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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 11 dicembre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 dicembre 2012.

  Albonetti, Alessandri, Bindi, Boniver, Borghesi, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Dussin, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Migliavacca, Migliori, Milanato, Moffa, Mura, Pisacane, Rigoni, Paolo Russo, Stefani, Tenaglia, Valducci, Vernetti, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albonetti, Alessandri, Bindi, Bongiorno, Boniver, Borghesi, Brugger, Bruno, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Castagnetti, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, Della Vedova, Dozzo, Dussin, Gianni Farina, Renato Farina, Fava, Gregorio Fontana, Aniello Formisano, Franceschini, Galletti, Giancarlo Giorgetti, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, Leo, Leone, Lombardo, Lucà, Lupi, Martini, Antonio Martino, Mazzocchi, Mazzuca, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Milanato, Misiti, Moffa, Mura, Nucara, Pisacane, Pisicchio, Rigoni, Ruben, Paolo Russo, Stefani, Tenaglia, Valducci, Vernetti, Vitali, Volontè.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 dicembre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GIANNI FARINA: «Norme riguardanti il personale a contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero» (5627);
   LARATTA ed altri: «Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia di grave danno erariale cagionato dal pubblico ufficiale» (5628);
   PIZZOLANTE: «Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri nonché modifica all'articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernente la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei medesimi» (5629);
   CENTEMERO: «Istituzione della Giornata nazionale della letteratura» (5630).

  In data 10 dicembre 2012 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GIDONI ed altri: «Disposizioni per la commemorazione del centenario e per la valorizzazione del patrimonio storico della prima Guerra mondiale» (5631);
   NEGRO: «Modifica all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la ritenuta d'acconto sui contributi erogati dagli enti pubblici» (5632);
   PALOMBA: «Istituzione in Olbia di una sezione distaccata del tribunale di Tempio Pausania e in Carbonia e Sanluri di sezioni distaccate del tribunale di Cagliari» (5633);
   PALOMBA: «Istituzione in Sanluri di una sezione distaccata del tribunale di Cagliari» (5634);
   BOCCIA: «Modifiche all'articolo 29 e introduzione dell'articolo 29-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di accertamento e riscossione delle imposte, e modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernenti l'aggio dovuto all'agente della riscossione» (5635).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  TASSONE: «Istituzione del ruolo della dirigenza sanitaria presso il Ministero della salute» (5577) Parere delle Commissioni V, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

  VILLECCO CALIPARI ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione» (5608) Parere delle Commissioni IV, V e VII;

  «Nuove disposizioni di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese» (5610) Parere delle Commissioni II, V, VI, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  DI PIETRO: «Modifiche al codice penale e all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di autoriciclaggio e di sequestro degli strumenti finanziari per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali» (5573) Parere delle Commissioni I, VI e X.

   III Commissione (Affari esteri):
  GIANNI FARINA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sull'emigrazione italiana nel mondo» (5593) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XI.

   VIII Commissione (Ambiente):
  REALACCI ed altri: «Disposizioni concernenti la ricognizione e la demolizione degli immobili costruiti abusivamente, le sanzioni penali e i procedimenti di sanatoria, nonché disciplina dell'attività dell'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio» (5588) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):
  CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE: «Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi» (5614) Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  CANNELLA: «Disposizioni per il riconoscimento della pensione privilegiata in favore dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che hanno contratto invalidità totale a seguito della vaccinazione antitubercolare effettuata durante il servizio» (5558) Parere delle Commissioni I, II, IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  MAURIZIO TURCO ed altri: «Disposizioni per garantire il diritto dei pazienti a rifiutare l'impiego di farmaci sperimentati su animali» (5602) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  con lettera in data 22 novembre 2012, sentenza n. 256 del 19-22 novembre 2012 (doc. VII, n. 860), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27 della legge della regione Marche, 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del bilancio 2011);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, lettera d), della legge della regione Marche n. 20 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge della regione Marche n. 20 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e i) (recte: l), della Costituzione;
    dichiara estinto per rinunzia il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 4, della legge della regione Marche n. 20 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);

  con lettera in data 22 novembre 2012, sentenza n. 257 del 19-22 novembre 2012 (doc. VII, n. 861), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001, sollevata dal tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  con lettera in data 22 novembre 2012, sentenza n. 258 del 19-22 novembre 2012 (doc. VII, n. 862), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'articolo 60, primo comma, alinea e lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»:
   alla VI Commissione (Finanze);

  con lettera in data 28 novembre 2012, sentenza n. 262 del 19-28 novembre 2012 (doc. VII, n. 865), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della legge della regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella regione Puglia);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, secondo periodo, della legge della regione Puglia n. 1 del 2011;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, secondo periodo, della legge della regione Puglia n. 1 del 2011, nella parte in cui esclude dal limite di spesa stabilito nel primo periodo le missioni a valere sulle risorse del bilancio vincolato, quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attività della protezione civile, quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi interistituzionali;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, della legge della regione Puglia n. 1 del 2011;
    dichiara estinto il giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della regione Puglia n. 1 del 2011, promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla V Commissione (Bilancio);

  con lettera in data 30 novembre 2012, sentenza n. 271 del 19-30 novembre 2012 (doc. VII, n. 869), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006), nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all'entrata del bilancio dello Stato siano quelli di competenza statale:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  con lettera in data 6 dicembre 2012, sentenza n. 272 del 24 ottobre – 6 dicembre 2012 (doc. VII, n. 870), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali);
    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale: a) dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1»; b) dell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell'articolo 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell'articolo 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell'articolo 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo cinque,»; f) dell'articolo 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»; h) dell'articolo 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell'articolo 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13»; l) dell'intero articolo 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell'articolo 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell'articolo 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell'articolo 24 del detto decreto legislativo;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dell'articolo 16 del decreto ministeriale adottato dal ministro della giustizia, di concerto col ministro dello sviluppo economico, in data 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), «da soli ed anche in combinato disposto», sollevata dal giudice di pace di Recco, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione:
   alla II Commissione (Giustizia);

  con lettera in data 6 dicembre 2012, sentenza n. 273 del 3-6 dicembre 2012 (doc. VII, n. 871), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Puglia 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale):
   alla XIII Commissione (Agricoltura).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  sentenza n. 259 del 19-22 novembre 2012 (doc. VII, n. 863), con la quale:
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  sentenza n. 260 del 19-22 novembre 2012 (doc. VII, n. 864), con la quale:
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2009 – e altre disposizioni di adeguamento normativo) promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  sentenza n. 263 del 19-28 novembre 2012 (doc. VII, n. 866), con la quale:
   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera «Ordine Mauriziano di Torino»), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione nonché in relazione alla XIV disposizione finale della Costituzione, dal tribunale ordinario di Torino;
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 1, e dell'articolo 1, comma 1350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento ai medesimi parametri, dal tribunale ordinario di Torino:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  sentenza n. 264 del 19-28 novembre 2012 (doc. VII, n. 867), con la quale:
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  sentenza n. 265 del 19-28 novembre 2012 (doc. VII, n. 868), con la quale:
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012) promosse, in riferimento all'articolo 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della regione siciliana), convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria) e al principio di leale collaborazione, dalla regione siciliana:
   alla VI Commissione (Finanze);

  sentenza n. 274 del 3-6 dicembre 2012 (doc. VII, n. 872), con la quale:
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della regione Veneto 11 novembre 2011, n. 21 (Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 «Norme in materia funeraria», in materia di deroghe per i comuni montani), promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  sentenza n. 275 del 3-6 dicembre 2012 (doc. VII, n. 873), con la quale:
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), promosse dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli articoli 4, n. 3), 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24) e 29), 9, numeri 9) e 10), 16, 80, comma 1, e 81, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle norme di attuazione dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione), al decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); nonché dell'articolo 117, terzo e quinto comma, della Costituzione;
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 3 e 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 28 del 2011, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli articoli 8, n. 29), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1987:
   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 4 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordi – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ENS-ONLUS), per gli esercizi dal 2006 al 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 480).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 5 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), per gli esercizi 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 483).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 5 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale del notariato, per l'esercizio 2010. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV n. 484).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 7 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, per l'esercizio 2010 (fino al 31 maggio). Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 485).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla X Commissione (Attività produttive) e XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione da Ministeri.

  I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
   articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
   articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
   articolo 1, commi 182 e 350, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni competenti per materia.

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 10 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle Commissioni sottoindicate:
   n. 67/2012 dell'11 luglio 2012, concernente «Contratto di programma ANAS 2011 – Parte servizi e atto aggiuntivo al contratto di programma ANAS 2011 – Parte investimenti» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 95/2012 del 3 agosto 2012, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione regione Umbria. Programmazione delle residue risorse 2000-2006» – alla V Commissione (Bilancio);
   n. 111/2012 del 26 ottobre 2012, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006. Riprogrammazione parziale a favore dell'intervento “Giustizia civile celere per la crescita” di una quota dell'assegnazione di cui alla delibera n. 98/2007 a favore del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie» – alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 7 e 10 dicembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia (COM(2012)705 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (COM(2012)707 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (COM(2012)725 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro (COM(2012)727 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un quadro di qualità per i tirocini – Seconda fase della consultazione delle parti sociali a livello europeo a norma dell'articolo 154 del TFUE (COM(2012)728 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi del documento analitico (SWD(2012)408 final) che sono assegnati in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2012)729 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (COM(2012)730 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera («decisione di Prüm») (COM(2012)732 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 184, punto 8, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio sull'esperienza maturata con l'attuazione della riforma del settore vitivinicolo del 2008 (COM(2012)737 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Andamento della situazione dei mercati e conseguenti condizioni per l'estinzione graduale del regime delle quote latte – seconda relazione sull’«atterraggio morbido» (COM(2012)741 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'ingegner Virginio Di Giambattista, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di direttore della direzione generale per il trasporto pubblico locale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate (520).

  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 gennaio 2013. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 dicembre 2012.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, commi 63 e 65, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la richiesta di parere parlamentaré sullo schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (521).

  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 9 febbraio 2013.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 17, comma 5, della legge 4 giugno 2010, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE (522).

  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 20 gennaio 2013. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 31 dicembre 2012.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 dicembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE che modifica la direttiva 89/391/CEE, le sue direttive particolari e le direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (523).

  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareti entro il 20 gennaio 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3271 – DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE NAZIONALE E NORME SULLA MEDESIMA MATERIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 5569) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE REGUZZONI ED ALTRI (A.C. 4740)

A.C. 5569 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 5569 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.2, 3.5, 3.9, 3.13, 3.23, 3.24, 3.25, 4.4, 4.8, 4.10, 4.12 e 4.14 e, sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 5569 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Oggetto e modalità di esercizio della delega).

  1. Al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo:
   a) dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;
   b) delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;
   c) delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

  2. I risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e destinati alle finalità di cui all'articolo 4 sono determinati al netto dei risparmi destinati al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, nonché, per i profili di competenza, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 5), con il Ministro della salute, e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere h) e m), e 2, lettera d), con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere g) e m), e 2, lettera d), sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
  4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
  6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare».
  7. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Oggetto e modalità di esercizio della delega).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: sistema nazionale di difesa aggiungere le seguenti: integrato e perfettamente compatibile al modello di difesa europeo,.
1. 1. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
1. 2. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0a) della dotazione di armamenti e sistemi d'arma atti ad offendere e degli armamenti già in possesso delle forze armate la cui manutenzione, prescindendo dall'utilizzo degli stessi, risulta essere significativamente onerosa;
1. 3. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e dell'elevato costo medio per singola unità d'organico rispetto al personale civile.
1. 4. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e delle progressioni di carriera.
1. 5. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e dell'esiguo costo medio per singola unità d'organico rispetto al personale militare.
1. 6. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio Centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali con le seguenti: d'intesa, per le materie di competenza, con il Consiglio Centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali.
1. 7. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio Centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali con le seguenti: acquisiti, per le materie di competenza, i pareri del Consiglio Centrale di rappresentanza militare e delle organizzazioni sindacali con conseguente motivazione scritta qualora le proposte si intendessero respinte.
1. 8. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: vincolante entro centoventi giorni.
1. 9. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
1. 10. Gidoni, Dozzo, Chiappori, Molgora.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.
*1. 11. Gidoni, Dozzo, Chiappori, Molgora.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.
*1. 20. Di Stanislao, Barbato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 1o aprile 1981, n. 121;
   b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
  4. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
  «Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati».
1. 02. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale militare delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 95 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
1. 03. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
  Art. 1-bis. – (Armonizzazione delle progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri). – 1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:
   a) il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quella del pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole.
   b) i maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.
   c) gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.

  2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le eventuali eccedenze organiche determinate nel ruolo normale per effetto delle norme di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero eventuali oneri di spesa non previsti, devono essere compensati con la riduzione del volume organico degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.
  3. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1-ter.

  Art. 1-ter. – (Lotta all'evasione fiscale). – 1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
  «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
  I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
   b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
   a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
   b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
   c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.
  7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.
  8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 7 e i relativi contenuti tecnici.
  9. I dati comunicati ai sensi del comma 7 sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
1. 01. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Armonizzazione delle progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri). – 1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:
   a) il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quella del pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole;
   b) i maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
   c) gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.

  2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le eventuali eccedenze organiche determinate nel ruolo normale per effetto delle norme di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero eventuali oneri di spesa non previsti, devono essere compensati con la riduzione del volume organico degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.
1. 04. Di Stanislao, Barbato.

(A.C. 5569 – Articolo 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa).

