DICEMBRE 1989 CONCERNENTE IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITÀ MONTANE, LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
253 L. 241 07/08/1990 NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI. comma 1-ter dell'articolo 21-quinquies
254 D.P.R. 273 24/08/1990 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 23 DICEMBRE 1983, N. 904, CON IL QUALE È STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO SUI REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI DI CUI DEVONO ESSERE IN POSSESSO GLI APPARTENENTI AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA ED I CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA. intero testo
255 D.L. 390 21/12/1990 CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI. intero testo
256 D.L. 413 29/12/1990 DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE. intero testo
257 L. 429 29/12/1990 PROVVIDENZE A FAVORE DEI FAMILIARI A CARICO DEI CITTADINI ITALIANI TRATTENUTI IN IRAQ O IN KUWAIT. intero testo
258 D.P.R. 51 30/01/1991 REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA. intero testo
259 L. 337 19/10/1991 DISPOSIZIONI A FAVORE DEI CONNAZIONALI COINVOLTI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO. intero testo
260 L. 33 23/01/1992 MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. intero testo
261 L. 71 05/02/1992 DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DI PESCA. intero testo
262 L. 146 11/02/1992 MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI REGIONALI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI, DEL CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE E DELLA BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA. intero testo
263 D.L. 423 30/10/1992 DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA NELL'ANNO SCOLASTICO 1992-1993. intero testo
264 L. 318 12/08/1993 NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA, FIRENZE, ROMA E URBINO. intero testo
265 D.L. 332 30/08/1993 DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE. intero testo
266 D.L. 355 10/09/1993 ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DA PESCA PER IL 1993. intero testo
267 L. 428 29/10/1993 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 332, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
268 L. 473 22/11/1993 NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI. intero testo
269 D.L. 556 30/12/1993 ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI SETTE PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI, DELL'INIZIATIVA CENTROEUROPEA E DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE). intero testo
270 D.L. 5 07/01/1994 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE). intero testo
271 D.L. 318 27/05/1994 DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI SFOLLATI DAI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, DEI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITÀ CRIMINOSE E DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. articoli 2 e 3
272 D.L. 377 15/06/1994 DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE. intero testo
273 D.L. 424 30/06/1994 ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994 DELLE IMPRESE DI PESCA. intero testo
274 L. 497 08/08/1994 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15 GIUGNO 1994, N. 377, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE. intero testo
275 D.L. 4 07/01/1995 DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE. intero testo
276 D.L. 30 31/01/1995 MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994. intero testo
277 D.L. 16 16/01/1996 ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995. intero testo
278 L. 107 28/02/1996 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 GENNAIO 1996, N. 16, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995. intero testo
279 D.L. 130 19/05/1997 DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA. intero testo
280 L. 228 16/07/1997 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19 MAGGIO 1997, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA. intero testo
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
281 D.P.R. 387 03/10/1997 REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA. intero testo
282 L. 343 08/10/1997 PARTECIPAZIONE ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI LISBONA DEL 1998. intero testo
283 D.L. 364 27/10/1997 INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA. intero testo
284 L. 434 17/12/1997 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 27 OTTOBRE 1997, N. 364, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA. intero testo
285 L. 240 16/07/1998 INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL 50o ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO. intero testo
286 L. 262 03/08/1998 DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE (UEO). intero testo
287 L. 36 28/02/2000 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI HANNOVER DEL 2000. intero testo
288 L. 94 13/04/2000 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE - SEZIONE ITALIANA, CON SEDE IN ROMA. intero testo
289 L. 138 24/05/2000 DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO. intero testo
290 L. 13 13/02/2001 ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO. intero testo
291 D.L. 342 04/09/2001 MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL 2001. intero testo
292 L. 358 01/10/2001 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 AGOSTO 2001, N. 312, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER LA RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO. intero testo
293 L. 394 25/10/2001 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 4 SETTEMBRE 2001, N. 342, RECANTE MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL 2001. intero testo
294 L. 442 21/12/2001 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO. intero testo
295 D.P.R. 254 04/09/2002 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI DEI CONSEGNATARI E DEI CASSIERI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. articolo 26, commi 4 e 6; articolo 27, comma 2
  Tipo atto Numero Data Titolo Disposizioni abrogate
296 D.LGS. 256 02/08/2004 CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI NEI DECRETI LEGISLATIVI 9 LUGLIO 2003, N. 215 E N. 216, CONCERNENTI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA E DALL'ORIGINE ETNICA, NONCHÉ IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO. intero testo
297 D.L. 225 29/12/2010 PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE. articolo 2, commi 5-quater e 5-quinquies

».

Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:
«Art. 62-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

A.C. 4940-B - Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 44.
(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità).

Al comma 1, dopo la parola: precisare aggiungere le seguenti: e rideterminare.
44. 2. Pastore.

Al comma 1, dopo la parola: precisare aggiungere le seguenti: ed ampliare.
44. 1. Meroni.

ART. 47.
(Agenda digitale italiana).

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole da: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino alla fine del comma con le seguenti: i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata in modo che gli stessi operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare, il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un regime di concorrenza.
47. 1. Bragantini.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le seguenti: il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
47. 3. Reguzzoni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le seguenti: il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
47. 4. Fava.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le seguenti: il Ministro dello sviluppo economico.
47. 2. Torazzi.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: dieci giorni.
47. 5. Maggioni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: venti giorni.
47. 6. Desiderati.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: trenta giorni.
47. 7. D'Amico.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: quaranta giorni.
47. 8. Crosio.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
47. 9. Cavallotto.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sessanta giorni.
47. 10. Simonetti.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: settanta giorni.
47. 11. Fabi.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: ottanta giorni.
47. 12. Consiglio.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.
47. 13. Montagnoli.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: cento giorni.
47. 14. Comaroli.

Al comma 2-quater, alinea, dopo le parole: come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 aggiungere le seguenti:, sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro venti giorni.
47. 15. Fugatti.

Al comma 2-quater, alinea, dopo le parole: come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 aggiungere le seguenti:, sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni.
47. 16. Forcolin, D'Amico.

Al comma 2-quater, lettera a), sostituire la parola: prezzi con la seguente: costi.
47. 17. Negro.

ART. 62.
(Abrogazioni).

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:
262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies dell'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62.1. - 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:
«5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assicura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
62. 3. Paolini.
(Inammissibile limitatamente
alle parti consequenziali)

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:
262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies dell'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62.1. - 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:
«5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse dei fondo della protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato, per l'anno 2012, della somma corrispondente al valore delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni di proprietà dell'ex Presidente della Libia in Italia; per gli anni successivi, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assicura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
62. 4. Pini.
(Inammissibile limitatamente
alle parti consequenziali)

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:
262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies dell'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62.1. - 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono inseriti i seguenti:
«5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1 dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso le somme provenienti dal comma 5-ter.2.
5-ter.2. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, dopo la lettera c-bis), è aggiunta le seguente:
"c-ter) sistema bancario e sistema assicurativo".».
62. 5. Di Vizia.
(Inammissibile limitatamente
alle parti consequenziali)

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:
262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies dell'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62.1. - 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:
«5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo delta protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato, per l'anno 2012, attraverso i risparmi ottenuti con la riduzione delle dotazioni organiche del personale della pubblica amministrazione di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per gli anni successivi, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assicura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
62. 6. Munerato.
(Inammissibile limitatamente
alle parti consequenziali)

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:
262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies dell'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62.1. - 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono inseriti i seguenti:
«5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1 dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n, 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso le somme provenienti dal comma 5-ter.2.
5-ter.2. Al comma 4, lettera b-bis), dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la parola: «80» è sostituita dalla seguente: «160».
62. 7. Isidori.
(Inammissibile limitatamente
alle parti consequenziali)

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:
262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies dell'articolo 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62.1. - 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:
«5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato, per l'anno 2012, attraverso le entrate derivanti dalla vendita delle frequenze disponibili in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre; per gli anni successivi, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assicura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
62. 30. Bonino.
(Inammissibile limitatamente
alle parti consequenziali)

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:
262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies dell'articolo 5.
*62. 1. Borghesi, Favia, Cimadoro, Mura, Donadi, Palagiano, Piffari.

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente:
262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies dell'articolo 5.
*62. 2. Fedriga.

A.C. 4940-B - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il gruppo Alcoa (Aluminum Company of America, 59.000 dipendenti nel mondo, 21 miliardi di dollari di fatturato nel 2010) nel 1996 acquista la società italiana a partecipazione statale ALUMIX (del gruppo EFIM, una delle holding delle partecipazioni statali di allora) aggiudicandosi due stabilimenti, tra cui quello di Portovesme in Sardegna che consuma circa un quinto del totale dell'elettricità sarda;
un decreto ministeriale per rendere possibile l'acquisizione del 96 stabilisce il diritto dei due stabilimenti a ricevere dall'Enel una tariffa agevolata per le forniture di energia elettrica con conseguente fissazione di un prezzo per Portovesme molto più basso di quello praticato alla generalità degli altri impianti industriali;
dal 1999, con l'inizio della liberalizzazione del mercato elettrico, la tariffa sottocosto di Alcoa entra tra gli oneri generali del sistema. Viene cioè introdotto un sovrapprezzo in tutte le bollette per compensare lo sconto che prima l'Enel direttamente, poi la Cassa Conguaglio, devono praticare ad Alcoa;
nel 2004 con il DPCM del 6 febbraio la tariffa (in scadenza a fine 2005 e che dal 2000 è stata nel frattempo un po' aumentata fino alla soglia dell'equivalente di 40 lire al kWh rispetto alle originali 36 circa) è prorogata fino a giugno 2007, ma anche estesa a tutte le forniture di energia elettrica destinate alla produzione di alluminio, piombo, argento e zinco (ma solo per impianti già esistenti) situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti assenti o insufficienti alle reti nazionali. In altri termini il Governo rende meno specifico il trattamento, pur mantenendo il vantaggio mirato a grandi produzioni metallurgiche energivore in aree insulari;
nel 2005, una delibera dell'Autorità per l'Energia introduce un legame tra l'incremento annuo della suddetta tariffa agevolata e quella dei prezzi medi elettrici all'ingrosso, pur con un tetto al 4 per cento. Sembra l'avvisaglia della fine del trattamento estraneo a un mercato nel frattempo più che avviato. Invece lo stesso anno una legge proroga la tariffa Alcoa fino a fine 2010, e prevedibilmente la Commissione UE (2006/C 2 14/03) avvia un'indagine per definire se si tratta di aiuto di Stato poiché la tariffa:
costituisce un vantaggio economico;
minaccia di alterare la concorrenza;
incide sugli scambi intracomunitari dei prodotti dalle aziende beneficiarie;
e soprattutto, secondo la Commissione, si può parlare di aiuto di Stato perché la decisione di concedere questo vantaggio è delle autorità e prevede un trasferimento di risorse pubbliche sotto forma di un prelievo parafiscale;
nel frattempo la Commissione europea assume un approccio negoziale e ammette la tariffa Alcoa transitoriamente, purché in Italia si attui un programma di intensificazione della concorrenza elettrica, attraverso l'obbligo di alcuni operatori ancora dominanti, in particolare nelle isole, di cedere ad altri un po' della capacità delle loro centrali elettriche ma dichiara anche la tariffa di favore come un «aiuto di Stato», e con una decisione di fine 2009 condanna le società beneficiarie a restituirlo; si tratta di circa 300 milioni in un solo anno come calcolati dal Governo italiano, mentre per tutti i quindici anni di sussidi vi sono stime che parlano di quasi 2 miliardi (pari a 1 milione a testa a 2000 disoccupati),

impegna il Governo

a riscuotere tempestivamente le somme dovute da Alcoa in base alla decisione della Commissione UE di fine 2009 e ad impiegarle per politiche di welfare alla persona e investimenti in formazione ed infrastrutture affinché all'uscita degli investitori da industrie di base energivore corrispondano le condizioni più favorevoli possibile alla nascita di aziende con reali prospettive di redditività e rispettose di un ambiente di rara bellezza, fattore di sviluppo su cui nessuno può competere con l'Italia.
9/4940-B/1.Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco.

La Camera,
premesso che:
il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto in esame demanda ad un decreto del Ministro della Salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in relazione alle diverse «malattie croniche e invalidanti» e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche; il comma 4-bis si riferisce a «malattie croniche e invalidanti» ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 («Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni»);
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, si riferisce però a «malattie croniche o invalidanti»;
a sua volta, il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, emanato in attuazione del citato articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, reca nel titolo la dizione «malattie croniche e invalidanti»;
all'interno dello stesso decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, nell'elenco delle condizioni e malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo e relative prestazioni, ci si riferisce a «malattie croniche o invalidanti»;
in quattro disposizioni normative (di cui due nello stesso decreto) sono riportate quattro diciture diverse;
è evidente come in questo caso l'individuazione della esatta congiunzione («e» od «o») non rileva solo ai fini della correttezza formale delle norme in questione, ma riguarda il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza;
è evidente come la scelta della congiunzione si rifletta sull'ambito di applicazione delle disposizioni in esame;
infatti se le malattie croniche possono essere - ma non sempre - invalidanti, non è comunque necessariamente vero il contrario;
è quindi opportuno che la dicitura riportata dal decreto-legge in esame sia modificata in «malattie croniche o invalidanti»,

impegna il Governo

ad adottare le urgenti e necessarie iniziative normative per modificare la dicitura «malattie croniche e invalidanti» in «malattie croniche o invalidanti» al fine di individuare l'esatto ambito di applicazione delle disposizioni citate e fare finalmente chiarezza nella normativa di riferimento dando così certezza alle migliaia di persone interessate dalle malattie in questione.
9/4940-B/2.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 interviene in materia di scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento;
in base alla normativa vigente gli immigrati residenti in Italia possono ottenere una carta d'identità italiana della durata di dieci anni nonostante siano titolari di un permesso di soggiorno di più breve durata;
la disciplina appena descritta complica per le forze dell'ordine il riscontro della regolarità del soggiorno delle persone sottoposte a controllo, che possono esibire una carta d'identità valida anche se non più titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità;
la semplificazione amministrativa si realizza anche agevolando e rendendo meno farraginosa l'opera di quanti operano al servizio dello Stato e più in generale della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a rendere più agevoli e di immediato riscontro i controlli sulla regolarità dei titoli di soggiorno degli immigrati, collegando la durata della carta d'identità rilasciata all'immigrato e delle relative iscrizioni anagrafiche all'effettiva durata del permesso di soggiorno.
9/4940-B/3.D'Amico, Bragantini, Caparini, Gidoni, Rainieri, Consiglio, Meroni, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 17, al comma 4-quinquies aggiunto durante l'esame presso la Camera dei deputati, ha previsto che con decreto del Ministro dell'interno siano individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio di certificati necessari per procedimenti attinenti a lavoratori o studenti stranieri;
il processo di «decertificazione» che viene previsto per i lavoratori stranieri rischia di realizzare una discriminazione a danno di quelli italiani, per i quali invece, come risulterebbe anche dalla recente circolare 47/2012 dell'Inps, continua ad essere in vigore l'obbligo di fornire la documentazione necessaria ad istruire il procedimento amministrativo, anche se già in possesso di altre amministrazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative, anche di carattere interpretativo, volte ad estendere anche ai procedimenti amministrativi coinvolgenti lavoratori italiani le disposizioni citate in premessa sull'acquisizione d'ufficio dei certificati.
9/4940-B/4.Meroni, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene in materia di semplificazioni e sviluppo;
a dispetto tuttavia degli intenti dichiarati, il provvedimento nel suo complesso complica la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese;
sono introdotte norme che peggiorano la qualità della legislazione e appaiono incapaci di semplificare le procedure per cittadini e imprese e di rilanciare l'economia;
si introducono interventi che gioveranno ben poco alle famiglie e alle piccole e medie imprese ed anzi lasciano prefigurare ulteriori complicazioni laddove ad esempio si procede alla digitalizzazione capillare senza tener conto dell'effettivo livello di alfabetizzazione informatica della popolazione,

impegna il Governo

a prendere coscienza della situazione sul territorio e delle piccole realtà del tessuto produttivo e del mondo artigiano ed a progettare la propria azione politica raccogliendo le esigenze e le preoccupazioni dei cittadini per procedere a vere effettive semplificazioni e alla sburocratizzazione degli oneri che gravano sulle imprese di piccole dimensioni.
9/4940-B/5.Allasia, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, interviene in materia di residenza;
i tempi previsti per l'adempimento dei necessari controlli da parte dei competenti uffici comunali sulla sussistenza dei requisiti di iscrizione e variazione anagrafica non garantiscono un effettivo controllo contro le residenze fittizie,

