Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>
Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Regolamento dei Servizi e del Personale

Titolo II: Servizi ed uffici della Camera
  • Art. 7

    (Segretario generale)

    1. Il Segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, tra i Vicesegretari generali, i consiglieri con funzioni di Capo Servizio ovvero i consiglieri parlamentari che abbiano superato da almeno sei anni la verifica di incremento di professionalità di cui all'articolo 57, comma 4.
    2. Soppresso (3) .
    3. In caso di assenza o impedimento, o di vacanza della carica, il Segretario generale è sostituito provvisoriamente dal più anziano per nomina ovvero, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano in ruolo tra i Vicesegretari generali.
    4. Il Segretario generale:
      • a. cura la preparazione dei lavori parlamentari ed assiste il Presidente durante le sedute della Camera e del Parlamento in seduta comune;
      • b. tiene i rapporti con la Presidenza della Repubblica, con il Senato, con la Presidenza del Consiglio e con i Ministri;
      • c. redige i verbali dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta per il Regolamento, della Conferenza dei Presidenti di Gruppo;
      • d. provvede alla conservazione degli atti delle sedute segrete;
      • e. riceve la proclamazione degli eletti da parte degli uffici centrali, nonché le proteste e i reclami elettorali;
      • f. partecipa alle sedute dell'Ufficio di Presidenza ed ha voto consultivo;
      • g. a norma dell'articolo 67 del Regolamento della Camera, risponde al Presidente di tutti i Servizi ed Uffici. A tal fine esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo di tutta l'attività dell'Amministrazione e può assumere la diretta trattazione di singole questioni;
      • h. ha la rappresentanza legale dell'Amministrazione;
      • i. è il Capo del personale e ne cura la disciplina;
      • l. propone al Presidente l'assegnazione ai singoli Servizi dei consiglieri con funzioni di Capo Servizio ed il loro trasferimento da un Servizio all'altro;
      • m. assegna ai vari Servizi ed Uffici il personale;
      • n. sottopone al Presidente i decreti e tutti gli atti di competenza del Presidente stesso e vi appone, quando occorre, la propria firma;
      • o. predispone annualmente per l'Ufficio di Presidenza la relazione sullo stato dell'Amministrazione;
      • p. dirige e cura le pubblicazioni della Camera.
    5. L'Ufficio di Presidenza può, con deliberazione motivata, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del Presidente della Camera, disporre la revoca dall'incarico di Segretario generale.
    Note:
    (3) Comma soppresso con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 97 del 10 dicembre 2002, resa esecutiva con D.P. n. 673 dell'11 dicembre 2002.