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Resoconto dell'Assemblea

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XVI LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 25 settembre 2012

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 settembre 2012.

  Albonetti, Alessandri, Antonione, Baccini, Barbato, Bernardo, Bindi, Brugger, Buonfiglio, Caparini, Cera, Cesario, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Comaroli, Commercio, Gianfranco Conte, Crosio, D'Alema, D'Amico, D'Antoni, Dal Lago, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Dussin, Evangelisti, Fallica, Fava, Fluvi, Gregorio Fontana, Franceschini, Garavini, Ghizzoni, Giancarlo Giorgetti, Granata, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, La Malfa, Leo, Leone, Lombardo, Lorenzin, Lupi, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Angela Napoli, Narducci, Nucara, Palagiano, Pecorella, Pianetta, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Soglia, Stefani, Stucchi, Tassone, Tempestini, Toto, Valducci, Ventucci, Vitali, Volontè.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albonetti, Alessandri, Antonione, Baccini, Bindi, Brugger, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Colucci, Commercio, Gianfranco Conte, Crosio, D'Alema, D'Amico, Dal Lago, De Biasi, De Girolamo, Della Vedova, Donadi, Dozzo, Dussin, Evangelisti, Fallica, Fava, Gregorio Fontana, Franceschini, Garavini, Ghizzoni, Giancarlo Giorgetti, Granata, Guzzanti, Iannaccone, Jannone, La Loggia, La Malfa, Leo, Leone, Lombardo, Lorenzin, Lupi, Mazzocchi, Mecacci, Melchiorre, Migliavacca, Migliori, Misiti, Moffa, Mosca, Mura, Angela Napoli, Narducci, Nucara, Palagiano, Palumbo, Pecorella, Pianetta, Pisacane, Pisicchio, Paolo Russo, Stefani, Stucchi, Tassone, Tempestini, Toto, Valducci, Vitali, Volontè.

Adesione di deputati ad una proposta di legge.

  La proposta di legge VASSALLO ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali» (4916) è stata successivamente sottoscritta dai deputati La Loggia e Lanzillotta.

Trasmissione dal dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 settembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4-quater della legge 4 febbraio 2005, n. 11, la scheda informativa, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo 2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove (COM(2012)393 final), già inviata dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni.

  Tale scheda informativa è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 e 24 settembre 2012, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM(2012)499 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario – EU Aid Volunteers (COM(2012)514 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione di impatto (SWD(2012)266 final), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione dell'Unione europea in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica democratica popolare del Laos all'Organizzazione mondiale del commercio (COM(2012)534 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Le proposte COM(2012)499 final e COM(2012)514 final sono altresì assegnate alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 21 settembre 2012 per la proposta COM(2012)499 final e dal 25 settembre 2012 per la proposta COM(2012)514 final.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 settembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
   all'ingegner Mauro Luciani, l'incarico di ispettore generale;
   all'avvocato Maurizio Pernice, l'incarico di direttore della direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche.

  Tali comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su una proposta di nomina.

  Il ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, con lettera in data 18 settembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Bonanno a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena (157).

  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

  Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 settembre 2012, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (505).

  Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 4 novembre 2012. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 ottobre 2012.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONE

A) Interpellanza

Problematiche concernenti il decreto ministeriale n. 42 del 2009 relativo allo sblocco dei posti accantonati sul contingente provinciale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, con riferimento alla provincia di Lodi – 2-01559

