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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 6 giugno 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 giugno 2012

  Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Nucara, Leoluca Orlando, Pisicchio, Stefani, Stucchi, Valducci.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albonetti, Alessandri, Antonione, Bindi, Bongiorno, Boniver, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, Leone, Lucà, Lupi, Mazzocchi, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Nucara, Leoluca Orlando, Palumbo, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Valducci.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 giugno 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BIANCOFIORE: «Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54, in materia di affidamento condiviso dei figli» (5257);
   DE GIROLAMO: «Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di destinazione del gettito dell'imposta municipale propria» (5258);
   DE GIROLAMO: «Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di ripartizione del gettito dell'imposta municipale propria» (5259);
   BRIGUGLIO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di esercizio del diritto di voto in un luogo diverso da quello di residenza» (5260).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BIANCONI: «Modifica all'articolo 11 della Costituzione, in materia di interesse nazionale» (5221) Parere della III Commissione.

   II Commissione (Giustizia):
  BARBIERI: «Modifica all'articolo 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, concernente l'esercizio di talune funzioni notarili da parte degli avvocati» (5227) Parere delle Commissioni I e V.

   X Commissione (Attività produttive):
  FAVA: «Modifica degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell'informazione» (5224) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  DOZZO ed altri: «Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico» (5236) Parere delle Commissioni I e V;
  PALADINI ed altri: «Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico» (5247) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

   XIII Commissione (Agricoltura):
  FAENZI ed altri: «Disposizioni concernenti l'organizzazione e le funzioni dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche» (5196) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

  Con lettera pervenuta in data 31 maggio 2012, il deputato Lucio Barani ha rappresentato alla Presidenza – allegando la relativa documentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento presso il tribunale civile di Prato (atto di citazione del SIOR, della USL n. 1 - Massa Carrara, della USL n. 2 - Lucca, della USL n. 3 - Pistoia, della USL n. 4 - Prato) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera d), del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, il rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica, approvato dalle sezioni riunite della Corte stessa nell'adunanza del 28 maggio 2012.
  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 26 aprile 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 18 aprile 2012.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 4 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, la relazione sull'attività della commissione di vigilanza sui fondi pensione, relativa all'anno 2011 (doc. CXIX, n. 5).

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 5 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, la relazione – predisposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici – riferita all'attività svolta nell'anno 2011 dal Consiglio stesso (doc. CCXV, n. 4).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 6 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 31/2012 del 23 marzo 2012, concernente «Eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 nella regione Liguria (Cinque Terre); assegnazione di 5 milioni di euro ai comuni di Vernazza e di Monterosso».
  Tale delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 1o e 5 giugno 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sulla politica di concorrenza 2011 (COM(2012)253 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (COM(2012)260 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova (COM(2012)268 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2012 di Cipro e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità di Cipro 2012-2015 (COM(2012)308 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2012 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2015 (COM(2012)318 final/2) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Valutazione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità 2012 dell'Italia (SWD(2012)318 final), che sono assegnati in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, si sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, in data 5 giugno 2012, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'adozione di un accordo intergovernativo destinato a gestire le attività del Programma europeo di monitoraggio della Terra (GMES – Global Monitoring system for Environment and Security) dal 2014 al 2020 (COM(2012)218 final), assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
  Comunicazione alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Azione per la stabilità, la crescita e l'occupazione (COM(2012)299 final), assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 31 maggio 2012, a pagina 5, prima colonna, nona riga, dopo la parola: «regolamento),» si intende inserita la seguente: «IX,».

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Orientamenti in merito alla realizzazione del deposito di gas in località Rivara nel comune di San Felice sul Panaro (Modena), alla luce degli eventi sismici in atto – 3-02312

