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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)
XII Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 21 aprile 2010


SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione) (Rinvio dell'esame) ... 144

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (Seguito dell'esame e rinvio) ... 145

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350 , testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (Seguito dell'esame e rinvio) ... 146
ALLEGATO (Emendamento approvato) ... 149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XII Commissione - Resoconto di mercoledì 21 aprile 2010


Pag. 144


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.
(Parere alla XI Commissione).
(Rinvio dell'esame).

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, poiché l'XI Commissione non ha ancora trasmesso il testo risultante dagli emendamenti approvati, l'esame del provvedimento in titolo è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 aprile 2010. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono il ministro della salute Ferruccio Fazio ed il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.35.


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Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 aprile 2010.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Laura Molteni 9.6, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura MOLTENI (LNP), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 9.6.

Anna Margherita MIOTTO (PD), illustrando il suo emendamento 9.1, richiama l'attenzione dei colleghi sulla possibile antinomia tra quanto disposto dall'articolo in esame e le norme contenute nell'articolo 22 del disegno di legge n. 1441-quater-D, attualmente all'esame dell'XI Commissione, sul quale la Commissione sarà presto chiamata ad esprimere un parere. Ritiene che, nel complesso, l'attuale maggioranza stia intervenendo sull'età pensionabile del personale medico e sanitario in maniera contraddittoria e disordinata, con il rischio evidente di creare forti disparità di trattamento tra le diverse categorie di lavoratori dipendenti. Osserva, altresì, che ogni intervento in materia dovrebbe essere preceduto da un autentico confronto con le organizzazioni sindacali. Invita, pertanto, il relatore e il Governo a valutare l'opportunità di approfondire il problema del coordinamento tra le due disposizioni citate.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ritiene che le due norme citate dalla collega Miotto non siano necessariamente in contrasto, in quanto l'articolo 9 in esame dispone un innalzamento dell'età pensionabile, superando il riferimento agli anni di servizio effettivo, contenuto, invece, all'articolo 22 del disegno di legge n. 1441-quater-D.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, pur riconoscendo la fondatezza di alcune delle perplessità espresse dall'onorevole Miotto, osserva che il quadro normativo attuale, in materia di età pensionabile del personale medico e sanitario, appare estremamente confuso ed eterogeneo. Ricorda, inoltre, che venticinque organizzazioni sindacali su ventisette si sono espresse a favore di un intervento di omogeneizzazione della disciplina in materia, qual è appunto quello recato dall'articolo 9 del provvedimento in esame. Tale omogeneizzazione, inoltre, consentirà di superare alcune discriminazioni oggi riscontrabili tra diverse categorie di lavoratori dipendenti del settore sanitario.

Donata LENZI (PD), premesso di ritenere che la materia pensionistica andrebbe affrontata con un approccio complessivo, guardando alla generalità dei lavoratori, osserva che l'articolo in esame non opera affatto quell'omogeneizzazione, volta al superamento delle discriminazioni esistenti, di cui ha parlato il relatore, dal momento che l'intervento è limitato ai dirigenti medici e sanitari, laddove sarebbe necessario affrontare, quantomeno, il problema delle disparità tra la loro disciplina pensionistica e quella degli universitari. Osserva, infine, come sarebbe necessario prevedere una valutazione da parte dell'azienda sanitaria in ordine all'opportunità del prolungamento della permanenza in servizio del singolo dirigente medico o sanitario.

Paola BINETTI (UdC) ritiene che il percorso formativo dei medici, assolutamente peculiare per la sua durata, possa giustificare una disciplina specifica dell'età


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pensionabile, diversa da quella vigente per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Il ministro Ferruccio FAZIO dichiara che il Governo comprende, sul piano teorico, le perplessità espresse dall'onorevole Miotto ed è disponibile ad approfondire la questione nel corso dell'esame in Assemblea. Dichiara, inoltre, di condividere la proposta di innalzamento dell'età pensionabile dei medici e di equiparazione tra questa e l'età pensionabile degli universitari e precisa che tale posizione è condivisa dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Miotto 9.1 e Palagiano 9.3 e gli identici emendamenti Palagiano 9.4 e Miotto 9.2.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 aprile 2010.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.
Ricorda, quindi, che, nella precedente seduta, l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 era stato rinviato dopo la reiezione dell'emendamento Palagiano 6.9.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 6.18.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) annuncia voto favorevole sull'emendamento Argentin 6.19, dichiarando di non comprendere le ragioni della contrarietà del Governo ad una proposta emendativa che disciplina, semplicemente, lo svolgimento delle funzioni del fiduciario, ove questo non sia stato nominato.

Andrea SARUBBI (PD) osserva che l'unica differenza di rilievo tra l'emendamento Argentin 6.19, al quale dichiara di aggiungere la propria firma, e l'emendamento 6.4 del relatore consiste nel riferimento al convivente more uxorio. L'emendamento Argentin 6.19, infatti, supera anche le critiche già rivolte dal collega Polledri all'emendamento Livia Turco 6.11, dal momento che non sopprime il riferimento agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

Livia TURCO (PD) ritiene che l'unico presupposto per l'assolvimento della funzione di fiduciario debba essere, come dice la parola stessa, la sussistenza di un rapporto di fiducia con il dichiarante. Non avrebbe senso, pertanto, una preclusione nei confronti dell'eventuale convivente more uxorio.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che l'ipotesi in discussione non concerne i requisiti dell'eventuale fiduciario, bensì l'ipotesi di mancata nomina dello stesso.