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   si è venuti a conoscenza dei seguenti fatti, relativi a contenzioso seriale avverso il decreto ministeriale n. 42 del 2009 - sblocco posti accantonati in provincia di Lodi;
   alla fine del mese di maggio 2012, l'ufficio XV - ambito territoriale di Lodi avrebbe effettuato i fonogrammi nei confronti dei docenti «pettinisti» inseriti nelle graduatorie permanenti ad esaurimento per gli anni 2009-2011, ad opera del commissario ad acta, per accertare se gli stessi avessero riassunto entro i termini i ricorsi davanti al giudice ordinario, nello specifico al giudice del lavoro territorialmente competente;
   nel giorno del 24 maggio 2012, ore 12.30 circa, un'impiegata dell'ambito territoriale di Lodi in concreto, attraverso fonogramma, avrebbe chiamato un docente «pettinista» inserito, ad opera del commissario ad acta, nella graduatoria permanente ad esaurimento per gli anni 2009-2011, per la scuola secondaria di II grado, sostegno, classe di concorso AD03 (area tecnica);
   tale docente al fonogramma rispondeva: «ricorso riassunto Gdl omissis (...)»;
   a seguito di tale dichiarazione un altro docente controinteressato, non «pettinista» inserito da diversi anni nella provincia di Lodi, a pieno titolo nella medesima graduatoria permanente ad esaurimento per la scuola secondaria di II grado, sostegno classe di concorso AD03 (area tecnica), si vedeva negata la possibilità di un posto a tempo determinato; quindi, provvedeva a fare gli accertamenti per verificare la veridicità della dichiarazione del docente «pettinista»;
   dopo tali accertamenti è emerso dal tribunale indicato dal docente «pettinista» che nessun ricorso a nome di tale persona risulterebbe a tutt'oggi iscritto nella sezione lavoro di quel tribunale;
   parrebbe pertanto che il docente «pettinista» abbia fornito dichiarazioni non veritiere alla pubblica amministrazione, nello specifico all'ambito territoriale di Lodi;
   il docente controinteressato avrebbe fatto tempestivamente presente il risultato di tali ricerche all'ufficio legale dell'ambito territoriale di Lodi;
   i componenti dell'ufficio legale e lo stesso ambito territoriale di Lodi dal giorno 24 maggio 2012 ad oggi non avrebbero svolto nessun accertamento in merito alla veridicità di tale dichiarazione;
   in data 5 giugno 2012 l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia inviava ai dirigenti degli uffici scolastici territoriali della Lombardia, una nota protocollo n. MIUR AOODRLO R.U. 6511, avente ad oggetto «contenzioso seriale avverso il decreto ministeriale 42 del 2009 - sblocco posti accantonati - precisazioni». Con il seguente contenuto: «Con nota del 4 giugno 2012, protocollo DRLO 6412, questo ufficio ha dato indicazione di provvedere allo sblocco dei posti e allo scorrimento delle graduatorie nei casi in cui risulti che il docente per il quale il posto era stato accantonato non abbia effettuato la riassunzione del giudizio avverso il decreto ministeriale 42 del 2009 ed i relativi termini siano scaduti. Si precisa che, qualora all'atto dello scorrimento risulti un altro docente destinatario dei provvedimenti del commissario ad acta, le SS.LL. procederanno alle necessarie verifiche in merito allo stato del contenzioso - il dirigente dottore Luca Volontè»;
   in data 12 giugno 2012 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - dipartimento per l'istruzione - direzione generale del personale scolastico – ufficio IV – ha diffuso una nota avente ad oggetto «funzioni di mobilità nella scuola secondaria di II grado a.s. 2012/13» del seguente tenore: «il termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 28 giugno (...) - il direttore generale f.to dottore Luciano Chiappetta»;
   in data 18 giugno 2012 l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia inviava ai dirigenti degli uffici scolastici territoriali della Lombardia una nota protocollo n. MIUR AOODRLO R.U. 7168, avente ad oggetto «contenzioso seriale avverso il decreto ministeriale 42 del 2009 - Mancata riproposizione misure cautelari - Sblocco posti accantonati», in cui si riporta: «Con nota del 4 giugno 2012, protocollo DRLO 6412, sono state date indicazioni per lo «sblocco» dei posti accantonati nei casi di mancata riassunzione del giudizio avverso il decreto ministeriale 42 del 2009 avanti il giudice ordinario. In tutti i casi in cui risulti che il giudizio sia stato riassunto avanti al giudice ordinario senza che l'interessato abbia riproposto le domande cautelari entro il termine di 30 giorni di cui all'articolo 11, comma 7, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le SS.LL. provvederanno allo «sblocco» del relativo posto e allo scorrimento delle graduatorie. Conseguentemente si precisa che, al fine di consentire agli interessati la proposizione delle domande di trasferimento entro i termini di definizione delle operazioni relative all'organico di diritto, per le classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado le suddette procedure di «sblocco» dovranno concludersi entro il 28 giugno p.v. - Il dirigente uff. VI dottore Luca Volontè e il dirigente uff. VIII dottoressa Luciana Volta» –:
   se il Governo sia a conoscenza di tale situazione nell'ambito territoriale di Lodi e quali iniziative il Governo intenda prendere, in merito al mancato accertamento da parte dell'ambito territoriale di Lodi, della veridicità di dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, nello specifico all'ambito territoriale di Lodi;
   per quale motivo l'ambito territoriale di Lodi non provveda allo sblocco del posto accantonato per il sostegno, scuola secondaria II grado, classe di concorso AD03, contingente 2010 e non provveda allo scorrimento delle suddette graduatorie.
(2-01559) «Garagnani».