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione che il Capo di Stato Maggiore della difesa, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 25 e 26 del codice dell'ordinamento militare, emana direttive ai fini dell'esercizio di tutte le attribuzioni dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall'articolo 33 del codice dell'ordinamento militare, e delle attribuzioni tecnico-operative del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, previste dall'articolo 41 del medesimo codice;
   b) razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e accorpamenti, con ubicazione nel minor numero possibile di sedimi, ottimizzando le relative funzioni, in modo da conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in particolare attraverso i seguenti interventi di riorganizzazione e razionalizzazione:
    1) dell'assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, in senso riduttivo, con particolare riferimento all'area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate, perseguendo una maggiore integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa, nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, da attuare con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare;
    2) dell'assetto organizzativo del Ministero della difesa, di cui agli articoli 15 e 16 del codice dell'ordinamento militare, eventualmente prevedendo una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, e apportando le conseguenti modificazioni all'organizzazione degli uffici del Ministero della difesa, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    3) dei compiti e della struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI), definendo le forme di collegamento con i comandi operativi di componente;
    4) della struttura logistica di sostegno, ridefinendone i compiti e le procedure, e individuando settori e aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate, anche mediante la realizzazione di strutture interforze, organizzative o di coordinamento;
    5) della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare, secondo criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale, anche prevedendo la facoltà di esercizio dell'attività libero-professionale intra-muraria, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
    6) del settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure;
    7) delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia;
    8) delle strutture per la formazione e l'addestramento del personale militare delle Forze armate e del personale civile della Difesa, realizzando anche sinergie interforze delle capacità didattiche nei settori formativi comuni, ovvero verificando ambiti formativi comuni da attribuire, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, alle responsabilità di una singola componente;
    9) dell'assetto territoriale delle Forze armate, attraverso la soppressione o l'accorpamento di strutture e la riorganizzazione delle relative funzioni, perseguendo sinergie interforze;
   c) disciplina anche negoziale delle modalità di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate in favore di altri soggetti, pubblici o privati, con recupero al bilancio del Ministero della difesa delle connesse risorse finanziarie;
   d) razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei principali poli di mantenimento nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, privilegiando l'esecuzione di lavori effettuati con risorse interne, al fine di realizzare risparmi di spesa;
   e) previsione di criteri per la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma basata sulla rimodulazione degli impegni che non risultino in linea con l'attuale processo di razionalizzazione della spesa pubblica e sulla necessità di favorire, fatte salve le prioritarie esigenze operative, il processo di definizione della politica europea di sicurezza e difesa comune.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa).

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: agli articoli 25 e 26 del codice dell'ordinamento militare, aggiungere le seguenti: al fine di una concreta riduzione dei materiali d'armamento e dei sistemi d'arma atti a offendere.
2. 1. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: territoriali e periferiche aggiungere le seguenti: , al fine di una ridefinizione geografica delle infrastrutture militari volta al potenziamento delle aree geopoliticamente strategiche nel Mezzogiorno d'Italia.

  Conseguentemente, al medesimo alinea, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: tre anni.
2. 2. Di Stanislao, Pugliese, Barbato.

  Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: relative funzioni aggiungere le seguenti: , prevedendo per il personale interessato la corresponsione delle indennità connesse al trasferimento.
2. 3. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: , potenziando le aree geopoliticamente strategiche nel Mezzogiorno d'Italia.
2. 4. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), sostituire la parola: pluriennale con la seguente: triennale.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: previste dalla legislazione vigente in materia con il seguente: per il mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare esistente.
2. 6. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: . Alle procedure di dismissione di cui al presente numero si potrà procedere solo dopo aver esperito tutte le altre procedure indicate nel punto medesimo.
2. 7. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis)
revisione dei criteri per la corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riconoscendo il diritto alla corresponsione anche nei casi di effetti avversi, ipotizzati come dipendenti dalle vaccinazioni somministrate al personale militare e riconosciuti come causa probabile delle patologie gravemente invalidanti contratte dal personale civile e militare della difesa nel corso di missioni di qualsiasi natura ovvero di decessi, riconducibili a particolari condizioni ambientali e operative;
2. 8. Di Stanislao, Barbato.

(A.C. 5569 – Articolo 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa e disposizioni a favore dello stesso personale).

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, a 150.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
   b) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 310 unità di ufficiali generali e ammiragli e a 1.566 unità di colonnelli e capitani di vascello, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente;
   c) revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare;
   d) revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità;
   e) previsione del transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni di contingenti di personale militare delle Forze armate in servizio permanente, sulla base di tabelle di equiparazione predisposte secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 96, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con riconoscimento al personale transitato della corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione;
   f) previsione del versamento nell'apposito fondo destinato a retribuire la produttività del personale civile di quota parte del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi della lettera e);
   g) revisione della disciplina di cui all'articolo 1014, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel senso di estenderne, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a), l'applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente e di prevederne l'applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   h) revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo anche la loro partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, ovvero altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che, ultimato il periodo di ferma e di rafferma, ancorché idonei, e se in soprannumero rispetto alla consistenza organica di fatto del ruolo, non transitano nel servizio permanente, nell'ambito dei risparmi accertati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), nonché, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l'accesso a determinate professioni, l'avere svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all'avere prestato servizio per almeno un anno nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;
   i) previsione, nell'ambito dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni internazionali. Lo schema di decreto legislativo attuativo del principio di cui alla presente lettera, corredato di relazione tecnica, è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
   l) riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, e successive modificazioni;
   m) previsione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, di cui alle lettere a) e b), e il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, anche attraverso l'adozione di misure dirette a consentire, in relazione alle effettive esigenze di riduzione, l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre categorie di personale e il transito presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, del personale militare in servizio permanente, con le modalità di cui alla lettera e), e ricorrendo anche ad eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporre a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali, nonché sulla base degli ulteriori limiti e modalità previsti dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   n) previsione di un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione delle misure di cui alle lettere e), g) e m), adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   o) previsione, ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera n), di criteri:
    1) correlati alle misure di revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di revisione di ruoli e di profili previste ai sensi della presente legge, anche in relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni;
    2) informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, prioritariamente anagrafica, ai fini dell'esonero dal servizio e dell'aspettativa per riduzione di quadri;
   p) adozione, nell'ambito del piano di cui alla lettera n), di una disciplina che favorisca l'assegnazione a domanda, ove ne ricorrano le condizioni di organico ed in funzione della prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, presso enti o reparti limitrofi, di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, mediante l'adozione di piani di riduzione graduale coerenti con la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del medesimo Ministero e informati al principio dell'elevazione qualitativa delle professionalità, e conseguente ricognizione annuale delle dotazioni organiche con decreto del Ministro della difesa;
   b) adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile attraverso programmi di formazione professionale, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a legislazione vigente, ai fini del migliore impiego delle risorse umane disponibili;
   c) garanzia della continuità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché della funzionalità operativa delle strutture anche attraverso la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dal Ministero della difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore del personale civile appartenente alle aree funzionali dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti, nonché, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, della copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;
   d) adozione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a) del presente comma anche attraverso l'adozione di misure dirette ad agevolare la mobilità interna, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza, il trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
   e) fermi restando i requisiti di accesso al beneficio previsti dalla legislazione vigente, adozione di interventi normativi al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa e disposizioni a favore dello stesso personale).

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 150.000 con la seguente: 100.000
3. 1. Molgora, Gidoni, Chiappori, Dozzo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da conseguire fino alla fine della lettera con le seguenti: al netto del personale frequentatore di corsi di formazione, da conseguire entro 12 anni dal termine del periodo applicativo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
3. 2. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: l'anno 2024 con le seguenti: il 31 dicembre 2032.

  Conseguentemente, al comma 2:

  lettera a), sostituire le parole: l'anno 2024 con le seguenti: il 31 dicembre 2032;

  lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2032.
3. 24. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 310 con la seguente: 155.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: 1.566 con la seguente: 783.
3. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 310 con la seguente: 200.
3. 20. Molgora, Dozzo, Chiappori, Gidoni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 1.566 con la seguente: 1.200.
3. 21. Gidoni, Dozzo, Chiappori, Molgora.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: impiego aggiungere le seguenti: e delle progressioni di carriera.
3. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando la previsione della stabilizzazione al termine della ferma contratta di tutto il personale meritevole in ferma prefissata quadriennale.
3. 5. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le parole: , prevedendo, in particolare, una significativa riduzione dei livelli gerarchici attualmente esistenti e l'abbandono del cosiddetto sistema normalizzato di avanzamento per anzianità.
3. 6. Chiappori, Dozzo, Gidoni, Molgora.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , privilegiando ai fini dell'avanzamento un sistema di progressione interna di carriera tra i ruoli.
3. 7. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) introduzione di un contratto unico nazionale del comparto difesa, che separi in modo netto lo stipendio base spettante al personale militare di ogni ordine e grado dalle componenti premiali aggiuntive;
3. 8. Molgora, Dozzo, Chiappori, Gidoni, Barbato.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: personale transitato aggiungere le seguenti: dell'equiparazione al grado successivo per l'inquadramento qualora già valutato idoneo all'avanzamento e.
3. 9. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) previsione di un accantonamento congruo all'interno del bilancio di Difesa Servizi s.p.a. che permetta la piena equiparazione del personale militare alle altre categorie del personale dipendente dalla pubblica amministrazione in materia di accesso all'anticipo della liquidazione del Trattamento di fine servizio;
3. 23. Chiappori, Gidoni, Molgora, Dozzo.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: permanente aggiungere le seguenti: , fino al totale riassorbimento delle eccedenze,
3. 11. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: , e se in soprannumero rispetto alla consistenza organica di fatto del ruolo.
3. 12. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) definizione di una concreta politica di assistenza familiare della difesa, con particolare riguardo all'assistenza relativa ai militari impegnati nelle operazioni internazionali di pace;
3. 13. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) individuazione di opportune procedure volte al riconoscimento del diritto all'assegnazione nella medesima sede di impiego, o in area limitrofa, per i coniugi entrambi in servizio nell'ambito del comparto difesa e sicurezza;
3. 14. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) revisione della disciplina delle assunzioni del personale civile della difesa appartenente alle aree non dirigenziali, volta a prevedere che i posti messi a concorso siano riservati ai militari graduati di truppa delle forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti.
3. 25. Di Stanislao, Barbato.

(A.C. 5569 – Articolo 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Disposizioni in materia contabile e finanziaria).

  1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilità di bilancio e garantire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie:
   a) la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF), di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, riporta, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d) del presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo;
   b) la legge di stabilità, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei dati afferenti il recupero di risorse riportati nel DEF, provvede alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di stabilità, razionalizzazione e ridistribuzione delle risorse;
   c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative;
   d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilità dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa;
   e) nelle more del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni la sperimentazione di una maggiore flessibilità gestionale di bilancio connessa al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle relative capacità operative. Resta fermo il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per finanziare spese correnti;
   f) nelle more del riordino di cui all'articolo 51, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio nel corso dell'anno e di agevolare l'accertamento dei risparmi di cui alla lettera d) del presente comma, sono attivate, anche mediante apposite convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e la tempestiva disponibilità al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie.

  2. Al codice dell'ordinamento militare sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 536 è sostituito dal seguente:
    «Art. 536. – (Programmi). – 1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume:
   a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
   b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

  2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
  3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:
   a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;
   b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il Governo può procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

  4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1.
  5. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa»;
   b) nella sezione II del capo I del titolo III del libro terzo, dopo l'articolo 549 è aggiunto, in fine, il seguente:
  «Art. 549-bis. – (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate). – 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo».

  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Disposizioni in materia contabile e finanziaria).

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , la flessibilità di bilancio.
4. 21. Di Stanislao, Barbato, Pugliese.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative con le seguenti: versate al bilancio dello Stato.
4. 1. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti, Barbato.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: Ministero della difesa aggiungere le seguenti: , con priorità alle spese per l'esercizio.
4. 22. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: , previa verifica dell'invarianza fino alla fine della lettera con le seguenti: sono versati al bilancio dello Stato.
4. 2. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
4. 23. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
4. 24. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: , anche mediante apposite convenzioni,
4. 3. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
  0a) all'articolo 210, comma 1, dopo le parole: «ai medici militari» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione».
4. 13. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 536, comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
4. 20. Enzo Carra, Pezzotta.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 684, comma 2, lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) non hanno superato il ventottesimo anno di età;».
4. 7. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 930, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
   «1-bis. Il periodo di tempo che intercorre dalla data del giudizio di non idoneità di cui al comma 1 fino alla data dell'effettivo transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, o di altri, è riconosciuto, a tutti gli effetti, quale servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'amministrazione militare».
4. 10. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1622, 1623, 1624, 1625, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1870, 2162, 2261, 2262 sono abrogati.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
2-bis. Gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, e i commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono abrogati.
4. 5. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) dopo l'articolo 1282 è aggiunto il seguente:
  «Art. 1282-bis. – (Riallineamento carriere dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). – 1. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio alla data del 1o gennaio 2009 è promosso:
   a) con non meno di 25 anni effettivi di anzianità alla data del 1o gennaio 2009, al grado di primo maresciallo, o grado equivalente;
   b) con non meno di 30 anni effettivi di anzianità alla data del 1o gennaio 2009 al grado di primo maresciallo e la qualifica di luogotenente, o grado equivalente.

  2. Al beneficio di cui al comma 1 non conseguono effetti economici».
4. 4. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
l'articolo 1621 è sostituito dal seguente:

  «1621. (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari).

