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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)
V Commissione

SOMMARIO

Martedì 8 giugno 2010


ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione ... 40

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ... 41

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale. C. 799 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti) ... 42

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-A/R (Parere all'Assemblea) (Esame emendamenti e conclusione - Parere) ... 49

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 67 del 2010, recante Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010 ... 50

SEDE REFERENTE:

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 50

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio) ... 51

V Commissione - Resoconto di martedì 8 giugno 2010


Pag. 40

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Marino Zorzato, che ringrazia sentitamente per il lavoro


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svolto, ed è entrato a farne parte l'onorevole Fabio Garagnani, al quale porge i migliori auguri di buon lavoro. Comunica, altresì, che ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Siegfried Brugger, ringraziandolo per il lavoro svolto.

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa.
Atto n. 206.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di convenzione rinviato nella seduta di giovedì 3 giugno 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti, fa presente, in relazione all'articolo 1, la necessità di integrare la definizione di «Canone di concessione» specificando che tale canone deve essere corrisposto non solo al concedente, ma anche allo Stato, in virtù di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 537 del 1993 e dall'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006, ritenendo necessario prevedere una analoga integrazione anche nell'articolo 12 dello schema di convenzione. Per quanti riguarda, l'articolo 14, ritiene che potrebbe essere utile chiarire la disposizione dell'articolo 14, ai sensi della quale la tariffa media sarà oggetto di rivalutazione in funzione del tasso di inflazione reale, fino alla data di entrata in esercizio del collegamento autostradale, osservando che detto meccanismo non è previsto dalla disciplina di cui alla delibera CIPE n. 39 del 2007. Per quanto attiene, infine, all'Allegato E, che reca il piano economico e finanziario dell'opera, rileva che la copertura del fabbisogno finanziario totale del progetto, pari ad euro 1.821 milioni di euro, viene assicurata attraverso l'impiego di risorse fornite sia da azionisti, pari a 464,9 milioni di euro, sia reperite sul mercato finanziario, pari a circa 1.287 milioni di euro, sia, infine, provenienti da cash flow gestionale, per circa 69 milioni di euro. A quest'ultimo proposito, ritiene che potrebbe essere utile chiarire la natura di tale flusso di cassa, atteso che il periodo considerato è quello di costruzione, precedente a quello di generazione dei ricavi operativi.

Claudio D'AMICO (LNP) relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa (atto n. 206),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:
è necessario modificare gli articoli 1 e 12 al fine di precisare che il canone di concessione debba essere corrisposto anche allo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 537 del 1993 dell'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006;
con riferimento all'Allegato E,recante il Piano economico-finanziario e la relativa relazione, appare opportuno precisare la natura delle risorse provenienti dal cash flow gestionale, dal momento che tale flusso di cassa si produrrebbe durante la costruzione dell'opera, e, quindi, in una fase anteriore alla produzione di ricavi operativi;
ritenuto che:
all'articolo 14 occorre precisare che il periodico adeguamento delle tariffe di pedaggio si riferisce solo alla fase successiva all'entrata in esercizio del collegamento autostradale;
appare opportuno riformulare l'articolo 18 secondo le indicazioni contenute della delibera CIPE n. 109/2009, che reca la disciplina delle procedure per l'adeguamento annuale delle tariffe;