B) Interrogazione

Misure a favore delle scuole paritarie del Veneto – 3-02183

   CAPITANIO SANTOLINI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   numerose amministrazioni locali venete, sollecitando l'interrogante, hanno manifestato la loro profonda preoccupazione per il futuro delle scuole d'infanzia paritarie a seguito della costante riduzione delle risorse ad esse destinate;
   nel Veneto sarebbero circa 1183 le scuole paritarie gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni di genitori e da altre istituzioni aderenti alla Federazione italiana scuole materne; in particolare, nella sola provincia di Treviso, le scuole d'infanzia paritarie garantiscono i loro servizi a circa l'80 per cento della popolazione scolarizzabile;
   gli oneri di trasporto, frequenza e mensa sono a carico delle famiglie per la parte non coperta dei contributi statali, per cui una significativa riduzione di tali risorse comporterebbe un insostenibile aggravio, soprattutto in un momento come questo di grave crisi economica;
   la presenza delle scuole paritarie costituisce, di fatto, una rilevante economia di spesa per le pubbliche amministrazioni del territorio, sollevando gli enti locali dall'onere della realizzazione e gestione di nuove strutture scolastiche, nonché un considerevole risparmio per lo Stato;
   senza un'oculata revisione della costante riduzione delle risorse destinate a tali istituti registrata in questi anni, si prospetterebbe uno scenario allarmante con la chiusura delle scuole paritarie e la conseguente perdita di lavoro da parte di numerose persone, ad oggi impiegate, e l'immediato impoverimento culturale e sociale del territorio medesimo;
   data la rilevanza della situazione fin qui esposta, risulta prioritario intervenire con urgenza per porre rimedio alla costante riduzione del sostegno economico concesso dallo Stato in favore delle scuole d'infanzia paritarie –:
   quali urgenti iniziative, anche normative, intenda assumere al fine di sopperire alla drastica diminuzione del contributo statale erogato alle scuole d'infanzia paritarie registrata in questi anni, garantendo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione, nonché di libertà di scelta educativa delle famiglie;
   quale sia l'entità dei tagli previsti relativamente ai contributi statali destinati alle scuole d'infanzia paritarie, sia a livello statale, sia per quanto riguarda la regione Veneto. (3-02183)


C) Interpellanza

Iniziative per escludere il convitto nazionale Cicognini di Prato dal novero delle scuole sottodimensionate – 2-01599

