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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 621 di lunedì 16 aprile 2012

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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MAURIZIO LUPI

La seduta comincia alle 15,10.

GUIDO DUSSIN, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 2 aprile 2012.
(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Albonetti, Alessandri, Caparini, Cicchitto, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fallica, Fava, Franceschini, Leone, Migliori, Milanato, Moffa, Leoluca Orlando, Picchi, Stefani e Volontè sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.
Pertanto i deputati in missione sono complessivamente ventisei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Testo sostituito con errata corrige volante PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali i deputati Ivano Scarpetti e Chiara Braga, in sostituzione, rispettivamente, dei deputati il Lino Duilio e Ivano Miglioli, entrambi i dimissionari. PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali i deputati Lido Scarpetti e Chiara Braga, in sostituzione, rispettivamente, dei deputati il Lino Duilio e Ivano Miglioli, entrambi i dimissionari.

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali il deputato Paolo Fontanelli, in sostituzione del deputato Livia Turco, dimissionaria.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Froner ed altri; Anna Teresa Formisano; Buttiglione ed altri; Della Vedova e Cazzola; Quartiani ed altri: Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi (A.C. 1934-2077-3131-3488-3917-A) (ore 15,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Froner ed altri; Anna Teresa Formisano; Buttiglione ed altri; Della Vedova e Cazzola; Quartiani ed altri: Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

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(Discussione sulle linee generali - A.C. 1934-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.
Avverto, altresì, che la X Commissione (Attività produttive) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Abrignani, ha facoltà di svolgere la relazione.

IGNAZIO ABRIGNANI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo oggi a parlare della proposta di legge A.C. 1934. Il testo all'esame dell'Aula è il frutto di un lungo e complesso lavoro che ha avuto inizio l'11 giugno 2009 con l'esame di diverse proposte di legge: la n. 3 di iniziativa popolare, la n. 503 dell'onorevole Siliquini, la n. 1553 dell'onorevole Vietti, la n. 1590 dell'onorevole Vitali, la n. 1934 dell'onorevole Froner di cui abbiamo qui il testo, la n. 2077 dell'onorevole Anna Teresa Formisano, la n. 2239 dell'onorevole Mantini, in materia di riforma delle professioni, assegnate alle Commissioni riunite II e X.
Il 18 maggio 2010 si è proceduto, infine, all'abbinamento anche della proposta di legge n. 3131 dell'onorevole Buttiglione.
Nella seduta del 23 giugno 2010 le Commissioni hanno proceduto a separare i procedimenti legislativi relativi alla riforma delle professioni regolamentate e di quelle non regolamentate, assegnando pertanto alla Commissione attività produttive le proposte di legge n. 1934 dell'onorevole Froner, n. 2077 dell'onorevole Anna Teresa Formisano, n. 3131 dell'onorevole Buttiglione e, infine, anche la n. 3488 dell'onorevole Della Vedova che nel frattempo era stata depositata.
Nella seduta del 22 settembre 2010 la X Commissione ha proseguito l'iter dei provvedimenti citati. Il 16 dicembre 2010 è stato nominato un Comitato ristretto che ha concluso i sui lavori il 7 luglio 2011. Ci sono state varie riunioni nelle quali sia le parti presenti, una per ogni partito, che i nostri stessi uffici hanno trovato comunque nella limatura del testo un testo unificato, per cui nella seduta del 20 luglio la Commissione ha abbinato la proposta di legge n. 3917 dell'onorevole Quartiani e ha adottato come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.
Vi sono stati nel frattempo - lo dico, assolutamente con grande collaborazione - dei colloqui anche con il Governo, che ha anch'esso espresso dei pareri. Sono state fatte delle audizioni delle varie associazioni in materia e, al termine di questo lavoro, nella seduta del 28 marzo 2012, la Commissione ha approvato il testo unificato, che ha subito appunto notevoli modifiche con l'introduzione di un numero rilevante di emendamenti rispetto al testo originario dell'onorevole Froner.
Tale testo, così come formulato, infine è stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Le Commissioni affari costituzionali e giustizia hanno espresso un parere favorevole. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con la condizione, oltre a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di introdurre la clausola di neutralità finanziaria, che appunto è stata poi introdotta all'articolo 11.
La Commissione lavoro ha espresso parere favorevole con l'osservazione di valutare l'opportunità di individuare eventuali misure in grado di rendere meno penalizzante il regime previdenziale dei professionisti di cui alla presente legge.
Infine, la Commissione politiche dell'Unione europea ha espresso parere favorevole con l'osservazione di valutare l'opportunità di sopprimere, all'articolo 9, comma 1, la possibilità per le associazioni istituite dal provvedimento di partecipare ai lavori degli specifici organi tecnici per l'elaborazione della normativa tecnica UNI, potendosi configurare un vantaggio Pag. 3competitivo non compatibile con la disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza.
Quanto al contenuto, il testo unificato delle proposte di legge n. 1934 ed abbinate, regola la disciplina delle professioni non regolamentate. Accanto alle professioni «regolamentate» (o «protette» o «ordinistiche») si sono sviluppate, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o «non protette», diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o a un collegio professionale per poter essere esercitate. Cito alcuni dei casi più famosi di professioni, come gli amministratori di condominio, gli archeologi, i sociologi e i professionisti di materie recenti come i biotecnologi. Si tratta di una serie di categorie sempre più importanti che necessitano di questa protezione.
Entrando nel merito dei vari articoli, cominciamo con l'illustrazione dell'articolo 1, laddove si definisce «professione non organizzata in ordini o collegi» l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente, insomma, al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo, l'esercizio di questa sia in forma individuale libera, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.
L'articolo 2, invece, riguarda le associazioni professionali che i professionisti possono costituire con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Tali associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Esse promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per la violazione del medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore. In merito a questo articolo 2, dico semplicemente che ancora adesso, rispetto alle associazioni professionali, esiste una piccola disparità in relazione al controllo di queste che, nel corso dell'iter del provvedimento in Assemblea, vedremo di dirimere definitivamente.
Le associazioni, infine, possono costituire forme aggregative, disciplinate dall'articolo 3. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, al fine della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni. Pag. 4
L'articolo 4 del testo riguarda la pubblicità delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative. Esse pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Della correttezza di tali informazioni garantisce il responsabile legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa. Nei casi in cui le associazioni autorizzino i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, sul proprio sito Internet devono rendere disponibili anche le informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo di recepimento della cosiddetta «direttiva servizi».
Questo è un po' quello che differenzia il singolo professionista nella qualità rispetto all'offerta che fa al consumatore, proprio perché nell'ambito del provvedimento si è sempre cercato di dividere e dirimere l'esigenza di liberalizzare una professione dalla tutela del consumatore.
Il contenuto di tali interventi informativi, infatti, è elencato in dettaglio dal successivo articolo 5. Le associazioni professionali devono, infatti, assicurare la piena conoscibilità dei seguenti elementi: atto costitutivo e statuto; precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali; struttura organizzativa dell'associazione; eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo, all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari; infine, come avviene sempre nelle associazioni, l'assenza di scopo di lucro.
Nei casi in cui le associazioni autorizzino i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, l'onere informativo è aggravato e la conoscibilità è estesa anche ad altri elementi, evidentemente, che sono: il codice di condotta; l'elenco degli iscritti; le sedi dell'associazione; la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati; il possesso di un sistema certificato di qualità; le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore. Si tratta di una serie di elementi che, diciamo, andavano proprio verso ciò che riteniamo fondamentale, ossia la tutela della conoscenza del consumatore.
L'articolo 6 riguarda la promozione dell'autoregolamentazione volontaria e della qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni. La normativa tecnica UNI fornisce i principi e i criteri generali che disciplinano l'esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. La promozione dell'informazione ai professionisti e agli utenti, riguardo l'avvenuta adozione di una norma tecnica UNI, è compito del Ministero dello sviluppo economico.
Gli articoli 7 e 8 riguardano le attestazioni, ossia quei documenti che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali che, lo ripeto, è sempre una delle due direttive che abbiamo inteso utilizzare per questo provvedimento.
L'articolo 7 precisa che tali attestazioni non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale, ed elenca i molteplici aspetti su cui può Pag. 5essere rilasciata un'attestazione, quali: la regolare iscrizione del professionista all'associazione; i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; gli standard qualitativi; le garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino consumatore; il possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; infine, l'eventuale possesso, da parte del professionista iscritto, di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
L'articolo 8 riguarda la validità dell'attestazione, che è pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa e il professionista che utilizza l'attestato, ai fini pubblicitari anche, rilasciato da un'associazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione, al fine di verificare o meno se questa attestazione sia scaduta rispetto alla sua attività.
L'articolo 9 riguarda la certificazione di conformità a norme tecniche UNI. All'elaborazione della normativa tecnica UNI, relativa alle singole attività professionali, collaborano le associazioni professionali e le loro forme aggregative, partecipando ai lavori degli specifici organi tecnici oppure inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica.
Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità, accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento, che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla normativa tecnica UNI definita per la singola professione e questo indubbiamente è un motivo di grande liberalità rispetto a questo tipo di professioni.
Dal dicembre 2009, Accredia è l'ente unico nazionale di accreditamento, che valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (laboratori o organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni.
Con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, dal 1o gennaio 2010, ogni Paese europeo ha il suo ente di accreditamento nazionale, responsabile per l'accreditamento in conformità agli standard internazionali.
Secondo l'articolo 10, la non veridicità delle informazioni pubblicate sul sito dell'associazione o contenute nell'attestazione rilasciata è sanzionabile ai sensi dell'articolo 27 del codice del consumo dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico, che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.
Infine, l'articolo 11, apposto successivamente alla richiesta della Commissione bilancio, prevede proprio la clausola di neutralità finanziaria.
Questo è il contenuto degli 11 articoli.
Onorevoli colleghi, è di questi giorni il dibattito sulla crescita del nostro Paese. Ci sono tante proposte e tante idee, purtroppo molte non realizzabili perché onerose. Questo provvedimento, dando dignità a tanti lavoratori e a tanti mestieri del nostro Paese che ho ricordato prima, in un'ottica di liberalizzazione, può dare sicuramente un valore aggiunto a costo zero al nostro PIL.
Mi auguro che il dibattito parlamentare che inizia oggi esalti questo aspetto (Applausi).