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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, comma 3, al capoverso: Canone di concessione dopo le parole: è tenuto a corrispondere aggiungere le seguenti: allo Stato e;
all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: corrispondere aggiungere le seguenti: allo Stato e;
conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2 sopprimere le parole: al Concedente;
all'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: e sarà periodicamente adeguata in relazione alla normativa vigente con le seguenti: ed è adeguata, successivamente all'entrata in esercizio del Collegamento Autostradale, ai sensi degli articoli 15 e 18;
riformulare l'articolo 18 in conformità a quanto previsto nel numero 1), lettera e), della delibera CIPE n. 109/2009;
e con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo, con riferimento all'Allegato E, recante il Piano economico-finanziario e la relativa relazione, se l'inclusione, tra le fonti di copertura del fabbisogno finanziario, del cash flow gestionale, possa determinare uno squilibrio del predetto Piano con effetti negativi sulla sostenibilità della realizzazione dell'opera sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario;
valuti il Governo la possibilità di individuare i finanziamenti opportuni, eventualmente tramite prelievo dai ricavi previsti dalla Convenzione in esame, per implementare la rete viaria di accesso alle due infrastrutture principali dirette ad incanalare il traffico del sistema di mobilità della zona est di Milano, ossia alle Autostrade Tangenziale esterna e BreBreMi, con particolare riguardo alla creazione di sottopassaggi che evitano l'attraversamento da tale rete viaria dei centri abitati dei comuni limitrofi, in modo particolare per l'asse costituito dall'ex SS 11 nel tratto compreso tra le nuove infrastrutture autostradali e la città di Milano;
ai fini della fluidificazione del traffico alla zona Est di Milano e contestualmente all'entrata in esercizio della Tangenziale esterna di Milano di cui al presente schema di convenzione unica, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la convenzione della soc. Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa, con lo scopo di sopprimere la barriera di esazione di Agrate sull'attuale Tangenziale Est di Milano con eventuale copertura dei costi derivanti da detta soppressione mediante prelievo dai ricavi previsti dalla Convenzione in esame».

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale.
C. 799 e abb.-A ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.


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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) relatore, fa presente che il provvedimento, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 3 giugno 2010, ricordando come in quella occasione la Commissione ha espresso parere favorevole, formulando alcune condizioni al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, ricorda che le condizioni erano volte a prevedere che ai componenti della Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), non venisse corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese; a coordinare le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale richiamate al comma 1, lettera a), dell'articolo 4; a sopprimere l'articolo 8, che reca disposizioni in materia di limite di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e dei professori universitari; nonché a precisare, all'articolo 10, che le spese di carattere organizzativo sostenute dalle aziende per l'attivazione della libera professione per gli operatori sanitari non medici, dovranno essere integralmente rimborsate a valere sulle tariffe corrisposte dagli utenti. In proposito, rappresenta che la XII Commissione, nella seduta del 3 giugno 2010, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, ad eccezione di quella concernente l'articolo 8. Osserva, inoltre, che il testo all'esame dell'Assemblea presenta alcune modifiche rispetto a quello esaminato dalla Commissione bilancio. In particolare, è stato modificato l'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso comma 2, che disciplina la competenza delle regioni in merito alla composizione del Collegio di direzione, ed è stato soppresso l'articolo 13 recante l'abrogazione della disciplina vigente in materia di rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari. Ritiene che tali modifiche rivestano carattere meramente ordinamentale e non presentino, quindi, profili problematici di carattere finanziario. Sul punto giudica, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo. In merito al mancato recepimento della condizione espressa dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta alla soppressione dell'articolo 8, ricorda che il Governo ha ritenuto le disposizioni ivi contenute suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per il Servizio sanitario nazionale, in relazione ad eventuali politiche limitative del turn over adottate in ambito regionale ed alla circostanza che, nel caso di sostituzione del relativo personale, il trattamento economico riconosciuto ai nuovi assunti risulterebbe, comunque, inferiore al trattamento goduto dai soggetti più anziani collocati in quiescenza. Tali criticità si produrrebbero soprattutto con riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari, nell'ambito dei quali sono attualmente previste significative misure di limitazione del turn over. Alla luce dei profili critici richiamati, ritiene opportuno, salvo che il Governo esprima un avviso diverso, ribadire la necessità della soppressione dell'articolo 8.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, osserva che talune proposte emendative presentino una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea. In particolare, segnala al riguardo l'emendamento Livia Turco 1.31, il quale sopprime la clausola di neutralità finanziaria contenuta nella disposizione del comma 2 dell'articolo 1, ai sensi della quale la definizione delle soluzioni organizzative da parte delle regioni deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva, poi, che gli articoli aggiuntivi De Poli 2.01 e Livia Turco 2.030 prevedono che ai direttori socio-sanitari o dei servizi sociali si applichi la disciplina prevista per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo di cui alla legge in esame. Al riguardo, rileva che le proposte emendative riproducono il contenuto dell'articolo 2-bis del primo testo trasmesso dalla Commissione di merito e sul quale, con lettera interlocutoria trasmessa in data 6 maggio 2010, la Commissione bilancio aveva evidenziato alcuni profili