  1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della difesa.
  2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare».
4. 6. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
dopo l'articolo 1626 è aggiunto il seguente:

  «Art. 1626-bis. – 1. Il personale di cui agli articoli 1626 e 1729, comunque in servizio alla data del 30 settembre 2012, confluisce previo accertamento dell'idoneità al servizio, nel ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliario delle Forze armate, posto alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, con il grado o la qualifica rivestiti alla predetta data.
  2. Il personale militare del corpo speciale volontario della Croce Rossa, ausiliario delle Forze armate, richiamato in servizio alla data del 30 settembre 2012, che abbia svolto servizio per un periodo continuativo, pari o superiore a 3 anni, senza soluzione di continuità, in possesso dei requisiti stabiliti con apposito decreto del Ministro della difesa, transita nel ruolo unico speciale a esaurimento, con il grado posseduto alla predetta data e segue nel ruolo l'ultimo militare in servizio continuativo con il medesimo grado gerarchico.
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministro della difesa con proprio decreto stabilisce:
   a) le modalità e i criteri di formazione del ruolo unico speciale ad esaurimento di cui al comma 1;
   b) le modalità e i criteri di accertamento dell'idoneità al servizio e di iscrizione nel ruolo unico speciale ad esaurimento degli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa alla data del 30 settembre 2012;
   c) i compiti del personale del ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliari alla sanità militare».

  Conseguentemente:
  al comma 3, dopo le parole:
presente articolo aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera c),

  dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  
4. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1, lettera c), si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 4-bis.

  dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  
Art. 4-bis. –1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
   «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
   I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
   b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
   a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
   b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
   c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  5. A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.
  7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.
  8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 7 e i relativi contenuti tecnici.
  9. I dati comunicati ai sensi del comma 7 sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  10. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. 12. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 1818, le parole: «su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012».

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
2-bis. All'articolo l'articolo 5, terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012».
4. 11. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   c) nella sezione I del Capo IV del titolo II del Libro VII, all'articolo 1895 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, alinea, le parole «euro 25.822,84» sono sostituite dalle seguenti: «euro 65.000»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1-bis. La speciale elargizione di cui al comma 1 spetta, altresì, al personale ivi indicato che per causa di servizio o durante il periodo di servizio abbia subìto un evento dannoso che ne abbia comportato una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni».
    3) il comma 2 è abrogato.
   d) nella sezione I del Capo IV del titolo II del Libro VII, all'articolo 1896 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1:
    1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Ai superstiti dei soggetti deceduti in attività di servizio o, in generale, durante il periodo di servizio, per diretto effetto di ferite, lesioni o infermità, causate da eventi di natura violenta o derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito e alle nano-particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, riportate nell'adempimento del servizio o, in generale, durante il periodo di servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale, è corrisposta una speciale elargizione pari a euro 65.000, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico»;
    1.2) alla lettera a), dopo la parola «permanente» è aggiunta la seguente: «effettivo».
   2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «2-bis. Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 1897, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti».
   e) nella sezione I del Capo IV del titolo II del Libro VII, all'articolo 1897 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1-bis. La pensione privilegiata di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale militare ivi indicato che per causa di servizio o durante il periodo di servizio ha subìto un evento dannoso che ha comportato una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al medesimo personale spettano, inoltre, i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9».
   
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
    «2-bis. La pensione privilegiata di cui al comma 2 è elargita ai figli nati con deformazioni del personale ammalatosi o deceduto a causa di patologie genetiche derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito e alle nano-particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico»;
   f) al Titolo III del Libro settimo, alla rubrica del Capo IV, dopo le parole: «causa di servizio» sono aggiunte le seguenti: «ed alla condizione di permanenza in servizio».
4. 14. Di Stanislao, Barbato.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) l'articolo 1915 è abrogato.
4. 9. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 1919, comma 1, alinea, dopo le parole: «Aeronautica militare» sono aggiunte le seguenti: « , nonché dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri,».
4. 8. Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

(A.C. 5569 – Articolo 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Disposizioni finali e transitorie).

  1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è soppresso a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, conseguentemente, dalla medesima data è abrogato l'articolo 23 del codice dell'ordinamento militare.
  2. In relazione all'andamento dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale, anche sulla base dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere m) e n), e 2, lettera d), il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), può essere prorogato, con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza del predetto parere.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Disposizioni finali e transitorie).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, gli oneri connessi al mantenimento di contingenti militari all'estero nel contesto di missioni multinazionali autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o comunque deliberate da organismi internazionali ai quali partecipa la Repubblica italiana non possono superare il limite massimo di 800 milioni di euro annui. Eventuali interventi all'esterno di contingenti militari non pianificati, imposti da situazioni di emergenza, possono essere autorizzati entro il limite di spesa di cui al presente comma utilizzando il personale già impegnato in altre missioni internazionali.
5. 20. Gidoni, Dozzo, Chiappori, Molgora.

  Sopprimere il comma 2.
*5. 1. Di Stanislao, Barbato.

  Sopprimere il comma 2.
*5. 21. Chiappori, Dozzo, Gidoni, Molgora.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: entro quaranta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: obbligatorio e vincolante entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione.
5. 22. Molgora, Dozzo, Chiappori, Gidoni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 6. – (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore dal 1o giugno 2013.
5. 01. Di Stanislao, Barbato.

(A.C. 5569 – Ordini del giorno)

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   considerato che le Forze armate, ivi incluse le Forze di polizia a ordinamento militare, investono annualmente ingenti risorse umane, finanziarie e organizzative per addestrare, nelle rispettive accademie, i quadri ufficiali, consentendo agli stessi di acquisire una specificità professionale nella direzione, nel coordinamento e nel controllo delle risorse loro affidate;
   preso atto che talvolta alcune di tali risorse professionali transitano in altri ruoli della pubblica amministrazione, ivi comprese le Magistrature, previo superamento dei relativi concorsi pubblici, particolarmente selettivi;
   ritenuto che gli stessi ufficiali, pur avendo meritoriamente acquisito un diverso status giuridico, conservano inalterate le loro peculiarità professionali, in special modo coloro che hanno svolto servizio permanente effettivo per almeno dieci anni;
   ritenuto, pertanto, di dover ottimizzare al massimo l'impiego di tali peculiari capacità manageriali, qualificandone la specificità professionale e consentendo che la stessa sia utilizzata nel modo più proficuo anche presso le nuove istituzioni ove prestano servizio;
   condiviso pienamente l'ordine del giorno n. G3.103 adottato dall'Assemblea del Senato in data 6 novembre 2012 e accolto dal Governo,

impegna il Governo

ad assumere ogni necessaria iniziativa affinché sia disposto anche il riconoscimento, esclusivamente di carattere giuridico e senza alcuna valenza sul piano economico, della particolare qualificazione professionale degli ufficiali transitati, a seguito di concorso pubblico, in altri ruoli della pubblica amministrazione, ivi comprese le Magistrature, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito, ai fini della valutazione dei loro titoli di servizio nelle procedure selettive interne e per trasporre le esperienze multidisciplinari e le capacità gestionali relative alla direzione, al coordinamento e al controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già maturate nel contesto delle amministrazioni militari, anche nei nuovi ambiti istituzionali ove prestano servizio.
9/5569/1Bruno.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame prevede, tra l'altro, l'emanazione di un decreto legislativo per disciplinare la revisione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;
    tale decreto dovrà rispettare tra l'altro il seguente criterio di revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo anche la loro partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, ovvero altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità, anche attraverso successivi provvedimenti legislativi, di un riconoscimento remunerativo per i militari in ferma prefissata quadriennale, in attesa di un reinserimento in posizioni similari, con contratti equipollenti, pari al 75 per cento dell'ultima indennità percepita nel mese di dicembre dell'anno precedente, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 4 del disegno di legge in oggetto.
9/5569/2Scilipoti.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi economico-finanziaria che, dopo aver interessato molti Paesi del mondo occidentale, ha colpito in maniera molto pesante anche l'Italia, ha reso necessaria l'attuazione da parte del Governo di numerosi interventi finalizzati, da un lato, a incrementare le entrate e, dall'altro, a ridurre la spesa pubblica;
    tra questi ultimi, va inserito anche quello relativo alla revisione dello strumento militare, ritenuto, a ragione, non più sostenibile sia in ragione delle prevedibili, eque assegnazioni di bilancio attuali e future, sia della mutata situazione geostrategica, che vede le nostre Forze armate impegnate principalmente fuori area in operazioni di ristabilimento/mantenimento della pace;
    molteplici sono le misure previste dalla revisione in questione, ma le più significative sono certamente quelle che riguardano la riduzione, graduale nel tempo, di circa 35.000 militari e di 20.000 civili della difesa; tale riduzione sarà attuata sia attraverso la riduzione del turnover sia attraverso il congedamento del personale soprattutto di determinati ruoli e gradi, in cui vi è una notevole esuberanza rispetto alle reali esigenze funzionali e operative;
    la riduzione del turnover, che coinvolge i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, comporta ovviamente una penalizzazione nella possibilità occupazionale degli stessi, causando, quindi, un ulteriore peggioramento della crisi;
    tra il personale che subisce più pesantemente questo effetto negativo vi sono i volontari VFP-4, che dopo aver svolto, anche per cinque o sei anni, un importante e delicato servizio per il Paese, operando a rischio della propria vita nei Balcani, nel Libano, in Afghanistan ed in altri teatri operativi, si trovano «sulla strada» alla ricerca di un nuovo lavoro; in tale contesto, sono da tenere, peraltro, in debito conto i sentimenti di demoralizzazione e di sfiducia nello Stato, che sicuramente si instaura in queste persone e nei loro familiari,

impegna il Governo

a porre in atto ogni possibile sforzo affinché i volontari VFP-4, che hanno completato la ferma senza demerito, possano essere transitati in alternativa tra i ruoli delle forze dell'ordine oppure del servizio permanente delle forze armate.
9/5569/3Laganà Fortugno.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi economico-finanziaria che, dopo aver interessato molti paesi del mondo occidentale, ha colpito in maniera molto pesante anche l'Italia, ha reso necessaria l'attuazione da parte del Governo di numerosi interventi finalizzati, da un lato, a incrementare le entrate e, dall'altro, a ridurre la spesa pubblica;
    tra quest'ultimi, va inserito anche quello relativo alla revisione dello strumento militare, ritenuto, a ragione, non più sostenibile sia in ragione delle prevedibili, assegnazioni di bilancio attuali e future, sia della mutata situazione geostrategica, che vede le nostre forze armate impegnate principalmente fuori area in operazioni di ristabilimento/mantenimento della pace;
    tra le misure previste dalla revisione in questione, vi sono quelle che riguardano la riduzione, graduale nel tempo, di circa 40.000 militari e di 20.000 civili della difesa;
    in corso di prima lettura al Senato, il provvedimento ha recepito sostanziali modifiche che introducono, insieme a diverse norme volte al miglioramento della condizione militare del personale, il riconoscimento ai volontari dei titoli e dei requisiti minimi professionali e di formazione per la nomina a guardia giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale del 6 ottobre 2009 del Ministero dell'interno nonché, di particolare rilievo, la stabilizzazione, fino ai limiti dei relativi organici, dei volontari in ferma prefissata;
    nonostante ciò, suscitano comunque forte preoccupazione le previsioni contenute nella «spending review» che ha ridotto il regime di assunzioni delle forze di polizia per il triennio 2012-2015 («turn over» al 20 per cento per il triennio 2012-2014, al 50 per cento per l'anno 2015 e ripristino integrale al 100 per cento dall'anno 2016);
    tra il personale che presumibilmente subirà gli effetti più pesanti della predetta norma di riduzione del «turn over» vi sono i volontari VFP-4, che dopo aver svolto, anche per cinque o sei anni, un importante e delicato servizio per il paese, operando a rischio della propria vita nei Balcani, nel Libano, in Afghanistan ed in altri teatri operativi, si trovano «sulla strada» alla ricerca di un nuovo lavoro; in tale contesto, sono da tenere, peraltro, in debito conto i sentimenti di demoralizzazione e di sfiducia nello Stato, che sicuramente si instaura in queste persone e nei loro familiari,

impegna il Governo

a porre in atto ogni possibile sforzo affinché i volontari VFP-4, che hanno completato la ferma senza demerito, possano essere transitati in alternativa tra i ruoli delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile oppure del servizio permanente delle forze armate.
9/5569/3. (Nuova formulazione).  Laganà Fortugno.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli obiettivi della legge di revisione dello strumento militare vi è la significativa riduzione dei costi delta Difesa derivanti anche dal settore della gestione delle infrastrutture, delineando una profonda revisione dell'articolazione delle Forze armate ispirata a criteri di distribuzione bilanciata su tutto il territorio nazionale;
    proprio nel settore delle infrastrutture, con particolare riferimento agli arsenali della Marina militare si stanno prefigurando ritardi, aggravio di costi, perdite delle risorse allocate e pericolo di paralisi delle attività e dei servizi finalizzati al mantenimento dello strumento navale;
    nell'arsenale della Marina militare di Taranto, il piano di risanamento infrastrutturale Benedetto Brin, che avrebbe dovuto rappresentare il crocevia per la prosecuzione delle attività garantite con costi di gestione contenuti, appare attualmente paralizzato e senza prospettive se non verranno assunte iniziative urgenti;
    il ritardo nell'attuazione del Piano in argomento riguardando il mancato completamento e la sospensione dei lavori delle Officine Polifunzionali, la sospensione dei lavori di consolidamento del bacino Ferrati, le continue varianti in corso d'opera, sta determinando la perenzione dei fondi, con il rischio di compromettere in maniera irreversibile il futuro lavorativo di migliaia di lavoratori (nonostante siano assicurate le attività), oltre che pregiudicare ulteriormente l'economia di un intero territorio già largamente provato,

impegna il Governo

ad assumere iniziative urgenti, anche di carattere straordinario che accelerino le procedure per l'attuazione del piano Brin, ivi compresi lo sblocco delle risorse ad esso già destinate, risorse che, attraverso la normativa sulla perenzione, rischiano di essere irrimediabilmente perdute.
9/5569/4Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    la revisione dello strumento militare ed i provvedimenti ad essa collegati non potranno che avere conseguenze sui quei territori dove le forze armate hanno una presenza più significativa;
    che ogni comunità rivendica la propria unicità, non si può comunque disconoscere che l'attuale condizione del territorio di Taranto – la cui economia è retta prevalentemente dall'ILVA e dalla Marina militare – ha assunto un carattere di straordinarietà;
    è in corso ad una strisciante ristrutturazione, tra tiepide smentite ed evidenti provvedimenti di conferma come l'ingente finanziamento per trasferire alcuni uffici della locale direzione di amministrazione a Maricentro così come recentemente comunicato alle organizzazioni sindacali locali, con un sorprendente aggravio della spesa pubblica;
    è legittima la preoccupazione che le frammentazioni di attività mettano in pericolo l'assolvimento dei servizi prestati, la capacità operativa degli enti ed il lavoro presente e futuro di migliaia di dipendenti;
    la Marina militare a Taranto da un decennio attraverso Maribase, ha realizzato un esperimento unico e straordinario nella pubblica amministrazione, affidando per la prima volta ad un comando, oltre l'assistenza alle navi in entrata e in uscita dal Mar Grande, anche il compito di assicurare i servizi per tutti gli altri enti della giurisdizione con risorse esclusivamente interne, accorpando funzioni prima frammentate, non esercitate o esercitate male, che altrimenti sarebbero state esternalizzate, realizzando un contenimento considerevole dei costi;
    tale lungimirante esperimento rischia di essere ora vanificato dai provvedimenti in itinere che coinvolgeranno gran parte degli enti del territorio a partire dall'arsenale con il trasferimento di alcune sue funzioni nevralgiche, oltre che Maridipart, Maricentro, Mariscuola, Marispedal, eccetera;
    è dunque comprensibile il disappunto dei dipendenti della difesa e della comunità jonica che assiste, senza coinvolgimento alcuno, ad un quadro organizzativo, logistico e funzionale della Marina militare che rischia di mutare in peggio i fondamentali assetti economici e sociali;

impegna il Governo

ad armonizzare preventivamente ogni ipotesi di riorganizzazione della Marina militare sul territorio di Taranto con la sua attuale straordinaria condizione, favorendo la partecipazione corale dei protagonisti ivi compresi quelli istituzionali, sindacali e militari.
9/5569/5Losacco, Vico, Villecco Calipari.