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito. Pag. 6
È iscritta a parlare l'onorevole Froner. Ne ha facoltà.

LAURA FRONER. Signor Presidente, sottosegretario, onorevoli colleghi, non è facile quantificare esattamente il numero delle persone che operano all'interno del mondo delle professioni non regolamentate in Italia, ma ritengo si possa parlare, senza timore di essere smentiti, di almeno due milioni di lavoratori, sia autonomi che dipendenti, che esercitano attività professionali non organizzate in albi e che contribuiscono in maniera considerevole allo sviluppo economico del nostro Paese.
Stiamo parlando di professioni che sono espressione di un contesto in espansione, frutto del costante adeguamento alle esigenze mutevoli del mercato ed al progresso scientifico e tecnologico, un contesto dinamico nel quale, nonostante la crisi che stiamo attraversando, il numero degli occupati è destinato ad aumentare ancora nei prossimi anni.
L'importanza economica sempre crescente rivestita da queste professioni non è emersa nelle recenti discussioni sulla riforma del lavoro, né ha trovato corrispondenza in una disciplina organica della materia, per cui il loro incremento è avvenuto negli anni scorsi in assenza di regole, con il duplice rischio di non poter sempre distinguere i professionisti più seri e preparati e di offrire ai consumatori servizi di qualità non sempre corrispondenti a quelli richiesti.
Per darvi un'idea, tra i professionisti raggruppati in oltre 242 associazioni, che non hanno un ordine professionale o un albo e solo poche delle quali risultano iscritte, in base all'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007, nell'elenco presso il Ministero della giustizia, troviamo tributaristi e grafologi, interpreti e traduttori, ma anche amministratori immobiliari, periti assicurativi, chinesiologi, osteopati e comunicatori, senza dimenticare nutrizionisti, bibliotecari, patrocinatori stragiudiziali, archeologi ed investigatori privati.
Quello delle professioni non regolamentate è un mondo in cui operano, oltre ai professionisti molto diffusi, come i già citati tributaristi - oltre cinquemila - ed i naturopati - oltre diecimila - anche altri che possono risultare magari sconosciuti ai più, ma che sono destinati ad una rapida diffusione parallelamente allo sviluppo del mercato.
È in forte ascesa per esempio la professione del counselor (circa 2.500 professionisti che, attraverso il dialogo e l'interazione, aiutano le persone a gestire ed a risolvere problemi e a prendere decisioni), quella degli arterapeuti (specialisti che utilizzano il linguaggio delle arti con finalità di tipo strettamente terapeutico e riabilitativo) e dei tecnici emodialisi (circa mille professionisti che svolgono attività sui pazienti necropatici in dialisi per problemi inerenti la conduzione, il controllo e la manutenzione delle apparecchiature di terapia), senza dimenticare i clinical monitors (che accompagnano la sperimentazione del farmaco dal laboratorio al paziente), gli operatori omeosinergetici, specialisti di medicina non convenzionale basata sulle discipline naturali che valorizza le risorse vitali proprie di ogni essere vivente.
Dopo questi esempi - che sono appunto solo alcuni esempi - volevo ricordare che con il provvedimento oggetto della nostra discussione intendiamo definire chi sono e cosa fanno i professionisti non regolamentati che non appartengono a nessun albo o ordine professionale come abbiamo più volte ripetuto. Con questo provvedimento vorremmo offrire loro la possibilità di riconoscere uno standard di qualità che può anche portare su base volontaria alla certificazione delle loro prestazioni in modo da differenziare il proprio posizionamento competitivo sul mercato.
Fin dalla XIII legislatura abbiamo cercato nell'ambito di una riforma più generale delle professioni di fornire una disciplina organica a queste attività con l'obiettivo di superare il gap che ci separa dagli altri Paesi europei e di sviluppare pienamente anche in Italia le attività professionali Pag. 7secondo le linee guida fissate dalla strategia di Lisbona per la realizzazione dell'economia della conoscenza.
Il testo che stiamo discutendo mira pertanto ad istituire un sistema di regole che vada a vantaggio non soltanto delle professioni che possono operare liberamente, in forma individuale, associata, societaria o di lavoro dipendente ed organizzarsi in modo tale da garantire migliori standard qualitativi, ma anche della competitività del sistema e del cittadino consumatore destinatario delle prestazioni fornite dagli operatori di queste nuove professioni.
Il doppio livello di tutela trova legittima collocazione in un quadro generale caratterizzato dalla libera iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione e dalle regole che presiedono al libero mercato. Il principio della libera iniziativa economica privata è strettamente connesso al principio della libertà professionale che ha ricevuto conferma nell'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In base a questi due principi, un professionista è innanzitutto libero di scegliere l'attività che intende svolgere e i poteri pubblici hanno l'obbligo di garantire l'effettivo esercizio di tale libertà, rimuovendo gli eventuali ostacoli. L'esercizio della professione deve inoltre svolgersi in piena armonia con le regole della libera concorrenza e in questo contesto l'utente, inteso come consumatore, può scegliere rispetto al ventaglio di prestazioni professionali che gli vengono offerte. Il cittadino quindi ha pieno diritto ad una tutela più estesa che richiede innanzitutto la facoltà di scegliere in modo chiaro tra il maggior numero di alternative possibili. È a tal proposito che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, affrontando il problema delle professioni nell'indagine conoscitiva del settore degli ordini professionali, ha rilevato la presenza in Italia di regole troppo restrittive rispetto a quelle adottate dai maggiori Paesi europei. Da lungo tempo infatti il nostro Paese ha optato per un sistema che si può definire chiuso e che è caratterizzato dalla ristretta legittimazione allo svolgimento delle professioni, giungendo a prevedere a favore di determinate categorie professionali la presenza di una riserva di legge.
