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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della Commissione parlamentare per le questioni regionali
Commissione parlamentare per le questioni regionali

SOMMARIO

Martedì 4 maggio 2010


SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) ... 127

DL 62/10: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania. S. 2144 Governo (Parere alla 13a Commissione del Senato) (Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione) ... 129
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 132

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. S. 1781-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 14a Commissione del Senato) (Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni) ... 130
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Commissione parlamentare per le questioni regionali - Resoconto di martedì 4 maggio 2010


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 maggio 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 e abb.
(Parere alla XII Commissione della Camera).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Remigio Ceroni, illustra il provvedimento in esame, diretto a fissare i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Segnala che la Commissione ha già reso parere contrario sul provvedimento ed è oggi tenuta nuovamente ad esprimersi sul nuovo testo unificato rielaborato dalla commissione di merito. Osserva che l'articolo 1 stabilisce che il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali ed è attuato con la partecipazione del collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale e sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento


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e Bolzano. Riferisce che l'articolo 2 introduce modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, concernenti, rispettivamente, l'organizzazione delle unità sanitarie locali e il collegio di direzione: viene inserito il collegio di direzione tra gli organi dell'azienda e vengono ridefiniti la composizione ed i compiti del collegio. Sostiene che la regione definisce le competenze del collegio di direzione in ordine alla definizione di linee guida per l'attività diagnostico-terapeutica, all'individuazione di indicatori di risultato e di efficienza e dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni; la regione disciplina l'attività e la composizione del collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo. Si sofferma quindi sull'articolo 2-bis, che prevede che nelle regioni in cui è istituita con legge regionale la figura del direttore socio-sanitario, si applica la disciplina prevista per il direttore sanitario, nonché sull'articolo 3, che definisce i requisiti e i criteri di valutazione dei direttori generali. Fa notare che l'articolo 3-bis inquadra nel ruolo sanitario i dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione, mentre l'articolo 5 introduce una nuova disciplina per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice e di direzione di struttura complessa. Osserva che l'articolo 6 reca norme in tema di valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento; l'articolo 7 reca norme in materia di dipartimenti: le regioni disciplinano le competenze dei dipartimenti con riferimento alle attività ospedaliere, territoriali e della prevenzione, nonché le modalità di assegnazione e di gestione delle relative risorse. Rileva che l'articolo 8 regola la responsabilità dei direttori di dipartimento; l'articolo 9 fissa il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti e l'articolo 10 dispone che le regioni disciplinano l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nel rispetto dei prefissati princìpi fondamentali. Evidenzia che l'articolo 11 regola la libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici e l'articolo 12 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie. In ordine alle modifiche apportate al testo unificato rispetto alla precedente versione, osserva che ai sensi dell'articolo 2 la Regione definisce le competenze del collegio di direzione e ne disciplina, altresì, i poteri in relazione all'atto aziendale, ai programmi di ricerca e di formazione, agli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale e al piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario. Ai sensi dell'articolo 5, sottolinea, le Regioni disciplinano le modalità per l'affidamento degli incarichi e per l'attribuzione dei compiti professionali. Rileva che in conformità all'articolo 7, le regioni disciplinano le modalità secondo cui le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono alla rispettiva organizzazione in dipartimenti. Fa notare che l'articolo 9, stabilisce il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale al compimento del sessantasettesimo anno di età; a domanda dell'interessato, e su valutazione del collegio di direzione, tale limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età. Rileva quindi che, ai sensi dell'articolo 11, le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale nel rispetto dei principi fondamentali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), in considerazione del rilievo dei contenuti del provvedimento, avanza la richiesta di rinviarne l'esame ad altra seduta al fine di consentire un più ampio approfondimento dell'articolato.

Davide CAPARINI, presidente, in assenza di obiezioni, accede alla richiesta del deputato Pizzetti e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


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DL 62/10: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania.
S. 2144 Governo.
(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, illustra il decreto-legge in titolo, che interviene in materia di demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria, ed attualmente in fase di attuazione, in esito a procedimenti penali svolti nel territorio della regione Campania. Riferisce che il decreto-legge dispone la temporanea sospensione dell'esecuzione delle sentenze di demolizione che riguardano immobili adibiti a prime case e purché non siano stati violati vincoli paesaggistici disposti dalla normativa statale. Rammenta la deliberazione della Giunta regionale campana 30 settembre 2003, n. 2827, che precluse, per la Campania, l'operatività del condono edilizio, nonché la successiva declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale della suddetta deliberazione con cui la Corte ha sancito che non spetta alla regione Campania e, per essa, alla Giunta regionale, adottare un atto con il quale si nega efficacia nel territorio ad un provvedimento legislativo dello Stato. Osserva che si è determinata una situazione di incertezza evidenziata dalle molteplici decisioni che la stessa Corte costituzionale è stata chiamata ad pronunciare sulla questione della sanatoria edilizia in Campania. Fa notare che l'intervento proposto intende sospendere temporaneamente le demolizioni di case destinate a prime abitazioni; restano escluse dall'operatività della norma tutte le demolizioni concernenti manufatti in relazione ai quali l'ufficio tecnico del comune competente ovvero il competente ufficio della protezione civile della Regione abbiano riscontrato che siano da ritenere pericolosi o per i quali abbiano accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente. Ravvisa l'esigenza che si prospettino forme di raccordo tra i competenti organi statali e delle autonomie territoriali affinché siano definiti adeguati indirizzi condivisi in materia di programmazione degli assetti urbanistici della regione ed in relazione alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio campano.

