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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)
V Commissione

SOMMARIO

Giovedì 6 maggio 2010


SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ... 119

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. Emendamenti C. 1524-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione - Parere su emendamenti) ... 119

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 e abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 121

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio) ... 121

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Testo unificato C. 864 e abb. ed emendamenti (Parere alla IV Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 124

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 126

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE ... 128

V Commissione - Resoconto di giovedì 6 maggio 2010


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Marco Milanese in sostituzione del deputato Laura Ravetto. Formula all'onorevole Milanese i migliori auguri di buon lavoro in Commissione bilancio.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.
Emendamenti C. 1524-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione esamina l'articolo aggiuntivo 1.012 riferito al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che


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l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti relativi alla proposta di legge n. 1524-A, che contiene, oltre alle proposte emendative già esaminate nella seduta del 4 maggio 2010, l'articolo aggiuntivo Santagata 1.012. Osserva che tale proposta emendativa è volta a prevedere la possibilità di disciplinare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di ricongiunzione della contribuzione versata presso gestioni pensionistiche diverse o di riscatto per i periodi relativi ad attività non coperte dall'assicurazione obbligatoria. All'uopo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità di tali disposizioni a produrre effetti negativi per la finanza pubblica, connessi al conseguimento dei requisiti per l'accesso al trattamento di quiescenza.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1.012, in quanto ritiene che la disposizione determini oneri per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa pensionistica.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che il giudizio espresso dal rappresentante del Governo in ordine all'articolo aggiuntivo Santagata 1.012 sia di carattere approssimativo e ricorda in proposito che, prima della riforma del 1995, che ha introdotto la gestione separata presso l'INPS, i professionisti senza albo non erano soggetti alla contribuzione obbligatoria ai fini previdenziali. Rileva che, in ragione di ciò, molti soggetti rientranti in tale categoria non riescono a maturare il diritto alla pensione e lo Stato è costretto ad intervenire attraverso assegni sociali ed integrazioni al minimo. Ritiene pertanto che la proposta emendativa in questione sarebbe idonea a ridurre la spesa sociale, in quanto lo Stato non dovrebbe più garantire tali prestazioni assistenziali. Ricorda inoltre che i soggetti in questione ricadrebbero comunque nel sistema contributivo.

Antonio BORGHESI (IdV), pur concordando in linea di principio con l'avviso del rappresentante del Governo, non ritiene condivisibile impedire la ricongiunzione con contributi che sarebbero versati su base volontaria. In proposito, riterrebbe preferibile che sia effettuato un calcolo attuariale preciso delle somme necessarie per garantire ai soggetti in questione un trattamento di quiescenza. Poiché, presumibilmente, da tale calcolo emergerebbe la necessità di versamenti a carico di questi soggetti particolarmente onerosi, non ritiene giusto precludere tale possibilità a coloro che volessero comunque effettuarli.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, pur condividendo le preoccupazioni espresse da ultimo dall'onorevole Borghesi sotto il profilo dell'equità, anche intergenerazionale, ritiene tuttavia condivisibile sotto il profilo finanziario la posizione espressa dal rappresentante del governo e formula, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato l'articolo aggiuntivo 1.012 riferito alla proposta di legge C. 1524-A, recante contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura».

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del suo gruppo.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere.


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Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2010.

Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, dà conto del lavoro di approfondimento sul testo in esame svolto con funzionari dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e con il relatore presso la Commissione di merito. Comunica che, attese le criticità del provvedimento sotto il profilo finanziario, già peraltro emerse nella seduta del 10 marzo 2010, ritiene preferibile evitare l'espressione del parere e inviare una lettera al presidente della Commissione cultura, affinché sia possibile superare, attraverso le opportune modifiche al testo, tali problematiche.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel sottolineare l'importanza che anche il Governo annette a tale provvedimento sotto il profilo politico, ricorda che è stato avviato un confronto con i competenti uffici per superare la valutazione negativa della Ragioneria generale dello Stato. Comunica tuttavia che al momento non può fornire ulteriori elementi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, concorda con il relatore in ordine all'opportunità di favorire una riformulazione del testo da parte della Commissione cultura prima dell'espressione del parere.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze segua i lavori delle Commissioni di merito, al fine di evitare che siano avallate scelte non compatibili con la finanza pubblica con la conseguente formazione di attese infondate per i cittadini.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che sia comunque preferibile tutelare la libertà di valutazione dei colleghi della Commissione di merito, anche per salvaguardare le prerogative del legislatore rispetto al Governo. Ricorda, ad esempio, la contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle misure fiscali previste dal testo in esame, sulle quali ritiene vi siano tuttavia margini di manovra. Ritiene in ogni caso che sia compito del Parlamento effettuare le proprie scelte politiche, rispetto a strade diverse tecnicamente percorribili. All'uopo fa presente che, nella lettera da inviare al presidente della Commissione cultura, potrà essere manifestata la disponibilità del relatore e degli uffici della Commissione alla più ampia collaborazione.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che sarebbe opportuno che il Governo chiarisca a priori quante risorse sono disponibili.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda sull'opportunità di esprimere un parer solo su un testo più consolidato che tenga conto delle criticità emerse nella discussione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, all'esito del dibattito svoltosi, comunica che procederà a inviare una lettera al presidente della Commissione cultura per sollecitare un approfondimento sul testo del provvedimento in esame.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame appare condivisibile


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soprattutto perché ribadisce la centralità del ruolo clinico senza enfatizzare questioni di carattere eminentemente tecnico che non hanno rilievo per la tutela della salute dei cittadini.
Rileva, quindi, relativamente all'articolo 1, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità che le disposizioni in esame, rispetto alla normativa vigente, rechino effetti finanziari a carico delle regioni, con riferimento sia alla prescritta presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari prevista dai commi 1 e 2 sia agli specifici adempimenti che le regioni sono tenute ad adottare anche sul piano organizzativo, come contemplato dai successivi commi 3 e 3-bis. Con riferimento all'articolo 2, relativo alle funzioni del Collegio di direzione, pur considerando che quest'ultimo è attualmente previsto dalla normativa vigente e opera nell'ambito delle Aziende sanitarie locali, rileva l'esigenza di acquisire un chiarimento circa i possibili oneri aggiuntivi conseguenti alla sua diversa qualificazione, dal momento che la norma in esame gli attribuisce nuovi compiti e lo inserisce tra gli organi apicali delle Aziende sanitarie locali. Con riferimento all'articolo 2-bis, che contempla la figura del direttore socio-sanitario, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari recati dalla disposizione in esame, con particolare riferimento all'applicazione del trattamento economico previsto per il direttore sanitario e amministrativo. Relativamente all'articolo 3, che disciplina al comma 1, lettere da a) ad e), i requisiti e i criteri di valutazione dei direttori generali, rileva che la norma è diretta a introdurre criteri più stringenti in relazione alla selezione e valutazione degli stessi, ritiene che non vi sia nulla da osservare. Con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera f), che prevede il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo circa i possibili effetti finanziari della norma in ordine ai criteri che regolano la determinazione dei trattamenti economici delle predette figure da parte delle regioni. In particolare, con riferimento al trattamento economico del direttore generale, osserva che, a differenza di quanto disposto dalla disciplina vigente, la norma in esame non prevede limiti specifici, espressi in termini assoluti, entro i quali tale trattamento può essere incrementato. L'assenza di tali limiti si riflette inoltre sulla misura massima del trattamento riconosciuto ai direttori sanitario e amministrativo, essendo questa determinata come percentuale del trattamento del direttore generale. In proposito, segnala che i nuovi criteri prevedono, da un lato l'incremento di tale percentuale dall'80 all'85 per cento e, dall'altro, che questa sia riferita al trattamento complessivo del direttore generale - quindi comprensivo della retribuzione di risultato - e non più al trattamento di base, come previsto dalla vigente normativa. Segnala, infine, che ai presumibili maggiori oneri, derivanti dall'applicazione dei criteri sopra descritti, fanno riscontro gli effetti di risparmio conseguenti alla soppressione dei trattamenti integrativi in relazione alla partecipazione ad attività formative e di studio. Con riferimento all'articolo 5, recante incarichi di natura professionale e di direzione di struttura, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari della norma. Il testo, infatti, pur disponendo un obbligo di invarianza finanziaria per l'applicazione delle modifiche introdotte, prevede nuove modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali ed elimina dal testo novellato i vincoli finanziari e i limiti strutturali posti dalla normativa vigente all'esercizio dei poteri del direttore generale. L'attuale testo dell'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede, invece, che gli incarichi dirigenziali siano attribuiti dal direttore generale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nel limite del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di organizzazione e funzionamento. Con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di accesso al pensionamento, segnala che le relazioni tecniche