Le professioni così configurate garantiscono quindi il monopolio legale dell'attività il cui controllo è stato affidato ad organizzazioni di carattere pubblicistico quali ordini e collegi professionali composte dai membri delle professioni riconosciute. È del tutto evidente che questo modello non può essere in alcun modo esteso al nuovo mondo delle professioni non regolamentate che potranno superare le attuali condizioni nelle quali vengono svolte le attività professionali soltanto accedendo ad un nuovo modello di regolamentazione.
L'intento che sottende alla presente proposta è perciò quello di superare l'impasse nel quale il legislatore si è trovato nelle passate legislature dovuto al legame tra i progetti di legge per la riforma delle professioni ordinistiche e la regolamentazione delle nuove professioni. Tale impasse è stato interrotto solo dal decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sulle qualifiche professionali che ho citato prima e l'articolo 26 ha individuato tra i soggetti ammessi alle piattaforme comuni anche le associazioni delle professioni non riconosciute, secondo un'impostazione basata su un sistema di tipo aperto.
Tale sistema, diffuso negli altri Paesi europei, è caratterizzato dall'estensione della legittimazione allo svolgimento delle attività professionali, basata sull'attestazione e la certificazione delle competenze, e dalla conseguente organizzazione della rappresentanza su base associativa mediante strutture di diritto privato. Questo secondo modello è quello suggerito dall'Autorità antitrust quale strumento idoneo a soddisfare l'esigenza di regolamentazione delle nuove professioni. Non ravvisandosi ragioni di pubblica rilevanza tali da giustificare l'esistenza di sistemi selettivi e limitativi, quali appunto gli albi o gli elenchi, il garante si è dichiarato favorevole all'introduzione del modello aperto, il quale, facendo salva la libertà di iniziativa economica privata, consentirebbe la contestuale libertà di scelta del consumatore, Pag. 8libertà ulteriormente garantita da un'organizzazione delle nuove professioni basata su sistemi di attestazione della competenza, che rappresentano di fatto un marchio di qualità. Tale marchio fungerebbe da garanzia della bontà della prestazione professionale, intesa non solo come prodotto in sé, ma anche come risultato finale di un processo di formazione attento all'aggiornamento continuo. La necessità di aprire il mercato delle professioni ad attività finora non riconosciute e non regolamentate risponde anche all'esigenza che i nostri professionisti non vengano sopraffatti dalla concorrenza proveniente dagli altri Paesi europei. L'Italia, recependo i principi del diritto comunitario, ha fatto propri i principio della libertà di prestazione dei servizi e quello della libertà di stabilimento, che hanno in comune l'oggetto prestazione di servizi, nel quale rientrano, ai sensi dell'articolo 49 del Trattato dell'Unione europea, anche le libere professioni. Dal principio generale della libera circolazione, di cui i due precedenti sono articolazione, è derivata la necessità del riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di studio per l'accesso alle professioni e successivamente del riconoscimento delle qualifiche professionali a livello europeo. L'insieme di questi principi ha trovato una prima applicazione nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007, che ha recepito la direttiva sulle qualifiche professionali. All'articolo 26, che ho citato più volte, il decreto legislativo ha ammesso le associazioni delle professioni non regolamentate a partecipare alle piattaforme comuni insieme alle altre associazioni rappresentative di professioni già riconosciute. La disposizione appare tuttavia incompleta, perché individua le professioni non regolamentate solo in quanto presupposto degli organi di rappresentanza per le piattaforme comuni, tralasciando la necessità di poter individuare le associazioni delle nuove professioni quali soggetti giuridici di diritto privato e di disciplinare attraverso le associazioni gli ambiti professionali non regolamentati. Si tratterebbe quindi di completare un disegno di riordino che altrimenti risulterebbe incongruo e disattenderebbe le aspettative degli operatori del settore, createsi a seguito del recepimento della direttiva sulle qualifiche professionali. Con riferimento alla disciplina delle professioni non regolamentate ha poi assunto particolare rilievo nell'ambito del diritto dell'Unione europea la cosiddetta direttiva Bolkestein, la n. 123 del 2006, volta alla realizzazione di un pieno mercato interno di servizi. Con tale direttiva, che è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 59 del 2010, si dovrebbero superare gli impedimenti di ordine giuridico che ostacolano l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libertà di circolazione dei servizi negli Stati membri. I quattro principali obiettivi si possono così riassumere: facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'Unione europea, evitando restrizioni non giustificate; rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali servizi; promuovere la qualità dei servizi e stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri. Un'altra questione di non facile soluzione a proposito della possibilità o meno di disciplinare le nuove professioni è costituita dal doppio livello della legislazione statale e regionale. La materia professioni fa parte dell'elenco delle materie concorrenti che la Costituzione novellata ha affidato alla legislazione congiunta di Stato e regioni. In linea con la potestà ad esso attribuita, lo Stato ha dettato i principi fondamentali in materia di professioni con il decreto legislativo n. 30 del 2006, ma questi principi rischiano di restare disattesi se non si procederà all'adozione di un modello di regolamentazione a carattere nazionale per queste professioni. Le regioni possono esercitare la potestà legislativa loro assegnata in materia emanando la normativa di dettaglio relativa alle nuove professioni, mentre lo Stato mantiene la piena competenza, in virtù della tutela dell'affidamento pubblico, ad individuare e riconoscere le professioni, i loro contenuti e i titoli richiesti per accedere all'attività. Pag. 9
