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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della IX Commissione permanente
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
IX Commissione

SOMMARIO

Martedì 25 maggio 2010


AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FIAB - Onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) ... 211

Audizione di rappresentanti di FINMECCANICA SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) ... 211

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 3209-bis -A Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione) ... 212
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 215

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 213

COMITATO DEI NOVE:

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. C. 2128-A Meta ... 214

IX Commissione - Resoconto di martedì 25 maggio 2010


Pag. 211


AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti di FIAB - Onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.40.

Audizione di rappresentanti di FINMECCANICA SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.30.


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Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 3209-bis-A Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio IAPICCA (PdL), relatore, avverte che la I Commissione Affari Costituzionali ha introdotto alcune modifiche al disegno di legge AC 3209, che reca norme per la semplificazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. Con riferimento alle norme di interesse della IX Commissione, segnala gli articoli aggiuntivi 7-quinquies, 8-bis e 20-bis, nonché le disposizioni aggiunte all'articolo 20-quinquies.
Passando ad una breve descrizione delle modifiche, fa presente che l'articolo 7-quinquies introduce norme in materia di nautica da diporto, sostituendo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2005, recante il codice della nautica da diporto, al fine di estendere l'applicazione delle norme previste dal codice anche alla navigazione per fini commerciali mediante le unità da diporto, comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge n. 172 del 2003, ossia le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate. Ricorda che l'articolo 2 del codice prevede che l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando è oggetto di contratti di locazione e di noleggio, quando è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto, ovvero quando è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
L'articolo 8-bis inserisce un comma 9-bis all'articolo 10 del codice della strada, in materia di trasporti eccezionali. Il comma 9 di tale articolo prevede che l'autorizzazione per i trasporti in condizioni di eccezionalità viene rilasciata o volta per volta, o per più transiti, o per determinati periodi di tempo, nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. L'articolo 13 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice prevede a sua volta che le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali possono essere periodiche, ossia valide per un numero indefinito di viaggi, multiple, ossia valide per un numero definito di viaggi ovvero singole, ossia valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita. Per le autorizzazioni periodiche, il comma 2 prevede una serie di condizioni che devono ricorrere congiuntamente, una delle quali è che gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia.
Il comma 9-bis prevede che il Governo - mediante regolamento da entro 60 dalla data di entrata in vigore della legge - introduca al citato articolo 13 una modifica, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto ministeriale.
L'articolo 20-bis interviene in materia di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni, modificando l'articolo 16-bis del decreto legge n. 185 del 2008. Al comma 5, si prevede l'estensione anche agli stranieri residenti della possibilità di richiedere l'attribuzione di una casella di posta elettronica certificata. Al comma 6 viene introdotto un periodo con il quale si precisa che le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 82 del 2005, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata. Va ricordato che il citato articolo 54, comma 2-ter, prevedeva l'obbligo per le amministrazioni pubbliche che già disponessero


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di propri siti, di pubblicare, entro il 30 giugno 2009, un indirizzo di posta elettronica certificata.
L'articolo 20-quinquies apporta modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Il comma 2, di nuova introduzione, interviene sull'articolo 130, che riguarda la disciplina delle comunicazioni indesiderate. Il comma 3-bis di tale articolo, in particolare, prevede che il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1 - relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico - mediante l'impiego del telefono, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), ossia invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni. L'articolo in esame estende tale disciplina anche al trattamento dei dati effettuato mediante posta cartacea. L'iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni deve comprendere, oltre alla numerazione, anche gli altri dati personali di cui al citato articolo 129, comma 1.
Formula quindi la seguente proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole con condizione del relatore.

