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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VI Commissione permanente
(Finanze)
VI Commissione

SOMMARIO

Martedì 4 maggio 2010


SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE. C. 3356 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 68

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 3365 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 70

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 799 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole) ... 72

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo. C. 2699 Sen. Costa, approvata dal Senato, e C. 1873 Pagano (Seguito dell'esame e rinvio) ... 73

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Giuseppe Severgnini, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia ... 74

SEDE REFERENTE:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Seguito dell'esame e rinvio) ... 74

VI Commissione - Resoconto di martedì 4 maggio 2010


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 maggio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE.
C. 3356 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3356, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatto a Bruxelles il 10 marzo 2009.


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Rammenta preliminarmente come l'istituto dello sdoganamento centralizzato, previsto dal codice doganale comunitario aggiornato, faciliti gli operatori economici e le imprese nell'espletamento delle procedure doganali, consentendo agli operatori stessi di presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale del luogo in cui egli è stabilito, a prescindere dal luogo in cui le merci entrano, escono dal territorio doganale dell'Unione europea.
Tale meccanismo di sdoganamento centralizzato comporta, come indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge, spese amministrative per gli Stati membri dell'Unione europea interessati, giustificando quindi l'esigenza di ridistribuire parzialmente tra gli Stati la quota di introiti (pari al 25 per cento) che gli Stati stessi possono trattenere a titolo di spese di riscossione dei dazi doganali quando le risorse derivanti dai predetti dazi sono versate al bilancio dell'Unione europea.
In tale contesto la Convenzione, che si compone di 10 articoli, stabilisce il meccanismo di ridistribuzione delle spese di riscossione dei dazi doganali nell'ipotesi di sdoganamento centralizzato.
L'articolo 1, paragrafo 1, definisce il campo di applicazione della Convenzione, relativo alle procedure di ridistribuzione che le Parti devono seguire in caso di utilizzo dello sdoganamento centralizzato in relazione alle spese di riscossione, quando le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea. I paragrafi 2 e 3 stabiliscono inoltre che le procedure di riallocazione si applicano anche nel caso in cui il concetto di sdoganamento centralizzato sia integrato da semplificazioni previste in conformità al codice doganale aggiornato e all'autorizzazione unica per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
L'articolo 2 contiene le definizioni utili alla precisa comprensione del testo della Convenzione.
L'articolo 3 prevede che lo Stato membro dell'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'immissione in libera pratica delle merci debba notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da ridistribuire allo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che fornisce l'assistenza per il controllo della procedura e lo svincolo delle merci. La notifica dovrà avvenire per via elettronica, se possibile, oppure con qualunque altro mezzo idoneo. L'articolo specifica inoltre la natura delle informazioni che le autorità doganali delle due parti sono tenute a scambiarsi.
L'articolo 4 dispone che la Parte contraente in cui è presentata la dichiarazione in dogana ridistribuisca il 50 per cento delle spese di riscossione trattenute alla Parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica.
L'articolo 5 stabilisce, al paragrafo 1, che il pagamento dell'importo delle spese di riscossione, di cui all'articolo 4, debba essere effettuato nel mese nel corso del quale l'importo delle risorse proprie accertato è accreditato, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento (CE) n. 1150/2000, relativi alle modalità di accreditamento delle risorse proprie. Il paragrafo 2 sanziona il ritardo del pagamento entro il termine prescritto, prevedendo l'applicazione di un interesse di mora, calcolato in misura pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale.
L'articolo 6 prescrive che le eventuali controversie sull'interpretazione o il funzionamento della Convenzione, qualora non ricomponibili per via negoziale, debbano essere affidate ad un conciliatore.
L'articolo 7 chiarisce che il depositario della Convenzione è il Segretario generale del Consiglio dell'Unione e che essa entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro contraente avrà completato le procedure interne per l'adozione della Convenzione stessa. La Convenzione potrà tuttavia essere applicata prima della sua entrata in vigore tra gli