Ecco perché nella versione iniziale di questa proposta di legge prevedevamo che il riconoscimento delle professioni e degli ambiti professionali venisse operato dallo Stato. Alle regioni sono affidate competenze aggiuntive, senza invadere il campo delle attribuzioni statali e tenendo conto della recente giurisprudenza costituzionale, che contribuisce a fare luce sull'attuale incertezza riguardo ai confini delle competenze tra Stato e regioni in materia di professioni.
Nel testo unificato oggetto della discussione di oggi non è più stato previsto il formale riconoscimento da parte dello Stato, ma noi vorremmo riproporre all'attenzione dei colleghi e del Governo l'opportunità di prevedere presso il Ministero dello sviluppo economico un repertorio in cui si possano enumerare le associazioni professionali che dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolato, e precisamente agli articoli 5, 6 e 7.
Tale forma di pubblicità permetterebbe a chiunque di verificare in tempo reale la presenza o meno di un'associazione in quell'elenco, e quindi di ottenere maggiori informazioni circa la serietà e la qualità professionale degli associati. In questa direzione va anche un altro nostro emendamento, che prevede la comunicazione all'Antitrust delle associazioni professionali che si avvalgono della possibilità di autorizzare i propri associati ad utilizzare l'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità ai fini dell'attività di tutela amministrativa e giurisdizionale.
Tenuto conto dei principi enunciati e nel pieno rispetto delle competenze regionali, questa proposta di legge intende soddisfare l'esigenza di riconoscere le associazioni di professioni non regolamentate che già da tempo si sono costituite ed operano, al fine di vedere realizzati i propri obiettivi e di valutare la loro qualificazione. Tra queste associazioni alcune hanno alle spalle una lunga tradizione ed una forte rappresentatività, che ha loro consentito di proporsi con serietà quali interlocutori degli organi istituzionali. Esse hanno pieno diritto al riconoscimento della loro professionalità e del loro apporto alla vita economica e sociale del Paese.
Un'ulteriore importante questione, che purtroppo non abbiamo ancora avuto modo di regolamentare - ci viene detto, per problemi di copertura - né in questa proposta di legge né in quelle ad hoc che erano state esaminate dalla Commissione lavoro, è quella previdenziale, che penalizza in modo particolare le donne.
I soggetti che operano nell'ambito di queste professioni sono iscritti alla gestione separata dell'INPS in qualità di lavoratori autonomi o parasubordinati. Ancora una volta, appare quindi quanto mai urgente rivedere il sistema di tutte le casse, per dare la possibilità a questi lavoratori di avere un vero futuro pensionistico, favorendo, nel contempo, l'emersione del lavoro ancora sommerso di centinaia di migliaia di operatori.
Signor Presidente, mi avvio alle conclusioni. Si tratta, dicevo, di un provvedimento atteso da anni da una platea composta da quasi due milioni di professionisti che operano e intendono continuare ad operare nel mercato in un regime di piena concorrenza, senza beneficiare di alcuna rendita di posizione. Le disposizioni in esso contenute sono il risultato, come ha ricordato il relatore, di un lungo e paziente lavoro di confronto, approfondimento e mediazione all'interno della nostra Commissione, che ha portato alla condivisione di un testo unificato rispetto alle cinque proposte di legge inizialmente presentate.
Come Partito Democratico avremmo voluto fare di più per corrispondere alle esigenze dei tanti seri professionisti che operano in questo ambito, a nostro avviso non ancora sufficientemente considerato, ma siamo convinti che la proposta di legge recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi» possa rappresentare un valido contributo alla costruzione di un sistema professionale nel nostro Paese pienamente rispondente ai principi e ai criteri richiamati dall'Unione europea nella Strategia di Lisbona, e in particolare a quelli della Pag. 10conoscenza e della formazione, cui sono tenuti ad uniformarsi tutti i soggetti che operano nel mercato.
Se in esso non si parla di riconoscimento formale delle professioni non regolamentate da albi o collegi, dalla lettura dell'articolato risulta chiaramente la volontà di prendere finalmente atto della loro importanza per la nostra economia e di offrire al professionista, all'interno di un quadro caratterizzato dalla libertà di esercizio, la possibilità di aderire ad un percorso normativo che permetta di riconoscere la sua qualità professionale.
Lascio a voi la valutazione dei benefici di questo impianto e la considerazione degli effetti positivi che ne potranno derivare, sia per l'utenza singola, che potrà avere maggiori informazioni sul professionista a cui rivolgersi, sia per i rapporti tra professionisti ed imprese, sia per le modalità di funzionamento del vasto mercato interprofessionale (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Volpi. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VOLPI. Signor Presidente, esporrò qualche riflessione, anche se non in modo così articolato come fatto dalla collega Froner, ma spero che possa esservi, da parte delle colleghe, dei colleghi e del sottosegretario, un'attenzione su alcuni particolari.
Innanzitutto, credo si possa vivere con serenità l'approccio al provvedimento in esame perché, trattandosi di un provvedimento di iniziativa parlamentare, nessun Ministro, di fronte ad una eventuale modifica, potrebbe dire che il Governo va a casa domani. Quindi, abbiamo se non altro la possibilità e l'apertura per modificare qualche cosa, se è utile.
Noi, come Lega Nord, abbiamo sempre avuto un approccio molto liberale rispetto alle professioni. Ascoltando l'intervento della collega Froner - che ho trovato estremamente interessante, oltre che articolato e specifico - mi verrebbe da pensare che, pur non apprezzando un'ulteriore regolamentazione, potremmo immaginare, almeno in prospettiva, che gli ordini già esistenti possano aggregarsi nella forma proposta oggi. Quindi, siamo addirittura su una posizione contraria rispetto a quella che vede oggi un establishment organizzato in un certo modo. Avremmo immaginato, invece, un approccio molto più liberista e liberale delle professioni, a partire, magari, da quella dei giornalisti, rispetto alla quale non si capisce il motivo per cui, se uno sa scrivere bene, deve passare attraverso un ordine che gli dica se può fare o meno il suo mestiere. Rispetto a ciò... ma si sente la mia voce?