   La Camera,
   premesso che:
    la revisione dello strumento militare ed i provvedimenti ad essa collegati non potranno che avere conseguenze sui quei territori dove le forze armate hanno una presenza più significativa;
    che ogni comunità rivendica la propria unicità, non si può comunque disconoscere che l'attuale condizione del territorio di Taranto – la cui economia è retta prevalentemente dall'ILVA e dalla Marina militare – ha assunto un carattere di straordinarietà;
    è in corso ad una strisciante ristrutturazione, tra tiepide smentite ed evidenti provvedimenti di conferma come l'ingente finanziamento per trasferire alcuni uffici della locale direzione di amministrazione a Maricentro così come recentemente comunicato alle organizzazioni sindacali locali, con un sorprendente aggravio della spesa pubblica;
    è legittima la preoccupazione che le frammentazioni di attività mettano in pericolo l'assolvimento dei servizi prestati, la capacità operativa degli enti ed il lavoro presente e futuro di migliaia di dipendenti;
    la Marina militare a Taranto da un decennio attraverso Maribase, ha realizzato un esperimento unico e straordinario nella pubblica amministrazione, affidando per la prima volta ad un comando, oltre l'assistenza alle navi in entrata e in uscita dal Mar Grande, anche il compito di assicurare i servizi per tutti gli altri enti della giurisdizione con risorse esclusivamente interne, accorpando funzioni prima frammentate, non esercitate o esercitate male, che altrimenti sarebbero state esternalizzate, realizzando un contenimento considerevole dei costi;
    tale lungimirante esperimento rischia di essere ora vanificato dai provvedimenti in itinere che coinvolgeranno gran parte degli enti del territorio a partire dall'arsenale con il trasferimento di alcune sue funzioni nevralgiche, oltre che Maridipart, Maricentro, Mariscuola, Marispedal, eccetera;
    è dunque comprensibile il disappunto dei dipendenti della difesa e della comunità jonica che assiste, senza coinvolgimento alcuno, ad un quadro organizzativo, logistico e funzionale della Marina militare che rischia di mutare in peggio i fondamentali assetti economici e sociali;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di armonizzare preventivamente ogni ipotesi di riorganizzazione della Marina militare sul territorio di Taranto con la sua attuale straordinaria condizione, favorendo la partecipazione corale dei protagonisti ivi compresi quelli istituzionali, sindacali e militari.
9/5569/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Losacco, Vico, Villecco Calipari.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto si pone l'obiettivo di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di un politica di difesa comune europea, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate italiane;
    a tale scopo il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, due o più decreti legislativi per disciplinare, tra l'altro, la revisione, in senso riduttivo delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;
    la piena e fattiva operatività delle strutture militari è resa possibile anche grazie al prezioso supporto fornito dai tanti lavoratori civili italiani impiegati presso le basi militari, alcuni dei quali – si citano, a titolo esemplificativo, le decine di dipendenti civili italiani impiegati presso la base militare di Camp Darby (Pisa), i quali, a seguito del ridimensionamento della struttura pisana, hanno perso il posto di lavoro – a causa della ridefinizione dell'organico delle installazioni militari statunitensi dislocate in Italia rischiano di restare senza lavoro;
    la legge 9 marzo 1971, n. 98, prevedeva l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti dei cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della comunità atlantica, o di quelli di singoli Stati esteri che ne facessero parte, e che fossero stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi,

impegna il Governo

a rifinanziare la legge n. 98 del 1971.
9/5569/6Gatti, Fontanelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto si pone l'obiettivo di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di un politica di difesa comune europea, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate italiane;
    a tale scopo il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, due o più decreti legislativi per disciplinare, tra l'altro, la revisione, in senso riduttivo delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;
    la piena e fattiva operatività delle strutture militari è resa possibile anche grazie al prezioso supporto fornito dai tanti lavoratori civili italiani impiegati presso le basi militari, alcuni dei quali – si citano, a titolo esemplificativo, le decine di dipendenti civili italiani impiegati presso la base militare di Camp Darby (Pisa), i quali, a seguito del ridimensionamento della struttura pisana, hanno perso il posto di lavoro – a causa della ridefinizione dell'organico delle installazioni militari statunitensi dislocate in Italia rischiano di restare senza lavoro;
    la legge 9 marzo 1971, n. 98, prevedeva l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti dei cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della comunità atlantica, o di quelli di singoli Stati esteri che ne facessero parte, e che fossero stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rifinanziare la legge n. 98 del 1971.
9/5569/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Gatti, Fontanelli.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i criteri di delega sono compresi anche quelli relativi alla revisione dei ruoli e dei profili d'impiego del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare, nonché della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare e in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare, correlato anche alla riduzione delle dotazioni organiche complessive dello stesso personale, e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità;
    l'esercizio della delega in esame per un solo settore del personale del comparto sicurezza e difesa può determinare un disallineamento nell'ambito del medesimo comparto, anche per effetto dell'assenza di un analogo strumento per le forze di polizia, parimenti destinatarie di misure di contenimento della spesa pubblica che incidono sulla funzionalità delle stesse, con una possibile disparità di trattamento nei confronti dello stesso personale interessato,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile a riordinare il settore delle forze dell'ordine e del soccorso pubblico, al fine di salvaguardare i principi di equiordinazione e omogeneizzazione degli ordinamenti, nonché l'unitarietà del comparto sicurezza e difesa.
9/5569/7Santelli.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni relative all'attuazione della delega, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare i maggiori risparmi conseguiti dall'attuazione del disegno di legge al bilancio dello Stato per la riduzione del debito pubblico.
9/5569/8Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.


   La Camera,
   premesso che:
    con il disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» il Governo ha reso evidente la volontà di assicurare la piena integrabilità dello strumento militare nazionale nella prospettiva di una politica di difesa comune europea che sia capace di superare diversità e ridondanze che impediscono una attenta razionalizzazione delle risorse economiche e umane, per la costituzione di un esercito comune europeo,

impegna il Governo

alla promozione in sede europea di una iniziativa per la creazione di un esercito comune europeo con funzioni e organizzazione subordinate ai principi dell'Unione, secondo una logica di maggiore razionalizzazione delle risorse singole e collettive.
9/5569/9Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» attua una profonda revisione delle dotazioni organiche e dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa;
    nell'ambito della discussione sono state respinte tutte le proposte emendative volte a sopprimere o ridurre voci di spesa la cui permanenza si pone in evidente contrasto con la contrazione delle dotazioni organiche del personale militare,

impegna il Governo

   a prevedere, nell'attuazione dei decreti legislativi di cui alla delega in premessa, ogni utile iniziativa idonea a sopprimere l'istituto dell'ausiliaria, i richiami in servizio, le promozioni all'ultimo giorno di servizio, l'omogeneizzazione stipendiale e le indennità antiesodo per i piloti e controllori di volo;
   a destinare i maggiori risparmi derivanti dall'attuazione del precedente capoverso alle misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni internazionali;
   a valorizzare le professionalità del personale militare anche attraverso una adeguata revisione della progressione delle carriere dei ruoli non direttivi, anche eliminando gli attuali vincoli per il passaggio al ruolo superiore.
9/5569/10Bernardini, Maurizio Turco, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» attua una profonda revisione delle dotazioni organiche e dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa;
    nell'ambito della discussione sono state respinte tutte le proposte emendative volte a sopprimere o ridurre voci di spesa la cui permanenza si pone in evidente contrasto con la contrazione delle dotazioni organiche del personale militare,

impegna il Governo

   ad adottare misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni internazionali;
   a valorizzare le professionalità del personale militare anche attraverso una adeguata revisione della progressione delle carriere dei ruoli non direttivi.
9/5569/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Bernardini, Maurizio Turco, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» prevede che l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;
    è indispensabile che i decreti legislativi previsti dalla norma in argomento siano adottati previo il più ampio coinvolgimento, ad ogni livello, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze militari,

impegna il Governo

   a non emanare i decreti in premessa senza aver acquisito il parere che le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari saranno chiamate ad esprimere quale sintesi dei pareri e delle proposte formulate dagli organismi di base e intermedi;
   a verificare che dette organizzazioni sindacali ed il Cocer abbiano preventivamente consultato tutti gli organismi di livello inferiore affinché pervengano al Governo proposte e pareri ampiamente condivisi da tutto il personale interessato.
9/5569/11Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» prevede che l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità;
    è indispensabile che i decreti legislativi previsti dalla norma in argomento siano adottati previo il più ampio coinvolgimento, ad ogni livello, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze militari,

impegna il Governo

   a non emanare i decreti in premessa senza aver acquisito il parere che le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari saranno chiamate ad esprimere.
9/5569/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.


   La Camera,
   preso atto
    della necessità di intervenire sul sistema di difesa nazionale per continuare ad assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali delle forze armate e garantire i livelli di operatività necessari ad operare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea;
    la delega ha una portata così ampia che deve essere in ogni modo favorita la possibilità di una piena esplicazione delle prerogative parlamentari in sede di espressione dei prescritti pareri sugli schemi dei decreti legislativi;
   considerato che:
    l'Atto Camera 5569 conferisce al Governo una delega legislativa per il complessivo riordino dello strumento militare, per quanto riguarda gli assetti logistici, le dotazioni strumentali e gli organici del personale militare e civile preposto a tale settore;
    il provvedimento si propone di rendere sostenibile i costi del nostro strumento militare nella accertata impossibilità, stante la conclamata esigenza di contenimento della spesa pubblica, di un aumento delle risorse finanziarie da assegnare alla funzione difesa e senza che da tutto ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   tenuto conto che:
    la richiamata introduzione di strumenti di gestione del personale, indicati tra i principi di delega, finalizzati alla riduzione degli organici, pone anzitutto il problema di verificarne la coerenza con le norme che regolano l'accesso lavorativo dei cittadini alle pubbliche amministrazioni e con la disciplina generale che sovraintende al pubblico impiego;
    non sono ancora definiti gli atti amministrativi che il Governo emanerà in esecuzione della norma con cui viene prevista, in sede di Legge di stabilità per il 2013, una riduzione del blocco del turn-over nel comparto difesa-sicurezza e che tali atti risulteranno determinanti nella definizione degli organici di fatto delle Forze armate e delle forze di polizia a ordinamento civile e militare per l'anno 2013 e per il successivo biennio 2014-2015;
    la fase attuativa delle deleghe in materia di personale, non potrà non tener conto degli effetti che saranno prodotti dal regolamento di armonizzazione del regime previdenziale del personale militare, già adottato dal Consiglio dei ministri, ma non ancora trasmesso alle Camere per il prescritto parere;
    non sono ancora definiti i criteri di attuazione delle riduzioni di personale delle Forze armate e del Ministero della difesa, da conseguire nel prossimo biennio in esecuzione delle disposizioni attuative di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
    appare pertanto necessario coordinare la tempistica relativa all'esercizio della delega conferita dal provvedimento in oggetto con quella concernente l'adozione degli atti richiamati in premessa, come per altro evidenziato nelle condizioni poste dalla XI Commissione nel parere reso nella seduta del 4 dicembre 2012,