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   il convitto nazionale Cicognini di Prato è una delle più antiche istituzioni scolastiche italiane. Fondato nel 1692 dai padri gesuiti, è stato nei secoli centro di cultura e di formazione del Granducato di Toscana, del Regno d'Italia, della Repubblica italiana;
   l'istituzione educativa convitto nazionale statale Cicognini ha come riferimento l'intero territorio nazionale e la sua vocazione nazionale ed internazionale si evince dall'adesione a tutte le forme di sperimentazione succedutesi negli anni e dalla centralità degli scambi con l'estero;
   nel corso dei suoi tre secoli di storia hanno studiato al Cicognini allievi prestigiosi come Gabriele D'Annunzio, Curzio Malaparte, Bettino Ricasoli e Cesare Guasti;
   a febbraio del 2012 sono pervenute al convitto Cicognini le iscrizioni di 570 studenti;
   l'ufficio scolastico regionale della Toscana ha decretato che, in applicazione del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 e della legge n. 183 del 2011, che hanno per oggetto il dimensionamento scolastico, dal 1o settembre 2012 il convitto Cicognini di Prato e l'educandato della Santissima Annunziata di Firenze – le due più antiche e prestigiose scuole toscane – per poche decine di allievi non avranno più né il dirigente né il segretario titolari, ma solo una reggenza, condannandoli di fatto a un ridimensionamento gestionale che metterà a rischio lo stesso sviluppo dell'attività didattica;
   è paradossale che per una norma generica che male si applica alle istituzioni educative, e per soli trenta alunni in meno rispetto al tetto previsto, vengano soppressi l'istituto del rettorato e la segreteria in centri d'eccellenza scolastica e culturale come il convitto Cicognini;
   con nota del 22 luglio 2011, l'Associazione nazionale degli istituti educativi statali ha segnalato che alcune direzioni regionali applicano, nei confronti delle istituzioni educative, il comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   in merito si osserva che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, gli istituti di educazione sono esclusi dalle disposizioni relative al dimensionamento scolastico dettate dallo stesso decreto;
   non dovrebbe, pertanto, trovare applicazione nei confronti degli istituti in questione la norma di cui all'articolo 19, comma 5, del sopra citato decreto-legge, anche perché le scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati statali non posseggono autonomia amministrativa, né personalità giuridica distinta dall'istituto di appartenenza, e non sono, quindi, scuole autonome, né hanno bilanci autonomi, né revisori dei conti; la disposizione che esclude gli istituti di educazione dal dimensionamento non è stata abrogata né dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, articolo 24, né da successive disposizioni;
   in conseguenza di ciò, i predetti istituti rimangono sedi di titolarità di dirigenza scolastica –:
   se il Ministro interpellato, alla luce di queste di disposizioni, intenda assumere ogni iniziativa di competenza per escludere il convitto nazionale Cicognini di Prato dal novero delle scuole sottodimensionate.
(2-01599) «Mazzoni, Pelino, Milanese, Costa, De Corato, Lunardi, Faenzi, Del Tenno, Castiello, Alberto Giorgetti, Minasso, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola, Golfo, Sammarco, Garagnani, Bocciardo, Saltamartini, Mussolini, Di Centa, Mottola, Poli, Martinelli, Bosi, Nirenstein, Calderisi, Palmieri, Pizzolante, Mazzuca, Bonciani, Sbai, D'Alessandro».


PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 14, 15, 15-TER E 153-QUATER DEL REGOLAMENTO (MODIFICA DELLA DISCIPLINA RELATIVA AI CONTRIBUTI AI GRUPPI PARLAMENTARI) (DOC. II, N. 24)

Doc. II, n. 24 – Proposta di modificazione

MODIFICA PROPOSTA DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 14.

  Al comma 1 è premesso il seguente:
  01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.

Art. 15.

  Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto indica in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.
  2-ter. Lo statuto prevede le modalità secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse per le finalità di cui al comma 4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet della Camera.

  Il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature e sono assegnati contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
  4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici.

  Dopo l'articolo 15-bis è aggiunto il seguente:
Art. 15-ter.

  1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento.
  2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.
  3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della società di revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della Camera.
  4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
  5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei Gruppi è autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.
  6. Il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 4 e 5.
  7. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori.
  8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto.

  Dopo l'articolo 153-ter è aggiunto il seguente:

Art. 153-quater.

  1. Le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-ter entrano in vigore non appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

Proposta n. 1

  All'articolo 14, riformulare interamente il comma 01, prevedendo che i deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche e altresì nel senso di prevedere, dopo il comma 1, ulteriori disposizioni ai sensi delle quali:
   a) al momento della proclamazione, i deputati sono iscritti d'ufficio al gruppo costituito dall'insieme degli eletti nella stessa lista;
   b) entro trenta giorni dalla proclamazione, il deputato può comunicare al Presidente della Camera il partito che rappresenta ed eventualmente l'adesione ad altro gruppo;
   c) successivamente, il deputato può recedere dall'adesione ad un gruppo politico in qualsiasi momento, comunicandolo al Presidente della Camera ed è iscritto d'ufficio nel gruppo misto.
Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Proposta n. 2

  All'articolo 15, riformulare il comma 2-bis nel senso di prevedere che lo statuto di ciascun gruppo indichi in ogni caso che l'organo competente ad approvare il rendiconto di cui all'articolo 15-ter è l'assemblea del gruppo, a maggioranza assoluta.