PRESIDENTE. Onorevole Volpi, lei non riesce a sentire la sua voce, ma noi la sentiamo molto bene.

RAFFAELE VOLPI. La ringrazio, signor Presidente, e le chiedo scusa, non volevo mortificarmi da solo.
Svolgerò qualche piccola considerazione.
Ho sentito parlare dalla collega di un sistema chiuso che, indubbiamente, dovrà avere una utilità maggiore rispetto all'approccio dei consumatori, ma non solo. Il dubbio che mi viene riguarda non tanto la forma associazionistica di cui parlerò dopo, ma quanto viene indicato in particolare nella disciplina contemplata nell'articolo 3.
Allora, immagino che la forma aggregativa delle associazioni sia il «germe» iniziale di un'idea che poi passa di nuovo attraverso l'indicazione ordinistica dei sistemi professionali. Infatti, se è vero che questo aspetto diventa, addirittura, di possibile controllo rispetto alla congruità degli standard professionali, è evidente che a queste associazioni delle associazioni si danno dei termini e delle possibilità che diventano inevitabilmente vincolanti, tanto è vero che, nel prosieguo del provvedimento in esame, vi sono delle specificazioni molto precise contenute nell'articolo 7. Se non vi fosse questo problema non servirebbe la specificazione di cui al citato articolo. La scheda della Camera dei deputati precisa chiaramente che tali attestazioni non rappresentano un requisito Pag. 11necessario. È evidente che, se vi è la necessità di specificare che l'attestazione non rappresenta un requisito necessario, vuol dire che il pericolo sperequativo rispetto al fatto che un certo tipo di attestazione distorca comunque il mercato esiste, perché altrimenti, sottosegretario, non si sentirebbe il bisogno di dire: «Guarda che l'attestato che ti danno non diventa una forma di diversità rispetto al mercato in cui ti trovi». Ma è anche chiaro che, se è vero che vi è un aspetto non di esclusività nella forma associazionistica, è anche vero che, in questo momento, ci troviamo di fronte ad associazioni più forti, e quindi più credibili, anche all'interno delle forme delle stesse certificazioni che le associazioni danno, dunque ad una diversità di rapporto con il mercato che va, ancora una volta, a creare delle graduatorie rispetto al rapporto con il consumatore.
La stessa Commissione politiche dell'Unione europea, peraltro, dà l'indicazione sulla possibilità per le associazioni di partecipare ad alcuni lavori specifici su indicazione delle prerogative di intervento sulle normative UNI.
Da ciò deriva la mia domanda per cui dico: va bene, ci poniamo di fronte ad un rapporto con il consumatore che può essere qualificato, ma è anche vero che, di fronte al consumatore, troveremmo soggetti che possono svolgere liberamente, in qualsiasi caso, la loro professione, ma che sono, in qualche modo, catalogati in modo diverso rispetto alle scelte possibili.
Quindi la qualità passa forse di fronte ad un'immagine sul mercato in maniera più qualificata, se un professionista è associato ad un'associazione, che gli dà il suo diploma, il suo diplomino o la sua certificazione, rispetto a chi invece liberamente decide di non dovere trovare nuove forme di rappresentanza. Questo, secondo noi, è un po' il problema che si pone rispetto a questo provvedimento.
Vogliamo anche denotare un altro aspetto e ci tengo a sottolinearlo. La Lega Nord ha presentato un unico emendamento, che poi, in modo molto breve, spiegherò. Non ci stiamo, quindi, ponendo in un atteggiamento completamente ostativo. Diciamo che stiamo guardando il provvedimento, rispetto a quelle che possono essere le professioni, da un punto di vista laico-liberale, con dei dubbi. Secondo noi, infatti, queste associazioni non possono diventare due cose. Una, come ho detto, è che non possono diventare ulteriormente degli ordini. La seconda, per così dire, si insinua un poco di più nella mente. Lo ha detto la collega Froner in maniera molto precisa - lei lo ha detto da un punto di vista di riconoscimento, io lo pongo come dubbio - parlando del rapporto con le istituzioni. Allora, sono associazioni di categoria o sono delle piccole lobby? Infatti è chiaro che se si inserisce il rapporto delle lobby sulla qualità io non ho nessuna contrarietà, basta che si chiamino con il loro nome. Va benissimo, però deve essere chiaro. Infatti, l'esclusione della rappresentanza di chi intende continuare a fare la sua professione, senza essere rappresentato all'interno di queste organizzazioni, diventa sì sperequativa, perché è chiaro che con un numero diverso di partecipanti si possono fare delle scelte che sono comunque distorsive del mercato attraverso azioni di lobby verso le istituzioni, il Parlamento e - perché no? - magari le regioni, i comuni o le province.
Chiedo scusa, non voglio porre dei dubbi dicendo che è sbagliata la proposta. Pongo dei dubbi perché credo che sia giusto che questo Parlamento se li ponga in maniera molto chiara. Credo che comunque avremo la necessità di approfondire alcuni emendamenti. Uno è obbligatorio: penso che quanto viene posto come condizione dalla Commissione bilancio sia inevitabilmente traducibile come emendamento.
Dico anche però una cosa, per non sembrare solo ed unicamente critico. È chiaro che con tutte le nuove professioni si pone la necessità di porsi davanti al consumatore con una certa serietà. Mi viene in mente il relatore Abrignani, che prima ha fatto una piccola breve elencazione di alcune nuove professioni. Mi preoccupano meno i danni che può fare Pag. 12un sociologo, rispetto a quello che magari può fare un professionista di attività, che tutti i giorni intercetta il consumatore. È chiaro che c'è un aspetto importante da riportare nella qualità del lavoro, perché l'improvvisazione, infatti, non fa bene a nessuno e non fa bene certamente al consumatore.
Su questo noi abbiamo presentato un unico emendamento, che prima ho annunciato e che riguarda la crescita professionale. Noi crediamo che sia utile ed inevitabile che in una prospettiva di qualità la crescita professionale passi attraverso forme molto serie di formazione. Il nostro emendamento chiede, come pensiamo debba essere, che la formazione professionale si svolga in accordo con le regioni, che hanno una competenza specifica. Non solo. Se mi è permesso, colleghe e colleghi, sottosegretario, penso che sarebbe utile alle stesse associazioni, se ci saranno. È infatti chiaro che l'accordo con le regioni sottintende anche la possibilità di liberare provviste finanziarie delle regioni stesse - le quali comunque già fanno formazione - per essere messe a disposizione in qualche modo per una professionalizzazione della formazione stessa, fatta da chi sa farne.
Altrimenti, si rischia, come spesso si rischia, di avere molta formazione inutile. Questa sarebbe forse l'occasione, con l'appoggio delle regioni, per far diventare i sociologi ancora più sociologi e, magari, gli estetisti ancora più professionali. Quindi, il nostro atteggiamento ed il nostro approccio, seppur liberamente attenti e non ostativi, hanno proposto questo unico emendamento.
Guardiamo nel prosieguo del dibattito parlamentare quali potranno essere - tra l'altro ho sentito che anche la collega Froner annunciava delle proposte emendative - e quindi penso che sarà importante anche per noi valutarli e valutarli insieme e prima della fine di questo lavoro parlamentare daremo una nostra posizione specifica rispetto a questo provvedimento.
Voglio comunque ringraziare sia il sottosegretario che la Commissione che ho visto che ha lavorato con molta attenzione, sia l'onorevole relatore, anche se, come dicevo prima, mi rendo conto delle difficoltà della materia. Mi venivano in mente questa mattina due parole in veneto e sarebbero: «vorarie ma non posse», vorrei ma non posso, collega Froner. Forse ci voleva più coraggio anche contro le idee della Lega e forse ci voleva più determinazione nel dare delle risposte. Penso però che il provvedimento possa essere ulteriormente emendabile. Non facciamo diventare dei castelli inutili cose che possono essere invece utili alla qualità e al consumatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cavallaro. Ne ha facoltà.