   DOZZO, BOSSI, LUSSANA, FOGLIATO, MONTAGNOLI, FEDRIGA, FUGATTI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CAVALLOTTO, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DAL LAGO, DESIDERATI, DI VIZIA, DUSSIN, FABI, FAVA, FOLLEGOT, FORCOLIN, GIDONI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, ISIDORI, LANZARIN, MAGGIONI, MARONI, MARTINI, MERONI, MOLGORA, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, POLLEDRI, RAINIERI, REGUZZONI, RIVOLTA, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   già con precedenti atti (interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-04957, interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00228, risoluzione in Commissione n. 7-00531) sono state evidenziate le criticità ed i possibili profili ostativi che fanno giudicare non fattibile il progetto di realizzazione del deposito di gas a Rivara, nella regione Emilia-Romagna;
   il drammatico evento sismico, che dal 20 maggio 2012 sta colpendo l'area emiliana e lombarda compresa nelle province di Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, ha purtroppo dimostrato come gli allarmi e i pericoli per la sicurezza delle popolazioni, causati dalla delicatezza geologica del territorio, peraltro già chiaramente sottolineati negli atti sopra menzionati, siano concreti ed ora anche assolutamente incontrastabili;
   le infrastrutture di stoccaggio del gas svolgono un ruolo strategico per il Paese ai fini della garanzia della sicurezza delle forniture, sia in caso di eventi climatici eccezionali, sia in caso di rischi di interruzione delle importazioni;
   tuttavia, il progetto per la realizzazione del deposito di gas a Rivara, nella regione Emilia-Romagna, diversamente da tutti gli altri casi sopra richiamati di realizzazione di depositi sotterranei nel territorio nazionale in trappole naturali già originariamente sedi di giacimenti di gas, prevede lo stoccaggio di gas in un acquifero profondo con permeabilità per fatturazione naturale, ad una profondità di circa 2.500-2.800 metri, in una parte del territorio ove il gas non c’è mai stato ovvero, qualora vi fosse stato in anni remoti, l'attuale assenza dimostra la non tenuta della trappola;
   il progetto è stato presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già nel 2006, ai fini della procedura di valutazione di impatto ambientale, che si è conclusa con un esito «interlocutorio negativo»; successivamente, nel 2010, il progetto è stato ripresentato al medesimo Ministero, con una serie di integrazioni ai fini di una nuova valutazione;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ha inteso fino ad oggi approvare il progetto, ritenendo indispensabili ulteriori approfondimenti e indagini, per i quali, secondo la legislazione vigente (titolo II, articolo 3, comma 7, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011 e successivo decreto attuativo n. 50918 del 4 febbraio 2011), è richiesta l'autorizzazione dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la regione Emilia-Romagna;
   il progetto riscontra la contrarietà di tutti gli enti locali competenti e della regione Emilia-Romagna;
   le problematiche principali connesse all'esercizio degli stoccaggi in acquifero sono riconducibili al rischio di fughe di gas, in quando non si può prescindere dal superamento delle pressioni iniziali della formazione;
   peraltro, nel caso di Rivara la diversità di pressione emersa nelle indagini e nei progetti fino ad ora elaborati, tra gli strati inferiori e superiori della trappola del gas, rende possibili movimenti tettonici della roccia, che verrebbero accentuati dalle attività di pressione e decompressione del metano iniettato;
   pertanto, esistono fondate, ed ora dimostrate, ragioni di tipo sismologico che fanno ritenere non fattibile in sicurezza il deposito di gas a Rivara, ragioni che, in particolare, sono dovute al fatto che:
    a) la struttura geologica, in cui si intende immettere il gas, genera già spontaneamente frequenti terremoti, sia alla sua estremità orientale, dove sono risultati addirittura catastrofici (nel 1500 la città di Ferrara fu semidistrutta), sia alla sua estremità occidentale, dove sono piuttosto energici (l'ultimo episodio risale ad una decina d'anni fa con epicentro nel basso reggiano), mentre nella parte centrale dove si vuole costruire il deposito, a pochi chilometri di distanza dal sito prescelto, si trovano gli ipocentri di sismi, uno di intensità 5o-6o grado della scala Mercalli con ipocentro proprio a Rivara, nel 1987, altri d'intensità più modesta, uno dei quali recentemente è risultato posto alla profondità in cui si vuole immagazzinare il gas;
    b) i depositi di gas generano sempre sismicità indotta e non esistono attualmente al mondo modelli (supportati da basi sperimentali a scala reale e convalidati da una considerevole casistica storica) che prevedano l'intensità dei terremoti, in una struttura che già spontaneamente genera terremoti, che possono essere provocati dalla compressione e dalla decompressione di miliardi di metri cubi di metano che in essa vengono iniettati ed estratti con frequenza semestrale;
   oltretutto in provincia di Modena esistono due grandissimi giacimenti, rispettivamente a Spilamberto ed a Novi, in via d'esaurimento, uno dei quali, quello di Novi, è posto a solo una decina di chilometri da Rivara per cui, se la posizione di Rivara è ritenuta «strategica» per il Governo, lo è altrettanto quella di Novi e non si discosta molto quella di Spilamberto;
   come apparso nelle agenzie di stampa di qualche giorno fa, tutte le organizzazioni produttive del territorio emiliano interessato dal progetto di deposito del gas a Rivara, tra cui la Coldiretti, lanciano l'allarme sugli effetti alla stabilità del territorio provocati dal sisma del mese di maggio 2012 e sostengono la contestuale proposta del Ministro interrogato di un piano per mettere in sicurezza il suolo, chiedendo il rigetto definitivo della richiesta del centro di stoccaggio gas di Rivara –:
   se il Ministro interrogato, alla luce degli eventi sismici in atto, non intenda rivedere la posizione incerta fino ad oggi assunta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla realizzabilità del deposito di gas a Rivara e prendere una decisione esplicita, dichiarando definitivamente la non fattibilità del progetto, anche in considerazione degli effetti di sismicità indotta che potrebbero derivare dalla realizzazione del citato deposito. (3-02312)


