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Regolamento dei Servizi e del Personale

Titolo I: Ufficio di Presidenza

(Testo coordinato ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 225 del 7 giugno 2000, comprensivo delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza sino al 30 luglio 2004 (1))

(1) La deliberazione dell' Ufficio di Presidenza n. 225 del 7 giugno 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1493 del 16 giugno 2000, ha modificato il regolamento dei Servizi e del personale (coordinato con D.P. n. 145 del 21 giugno 1994 e comprensivo delle modificazioni approvate dall' Ufficio di Presidenza fino al 15 aprile 1998), autorizzando, nelle norme transitorie e finali, gli interventi di coordinamento formale del regolamento medesimo e degli altri regolamenti interni. Il presente regolamento reca pertanto le modifiche approvate dall'Ufficio di Presidenza con le deliberazioni n. 156 del 22 giugno 1999, n. 162 del 14 luglio 1999, n. 180 del 9 novembre 1999, n. 193 dell'11 gennaio 2000, n. 197 del 9 febbraio 2000, n. 211 del 19 aprile 2000, n. 225 del 7 giugno 2000, n. 241 del 27 luglio 2000, n. 294 del 5 aprile 2001, n. 303 del 18 aprile 2001, n. 36 del 20 dicembre 2001, n. 57 del 25 marzo 2002, n. 97 del 10 dicembre 2002, n. 104 del 22 dicembre 2002, n. 108 del 5 febbraio 2003, n. 109 del 5 febbraio 2003, n. 143 del 24 luglio 2003, n. 160 del 17 dicembre 2003, n. 164 del 17 dicembre 2003 e n. 188 del 30 luglio 2004.

  • Art. 2

    (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

    1. All'Ufficio di Presidenza spettano:
      • a. l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della Camera;
      • b. le deliberazioni su quanto attiene alla posizione giuridica ed economica del Segretario generale, dei Vicesegretari generali e dei consiglieri della Camera che abbiano superato la verifica di incremento di professionalità di cui all'articolo 57, comma 4, nonché le decisioni definitive concernenti la posizione disciplinare dei dipendenti della Camera;
      • c. le decisioni sui ricorsi presentati dai dipendenti ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti speciali;
      • d. le altre deliberazioni previste dal Regolamento della Camera e dal presente regolamento.
    2. Salvo quanto disposto dal regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza che abbiano all'ordine del giorno le decisioni sui ricorsi, di cui alla lettera c) del comma 1 interviene con voto consultivo il rappresentante dell'organizzazione sindacale a cui appartiene il dipendente o, se questi non appartiene ad alcuna organizzazione, un dipendente dello stesso livello, da lui designato. I rappresentanti sono designati dalle associazioni sindacali ogni biennio.

    3. L'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente. Ogni membro dell'Ufficio di Presidenza può richiedere che sia inserita nell'ordine del giorno la trattazione di materie previste dal presente regolamento.

    4. I provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza sono resi esecutivi con decreti del Presidente.