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riferite a disposizioni che, analogamente a quella in esame, hanno previsto l'aumento dell'età pensionabile, hanno evidenziato gli effetti positivi di risparmio, anche al netto degli effetti di segno opposto derivanti da una maggiore spesa per stipendi. D'altra parte, con riferimento a una disposizione di contenuto analogo a quello recato dalla norma in esame, cioè l'articolo 22 del disegno di legge C. 1441-quater-D, il Governo ha rilevato che l'aumento dell'età pensionabile dei dirigenti medici può recare effetti negativi a carico del Servizio Sanitario Nazionale; relativamente al comma 2, osserva che andrebbe chiarito se dalla mancata riproposizione dell'obbligo, per i professori universitari collocati a riposo o fuori ruolo, di cessazione dall'incarico di direzione della struttura possano derivare effetti finanziari non previsti per il settore universitario. Per quanto riguarda l'articolo 10, che disciplina i principi per lo svolgimento della libera professione intramuraria, segnala l'opportunità che il Governo chiarisca se dalla disciplina introdotta possano derivare effetti a carico delle aziende sanitarie, con particolare riferimento a quelle situate nelle regioni in cui sono in corso di attuazione piani di rientro dai deficit sanitari. Segnala inoltre che dagli ultimi dati disponibili, relativi al 2008, dall'esercizio dell'attività intramoenia le regioni hanno introitato circa 149 milioni di euro (totale dei ricavi, sottratti i costi), che sono stati trattenuti dalle aziende sanitarie stesse. Con riferimento all'articolo 11, recante disposizioni in materia di libera professione degli operatori sanitari non medici, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sulle modalità di possibile attuazione della norma, allo scopo di verificare l'effettività del rispetto dell'obbligo di invarianza disposto dal testo. Relativamente all'articolo 12, in materia di programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie, in mancanza di una clausola di neutralità finanziaria, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità che ai compiti previsti dal testo - per i quali vengono indicate esigenze di formazione e funzioni di gestione tecnica - i Servizi sanitari regionali facciano fronte senza nuovi o maggiori oneri.
In attesa di conoscere l'avviso del Governo, ritiene che, in considerazione dei numerosi profili problematici dal punto di vista finanziario recati dal provvedimento, sarebbe comunque preferibile, anziché addivenire all'espressione di un parere complesso e necessariamente condizionato alla soppressione di numerose disposizioni, che la Commissione di merito svolga sulla materia un ulteriore approfondimento, rispetto al quale manifesta fin d'ora la propria disponibilità alla più ampia collaborazione.

Remigio CERONI (PdL) ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso nella seduta odierna un parere contrario sul provvedimento in esame per taluni profili attinenti al mancato rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione. Ritiene che, attese le numerose criticità del provvedimento, sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento in seno alla Commissione di merito.