MARIO CAVALLARO. Signor Presidente, intanto esprimo qui un compiacimento per l'attività svolta non soltanto dal nostro gruppo e mi consentiranno tutti i colleghi di esprimerlo specificamente anche alla collega Froner, che è stata la collega che più di tutti si è impegnata in questo provvedimento e nella materia che a monte esso richiedeva di regolare, ma anche a tutti i gruppi parlamentari che hanno presentato iniziative e proposte molto importanti e qualificanti e direi che un ringraziamento specifico va fatto, come sempre in questi casi, al relatore perché vi è in questa attività la prova che il Parlamento sa legiferare, sa ben legiferare e sa utilmente legiferare quando le condizioni politiche ed istituzionali lo consentono. Il secondo compiacimento è perché il provvedimento che l'Aula esamina a partire da oggi realizza quello che si può definire, almeno per quanto mi riguarda, un vecchio sogno intrapreso in precedenti legislature, a cui Laura Froner ha dato un efficace e brillante seguito concreto, che aveva già prodotto indicazioni favorevoli al cosiddetto sistema duale, cioè a un sistema di convivenza attiva fra professioni regolate e professioni non regolamentate, attraverso non una diversità negativa o una diversità che ne contraddistinguesse la minorità ma una diversità che trovava nelle ragioni fondative dell'uno e dell'altro sistema professionale il diverso rilievo Pag. 13pubblico del sistema ordinistico invece di quello associativo. Questo anche e soprattutto perché il sistema associativo è quello che può dare alle cosiddette nuove professioni e a tutte quelle professioni che via via l'evoluzione sociale, economica e dello sviluppo del Paese prospettano, quel sostegno diretto o indiretto e anche di tipo economico di cui al momento il sistema professionale non gode in nessun caso e in nessun modo.
Il tema di cui ci siamo occupati è stato ampiamente trattato tanto nella relazione del collega relatore quanto nell'ampia indicazione che ne ha dato la collega Froner e quindi io non intendo su questo soffermarmi particolarmente. Io vorrei cominciare un breve intervento di merito con una riflessione autocritica: forse se il legislatore - e qui non parlo quindi semplicemente di questo o quella parte politica, parlo delle legislatore, del Parlamento - avesse con maggiore interesse e con maggiore attenzione incoraggiato la crescita dei sistemi professionali competitivi e avesse meno confidato nello sviluppo incondizionato, che era una sorta di teoria generale dello sviluppo economico tradizionale, forse le crisi nelle quali adesso noi ci siamo trovando, le crisi finanziarie mondiali e nazionali, sarebbero state meglio affrontate con una maggiore articolazione e una maggiore varietà di soggetti economici interessati.
Certo, non sarebbe stato sufficiente questo, ma certamente noi avremmo potuto maggiormente articolare obiettivi e interessi e scontare quello che invece sta accadendo, cioè la trasformazione del sistema industriale in sistema finanziario, la crisi del sistema finanziario il cui intendimento speculativo di fondo non sembra adeguatamente contrastato né da legislazioni nazionali né da quelle internazionali; quindi, la mancanza proprio di quelle pratiche di innovazione tra le quali certamente non può che essere inserita anche la crescita di un sistema professionale.
Certo, la sociologia del lavoro degli anni Settanta aveva affidato alla teoria dei cosiddetti knowledge workers maggiori speranze di quante il sistema economico attuale non ci consenta di ritenere praticabili, ma non c'è dubbio che questa misura che viene considerata non alternativa ma di crescita rispetto alla tradizionale impostazione del sistema capitalistico, come sistema basato sul rapporto tra imprese e lavoro dipendente, avrebbe forse meritato anche dalla legislazione italiana una maggiore e più significativa attenzione. Comunque oggi il legislatore italiano salta questo dislivello qualitativo negativo e consente di avviare per le attività professionali un quadro di riferimenti che è stato già chiarito, e sul quale interverrò solo brevemente per un punto (quello dell'articolo 117, per la legislazione concorrente), per cui praticamente noi abbiamo adesso sostanzialmente una legislazione che oltretutto tende ad omologare il nostro sistema al sistema europeo e, in generale, ai sistemi occidentali evoluti nell'ambito delle attività professionali.
Quanto al rapporto con le attività regionali, che è stato trattato già dalla collega Froner, mi limito a dare un'ulteriore specificazione, se posso, che ovviamente non si tratta soltanto di stabilire che anche nella materia dell'articolo 117 la legislazione concorrente non può che riconoscere allo Stato la centralità del potere legislativo di indirizzo e di coordinamento generale e di individuare regole e criteri generali, ma aggiungo che si apre invece per le regioni piuttosto che semplicemente una competizione negativa con la legislazione nazionale uno spazio importante di sussidiarietà legislativa per i campi e in riferimento a quei campi dove l'attività professionale si interseca con altre competenze regionali. Mi limito ad indicare la formazione e l'istruzione professionale, le competenze in materia sanitaria, e quelle in alcuni campi come l'ambiente, l'energia e la cultura in cui non a caso sempre più spesso emerge con significativa evidenza la necessità della regolazione di nuove professioni, che non sono prestazioni semplicemente d'opera ma che sono attività complesse e articolate, così con molto bene le definisce questa nostra iniziativa legislativa. Pag. 14
Fra l'altro credo che sia il caso di riprendere in maniera non più critica ma costruttiva e positiva quella riarticolazione del sistema professionale per cui ci saranno e ci dovrebbero essere poche e delimitate competenze conchiuse nel sistema ordinistico le quali sono competenze di natura, di regola, direttamente relativa ad attività tutelate e protette dai principi costituzionali (viene facile fare l'inventario: l'organizzazione economica, il diritto di difesa e la tutela dei diritti, l'attività sanitaria, le attività che fanno riferimento all'attività ambientale in genere). È il caso anche di costruire nel tempo un sistema ordinistico molto asciutto, molto breve nella sua articolazione, apprezzando tra l'altro che in alcuni campi alcuni ordini professionali, evidentemente più lungimiranti di altri, hanno già compiuto un processo di adeguamento a questi principi che forse è il caso, anche qui con spirito autocritico, di individuare come negativi invece da parte del Parlamento.
Vorrei infatti concludere questo mio intervento con una riflessione che, invece, è negativa nel senso che a tutti gli apprezzamenti e alla grande soddisfazione con la quale annunziamo questo provvedimento dobbiamo....