Ileana ARGENTIN (PD) dichiara di condividere le considerazioni espresse dalla collega Livia Turco, ritenendo che l'approvazione del suo emendamento 6.19 sarebbe essenziale al fine di tutelare l'effettiva libertà di scelta del dichiarante.

Delia MURER (PD), pur riconoscendo la correttezza della precisazione fornita


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dal presidente, sottolinea che l'emendamento Argentin 6.19 persegue lo scopo di stabilire un particolare ordine di precedenza tra i soggetti abilitati a svolgere la funzione altrimenti affidata al fiduciario.

Paola BINETTI (UdC) invita il relatore a valutare l'opportunità di fare riferimento, anziché alle norme del codice civile sulle successioni, alla disciplina in materia di donazione degli organi, per l'individuazione dei soggetti abilitati a svolgere la funzione del fiduciario, quando questi non sia stato nominato.

Livia TURCO (PD) ribadisce, pur alla luce della precisazione fornita dal presidente, la propria netta contrarietà all'esclusione del convivente more uxorio, dettata, a suo avviso, da un'impostazione chiaramente ideologica.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) invita la maggioranza ad affrontare il problema in discussione senza preconcetti ideologici, ricercando una mediazione ragionevole.

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda che i compiti affidati al fiduciario o a chi lo sostituisce, concernendo atti medici, hanno spesso carattere di urgenza e possono risultare incompatibili con i complessi accertamenti che spesso sono richiesti per l'individuazione del convivente more uxorio.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, sottolinea come l'articolo in esame garantisca la piena libertà di nominare chiunque proprio fiduciario all'interno della dichiarazione anticipata di trattamento. In mancanza di tale indicazione, tuttavia, ritiene preferibile fare riferimento a un quadro normativo certo, qual è appunto quello fornito dalle disposizioni del codice civile in materia di successione.

La Commissione respinge l'emendamento Argentin 6.19.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, riformula il suo emendamento 6.4 (vedi allegato).

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere favorevole sull'emendamento 6.4 (Nuova formulazione) del relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva che la nuova formulazione dell'emendamento 6.4 del relatore ha il pregio di chiarire che il riferimento al codice civile ha esclusivamente lo scopo di individuare i familiari abilitati a svolgere i compiti previsti dai commi precedenti.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) esprime il proprio stupore per la decisione della maggioranza di fare riferimento, in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, alle disposizioni civilistiche sulla successione, ricordando come più volte il sottosegretario Roccella, durante la vicenda di Eluana Englaro, avesse sottolineato la necessità di non trattare la vita delle persone con gli strumenti concettuali che si impiegano per i beni materiali.

Ileana ARGENTIN (PD) evidenzia come per una persona disabile, che vive in una condizione di peculiare dipendenza nei confronti dei propri familiari e, in particolare, dei genitori, possa essere estremamente difficile nominare fiduciario il proprio convivente e come, pertanto, serva una norma che riconosca al convivente more uxorio le facoltà del fiduciario, ove questo non sia stato nominato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita il relatore a chiarire per quali ragioni, anziché alle norme civilistiche sulla successione, non abbia fatto riferimento all'articolo 433 del codice civile sull'obbligo di prestare gli alimenti o, ancor meglio, alle disposizioni in materia di donazione di organi.

Luisa BOSSA (PD) ritiene che le preoccupazioni espresse da alcuni colleghi circa


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l'individuazione del convivente more uxorio non abbiano ragion d'essere, dal momento che il significato reale di questa espressione è chiarissimo e non dà adito a dubbi.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), pur comprendendo le ragioni espresse dalla collega Argentin, ricorda che la legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento deve potersi applicare a tutti i soggetti interessati e non può, pertanto, farsi carico di una pur legittima esigenza specifica. Osserva, inoltre, che la nozione di convivente more uxorio può dar luogo a confusione e persino ad abusi da parte di soggetti che, per ragioni diverse, si trovino a convivere con il dichiarante.

Vittoria D'INCECCO (PD) ritiene che il rischio di confusione denunciato da alcuni colleghi non esista, essendo di per sé chiarissima la nozione di convivente more uxorio.

Ileana ARGENTIN (PD), intervenendo per una precisazione, chiarisce, rivolta alla collega Capitanio Santolini, che non era certo sua intenzione piegare le norme in esame al soddisfacimento di interessi specifici o particolari.

La Commissione approva l'emendamento 6.4 (Nuova formulazione) del relatore (vedi allegato).

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 6.4 (Nuova formulazione) del relatore, l'emendamento Argentin 6.20 deve intendersi precluso.

Livia TURCO (PD) invita il relatore a chiarire le ragioni della contrarietà al suo emendamento 6.21, che ha una funzione di mera garanzia.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, pur condividendone il contenuto, ritiene che l'emendamento Livia Turco 6.21 sia pleonastico.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 6.21.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calgaro 6.5: si intende vi abbiano rinunciato.

Paola BINETTI (UdC) illustra il suo emendamento 6.22, auspicandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 6.22.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

XII Commissione - Mercoledì 21 aprile 2010


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

EMENDAMENTO APPROVATO
ART. 6.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono adempiuti dai familiari quali indicati dal codice civile, libro II, titolo II, capi I e II.
6. 4.(Nuova formulazione). Il relatore.

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