Maino MARCHI (PD) nel condividere il percorso preconizzato dal relatore, rileva che vi sono numerose criticità dal punto di vista finanziario anche al di là di quelle segnalate nella relazione come, ad esempio, la facoltà dello svolgimento libero-professionale intramuraria, che potrebbe avere ripercussioni negative sulla funzionalità del sistema sanitario con un conseguente aggravio dei costi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare la sussistenza di numerosi aspetti problematici sotto il profilo finanziario del testo in esame, deposita una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato e concorda sull'opportunità di un ulteriore approfondimento da parte della Commissione di merito.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce del dibattito svoltosi, comunica che provvederà a inviare una lettera al presidente della XII Commissione prospettando


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l'opportunità di riconsiderare le parti del testo oggetto dei rilievi sollevati dal relatore e di quelli contenuti nella documentazione depositata dal rappresentante del Governo.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
Testo unificato C. 864 e abb. ed emendamenti.

(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti, rinviato nella seduta del 28 aprile 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ricorda che nella seduta del 28 aprile 2010 sono emersi diversi rilievi critici sul provvedimento e ritiene quindi necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che il testo unificato riproduce, sostanzialmente, l'emendamento presentato dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010, nonché il testo del disegno di legge sui quali ci si è rimessi a valutazioni politiche, parere che conferma anche nei riguardi del provvedimento all'esame. In merito alla relazione tecnica, che deposita agli atti della Commissione, segnala che la stessa può essere verificata positivamente in quanto l'iniziativa non comporta oneri. Con riferimento alle osservazioni del relatore, fa presente che la previsione introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2), relativa all'attribuibilità dell'incarico di Comandante generale anche ad un generale di corpo d'armata della Guardia di finanza, non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto a quest'ultima figura è corrisposto il medesimo trattamento economico del Comandante generale proveniente dall'Esercito. Per quanto riguarda la durata dell'incarico, osserva che nel periodo 1986-2007 la permanenza nel predetto incarico è stata di circa tre anni, quindi superiore a quella prevista dal testo unificato. Rileva inoltre che la disposizione che prevede che il Comandante generale della Guardia di finanza, al termine del mandato, sia collocato in congedo, da equiparare, quindi, a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, non comporta maggiori oneri, in quanto il predetto ufficiale avrà maturato almeno 40 anni di servizio effettivo, requisito che consente comunque il collocamento in ausiliaria a domanda. Quanto all'istituzione di una posizione di coordinamento tra il Ministero della difesa e il Comandante generale della Guardia di finanza, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera b), osserva che la stessa non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto ai due Ufficiali generali, tratti dai rispettivi organici di appartenenza, è attribuito il trattamento economico del grado rivestito.

Massimo VANNUCCI (PD), nel rilevare che era già stata prodotta una relazione tecnica sul testo, chiede se il Governo disponga della relazione tecnica richiesta sugli emendamenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento agli emendamenti presentati in Commissione di merito, rappresenta che sull'articolo aggiuntivo 1.01, concernente l'attribuzione della promozione al grado superiore, il giorno precedente la cessazione dal servizio, agli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e della Guardia di finanza, il Ministero della difesa ha provveduto a predisporre, come richiesto al Governo dalla Commissione bilancio nella seduta del 21 aprile scorso, una relazione tecnica elaborata sulla base dei dati disponibili e comprensiva degli oneri riferiti al Corpo della Guardia di finanza. Al riguardo, nel confermare, relativamente alla suddetta proposta di modifica, la congruità della quantificazione della spesa, rappresenta che la relativa copertura degli oneri sul fondo ISPE, riferita al solo biennio 2010-2011,