impegna il Governo

   compatibilmente con i tempi della delega, a non procedere all'adozione degli schemi di decreto legislativo concernenti la disciplina di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 prima della definitiva adozione dei seguenti atti:
    a) regolamento di armonizzazione del regime previdenziale del personale militare;
    b) decreti attuativi delle riduzioni del personale militare e civile della difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
    c) definizione dei parametri attuativi in materia di turn over nel comparto sicurezza di cui alla Legge di stabilità del 2013.
9/5569/12Villecco Calipari, Fiano, Rugghia, Damiano, Lulli, Bellanova, Codurelli, Gianni Farina, Gatti, Gnecchi, Madia, Martella, Mattesini, Minniti, Portas, Rampi, Schirru, Vico, Zunino.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i criteri di delega sono compresi anche quelli relativi alla revisione dei ruoli e del profili d'impiego del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare, nonché della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare e in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare, correlato anche alla riduzione delle dotazioni organiche complessive dello stesso personale, e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità;
    l'ampiezza e la flessibilità dei predetti criteri di delega consentono di adottare specifiche disposizioni attuative per far fronte anche alle incidenze ed implicazioni derivanti dai recenti interventi normativi relativi all'armonizzazione pensionistica del personale del comparto sicurezza e difesa e al parziale consistente blocco del turn over per le forze di polizia;
    i richiamati interventi in materia pensionistica e di immissione in servizio di nuovo personale, determinano notevoli implicazioni negative anche per tutte le forze di polizia, comprese quelle ad ordinamento militare, con specifico riferimento al consistente aumento della già elevata età media del personale in servizio – peraltro in un arco temporale assai limitato – nonché alla rilevante riduzione delle assunzioni che comporta una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche;
    l'eventuale esercizio della delega in esame per una sola parte del personale del comparto sicurezza e difesa potrebbe determinare, tra l'altro, un disallineamento nell'ambito del medesimo comparto, anche per effetto dell'assenza di un analogo strumento per le forze di polizia, parimenti destinatarie di misure di contenimento della spesa pubblica che incidono sulla funzionalità delle stesse, con una possibile disparità di trattamento nei confronti dello stesso personale interessato,

impegna il Governo

   ad assumere ogni iniziativa affinché l'attuazione della delega in esame sia contestuale all'adozione di iniziative normative per l'adeguamento ordinamentale del personale delle forze di polizia, al fine di assicurare anche alle stesse la revisione degli ordinamenti e degli assetti organizzativi conseguenti anche ai recenti interventi normativi in materia di armonizzazione pensionistica e di riduzione delle assunzioni correlate al parziale blocco del turn over;
   ad assumere ogni iniziativa affinché l'attuazione dei princìpi di delega concernenti l'assetto ordinamentale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, sia contestuale all'attuazione delle iniziative normative di cui al periodo precedente di delega per tutte le forze di polizia, comprese quelle ad ordinamento militare, anche al fine di salvaguardare i princìpi di equiordinazione e omogeneizzazione degli ordinamenti, nonché l'unitarietà del comparto sicurezza e difesa.
9/5569/13Fiano, Villecco Calipari.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i criteri di delega sono compresi anche quelli relativi alla revisione dei ruoli e del profili d'impiego del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare, nonché della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare e in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare, correlato anche alla riduzione delle dotazioni organiche complessive dello stesso personale, e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità;
    l'ampiezza e la flessibilità dei predetti criteri di delega consentono di adottare specifiche disposizioni attuative per far fronte anche alle incidenze ed implicazioni derivanti dai recenti interventi normativi relativi all'armonizzazione pensionistica del personale del comparto sicurezza e difesa e al parziale consistente blocco del turn over per le forze di polizia;
    i richiamati interventi in materia pensionistica e di immissione in servizio di nuovo personale, determinano notevoli implicazioni negative anche per tutte le forze di polizia, comprese quelle ad ordinamento militare, con specifico riferimento al consistente aumento della già elevata età media del personale in servizio – peraltro in un arco temporale assai limitato – nonché alla rilevante riduzione delle assunzioni che comporta una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche;
    l'eventuale esercizio della delega in esame per una sola parte del personale del comparto sicurezza e difesa potrebbe determinare, tra l'altro, un disallineamento nell'ambito del medesimo comparto, anche per effetto dell'assenza di un analogo strumento per le forze di polizia, parimenti destinatarie di misure di contenimento della spesa pubblica che incidono sulla funzionalità delle stesse, con una possibile disparità di trattamento nei confronti dello stesso personale interessato,

impegna il Governo

   ad assumere ogni iniziativa affinché l'attuazione della delega in esame sia coordinata con l'adozione di iniziative normative per l'adeguamento ordinamentale del personale delle forze di polizia, al fine di assicurare anche alle stesse la revisione degli ordinamenti e degli assetti organizzativi conseguenti anche ai recenti interventi normativi in materia di armonizzazione pensionistica e di riduzione delle assunzioni correlate al parziale blocco del turn over;
   ad assumere ogni iniziativa affinché l'attuazione dei princìpi di delega concernenti l'assetto ordinamentale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, sia coordinata con le iniziative normative di cui al periodo precedente per tutte le forze di polizia, comprese quelle ad ordinamento militare, anche al fine di salvaguardare i princìpi di equiordinazione e omogeneizzazione degli ordinamenti, nonché l'unitarietà del comparto sicurezza e difesa.
9/5569/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Fiano, Villecco Calipari.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 5569 recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» prevede una riorganizzazione delle nostre Forze armate da realizzarsi attraverso una riduzione del personale civile e militare della Difesa, una maggiore integrazione interforze degli assetti operativi e una revisione strutturale e organizzativa dell'area tecnico amministrativa e di quella logistica;
   evidenziato che:
    in questo quadro normativo, l'articolo 2, comma 1, lettera b), alinea 7), prevede la semplificazione e accelerazione della realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio sulla base della normativa vigente,

impegna il Governo

ad assumere adeguate iniziative, anche a carattere normativo affinché in caso di alienazione dell'alloggio, in quanto ritenuto non più utile alla Difesa, ai conduttori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 286 e 306 (categorie protette) del Codice di Ordinamento militare n. 66 del 15 marzo 2010, sia assicurato il diritto alla continuità nella conduzione nell'alloggio, e permanere nell'alloggio stesso, alle stesse condizioni economiche precedentemente praticate.
9/5569/14Gianni Farina, Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Fioroni, Forcieri, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 5569 recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» prevede una riorganizzazione delle nostre Forze armate da realizzarsi attraverso una riduzione del personale civile e militare della Difesa, una maggiore integrazione interforze degli assetti operativi e una revisione strutturale e organizzativa dell'area tecnico amministrativa e di quella logistica;
   evidenziato che:
    in questo quadro normativo, l'articolo 2, comma 1, lettera b), alinea 7), prevede la semplificazione e accelerazione della realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio sulla base della normativa vigente,

impegna il Governo

a valutare adeguate iniziative, a carattere normativo affinché in caso di alienazione dell'alloggio, in quanto ritenuto non più utile alla Difesa, ai conduttori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 286 e 306 (categorie protette) del Codice di Ordinamento militare n. 66 del 15 marzo 2010, sia assicurato il diritto alla continuità nella conduzione nell'alloggio, e permanere nell'alloggio stesso, alle stesse condizioni economiche precedentemente praticate.
9/5569/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Gianni Farina, Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Fioroni, Forcieri, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 5569 recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» prevede una riorganizzazione delle nostre Forze armate da realizzarsi attraverso una riduzione del personale civile e militare della Difesa, una maggiore integrazione interforze degli assetti operativi e una revisione strutturale e organizzativa dell'area tecnico amministrativa e di quella logistica;
   evidenziato che:
    in aderenza al nuovo assetto organizzativo che assumerà lo strumento militare, si dovrà procedere, sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), ad una revisione dei ruoli e dei profili d'impiego del personale militare nonché ad una revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento nei confronti dello stesso personale,

impegna il Governo

ad assumere le adeguate iniziative, anche a carattere normativo, al fine di consentire un riordino del ruolo dei sergenti prevedendo uno sviluppo di carriera nel ruolo dei marescialli per il personale appartenente al ruolo di sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in tali ruoli ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, che sia in servizio attivo alla data di entrata in vigore della legge recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» e in possesso del diploma di scuola media superiore prevedendone l'inquadramento nel ruolo dei marescialli con decorrenze successive che tengano conto delle anzianità di immissione nel ruolo dei sergenti o in quello dei volontari di truppa in servizio permanente.
9/5569/15Rigoni, Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, Forcieri, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 5569 recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» prevede una riorganizzazione delle nostre Forze armate da realizzarsi attraverso una riduzione del personale civile e militare della Difesa, una maggiore integrazione interforze degli assetti operativi e una revisione strutturale e organizzativa dell'area tecnico amministrativa e di quella logistica;
   evidenziato che:
    in aderenza al nuovo assetto organizzativo che assumerà lo strumento militare, si dovrà procedere, sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), ad una revisione dei ruoli e dei profili d'impiego del personale militare nonché ad una revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento nei confronti dello stesso personale,

impegna il Governo

a valutare e conseguentemente ad adottare tutte le adeguate iniziative, anche a carattere normativo, al fine di consentire un riordino del ruolo dei sergenti prevedendo uno sviluppo di carriera nel ruolo dei marescialli per il personale appartenente al ruolo di sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in tali ruoli ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, che sia in servizio attivo alla data di entrata in vigore della legge recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» e in possesso del diploma di scuola media superiore prevedendone l'inquadramento nel ruolo dei marescialli con decorrenze successive che tengano conto delle anzianità di immissione nel ruolo dei sergenti o in quello dei volontari di truppa in servizio permanente.
9/5569/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Rigoni, Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, Forcieri, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 5569 recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» prevede una riorganizzazione delle nostre Forze armate da realizzarsi attraverso una riduzione del personale civile e militare della Difesa, una maggiore integrazione interforze degli assetti operativi e una revisione strutturale e organizzativa dell'area tecnico amministrativa e di quella logistica;
   evidenziato che:
    in questo quadro normativo l'articolo 4 prevede una riformulazione della normativa riguardante «concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate» per attività di protezione civile;
   tale attività è messa in atto dalle Forze armate a seguito di calamità naturali rappresenta quindi, almeno in tali circostanze, un atto dovuto rispetto al quale mantenere l'obbligo del rimborso a carico delle comunità già aggravate dai danni subiti appare decisamente incongruo,

impegna il Governo

ad assumere adeguate iniziative, anche a carattere normativo per costituire un fondo di solidarietà su un apposito capitolo del bilancio dello Stato a carico del quale porre gli eventuali oneri sostenuti dalle Forze armate nel corso degli interventi prestati.
9/5569/16Mogherini Rebesani, Braga, Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, Forcieri, La Forgia, Letta, Migliavacca, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera 5569 recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» prevede una riorganizzazione delle nostre Forze armate da realizzarsi attraverso una riduzione del personale civile e militare della Difesa, una maggiore integrazione interforze degli assetti operativi e una revisione strutturale e organizzativa dell'area tecnico amministrativa e di quella logistica;
   evidenziato che:
    in aderenza al nuovo assetto organizzativo che assumerà lo strumento militare, si dovrà procedere, sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), ad una revisione dei ruoli e dei profili d'impiego del personale militare nonché ad una revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento nei confronti dello stesso personale,

impegna il Governo

al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale, a prevedere la costituzione di un ruolo unico per le carriere iniziali nell'ambito del quale sia possibile uno sviluppo di carriera, sulla base delle competenze acquisite nel tempo, che consenta di alimentare le posizioni organiche dei gradi intermedi all'interno di tale ruolo.
9/5569/17Recchia, Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, Forcieri, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Rosato, Rigoni, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 5569 recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» prevede una riorganizzazione delle nostre Forze armate da realizzarsi attraverso una riduzione del personale civile e militare della Difesa, una maggiore integrazione interforze degli assetti operativi e una revisione strutturale e organizzativa dell'area tecnico amministrativa e di quella logistica;
   evidenziato che:
    in aderenza al nuovo assetto organizzativo che assumerà lo strumento militare, si dovrà procedere, sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), ad una revisione dei ruoli e dei profili d'impiego del personale militare nonché ad una revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento nei confronti dello stesso personale,

impegna il Governo

al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale, a valutare la possibilità di prevedere la costituzione di un ruolo unico per le carriere iniziali nell'ambito del quale sia possibile uno sviluppo di carriera, sulla base delle competenze acquisite nel tempo, che consenta di alimentare le posizioni organiche dei gradi intermedi all'interno di tale ruolo.
9/5569/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Recchia, Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Giacomelli, Gianni Farina, Fioroni, Forcieri, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Rosato, Rigoni, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 5569 recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» prevede una riorganizzazione delle nostre Forze armate da realizzarsi attraverso una riduzione del personale civile e militare della Difesa, una maggiore integrazione interforze degli assetti operativi e una revisione strutturale e organizzativa dell'area tecnico amministrativa e di quella logistica;
   evidenziato che:
    la riduzione di posti in organico genera significativi risparmi di spesa, laddove applicata nelle posizioni maggiormente retribuite, mentre nel ruolo dei volontari può rappresentare addirittura una diseconomia considerato il valore aggiunto prodotto dalla attività svolta dagli stessi volontari nella nuova organizzazione che dovrà assumere il nostro strumento militare,

impegna il Governo

a escludere dalla riduzione degli organici il ruolo dei graduati e dei sergenti e ad assumere le adeguate iniziative anche a carattere normativo per garantire il superamento della condizione di incertezza nel passaggio da un rapporto di lavoro a tempo determinato, quale risulta essere quello costituito dalle ferme quadriennali e dalle eventuali successive rafferme, ad uno a tempo indeterminato.
9/5569/18Giacomelli, Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Gianni Farina, Fioroni, Forcieri, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 5569 recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» prevede una riorganizzazione delle nostre Forze armate da realizzarsi attraverso una riduzione del personale civile e militare della Difesa, una maggiore integrazione interforze degli assetti operativi e una revisione strutturale e organizzativa dell'area tecnico amministrativa e di quella logistica;
   evidenziato che:
    la riduzione di posti in organico genera significativi risparmi di spesa, laddove applicata nelle posizioni maggiormente retribuite, mentre nel ruolo dei volontari può rappresentare addirittura una diseconomia considerato il valore aggiunto prodotto dalla attività svolta dagli stessi volontari nella nuova organizzazione che dovrà assumere il nostro strumento militare,