  Conseguentemente, prevedere, all'articolo 15-ter, comma 3, che ciascun gruppo trasmetta, unitamente al rendiconto e alla dichiarazione del presidente del gruppo, anche il verbale dell'assemblea del gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione.
Beltrandi, Maurizio Turco, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Proposta n. 3

  All'articolo 15, riformulare il comma 3 nel senso di specificare che il contributo finanziario trasferito annualmente a ciascun gruppo:
   a) è unico ed onnicomprensivo;
   b) è effettuato a copertura di ogni tipo di spesa, ivi incluse quelle per il personale;
   c) è esclusivamente commisurato alla consistenza numerica dei gruppi;
   d) è di ammontare non superiore alla metà dell'ammontare complessivo dei fondi assegnati, a titolo individuale, ai deputati che compongono il gruppo per le spese generali e il pagamento dei collaboratori.

  All'articolo 15-ter, riformulare il comma 2, nel senso di prevedere che il controllo della gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari sia affidato a società di revisione esterne, nelle forme e nei modi dettati per i partiti e movimenti politici all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

  All'articolo 15-ter, integrare il testo prevedendo che il bilancio e l'organico dei gruppi, nonché il curriculum e il trattamento economico dei dirigenti, siano pubblici e resi accessibili in forma analitica e in formato elettronico aperto all'interno del sito internet della Camera dei Deputati.
Vassallo.

Proposta n. 4

  All'articolo 15, integrare il comma 3 nel senso di prevedere che la spesa complessiva ivi prevista non può superare il 50 per cento della spesa destinata ai deputati a titolo di «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato».
Bernardini, Maurizio Turco, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti.

Proposta n. 5

  Riformulare l'articolo 15-ter, nel senso di:
   a) estendere, al comma 1, la disciplina prevista per il rendiconto anche al bilancio preventivo che ciascun gruppo deve approvare;
   b) sopprimere il comma 2;
   c) prevedere, al comma 3, quale ulteriore forma di pubblicità dei rendiconti dei gruppi la pubblicazione sul sito internet della Camera dei deputati, sul quale devono essere pubblicati anche i documenti relativi al controllo della conformità del rendiconto e tutta la documentazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 15-ter;
   d) riformulare il comma 4, nel senso di prevedere che il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato dalla Corte dei conti che ne trasmette le risultanze al Collegio dei Questori;
   e) riformulare il comma 7, prevedendo a carico del gruppo che non trasmetta il rendiconto entro il termine o che non provveda, ove richiesto dal Collegio dei Questori, alla sua regolarizzazione, ulteriori sanzioni consistenti nel recupero delle somme versate e non rendicontate a valere sul rimborso dell'anno successivo, bloccando una corrispondente quota del rimborso riferito a quest'ultimo periodo.
Farina Coscioni, Bernardini, Maurizio Turco, Beltrandi, Mecacci, Zamparutti.
(Inammissibile limitatamente alla lettera d)).

Doc. II, n. 24 – Testo riformulato dalla Giunta

TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 14.

  Al comma 1 è premesso il seguente:
  01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.

Art. 15.

  Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni caso nell'assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare, a maggioranza, il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e indica l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.
  2-ter. Lo statuto prevede le modalità secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse alle finalità di cui al comma 4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet della Camera.
  2-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per il personale.

  Il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.
  4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici.

  Dopo l'articolo 15-bis è aggiunto il seguente:

Art. 15-ter.

  1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento.
  2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.
  3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della società di revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della Camera.
  4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
  5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei Gruppi è autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.
  6. Il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 4 e 5.
  7. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 8, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, e comporta altresì l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio della Camera e non rendicontate, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
  8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto.

  Dopo l'articolo 153-ter è aggiunto il seguente:

Art. 153-quater.

  1. Le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-ter entrano in vigore non appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.