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risulta inidonea, in quanto le relative risorse sono già destinate ad altre finalità e risultano, pertanto, indisponibili. Relativamente all'articolo aggiuntivo 1.02, inteso ad istituire le cariche vicarie delle quattro figure di vertice delle Forze armate, nonché ad attribuire la speciale indennità pensionabile prevista soltanto per le figure di vertice delle Forze armate e dei Corpi di polizia anche alle cariche vicarie, segnala che la predetta speciale indennità è pari a 19.606 euro lordi mensili e che, pertanto, la sua estensione alle cariche vicarie, sia dei Corpi di polizia sia alle cariche vicarie delle Forze armate di cui alla lettera a), comporterebbe maggiori oneri che non potrebbero essere sostenuti nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa delle Amministrazioni interessate, come comunicato dal Ministero della difesa. Per quel che concerne, infine, l'emendamento 1.1, rappresenta che il Corpo della Guardia di finanza è un Corpo di polizia ad ordinamento militare e la sua trasformazione in Corpo di polizia civile, così come proposto dall'emendamento medesimo, potrebbe determinare una revisione delle funzioni dei restanti Corpi di polizia, con conseguenti adeguamenti di mezzi e personale.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel dare atto al rappresentante del Governo degli sforzi compiuti per fare chiarezza in materia, ritiene che, per conseguire il più ampio consenso possibile, atteso anche che il provvedimento è assegnato in sede legislativa alla Commissione difesa, sia opportuno procedere a qualche ulteriore approfondimento ed in tal senso riterrebbe utile un ulteriore breve rinvio.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce dell'intervento dell'onorevole Baretta, sospende brevemente la seduta per consentire a tutti i capigruppo possano confrontarsi per addivenire ad una determinazione sull'argomento.

La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 13.35.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, chiede al relatore in che modo s'intenda procedere.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) constata la condivisione di tutti i gruppi sull'opportunità, al fine di garantire il più ampio consenso sul parere da rendere alla Commissione difesa, di procedere ad un ulteriore approfondimento, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di martedì, fermo restando che l'esame dovrà essere concluso in tempo utile per consentire alla Commissione difesa di approvare, eventualmente anche nella stessa giornata, il provvedimento.

Lino DUILIO (PD), pur riconoscendosi nella posizione espressa dal suo capogruppo, onorevole Baretta, rileva, sotto il profilo generale, che le relazioni tecniche, predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato e trasmesse dal Governo, negli ultimi tempi non sembrano avere il necessario livello di approfondimento da cui dovrebbero invece essere caratterizzate. All'uopo, ricorda, a titolo di esempio, con riferimento al provvedimento in discussione, che, nella relazione tecnica trasmessa dal Governo si afferma, senza un'adeguata motivazione, che dall'attribuibilità dell'incarico di Comandante generale della Guardia di finanza anche ad un generale di corpo di armata del medesimo corpo, non deriverebbero oneri a carico dello Stato, senza che tale affermazione sia corredata da un'analitica giustificazione. Ricorda che le relazioni tecniche sono sempre state un punto di riferimento per i lavori della Commissione bilancio e talvolta, nei casi più delicati, si è addirittura proceduto all'audizione informale del ragioniere generale dello Stato. Osserva che le relazioni tecniche da ultimo prodotte risultano spesso apodittiche e necessitano di essere decriptate e interpretate e rimandano a considerazioni di mero carattere politico. Ritiene che, al di là della collocazione politica di ciascuno, dovrebbe essere comune interessa dei membri della Commissione, anche in virtù dell'etica che


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ne ispira le azioni, poter avere a disposizione relazioni tecniche analitiche ed esaustive che consentano lo svolgimento di un'attività legislativa consapevole ed efficace.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 11 maggio 2010.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 6 maggio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
Atto n. 196.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 aprile 2010.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, richiamandosi alle perplessità già espresse in sede di relazione sul provvedimento, con particolare riferimento alla facoltà per gli enti territoriali di chiedere l'attribuzione del patrimonio pubblico, osserva che sarebbe opportuno inserire dei meccanismi volti ad evitare accavallamenti tra le richieste dei vari livelli di Governo. Chiede inoltre di valutare l'opportunità di prevedere, eventualmente anche attraverso una specifica riformulazione dello schema presentato, che le risorse derivanti da eventuali alienazioni dei beni trasferiti vengano destinate alla riduzione del debito.