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Stati membri che abbiano espletato le procedure per la sua adozione e che abbiano formulato un'apposita dichiarazione.
L'articolo 8 disciplina le modalità attraverso le quali è possibile emendare la Convenzione e stabilisce che ciascuna Parte contraente possa proporne la modifica, in particolare se stia subendo gravi perdite di bilancio a seguito dell'applicazione della convenzione medesima.
L'articolo 9 fissa entro tre anni dalla data di applicazione del codice doganale aggiornato il termine massimo entro il quale la Convenzione sarà riesaminata dalle Parti.
L'articolo 10 prevede che gli effetti della denuncia, che ogni parte può operare, decorreranno trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della denunzia stessa da parte del depositario.
Non essendovi profili problematici di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 3365 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3365, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
L'Accordo è volto a favorire la cooperazione economica con la Repubblica del Malawi, promuovendo e proteggendo gli investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte contraente da operatori dell'altra Parte, e si inquadra nell'ambito del sostegno al processo di democratizzazione di tale Paese ed alla complessiva crescita economica nell'area.
Passando ad analizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di 16 articoli, osserva come esso ricalchi sostanzialmente il modello definito in sede OCSE, generalmente seguito dall'Italia in numerosi altri Accordi volti a favorire gli investimenti italiani nel Paese partner ed a contribuire ad una sempre migliore cooperazione economica tra i due Paesi.
L'articolo 1 dell'Accordo contiene alcune definizioni di termini, quali «investimento», «reddito», «persona fisica», «persona giuridica», e «territorio», indispensabili per precisare gli ambiti di applicazione oggettivi e soggettivi dell'Accordo.
L'articolo 2 precisa l'ambito di applicazione dell'Accordo, che risulta assai vasto, riguardando investimenti intrapresi anche prima della sua entrata in vigore.
L'articolo 3 prevede che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad effettuare gli investimenti sul proprio territorio, garantendo un trattamento giusto e equo agli investimenti. In tale ambito si prevede che gli investitori di una Parte avranno diritto di accedere al territorio dell'altra Parte e di soggiornarvi e che le società degli investitori dell'altra Parte potranno assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità.
L'articolo 4 garantisce che gli investimenti effettuati e i redditi da essi ricavati godano di un trattamento reciprocamente non meno favorevole di quello riservato da ciascun Paese ai propri cittadini o a investitori di Stati terzi.


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L'articolo 5 stabilisce eccezioni alle previsioni di cui all'articolo 4, escludendo che una Parte debba estendere ai cittadini o alle società dell'altra Parte i trattamenti o privilegi concessi agli investitori di Stati terzi in virtù di intese regionali in materia doganale, monetaria, tariffaria o commerciale, in virtù di intesa di cooperazione regionale, ovvero in ragione di accordi per evitare la doppia imposizione o in materia di scambi transfrontalieri.
L'articolo 6 prevede un adeguato indennizzo dei danni subiti dagli investimenti a seguito di guerre o di altri conflitti armati, stati di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi, in misura non meno favorevole di quello concesso agli investitori nazionali o a investitori di Paesi terzi, stabilendo che i pagamenti degli indennizzi siano liberamente trasferibili ed effettuati senza indebito ritardo.
L'articolo 7 esclude che gli investimenti di ciascuna Parte contraente possano essere oggetto di misure limitative della proprietà, del possesso, del controllo o del godimento, salvo che ciò non sia previsto dalla normativa nazionale vigente. Inoltre si esclude che gli investimenti stessi possano essere oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni o altre misure con analogo effetto, se non per finalità pubbliche o interessi nazionali e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di un'indennità. Tale equo indennizzo, comprensivo degli interessi, e calcolato in base al valore commerciale del bene prima della nazionalizzazione o espropriazione, dovrà essere corrisposto in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente immediatamente prima della nazionalizzazione e dovrà essere saldato senza ritardo, comunque entro cinque mesi. Si stabilisce, altresì, il diritto dei soggetti che dichiarino di aver subito espropri di sottoporre il caso alle autorità giudiziarie ed amministrative competenti, e si prevede il diritto del proprietario e dei suoi aventi causa al riacquisto degli investimenti espropriati che non risultino utilizzati per il fine previsto dall'atto espropriativo.
L'articolo 8 garantisce il diritto di libero trasferimento all'estero, senza indebiti ricambi ed in valuta convertibile, di tutti i versamenti relativi agli investimenti effettuati, secondo le procedure previste dalla legislazione nazionale.
L'articolo 9 prevede la surroga di diritto nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato a titolo di risarcimento, nel caso in cui una delle Parti, abbia erogato dei pagamenti a detto soggetto, in forza di una garanzia dalla stessa prestata contro i rischi relativi agli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte. La norma ha lo scopo di tutelare i diritti di surroga di soggetti, quali la Società assicurativa commercio estero S.p.A. (SACE), società a totale capitale pubblico, chiamati a garantire gli investimenti all'estero.
L'articolo 10 riguarda i trasferimenti finanziari previsti dagli articoli 6, 7 e 8, i quali dovranno avvenire in valuta convertibile e al tasso di cambio prevalente applicabile alla data della domanda di trasferimento, salvo che nel caso di indennità per esproprio o nazionalizzazione, per le quali si applica il tasso di cambio indicato dall'articolo 7, comma 3. I trasferimenti dovranno inoltre essere effettuati senza ritardo, e comunque entro 6 mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali.
L'articolo 11 definisce le modalità di composizione delle controversie tra investitori e Parti contraenti relative ad un investimento, prevedendo in primo luogo il ricorso a forme di risoluzione amichevole.
Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi, il comma 3 prevede, alternativamente, il ricorso ad un Tribunale della Parte che ha la giurisdizione territoriale sulla controversia, ovvero il ricorso ad un Tribunale arbitrale ad hoc, composto da tre membri, che si riunirà a Stoccolma. Le decisioni del Tribunale arbitrale saranno vincolanti e non appellabili.
L'articolo 12 stabilisce le modalità di composizione delle controversie tra le Parti contraenti circa l'interpretazione ed