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Cavallaro.

MARIO CAVALLARO. ...con una certa preoccupazione verificare che, invece, proprio il sistema ordinistico che avrebbe dovuto essere oggetto di un'autonoma attività di regolamentazione normativa a tutt'oggi non lo è stato, così come non lo sono alcune delle professioni - mi riferisco in particolare alla professione forense - intorno alla quale la necessità di una regolamentazione di tipo legislativo mi sembra che si sarebbe dovuta imporre. Quindi, anche sotto questo aspetto, utilizzo quest'occasione anche come auspicio affinché, non soltanto per una simmetria formale ma per il rispetto dei principi costituzionali, a queste professioni si dia finalmente il rango e la dignità normativa e lo stesso tipo di strumento si attribuisca alla regolazione delle professioni ordinistiche almeno per i criteri fondamentali.
Un'ultima osservazione che è stata sottolineata dal collega della Lega che è intervenuto: non mi pare - lo dico semplicemente come ipotesi di lavoro - che la possibile partecipazione alla redazione delle norme UNI, pure segnalata dalla XIV Commissione, integri di per sé la violazione del principio di concorrenza. Infatti si tratta di proposte che non vi è alcun obbligo di recepire da parte di chi compone le regole. Tuttavia saranno sicuramente i colleghi relatori, i colleghi che hanno seguito il provvedimento, a meglio rappresentare questo problema nella fase di esame del testo e degli emendamenti (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 1934-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore, onorevole Abrignani, rinunzia alla replica.
Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