Iniziative per il ripristino della funzionalità del porto di Pescara – 3-02313

   CATONE e RAZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   la complessa vicenda del porto di Pescara rischia di aggravarsi e rimanere irrisolta, con gravi danni economici per l'intero territorio interessato;
   il mancato intervento sui fondali dello scalo pescarese ne ha praticamente determinato il blocco totale;
   alle numerose sollecitazioni arrivate da più parti sulla necessità di un intervento immediato da parte del Governo, stante il ritardo negli interventi, si è risposto, a parere degli interroganti, in maniera non soddisfacente, anche sotto il profilo della competenza, promettendo un «formale» interessamento;
   appare, al contrario, necessario un ruolo diretto da parte dei Ministeri interessati al fine di sbrogliare questa situazione e arrivare al più presto ad una soluzione unanime sui tempi e sui modi per risolvere questa annosa questione;
   il commissario straordinario al drenaggio, il presidente della provincia Guerino Testa, ha deciso di rimettere il proprio mandato, stante l'impossibilità ad esercitare fattivamente tale compito, e la situazione, se possibile, si è ancor di più ingarbugliata;
   la regione ha devoluto circa 1,8 milioni di euro agli operatori della pesca del porto di Pescara, che hanno dovuto subire un anticipo di quattro mesi sul fermo pesca, vista l'impossibilità di operare;
   uno degli elementi centrali che impedisce l'intervento è la mancanza di adeguate risorse finanziarie e dei necessari accertamenti tecnici che definiscano in materia attendibile la qualità del materiale da dragare;
   tutto ciò è inconcepibile e, giustamente, non può essere più sopportato dai cittadini e dagli operatori del porto di Pescara, che aspettano inutilmente da anni che vi sia un intervento risolutivo su un problema che rischia di mettere definitivamente in ginocchio il più grande scalo marittimo della regione Abruzzo e, conseguentemente, una parte importante dell'economia locale;
   in una recente conferenza stampa tutte le autorità locali (il comandante della direzione marittima, il rappresentante della marineria, il direttore generale dell'Arta – Agenzia regionale tutela ambiente, il presidente di Confindustria Pescara, il presidente della camera di commercio di Pescara) hanno denunciato con forza il rimpallo di responsabilità tra le varie autorità competenti e la mancata soluzione del problema;
   il risultato di tutto ciò sarà la perdita di posti di lavoro e un ennesimo colpo al turismo, che dovrebbe rappresentare un punto di forza in quel territorio –:
   se e quando il Governo, stante la forte rilevanza sociale della questione, intenda promuovere la convocazione di un tavolo operativo (con tutte le istituzioni, le parti sociali e gli enti locali coinvolti), al fine di trovare una soluzione rapida e i fondi necessari per determinare il ripristino del più grande scalo marittimo della regione Abruzzo. (3-02313)


Chiarimenti in ordine ai contenuti del piano nazionale per la sicurezza del territorio e misure relative alle aree dell'Emilia-Romagna colpite dai recenti eventi sismici – 3-02314

   TOMMASO FOTI e BALDELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il terremoto che ha colpito a più riprese l'Emilia-Romagna, provocando numerose vittime ed evidenti danni all'intero tessuto economico e produttivo della regione, ripropone nuovamente la questione irrisolta per il nostro Paese della messa in sicurezza del territorio;
   il Ministro interrogato ha sostenuto che per l'attuazione del piano nazionale per la sicurezza del territorio, che potrebbe essere sostenuto «sia con risorse pubbliche che con investimenti privati agevolati» e che sarebbe in grado di fornire adeguate garanzie e piena sostenibilità in caso di eventi sismici o fenomeni idrogeologici, occorrono almeno 15 anni e un costo complessivo pari a 41 miliardi di euro;
   lo stesso Ministro interrogato ha, inoltre, affermato che il medesimo piano potrebbe, peraltro, includere un programma straordinario per l'occupazione giovanile nei settori delle tecnologie ambientali, permettendo la creazione di almeno 60 mila nuovi posti di lavoro per giovani laureati da impiegare nelle imprese che operano nel settore della manutenzione e della gestione della sicurezza del territorio, delle tecnologie energetiche pulite, dell'auto elettrica, della gestione sostenibile delle risorse idriche –:
   se il Governo intenda specificare i contenuti del piano nazionale per la sicurezza del territorio esposto in premessa e, in particolare, quali siano le misure che verranno prese per la tutela e il riassetto del territorio delle zone dell'Emilia-Romagna colpite dagli ultimi eventi sismici. (3-02314)


Iniziative per garantire adeguate risorse al Fondo nazionale per il servizio civile – 3-02315

   MONDELLO, CICCANTI, COMPAGNON, NARO, RAO, VOLONTÈ, TASSONE, OCCHIUTO, LIBÈ, DELFINO, PEZZOTTA e MANTINI. — Al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione. — Per sapere – premesso che:
   secondo il Forum nazionale per il servizio civile nel 2013 resteranno fondi per non più di 4.000 volontari;
   i tagli, che sono stati effettuati al fondo nazionale per il servizio civile, hanno creato non poche difficoltà al sistema, costringendo l'ufficio nazionale a dilazionare l'avvio in servizio dei 20.000 giovani selezionati con il bando di settembre 2011;
   a causa di questa scelta è molto probabile un collasso del sistema: vi saranno disagi per gli enti che hanno progettato le attività e per i ragazzi, molti dei quali non sanno ancora quando prenderanno il via i progetti cui sono stati assegnati;
   in dieci anni di esistenza del servizio civile, ben 284.596 giovani (tra i 18 e 28 anni) hanno fatto questa esperienza attraverso associazioni o enti iscritti all'albo nazionale o a quelli regionali. Si sono impegnati in vari campi: il servizio alle persone, l'assistenza, la protezione civile, l'ambiente, il patrimonio artistico e culturale, la promozione sociale; senza un impegno finanziario del servizio civile risulterebbero vani gli sforzi delle organizzazioni;
   anche in occasione del recente tragico evento calamitoso in Emilia-Romagna, i volontari del servizio civile nazionale hanno prestato e stanno prestando il loro prezioso servizio in favore delle popolazioni colpite –:
   quali iniziative intenda adottare al fine di evitare le criticità citate in premessa ed impedire che l'intero sistema del servizio civile possa essere compromesso a causa dell'esigua disponibilità di fondi assegnati. (3-02315)