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applicazione dell'Accordo, prevedendo in primo luogo il ricorso a forme di risoluzione tramite i canali diplomatici.
Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi, il comma 2 prevede il ricorso ad un Tribunale arbitrale ad hoc, composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dalle parti di contraenti, che a loro volta nomineranno un Presidente appartenente ad uno Stato terzo. Le decisioni del Tribunale arbitrale saranno vincolanti per le Parti e non appellabili.
L'articolo 13 stabilisce che l'applicazione dell'Accordo non è condizionata dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti contraenti.
L'articolo 14, commi 1 e 2, permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste da altro Accordo al quale le Parti hanno aderito, dal diritto internazionale generale oppure dalla legislazione di una delle Parti contraenti. Il comma 3 precisa che, qualora tale trattamento più favorevole non sia stato applicato, l'investitore che abbia subito un danno in ragione di ciò ha diritto ad un indennizzo.
L'articolo 15 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, mentre l'articolo 16 ne disciplina la durata, che è prevista in 10 anni, rinnovabili per altri 5 anni, salvo denunzia effettuata da una delle Parti almeno un anno prima della data di scadenza. La disposizione precisa che le norme dell'Accordo si applicano agli investimenti effettuati prima della scadenza dell'Accordo stesso per un periodo di 5 anni successivo alla scadenza del medesimo.
Considerata l'opportunità di estendere a nuovi Stati gli accordi bilaterali volti a favorire gli investimenti esteri - e non essendovi profili problematici di competenza della Commissione - propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Nuovo testo unificato C. 799 ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione Affari sociali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, recante i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
Ricorda preliminarmente che la Commissione ha già esaminato la precedente versione del testo unificato trasmesso dalla XII Commissione, esprimendo parere favorevole con condizione nella seduta del 10 novembre 2009.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3 dell'articolo 11, il quale prevede che i redditi derivanti dallo svolgimento della libera professione intramuraria da parte degli operatori sanitari non medici sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre n. 917 del 1986.
La disposizione recepisce la condizione contenuta nel parere espresso dalla VI Commissione.
Per quanto riguarda le altre modifiche apportate dalla XI Commissione al testo


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precedentemente esaminato, esse attengono principalmente:
al rispetto degli standard di qualità nelle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie per quanto attiene alla sicurezza, alla prevenzione dei rischi, alla tutela della privacy ed alla corretta ed esaustiva informazione del paziente;
all'applicazione della disciplina prevista per i direttori sanitari ed i direttori amministrativi anche alla figura del direttore socio-sanitario presso le strutture sanitarie;
alla possibilità, per le regioni, di integrare i requisiti per la copertura dei posti di direttore generale delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico;
alla disciplina del limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario, che è innalzato a 65 anni, salva la possibilità di chiedere l'innalzamento di tale limite fino a 70 anni;
alla disciplina, da parte delle regioni, delle modalità di controllo dell'attività svolta dai dirigenti sanitari e del relativo monitoraggio e vigilanza da parte del Ministero della Salute;
alla disciplina dei provvedimenti sanzionatori, in caso di violazione, da parte dei predetti dirigenti, delle disposizioni sull'esercizio dell'attività libero-professionale;
alla definizione di principi fondamentali sulla base dei quali le regioni disciplinano l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria degli operatori delle professioni sanitarie non mediche;
all'abrogazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 in materia di rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari.

Nessuna di tali modifiche riguarda i profili di competenza della VI Commissione.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul nuovo testo unificato in esame.

Francesco BARBATO (IdV) esprime una valutazione complessivamente negativa sul provvedimento, dichiarando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 maggio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.15.

Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo.
C. 2699 Sen. Costa, approvata dal Senato, e C. 1873 Pagano.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2010.

Gianfranco CONTE, presidente, facendo seguito a quanto già preannunciato in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di richiedere all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 7 della proposta di legge C. 2699, relativo all'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo, anche al fine di consentirne l'abbinamento ad altre proposte di legge in materia di frodi assicurative.


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Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di sottoporre all'Assemblea la proposta di stralcio dell'articolo 7 della proposta di legge n. 2699.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 maggio 2010.

Audizione del dottor Giuseppe Severgnini, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 14.50.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
C. 2079 Letta.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati da ultimo nella seduta del 2 febbraio 2010.

Cosimo VENTUCCI, presidente, informa che con l'odierna audizione informale del dottor Giuseppe Severgnini si è concluso il ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'istruttoria legislativa per l'esame, in sede referente, della proposta di legge in esame.
Ricorda inoltre che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento è stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo a partire dalla seduta di lunedì 24 maggio prossimo.
Propone pertanto di dichiarare concluso l'esame preliminare del provvedimento e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di lunedì 10 maggio prossimo.

La Commissione concorda.

Cosimo VENTUCCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

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