impegna il Governo

ad assicurare in ogni caso i necessari controlli in materia di verifica delle necessarie condizioni per la fissazione ed il cambio di residenza, mediante un adeguato coinvolgimento delle autonomie locali in sede di adozione del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 5, in materia di cambio di residenza in tempo reale.
9/4940-B/6.Volpi, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene in materia di semplificazioni e sviluppo;
tra le misure introdotte, l'articolo 5 reca modifiche della tempistica e delle modalità per l'effettuazione dei cambi di residenza;
tale norma prevede la decorrenza delle iscrizioni relative ad alcune dichiarazioni anagrafiche, tra cui i trasferimenti di residenza da altro comune o dall'estero o all'estero, da effettuare in due giorni lavorativi, dalla data delle stesse dichiarazioni;
in particolare, il comma 3 del citato articolo stabilisce che l'ufficiale d'anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni effettua le iscrizioni, previa comunicazione al comune di provenienza;
la disposizione dispone che la richiesta del soggetto interessato possa essere resa personalmente all'ufficiale dell'anagrafe o via fax o attraverso modalità informatiche certificate;
la nuova tempistica introdotta appare impraticabile, soprattutto in molte realtà comunali, se si pensa ai necessari adempimenti cui debbono provvedere gli uffici comunali nei tempi attualmente previsti nei casi di richiesta di iscrizione anagrafica da parte di soggetti senza fissa dimora o di cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari, per i quali è necessario raccogliere informazioni di pubblica sicurezza da parte della polizia locale e relative anche ai requisiti di alloggio;
gli uffici d'anagrafe di molti comuni incontreranno notevoli difficoltà pratiche nell'assolvere a tali adempimenti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 5, anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative, volte a rivedere la tempistica introdotta per la decorrenza delle iscrizioni relative alle dichiarazioni anagrafiche, stabilendo l'obbligo per l'ufficiale d'anagrafe di provvedere all'iscrizione nei trenta giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cambio di residenza, anziché nel termine irrealistico dei soli due giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda previsto dal testo del Governo, che di fatto rende impossibile per gli uffici comunali e la polizia locale effettuare i necessari controlli di pubblica sicurezza.
9/4940-B/7.Bragantini, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene in materia di semplificazioni e sviluppo;
l'articolo 61, in particolare, detta norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa;
i commi 3 e 4 dell'articolo citato prevedono una disciplina sostitutiva in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni quando l'intesa stessa è richiesta per l'adozione di atti amministrativi dello Stato;
tali disposizioni dispongono che, fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, nel caso non sia raggiunta l'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Governo possa deliberare ugualmente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la sua adozione, motivandone l'adozione per gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali, ovvero per evitare un grave danno all'erario;
sono evidenti, tuttavia, le implicazioni che possono derivare dalla possibilità riconosciuta in capo al Governo, nel momento in cui risulti disatteso il principio costituzionale di leale collaborazione fra Stato, Regioni ed enti locali;
proprio sulla base del quadro costituzionale, delineato in particolare dai principi di cui agli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, e dell'ambito ampio e spesso troppo ambiguo della potestà legislativa concorrente e della conseguente potestà regolamentare tra i diversi livelli di governo, la norma appare di dubbia legittimità;
invero, nel quadro costituzionale che emerge dalla riforma del Titolo V, attuata con la legge costituzionale «La Loggia» n. 3 del 2001, i principi di leale cooperazione e di sussidiarietà, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale (sentenza n. 303 del 2003), trovano nell'intesa e nell'accordo con le Regioni interessate strumenti fondamentali, che in determinate fattispecie hanno valore di strumenti di vera codecisione, e non di mera partecipazione, presupponendo il potere decisionale dei soggetti partecipanti alla definizione della materia di interesse comune;
in particolare, la Corte ha escluso la legittimità di discipline che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, contengano la «drastica previsione della decisività della volontà di una sola parte», affermando, al contrario, la necessità che il contenuto dell'atto sia frutto di una codecisione paritaria e indicando, altresì, la necessità di prevedere, in caso di dissenso, idonee procedure per consentire lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare le divergenze,

impegna il Governo

a valutare la portata delle disposizioni introdotte e a considerare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, volte ad eliminare dal testo del provvedimento la modifica proposta, alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha evidenziato il significato dinamico dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione in tema di intese, stigmatizzando fattispecie normative nelle quali è stato configurato l'effetto della mancata intesa in termini di rigido superamento.
9/4940-B/8.Stefani, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, attraverso la istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa, si pone l'obiettivo di ridurre i tempi di definizione delle controversie che vedono coinvolte le società;
suscita perplessità la delineata distribuzione geografica delle sezioni specializzate in materia di impresa, limitata ad un numero individuato principalmente tra i tribunali e corti d'appello aventi sede in capoluoghi di distretto così da provocare forti disagi per l'utenza;
con l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo è stato delegato a procedere alla riorganizzazione della geografia giudiziaria, attraverso la riduzione del numero degli uffici giudiziari e la razionalizzazione dei relativi assetti territoriali;
la delega sopra richiamata prevede la possibilità di procedere alla soppressione o alla riduzione delle attuali 220 sezioni distaccate di tribunale;
tali sedi giudiziarie hanno una funzione importante nella distribuzione della geografia giudiziaria nel territorio nazionale e la loro presenza rappresenta un rilevante valore per le comunità dove sono dislocate;
il loro accorpamento con sedi giudiziarie più grandi, lungi dal realizzare un'accelerazione del processo e la conseguente riduzione dei tempi del processo stesso, determinerebbe solo un intasamento delle sedi giudiziarie di maggiori dimensioni, anche in ragione delle difficoltà derivanti dal nuovo assetto delle sezioni specializzate in materia di impresa;
mantenere l'attuale geografia assicurerebbe un effetto deflattivo per le sedi giudiziarie di maggiori dimensioni già inflazionate;
pur non disconoscendo la necessità di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, si ritiene tuttavia necessaria una rimodulazione non traumatica degli attuali uffici giudiziari, al fine di scongiurare conseguenze che potrebbero risultare controproducenti e dannose per la tenuta del sistema giustizia e per la presenza capillare del servizio sul territorio come presidio di legalità, sicurezza e di tutela dei diritti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di conseguire gli obiettivi di risparmio ed efficienza, nell'ambito del più ampio progetto di riordino delle circoscrizioni giudiziarie e nell'ambito della istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa, attraverso il mantenimento di quelle sedi di tribunale con un bacino di utenza non inferiore alle 300mila unità al fine di attuare una equilibrata redistribuzione degli uffici giudiziari.
9/4940-B/9.Nicola Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, interviene sul decreto legislativo n. 168 del 2003 che ha istituito sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, modificandone la denominazione in «sezioni specializzate in materia di impresa»;
il comma 1-bis all'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 - istituisce nuove sezioni specializzate in tutti i tribunali e corti d'appello con sede nei capoluoghi di regione che finora ne erano sprovvisti nonché, in quanto sede di Corte d'appello, presso il tribunale e la Corte d'appello di Brescia, mentre la competenza per il territorio della Valle d'Aosta è attribuita dal citato comma 1-bis al tribunale e alla Corte d'appello di Torino;
tale disciplina istituiva delle sezioni specializzate risulta essere del tutto irrazionale e presenta forti criticità sotto il profilo applicativo, in quanto non si è tenuto conto delle conseguenze sul funzionamento degli uffici giudiziari e delle peculiarità delle diverse realtà territoriali del Paese, con la conseguenza di determinare gravi disfunzioni per l'amministrazione della giustizia che andranno a ripercuotersi direttamente a danno delle imprese e dei cittadini;
l'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, in materia di riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, ha delegato il Governo ad adottare entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, si sarebbe dovuto procedere alla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa solo successivamente all'attuazione della delega di cui sopra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148, prima della costituzione delle sezioni specializzate di impresa, anche al fine di consentire una equa ridistribuzione dell'organico che verrà effettuata in occasione della revisione delle circoscrizioni giudiziarie in attuazione della delega di cui alla citata legge n. 148 del 2011.
9/4940-B/10.Follegot.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, contiene misure finalizzate all'incremento del numero dei notai, al rafforzamento della concorrenza nei distretti e volte garantire il buon andamento della funzione;
lo scopo di tali disposizioni è quello di potenziare il servizio per gli utenti, introdurre una maggiore concorrenza nel settore, migliorare la qualità delle prestazioni e promuovere il contenimento dei costi che oggi gravano sui cittadini,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa affinché nella determinazione delle tariffe notarili si tenga conto della necessità di tutelare i diritti dei cittadini e delle imprese nella difficile congiuntura economica in atto promuovendo la trasparenza delle tariffe dei notai attraverso iniziative idonee ad assicurare la pubblicazione nei siti internet dei Consigli del notariato di dettagliate tabelle contenenti le tariffe dei notai residenti con l'indicazione atto per atto del prezzo delle singole prestazioni.
9/4940-B/11.Isidori, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, prevede che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante e che con decreto del Ministro della giustizia sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe;
nel procedimento con cui vengono stabiliti con decreto ministeriale i parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale nonché dei parametri per determinare oneri e contribuzioni alle casse professionali ed agli archivi si dovrebbe prevedere che siano sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate, i quali possono fornire, per la competenza ed esperienza maturata nella materia, un contributo rilevante;
le legittime aspettative dei mondo forense che invoca la Riforma dell'ordinamento forense attraverso approfondite consultazioni o confronti con gli organismi di rappresentanza istituzionale e politica, sono andate deluse dalle decisioni di questo Governo che ha ritenuto di procedere con provvedimenti di liberalizzazione selvaggia nel deliberato intento di ridurre la funzione costituzionale dell'avvocato e comprimendo lo stesso diritto del cittadino alla difesa, mentre sarebbe stato auspicabile procedere in via prioritaria alla conclusione della riforma della professione forense e in tale sede valutare le opportune modifiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di voler interpellare i Consigli nazionali delle professioni interessate, quali rappresentanze maggiormente qualificate per la competenza ed esperienza maturata nella materia a fornire un contributo rilevante, al fine della adozione da parte del Ministro competente dei parametri ivi previsti nonché al fine della approvazione del disegno organico e razionale di riforma dell'ordinamento forense.
9/4940-B/12.Lussana, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene norme di semplificazione in materia di appalti pubblici, soprattutto ai fini della verifica del possesso dei requisiti da parte delle imprese per partecipare alle gare, apportando modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;
il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con l'articolo 4, comma 2, lettere f), g), l), m) e dd), ha introdotto una serie di semplificazioni in materia di appalti di lavori prevedendo, in particolare, che i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti attraverso procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno dieci soggetti, per lavori di importo pari o superiore a 500,000 euro, e ad almeno cinque soggetti, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro;
ai fini della garanzia della trasparenza e della correttezza delle operazioni, la norma limita l'utilizzo del subappalto e prevede procedure di pubblicità a posteriori all'aggiudicazione;
inoltre è stata rialzata la soglia per la procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori, passando da 1 milione di euro a un milione e cinquecentomila euro;
la concorrenzialità viene quindi sempre garantita ma in un ambito locale ristretto, evitando la partecipazione alle gare di piccoli lavori delle imprese maggiori, che ovviamente spiazzerebbero la concorrenza dei piccoli appaltatori che spesso costituiscono la linfa economica delle comunità locali;
peraltro, tale procedura evita gli accordi nascosti tra le imprese, impedendo loro a pilotare gli appalti della pubblica amministrazione;
le semplificazioni introdotte con il citato decreto-legge n. 70 del 2011 hanno dato quindi nuovo impulso allo sviluppo delle aziende locali, permettendo alle amministrazioni aggiudicatrici ad invitare alle gare di appalto imprese pulite, conosciute nel territorio, che hanno già dimostrato in passato la propria operatività e capacità tecnica, e garantendo, nel contempo, il coinvolgimento ciclico delle imprese locali,

impegna il Governo

sulla base dei risultati raggiunti con l'entrata in vigore delle semplificazioni introdotte con il decreto-legge in esame e di quelle introdotte con il decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, ad adottare le opportune iniziative, dirette a semplificare ulteriormente le procedure per l'affidamento degli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie.
9/4940-B/13.Paolini, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto in esame si pone il preciso scopo di semplificare e sviluppare il tessuto economico nazionale, allo scopo di favorire la competitività delle imprese, intervenendo nei nodi del sistema paese che rendono difficoltosa la dinamica economica, produttiva ed imprenditoriale nel suo complesso;
è doveroso in primo luogo intervenire laddove è la pubblica amministrazione a rappresentare un motivo di impedimento e rallentamento dello sviluppo economico, a causa di una burocrazia asfissiante, spesso non coerente, sempre più freno e mai volano della attività imprenditoriale;
ogni volta che la pubblica amministrazione deve obbligatoriamente pronunciarsi su una richiesta da parte del mondo economico, i tempi di risposta sono imprevedibili nella loro durata e spesso incomprensibili quando oppongono dei dinieghi non motivati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di interventi normativi volti a prevedere l'obbligo per tutti i livelli della Pubblica Amministrazione di pronunciarsi tramite forme di dissenso costruttivo per i casi di provvedimenti sfavorevoli, in modo che sia onere della PA indicare al cittadino quali siano le integrazioni e correzioni da apportare per poter ottenere il provvedimento favorevole.
9/4940-B/14.Dozzo, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto in conversione nasce con l'obiettivo, che ne giustifica l'urgenza, di semplificare il sistema di riferimento delle attività economiche nazionali, allo scopo di favorire la competitività delle imprese, intervenendo nel nodi del sistema paese che rendono difficoltosa l'attività economica, produttiva ed imprenditoriale nel suo complesso;
tra i principali colli di bottiglia che strozzano l'attività delle imprese la burocrazia della pubblica amministrazione è certamente quella più grave, perché spesso la necessità di tutelare legittimi diritti ed interessi si trasforma in un dilazionamento senza fine dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, che scoraggia soprattutto gli investitori e gli imprenditori onesti;
la necessità di coinvolgere nel rilascio di documenti autorizzativi una molteplicità di amministrazioni nella conferenza dei servizi dovrebbe favorire la sintesi delle posizioni e un'interlocuzione unitaria e più agevole con le imprese, ma nella realtà l'impossibilità di ricomporre le posizioni finisce con il paralizzare la conferenza stessa,

impegna il Governo:

a prevedere che, all'esito dei lavori della conferenza dei servizi, e in ogni caso scaduti i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni richieste, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotti la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;
a stabilire che la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento siano valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
9/4940-B/15.Giancarlo Giorgetti, Laura Molteni, Girlanda.

La Camera,
apprezzando l'impegno dimostrato dal Governo nel promuovere un'azione di semplificazione normativa e nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, che si sviluppa nel solco della continuità con l'esecutivo in carica fino allo scorso mese di novembre;
sottolineando tuttavia, la legittima preoccupazione che radicali interventi di semplificazione nella produzione della certificazione antimafia possano creare delle vulnerabilità nella difficile azione di contrasto alla criminalità organizzata,

impegna il Governo

ad introdurre norme sempre più efficaci anche sotto il profilo della certificazione antimafia, in modo da ridurre ulteriormente le occasioni di infiltrazione della mafia nella gestione degli appalti e comunque nelle attività economiche legali.
9/4940-B/16.Gidoni, Laura Molteni.

La Camera,
apprezzando l'impegno dimostrato dal Governo nel promuovere un'azione di semplificazione normativa e nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, che si sviluppa nel solco della continuità con l'esecutivo in carica fino allo scorso mese di novembre;
la disponibilità dimostrata dai Governo nel rendere più flessibili alcune disposizioni che rischiavano di rendere altrimenti più complesse le procedure per l'ottenimento del porto d'armi a finalità di caccia e tiro a segno, nonché per la produzione dei materiali esplodenti;
evidenziando l'opportunità di proteggere anche con normative più adeguate gli interessi delle imprese che fabbricano armi e munizioni per uso caccia e tiro a segno,

impegna il Governo

a dare pronta attuazione alle misure prefigurate nel provvedimento all'esame della Camera e predisporre ulteriori interventi di semplificazione nella stessa direzione, anche aprendo un tavolo di concertazione con le imprese interessate.
9/4940-B/17.Molgora, Laura Molteni.