Carlo MONAI (IdV) esprime preoccupazione in ordine all'introduzione dell'articolo 20-quinquies, relativo alla pubblicità commerciale indesiderata che può essere svolta al telefono. Rileva che la formulazione della disposizione prevede che venga esercitato da parte dell'utente una esplicita opposizione da parte degli utenti, secondo il meccanismo del silenzio assenso. Ritiene invece che debba valere il principio opposto e che debba essere prevista una specifica autorizzazione da parte degli utenti. Evidenzia inoltre che una tale disposizione incide in maniera assai rilevante sulla privacy del singoli cittadini e osserva che la tutela del principio della privacy è stata fortemente esercitata dal Governo in occasione delle provvedimento sulle intercettazioni, che in nome della tutela della privacy sacrifica il buon esito delle indagini giudiziarie e esercizio della libertà di stampa. Ritiene che a maggior ragione il Governo dovrebbe tutelare il principio della difesa della privacy rispetto agli interventi effettuati a scopo commerciale. Ricorda che spesso ad essere titolari di utenze telefoniche fisse sono anziani e bambini, ossia un'utenza debole e non sempre in grado di opporsi efficacemente alle telefonate indesiderate da parte di società commerciali. Auspica quindi che questa disposizione e possa essere modificata e invita la Commissione ad introdurre nella proposta di parere una condizione volta a prevedere una specifica autorizzazione da parte degli utenti che desiderino ricevere pubblicità commerciale, al fine di limitare interventi molesti da parte di società commerciali.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-

2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).


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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime un giudizio del tutto positivo sul lavoro svolto sia dalla Camera che dal Senato sul provvedimento in materia di sicurezza stradale. Auspica che tale provvedimento venga approvato rapidamente al fine di permettere l'entrata in vigore di una serie di disposizioni in esso contenute che giudica molto rilevanti e di grande impatto sulla sicurezza stradale. Rileva che il provvedimento riprende in larga parte e amplia i contenuti del provvedimento di cui era stata avviata la discussione già nella precedente legislatura. Giudica opportuno che possa essere mandato un forte segnale al Paese attraverso il provvedimento in esame, che mira a rafforzare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, in ottemperanza a quanto richiesto anche dall'Unione europea. Ricorda che l'introduzione nel 2003 dell'istituto della patente a punti ha contribuito in maniera decisiva a ridurre la mortalità conseguente ad incidenti stradali, e ritiene che l'approvazione in tempi rapidi del provvedimento attualmente all'esame della Commissione in materia di sicurezza stradale avrà la conseguenza di determinare una drastica riduzione dell'incidentalità e della mortalità sulle strade. In conclusione si rende disponibile a valutare le modifiche al provvedimento che la Commissione riterrà di voler proporre, sempre avendo come obiettivo prioritario di pervenire il più rapidamente possibile alla sua approvazione.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 25 maggio 2010.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario.
C. 2128-A Meta.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 18.40 alle 19.10.

IX Commissione - Martedì 25 maggio 2010


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. (Nuovo testo C. 3209-bis-A Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione», nel testo come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione Affari costituzionali (nuovo testo C. 3209-bis-A),
premesso che:
l'articolo 7-quinquies estende l'applicazione delle norme previste dal codice in materia di nautica da diporto anche alla navigazione per fini commerciali mediante le unità da diporto, comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche;
l'articolo 8-bis dispone che, mediante modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica e che questa sia rilasciata con modalità semplificate;
l'articolo 20-bis estende anche agli stranieri residenti la possibilità di richiedere l'attribuzione di una casella di posta elettronica certificata e contestualmente stabilisce l'obbligo di utilizzo per le pubbliche amministrazioni della posta elettronica certificata;
il comma 2 dell'articolo 20-quinquies estende la possibilità di effettuare comunicazioni commerciali nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, già prevista per le comunicazioni effettuate mediante telefono, anche a quelle effettuate mediante posta cartacea;
le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20-quinquies appaiono opportune, in quanto costituiscono un'effettiva semplificazione per le attività delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, che in ampia misura si avvalgono dei servizi postali per le proprie comunicazioni commerciali e, al tempo stesso, permettono di superare la discriminazione, presente nella legislazione vigente, tra comunicazioni commerciali effettuate per telefono e comunicazioni commerciali effettuate per posta;
le disposizioni di cui all'articolo 7-quinquies suscitano invece perplessità, in quanto l'estensione delle previsioni del codice della nautica da diporto alle navi utilizzate per finalità commerciali e turistiche potrebbe avere effetti negativi sia in termini di sicurezza, sia in termini di certezza della regolamentazione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sopprimere l'articolo 7-quinquies.

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