Problematiche riguardanti il tracciato dell'alta capacità in Campania, con particolare riferimento al territorio dell'Irpinia – 3-02316

   IANNACCONE, BELCASTRO e PORFIDIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   sul Bollettino ufficiale della regione Campania n. 35 del 14 maggio 2012 è stata pubblicata la delibera della giunta regionale n. 87 del 6 marzo 2012, avente per oggetto «Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero per la coesione territoriale, regione Campania e Rete ferroviaria italiana spa per il congiunto coordinamento ai fini della direttrice ferroviaria Napoli-Bari. Con allegati»;
   da tale protocollo di intesa si evince che la regione Campania ha proposto, in relazione alla tratta «Apice-Orsara», di tornare alla prima soluzione, ovvero un tracciato diretto, in massima parte interrato, al fine di ridurre i tempi di percorrenza, i costi ed i tempi di realizzazione;
   qualora la richiesta della regione Campania venisse accolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, così come si evince a pagina 10 del protocollo di intesa, tutta la zona dell'Irpinia verrebbe tagliata fuori proprio quando si discute del piano di sviluppo provinciale, che trova le basi dalla creazione di una piattaforma logistica strettamente legata alla stazione dell'Irpinia dell'alta capacità;
   vale la pena ricordare che il territorio dell'Irpinia vive una situazione di alta criticità con ben 80.000 disoccupati, con aziende che chiudono quasi giornalmente e con una economia che stenta a decollare;
   inoltre, appare chiaro che, perdendo questa occasione, tutta la provincia di Avellino rimarrebbe esclusa definitivamente dal sistema del collegamento veloce, causando un'ulteriore penalizzazione di un territorio già fortemente provato;
   in precedenza, la Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la risoluzione n. 8-00001, con cui esortava a non lasciare fuori nessuna provincia campana dal sistema dell'alta capacità, documento che è stato, secondo gli interroganti, disatteso con questo protocollo di intesa –:
   se non si intenda procedere, con celerità, al rigetto della proposta di variante avanzata dalla regione Campania ed avviare un tavolo di confronto che, coniugando le varie esigenze di carattere economico, elabori la soluzione più efficace e non tagli fuori dal tracciato un'intera provincia. (3-02316)


Iniziative volte a destinare una quota dei dividendi della Cassa depositi e prestiti di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze in favore delle amministrazioni competenti a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 – 3-02317

   BORGHESI, MURA, EVANGELISTI, PIFFARI e DI PIETRO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   in data 30 maggio 2012, l'assemblea ordinaria degli azionisti di Cassa depositi e prestiti – società per azioni controllata al 70 per cento dal capitale sociale del Ministero dell'economia e delle finanze ed al 30 per cento da un nutrito gruppo di fondazioni di origine bancaria – ha approvato il bilancio relativo all'esercizio finanziario 2011;
   nel corso dell'assemblea è stato, inoltre, presentato il bilancio consolidato che aggrega anche i risultati del gruppo Terna e delle altre società controllate;
   l'anno 2011, stando a quanto spiegato da una nota diffusa dalla stessa Cassa depositi e prestiti, si è chiuso con un utile netto pari a 1.612 milioni di euro e tale risultato consentirà di distribuire dividendi per ben 371 milioni di euro: dividendi che, per una quota pari a 259,7 milioni di euro, spettano direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze;
   i drammatici eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna il 20 e il 29 maggio 2012 hanno complessivamente provocato centinaia di feriti e la morte di 23 persone, nonché ingentissimi danni a immobili, chiese ed edifici storici. Tali eventi impongono, quindi, un immediato impegno, anche di carattere finanziario, per sostenere le popolazioni colpite;
   occorre considerare che il Parlamento, con l'articolo 16 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è già intervenuto per disciplinare i dividendi delle società a partecipazione pubblica –:
   se il Governo non intenda adottare con urgenza ogni iniziativa, anche normativa, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, volta a destinare una congrua quota dei citati dividendi di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze, in favore delle amministrazioni competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali del 20 e del 29 maggio 2012 per la ricostruzione, nonché per il sostegno alle popolazioni e alle attività produttive ed economiche delle zone interessate. (3-02317)


Chiarimenti in merito al contributo statale a favore della divisione cargo di Trenitalia Spa – 3-02318

   TOTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la Corte dei conti, nella relazione che è seguita al controllo effettuato sulla gestione finanziaria della società Ferrovie dello Stato italiane s.p.a. per gli esercizi 2009 e 2010, afferma al capitolo terzo, paragrafo 3, relativo al servizio universale del trasporto ferroviario merci, che esiste un mercato concorrenziale per il trasporto merci sostanzialmente solo nel Nord Italia, mentre al Sud il servizio è gestito esclusivamente da Ferrovie dello Stato italiane s.p.a. Tale servizio, che è in perdita, continua ad essere sovvenzionato attraverso i proventi delle attività a mercato, poiché dovrebbe garantire un servizio di natura universale;
   la magistratura contabile, nella stessa relazione, dichiara: «In questo contesto, la produzione di servizi in perdita, “sovvenzionati” attraverso i proventi delle attività cosiddette a mercato – peraltro, in diminuzione per effetto della concorrenza – è ritenuta ingiustificata dal punto di vista industriale. È necessario, pertanto, definire con precisione quale sia il perimetro dei servizi di trazione merci ritenuti “di natura universale”, espletati in funzione di contratti di servizio certi, e di durata congrua»;
   l'interrogante, in relazione alle attività di Trenitalia s.p.a. – divisione cargo, gruppo Ferrovie dello Stato italiane s.p.a., ha presentato due interrogazioni a risposta in Commissione, rispettivamente la n. 5-04121 e la n. 5-04554, alle quali rispondeva il Sottosegretario Giachino nel febbraio 2011 e nel luglio 2011. In entrambe le risposte si confermava l'elargizione di un contributo pari a 128 milioni di euro da parte dello Stato in favore di Trenitalia s.p.a. – divisione cargo, affermandosi, altresì, che non si trattava di trasferimenti pubblici a «fondo perduto», ma di pagamenti – che, peraltro, risultano inferiori al costo delle prestazioni fornite – per effettuare attività di trasporto ferroviario in aree a scarsa domanda, dove nessun'altra impresa ferroviaria considera conveniente investire;
   entrambe le risposte lasciarono l'interrogante insoddisfatto, a fronte delle generiche informazioni fornite;
   la stessa Corte dei conti, nella relazione citata, chiede maggiore chiarezza e trasparenza nelle procedure e nel conferimento delle risorse per il servizio, affermando che «l'Autorità dei trasporti dovrà fungere da organismo di regolazione del settore, anche attraverso l'emanazione di direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate, anche in modo da distinguere costi e ricavi riguardanti le attività di servizio pubblico»;
   il Ministro interrogato, in merito alla posizione dell'Italia relativamente all'istituzione di uno spazio ferroviario unico europeo durante il Consiglio europeo sui trasporti, le telecomunicazioni e l'energia, tenutosi il 12 dicembre 2011 a Bruxelles, ha espresso un orientamento «assolutamente favorevole», confermando per il nostro Paese la scelta di voler imboccare la strada delle liberalizzazioni nel settore dei trasporti ferroviari;
   lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti, il 15 marzo 2012, nel corso di un'audizione dinanzi alle Commissioni attività produttive, commercio e turismo e finanze della Camera dei deputati sul cosiddetto decreto liberalizzazioni, pur sottolineando la necessità di non creare squilibri nel settore e di «evitare che chi entra sulla rete (operatore nazionale o estero) possa scremare i benefici delle rotte di qualità ad alta redditività, lasciando all'operatore ex monopolista tutti gli oneri che derivano dal servire i cosiddetti “rami secchi”, ha ribadito l'importanza di incentivare la concorrenza nel settore del trasporto ferroviario merci;
   sembrerebbe che la stessa cifra – circa 130 milioni di euro – sia stata confermata dalla direzione generale del trasporto ferroviario, anche per l'anno 2012 come contributo in favore di Trenitalia s.p.a. – divisione cargo –:
   se il conferimento del contributo di cui sopra in favore di Trenitalia s.p.a. – divisione cargo sia previsto anche per l'anno 2012, a quanto ammonti effettivamente e se Trenitalia s.p.a. – divisione cargo, nell'attività in regime di «servizio universale», ossia «non a mercato», fornisca o meno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un rendiconto dettagliato dei servizi effettuati. (3-02318)


Chiarimenti e iniziative urgenti in merito all'emanando decreto ministeriale riguardante i cosiddetti lavoratori esodati – 3-02319