impegna il Governo

a valutare la possibilità e l'opportunità di escludere dalla riduzione degli organici il ruolo dei graduati e dei sergenti e ad assumere le adeguate iniziative anche a carattere normativo per garantire il superamento della condizione di incertezza nel passaggio da un rapporto di lavoro a tempo determinato, quale risulta essere quello costituito dalle ferme quadriennali e dalle eventuali successive rafferme, ad uno a tempo indeterminato.
9/5569/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacomelli, Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Gianni Farina, Fioroni, Forcieri, La Forgia, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rigoni, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 5569 recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» prevede una riorganizzazione delle nostre Forze armate da realizzarsi attraverso una riduzione del personale civile e militare della Difesa, una maggiore integrazione interforze degli assetti operativi e una revisione strutturale e organizzativa dell'area tecnico amministrativa e di quella logistica;
   evidenziato che:
    lo stato giuridico del personale militare è caratterizzato dal riconoscimento giuridico di una condizione di specificità in relazione agli obblighi e ai doveri che contrae entrando a far parte delle Forze armate che deve garantire allo stesso personale adeguate condizioni di lavoro e di vita,

impegna il Governo

per l'insieme delle questioni che riguardano il personale, a riconoscere agli organismi di rappresentanza del personale militare e ai sindacati del personale civile un effettivo ruolo negoziale dando luogo, per gli aspetti di competenza degli organismi citati, a una fase di concertazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 3 della legge 4 novembre 2010 n. 183, al fine di raggiungere risultati di comune soddisfazione.
9/5569/19Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Gianni Farina, Fioroni, Forcieri, La Forgia, Letta, Migliavacca, Rosato, Rigoni, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 5569 recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» prevede una riorganizzazione delle nostre Forze armate da realizzarsi attraverso una riduzione del personale civile e militare della Difesa, una maggiore integrazione interforze degli assetti operativi e una revisione strutturale e organizzativa dell'area tecnico amministrativa e di quella logistica;
   evidenziato che:
    lo stato giuridico del personale militare è caratterizzato dal riconoscimento giuridico di una condizione di specificità in relazione agli obblighi e ai doveri che contrae entrando a far parte delle Forze armate che deve garantire allo stesso personale adeguate condizioni di lavoro e di vita,

impegna il Governo

per l'insieme delle questioni che riguardano il personale, a riconoscere agli organismi di rappresentanza del personale militare e ai sindacati del personale civile un effettivo ruolo negoziale dando luogo, per gli aspetti di competenza degli organismi citati, a una fase di interazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 3 della legge 4 novembre 2010 n. 183, al fine di raggiungere risultati di comune soddisfazione.
9/5569/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Rugghia, Garofani, Villecco Calipari, Gianni Farina, Fioroni, Forcieri, La Forgia, Letta, Migliavacca, Rosato, Rigoni, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    la razionalizzazione delle risorse previste dal disegno di legge delega sulla revisione dello strumento militare è volto prioritariamente ad assicurare che il sistema rimanga in piena efficienza;
    la situazione internazionale, ed in particolare le crisi in atto nei paesi del bacino Mediterraneo e mediorientale, impongono un elevato standard di monitoraggio e una risposta adeguata all'insorgere di pericoli e destabilizzazioni che potrebbero avere ripercussioni sul territorio nazionale,

impegna il Governo

ad assicurare che il riequilibrio nell'allocazione delle risorse sia adeguato ad elevare il livello qualitativo e tecnologico delle Forze armate, in modo da renderle sempre più integrabili con il sistema di difesa dell'Alleanza atlantica, e di rafforzarne, in particolare, le capacità di proiezione nei teatri operativi mediterranei.
9/5569/20Garagnani, Romele.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24 comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedeva l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 da emanare entro il 31 ottobre 2012 per l'armonizzazione dei requisiti pensionistici del personale del comparto difesa-sicurezza e soccorso pubblico, introdotte dalla riforma Fornero;
    nelle more dell'emanazione dei decreti discendenti dalla «spending review» e dall'approvazione dell'Atto Camera n. 5569 «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», sono destinate a verificarsi eccedenze di personale, tanto in riferimento alla prevista consistente riduzione di organico delle Forze armate (da 190.000 a 150.000), quanto per l'innalzamento dei limiti dell'età pensionabile, contenuto nel succitato regolamento per la cosiddetta «armonizzazione», approvato dal Consiglio dei ministri per tutto il personale del comparto difesa/sicurezza e per i Vigili del fuoco;
    il conseguente permanere in servizio di personale in eccedenza comporterà gli effetti di un innalzamento del limite medio anagrafico di tutto il comparto, non consentendo un giusto turn-over capace di apportare le risorse umane necessarie a garantire la piena efficienza e funzionalità dello strumento militare;
    tale situazione confligge con il principio della «specificità militare» di cui all'articolo 19 del disegno di legge n. 1167-B del 2010, già minato dalla Legge di stabilità che prevede una forte riduzione del comparto difesa/sicurezza e Vigili del fuoco;
    il complesso delle suddette normative contiene elementi di forte contraddittorietà rispetto agli obbiettivi di rendere più efficiente l'intero comparto, incidendo negativamente sugli aspetti organizzativi e motivazionali degli addetti al settore,

impegna il Governo

   ad adottare iniziative, sulle normative, volte a differire la «armonizzazione», ai sensi dell'articolo 24, comma 18 al 31 dicembre 2015, al fine di poter gestire le risultanze che deriveranno dall'applicazione dei decreti discendenti dalla spending review e dalla prima fase dell'attuazione dell'emananda «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» Atto Camera n. 5569;
   a voler uniformare l'età media del comparto difesa e sicurezza dell'Italia alla media degli altri maggiori paesi europei.
9/5569/21Bosi, Cirielli, Rugghia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24 comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedeva l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 da emanare entro il 31 ottobre 2012 per l'armonizzazione dei requisiti pensionistici del personale del comparto difesa-sicurezza e soccorso pubblico, introdotte dalla riforma Fornero;
    nelle more dell'emanazione dei decreti discendenti dalla «spending review» e dall'approvazione dell'Atto Camera n. 5569 «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», sono destinate a verificarsi eccedenze di personale, tanto in riferimento alla prevista consistente riduzione di organico delle Forze armate (da 190.000 a 150.000), quanto per l'innalzamento dei limiti dell'età pensionabile, contenuto nel succitato regolamento per la cosiddetta «armonizzazione», approvato dal Consiglio dei ministri per tutto il personale del comparto difesa/sicurezza e per i Vigili del fuoco;
    il conseguente permanere in servizio di personale in eccedenza comporterà gli effetti di un innalzamento del limite medio anagrafico di tutto il comparto, non consentendo un giusto turn-over capace di apportare le risorse umane necessarie a garantire la piena efficienza e funzionalità dello strumento militare;
    tale situazione confligge con il principio della «specificità militare» di cui all'articolo 19 del disegno di legge n. 1167-B del 2010, già minato dalla Legge di stabilità che prevede una forte riduzione del comparto difesa/sicurezza e Vigili del fuoco;
    il complesso delle suddette normative contiene elementi di forte contraddittorietà rispetto agli obbiettivi di rendere più efficiente l'intero comparto, incidendo negativamente sugli aspetti organizzativi e motivazionali degli addetti al settore,

impegna il Governo

   a riconsiderare la «armonizzazione», ai sensi dell'articolo 24, comma 18 a partire dal 31 dicembre 2015, al fine di poter gestire le risultanze che deriveranno dall'applicazione dei decreti discendenti dalla spending review e dalla prima fase dell'attuazione dell'emananda «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» Atto Camera n. 5569;
   a voler uniformare l'età media del comparto difesa e sicurezza dell'Italia alla media degli altri maggiori paesi europei.
9/5569/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Bosi, Cirielli, Rugghia.


   La Camera,
   premesso che:
    la IV Commissione, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 5569, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», ha preso atto che:
     a) il termine fissato all'anno 2024 dall'articolo 3, sia al comma 1, lettera a) che al comma 2, lettera a) non appare sufficiente a realizzare la prevista riduzione delle dotazioni organiche senza comportare eccessivi sacrifici per il personale militare e civile, anche in ragione del prevedibile impatto sul personale del decreto-legge n, 95 del 2012 e dell'emanando decreto di armonizzazione del regime pensionistico;
     b) occorre specificare che la prevista riduzione degli organici del personale militare a 150,000 unità deve essere inteso nel senso di non computare il personale inserito nel ciclo di formazione e quello di cui all'articolo 2216 del codice dell'ordinamento militare;
     c) l'intero processo di riforma non deve in alcun modo prescindere dal pieno coinvolgimento del consiglio centrale di rappresentanza militare e delle organizzazioni sindacali, cui deve essere riconosciuto un ruolo negoziale per tutte le materie che afferiscono alle loro competenze;
     d) deve essere assicurata piena garanzia di transito nel servizio permanente per tutti i volontari in ferma prefissata quadriennale che risultino idonei al termine del periodo di ferma e di rafferma;
     e) la delega ha una portata così ampia che deve essere in ogni modo favorita la possibilità di una piena esplicazione delle prerogative parlamentari in sede di espressione dei prescritti pareri sugli schemi dei decreti legislativi;
    ravvisato, inoltre, come la necessità di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena interagibilità dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, non debba prescindere dalla salvaguardia delle legittime aspettative del personale e dei diritti acquisiti all'atto del reclutamento;
    evidenziato che la «condizione militare» è caratterizzata da una riconosciuta «atipicità», quale obbedienza pronta, rispettosa e leale verso le istituzioni repubblicane e rappresenta una vera risorsa al servizio del Paese, che presuppone opportune misure che la disciplinino ponendo la massima attenzione alla valorizzazione del capitale umano, che rendano di fatto possibile tale specificità;
    rilevata la necessità di salvaguardare l'irrinunciabile principio di stabilizzazione del personale in ferma prefissata quadriennale idoneo, al duplice scopo di dare un concreto segnale di attenzione delle istituzioni nei confronti di tale categoria di personale e di evitare la costituzione di possibili «sacche» di precariato;
    apprezzato l'impegno espresso dal ministro Di Paola nel corso della seduta della Assemblea del 5 dicembre 2012 di non proporre i provvedimenti attuativi, in quanto ciò «avverrà con un altro Governo»,

impegna il Governo

   a) ad esercitare la facoltà di cui all'articolo 5, comma 2, al fine di prorogare il termine in misura adeguata, per evitare che l'impatto del decreto-legge n. 95 del 2012 e quello che si determinerà a seguito dell'adozione del decreto di armonizzazione del regime pensionistico possa rendere l'attuazione della riforma eccessivamente gravosa per il personale militare e civile;
   b) a fare in modo che, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, dal computo delle dotazioni organiche delle Forze armate a 150.000 unità complessive siano esclusi, in particolare gli allievi delle scuole militari e delle Accademie ufficiali e marescialli, il personale incluso nei contingenti di «addestratori/compensatori», in applicazione delle deroghe di cui all'articolo 2216 del codice dell'ordinamento militare;
   c) a garantire, nelle fasi di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi, la consultazione, tramite l'acquisizione dei rispettivi pareri, dei sindacati e del COCER su tutte le materie che afferiscono alle loro competenze e a dare attuazione con specifici provvedimenti, all'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183 in merito alle attività negoziali della rappresentanza militare;
   d) a garantire la stabilizzazione per tutti i volontari in ferma prefissata quadriennale che risultino idonei al termine del periodo di ferma e di rafferma;
   e) ad estendere eventualmente l'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri al personale militare non dirigente, mantenendo sostanzialmente inalterato il quadro normativo previsto agli articoli 906 e 909 del codice dell'ordinamento militare;
   f) tenendo conto del prossimo scioglimento delle Camere e dei tempi di ricostituzione delle Commissioni parlamentari, ad adottare i decreti legislativi in modo da consentire che il nuovo Parlamento possa pienamente esplicare i propri poteri di indirizzo e di controllo in relazione ai contenuti degli atti attuativi della delega conferita con il provvedimento in esame.
9/5569/22Cirielli, Garofani, Paglia, Rugghia, Bosi, Beltrandi, Porfidia, Recchia, Mogherini Rebesani, Giacomelli, Villecco Calipari, Gidoni, Luciano Rossi, Di Stanislao.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2 comma 1 punto b) il punto 7 è prevista la razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, anche attraverso specifici interventi di riorganizzazione, razionalizzazione e valorizzazione, come le procedure di dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione;
    al momento è avviato un iter legislativo presso le competenti Commissioni parlamentari avente ad oggetto un testo unico in materia di procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, con l'obbiettivo di affrontare alcuni degli aspetti peculiari della questioni su cui il provvedimento in esame intende definire una delega del Governo;
    i confronti e le analisi finora condotte anche in sede parlamentare protendono verso una tutela dei conduttori che vivono condizioni di disagio, come quelle richiamate dall'articolo 306 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
    il riconoscimento del diritto alla continuità nella conduzione per i conduttori di cui al succitato paragrafo deve rappresentare un conditio propedeutica a qualsivoglia intervento su questo versante,

impegna il Governo

a predisporre ogni opportuna iniziativa volta a garantire, in caso di procedura di alienazione dell'alloggio, il diritto alla continuità nella conduzione nell'alloggio e alla permanenza nell'alloggio stesso, alle medesime condizioni economiche praticate antecedentemente all'entrata in vigore della procedura di alienazione, ai conduttori che si trovino nelle fattispecie contemplate dall'articolo 306 comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.
9/5569/23Di Biagio.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2 comma 1 punto b) il punto 7 è prevista la razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, anche attraverso specifici interventi di riorganizzazione, razionalizzazione e valorizzazione, come le procedure di dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione;
    al momento è avviato un iter legislativo presso le competenti Commissioni parlamentari avente ad oggetto un testo unico in materia di procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, con l'obbiettivo di affrontare alcuni degli aspetti peculiari della questioni su cui il provvedimento in esame intende definire una delega del Governo;
    i confronti e le analisi finora condotte anche in sede parlamentare protendono verso una tutela dei conduttori che vivono condizioni di disagio, come quelle richiamate dall'articolo 306 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
    il riconoscimento del diritto alla continuità nella conduzione per i conduttori di cui al succitato paragrafo deve rappresentare un conditio propedeutica a qualsivoglia intervento su questo versante,

impegna il Governo

a valutare e ad adottare conseguentemente ogni opportuna iniziativa volta a garantire, in caso di procedura di alienazione dell'alloggio, il diritto alla continuità nella conduzione nell'alloggio e alla permanenza nell'alloggio stesso fino all'avvenuta alienazione alle medesime condizioni economiche praticate.
9/5569/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Biagio.