La Camera,
apprezzando l'impegno dimostrata dal Governo nel promuovere un'azione di semplificazione normativa e nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, che peraltro si sviluppa nel solco della continuità con l'esecutivo in carica fino allo scorso mese di novembre;
riconoscendo la rilevanza dell'interesse ad accelerare le dismissioni della parte di patrimonio immobiliare della Difesa non più utile alle esigenze istituzionali ed addestrative delle Forze Annate;
sottolineando tuttavia, il grande valore artistico, culturale ed ambientale di parte importante del patrimonio immobiliare della Difesa, che merita di essere tutelato anche per le future generazioni;
ribadendo che in talune circostanze l'interesse congiunturale al risanamento economico e finanziario deve cedere rispetto alla considerazione dell'interesse permanente alla conservazione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico e naturalistico del Paese,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie a prevenire che dalla semplificazione delle procedure di dismissione concernenti il patrimonio immobiliare della Difesa possa derivare un nocumento permanente ai beni culturali, artistici, paesaggistici e naturalistici del Paese.
9/4940-B/18.Chiappori, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
esaminato negativamente il provvedimento in titolo;
alla luce della grave crisi economica finanziaria internazionale e della urgente ed impellente necessità di dover ridurre le spese pubbliche, il decreto-legge 78/2010 ha previsto delle riduzioni nei trasferimenti erariali per gli enti locali i quali, congiuntamente anche alla successiva Legge di stabilità per l'anno 2012, devono oggi rimodulare, all'interno dei rispettivi bilanci, sia le voci di spesa di parte capitale e legate al rispetto del Patto di stabilità interno, sia le voci di spesa di parte corrente, tra le quali anche quelle relative alle spese di personale;
la Legge di stabilità 2012, ai commi 102 e 103 dell'articolo 4 della legge n. 183/2011, prevede come a partire dal 1o gennaio 2012 l'applicazione agli enti locali dello stesso tetto previsto per le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle amministrazioni dello Stato e delle regioni dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, fissando tale tetto nel 50 per cento della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009, precisando altresì come tale tetto debba essere esteso anche alle altre tipologie di assunzioni flessibili, quali i contratti di somministrazione, il lavoro accessorio e i contratti di formazione e lavoro, e comprendendo in tale limite anche le assunzioni ex articoli 110 e 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
la legge n. 14 del 2012, di conversione del decreto cosiddetto mille proroghe, prevede l'esclusione di tali disposizioni per le assunzioni a tempo determinato dei vigili urbani e del personale educativo e docente degli enti locali e che gli enti locali, in virtù del carattere di principio della disposizione, possono derogare al tetto di spesa fissato dall'articolo 9 comma 28 del di n. 78 del 2010, da una parte per le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni e gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altra per i contratti di somministrazione, il lavoro accessorio, i contratti di formazione e lavoro e gli altri rapporti formativi;
tale deroga non può tuttavia operare né per aumentare la soglia massima della spesa consentita, né per introdurre eccezioni, ma per prevedere che il tetto del 50 per cento di quanto speso nel 2009 sia calcolato in modo unitario sul totale di queste voci e non in modo segmentato per singole voci e/o per i due blocchi previsti dalla disposizione legislativa;
sono numerosi i comuni, come il Comune di Arcole (Verona), che pur ravvisando un'attuale incidenza delle spese di personale pari al 28,5 per cento del totale delle spese correnti e con un rapporto di un dipendente pubblico ogni trecento abitanti, non possono, in deroga ai limiti sulle assunzioni stabiliti dalla normativa vigente, procedere alla stabilizzazione di contratti di formazione lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato di due dipendenti e alla contestuale proroga di alcuni contratti a tempo determinato per assicurare il funzionamento di alcuni servizi comunali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una revisione della normativa, in ragione delle difficoltà dei Comuni nell'assicurare il pieno e corretto svolgimento dei servizi ai cittadini, considerando, all'interno delle disposizioni previste, anche il rapporto tra il numero dei dipendenti pubblici e il numero di abitanti, tale da consentire a quelle amministrazioni che evidenziassero un rapporto efficiente, a procedere regolarmente alle sostituzioni per anzianità di servizio.
9/4940-B/19.Negro, Laura Molteni.

La Camera,
attestato come il Governo, con il Decreto Legge n. 201 del 2011 riguardante «disposizioni urgenti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti annovera, all'interno delle misure finalizzate, la re introduzione dell'imposta immobiliare sulla prima casa (ex ICI) congiuntamente alla rivalutazione delle rendite catastali, alla cui rivalutazione viene altresì applicato un moltiplicatore, anticipando così di due anni, rispetto a quanto preventivamente previsto dal Decreto sul Federalismo municipale, l'introduzione della medesima IMU che, tuttavia, rispetto alla versione del decreto legislativo n. 23 del 2011, escludeva dalla sua applicazione sua applicazione gli edifici di prima abitazione;
valutato che il tributo dell'IMU sulle prime abitazioni risulterà molto più oneroso per le famiglie dove vivono persone disabili o non autosufficienti, in ragione del fatto che queste famiglie sostengono spese molto maggiori rispetto alle altre famiglie dovute alla cura e alla necessaria assistenza per la salute dei propri famigliari disabili;
stimato come le attuali detrazioni sulla prima abitazione, indipendentemente dalla condizione fisica dei famigliari che risiedono nell'abitazione, ammontino a 200 per ciascuna famiglia e a 50 euro per ciascun figlio, fino ad un massimo di otto figli, che risulti appartenente al nucleo famigliare e con una età inferiore ai 26 anni, per un comporto complessivo di 600 euro, e che tali risorse, a valere esclusivamente sulle risorse spettanti al Comune, non tengano nella dovuta considerazione quelle realtà famigliari che avrebbero certamente più necessità di avere delle riduzioni d'imposta, così che tali detrazioni, oggi giorno, non appaiono sufficienti per poter sgravare gli oneri derivanti dall'applicazione del tributo sulle famiglie con a carico figli o parenti non autosufficienti;
considerato che l'Assemblea della Camera, già lo scorso dicembre, nel corso dell'esame agli ordini del giorno al Decreto-Legge n. 201 del 2011, aveva impegnato il Governo, approvando un ordine del giorno a firma della sottoscritta, a considerare la necessità di risolvere tale problematicità prevedendo una detrazione ad hoc per i soggetti disabili o non autosufficienti, e che tale questione era stata nuovamente riproposta al Governo, non più tardi di due settimane fa, allorché nel corso dell'esame degli ordini del giorno sul Decreto in materia di semplificazioni, si impegnava il Governo, con l'approvazione di un ordine del giorno a firma dell'Onorevole Marco Rondini, a considerare che tali detrazioni sulla prima abitazione, per il biennio, 2012-2013, fossero ridotte del 50 per cento e fino alla completa concorrenza per ciascun figlio disabile grave non autosufficiente, così come individuato ai sensi della legge n. 104 del 1992, attraverso l'utilizzo di risorse dello Stato e derivanti da tagli alla spesa pubblica,

impegna il Governo

a dare immediatamente seguito agli impegni precedentemente assunti, prevedendo altresì, in ragione dell'elevata importanza sociale che tale disposizione prevede, che questa venga applicata anche per gli esercizi successivi al 2013, allorché l'imposta municipale unica supererà la fase sperimentale entrando nella fase a regime.
9/4940-B/20.Martini, Laura Molteni.

La Camera,
considerato che il sistema economico rappresentato dalle piccole e medie imprese costituisce il fulcro dell'intera economia italiana, costituendo oltre il 95 per cento del sistema imprenditoriale, impiegando circa l'80 per cento degli addetti totali e generando oltre il 70 per cento del valore aggiunto complessivo;
valutato come il Paese si trova oggigiorno in un drammatico momento di restrizione del credito per le imprese, aggravato dal fatto che l'attuale erogazione ha altresì raggiunto costi altissimi, soprattutto per le piccole e medie imprese, e che la stessa restrizione comporta un aumento dei margini di interesse;
ricordato che anche nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni si registrano gravissimi problematicità, derivanti dal fatto che gli enti locali, gravati dai stringenti vincoli del patto di stabilità, hanno dovuto allungare incredibilmente i tempi dei pagamenti delle forniture, appesantendo così a posizione finanziaria delle piccole e medie imprese, molte delle quali lavorano quotidianamente per il settore pubblico;
preso atto che solo negli ultimi tre anni, trenta imprenditori veneti, vittime della crisi economica e incapaci di riscuotere i loro crediti dalla PA e sopraffatti dalla vergogna derivante dal fatto di non riuscire a pagare i propri debiti, si sono suicidati, e che tale fenomeno sta assumendo una deriva assolutamente incontrollabile;
attestato come il fenomeno in Veneto ha anche una fortissima valenza sociale, allorché nel tessuto economico veneto, costituito per lo più da aziende di ridotte dimensioni, l'azienda è, di fatto, un'estensione del nucleo famigliare, allorché il 60 per cento degli imprenditori del Nordest sono ex operai, divenuti nel tempo imprenditori in proprio e che hanno cercato i loro dipendenti nella comunità locale, così che, negli anni e nel territorio, si è venuto a costituire un patto sociale fortissimo, nel quale, oltre alle difficoltà economiche, si aggiunge un obbligo morale,

impegna il Governo

ad intervenire celermente al fine di ridurre i tempi dei pagamenti dello Stato, degli enti locali e delle aziende pubbliche, favorendo altresì linee di credito a basso costo per quelle imprese che vantano crediti verso la pubblica amministrazione garantiti direttamente dallo Stato, e costituire altresì un Fondo di Garanzia apposito, con risorse a valere sullo Stato, da utilizzarsi per sostenere il credito delle PMI.
9/4940-B/21.Forcolin, Laura Molteni.

La Camera,
valutato come l'attuale crisi economica, manifestatasi a livello globale, soprattutto negli ultimi anni tre anni, e che ha investito tutti Paesi d'Europa, ha avuto pesanti ripercussioni sull'intero sistema economico nazionale italiano;
ricordato che il Decreto-Legge 25 Giugno 2008, n. 112 ex articolo 81, comma 32, in considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, aveva per primo introdotto la carta acquisti;
evidenziato come la stessa carta acquisti, come prevista dai citato Decreto Legge, è concessa ai residenti di cittadinanza italiana, ovvero ai cittadini italiani regolarmente iscritti all'anagrafe comunale, che versano in condizione di maggior disagio economico, si configura come una carta acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche il cui valore è pari a 40 euro mensili, successivamente incrementati con due successivi decreti ministeriali, e viene caricata ogni due mesi con 80 euro, sulla base degli stanziamenti disponibili;
valutato come le persone che ne hanno diritto sono i cittadini italiani regolarmente iscritto all'Anagrafe della Popolazione Residente (l'Anagrafe comunale), suddivisi in due distinte tipologie, ovvero gli anziani tra i 65-69 anni con redditi o pensione fino a 6.000 euro l'anno ovvero gli anziani oltre i 70 anni con una soglia di reddito fino a 8.000 euro, e le famiglie con figli sotto i 3 anni, con un indicatore ISEE di 6.000 euro;
constatato che il decreto-legge 5/2012 ha previsto l'articolo 60, ai commi 1-4, prevede l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, per favorire la diffusione della carta acquisti, tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno, tra le quali anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta;
considerato che entro novanta giorni dalla entrata in vigore dello stesso decreto-legge, in un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti alcuni aspetti riguardanti i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei comuni e l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, sulla base del nucleo familiare e del costo della vita nei comuni coinvolti dalla sperimentazione,

impegna il Governo

a considerare come indice di priorità, all'interno dell'apposito Decreto interministeriale che definirà i criteri per la identificazione dei beneficiari, il criterio del numero di persone non autosufficienti, così come individuati ai sensi della legge 104/1992, appartenente a ciascun nucleo famigliare ovvero prevedendo un aumento del 50 per cento della soglia massima di reddito o pensione entro cui si ha diritto alla carta acquisti per ciascuna persona disabile grave non autosufficienti presente nel nucleo famigliare stesso.
9/4940-B/22.Pastore, Laura Molteni.

La Camera,
preso atto che la difficile situazione economica sta gravando, in particolare, in Europa, dove, anche a causa della debolezza dell'euro, tutti i settori economici stanno attraversando una situazione di grave recessione, tra i quali anche il settore del commercio e dell'autotrasporto;
considerato che in Italia la crisi è ulteriormente acuita dalla riduzione della domanda dei consumi provocata sia dalla crisi internazionale, sia dai recenti provvedimenti governativi che hanno determinato un aumento della pressione fiscale, sia sul lavoro dipendente che sul lavoro autonomo;
valutato come nelle ultime settimane il prezzo dei derivati del petrolio, benzina e gasolio, è aumentato in modo considerevole in tutto il territorio nazionale raggiungendo e superando, in alcuni casi, la cifra record di 1,90 euro al litro, e che tale aumento sta determinando una drastica riduzione dei consumi, un consistente aumento del costo delle materie prime e un forte irrigidimento del mercato dell'autotrasporto, già duramente provato, peraltro, dalla crisi che da diversi mesi ha colpito il settore;
considerato che il prezzo dei carburanti risente pesantemente delle accise, pari oggi ad oltre settanta centesimi di euro ogni litro e tra le quali figurano ancora le accise sulla guerra in Abissinia del 1935, la missione in Libano del 1983 o, da ultimo, gli 8 centesimi stabiliti dal Decreto «Salva-Italia», e che l'IVA venga calcolata considerando non il prezzo industriale della benzina, ma quello risultante dalle somme delle accise,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per consentire un monitoraggio più attento del prezzo dei carburanti adottando, al contempo, le opportune iniziative al fine di calmierare il prezzo dei carburanti attraverso riduzioni della spesa pubblica.
9/4940-B/23.Simonetti, Laura Molteni.

La Camera,
visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010, Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 133 del 2008, in base al quale viene riordinata e semplificata la disciplina degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), i quali rappresentano il punto d'accesso per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale;
considerato che il legislatore è intervenuto a più riprese al fine di semplificare ulteriormente la normativa sullo sportello unico e compensare le lacune e le difficoltà operative relative a tale strumento, tale da informatizzare quanto più possibile la procedura di comunicazione, e che il SUAP non sia ancora entrato pienamente in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, soprattutto nei comuni, di dimensione inferiore, dove la informatizzazione tra gli enti ha limitato l'applicazione degli adempimenti;
valutato come, anche a seguito di tali difficoltà applicative, è stato emanato il medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 al fine di riscriverne la disciplina e affidando le funzioni del SUAP, laddove non ancora costituito, alle camere di commercio territorialmente competenti, così sopperire alle carenze informatiche, anche parziali, dei comuni;
stimato come solo attraverso una completa informatizzazione sarà possibile velocizzare ulteriormente tutte le fasi necessarie per procedere all'avvio di un'impresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di semplificare ulteriormente la procedura di SUAP, coordinandola con i diversi attori coinvolti, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di verifiche da parte delle diverse amministrazioni, e favorendo l'informatizzazione fine di velocizzare il processo informativo così da rendere operativa l'impresa nel tempo più breve possibile.
9/4940-B/24.Comaroli, Laura Molteni, Girlanda.