   DAMIANO, GNECCHI, LENZI, RUBINATO, MURER, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU, MARAN, QUARTIANI e GIACHETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il susseguirsi di continue segnalazioni e denunce evidenzia i tanti limiti e problemi che si sono aperti a seguito del varo della riforma previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   già durante l'esame del predetto provvedimento in sede parlamentare si è provveduto a limitarne gli aspetti più critici e contraddittori, obiettivo portato avanti, con qualche risultato, anche in occasione dell'esame del decreto-legge «mille proroghe», in particolare tentando di offrire risposte concrete e risolutive ai tanti lavoratori che rischiano di trovarsi senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e senza la possibilità di accedere al regime previdenziale nei termini e nei tempi previsti dalla disciplina previgente;
   la soluzione, seppure ancora parziale, a tali problematiche dovrebbe essere rappresentata dal decreto interministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Tuttavia, le prime anticipazioni di stampa sui contenuti di detto provvedimento e le prime valutazioni di fonte sindacale delineano uno scenario non rassicurante che rischia di escludere ancora un'ampia platea di lavoratori dall'accesso al trattamento pensionistico e di mantenere una più generale incertezza sulle prospettive previdenziali di decine di migliaia di lavoratori;
   in particolare, sulla base di notizie di stampa relative alle disposizioni dell'emanando decreto, suscita maggiore preoccupazione e allarme l'ipotesi dell'introduzione di ulteriori e restrittivi requisiti – non previsti dalla disposizione del richiamato comma 14 dell'articolo 24 – per il riconoscimento della contribuzione volontaria, prevedendo l'obbligo di aver versato almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011. Tale vincolo esclude dalla platea dei derogati tutti i lavoratori che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione entro la data del 4 dicembre 2011, si trovano nell'impossibilità di effettuare il versamento, in quanto percettori dell'indennità di mobilità o di disoccupazione. Per di più, si prevede l'obbligo di non aver svolto alcuna attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
   l'articolo 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004, come modificata dalla legge n. 247 del 2007, prevede che le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità, vigenti prima della data di entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi ai lavoratori che, entro il 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; tale norma risulta ancora vigente e le circolari Inps nn. 149 del 2004 (paragrafo 4) e 60 del 2008 (quarta parte), che disciplinano gli autorizzati alla prosecuzione volontaria, non sono disapplicate, poiché non risulta che l'Inps le abbia mai espressamente considerate superate; il tenore letterale della circolare Inps n. 35 del 2012 (relativa alle novità introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011) prevede che le vecchie regole continuano ad applicarsi ai soggetti che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011; di norma, chi era stato autorizzato entro il 20 luglio 2007 si riteneva rientrasse nella fattispecie derogatoria e, quindi, che potesse andare in pensione con 57 anni di età, 35 di contributi più la finestra, visto che le norme che prevedono tali garanzie non sono mai state abrogate;
   infine, molti temono che anche gli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 siano conteggiati nella platea delle 10.250 persone salvate dalle nuove regole della «riforma Fornero», visto che il decreto messo a punto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevede la deroga solo per coloro che matureranno i requisiti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;
   analogamente, anche per coloro che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge n. 216 del 2011, hanno risolto il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, si introduce il vincolo di non aver svolto successiva occupazione in qualsiasi altra attività lavorativa. Tale condizione, prevista anche per la prosecuzione della contribuzione volontaria, finisce per escludere anche chi ha prestato un solo giorno di attività lavorativa regolarmente registrata, colpendo chi ha rispettato le leggi e, di fatto, favorendo chi è ricorso al «nero»;
   anche per quanto concerne i lavoratori titolari della prestazione straordinaria dei fondi di solidarietà, risulta che il decreto in via di emanazione introduce un'ulteriore e penalizzante requisito, alzando a 62 anni di età il limite anagrafico entro cui i lavoratori interessati debbono restare a carico dei fondi medesimi. Tale innalzamento rischia di determinare un vuoto di copertura che può arrivare anche a due anni, laddove si consideri che il tetto massimo di prestazione dei fondi è comunque fissato in 60 mesi complessivi;
   il decreto ministeriale dovrebbe dare attuazione alle disposizioni di legge, non individuare limiti aggiuntivi non previsti dalla fonte sovraordinata, come la richiesta di un versamento effettuato, quando la legge parla solo di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, o l'esclusione di chi abbia avuto un lavoro di qualunque tipo dopo l'autorizzazione. È un principio consolidato che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia valida per tutto l'arco della vita lavorativa e, pertanto, appare del tutto legittimo che gli interessati abbiano successivamente cercato una nuova occupazione o forma di lavoro, così come è altrettanto legittimo che ogni singola persona attenda il periodo più prossimo alla pensione per versare gli eventuali contributi mancanti; le ulteriori limitazioni introdotte dall'annunciato decreto interministeriale non tengono conto della normativa generale sulla prosecuzione volontaria;
   da prime stime e dalla nutrita casistica che si sta delineando, anche a seguito di numerosissime segnalazioni dei diretti interessati e delle organizzazioni sindacali, il combinato disposto delle citate norme del decreto-legge n. 201 del 2011, del decreto-legge n. 216 del 2011, così come tradotte nell'emanando decreto interministeriale – almeno nelle versioni sin qui circolate – finisce per escludere dall'applicazione della deroga al nuovo regime pensionistico ancora molte migliaia di lavoratori, che risulterebbero così privi di qualsiasi forma di reddito, così determinando un'inaccettabile ingiustizia e un motivo di grave allarme sociale;
   giova ricordare che, per ovviare alle più evidenti incongruenze della nuova disciplina, il gruppo del Partito democratico ha presentato appositi ordini del giorno, condivisi da tutte le forze politiche e approvati dalla Camera dei deputati, che ora trovano riscontro nella proposta di legge atto Camera n. 5103, attualmente all'esame della competente commissione parlamentare –:
   qualora dovessero trovare riscontro le anticipazioni di stampa sommariamente evidenziate in premessa, anche al fine di scongiurare l'inevitabile insorgere di un vasto contenzioso giudiziario, quali iniziative urgenti intenda assumere allo scopo di evitare un'ingiustificata sperequazione a danno dei lavoratori che avrebbero diritto ad accedere al trattamento previdenziale previgente, ma se ne troverebbero esclusi in base agli ulteriori criteri individuati dall'emanando decreto interministeriale, tenendo in ogni caso in considerazione la circostanza che le stesse disposizioni di cui ai citati articoli 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 determinano comunque l'ingiusta esclusione di una vastissima platea di lavoratori, nell'ordine di diverse decine di migliaia, dalle deroghe previste. (3-02319)


DISEGNO DI LEGGE: S. 2156 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4434-A); ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DI PIETRO ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; GIOVANELLI ED ALTRI; TORRISI ED ALTRI; GARAVINI; FERRANTI ED ALTRI (A.C. 3380-3850-4382-4501-4516-4906)

A.C. 4434-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'emendamento 2.700 e sui subemendamenti 0.2.700.1, 0.2.700.2, 0.2.700.3, 0.2.700.4, 0.2.700.5, 0.2.700.6, 0.2.700.7, 0.2.700.8, 0.2.700.9, 0.2.700.10, 0.2.700.11, 0.2.700.12, 0.2.700.13, 0.2.700.14 e 0.2.700.100.