   La Camera,
   esaminato il disegno di legge «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» (C. 5569), già approvato dal Senato;
   valutato che sarebbe stato necessario disporre di maggior tempo per una più approfondita valutazione del citato disegno di legge, circostanza che non si è verificata per la volontà di concluderne in modo repentino l'esame in sede referente;
   considerato che non si è potuto accertare, in sede referente, le ragioni per le quali i dati riportati dal Ministero sull'effettiva entità del budget della Difesa non corrispondano alle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato e che l'Italia è l'unico Paese a non disporre di dati aggregati sulle spese della Difesa;
   non si è proceduto in modo analogo né in modo coordinato con quanto avvenuto negli altri paesi europei, che hanno invece pianificato lungamente la riconfigurazione dei rispettivi strumenti militari sotto la responsabilità di governi pienamente legittimati sul piano politico;
   considerato, inoltre, è stata più volte evidenziata la necessità di realizzare un sistema nazionale di difesa compiuto e efficace, ancorché sostenibile, proprio per garantire la piena operatività dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune e per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate senza che ciò comporti il venir meno della salvaguardia delle aspettative del personale coinvolto e dei diritti acquisiti al momento del reclutamento;
   preso atto, inoltre, che:
    il provvedimento conferisce al Governo una delega legislativa per il complessivo riordino dello strumento militare, con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale sia su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore;
    il disegno di legge prefigura anche un'ampia ridefinizione dell'attuale assetto organizzativo, con l'obiettivo dichiarato di assicurare che lo strumento militare sia dimensionato in modo coerente con le risorse disponibili e che sia rispondente ai livelli qualitativi e operativi più elevati, nella prospettiva di una politica di difesa comune europea;
    per realizzare la riduzione degli esuberi del personale militare, il provvedimento affida ai decreti delegati la disciplina di diversi istituti che dovrebbero consentire un «esodo» non traumatico dei dipendenti;
    con riferimento al personale civile, la riduzione delle dotazioni organiche potrà avvenire anche con altri meccanismi, quali agevolazioni della mobilità interna, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ricorso a forme di lavoro a distanza, trasferimenti presso altre amministrazioni pubbliche;
    la richiamata introduzione di strumenti di gestione del personale, finalizzati allo smaltimento degli esuberi in vista della riduzione degli organici, pone anzitutto il problema di verificarne la coerenza con le norme che regolano l'accesso lavorativo dei cittadini alle pubbliche amministrazioni;
    il Governo dovrà emanare, in esecuzione della norma con cui viene prevista, in sede di Legge di stabilità per il 2013, atti amministrativi relativi alla riduzione del blocco del turn over nel comparto difesa e sicurezza, che risulta determinante nella definizione degli organici di fatto delle Forze armate e delle forze di polizia a ordinamento civile e militare;
   sotto il profilo della sensibile contrazione dei reclutamenti annuali con cui si dovrà ottenere la prevista riduzione delle dotazioni organiche del personale militare, sussiste il rischio di creare forti situazioni di disagio occupazionale per un settore che, di norma, dopo la sospensione della leva obbligatoria, ha rappresentato la più significativa occasione di lavoro per giovani altamente qualificati e impegnati per la difesa e la sicurezza del Paese;
    la fase attuativa della delega di cui al disegno di legge C. 5569 non potrà non tenere conto degli effetti che saranno prodotti dal regolamento di armonizzazione del regime previdenziale del personale militare rispetto alla cosiddetta «riforma Fornero», tra cui il previsto innalzamento dell'età pensionabile e l'introduzione di penalizzazioni per il pensionamento anticipato, che potrebbero influire in misura considerevole su un eventuale piano di smaltimento degli esuberi attraverso la «leva previdenziale»;
    l'intero processo di riforma non deve in alcun modo prescindere dalle valutazioni e dal pieno coinvolgimento del Cocer e delle organizzazioni sindacali, cui deve essere riconosciuto un ruolo negoziale per tutte le materie che afferiscono alle loro competenze;
    nel corso della replica, in fase di discussione generale del disegno di legge C. 5569, il ministro ha testualmente riferito: «Io posso dare la parola, la mia parola può essere creduta o meno, ma io... l'ho data in Commissione e la do in quest'Aula, che i provvedimenti, i decreti, non saranno da me proposti in assenza delle Camere e, quindi, approfittando del silenzio assenso. Questo non avverrà mai, e se non avverrà con me inevitabilmente avverrà con un altro Governo...»;

impegna il Governo

  a procedere all'adozione degli schemi di decreto legislativo, tenendo conto:
   a) di una approfondita valutazione degli effetti complessivi della riforma e, per quanto concerne la materia pensionistica, dopo avere verificato la coerenza dell'intervento normativo rispetto all'impianto che emergerà dal richiamato regolamento di armonizzazione previdenziale;
   b) della verifica della coerenza dei princìpi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 con le norme che regolano l'accesso lavorativo dei cittadini alle pubbliche amministrazioni e con la disciplina generale che sovrintende al pubblico impiego, in particolare valutando l'impatto effettivo di tali strumenti, che vengono configurati dal testo con carattere derogatorio rispetto alla legislazione vigente in tema di turn over;
   c) della previa definizione dell'entità del blocco del turn over nel comparto sicurezza da cui dipende la possibilità di transitare nelle forze di polizia a orientamento civile e militare per i volontari delle Forze armate.
9/5569/24Di Stanislao.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, riducendo sensibilmente il personale delle Forze armate, pone le stesse nella condizione di poter necessitare di particolari aliquote, altamente specializzate, da mobilitare all'occorrenza, per il raggiungimento di specifici obiettivi non programmabili in via ordinaria;
    l'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66, reca disposizioni concernenti il conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento;
    tale nomina, può essere conferita senza l'espletamento di procedure concorsuali a cittadini italiani in possesso di professionalità utili alle Forze armate che ne facciano richiesta;
    gli ufficiali nominati con le procedure di cui sopra, possono entrare a far parte della cosiddetta «Riserva selezionata», nell'ambito più generale delle forze di completamento;
    l'articolo 47 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, reca disposizioni concernenti le finalità dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, conferendo alla stessa UNUCI la facoltà di collaborare con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del personale che ha prestato adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;
    i diplomati presso le scuole militari, che non proseguono il loro percorso di studi e professionale presso le accademie militari ma presso le università civili, in ambiti di interesse delle Forze armate, potrebbero rappresentare un bacino di sicuro interesse per le finalità di cui sopra specie se il loro percorso di formazione e addestramento militare fosse costantemente aggiornato,

impegna il Governo

in relazione ai diplomati presso le scuole militari che hanno intrapreso un ciclo di studi universitario di interesse delle Forze armate ed abbiano manifestato la propria disponibilità a far parte della riserva selezionata, a valutare la possibilità di individuare, senza nuovi oneri a carico dello Stato, appositi percorsi formativi teorico pratici, presso le singole Forze armate ovvero in collaborazione con l'UNUCI, finalizzati alla nomina diretta ad ufficiale di complemento e all'ingresso nella riserva selezionata.
9/5569/25De Angelis, Cirielli.


   La Camera,
   premesso che:
    si propone l'obiettivo di assicurare all'Italia uno strumento militare efficace e che assicuri adeguati livelli di operatività e piena integrabilità nei contesti internazionali, in un quadro di sostenibilità finanziaria di lungo termine;
    prevede, a tal fine, la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, compresa la riduzione delle dotazioni organiche sia del personale militare sia di quello civile;
   considerato che:
    è indispensabile, in tale quadro, individuare le priorità di intervento in un'ottica di rafforzamento dell'operatività dello strumento militare;
    è necessario, nell'ambito di tali priorità, valorizzare l'area degli arsenali e degli stabilimenti militari, quale settore strategico, assicurandone ed incrementandone l'efficienza, in particolare assicurando una adeguata alimentazione delle specifiche professionalità tecniche civili;
    occorre, altresì, rendere coerente l'assetto organizzativo del dicastero con gli obiettivi di cambiamento e di modernizzazione, proseguendo nel riordino delle strutture dell'area tecnico-amministrativa, secondo l'ottica di una più definita ripartizione di competenze rispetto all'area tecnico-operativa,

impegna il Governo

   a valutare l'adozione di iniziative, anche normative, volte ad assicurare, se necessario anche in deroga alle vigenti disposizioni di carattere generale relative al pubblico impiego ed in un quadro di programmazione delle risorse, le assunzioni del personale appartenente ai profili professionali tecnici civili, per le esigenze degli arsenali e degli stabilimenti militari;
   a dare impulso al processo di riorganizzazione del dicastero, già avviato, ed alla razionalizzazione delle strutture dell'area tecnico-amministrativa, in modo da proseguire il percorso di differenziazione delle relative funzioni rispetto a quelle dell'area tecnico-operativa.
9/5569/26Cossiga.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i criteri di delega sono compresi anche quelli relativi alla revisione dei ruoli e dei profili d'impiego del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare, nonché della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare e in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare, correlato anche alla riduzione delle dotazioni organiche complessive dello stesso personale, e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità;
    l'ampiezza e la flessibilità dei predetti criteri di delega consentono di adottare specifiche disposizioni attuative per far fronte anche alle incidenze ed implicazioni derivanti dai recenti interventi normativi relativi all'armonizzazione pensionistica del personale del comparto sicurezza e difesa e al parziale consistente blocco del turn over per le forze di polizia;
    i richiamati interventi in materia pensionistica e di immissione in servizio di nuovo personale, determinano notevoli implicazioni negative anche per tutte le forze di polizia, comprese quelle ad ordinamento militare, con specifico riferimento al consistente aumento della già elevata età media del personale in servizio – peraltro in un arco temporale assai limitato – nonché alla rilevante riduzione delle assunzioni che comporta una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche;
    l'eventuale esercizio della delega in esame per una sola parte del personale del comparto sicurezza e difesa potrebbe determinare, tra l'altro, un disallineamento nell'ambito del medesimo comparto, anche per effetto dell'assenza di un analogo strumento per le forze di polizia, parimenti destinatarie di misure di contenimento della spesa pubblica che incidono sulla funzionalità delle stesse, con una possibile disparità di trattamento nei confronti dello stesso personale interessato,

impegna il Governo

   ad assumere ogni iniziativa affinché l'attuazione della delega in esame sia preceduta dall'adozione di iniziative normative per l'adeguamento ordinamentale del personale delle forze di polizia, al fine di assicurare anche alle stesse la revisione degli ordinamenti e degli assetti organizzativi conseguenti anche ai recenti interventi normativi in materia di armonizzazione pensionistica e di riduzione delle assunzioni correlate al parziale blocco del turn over;
   ad assumere ogni iniziativa affinché l'attuazione dei principi di delega concernenti l'assetto ordinamentale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, sia contestuale all'attuazione delle iniziative normative di cui al periodo precedente per tutte le forze di polizia, comprese quelle ad ordinamento militare, anche al fine di salvaguardare i principi di equiordinazione e omogeneizzazione degli ordinamenti, nonché l'unitarietà del comparto sicurezza e difesa.
9/5569/27Gidoni, Chiappori, Molgora.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i criteri di delega sono compresi anche quelli relativi alla revisione dei ruoli e dei profili d'impiego del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare, nonché della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare e in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare, correlato anche alla riduzione delle dotazioni organiche complessive dello stesso personale, e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità;
    l'ampiezza e la flessibilità dei predetti criteri di delega consentono di adottare specifiche disposizioni attuative per far fronte anche alle incidenze ed implicazioni derivanti dai recenti interventi normativi relativi all'armonizzazione pensionistica del personale del comparto sicurezza e difesa e al parziale consistente blocco del turn over per le forze di polizia;
    i richiamati interventi in materia pensionistica e di immissione in servizio di nuovo personale, determinano notevoli implicazioni negative anche per tutte le forze di polizia, comprese quelle ad ordinamento militare, con specifico riferimento al consistente aumento della già elevata età media del personale in servizio – peraltro in un arco temporale assai limitato – nonché alla rilevante riduzione delle assunzioni che comporta una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche;
    l'eventuale esercizio della delega in esame per una sola parte del personale del comparto sicurezza e difesa potrebbe determinare, tra l'altro, un disallineamento nell'ambito del medesimo comparto, anche per effetto dell'assenza di un analogo strumento per le forze di polizia, parimenti destinatarie di misure di contenimento della spesa pubblica che incidono sulla funzionalità delle stesse, con una possibile disparità di trattamento nei confronti dello stesso personale interessato,

impegna il Governo

   ad assumere ogni iniziativa affinché l'attuazione della delega in esame sia coordinata con l'adozione di iniziative normative per l'adeguamento ordinamentale del personale delle forze di polizia, al fine di assicurare anche alle stesse la revisione degli ordinamenti e degli assetti organizzativi conseguenti anche ai recenti interventi normativi in materia di armonizzazione pensionistica e di riduzione delle assunzioni correlate al parziale blocco del turn over;
   ad assumere ogni iniziativa affinché l'attuazione dei principi di delega concernenti l'assetto ordinamentale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, sia coordinata con l'attuazione delle iniziative normative di cui al periodo precedente per tutte le forze di polizia, comprese quelle ad ordinamento militare, anche al fine di salvaguardare i principi di equiordinazione e omogeneizzazione degli ordinamenti, nonché l'unitarietà del comparto sicurezza e difesa.
9/5569/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Gidoni, Chiappori, Molgora.