La Camera,
preso atto della difficile situazione nella quale si ritrovano numerosi enti locali, in virtù della grave crisi economica internazionale che ha notevolmente ridotto le risorse a disposizione, sia economiche che umane, a favore degli enti medesimi, determinando la conseguente riduzione del livello dei servizi in favore dei cittadini;
ricordato come, proprio a causa della gravità della situazione, gli enti locali, in ragione della medesima crisi oltre che dei stringenti vincoli adottati a livello europeo in materia di indebitamento pubblico e delle conseguenti riduzioni dei trasferimenti erariali, hanno dovuto rivedere completamente la loro pianificazione economica e finanziaria;
valutato come all'interno delle diverse disposizioni emanate nel corso degli ultimi mesi, il Decreto-Legge 201/2011, noto come «decreto salva italia», all'articolo 13, comma 7, stabilisce come il fondo sperimentale di riequilibrio, e il fondo perequativo, istituiti dal decreto legislativo n. 23 del 2011, subiscano delle variazioni «in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo» e altresì come all'articolo 28, comma 7, del medesimo disposto, venga ordinato come «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi», indicando, al successivo comma 9, come la riduzione prevista operi in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13 del medesimo articolo 13;
considerato che le normative introdotte dal provvedimento rivedono completamente le precedenti disposizioni previste dal Decreto sul Federalismo Municipale, apportando, al contempo, profonde riduzioni al fondo di riequilibrio sulla base di una metodologia non chiara e che, oltre a rendere di difficile comprensione il disposto normativo, rende di fatto impossibile per gli enti locali quantificare con precisione l'importo della riduzione prevista;
valutato che il Decreto inerente l'alimentazione ed il riparto del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 7 dell'articolo 2 del Decreto legislativo 14 Marzo 2011, n.23 per l'anno 2012, prevede che, ai sensi del medesimo articolo, il fondo varia in ragione delle differenze del gettito stimato dell'imposta municipale propria (IMU) ad aliquota di base e che, in caso di in capienza, ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
ricordato come la quantificazione degli effetti finanziari connessi all'attribuzione della nuova imposta ed alle corrispondenti compensazioni sul fondo sperimentale di riequilibrio per il 2012 avviene sulla base di dati previsionali per cui necessita di una verifica successiva, sulla base delle informazioni sul gettito effettivamente realizzato, desumibili anche in corso d'anno, attraverso l'analisi dei versamenti dell'acconto, in considerazione dell'obbligatorietà del versamento disposta dall'articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 del 2011;
considerato che sebbene i dati concernenti l'imposta municipale propria anno 2012, risultanti dalle comunicazioni in data 22 e 24 febbraio 2012 ed elaborati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze necessariamente in via previsionale, atteso che trattasi di una nuova imposta, sembrano attestare, ad una prima analisi, seppur parziale e momentanea, come la maggioranza dei comuni che dovranno rendere all'erario delle risorse, in quanto si presume incasseranno un gettito maggiore di IMU di quello che invece avrebbero conseguito dai trasferimenti erariali, si trovano principalmente, tra le altre, in Lombardia, Liguria, Toscana, Veneto e Piemonte;
valutato come l'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Città del 1o Marzo prevede la possibilità di rivedere la quantificazione del fondo a partire dal prossimo mese di Luglio, allorché saranno disponibili dati più aggiornati sul gettito IMU, mentre ad Ottobre sarà operato il conguaglio sulla base delle stime di distribuzione di Luglio aggiornate;
considerato che senza dati e risorse certe, la predisposizione dei bilanci previsionali 2012 per i comuni diventa di estrema difficoltà, anche in ragione del fatto che al termine della loro approvazione, fissato, dopo l'intervento normativo del Decreto «Mille-proroghe» al 30 Giugno, mancano ormai soltanto poche settimane,

impegna il Governo

a rivedere con assoluta priorità e prima del termine stabilito, la corretta quantificazione del fondo di riequilibrio, così da permettere agli enti locali di poter determinare con precisazione l'esatto importo del fondo medesimo spettante per poter così predisporre celermente all'approvazione dei bilanci preventivi 2012.
9/4940-B/25.Bitonci, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 49, comma 1, lettera b), modificativo dell'articolo 6 della legge n. 240 del 2010, elimina la possibilità di affidare ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento, e ai professori incaricati stabilizzati, compiti di tutorato e di didattica integrativa;
il comma 3 del medesimo articolo 6 della legge n. 240 del 2010, fissa il limite massimo di ore che i ricercatori di ruolo devono riservare annualmente «a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere il coordinamento delle disposizioni previste rispettivamente ai commi 1, lettera b), e 3 del medesimo articolo 6 della legge n. 240 del 2010.
9/4940-B/26.Cavallotto, Goisis, Grimoldi, Rivolta, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 31 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, abroga i commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
in particolare il suddetto comma 313 ha introdotto il metodo della peer review (revisione dei pari), stanziando una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinandola a progetti di ricercatori di età inferiore a 40 anni, operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e per l'appunto valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato ad hoc;
il predetto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, in maggioranza di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor (indice assegnato in base al numero di citazioni in riviste importanti) ed il citation index, che operano presso istituzioni ed enti di ricerca (per il 50 per cento non italiani), e svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica;
nell'ambito della ricerca scientifica, la valutazione tra pari, o revisione dei pari, indica in pratica la procedura di selezione degli articoli o dei progetti di ricerca effettuata attraverso una valutazione esperta eseguita da specialisti del settore per verificarne l'idoneità alla pubblicazione su riviste specializzate o, nel caso dei progetti, al finanziamento;
si tratta di uno strumento per la selezione dei progetti basato su rigore, competenza, indipendenza intellettuale e assenza di ogni conflitto di interesse;
nel corso della discussione all'altro ramo del Parlamento è stato chiesto il ripristino delle norme abrogate, ottenendo il diniego del Governo, la cui motivazione risiederebbe nell'impossibilità tecnica di adottare il meccanismo in parola, a causa dell'indisponibilità di revisori giovani, sia in Italia sia all'estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disciplinare, anche operando, per quanto di propria competenza, sostenendo l'approvazione di adeguate proposte di iniziativa parlamentare, il sistema internazionale della peer review, prevedendo l'istituzione di un «Albo aperto» a valutatori italiani e stranieri che operino per «aree specifiche di ricerca», sia per avere una valutazione comparativa dei diversi progetti nell'ambito dello stesso filone di ricerca (riportando l'intero procedimento di valutazione dei progetti stessi a procedure standard internazionali, e nel contempo accelerandone la loro assegnazione), sia per orientare la scelta verso aree che sono considerate, a livello mondiale, molto promettenti.
9/4940-B/27.Grimoldi, Goisis, Cavallotto, Rivolta, Laura Molteni.

La Camera,
l'articolo 53 del disegno di legge in titolo prevede l'approvazione da parte del CIPE di un «Piano nazionale di edilizia scolastica» entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto;
nelle more dell'approvazione del suddetto Piano, è previsto altresì un «Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici», nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca sulla base di linee guida che dovranno essere predisposte entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto;
la norma in commento demanda, inoltre, a un decreto interministeriale la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici;
il Piano nazionale di edilizia scolastica è approvato dal CIPE, con il coinvolgimento dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e finanze e dell'ambiente in fase di proposta, nonché previa intesa in sede di Conferenza unificata e degli enti locali (che indicano le rispettive esigenze);
il complesso iter del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici è stato inaugurato con la legge finanziaria 2003 (articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002) ed articolato in due stralci (approvati con delibere CIPE rispettivamente nel 2004 e nel 2006), cui si aggiunge un terzo programma stralcio non ancora sottoposto al CIPE;
nelle more dell'adozione del citato terzo programma stralcio, la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 239 della legge n. 191 del 2009) ha introdotto alcune norme procedurali finalizzate a garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, prevedendo, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari, l'individuazione di interventi «di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro»;
la predetta «risoluzione», approvata in data 2 agosto 2011, è citata dall'articolo 30 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «salva Italia»), che ne dispone l'attuazione entro il 12 gennaio 2012;
anche l'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, è intervenuto in materia, prevedendo, l'assegnazione da parte del CIPE una quota del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008. Ciò è avvenuto nel 2009, allorquando il CIPE ha assegnato al Fondo infrastrutture 1 miliardo di euro da destinare al Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
la successiva delibera del 13 maggio 2010 (rettificata dalla delibera 67/2010) ha assegnato la prima quota parte (pari a 358,42 milioni) per il «piano straordinario stralcio», da erogare secondo «secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS»;
il decreto-legge 201 del 2011 ha introdotto due disposizioni relative alla sicurezza degli edifici scolastici: una prima (all'articolo 25, comma 1-bis, prevede che le somme precedentemente non impegnate per la realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole fossero destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; una seconda disposizione (all'articolo 30, comma 5-bis) sull'attuazione degli interventi «di immediata realizzabilità», che comprende anche l'adozione degli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), destinate alle medesime finalità ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012);
l'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183 del 2011 ha previsto poi che le risorse del FSC vengano assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali e che a tale fondo venga assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013;
nel corso della seduta del 20 gennaio 2012, secondo quanto riporta il Governo medesimo, il CIPE ha deliberato l'assegnazione di 300 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
considerata la scarsità di risorse statali rispetto alle reali necessità derivanti dagli interventi per la messa in sicurezza delle scuole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che i fondi stanziati a tale fine dagli enti locali siano esclusi dal patto di stabilità.
9/4940-B/28.Goisis, Cavallotto, Rivolta, Grimoldi, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il rapporto di lavoro del personale scolastico (dirigenti, docenti/ATA) ha natura privatistica e contrattuale;
la competenza legislativa in materia di disciplina dei rapporti individuali e collettivi anche del personale scolastico, così come del personale alle dipendenze della pubblica amministrazione in genere, è dello Stato in via esclusiva ai sensi della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (ordinamento civile: Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2005) e la legge statale che attualmente regola tali rapporti è il decreto legislativo n. 165 del 2001;
il decreto legislativo n. 165 del 2001 costituisce la base normativa del trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni per quanto riguarda il personale e tale base normativa non può essere modificata se non con legge statale. Il decreto legislativo dispone, infatti, che la contrattazione collettiva determini:
a) il trattamento economico e normativo del personale (articoli 2, comma 3, 45 e 51, comma 1): esso non può essere determinato unilateralmente dal datore di lavoro pubblico;
b) il sistema contrattuale: quanti e quali debbano essere i livelli di contrattazione; quante e quali siano le materie affidate alla contrattazione integrativa; quale debba essere il rapporto tra i differenti livelli; quale debba essere la durata del contratto eccetera (articolo 40, comma 3). Ogni eventuale variazione dell'assetto contrattuale, introdotto perché ritenuto in ipotesi più congruo con il nuovo assetto istituzionale, deve essere concordata con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione collettiva;
c) i diritti e le relazioni sindacali. A questo proposito occorre sottolineare che sul piano delle relazioni contrattuali attualmente il potere di impartire indirizzi all'Agenzia per la rappresentanza regionale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) nella sua attività contrattuale nazionale - per il sistema scolastico - è esercitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 41, comma 2) e agli stessi soggetti spetta esprimere parere favorevole sull'ipotesi d'accordo raggiunta dall'ARAN e dai sindacati ammessi alla trattativa.
l'insegnante - caso unico in tutto il pubblico impiego - si trova ancora accomunato con tutto il personale dipendente della scuola - compresi gli ausiliari;
tale scelta di tipo politico ha determinato un'«anomalia» organizzativa costituita dall'istituzione della rappresentanza sindacale unitaria (RSU) eletta in ogni istituzione scolastica, dove l'insegnante può essere rappresentato da personale non docente che nulla ha a che fare con la sua professione e che ha titolo per definire in via pattizia aspetti specifici dell'attività professionale docente dei quali non sempre ha conoscenza e competenza;
considerato che l'organismo negoziale (RSU) in ambito organizzativo non gode di alcuna autonomia o discrezionalità contrattuale né gestionale, dato che il dirigente scolastico attualmente non ha il potere di assumere il personale, ma dipende dalle norme amministrative stabilite dal Ministro competente, sia per quanto attiene alla gestione del bilancio, sia relativamente all'organico, nonché al governo del personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere il superamento del comparto unico della scuola attraverso nuove disposizioni legislative che stabiliscano l'articolazione di detto comparto in aree contrattuali separate, funzionali al riconoscimento delle rispettive e specifiche professionalità.
9/4940-B/29.Rivolta, Goisis, Cavallotto, Grimoldi, Laura Molteni.

La Camera,
esaminato il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;
tenuto conto che gli ultimi provvedimenti di urgenza proposti dal Governo al Parlamento hanno apportato una serie di modifiche, di carattere sostanziale, al codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, spesso intervenendo anche sullo stesso argomento con decreti-legge diversi; si citano ad esempio gli argomenti delle terre e rocce da scavo e terre da riporto o i dragaggi portuali e le relative competenze di autorizzazione per la movimentazione dei sedimenti;
la legge 15 dicembre 2004, n. 308, che ha attribuito la delega al Governo per l'emanazione del Codice dell'ambiente aveva addirittura previsto il doppio passaggio dal Parlamento dello schema del relativo decreto legislativo, attribuendo un ruolo importante al Parlamento ai fini della stesura definitiva delle norme ambientali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per riferire comunque in Parlamento prima dell'emanazione di decreti di attuazione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recanti integrazioni e modifiche alle disposizioni applicative del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
9/4940-B/30.Lanzarin, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
gli ultimi provvedimenti di urgenza proposti dal Governo al Parlamento hanno apportato una serie di modifiche, di carattere sostanziale, al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, spesso intervenendo anche sullo stesso argomento o su argomenti similari con decreti-legge diversi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per riferire comunque in Parlamento prima dell'emanazione di decreti di attuazione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recanti integrazioni e modifiche alle disposizioni applicative del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9/4940-B/31.Dussin, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
risulta evidente e condivisa l'intenzione del Governo, ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi, di attuare l'accorpamento delle autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche ai fini del contenimento dei tempi e degli oneri a carico delle piccole e medie imprese;
tenuto conto che il procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA), per gli impianti e le opere sottoposti a tale procedimento ai sensi della normativa vigente, assicura un approccio globale sulla realizzabilità e sostenibilità ambientale degli interventi, nella scala del progetto definitivo, e ingloba l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), qualora richiesta della normativa vigente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché i regolamenti e i decreti attuativi di semplificazione in materia ambientale, che prevedono l'accorpamento di autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, assicurino che tutte le autorizzazioni in materia ambientale richieste ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi siano inglobate nel procedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA), in tutti i casi di opere sottoposte a tale procedimento dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
9/4940-B/32.Alessandri, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene norme di semplificazione in materia ambientale per le piccole e medie imprese;
il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, ha il nobile obiettivo di assicurare il controllo e la repressione delle attività illecite connesse con il ciclo di gestione e dello smaltimento dei rifiuti;
tuttavia tale decreto ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore sia per la previsione di costi eccessivi che penalizzerebbero sopratutto le piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza degli operatori interessati, sia per la rilevante confusione interpretativa, aggravata dal fatto che la violazione degli obblighi e delle prescrizioni è sanzionata oltre che civilmente anche penalmente;
le ripetute proroghe dell'entrata in vigore del SISTRI sono rese necessarie, sia per le difficoltà dell'applicazione del sistema, sia per raggiungere intese interministeriali ed effettuare la dovuta concertazione con le imprese ai fini della semplificazione e della verifica tecnica delle componenti software e hardware, come previsto dall'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
occorre una semplificazione del SISTRI, anche attraverso la soppressione di tutte le norme che si sono accavallate negli ultimi tre anni e l'attuazione di una semplificazione radicale del sistema, con esclusione dei rifiuti che non presentino criticità ambientali e dei soggetti che movimentano contenute quantità di rifiuti;
sono all'esame dell'VIII Commissione numerose proposte di legge in materia di SISTRI,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative per sostenere, per quanto di propria competenza, la conclusione celere dell'esame delle proposte di legge richiamate nell'ultimo capoverso della premessa.
9/4940-B/33.Togni, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame, come licenziato dal Senato, non è più prevista l'abrogazione del comma 5-quinquies dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
tale articolo prevede il reintegro del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora sia utilizzato per le calamità naturali, attraverso le entrate derivanti dall'aumento, fino a 5 centesimi per litro, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante;
ultimamente sono intervenuti una serie di rincari dei carburanti che rendono insostenibili dai cittadini ulteriori incrementi delle accise, che indubbiamente incideranno anche sul prezzo finale dei prodotti in generale;
secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana la media ponderata nazionale dei prezzi della benzina in modalità servito è salita a 1,883 euro/litro (+0,4 centesimi), quella del diesel a 1,782 euro/litro (+ 0,1 centesimi). Aumenti questi rilevanti se si tiene conto che la struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi risulta composta per oltre il 50 per cento di accise,

impegna il Governo

prima di procedere all'incremento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, ai fini del finanziamento di interventi conseguenti a danni da calamità naturali, ad adottare tutte le iniziative occorrenti dirette al reintegro del Fondo della protezione civile attraverso la legge di stabilità di ciascun anno e l'utilizzo di eventuali entrate di carattere straordinario.
9/4940-B/34.Fugatti, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
la formulazione dei dati contenuti nelle bollette dei servizi e forniture di energia elettrica, gas, acqua, telefonia ecc, risultano di difficile lettura per i cittadini e spesso provocano incomprensioni e disguidi, soprattutto per le persone anziane,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per emanare linee guida o circolari di indirizzo ai gestori dei servizi e forniture di energia elettrica gas, acqua, telefonia ecc, ai fini di una semplificazione della formulazione delle bollette, agevolandone la lettura per gli utenti.
9/4940-B/35.Polledri, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in esame reca modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Codice della strada, al fine di semplificare alcune procedure amministrative;
il comma 2 dell'articolo 97 del suddetto Codice prevede che la fabbricazione e la vendita delle targhe siano riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento a specifici soggetti, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
consentire la fabbricazione e la vendita delle targhe dei ciclomotori ai soggetti riconosciuti dalla legge n. 264 del 1991 (che regola la consulenza automobilistica), con specifiche modalità previste dal regolamento di esecuzione del codice stradale stesso, non danneggerebbe in termini economici le entrate statali, ma liberalizzerebbe un settore che riguarda l'1 per cento del valore complessivo della produzione di targhe;
in altri Paesi europei, questa attività è liberalizzata, mentre in Italia esiste ancora un monopolio in capo al Poligrafico dello Stato, che ostacola una riduzione dei costi delle targhe dei ciclomotori,