CLAUDIO DE VINCENTI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, anzitutto devo dire che il lavoro fatto dalla X Commissione e dai parlamentari che hanno promosso e lavorato su questo provvedimento è molto importante. Il Governo apprezza il provvedimento, ha sempre seguito con attenzione, collaborato con i deputati e oggi esprimiamo parere favorevole su di esso. Pensiamo che il provvedimento valorizzi nel modo giusto le professioni non regolamentate, stabilendo regole di comportamento sia a livello individuale sia a livello associativo, i doveri delle associazioni nei confronti dei propri iscritti e nei confronti degli utenti dei servizi. Da questo punto di Pag. 15vista ci sembra che il provvedimento consenta di dare una razionalizzazione e maggiore trasparenza al funzionamento stesso dei mercati. Pertanto è coerente con le linee di liberalizzazione che il Governo e il Parlamento, insieme con il Governo, stanno portando avanti.
Senza bisogno di aggiungere molto alle considerazioni del tutto condivisibili sviluppate dai parlamentari che sono intervenuti, in particolare dal relatore, onorevole Abrignani, e dall'onorevole Froner, rilevo che un buon funzionamento dei mercati, specie in professioni di questo tipo, richiede un'adeguata trasparenza informativa circa le caratteristiche dei professionisti che lavorano in questi mercati e la cura della reputazione di qualità dei professionisti. Qui il ruolo delle associazioni può essere molto importante perché le associazioni, con la loro esperienza e con l'attenzione prestata - si è parlato del ruolo di formazione ma anche del ruolo di certificazione di qualità svolto dalle associazioni - possono dare quella trasparenza e quelle informazioni di cui gli utenti hanno bisogno. Qui devo dire che non condivido molto il timore dell'onorevole Volpi che questo, già di per sé, configuri una sorta di graduatoria tra i professionisti. Questo contribuisce a dare reputazione.
Mi spiego: proprio la capacità di autorganizzazione e di autoregolamentazione di un'associazione - in cui gli iscritti si riconoscano, attenendosi, naturalmente, alle sue regole e rispettando, quindi, anche i criteri di qualità, e così via, stabiliti dall'associazione stessa - è qualcosa che costituisce un elemento informativo importante. Non è una graduatoria, è un'informazione. Naturalmente, tutto si gioca sulla capacità di ognuna di queste associazioni di difendere la propria reputazione, come dicevo prima, e, quindi, anche, in qualche modo, sulla severità interna al mondo associativo, sul modo in cui ogni associazione certifica la qualità e sanziona i comportamenti devianti al proprio interno.
Qual è il ruolo che può svolgere la pubblica amministrazione nei confronti di un'attività di questo genere, visto che, come si dice nel disegno di legge, le associazioni hanno natura privatistica e che le stesse informazioni e certificazioni che quelle associazioni danno, hanno natura privatistica? Io credo che, rispetto a ciò, il ruolo della pubblica amministrazione sia essenzialmente di tipo servente, ossia di diffusione delle informazioni stesse. Si è detto da parte dell'onorevole Froner, che si tratta di un ruolo di pubblicità, in senso positivo intendo dire, volto, cioè, a rendere pubbliche le informazioni.
Io credo che questo sia condivisibile, ma con un'avvertenza: che la responsabilità circa la certificazione della qualità e dei requisiti che questi professionisti hanno, non può che essere in capo all'associazione a cui il professionista si iscrive. In altri termini, proprio la natura privatistica delle associazioni e del loro rapporto con i propri iscritti, nonché verso l'utenza, qualifica questo tipo di attività, come un'attività in cui la responsabilità circa la veridicità delle informazioni che vengono fornite, è in capo all'associazione.
Da questo punto di vista, la pubblica amministrazione può svolgere una funzione di maggiore diffusione delle informazioni che le associazioni stesse forniscono, dove, però, tutta la responsabilità circa la veridicità di quelle informazioni è in capo alle associazioni. Credo che, in questa chiave, il disegno di legge abbia una sua forte coerenza interna; in seguito, ragioneremo sulle proposte emendative, tuttavia, credo che sia necessario ragionare in quest'ottica.
Infine, vorrei segnalare che ragionare in quest'ottica implica, per la pubblica amministrazione, mettersi in una posizione, come ho detto prima, servente, cioè di diffusione delle informazioni: ciò per consentire di tenere tutta la struttura, anche informativa, leggera, ma nel modo corretto, come in questo caso, in cui - come hanno detto, in precedenza, gli onorevoli Froner e Abrignani nei loro interventi - si è evitato accuratamente di andare su un terreno di tipo oridinistico. Qui siamo in un terreno molto più aperto, Pag. 16di regole aperte, rispetto a quello ordinistico, in cui la logica conseguenza del tutto è che il ruolo della pubblica amministrazione è del tipo che prima dicevo.
Da questo punto di vista ritengo molto importante il provvedimento in esame, poiché dà una sistemazione a un settore che ne aveva assoluto bisogno e rappresenta un riconoscimento a professionisti e lavoratori che meritano attenzione. Contemporaneamente, poi vedremo nel prosieguo del dibattito le proposte emendative e su queste ragioneremo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, della seguente proposta di legge, che proporrò alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del Regolamento: alla I Commissione (Affari costituzionali): ANGELINO ALFANO, BERSANI, CASINI ed altri: «Misure per garantire la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici» (5123) - Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VI.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 17 aprile 2012, alle 12:

1. - Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

(ore 15)

2. - Seguito della discussione della proposta di legge:
TENAGLIA ed altri: Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto (C. 2094-A).
- Relatore: Tenaglia.

3. - Assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge C. 5123.

4. - Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:
FRONER ed altri; ANNA TERESA FORMISANO; BUTTIGLIONE ed altri; DELLA VEDOVA e CAZZOLA; QUARTIANI ed altri: Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi (C. 1934-2077-3131-3488-3917-A).
- Relatore: Abrignani.

PROPOSTA DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

alla I Commissione (Affari costituzionali):

ANGELINO ALFANO, BERSANI, CASINI ed altri: «Misure per garantire la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici» (5123) - Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VI.

La seduta termina alle 16,15.