Lino DUILIO (PD) preliminarmente ritiene che occorre svolgere una riflessione su quali immobili vadano trasferiti agli enti territoriali. In proposito, osserva che occorre evitare un eccessivo frazionamento del patrimonio immobiliare pubblico che sarebbe conseguente alla facoltà di scelta degli enti territoriali su quali beni richiedere o meno. All'uopo richiama la posizione di uno studioso, sulla quale aveva comunque espresso delle riserve, che proponeva di scambiare debito con patrimonio per consentire di liberare risorse per favorire la produttività e la competitività soprattutto in una situazione economica caratterizzata dalla bassa crescita del prodotto interno lordo. Osserva quindi che la devoluzione del patrimonio immobiliare agli enti territoriali dovrà tener conto della funzione che tale patrimonio ha svolto finora di garanzia del debito pubblico. In proposito chiede che si valuti la possibilità di vincolare in tutto o in parte gli introiti derivanti da eventuali alienazioni alla riduzione del debito. Osserva, inoltre, che occorre in ogni caso evitare che tali eventuali entrate vadano a finanziare delle spese di natura corrente. Sotto il profilo metodologico osserva che, atteso che le decisioni che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale incideranno inevitabilmente su quelle che le Commissione bilancio della Camera e del Senato assumeranno e viceversa, sarebbe opportuno un coordinamento, anche procedurale, volto ad evitare che si adottino decisioni confliggenti fra loro.

Rolando NANNICINI (PD) ricorda che l'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009, precisa che il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e quello delle Commissioni bilancio delle due Camere hanno proceduralmente lo stesso valore. Osserva che già oggi, per ciascun cittadino, il valore pro capite medio per patrimonio immobiliare pubblico ammonta a circa 1.530 euro e che con il provvedimento in esame si devolverebbe agli enti territoriali una quota pari a solo il 3 per cento di tale


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patrimonio. Fa presente che in termini complessivi il valore del patrimonio cui sarà applicabile la disciplina del federalismo demaniale ammonta a circa 3,3 miliardi di euro e che quindi il provvedimento avrà un impatto significativo ma non enorme. A tal proposito concorda sull'opportunità di introdurre il vincolo di destinazione al ripianamento del debito per gli introiti derivanti da eventuali alienazioni, pur facendo presente che ciò avrà un impatto estremamente limitato. Ritiene che non vada sottratta all'ente locale la possibilità di chiedere la devoluzione degli immobili, ma ritiene necessaria, allo stesso tempo, una verifica della capacità finanziaria dell'ente medesimo di poterli gestire al meglio. Ricorda inoltre che, a fronte di 700 milioni di euro spesi ogni anno dallo Stato per gli affitti passivi, entrano nelle casse dell'erario circa 185 milioni di euro dalla gestione degli immobili, mentre non si conosce a quanto ammonti esattamente la spesa annuale per le manutenzioni. Ricorda inoltre che l'articolo 7, comma 2, dello schema prevede la riduzione dei trasferimenti erariali agli enti territoriali a fronte dell'attribuzione ai medesimi delle entrate derivanti dalla proprietà degli immobili trasferiti. Ritiene inoltre necessario un approfondimento sulle questioni relative al demanio idrico, fluviale e forestale, rispetto alle quali considera necessaria una particolare attenzione anche in considerazione della necessità di garantire una gestione quanto più possibile unitaria. Conclusivamente osserva che la data del 17 maggio 2010, prevista come termine per l'espressione dei pareri di competenza delle Commissioni, sia eccessivamente ristretta rispetto alla necessità di svolgere i necessari approfondimenti.