impegna il Governo

ad utilizzare gli appositi strumenti normativi al fine di liberalizzare la fabbricazione e la vendita delle targhe dei ciclomotori, creando quindi le condizioni per una riduzione dei costi a carico dei cittadini.
9/4940-B/36.Buonanno.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede delle modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice dalla strada;
l'articolo 61 del suddetto codice dispone che gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri;
attualmente, in alcuni Stati europei quali Germania, Belgio, Romania e Svizzera già circolano veicoli di 24/25 metri di lunghezza;
la possibilità per i soli filoveicoli di raggiungere una lunghezza superiore a quella attualmente consentita, permetterebbe, compatibilmente alle caratteristiche dei tracciati, una maggiore capacità di trasporto della linea di circa il 35 per cento;
ai fini della sicurezza, a differenza degli autosnodati, l'autorizzazione alla circolazione dei filoveicoli su itinerari prestabiliti è subordinata al nulla osta della Direzione generale del trasporto pubblico locale e degli Uffici speciali trasporti ad impianti fissi;
il miglioramento del servizio pubblico locale porterebbe benefici soprattutto alle città di medie e grandi dimensioni, che sono quotidianamente vittime del traffico veicolare,

impegna il Governo

ad intervenire, con gli appositi strumenti normativi, al fine di consentire la circolazione di filoveicoli di lunghezza fino a 24 metri, rispondendo alle esigenze di mobilità urbana e di diminuzione dell'inquinamento atmosferico.
9/4940-B/37.Montagnoli, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 11 prevede delle modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada;
con circolare del Ministro dei trasporti 0982/4203/8 - A078 del 1o settembre 1981, è stata autorizzata, in via sperimentale, l'applicazione di un carrello elevatore sugli autoveicoli destinati al trasporto di cose, per il carico e lo scarico delle merci trasportate dagli stessi autoveicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo del Codice della strada in vigore al momento dell'emanazione della circolare ministeriale;
l'allestimento in argomento, consistente nella sistemazione di un carrello elevatore sullo sbalzo posteriore di taluni veicoli è da ricondursi ad un carico trasportato a sbalzo;
l'articolo 164 del Codice della strada attualmente in vigore, dispone, in merito alla sistemazione del carico sui veicoli, Cile un'eventuale sporgenza longitudinale posteriore del carico è ammessa, nei limiti prescritti, soltanto se trattasi di carico indivisibile, le cui dimensioni non ne consentono la sistemazione all'interno del contenitore di carico del veicolo;
l'applicazione di un carrello elevatore è consentita attraverso l'omologazione, disciplinata da normativa comunitaria, in molti Paesi europei come Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda;
la Commissione delle comunità europee, nella «Relazione sulla Normativa comunitaria sulle macchine», ha ritenuto che il settore delle macchine costituisca una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria;
nell'ottica di un rinnovo degli automezzi nelle classi ecologiche Euro 5, molte imprese italiane che necessitano di veicoli dotati di carrelli elevatori, si stanno spostando nei Paesi europei dove tale omologazione è consentita,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le azioni necessarie, anche di carattere normativo, al fine di consentire nel nostro Paese, analogamente a quanto accade in altri Paesi europei, l'omologazione degli autoveicoli attrezzati con carrelli elevatori sullo sbalzo, così come consentito dalla normativa europea.
9/4940-B/38.Desiderati, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 47, interviene con disposizioni volte, tra l'altro, a garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni;
non è pensabile mettere in atto interventi di qualunque tipo nel settore delle telecomunicazioni senza che tali interventi siano accompagnati da una preliminare azione di mappatura delle reti di telecomunicazioni presenti sul territorio nazionale;
la società Infratel Italia è una società controllata al 100 per cento da Invitalia, società pubblica controllata dal Ministero dello sviluppo economico, che ha il compito di attuare il Programma banda larga ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse per evitare duplicazioni di investimenti;
Infratel Italia prevede un'integrazione tra le infrastrutture di nuova realizzazione e quelle già esistenti, sia di operatori che di pubbliche amministrazioni locali, pertanto sembra impensabile che la suddetta società non abbia a disposizione una mappatura completa delle reti di telecomunicazioni esistenti;
in data 29 marzo 2012, presso la IX Commissione della Camera, i rappresentanti di Infratel Italia SpA, in audizione sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN, hanno riferito di avere solo dati parziali sulle reti attualmente presenti nel nostro Paese, riferiti esclusivamente alle zone in cui gli investimenti da parte degli operatori sono ritenuti non redditizi,

impegna il Governo:

a predisporre ogni iniziativa necessaria affinché il Ministero dello sviluppo economico predisponga una mappatura dettagliata di tutte le reti di telecomunicazioni esistenti sul territorio nazionale, al fine di garantire interventi mirati nel settore, al fine di non disperdere l'eventuale utilizzo di risorse pubbliche;
a prendere ogni iniziativa necessaria al fine di garantire che gli impegni assunti dagli operatori privati nel corso delle periodiche consultazioni pubbliche sui piani di investimento nella banda larga e ultra larga siano rispettati.
9/4940-B/39.Crosio, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 40 del decreto-legge in esame sopprime le norme che impongono la chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva;
alcune norme di liberalizzazione dell'attività di panificazione sono contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dove, all'articolo 4, è disciplinata la denominazione di «panificio», «pane fresco» e «pane conservato», per la valorizzazione del pane fresco italiano;
l'attuazione della suddetta normativa è demandata ad un decreto ministeriale che non è stato ancora adottato;
la denominazione di «pane fresco» permette, in particolare, di distinguere questo prodotto da altri tipi di pane, come quello confezionato o presurgelato e consente ai consumatori di riconoscere con chiarezza quando il pane è fresco e quando non lo è;
il consumatore, in assenza di specifici obblighi di informazione, non è in grado di distinguere quando il prodotto è fresco o surgelato, ricevendo quindi indicazioni non chiare che recano soltanto confusione sulla qualità del pane acquistato;
la mancanza di specifiche norme in materia mina un comparto composto da piccolissime imprese che danno lavoro a 400 mila addetti, indotto compreso, per un valore di circa 7 miliardi di euro l'anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative per dare quanto prima attuazione alle misure contenute nel citato articolo 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, a garanzia del diritto dei consumatori ad una corretta informazione e a tutela delle imprese che producono pane fresco italiano.
9/4940-B/40.Dal Lago, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 24 del decreto-legge in esame reca una serie di novelle alle disposizioni del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
la lettera f) del comma 1, in particolare, inserisce un comma 3-bis, all'articolo 228, del Codice relativo al contributo ambientale per il recupero dei pneumatici usati, istituito dal comma 2 del medesimo articolo 228;
il nuovo comma 3-bis modifica il procedimento per la determinazione del suddetto contributo, facendo si che siano i produttori e gli importatori di pneumatici, e non più il Ministero dell'ambiente, a determinare annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per lo smaltimento dei pneumatici stessi;
già oggi tante piccole aziende che operano nello smaltimento dei pneumatici sono tagliate fuori dal mercato, a causa delle tendenze monopolistiche messe in atto dai produttori e importatori di pneumatici, con conseguenze negative anche per i lavoratori;
infatti, le modifiche normative, entrate in vigore il 9 giugno 2011, hanno permesso la costituzione di tre grandi consorzi delle più importanti case produttrici di pneumatici, denominati ECOPNEUS, ECOTYRE e GREENTYRE, che hanno nei fatti monopolizzato tutto il mercato e costretto gli operatori artigiani, che storicamente si sono occupati dello smaltimento di pneumatici fuori uso, a diventare terzisti dei nuovi consorzi, previo espletamento di gare;
i criteri di selezione adottati nelle gare hanno praticamente escluso dal mercato tante piccole imprese che per anni hanno provveduto allo smaltimento dei pneumatici, creando una situazione che porterà alla chiusura di una gran parte delle aziende artigiane del settore;
la modifica del codice dell'ambiente, introdotta con la lettera f) del comma 1 dell'articolo 24, attribuisce ulteriore autonomia ai citati consorzi, in merito alla determinazione dell'ammontare del relativo contributo ambientale, a carico degli acquirenti di pneumatici nuovi, permettendo anche l'eventuale rideterminazione del contributo nell'anno solare in corso,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché venga in ogni caso garantita la tutela delle piccole imprese che operano nello smaltimento dei pneumatici usati, permettendo così la continuazione dell'attività da queste svolta, anche a tutela dei lavoratori del settore.
9/4940-B/41.Torazzi, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 14, comma 3, prevede che il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese per promuoverne lo sviluppo e la competitività,

impegna il Governo

affinché, in sede di emanazione dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 14, sia garantita l'applicazione delle disposizioni previste dalle vigenti leggi anche per i controlli relativi alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale, nonché per quelli relativi all'igiene ambientale ed alimentare.
9/4940-B/42.Di Vizia, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame, come licenziato dal Senato, non è più prevista l'abrogazione del comma 5-quinquies dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
tale articolo prevede il reintegro del fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora sia utilizzato per le calamità naturali, attraverso le entrate derivanti dall'aumento, fino a 5 centesimi per litro, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante;
appare del tutto inappropriata la scelta di finanziare le calamità naturali con l'incremento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina a carico di tutti i cittadini, i quali verrebbero in questo modo doppiamente beffati, non solo perché colpiti direttamente o indirettamente dall'evento calamitoso, ma anche perché costretti a pagare una nuova tassa;
è necessario che il Governo si adoperi per trovare un'altra copertura per rimpinguare il fondo della protezione civile senza incidere sulle accise, il cui ulteriore incremento sarebbe insostenibile per i cittadini anche alla luce dei continui rincari dei carburanti;
secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana la media ponderata nazionale dei prezzi della benzina in modalità servito è salita a 1,883 euro/litro (+0,4 centesimi) quella del diesel a 1,782 euro/litro (+0,1 centesimi). Aumenti questi rilevanti se si tiene conto che la struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi risulta composta per oltre il 50 per cento di accise;
una soluzione potrebbe essere quella di provvedere all'integrazione delle risorse del suddetto fondo con i risparmi derivanti dal processo di ottimizzazione della produttività del lavoro avviato con la riforma del sistema della pubblica amministrazione voluta dall'ex Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative occorrenti dirette al reintegro del fondo della protezione civile con le risorse provenienti dai risparmi ottenuti con la riduzione delle dotazioni organiche del personale della pubblica amministrazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9/4940-B/43.Vanalli, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame sostiene lo sviluppo del sistema economico del Paese attraverso la riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;
la complessità e i costi della burocrazia per le imprese sono infatti una delle prime cause dello svantaggio competitivo dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale. La Commissione europea ha infatti stimato per l'Italia un'incidenza dei costi amministrativi derivanti dai diversi livelli di governo pari al 4,6 per cento del PIL, che equivale a un costo complessivo di circa 70 miliardi l'anno;
nell'attuate fase economica il peso degli oneri amministrativi è ancora più intollerabile per le imprese, specie per quelle di più piccole dimensioni;
molte istanze provenienti dal mondo delle imprese sono state tuttavia disattese dal Governo,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di semplificazione per le imprese fino a cinque dipendenti attraverso una maggiore riduzione degli oneri che attualmente gravano su di esse, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di antincendio, anti-infortunistica e di tutela della privacy.
9/4940-B/44.Maggioni, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il comma 2-quater dell'articolo 47 prevede misure per favorire la concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative ai fini della informazione del Parlamento in via preventiva sulle misure che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua in ordine all'apertura del mercato dei servizi di accesso di rete fissa.
9/4940-B/45.Fava, Laura Molteni.

La Camera,
valutate, in particolare, le principali novità per le piccole e medie imprese in materia di semplificazione amministrativa e di snellimenti burocratici;
ricordato che le aziende per sopravvivere alla crisi, essere competitive e salvaguardare la base occupazionale, necessitano anche e soprattutto di incentivi ed abbattimento del costo del lavoro;
considerato che un irrigidimento della flessibilità in entrata ed un contemporaneo ampliamento della flessibilità in uscita non creano nuovi posti di lavoro, ma piuttosto licenziamenti facili e sommerso,

impegna il Governo

ad adoperarsi al fine di allentare la tensione sociale creatasi intorno alla riforma del mercato del lavoro in corso di emanazione, puntando sulla riduzione del costo del lavoro e l'ampliamento della tutela reddituale per i soggetti inoccupati/disoccupati, lasciando inalterata la tutela reale ex articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
9/4940-B/46.Fedriga, Laura Molteni.

La Camera,
preso atto della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2-bis, volta a riconoscere al contrassegno auto per handicap validità su tutto il territorio nazionale;
considerato necessario contrastare il fenomeno dei pass fasulli, o scaduti, ovvero donati;
ritenuto che la verifica fiscale possa rappresentare un forte deterrente per l'esercito di automobilisti che utilizzano falsi permessi di invalidità per parcheggiare,

impegna il Governo

ad adottare, nelle more di attuazione del provvedimento, atti di propria competenza finalizzati a prevedere che le infrazioni accertate dai vigili urbani siano accompagnate da segnalazioni agli Uffici del Tesoro.
9/4940-B/47.Munerato, Laura Molteni.

La Camera,
preso atto degli obiettivi che il provvedimento in esame intende perseguire e ritenendo che un processo di sburocratizzazione possa aiutare la competitività delle nostre aziende,

impegna il Governo

ad adottare, nelle more di attuazione del provvedimento, iniziative volte ad una revisione delle norme che consentono l'utilizzo, ad avviso del presentatore, spregiudicato delle cooperative nei processi produttivi.
9/4940-B/48.Bonino, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
vanno considerate con particolare riguardo le norme relative alle procedure per il diritto all'astensione anticipata di maternità;
ricordato che, secondo l'ultimo rapporto Istat sulla natalità per il biennio 2009/2010, nel 2010 sono nati 15mila bambini in meno rispetto ai dodici mesi precedenti, con un calo demografico che non si registrava dal 1995;
rilevato che l'arresto della crescita demografica è conseguenza della crisi economica del paese, che per le coppie ha significato stipendi insufficienti e sfiducia generale;
evidenziata pertanto la necessità di incentivare le strutture socio-sanitarie per il sostegno alla maternità ed alla paternità,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative a tutela e sostegno della maternità e paternità, anche attraverso la rimozione di ostacoli materiali e sociali.
9/4940-B/49.Reguzzoni, Laura Molteni, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa il sindacato dei pensionati, negli ultimi giorni, ha evidenziato la palese ingiustizia che potrebbe scaturire dall'applicazione dell'IMU introdotta ex articolo 13, decreto-legge n. 201 del 2011 cosiddetto decreto «Salva Italia», qualora non venisse specificato che l'aliquota più bassa si applichi all'abitazione principale e alle abitazioni assimilate all'abitazione principale;
il comma 2 ex articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, infatti, definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126, che aveva stabilito, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, era precisato che «per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale - ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 173, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica;
per quanto riguarda, invece, le fattispecie degli immobili assimilati all'abitazione principale, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126 rinviava alle assimilazioni effettuate dai singoli Comuni con regolamento o delibera comunale vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
questa disposizione deve essere letta in combinato disposto con altre norme vigenti in materia, che con essa vanno ad interferire. Il riferimento corre, in primo luogo, all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, negando tale potestà esclusivamente per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, dell'aliquota massima dei singoli tributi, e dispone che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;
la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 93 del 2008 si coordinava perfettamente con il disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove prevedeva, appunto, l'esclusione dall'ICI - oltre che delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale secondo la definizione ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1992 - delle unità immobiliari che i Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, abbiano inteso equiparare alle stesse;
l'unico limite, che il legislatore del 2008 poneva ai Comuni per il riconoscimento dell'assimilazione, consisteva nella necessità che la stessa fosse effettuata con regolamento o delibera comunale vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 93 del 2008;
la norma contenuta nell'articolo l, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2008 deve poi coordinarsi anche con le ipotesi di assimilazione espressamente previste da alcune disposizioni di legge già vigenti in materia. Si tratta, innanzi tutto, dell'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette al Comune di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Si tratta, altresì, dell'articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la possibilità di considerare abitazioni principali - con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste - quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
tassare l'abitazione principale è profondamente ingiusto perché significa colpire un bene primario incidendo due volte sul frutto del lavoro e del risparmio in netta violazione del principio costituzionale di cui all'articolo 53 che sancisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva secondo il criterio della progressività. Ancor più iniquo è non considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