A.C. 4434-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Trasparenza dell'attività amministrativa).

  1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni sono altresì pubblicati i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Tali informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
  2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 1 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
   a) autorizzazione o concessione;
   b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
   d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti posti
in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 1 e 2 nei siti istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.
  4. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
  5. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione.
  6. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
  7. Le amministrazioni possono rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
  8. Con uno o più decreti dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 6 e 7. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  9. La mancata o incompleta pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni di cui al comma 8 del presente articolo costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Trasparenza dell'attività amministrativa).

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Le presenti disposizioni non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  2-ter. Gli articoli 241, 242 e 243 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai citati articoli mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati di cui al comma 2-bis.
2. 280. Di Pietro, Evangelisti, Borghesi, Realacci, Paladini.

  All'emendamento 2.700 delle Commissioni, comma 2-bis, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: , previa autorizzazione fino alla fine del comma.
0. 2. 700. 10. Vanalli, Volpi.

  All'emendamento 2.700 delle Commissioni, comma 2-bis, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: sono nulli con le seguenti: sono inefficaci.
0. 2. 700. 1. Sisto, Baldelli.

  All'emendamento 2.700 delle Commissioni, comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: all'articolo 241 aggiungere le seguenti: , comma 1,.
0. 2. 700. 2. Contento, Baldelli.
(Approvato)

  All'emendamento 2.700 delle Commissioni, comma 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: , in tutto o in parte,.
0. 2. 700. 11. Vanalli, Volpi.
(Approvato)

  All'emendamento 2.700 delle Commissioni, comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: di governo fino alla fine del comma con le seguenti: amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al comma 2-bis.
0. 2. 700. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  All'emendamento 2.700 delle Commissioni, comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: della società fino alla fine del comma con le seguenti: si identifica con quello cui spetta l'amministrazione della società.
0. 2. 700. 3. Contento, Baldelli.

  All'emendamento 2.700 delle Commissioni, comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: individuato dallo statuto con le seguenti: specificamente delegato.
0. 2. 700. 4. Sisto, Baldelli.

  All'emendamento 2.700 delle Commissioni, comma 2-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: di amministrazioni pubbliche terze.
0. 2. 700. 14. Vanalli, Volpi.

  All'emendamento 2.700 delle Commissioni, sopprimere il comma 2-sexies.
0. 2. 700. 13. Vanalli, Volpi.

  All'emendamento 2.700 delle Commissioni, comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole da: preferibilmente fino alla fine del comma, con le seguenti: tra i dirigenti pubblici.
0. 2. 700. 5. Sisto, Baldelli, Di Pietro.

  All'emendamento 2.700 delle Commissioni, comma 2-septies, secondo periodo, sostituire le parole: La differenza con le seguenti: L'eventuale differenza.
0. 2. 700. 6. Sisto, Baldelli.
(Approvato)

  All'emendamento 2.700 delle Commissioni, comma 2-septies, secondo periodo, dopo le parole: spettante agli aggiungere la seguente: altri.
0. 2. 700. 7. Sisto, Baldelli.

  All'emendamento 2.700 delle Commissioni, comma 2-septies, secondo periodo, dopo le parole: della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: che ha indetto la gara.
0. 2. 700. 8. Contento, Baldelli.
(Approvato)

  All'emendamento 2.700 delle Commissioni, comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo spettante agli arbitri nominati non può superare il doppio dell'importo spettante al dirigente pubblico.
0. 2. 700. 12. Vanalli, Volpi, Di Pietro.

  All'emendamento 2.700 delle Commissioni, comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo spettante a ciascun arbitro nominato non può essere superiore a 10.000 euro.
0. 2. 700. 9. Sisto, Baldelli, Di Pietro, Papa, Consolo, Patarino.

  All'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. «Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, della clausola compromissoria o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli».
  2-ter. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163, e successive modificazioni, si applicano anche alle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate, in tutto o in parte, con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo di governo della società è il soggetto che ne ha la rappresentanza legale ovvero altro soggetto individuato dallo statuto.
  2-quater. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 2-quinquies 2-sexies e 2-septies oltre che nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
  2-quinquies. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.
  2-sexies. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
  2-septies. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. La differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione.
  2-octies. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. 700. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 4434-A – Proposte emendative all'articolo 4

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4. 0600 (ulteriore nuova formulazione) del Governo

  All'articolo aggiuntivo 4. 0600 (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, lettera b), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a tre anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):
   sostituire le parole: per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno con le seguenti: per un congruo periodo di tempo, non inferiore a tre anni;
   sostituire le parole:
comunque non inferiore ad un anno con le seguenti: comunque non inferiore a tre anni.
0. 4. 0600. 3. Favia, Donadi, Di Pietro, Palomba, Borghesi, Evangelisti, Cambursano, Moffa, Scilipoti.