   La Camera,
   premesso che:
    il quadro economico e quello geopolitico impongono alle forze armate di affrontare con successo le nuove e crescenti sfide, in un quadro di riduzione delle disponibilità economiche e nella consapevolezza di una riduzione dello strumento militare;
    l'impiego del personale in congedo proveniente dal servizio permanente deve avvenire in un contesto in cui le peculiari capacità acquisite nel corso del servizio attivo vengano messe a frutto,

impegna il Governo

   a creare i presupposti affinché l'opera attualmente svolta dalla direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati (PREVIMIL) del Ministero della difesa, a favore di VFP 1 e VFP 4, trovi ulteriore slancio e determinazione nello stabilire convenzioni con la pubblica amministrazione e con il mondo dell'imprenditoria privata, anche attraverso le loro istituzioni di rappresentanza, avvalendosi del supporto delle Associazioni d'arma e combattentistiche, oltre che delle università, affinché sia valorizzata la professionalità dei nostri militari;
   ad integrare le norme vigenti, al fine di riempire il vuoto normativo che concerne la fornitura di servizi di sicurezza specializzati, affinché si siano poste le condizioni per la nascita di società cooperative, che impieghino il personale militare delle categorie in congedo;
   a prevedere che tali società possano essere ingaggiate per garantire la sorveglianza ed il presidio di opere e strutture realizzate dalla cooperazione italiana o dalle NGO nazionali e che possano fornire la necessaria protezione alle imprese italiane, in particolare a quelle impegnate in settori strategici, quale quello dell'estrazione e del trasporto delle risorse energetiche, che al momento devono ricorrere a compagnie straniere;
   a creare le condizioni normative, tenendo presente i vincoli derivanti dalla disciplina europea circa la concorrenza ed il rispetto delle libere dinamiche di mercato, affinché gli operatori dei servizi di sicurezza speciale, impiegati in attività di servizi di sicurezza al di fuori dello spazio nazionale, siano ingaggiati prioritariamente tra il personale posto in congedo dal servizio permanente delle Forze armate e tra i VFP 4, specificamente abilitati dal Ministero della difesa.
9/5569/28Lainati.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge n. 5569 recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;
   premesso che:
    la disciplina legislativa in materia di deliberazione dello stato di emergenza a seguito del verificarsi di calamità naturali, contenuta nella legge n. 225 del 1992, è stata oggetto in questa legislatura di due incisivi interventi di modifica, il primo ad iniziativa del Governo Berlusconi, con l'emanazione del decreto-legge n. 225 del 2010, e il secondo, ad iniziativa del Governo in carica, resosi indispensabile per rimediare ai profondi guasti provocati dal citato decreto-legge n. 225 del 2010;
    come è a tutti noto, infatti, il decreto-legge n. 225 del 2010 aveva di fatto subordinato la dichiarazione dello stato di emergenza (e la conseguente attivazione delle indispensabili misure di competenza degli organismi statali dirette alla messa in sicurezza il territorio, a sostenere il tessuto produttivo colpito e a rimborsare gli enti locali delle spese sostenute per le iniziative di pronto intervento assunte a tutela della popolazione, nonché ai fini di mitigare le conseguenze dannose provocate dagli eventi calamitosi, all'adozione da parte delle regioni di irragionevoli aumenti fiscali a carico delle stesse popolazioni vittime delle calamità naturali, determinando in tal modo il rischio sostanziale di una vera e propria paralisi delle attività di protezione civile;
    in questa situazione, nonostante la riforma legislativa attuata dal Governo in carica, con il significativo contributo del Parlamento (attraverso l'emanazione del decreto-legge n. 59 del 2012 che ha portato alla soppressione delle norme di cui al sopra citato decreto-legge n. 225 del 2010), permangono forti le incertezze e le preoccupazioni degli amministratori locali in ordine al fatto che in caso di calamità naturali gli eventuali interventi di protezione civile messi in atto da organismi statali, in particolare quelli approntati dalle forze armate, non siano posti a carico degli enti territoriali (regioni, province e comuni) rappresentanti delle popolazioni colpite dalle medesime calamità naturali;
    l'articolo 4, comma 2, lettera b), del provvedimento reca una nuova disciplina in materia di concorsi a titolo oneroso resi dalle forze armate per attività di protezione civile,

impegna il Governo

   a garantire:
    a) che le nuove procedure di gestione e di rendicontazione delle somme da utilizzare per il rimborso, ex articolo 4, comma 2, lettera b), delle attività di protezione civile svolte dalle forze armate assicurino il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione delle risorse pubbliche;
    b) che l'applicazione della nuova disciplina dettata dal citato articolo 4, comma 2, lettera b), sia tale da garantire che le relative spese non siano, in alcun caso, poste a carico delle regioni e dei comuni colpiti dalle calamità naturali;
    c) che le aperture di credito disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del provvedimento siano tali da assicurare un adeguato flusso annuale di risorse a copertura di tutti gli interventi di protezione civile richiesti alle forze armate a seguito del verificarsi di calamità naturali su tutto il territorio nazionale.
9/5569/29Braga, Mogherini Rebesani, Giovanelli, Mariani, Sarubbi, Rugghia.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge n. 5569 recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;
   premesso che:
    la disciplina legislativa in materia di deliberazione dello stato di emergenza a seguito del verificarsi di calamità naturali, contenuta nella legge n. 225 del 1992, è stata oggetto in questa legislatura di due incisivi interventi di modifica, il primo ad iniziativa del Governo Berlusconi, con l'emanazione del decreto-legge n. 225 del 2010, e il secondo, ad iniziativa del Governo in carica, resosi indispensabile per rimediare ai profondi guasti provocati dal citato decreto-legge n. 225 del 2010;
    come è a tutti noto, infatti, il decreto-legge n. 225 del 2010 aveva di fatto subordinato la dichiarazione dello stato di emergenza (e la conseguente attivazione delle indispensabili misure di competenza degli organismi statali dirette alla messa in sicurezza il territorio, a sostenere il tessuto produttivo colpito e a rimborsare gli enti locali delle spese sostenute per le iniziative di pronto intervento assunte a tutela della popolazione, nonché ai fini di mitigare le conseguenze dannose provocate dagli eventi calamitosi, all'adozione da parte delle regioni di irragionevoli aumenti fiscali a carico delle stesse popolazioni vittime delle calamità naturali, determinando in tal modo il rischio sostanziale di una vera e propria paralisi delle attività di protezione civile;
    in questa situazione, nonostante la riforma legislativa attuata dal Governo in carica, con il significativo contributo del Parlamento (attraverso l'emanazione del decreto-legge n. 59 del 2012 che ha portato alla soppressione delle norme di cui al sopra citato decreto-legge n. 225 del 2010), permangono forti le incertezze e le preoccupazioni degli amministratori locali in ordine al fatto che in caso di calamità naturali gli eventuali interventi di protezione civile messi in atto da organismi statali, in particolare quelli approntati dalle forze armate, non siano posti a carico degli enti territoriali (regioni, province e comuni) rappresentanti delle popolazioni colpite dalle medesime calamità naturali;
    l'articolo 4, comma 2, lettera b), del provvedimento reca una nuova disciplina in materia di concorsi a titolo oneroso resi dalle forze armate per attività di protezione civile,

impegna il Governo

   a valutare e conseguentemente ad adottare tutte le possibili iniziative affinché:
    a) le nuove procedure di gestione e di rendicontazione delle somme da utilizzare per il rimborso, ex articolo 4, comma 2, lettera b), delle attività di protezione civile svolte dalle forze armate assicurino il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione delle risorse pubbliche;
    b) l'applicazione della nuova disciplina dettata dal citato articolo 4, comma 2, lettera b), sia tale da garantire che le relative spese non siano, in alcun caso, poste a carico delle regioni e dei comuni colpiti dalle calamità naturali;
    c) le aperture di credito disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del provvedimento siano tali da assicurare un adeguato flusso annuale di risorse a copertura di tutti gli interventi di protezione civile richiesti alle forze armate a seguito del verificarsi di calamità naturali su tutto il territorio nazionale.
9/5569/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Braga, Mogherini Rebesani, Giovanelli, Mariani, Sarubbi, Rugghia.


   La Camera,
   visto il disegno di legge di iniziativa governativa A.C. 5569 contenente la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e delle norme sulla medesima materia;
   atteso che l'articolo 2 lettera b) prevede tra i criteri direttivi individuati dal legislatore delegante per quanto concerne la razionalizzazione delle strutture logistiche la possibilità di procedere anche a soppressione e accorpamenti delle attuali ubicazioni;
   richiamato il principio di economicità allo scopo di evitare che vengano vanificati i tanti interventi di manutenzione straordinaria già svolti (anche di recente) su immobili esistenti per renderli più funzionali alle esigenze dei corpi militari;
   ricordato come i numerosi lavori sopra citati siano stati eseguiti in esito a già avvenuti accorpamenti e riorganizzazioni sul territorio;
   rammentato a titolo di esempio il caso della Brigata Pozzuolo del Friuli di Gorizia, trasferita nel 2010 nell'unica caserma accorpata di via Montesanto e attualmente a rischio di dislocazione presso altra sede,

impegna il Governo

a valutare, in sede di attuazione della delega, l'opportunità di procedere preliminarmente ad una ricognizione degli interventi di riorganizzazione e di ristrutturazione dei presidi logistici per non vanificare le risorse finanziarie già investite, soprattutto in tempi recenti, nell'adeguamento degli edifici ad uso militare, favorendo così il legame tra il personale della difesa e il territorio di riferimento.
9/5569/30Contento.


   La Camera,
   premesso che:
    il 25 febbraio 2012 è stato indetto un bando per esami e titoli per il reclutamento di 1886 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale e lo stesso si è concluso il 26 marzo 2012. Dal bando stesso si evince che «i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine delle graduatorie ed ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i reparti di istruzione di assegnazione» e che «i vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso i reparti di istruzione, nella data e con le modalità che saranno resi noti, verosimilmente a partire dal 21 settembre 2012»;
    le graduatorie sono state rese disponibili e, di conseguenza, i 1886 vincitori individuati del bando di reclutamento degli allievi carabinieri effettivi si sono resi disponibili per presentarsi ai reparti a partire da settembre di quest'anno. Con il provvedimento di revisione della spesa, la presa in organico presso i reparti dei 1886 vincitori del bando ha subito un arresto a causa del contenimento della spesa e del blocco del turn-over disposti anche per il Ministero della difesa;
    la stessa sorte sta toccando ai candidati al concorso per titoli ed esami per l'ammissione al 2° corso triennale (2012 – 2015) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74, del 16 settembre 2011. Infatti, con l'applicazione del blocco del turn-over previsto nel provvedimento di revisione della spesa, i posti previsti dal concorso saranno ridimensionati nella misura dell'ottanta per cento, portando i reclutamenti per allievi maresciallo da 490 a 150 unità;
    nel corso dell'esame del disegno di Legge di stabilità per il 2013, la Camera ha approvato una norma che consente di allentare la durezza della norma del turn-over;
    l'Atto Camera n. 5569 in esame prevede che al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo. Tra i principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire è prevista la «revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità»;
    pur non trattando nello specifico, la riforma dello strumento militare, la revisione dell'Arma dei carabinieri, la credibilità del Governo passa anche dalla garanzia della certezza del diritto e, pertanto, si richiede e ci si aspetta dal ministro della Difesa un chiaro impegno in tal senso,

impegna il Governo

ad assicurare una tutela formale e sostanziale dei vincitori dei concorsi a 1886 allievi carabinieri effettivi e a 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri presenti nelle rispettive graduatorie e ad assicurarne lo scorrimento ai fini delle assunzioni fino a completo esaurimento delle stesse.
9/5569/31Rosato, Fiano, Lovelli, Bellanova.


   La Camera,
   premesso che:
    il 25 febbraio 2012 è stato indetto un bando per esami e titoli per il reclutamento di 1886 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale e lo stesso si è concluso il 26 marzo 2012. Dal bando stesso si evince che «i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine delle graduatorie ed ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i reparti di istruzione di assegnazione» e che «i vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso i reparti di istruzione, nella data e con le modalità che saranno resi noti, verosimilmente a partire dal 21 settembre 2012»;
    le graduatorie sono state rese disponibili e, di conseguenza, i 1886 vincitori individuati del bando di reclutamento degli allievi carabinieri effettivi si sono resi disponibili per presentarsi ai reparti a partire da settembre di quest'anno. Con il provvedimento di revisione della spesa, la presa in organico presso i reparti dei 1886 vincitori del bando ha subito un arresto a causa del contenimento della spesa e del blocco del turn-over disposti anche per il Ministero della difesa;
    la stessa sorte sta toccando ai candidati al concorso per titoli ed esami per l'ammissione al 2° corso triennale (2012 – 2015) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74, del 16 settembre 2011. Infatti, con l'applicazione del blocco del turn-over previsto nel provvedimento di revisione della spesa, i posti previsti dal concorso saranno ridimensionati nella misura dell'ottanta per cento, portando i reclutamenti per allievi maresciallo da 490 a 150 unità;
    nel corso dell'esame del disegno di Legge di stabilità per il 2013, la Camera ha approvato una norma che consente di allentare la durezza della norma del turn-over;
    l'Atto Camera n. 5569 in esame prevede che al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo. Tra i principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire è prevista la «revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità»;
    pur non trattando nello specifico, la riforma dello strumento militare, la revisione dell'Arma dei carabinieri, la credibilità del Governo passa anche dalla garanzia della certezza del diritto e, pertanto, si richiede e ci si aspetta dal ministro della Difesa un chiaro impegno in tal senso,

impegna il Governo

ad assicurare una tutela dei vincitori dei concorsi a 1886 allievi carabinieri effettivi e a 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri presenti nelle rispettive graduatorie eventualmente anche prorogando la graduatoria.
9/5569/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Rosato, Fiano, Lovelli, Bellanova.