impegna il Governo

ad emanare una propria circolare e ad adottare comunque ulteriori iniziative al fine di specificare in modo incontrovertibile che nella applicazione della tassazione IMU, sia considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
9/4940-B/50.Rondini, Laura Molteni, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
tassare l'abitazione principale è profondamente ingiusto perché significa colpire un bene primario incidendo due volte sul frutto del lavoro e del risparmio in netta violazione del principio costituzionale di cui all'articolo 53 che sancisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva secondo il criterio della progressività. Ancor più iniquo è non considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
in merito alla detrazione Imu, per ogni figlio residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è necessario chiarire la sua applicabilità anche per i padri separati, «i nuovi poveri», costretti a lasciare l'abitazione familiare, che debbono trovarsi un nuovo alloggio. Una nuova casa nella quale potranno, sia pure temporaneamente e a seconda dei casi, accogliere i loro figli. Considerato, infatti, che la legge 54/2006 non prevede, in caso di divorzio, la doppia residenza dei figli, questi genitori sarebbero esclusi dalla predetta detrazione IMU;
la questione separazioni è veramente delicata, e ha una rilevante valenza sociale. La separazione, infatti, oltre ad essere il fallimento di un progetto di vita, assume caratteri di natura finanziaria. Il coniuge che deve, a seguito dell'ordinanza di separazione del tribunale, lasciare la casa coniugale di proprietà, corrispondere un assegno di mantenimento e pagare un affitto per quella dove alloggerà, in particolar modo in un periodo di crisi come quello che sta attraversando il nostro Paese, si trova ad affrontare una condizione economica estremamente difficile,

impegna il Governo

ad emanare una propria circolare al fine di chiarire l'applicabilità delle detrazioni IMU per i figli a carico anche ai genitori separati che si trovino nelle condizioni di cui in premessa.
9/4940-B/51.Laura Molteni, Girlanda.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame ha introdotto la sperimentazione per un anno per i Comuni più grandi (con oltre 250mila abitanti) della nuova «social card» per cittadini comunitari e extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo in condizioni di indigenza; la congiuntura economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese impone interventi volti a tutelare il potere d'acquisto delle famiglie;
la famiglia rappresenta il primo ammortizzatore sociale, in quanto assolvendo ai suoi compiti, quali l'educazione dei figli, la presa in carico delle persone anziane e la tendenza al risparmio garantisce il funzionamento del sistema sociale anche nei periodi di crisi economica;
il principio di eguaglianza enunciato ex articolo 3 della Costituzione presuppone pari trattamento dei diritti che scaturiscono da situazioni di fatto assimilabili e diverso trattamento di situazioni di fatto non sovrapponibili;
la giurisprudenza costituzionale ha chiaramente sancito che le prestazioni di assistenza sociale debbono essere garantite anche ai cittadini extracomunitari;
gli interventi di sostegno economico alla famiglia come previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 29 e 31 della Costituzione non possono essere annoverati tra le prestazioni di assistenza sociale;
la denatalità in Europa, e soprattutto in Italia, è ormai una emergenza. Entro il 2025 i primi Paesi europei - Italia, Spagna, Germania, Grecia - potrebbero sperimentare l'implosione demografica, ovvero la diminuzione effettiva della popolazione;
attualmente l'Europa ha un tasso di fecondità medio di 1,4 figli per donna quando il livello di sostituzione - ossia il livello che permette di mantenere l'equilibrio - è di 2,1. L'evoluzione della percentuale di popolazione giovanile sul totale: nel 1950 si attestava su una percentuale del 26,2 per cento della popolazione europea al di sotto dei 15 anni, nel 1975 al 23,7 per cento, nel 2000 si sono ridotti al 17,5 per cento;
il nostro paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana,

impegna il Governo

a farsi promotore di politiche dirette al sostegno e alla tutela della famiglia e al contrasto del fenomeno della denatalità.
9/4940-B/52.Fabi, Laura Molteni, Girlanda.

La Camera,
preso atto della necessità di procedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi al fine di alleggerire gli oneri e i vincoli a carico delle aziende e dei cittadini;
ritenute tuttavia insufficienti ed inadeguate le misure introdotte, specie quelle rivolte agli operatori del comparto agricolo, soggetti di rilevanza strategica non solo per l'attività economica svolta ma anche per quella di presidio e tutela del territorio rurale indispensabile alla conservazione e al ripristino ambientale;
considerato in particolare che, con riferimento all'attività faunistico venatoria, il suo mancato riconoscimento come attività connessa a quella agricola, limita fortemente l'operato di molte aziende agricole presenti sul territorio in forma singola o associata sotto forma di consorzi, che svolgono la duplice funzione di imprenditori agricoli e concessionari di aziende faunistico venatorie o che, pur non essendo imprenditori agricoli, svolgono comunque attività che non possono essere definite senza fini di lucro, come stabilisce l'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge n. 157 del 1992 ai fini della determinazione di attività faunistico-venatoria;
posto che, la tutela ambientale e l'attività faunistico venatoria sono oggi strettamente correlate all'attività agricola in virtù del ruolo multifunzionale ad essa attribuita anche dalla Politica Agricola Comune, per cui sarebbe opportuno valorizzare il ruolo che gli imprenditori agricoli possono svolgere in termini di servizi ambientali a favore dello sviluppo delle aree rurali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a rivedere la disciplina stabilita dalla legge n. 157 del 1992 relativamente all'inquadramento giuridico delle aziende faunistico venatorie in quanto, sebbene esse svolgano prevalentemente un'attività di tutela ambientale senza scopo di lucro e nell'interesse pubblico, hanno sviluppato nel tempo attività e servizi che possono essere ricondotti, in quanto attività connesse, alla definizione di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.
9/4940-B/53.Fogliato, Laura Molteni.

La Camera,
preso atto della necessità di procedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi al fine di alleggerire gli oneri e i vincoli a carico delle aziende e dei cittadini;
ritenute tuttavia insufficienti ed inadeguate le misure introdotte, specie quelle volte a semplificare i numerosi adempimenti burocratici previsti a carico degli imprenditori agricoli;
visto in particolare che, con riferimento alla disciplina in materia di emissioni in atmosfera di allevamenti, il decreto legislativo 152/2006 stabilisce che non siano sottoposti ad autorizzazione gli impianti effettuati in ambiente non confinato, vale a dire allevamenti il cui ciclo produttivo non preveda il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali, e dispone inoltre deroghe specifiche per gli allevamenti effettuati in ambiente confinato adottando come criterio di riferimento il numero dei capi allevati, la categoria di animali e la tipologia di allevamento;
in considerazione del ridotto potenziale inquinante degli allevamenti, con riferimento alle emissioni in atmosfera, sarebbe molto utile una riduzione dell'impatto numerico delle autorizzazioni previste, attraverso una revisione dei parametri di riferimento quali il numero di capi allevati, la categoria animale e la tipologia di stabulazione, facendole coincidere, in linea di massima, con quelle previste per le aziende già sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale AIA,

impegna il Governo

a rivedere la normativa prevista in materia di emissioni in atmosfera di allevamenti al fine di estendere le categorie di allevamenti esonerati dall'obbligo di autorizzazione.
9/4940-B/54.Rainieri, Laura Molteni.

La Camera,
considerata necessità di procedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi al fine di alleggerire gli oneri e i vincoli a carico delle aziende e dei cittadini e contribuire quindi a rilanciare lo sviluppo e la crescita, specie nei settori strategici quali il comparto primario;
visto che l'attuale crisi economica colpisce particolarmente il settore agricolo, già danneggiato dall'aumento dei costi di produzione, dalla fluttuazione dei prezzi, dalla instabilità dei mercati e dalla speculazione internazionale sulle materie prime;
considerato che l'estensione dell'imposta municipale propria ai fabbricati rurali, sia ad uso abitativo che strumentale, e la rivalutazione dei terreni agricoli fino al 60 per cento del valore, ai fini del calcolo della base imponibile, disposte dal decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011, si traduce in un incremento del peso fiscale a carico degli agricoltori con ricadute devastanti sui costi di produzione e conseguenti diminuzioni degli utili per l'intero settore che vede a rischio sopravvivenza molte piccole aziende agricole;
preso atto della contrarietà manifestata dal mondo agricolo e dalle forze politiche in merito alla nuova tassazione degli immobili rurali che, inopportunamente penalizza un settore ad alta patrimonializzazione ma a bassa redditività, e che andrebbe invece favorito in quanto componente strategica, con oltre 240 prodotti DOP e IGP, della crescita economica del Paese,

impegna il Governo

a valutare con urgenza la necessità di escludere dall'imposizione dell'imposta municipale unica le abitazioni e i fabbricati rurali e a ripristinare le attuali agevolazioni a favore dei terreni agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente un settore già in forte crisi ed essenziale alla ripresa economica nazionale.
9/4940-B/55.Callegari, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
l'IVA è un'imposta sui consumi con caratteristiche di un tributo «plurifase» applicato sul valore aggiunto che normalmente grava sul consumatore finale (contribuente di fatto), anche se adempimenti contabili e versamento all'Erario competono e gravano sui consumatori intermedi, titolari di partita IVA (contribuente di diritto). L'imposta viene quindi pagata in tutti i passaggi intermedi nella misura corrispondente all'incremento che il bene o il servizio subisce;
il criterio di applicazione dell'Iva «plurifase» è quello generalmente utilizzato in Italia in armonia alle direttive dell'Unione europea in materia;
nei settore dell'Editoria il pagamento dell'IVA spetta ad un solo soggetto, l'editore, restando valido il fatto che il consumatore finale sarà quello cui l'imposta farà carico;
nel commercio di prodotti editoriali la cessione soggetta ad IVA si realizza tra editore e consumatore finale, mentre i soggetti intermedi non sono né giuridicamente, né fiscalmente parti della compravendita;
l'aliquota ridotta del 4 per cento è prevista per giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici (anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti; sono esclusi i giornali e i periodici pornografici e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria), edizioni musicali a stampa, carte geografiche (compresi i globi stampati), atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e carta occorrente per la stampa degli stessi, materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 313 del 1997, ferma restando l'eventuale aliquota ridotta prevista dalla Tabella, il regime speciale è applicabile a condizione che i prodotti ceduti siano classificabili in una delle categorie di prodotti editoriali «stampati» (necessità del supporto cartaceo), abbiano il prezzo di vendita in copertina (o in un allegato contenente anche il titolo dell'opera e l'indicazione dell'editore), siano giornali quotidiani, periodici, libri, relativi supporti integrativi o cataloghi;
con il diffondersi della tecnologia di nuova generazione che permette di poter comprare e leggere libri, anche su supporti diversi da quello cartaceo (tablet, smartphone etc.),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di uniformare all'aliquota del 4 per cento tutti i libri anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica.
9/4940-B/56.Caparini, Bragantini, Vanalli.

La Camera,
premesso che:
un'azienda, come anche un ente pubblico, investe ingenti risorse per pubblicizzare i propri prodotti dovendosi preoccupare soprattutto della scelta dei mezzi pubblicitari sui quali veicolare il proprio messaggio. Per ottimizzare questa funzione è indispensabile analizzare tutte le informazioni e le caratteristiche dei mezzi;
attualmente c'è una sperequazione enorme e ingiustificata tra le percentuali di pubblicità degli enti pubblici da destinare ai vari mezzi di comunicazione;
l'attuale normativa prevede che il 15 per cento della pubblicità degli enti pubblici venga destinata a radio e tv locali insieme, e ben il 50 per cento alla carta stampata;
pertanto è necessario riequilibrare gli obblighi di investimento pubblicitario degli enti pubblici tra Tv e radio locali e mezzi stampa, in maniera proporzionale ai contatti giornalieri che i mezzi - tv e radio locali e carta stampata - assicurano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riequilibrare le percentuali di pubblicità degli enti pubblici da destinare ai vari mezzi di comunicazione, portando, ad esempio, al 35 per cento la percentuale di TV e radio locali ed al 30 per cento la percentuale per la carta stampata.
9/4940-B/57.Consiglio.

La Camera,
premesso che:
il Tiro a segno, come quasi tutte le attività sportive, trae le sue origini dalla pratica militare;
esempio letterari di Tiro a segno si hanno nell'Odissea, nella leggenda di Robin Hood ed in quella di Guglielmo Tell;
attualmente tiro a segno indica l'attività di tiro ad un bersaglio di carta o elettronico, con armi da fuoco o ad aria, distinguendosi così dalle discipline del tiro a volo e del tiro con l'arco ed è presente come disciplina olimpica;
le prime società di tiro a segno a scopi militari vennero costituite in Italia a seguito del Regio Decreto 1o aprile 1861 che stanziava un contributo dello Stato a loro favore. La prima gara nazionale si svolse a Torino dal 21 al 27 giugno 1863;
l'emissione dei certificati di idoneità al maneggio delle armi è compito delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale. Sotto la propria responsabilità, il Presidente rilascia il certificato comprovando che il Socio candidato è idoneo al maneggio delle armi avendo superato il corso di lezioni di tiro;
il comma 6 dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi» stabilisce che coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire anche il titolare di licenza di campo di tiro o poligono privato, autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra coloro che possono rilasciare il certificato d'idoneità al maneggio delle armi.
9/4940-B/58.Pini, Laura Molteni, Bragantini, Vanalli.

La Camera,
premesso che:
i Consorzi di Bonifica sono enti pubblici economici di natura privatistica, che coordina interventi pubblici e controlla l'attività dei privati sulla bonifica del territorio di competenza per la sicurezza idraulica, la gestione delle acque destinate all'irrigazione, la tutela del patrimonio ambientale, la difesa del suolo; le competenze in tema di bonifica, prima statale, sono state attribuite alle Regioni con un primo parziale decentramento attuato nel 1972 ad opera del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, concernente la materia dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque Interne;
successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 attuò ulteriore trasferimento di competenze dallo Stato e dai molteplici enti pubblici operanti nei vari settori e a vario livello, alle Regioni e agli Enti locali, stabilendo una ricomposizione-trasformazione decentrata di funzioni pubbliche;
nel 2001 è stata approvata la riforma al titolo V della Costituzione che ha ampliato le competenze regionali; i Consorzi di Bonifica sono oggi sottoposti ad un controllo regionale,

impegna il Governo

ad individuare in accordo con le Regioni e le Province autonome un percorso normativo che preveda, senza aggravio impositivo per i cittadini, l'assorbimento nella fiscalità generale delle stesse, delle spese relative al funzionamento dei Consorzi di Bonifica.
9/4940-B/59.Stucchi.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame precisa nuovi ambiti e poteri per la definizione della nozione di lievi difformità in materia edilizia;
una delle fattispecie più controverse è quella delle parziali difformità dalla sagoma dell'edificio nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione ove, pur nei limiti dei preesistenti volumi e superfici, risulta spesso impossibile e talvolta persino sbagliato, sotto il profilo della qualità architettonica, il mantenimento della stessa identica sagoma;
il tema è assai rilevante poiché si impedisce in tal modo la riqualificazione urbana che invece dovrebbe essere la principale modalità dell'intervento edilizio,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa idonea affinché la modifica della sagoma nelle ristrutturazioni di immobili non vincolati sia esclusa dalla nozione di difformità edilizie.
9/4940-B/60. Mantini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del provvedimento interviene con delle modifiche all'articolo 119 del Codice della strada in materia di rinnovo della patente da parte dei guidatori ultraottantenni prevedendo, per questa categoria di utenti, che non sia più obbligatorio sottoporsi a visita medica presso la commissione medica;
il medesimo articolo del Codice della strada prevede che comunque i soggetti affetti da diabete debbano sottoporsi a visita medica per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria superiore;
relativamente al rinnovo della patente di categoria B, il guidatore diabetico deve eseguire una visita oculistica con esame fundus ed attestazione di acuità visiva, una visita cardiologica e un elettrocardiogramma, una visita neurologica, un controllo della glicemia e emoglobina presso il centro diabetologico e, in caso di complicanze di qualsiasi natura, il paziente deve comunque sottoporsi anche ad una visita presso la commissione medica, composta anche da un diabetologo;
la presenza all'interno delle commissioni mediche locali di un medico specialista diabetologo ha determinato rilevanti problemi organizzativi, dal momento che non è risultato possibile inserire stabilmente il diabetologo all'interno delle commissioni, in considerazione del ridotto numero di soggetti affetti da diabete che si sottopongono a rinnovo. Tale circostanza ha creato enormi ritardi nella valutazione dei soggetti affetti da diabete, dato che la convocazione a visita medica è subordinata sempre alla disponibilità del medico specialista diabetologo;
ulteriori complicazioni sono sopravvenute per il rinnovo della patente da parte dei soggetti diabetici: la direttiva dell'Unione Europea 2009/112/CE, recepita dal Ministero delle infrastrutture con il decreto ministeriale del 30 novembre 2010, prevede la riduzione della validità della patente e l'obbligo del medico di segnalare ipoglicemie gravi ed eventuali modifiche di terapia alla motorizzazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per semplificare le procedure burocratiche necessarie al rinnovo della patente per le persone affette da diabete.
9/4940-B/61. Buonanno, Laura Molteni.