  All'articolo aggiuntivo 4. 0600 (ulteriore nuova formulazione) del Governo, comma 2, lettera c), dopo le parole: in ogni caso aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
0. 4. 0600. 2. Vassallo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali). – 1. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione e della prevenzione dei conflitti di interesse il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale;
   b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o a contribuzione economica da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
   c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento, abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità vanno graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
   d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:
    1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
    2) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
    3) gli amministratori di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
   e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o non, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o a contribuzione economica da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o a contribuzioni economiche da parte dell'amministrazione;
   f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.
4. 0600.(ulteriore nuova formulazione) Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. L'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
  Art. 9. – (Intervento dei portatori di interessi nel procedimento). – 1. Le persone fisiche portatrici di propri interessi individuali e i loro rappresentanti legali o volontari, i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati in conformità alle disposizioni normative di settore, nonché i soggetti portatori di interessi pubblici in qualsiasi forma costituiti, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo in ogni sua fase sino alla decisione finale.
  2. L'intervento nel procedimento amministrativo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, in particolare di imprese, persone giuridiche, portatori di interessi particolari altrui o gruppi di interesse, per i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, è disciplinato con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento indica le modalità di partecipazione e le forme di interlocuzione con le amministrazioni procedenti in ordine all'intervento di cui al presente comma, con garanzie elevate di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Le regioni e gli enti locali si conformano al principio di differenziazione delle modalità partecipative di cui al presente comma, nell'ambito delle rispettive competenze, disciplinando la materia ai sensi dell'articolo 29. Nelle more dell'adozione delle misure normative di cui al presente comma, si applica la disciplina di cui al comma 1.
4. 0250. Mantovano, Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. L'adozione finale degli atti di cui al comma 1 deve in ogni caso essere preceduta da una consultazione pubblica che consenta a tutti gli interessati di esprimersi con osservazioni scritte sullo schema di atto elaborato nel corso del procedimento dalle amministrazioni competenti. La consultazione pubblica può svolgersi anche in forma telematica.
4. 0252. Mantovano, Costa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. All'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Il procedimento di annullamento d'ufficio sia avvia senza deroghe quando l'amministrazione competente per l'autotutela ha notizia di circostanze di fatto tali da far ragionevolmente ipotizzare che l'illegittimità del provvedimento di primo grado si correla, direttamente o indirettamente, a fatti di corruzione nell'attività amministrativa.
  1-ter. Le pubbliche amministrazioni dispongono in ogni caso l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi definitivamente annullati in sede giurisdizionale, anche nei casi in cui la parte vittoriosa nel giudizio ha volontariamente rinunciato al ricorso o agli effetti della sentenza di annullamento.
  1-quater. I provvedimenti di annullamento d'ufficio sono trasmessi dalle amministrazioni competenti, in via telematica, alla Corte dei conti;
   al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il procedimento di convalida non può essere avviato nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter».
4. 0253. Mantovano, Costa.

A.C. 4434-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4434 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).

  1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 91,
comma 7, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono individuate le seguenti tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali è sempre richiesta l'informazione antimafia di cui all'articolo 84 del citato codice indipendentemente dal valore del contratto o del sub-contratto:
   a) trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) noli a caldo, qualora il relativo contratto non sia assimilabile al subappalto, ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   h) autotrasporti per conto terzi;
   i) guardianìa dei cantieri.

  2. L'affidamento a terzi, da parte dell'aggiudicatario, di attività comprese tra quelle di cui al comma 1, nonché le modifiche dell'assetto proprietario e degli organi sociali delle imprese aggiudicatarie degli appalti riguardanti le attività di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione alla prefettura per l'espletamento degli opportuni controlli anche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  3. L'individuazione delle attività di cui al comma 1 può essere aggiornata, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia,
delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Attività d'impresa particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) noli a caldo;
   h) autotrasporti conto terzi;
   i) guardianìa dei cantieri.

  3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
*6. 1. Vitali, Contento.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) noli a caldo;
   h) autotrasporti conto terzi;
   i) guardianìa dei cantieri.

  3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
*6. 252. Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
   b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) noli a caldo;
   h) autotrasporti conto terzi;
   i) guardianìa dei cantieri.

  3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
*6. 253. Rao.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
   b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) noli a caldo;
   h) autotrasporti conto terzi;
   i) guardianìa dei cantieri.

  3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
  6. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
*6. 1.(Nuova formulazione) Vitali, Contento.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
   b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) noli a caldo;
   h) autotrasporti conto terzi;
   i) guardianìa dei cantieri.

  3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
  6. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
*6. 252.(Nuova formulazione) Barbaro, Bocchino, Briguglio, Consolo, Giorgio Conte, Della Vedova, Di Biagio, Divella, Galli, Granata, Lamorte, Lo Presti, Menia, Moroni, Muro, Paglia, Patarino, Perina, Proietti Cosimi, Raisi, Ruben, Scanderebech, Toto.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
   b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) noli a caldo;
   h) autotrasporti conto terzi;
   i) guardianìa dei cantieri.

  3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
  6. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
*6. 253.(Nuova formulazione) Rao.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
trasporto transfrontaliero di rifiuti;
6. 251. Melchiorre, Tanoni.