Il deputato Mario PEPE (PD) evidenzia che, pur in presenza di legittimi provvedimenti giudiziari di demolizione di manufatti, non può disconoscersi il rilievo che assumono le ragioni di carattere sociale sottese ai contenuti del decreto-legge. Ritiene opportuno riservare una profonda riflessione sulla gestione del territorio campano e sulla necessità che non si attui alcuno stravolgimento del piano regolatore generale. Auspica altresì che siano salvaguardate le competenze in materia riconosciute alla regione. Ritiene che sul provvedimento possa esprimersi un parere favorevole a condizione che siano introdotte forme di concertazione e raccordo tra i competenti organi statali, la regione e gli enti locali affinché siano definiti adeguati indirizzi condivisi in materia di programmazione degli assetti urbanistici della regione ed in relazione alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio campano.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.


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Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.
S. 1781-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.
(Parere alla 14a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, illustra il provvedimento in esame, già sottoposto all'attenzione della Commissione ai fini del prescritto parere alla 14a Commissione del Senato ed alla XIV Commissione della Camera nel corso del precedente esame presso i due rami del parlamento. Osserva che, trattandosi dell'esame in quarta lettura, la Commissione è chiamata a pronunciarsi unicamente sulle modifiche apportate dalla Camera al testo già approvato precedentemente dal Senato. Segnala quindi le limitate modifiche di interesse della Commissione. Osserva che l'articolo 7 modifica la legge 4 febbraio 2005, n. 11, introducendo i due nuovi articoli 4-bis («Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere») e 4-ter («Programma nazionale di riforma»), al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Rileva che l'articolo 17 enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di quattro direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale). Fa notare che nel corso dell'esame da parte della XIV Commissione della Camera sono stati anche inseriti i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/119/CE, già presente nell'allegato B, concernente il mantenimento di un livello minimo di scorte di greggio e di prodotti petroliferi. Evidenzia che l'articolo 28 contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura: tale riassetto dovrà essere realizzato mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti. Sottolinea al riguardo che nel corso dell'esame del testo alla Camera è stata soppressa la lettera h), concernente l'assicurazione di un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquacoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità. Si sofferma quindi sull'articolo 42, che apporta modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Rileva l'introduzione, al comma 1, di alcune misure per la salvaguardia dell'habitat ornitologico da parte dello Stato, al quale sono attribuiti anche compiti di ricerca e monitoraggio nel medesimo ambito, ponendo analoghi obblighi di conservazione ambientale a carico delle regioni e delle province autonome. In ordine al calendario venatorio, osserva che le modifiche apportate vietano la caccia per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione. Sottolinea che le regioni possono altresì posticipare non oltre la prima decade di febbraio i termini indicati, e a tal fine sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Ritiene opportuno prevedere un più specifico ruolo delle regioni nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea, nonché una più incisiva partecipazione delle autonomie regionali


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nella fase di elaborazione delle politiche settoriali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza di precisare un indirizzo maggiormente federalista dell'Unione europea ed una più ampia partecipazione delle autonomie regionali nella fase di elaborazione delle politiche agricole ed energetiche.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), relatore, si associa alle considerazioni del deputato Pepe e formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

Commissione parlamentare per le questioni regionali - Martedì 4 maggio 2010


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ALLEGATO 1

DL 62/10: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (S. 2144 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, in corso di esame presso la 13a Commissione del Senato, recante la temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania;
considerato che il provvedimento disciplina profili afferenti prioritariamente alla tutela dell'ambiente, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; preso atto che in materia di governo del territorio rileva altresì la competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
rilevato che restano escluse dall'operatività del decreto-legge le demolizioni riguardanti manufatti in relazione ai quali l'ufficio tecnico del comune competente ovvero il competente ufficio della protezione civile della Regione abbiano registrato condizioni di pericolo od abbiano accertato la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla vigente normativa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
siano introdotte forme di concertazione e raccordo tra i competenti organi statali, la regione e gli enti locali affinché siano definiti adeguati indirizzi condivisi in materia di programmazione degli assetti urbanistici della regione ed in relazione alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio campano.


Pag. 133

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (S. 1781-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge S. 1781-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, in corso di esame presso la XIV Commissione del Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
rilevato che il disegno di legge comunitaria rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione («rapporti dello Stato con l'Unione europea»);
considerati i pareri resi nelle sedute del 23 giugno, del 7 ottobre 2009 e del 16 febbraio 2010 sul provvedimento in titolo e valutate le modifiche apportate al testo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, in relazione alle politiche generali, un indirizzo sempre più federalista dell'Unione europea ed un più forte e specifico ruolo delle regioni nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere altresì una più incisiva partecipazione delle autonomie regionali nella fase di elaborazione delle politiche agricole ed energetiche.

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