La Camera,
premesso che:
il Senato ha reintrodotto - alla tabella A prevista dall'articolo 62 del provvedimento in esame - il comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 (Protezione Civile), che era stato invece abrogato in prima lettura dalla Camera, in virtù dell'approvazione in Commissione di un emendamento dei relatori e fatto proprio dal maxi-emendamento del Governo;
in pratica, detto comma 5-quinquies, soppresso dalla Camera e «resuscitato» al Senato, prevede un meccanismo automatico che, in caso di utilizzo delle risorse del «Fondo spese impreviste» per calamità naturali, dette risorse debbano essere obbligatoriamente reintegrate attraverso un aumento delle accise sulle benzine;
dovrebbero essere individuate altre modalità di reintegro automatico del fondo che non sia solo (come ora previsto) attraverso l'aumento delle accise dei carburanti. E questo soprattutto in considerazione della crescita «esponenziale» e ormai insostenibile dei prezzi dei carburanti;
ricordiamo che il suddetto articolo 5 della legge n. 225 del 1992, interviene sullo stato di emergenza e sui poteri di ordinanza;
in particolare, il comma 5-quinquies dell'articolo 5 citato, prevedeva, nel suo primo periodo (dichiarato illegittimo dalla Consulta con la recente sentenza n. 22 del 2012, al pari del precedente comma 5-quater, che prevedeva il potere/dovere del Presidente della regione colpita da calamità di innalzare l'imposizione fiscale sulle benzine), che qualora le misure adottate dal Presidente della regione non fossero state sufficienti, si sarebbero potute utilizzare le risorse del Fondo di protezione civile;
la parte del comma 5-quinquies successiva al primo periodo dispone invece - come abbiamo visto - che, qualora sia utilizzato il Fondo spese impreviste (istituito presso il Ministero dell'economia), questo deve essere obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio usato come carburante;
si riapre, dunque, la strada per aumenti dell'accisa sui carburanti allo scopo di alimentare, in caso di necessità, il fondo per le calamità naturali;
il fondo per le spese impreviste collegate alle calamità naturali, in alternativa, potrebbe essere reintegrato (in caso di suo utilizzo), ad esempio, da aumenti delle aliquote del Preu, il prelievo unico sui giochi, invece di essere reintegrato da aumenti delle accise sui carburanti;
se, ad esempio, si disponesse un leggero incremento dello 0,5 per cento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) sui giochi, essendo la base imponibile (le somme giocate) superiore ai 60 miliardi di euro (circa 80 miliardi nel 2011), il gettito aggiuntivo sarebbe pari a circa 300-400 milioni di euro,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di modalità alternative di finanziamento del Fondo spese impreviste citato per non gravare ulteriormente sui costi dei carburanti già particolarmente alti, soprattutto per un incidenza del peso fiscale che supera il 57 per cento del costo per gli utenti.
9/4940-B/62. Borghesi, Mura, Palagiano, Barbato, Messina.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene diverse disposizioni riguardanti i trasporti, in particolare all'articolo 11, in materia ambientale (articoli 23 e 24), e per le infrastrutture energetiche strategiche (articolo 57);
il traffico marittimo è all'attenzione delle istituzioni internazionali per l'adozione di politiche di minimizzazione degli impatti ambientali relativamente ad emissioni climalteranti ed inquinamento;
in particolare, circa il 20 per cento dell'inquinamento delle città portuali è causato dalle emissioni prodotte dalle navi in sosta alimentati da generatori diesel, mentre il funzionamento dei motori che alimentano i servizi di bordo delle navi in sosta è causa dell'inquinamento acustico anche durante le ore notturne. Si pensi che una grande nave di crociera (con potenza motori ausiliari pari a 10 MW e consumo specifico di 220 g/kWh e con tipologia di carburante MGO zolfo 0,1 per cento) in sosta per dieci ore nel porto produce 69,00 tonnellate di CO2, emette 1,39 tonnellate di NOX, 0,04 tonnellate di SOX nonché 0,03 di PM;
una soluzione alle problematiche ambientali dei porti è il c.d. cold ironing che consiste nell'alimentazione elettrica della nave durante la sosta in porto attraverso la connessione con un sistema da terra e lo spegnimento dei motori ausiliari di bordo;
l'adozione dell'alimentazione elettrica delle navi (OPS) consente l'azzeramento di tutti gli inquinanti locali nelle città portuali (NOX, CO, PM) e delle emissioni inquinanti a livello nazionale. Il cold ironing permette di abbattere le emissioni di CO2 di almeno il 30 per cento e di oltre il 95 per cento dell'ossido di azoto e delle polveri sottili. Senza contare il drastico abbattimento dell'inquinamento acustico;
l'obiettivo dovrebbe essere quello di prevedere, nell'ambito delle esigenze di sviluppo e valorizzazione ambientale dell'intero sistema portuale ed ai fini dell'implementazione del sistema di cold ironing, che le autorità portuali siano competenti sia sulla programmazione delle installazioni delle infrastrutture di ricarica al fine di promuovere la mobilità elettrica per la movimentazione dei passeggeri e delle merci nell'area portuale, sia dell'elettrificazione delle banchine;
inoltre, si dovrebbe prevedere la possibilità per il Piano regolatore portuale di prevedere aree destinate all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infatti, la produzione di energia da fonti rinnovabili unitamente all'adozione della mobilità elettrica e illuminazione delle aree con sistemi LED comporta un risparmio energetico del 40 per cento a favore di tutto il sistema portuale;
inoltre, al fine di incentivare lo sviluppo del sistema di alimentazione elettrica delle navi ormeggiate nei porti, è necessario prevedere un regime fiscale per l'energia elettrica equivalente a quello agevolato oggi previsto per i carburanti destinati al rifornimento delle navi;
queste misure comporterebbero benefici economici ed occupazionali:
a) investimenti di circa 15 milioni di euro per ogni banchina dotata di infrastruttura OPS (in termini occupazionali: 150 FTE per banchina);
b) investimenti di circa 2-6 milioni di euro per produzione da fonti rinnovabili;
ai termini economici di cui sopra va aggiunto l'indotto industriale a seguito di adattamento/adozione di navi predisposte per OPS,

impegna il Governo:

a prevedere nel Piano regolatore portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'individuazione di aree da destinare alla fornitura di energia elettrica alle navi;
a prevedere in capo alle autorità portuali l'installazione di infrastrutture di ricarica portuale elettrica;
a estendere alla fornitura di energia elettrica destinata al rifornimento dei natanti il medesimo regime fiscale previsto per i carburanti utilizzati dai natanti stessi.
9/4940-B/63. Monai, Piffari, Cimadoro.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in titolo reca una innovazione nelle procedure inerenti al «cambio di residenza in tempo reale»;
a decorrere dal 1o gennaio 2012, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 delle legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati hanno validità esclusivamente nei rapporti tra privati, mentre le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere o accettare i certificati che sono sostituiti da autocertificazioni. Le modifiche sono dirette a consentire una completa «decertificazione» nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati e prevedono che nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà;
ne consegue che le amministrazioni pubbliche e quindi anche il Comune appone su ogni certificato rilasciato, a pena di nullità, la seguente dicitura: «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»;
ne deriva - stante il contenuto della norma - l'impossibilità per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi di accettare le certificazioni e/o di richiederle al privato. L'attuazione di queste disposizioni richiede un profondo cambiamento nei comportamenti quotidiani delle pubbliche amministrazioni, pertanto anche nei procedimenti gestiti dalle questure non devono essere più allegati quei certificati, necessari per l'inoltro dell'istanza di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno, i cui dati sono reperibili presso un archivio gestito da una pubblica amministrazione italiana ma allegare il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
l'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non appare coordinato con le modifiche introdotte dall'articolo 15 della citata legge n. 183 del 2011, in modo da determinare un'incertezza interpretativa in ordine all'applicabilità o meno dell'istituto della decertificazione anche agli stranieri non comunitari;
tale incertezza peraltro si riverbera in un appesantimento procedurale per gli uffici pubblici, in particolare comunali, che dovrebbero applicare prassi differenti a seconda della nazionalità dei soggetti istanti, contravvenendo anche all'obiettivo di deflazione burocratica insito nella norma, con l'ulteriore rischio che tali prassi possano non essere uniformi tra le diverse amministrazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di sua competenza, le misure necessarie a sciogliere l'indicata incertezza interpretativa, rendendo applicabili gli istituti di semplificazione a tutti i soggetti in relazione ai loro rapporti con la pubblica amministrazione, con ciò estendendo le nuove misure di «decertificazione» ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia in ordine agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
9/4940-B/64. Favia, Evangelisti, Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 53 del disegno di legge in esame prevede l'approvazione di un «Piano nazionale di edilizia scolastica» per la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici. Detto piano deve comprendere la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate in tale ambito;
peraltro il medesimo articolo dispone che, nelle more dell'approvazione del suddetto Piano nazionale, il CIPE approva un «Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici», nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia;
in questi ultimi dieci anni si sono succedute una consistente quantità di norme e di stanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
una parte delle risorse sono state individuate nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) con l'approvazione di due piani straordinari di messa in sicurezza, mentre nuove risorse sono state quindi previste nell'ambito della programmazione dell'edilizia scolastica prevista dalla legge n. 23 del 1996 (Norme per l'edilizia scolastica.). A ciò si aggiungono gli ulteriori interventi finalizzati all'adeguamento antisismico delle strutture scolastiche, avviato con la finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007);
vanno inoltre ricordati la legge n. 296 del 2006, il decreto legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, il decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009 (relativamente alla regione Abruzzo), il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, la legge n. 183 del 2011, intervenuti sempre nell'ambito degli interventi per la sicurezza delle scuole;
sempre in questo ambito, la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 239, legge n. 191 del 2009) ha introdotto - con l'obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole - una versione specifica della cosiddetta «legge mancia», ovvero la possibilità (per una sola annualità) di ripartire e spartire risorse fino a 300 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole, sulla base di criteri assolutamente discrezionali decisi da un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari. In pratica con questa norma, si è consentito alle Commissioni parlamentari di poter decidere dove e quali debbano essere gi interventi di messa in sicurezza immediatamente «cantierabili»;
nonostante quanto suesposto, il IX Rapporto su «Sicurezza qualità e comfort degli edifici scolastici», presentato da «Cittadinanzattiva» nel settembre 2011, ha evidenziato come il 28 per cento delle scuole italiane è privo delle certificazioni e dei requisiti di base previsti dalla normativa vigente e che meno di una scuola su due fra quelle monitorate possiede il certificato di agibilità statica (41 per cento);
dal medesimo rapporto emerge, inoltre, che il 42 per cento delle scuole analizzate si trova in zona sismica e che lo stato della manutenzione è assolutamente inadeguato. La percentuale è quasi la stessa nel caso della certificazione igienico-sanitaria, presente solo nel 40 per cento dei casi,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative volte ad accorpare, coordinare e rendere più omogenea la numerosa normativa vigente in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle risorse finanziarie complessivamente ad essa assegnata, al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza degli interventi previsti in materia;
a valutare l'opportunità di rivedere i vincoli conseguenti al Patto di stabilità, al fine di consentire agli enti territoriali di poter effettuare gli opportuni lavori di messa in sicurezza delle scuole.
9/4940-B/65. Piffari, Zazzera, Palagiano.

La Camera,
premesso che:
la Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica («direttiva quadro»);
la «direttiva quadro» fa parte del «Pacchetto Telecom» che mira a rifondere il quadro normativo delle telecomunicazioni per rendere il settore delle comunicazioni elettroniche più concorrenziale. Questo nuovo quadro normativo è costituito dalla direttiva in oggetto e da quattro direttive specifiche, ossia: la direttiva relativa all'autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»); la direttiva relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate e alla loro interconnessione (direttiva «accesso»); la direttiva relativa al servizio universale (direttiva «servizio universale»); la direttiva sul trattamento dei dati personali (direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche»);
a tale pacchetto si aggiunge la decisione relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio (decisione «spettro radio»). Il «Pacchetto Telecom» è stato modificato nel dicembre 2009 dalle due direttive «Legiferare meglio» e «Diritto dei cittadini», nonché dall'istituzione di un organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC);
lo scorso febbraio il Parlamento europeo ha approvato un accordo con i governi nazionali sul modo migliore per riallocare le frequenze dello spettro radio - liberate dal passaggio dalla televisione analogica a quella digitale - per nuovi usi, quali i servizi senza fili a banda larga per la telefonia mobile. Tutto ciò consentirà di gestire la crescita esponenziale nell'uso dei servizi a banda larga senza fili;
la prima politica europea in materia di spettro radio permetterà all'Unione di riconquistare la leadership mondiale nella comunicazione senza fili. Ottimizzerà l'uso delle frequenze a vantaggio di tutti gli utenti di smartphone e altre piattaforme digitali mobili. Il Programma in materia di spettro radio è parte integrante della creazione di un mercato digitale unico europeo;
l'assegnazione delle frequenze radio spetta alle autorità nazionali e non all'UE, ma le regole su come suddividere lo spettro tra i fornitori di Internet e gli utenti devono essere concordate a livello europeo.
sulla base dell'accordo, la banda a 800 MHz, attualmente utilizzata per la TV, dovrebbe essere liberata in tutti gli Stati membri dell'UE per i servizi senza fili a banda larga, dal 10 gennaio 2013. Ciò contribuirà a creare un mercato paneuropeo delle telecomunicazioni, dove i nuovi servizi saranno in grado di creare opportunità e crescita per i 500 milioni di consumatori europei;
su richiesta del Parlamento, entro il 2015, dovrebbero essere assegnati al traffico dati mobile almeno 1200 MHz, afferma la normativa già approvata dai governi nazionali. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare, entro il lo gennaio 2015, se vi sia la necessità di armonizzare le bande di frequenze supplementari per gestire la crescita del traffico dati senza fili;
il comma 2-quater dell'articolo 47, introdotto durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati e poi sostituito dal Senato, è finalizzato a favorire diffusione e concorrenzialità dei servizi digitali;
le tecnologie dell'informazione sono una componente fondamentale della strategia dell'Europa per la crescita economica, che trova espressione soprattutto nell'agenda digitale, il piano che delinea le politiche e le misure per sfruttare al massimo la rivoluzione digitale a vantaggio di tutti;
per promuovere un'economia efficiente e competitiva le imprese e i cittadini devono avere accesso a un'infrastruttura delle telecomunicazioni conveniente e di qualità e a un'ampia gamma di servizi e tutti devono poter acquisire le competenze necessarie per vivere e lavorare nell'era dell'informazione,

impegna il Governo

ad avviare ulteriori azioni al fine di allinearci alle politiche dell'UE in materia di telecomunicazioni con l'obiettivo di migliorare le reti e i servizi strategici di telecomunicazioni, promuovere l'innovazione nel settore della telefonia fissa e mobile, della trasmissione di dati e della radiodiffusione, incoraggiare la concorrenza, garantire ai consumatori un trattamento equo.
9/4940-B/66. Di Stanislao.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dettando una interpretazione «autentica» che stravolge l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riduce le retribuzioni del personale di ruolo proveniente dagli enti locali e trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici (ITP) e disconosce i diritti acquisiti di questi lavoratori;
la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e - secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che riconosce al personale in questione «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza» - ha emesso numerose sentenze in base alle quali centinaia di lavoratori ATA e ITP della scuola hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all'attività lavorativa prestata;
anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, ultimamente, ha più volte riconosciuto il diritto di questi lavoratori a vedersi riconosciuta nell'ambito della propria retribuzione tutta l'anzianità di servizio maturata;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non meno di pochi mesi fa, prendendo atto delle pronunce della Corte europea, ha posto in essere un monitoraggio atto ad individuare il numero dei lavoratori interessati dalla problematica, al fine di individuare le risorse necessarie a liquidare quanto dovuto al personale ATA transitato dagli enti locali allo Stato, al quale non era stata riconosciuta la dovuta anzianità;
l'articolo 3, comma 147, della legge finanziaria 2008 stabilisce che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, venga esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999;
si tratta di una vicenda lunga dodici anni che riguarda moltissimi lavoratori della scuola che hanno subito un'ingiustizia per cui la Corte europea dei diritti umani ha pochi giorni fa condannato l'Italia, imponendole di trovare una soluzione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto della disponibilità di risorse di finanza pubblica, di adottare provvedimenti necessari a trovare una rapida soluzione a questa macroscopica ingiustizia subita da migliaia di lavoratori della scuola, innanzitutto al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado;
a valutare la necessità di garantire l'applicazione della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) che prevede lo stanziamento di fondi ad hoc finalizzati a riconoscere anche economicamente le anzianità del personale transitato dagli enti locali, tanto per quello attualmente in servizio quanto per quello, nel frattempo, già cessato;
a valutare l'opportunità di assicurare un'iniziativa normativa urgente che ripristini una situazione di legalità e legittimità così come la Corte europea chiede al Governo italiano, posto che in questo senso ci sarebbero tutte le condizioni affinché quanto sopra detto possa avvenire, considerate anche le informazioni derivanti dal monitoraggio che nel frattempo il Miur dovrebbe aver portato a termine sulle anzianità di questo personale.
9/4940-B/67. De Pasquale.

