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Regolamento dei Servizi e del Personale

Titolo II: Servizi ed uffici della Camera
  • Art. 12

    (Strutture organizzative ed incarichi di coordinamento)

    1. I Servizi sono strutture competenti per lo svolgimento di attività finali omogenee; essi sono dotati di autonomia funzionale e gestionale nei limiti definiti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni interne.
    2. Gli Uffici della Segreteria generale sono strutture competenti per lo svolgimento di attività riferite direttamente alle funzioni del Segretario generale. Essi sono dotati di autonomia gestionale nei limiti definiti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni interne.
    3. Gli incarichi di coordinamento all'interno dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale sono individuati sulla base di uno o più dei seguenti criteri, anche concorrenti tra loro, a seconda delle specificità di ciascun Servizio o Ufficio della Segreteria generale:
      • a) coordinamento verticale, riferito ad articolazioni strutturali competenti per lo svolgimento di attività omogenee nell'ambito del Servizio o Ufficio della Segreteria generale;
      • b) coordinamento orizzontale, riferito a determinati profili delle attività o dell'organizzazione del Servizio o Ufficio della Segreteria generale;
      • c) coordinamento di progetti o di attività finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi, anche a carattere temporaneo.
    4. Le articolazioni strutturali di cui alla lettera a) del comma 3 sono denominate uffici o unità operative in relazione al grado di ampiezza e complessità delle attività svolte. Le unità operative sono costituite all'interno di uffici o sono poste alle dirette dipendenze del consigliere Capo del Servizio o dell'Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale. Gli incarichi di coordinamento di cui alle lettere b) e c) del comma 3 possono essere di livello equiparato a quello degli uffici o a quello delle unità operative.
    5. Il presente regolamento determina il numero e la denominazione dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale e ne definisce le competenze.
    6. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale formulata sentito il Consiglio dei Capi Servizio, definisce il numero e la denominazione degli uffici e degli incarichi di coordinamento di livello equiparato, individuati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 (6). Il Segretario generale provvede a determinare i compiti di detti uffici e incarichi di coordinamento in armonia con la relativa denominazione e con le competenze dei Servizi o Uffici della Segreteria generale al cui interno essi sono istituiti.
    7. Con determinazione del Segretario generale, sulla base degli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza, sono definiti il numero, la denominazione e i compiti degli incarichi di coordinamento di cui alla lettera c) del comma 3, delle unità operative e degli incarichi di coordinamento di livello equiparato, degli incarichi di coordinamento di cui al comma 7 dell'articolo 47 e degli incarichi di coordinamento di cui all'articolo 15. La determinazione del Segretario generale è allegata alla relazione sullo stato dell'Amministrazione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera o).

    Note:
    (6) La Tabella degli uffici e degli incarichi di coordinamento di livello equiparato è stata approvata dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 249 del 4 ottobre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1625 del 17 ottobre 2000.