Massimo VANNUCCI (PD) preliminarmente rileva che, pur ritenendo corretto attendere lo svolgimento del dibattito in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, occorre evitare che questo rappresenti un condizionamento per i lavori della Commissione bilancio. Ricorda inoltre che, come risulta dalle dichiarazioni rese dal direttore dell'Agenzia del demanio nel corso di un'audizione svoltasi presso la Commissione, il valore del patrimonio immobiliare oggetto del provvedimento in esame ammonterebbe a circa 3,3 miliardi di euro, dei quali, circa un miliardo sarebbe già oggetto di trattativa per alienazione a soggetti privati. Richiama a tal proposito la vicenda degli immobili della Difesa e dei beni culturali che sono esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento. Auspica che tali questioni possano essere affrontate nel parere che la Commissione dovrà rendere. Sottolinea, peraltro, l'importanza del demanio fluviale, degli aeroporti, delle miniere e del demanio marittimo per l'economia del Paese. Ritiene inoltre che non sia tuttavia possibile favorire un eccessivo frazionamento all'atto del trasferimento dei beni e quindi auspica che,soprattutto con riferimento al demanio marittimo, si individuino meccanismi idonei a consentire il trasferimento esclusivamente in capo alle regioni sulla base di determinati principi, ferma restando l'opportunità di regolare con legge regionale la gestione comunale dei beni trasferiti e l'ammontare dei canoni e degli oneri relativi. Anche con riferimento al demanio fluviale, ritiene necessario individuare un interlocutore che garantisca un giusto equilibrio tra le esigenze dei vari livelli di governo. Concorda conclusivamente con l'opportunità di vincolare i proventi derivanti dalle eventuali alienazioni dei beni trasferiti alla riduzione del debito pubblico e sulla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente ai proventi derivanti dai beni trasferiti.

Maino MARCHI (PD) preliminarmente rileva che la legge delega presenta un contenuto articolato, sottolineando la necessità che i decreti legislativi siano coerenti con la richiamata legge n. 42 del 2009. Richiama in proposito l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge n. 42 del 2009, che individua le tipologie di beni che non possono essere trasferiti, ricomprendendovi quelli appartenenti al patrimonio


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culturale nazionale, mentre lo schema in esame, all'articolo 5, comma 2, esclude i beni culturali dai trasferimenti «fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente», ma senza un esplicito riferimento all'esclusione del solo patrimonio culturale nazionale, come peraltro già evidenziato nel corso dell'audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio del 22 aprile 2010. Con riguardo alla prevista riduzione dei trasferimenti erariali agli enti territoriali in conseguenza del trasferimento dei beni oggetto del provvedimento, rileva che esso potrà avvenire solo sulla base di una stima certa delle entrate e comunque non nel caso che dal trasferimento medesimo derivino oneri per gli enti assegnatari. Osserva inoltre che occorre verificare che le modalità di valorizzazione non abbiano ripercussioni in ordine al rispetto del patto di stabilità. Nel richiamare le considerazioni svolte dall'onorevole Vannucci sulla necessità che si tenga conto di una certa unitarietà nel trasferimento dei beni, rileva che sarebbe stato opportuno procedere preliminarmente alla ridefinizione delle competenze dei diversi livelli di governo, prevista in altri provvedimenti all'esame delle Camere. All'uopo rileva che non si può con diversi provvedimenti ravvicinati definire in maniera diversa tale materia. Concorda conclusivamente con quanto già espresso da altri colleghi del suo gruppo sull'opportunità di tenere in considerazione l'obiettivo del contenimento del debito, la cui entità, anche rispetto al prodotto interno lordo, appare significativamente aumentata rispetto a quando si è riscritto il titolo V della parte seconda della Costituzione.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, nel ringraziare i colleghi intervenuti, garantisce il suo impegno per addivenire all'espressione di un parere condiviso tra i diversi gruppi e tra le tre Commissioni interessate. Rileva come i tre pareri, per poter effettivamente vincolare il Governo, debbano essere espressi in stretto coordinamento tra le tre Commissioni. Al proposito rileva come le audizioni svolte presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale riguardino evidentemente argomenti di interesse anche per la Commissione. All'uopo ricorda comunque che dei quindici deputati membri della Commissione bicamerale, nove sono anche membri della Commissione. Nell'auspicare quindi il rispetto del termine previsto per l'espressione del parere, rileva che il provvedimento in esame rappresenta un'occasione storica per valorizzare il patrimonio immobiliare e per creare ricchezza per i territori interessati.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 13.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 309 del 14 aprile 2010, a pagina 68, seconda colonna, dodicesima e trentaduesima riga, le parole: «Giancarlo GIORGETTI» sono sostituite dalle seguenti: «Gian Luca GALLETTI».

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