La Camera,
premesso che:
il Senato ha modificato il decreto-legge in commento rendendo possibile la copertura degli interventi di protezione civile - con utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 - mediante corrispondente reintegrazione delle risorse attraverso l'aumento dell'accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio usato come carburante;
in particolare il Senato ha soppresso la voce n. 263 della Tabella A, allegata all'articolo 62 del decreto-legge in commento, recante le disposizioni da abrogare con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Per effetto di tale soppressione sono mantenute in vigore le disposizioni in materia di finanziamento delle emergenze di protezione civile contenute nell'articolo 5, comma 5-quinquies - dal secondo al quarto periodo - della legge n. 225 del 1992;
in sintesi, con la suddetta soppressione - tenuto conto della declaratoria d'illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, del 13-16 febbraio 2012, in merito all'articolo 5-quater e al primo periodo del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 - resta ferma la vigenza delle disposizioni di cui ai periodi dal secondo al quarto dello stesso comma 5-quinquies che prevedono, nel caso di utilizzo del citato fondo di riserva per le spese impreviste, la corrispondente reintegrazione mediante l'aumento dell'accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio usato come carburante;
l'aumento - che è deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva - è finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al comma 5-ter;
tale meccanismo - ribattezzato dall'opinione pubblica come «tassa sulle disgrazie» - ha provocato grande eco tra le associazioni dei consumatori ed in generale tra i cittadini e gli automobilisti italiani, già da tempo alle prese con la continua impennata dei prezzi di benzina e gasolio;
nel mese di marzo il prezzo della benzina ha più volte sfiorato quota 1,9 euro al litro, mentre per il diesel è stata registrata la punta massima di 1,795 euro al litro. I prezzi più alti sono stati registrati nelle Marche, Liguria e Toscana. Proprio in questi giorni una ricerca effettuata dal quotidiano Economist ha attestato che in Italia il prezzo dei carburanti alla pompa negli ultimi 12 mesi ha registrato un tasso di aumento più alto al mondo, pari al 18 per cento;
sul prezzo finale dei carburanti gravano già una serie di accise le cui finalità risultano ormai superate; si ricorda, ad esempio, l'imposta per il finanziamento della guerra di Etiopia (1935), l'imposta della crisi di Suez (1956), quella del disastro del Vajont (1963), l'imposta dell'alluvione di Firenze (1966); l'imposta del terremoto del Belice (1968), del terremoto del Friuli (1976), del terremoto dell'Irpinia (1980); della Guerra del Libano (1983); della missione in Bosnia (1996); per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri (2004): per l'acquisto di autobus ecologici (2005) e così di seguito;
l'incremento del prezzo dei carburanti ha effetto sulla crescita del tasso d'inflazione, provocando un aumento generalizzato dei prezzi, con pesanti ricadute sulla capacità di spesa delle famiglie e dei redditi e sulla crescita economica del Paese. Secondo le stime di Adiconsum i recenti aumenti dei prezzi dei carburanti hanno stimolato una crescita del tasso d'inflazione pari al 3,4 per cento su base mensile. Mediamente ogni famiglia dovrà quindi spendere per i propri acquisti circa 1.000 euro in più all'anno, con gravissime conseguenze sulla capacità d'acquisto dei cittadini messa già a dura prova dall'aumento generalizzato anche di altre imposizioni tributarie e patrimoniali,

impegna il Governo:

a predisporre un efficace monitoraggio dell'incremento dei prezzi dei carburanti e dei conseguenti effetti depressivi sulla capacità di crescita dell'economia nazionale;
a valutare l'opportunità di rivedere l'attuale imposizione fiscale sui carburanti, anche alla luce dei possibili ulteriori aumenti derivanti dalla prevista copertura degli interventi di protezione civile mediante l'aumento dell'accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio usato come carburante ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992.
9/4940-B/68. Lovelli, Meta.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame è stato modificato dal Senato prevedendo che, nel caso di utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, per far fronte a interventi di protezione civile, ci sia l'obbligo di reintegro mediante l'aumento dell'accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio usato come carburante;
in particolare il Senato ha soppresso la voce n. 263 della Tabella A, allegata all'articolo 62 del decreto-legge in commento, recante le disposizioni da abrogare con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Per effetto di tale soppressione sono mantenute in vigore le disposizioni in materia di finanziamento delle emergenze di protezione civile contenute nell'articolo 5, comma 5-quinquies - dal secondo al quarto periodo - della legge n. 225 del 1992;
l'aumento è deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva ed è finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al comma 5-ter;
il prezzo del gasolio e della benzina, già da tempo in costante crescita, sta determinando una profonda crisi tra le imprese italiane dell'autotrasporto schiacciate dal generale aumento della tassazione sui carburanti che, a partire dall'aprile 2011, ha interessato le accise e l'IVA sia a livello nazionale che regionale e dal calo dei consumi derivante dall'aumento della spinta inflazionistica sui prezzi;
in attesa che le norme sulla liberalizzazione della distribuzione carburanti diventino reali e concrete, anche al fine di valutarne l'effettiva incidenza, è urgente intervenire per diminuire l'aumento indiscriminato dei prezzi dei prodotti petroliferi venduti alle pompe di benzina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un'accisa «mobile» ossia una sua riduzione temporanea e circoscritta laddove il mancato gettito potesse essere compensato mediante le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) incassate per effetto dell'aumento stesso dei carburanti;
a valutare l'opportunità di ridurre le accise al livello minimo consentito dalle direttive comunitarie e ad assoggettare all'IVA solo il prezzo industriale dei carburanti;
in relazione ai rimborsi delle accise per l'autotrasporto, a valutare la possibilità di consentire anche il rimborso annuale oltre a quello trimestrale già previsto, per ridurre le onerose spese di gestione connesse all'espletamento delle pratiche trimestrali;
a monitorare con estrema attenzione la gestione dei prezzi dei carburanti alla pompa di benzina al fine di verificare l'esistenza di una vera concorrenza ed evitare che si creino cartelli distorsivi e anticoncorrenziali.
9/4940-B/69. Velo.

La Camera,
in considerazione dei gravi ritardi che si registrano in tutto il territorio nazionale nei pagamenti della Pubblica Amministrazione verso i fornitori di beni e servizi;
da indagini svolte da istituti specializzati, si riscontrano debiti non saldati per circa 100 miliardi di euro, come risulta anche da alcune recenti dichiarazioni fatte alla stampa dal Ministro dello sviluppo economico;
soprattutto le piccole e medie imprese artigiane, commerciali, dei servizi e delle professioni risentono in termini pesanti di questa situazione che sta comportando scelte economicamente e socialmente devastanti per l'occupazione, con molti casi di fallimento in conseguenza dei ritardi e per le possibilità di crescita in una fase molto difficile per l'intera economia del Paese;
rilevate anche le difficoltà che le imprese, anche quelle strutturalmente in crescita, stanno affrontando nel reperimento di linee di credito presso il sistema bancario e finanziario nazionale;
a fronte di ritardi - anche di anni - nella riscossione dei crediti vantati verso le istituzioni e amministrazioni pubbliche nelle loro diverse articolazioni locali e nazionali, le imprese sono, viceversa, tenute a rispettare puntualmente le molteplici scadenze contributive e fiscali anche in condizioni di mancanza di liquidità, dovuta molto spesso proprio alle lungaggini insostenibili dei pagamenti della Pubblica Amministrazione,

impegna il Governo

a intervenire - anche con iniziativa normativa - affinché si possa assicurare un più rapido pagamento dei crediti che i fornitori vantano nei confronti delle pubbliche amministrazioni di ogni ordine, grado e settore, prevedendo anche la facoltà, per le imprese interessate, di compensare tutti i debiti tributari e contributivi, anche quelli non ancora iscritti a ruolo, con i crediti maturati nei confronti di tutti gli enti pubblici.
9/4940-B/70. Strizzolo.

La Camera,
premesso che:
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, può irrogare sanzioni per violazioni dei regolamenti di attuazione delle norme in materia di diritto di cronaca, da un minimo edittale di circa 10.300 euro ad un massimo di circa 258.000 euro senza che sia fatta alcuna distinzione tra l'ambito locale o nazionale di esercizio dell'attività radiotelevisiva da parte del soggetto che ha commesso la violazione accertata. Una equiparazione che evidentemente non tiene conto del ridotto bacino di utenza delle Tv locali, che comporta nei fatti una minore incisività della violazione, oltre che delle minori capacità economiche delle stesse;
la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'emissione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Tv locali, applica il principio del cumulo materiale delle violazioni riscontrate, anziché quello del cumulo giuridico, con l'effetto di determinare, all'esito di un controllo periodico, le sanzioni stesse attraverso la moltiplicazione dell'importo edittalmente previsto per le singole violazioni per il numero delle stesse, anche in caso di un unico controllo e di un'unica contestazione;
il Governo si è già impegnato a ridurre il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'emittenza locale, al fine di ripristinare la condizione di parità di trattamento tra le sanzioni applicabili nei confronti delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale e quelle nazionali;
alcune emittenti, già in difficoltà in questo momento di grave crisi economica, rischiano, a causa di un sistema sanzionatorio iniquo, di ridurre i livelli occupazionali per far fronte alle contestazioni dell'Agcom,

impegna il Governo:

ad intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché le sanzioni irrogate dall'Agcom ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, siano ridotte di un decimo per le emittenti locali, in ragione del minore bacino di utenza e capacità economica;
ad intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché le sanzioni irrogate dall'Agcom in caso di un unico controllo e di un'unica contestazione alle Tv locali vengano determinate con l'applicazione del principio del cumulo giuridico e non del cumulo materiale.
9/4940-B/71. Mazzoni.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 69 del 2009 modificava la legge n. 241 del 1990, statuendo che il procedimento amministrativo, anche per gli enti locali, dovesse concludersi al massimo in un termine di novanta giorni, stabilendo che tali termini rientravano nei livelli essenziali delle prestazioni, ma la norma transitoria che fissava il termine di un anno per l'adeguamento delle amministrazioni non venne mai inserita nell'articolato della citata legge n. 241 del 1990, modificata, pur rimanendo nella legge n. 69 del 2009;
tale mancanza ha generato la paradossale situazione di amministrazioni locali che si sono adeguate e di altre che mantengono tutt'ora termini esagerati in materia - fino ad un anno per l'apertura di attività commerciale, o 500 giorni per altri procedimenti - con grave disparità di trattamento per i cittadini;
tali termini esageratamente dilatati incidono negativamente sulla possibilità di incentivare lo sviluppo di attività economiche sul territorio italiano,

impegna il Governo

a sanare la situazione intervenendo, per quanto di propria competenza, sulle amministrazioni regionali affinché modifichino la materia riguardante l'organizzazione degli uffici di modo che gli enti locali territoriali si adeguino entro un ragionevole e breve termine (possibilmente pari a tre mesi) a quanto disposto dal mai applicato articolo 7, comma 3, della legge n. 69 del 2009, che recita: «In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.», anche prevedendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.
9/4940-B/72. Galli.

La Camera,
premesso che:
la fase di crisi che attraversa il settore dell'innovazione e dell'alta tecnologia è caratterizzata da scelte di riposizionamento competitivo e di disinvestimento da parte delle multinazionali che minacciano oltre 3.000 posti di lavoro sull'intero territorio nazionale;
tra le diverse situazioni ricordiamo la Alcatel Lucent, la Nokia Siemens Network, la Sirti, la Italtel, la Ciet, la Mazzoni;
tuttavia permangono accanto alle situazioni di crisi alcune eccellenze industriali impegnate nel consolidamento e nell'innovazione;
queste necessitano di un adeguamento e sviluppo delle infrastrutture delle reti di comunicazione, a partire dal rilancio del progetto e della realizzazione della banda larga;
la creazione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana risponde ad una esigenza di rilancio dei poli tecnologici e dei distretti e insediamenti produttivi che faccia emergere le potenzialità e le opportunità del settore dell'alta tecnologia così da attrarre nuovi investimenti e insediamenti produttivi;
per incentivare i cittadini e le imprese all'utilizzo di servizi digitali è indispensabile la valorizzazione delle competenze professionali che rappresentano il patrimonio per lo sviluppo del settore;
occorre che si freni la delocalizzazione degli investimenti e delle attività, operazioni che negli ultimi anni hanno visto peggiorare la situazione con annunci di esternalizzazioni, chiusure, amministrazioni straordinarie;
per assicurare pieno sostegno ai progetti di investimento tecnologico e di promozione ad iniziative consortili tese a creare sinergie nel settore, si valuta necessaria l'apertura di un tavolo nazionale permanente sede di confronto e raccordo che coinvolga le istituzioni, le organizzazioni sindacali, le associazioni di impresa, le università e le altre istituzioni territoriali;
individuando un luogo istituzionale dove monitorare la situazione del settore, confrontando proposte e offrendo indirizzi di programmazione e intervento, è possibile articolare le azioni di sostegno agli investimenti privati;
in altri Paesi europei l'apertura di un tavolo simile è già avvenuta con l'intento comune di individuare linee di intervento di contrasto ai processi critici di decrescente interesse delle multinazionali nel nostro Paese,

impegna il Governo

ad aprire con rapidità presso il Ministero dello sviluppo economico il tavolo nazionale sull'Ict e l'high tech come richiesto dalle organizzazioni sindacali.
9/4940-B/73. Rosato, Fedriga, Codurelli.

La Camera,
premesso che:
il Senato ha modificato il decreto-legge in commento stabilendo che sia mantenuto in vigore l'obbligo di reintegrare il fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, in caso di utilizzo per il finanziamento delle emergenze di protezione civile, mediante corrispondente reintegrazione delle risorse attraverso l'aumento dell'accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio usato come carburante;
in particolare il Senato ha soppresso la voce n. 263 della Tabella A, allegata all'articolo 62 del decreto-legge in commento, recante le disposizioni da abrogare con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione: in sintesi, con la suddetta soppressione - tenuto conto della declaratoria d'illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 del 13-16 febbraio 2012, in merito all'articolo 5-quater e al primo periodo del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 - resta ferma la vigenza delle disposizioni di cui ai periodi dal secondo al quarto dello stesso comma 5-quinquies;
l'aumento - che è deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva - è finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al comma 5-ter;
l'esistenza di tale automatismo e i timori di aumentare ulteriormente il prezzo della benzina, già da tempo in costante crescita, non hanno consentito di indennizzare i cittadini dei territori colpiti da calamità naturali, compresi quelli della eccezionale nevicata del febbraio scorso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito della propria iniziativa, di stabilire il reintegro automatico del fondo di riserva per le spese impreviste mediante l'utilizzo di una varietà di fonti di entrata, compresi i tagli sulla spesa, senza esclusivo riferimento alle accise sui carburanti;
a garantire in ogni caso adeguati finanziamenti per i territori colpiti dalle straordinarie precipitazioni nevose del febbraio scorso.
9/4940-B/74. Ventura, Giovanelli, Mariani.