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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della Commissione parlamentare per le questioni regionali
Commissione parlamentare per le questioni regionali

SOMMARIO

Giovedì 6 maggio 2010


SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) (Seguito esame e conclusione - Parere contrario) ... 211
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 214

Commissione parlamentare per le questioni regionali - Resoconto di giovedì 6 maggio 2010


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 maggio 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.30.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 e abb.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Seguito esame e conclusione - Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta di martedì 4 maggio.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, dopo aver richiamato i contenuti del provvedimento, di cui è stata svolta la relazione nella precedente seduta, osserva che il testo appare non pienamente rispettoso degli enunciati del Titolo V della Costituzione, in quanto contempla specifiche prescrizioni volte a regolare compiti di programmazione ascrivibili alla responsabilità ed alle competenze regionali. Ritiene che possa esprimersi un parere favorevole sul testo solo a condizione che sia precisato che la disciplina recata dal provvedimento riveste carattere accessorio e cedevole, regolando la materia nei soli casi in cui le regioni non abbiano emanato apposite leggi.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) avanza rilievi critici sui contenuti del provvedimento, che reputa privo di effettive indicazioni in ordine ai principi generali in materia di governo delle attività cliniche; asserisce in particolare che sembra delinearsi, nell'articolato, un modello di assetto di relazioni tra Stato e Regioni non conforme ai principi fissati dall'articolo 117 della Costituzione. Valuta negativamente le previsioni di cui all'articolo 1 del testo, con specifico riferimento alle disposizioni relative agli obblighi di rispetto dei parametri di sicurezza, prevenzione e gestione dei rischi, in quanto materia oggetto di apposita normativa di settore. Stigmatizza quindi le continue modifiche apportate alla disciplina sul collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 9. Ritiene altresì lesiva delle competenze regionali, all'articolo 3, la dettagliata regolamentazione del trattamento economico accessorio dei direttori generali,


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nonché la specifica composizione del collegio di direzione e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Analoghe perplessità manifesta in ordine alla disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Ritiene opportuno in conclusione che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento.

Il deputato Mario PEPE (PD) paventa il rischio che la disciplina recata dal provvedimento in esame possa provocare una vasta serie di ricorsi alla Corte costituzionale da parte delle autonomie regionali in quanto appare senza dubbio lesiva delle competenze riconosciute alle Regioni. Fa notare che nell'attuale contesto di progressiva attuazione della riforma federalista le Regioni dovrebbero assumere la completa direzione e responsabilità delle politiche di settore in relazione alle materie a competenza legislativa esclusiva o concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pur rilevando che la Commissione di merito ha apportato utili modifiche al testo, al fine di rafforzare le prerogative regionali, sottolinea che permane un'impostazione generale non certo soddisfacente in quanto l'articolato incide in tutta evidenza su ambiti rimessi all'autonomia regionale. Rileva che l'apprezzabile sforzo compiuto del relatore nel voler ancorare il parere favorevole sul testo in esame ad una condizione che imponga il carattere accessorio e cedevole della disciplina recata dal provvedimento non supera le obiezioni mosse sulla mancata conformità del testo al Titolo V della Costituzione. Ravvisa pertanto l'esigenza che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento.

Il deputato Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) sostiene che il testo in esame contraddice decisamente il processo di adeguamento federalista che si intende perseguire in linea con la riforma del Titolo V della Costituzione, in quanto le previsioni in oggetto ledono le prerogative regionali. Nel ribadire l'inopportunità che il legislatore appronti discipline di dettaglio su materie riservate alla legislazione concorrente e tese a restringere i margini dell'autonomia regionale, sottolinea che l'impostazione generale del provvedimento ne rende difficilmente emendabile i contenuti.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere le considerazioni svolte nei precedenti interventi, ritiene necessario valorizzare il ruolo dei livelli di governo territoriale ed in particolare quello della conferenza dei sindaci a cui, rileva, dovrebbero essere opportunamente riconosciuti, come accadeva in passato, compiti di controllo in merito ai documenti di bilancio delle strutture sanitarie e delle aziende sanitarie locali.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Zeller ed esprime rilievi critici in particolare sulle previsioni di cui all'articolo 10, in ordine all'attività libero professionale di dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, nonché in merito all'articolo 9, che fissa il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari. Manifesta quindi contrarietà al provvedimento.

Davide CAPARINI, presidente, nel concordare con taluni dei rilievi critici evidenziati nel dibattito, propone al relatore di indicare nel parere le specifiche disposizioni del testo in ordine alle quali si potrebbe prospettare alla commissione di merito l'eventuale soppressione, in quanto particolarmente lesive delle prerogative delle autonomie regionali.

Il senatore Claudio MOLINARI (PD) conviene sulla considerazione che il provvedimento in esame delinei un sistema di


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relazioni tra lo Stato e le Regioni decisamente difforme dal modello federalista che si intende realizzare nell'attuale contesto di riforme.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), relatore, sulla base degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, formula una proposta di parere contrario (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.

Commissione parlamentare per le questioni regionali - Giovedì 6 maggio 2010


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ALLEGATO

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 799 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale;
considerato che il testo in esame è volto ad individuare alcuni principi fondamentali in materia di «tutela della salute» e di «professioni», oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione; preso atto che il provvedimento disciplina altresì profili di natura previdenziale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione;
rilevato che, nei casi di legislazione concorrente Stato-Regioni, la Corte costituzionale ha statuito che non appare sufficiente una «autoqualificazione» ad opera della legge medesima circa il carattere di principi fondamentali delle norme da essa recate, dovendo sussistere parametri sostanziali che escludano una lesione o interferenza delle prerogative regionali;
considerato che il provvedimento in esame appare in contrasto con il Titolo V della Costituzione, in quanto enuncia talune prescrizioni in ordine a compiti di programmazione, indirizzo e regolamentazione ascrivibili a competenze regionali, con particolare riferimento agli articoli 2, 2-bis, 3, 5, 10 e 11;
esprime

PARERE CONTRARIO
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