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critici sotto il profilo finanziario. Rileva, poi, che l'emendamento Mura 3.10 è volto ad istituire presso ciascuna regione o provincia autonoma un'autorità regionale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, composte da cinque membri, senza prevedere alcuna forma di copertura per gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento delle autorità. Con riferimento all'emendamento Livia Turco 8.33, osserva che la proposta emendativa estende la disciplina dell'articolo 8, comma 3, anche ai ricercatori universitari, ricordando che sulla disciplina di cui al comma 3 e, più in generale, sull'articolo 8, la Commissione bilancio ha già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nella seduta del 3 giugno 2010. Fa presente, poi, che l'articolo aggiuntivo Palagiano 11.030 stabilisce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie ospedaliere, pubbliche e private, e per il relativo personale medico di stipulare apposite polizze di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti, prevedendo che gli oneri derivanti dalla stipula delle polizze riguardanti il personale medico siano posti a carico di tale personale.
Con riferimento agli effetti finanziari di altre proposte emendative, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. In primo luogo, richiama, in proposito, l'emendamento Livia Turco 1.34, il quale prevede che le regioni promuovano forme di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie con il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti e l'emendamento Occhiuto 2.6, il quale prevede l'inserimento tra gli organi delle aziende USL della Commissione di garanzia, composta da due esperti, due dirigenti regionali e dal Presidente della Conferenza dei sindaci, disponendo che la partecipazione alle riunioni della Commissione dia titolo al solo al rimborso delle spese sostenute, che non possono superare l'importo di trenta euro a seduta. Rileva, poi, che l'emendamento Palagiano 2.11 prevede che ciascuna Regione istituisca un Comitato tecnico-scientifico regionale, composto da dirigenti della medesima regione, che individui precisi indicatori di attività e qualità assistenziali, senza indicare con quali risorse si farà fronte alle spese per l'istituzione e il funzionamento di tale Comitato e che l'emendamento Occhiuto 3.50 prevede che le regioni adottino misure di pubblicità e trasparenza delle procedure per la formazione dell'albo dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere. Segnala, poi, che gli emendamenti Palagiano 3.14 e Nunzio Federico Testa 3.5 prevedono tra i requisiti per la nomina a direttore generale la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati dall'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali con oneri a carico dei partecipanti. Al riguardo, ferma rimanendo la previsione che allo svolgimento dei corsi si provvederà con oneri a carico dei partecipanti, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare, comunque, effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Osserva, inoltre, che l'emendamento Calgaro 3.37 prevede che i curricula degli aspiranti direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere siano valutati da un'apposita commissione, stabilendo che i relativi componenti ricevano una remunerazione determinata con decreto del Ministro della salute nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ritenendo necessario un chiarimento in ordine all'effettività di tale ultima previsione. Fa presente, poi, che l'emendamento Livia Turco 3.40 è volto a prevedere la definizione di albi regionali dei direttori generali, ritenendo necessario che il Governo chiarisca l'eventuale impatto di tale disposizione sulla finanza pubblica. Osserva, inoltre, che l'emendamento Farina Coscioni 3.44 è volto ad istituire, presso l'AGENAS l'anagrafe dei direttori generali nominati dalle regioni, ritenendo necessario che il Governo chiarisca l'eventuale impatto di tale disposizione sulla finanza pubblica, e che l'emendamento Palagiano 4.19 è volto a disporre che i componenti della commissione di valutazione per il conferimento degli incarichi


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di struttura complessa siano sorteggiati nell'ambito di un elenco nazionale anziché regionale. A tale ultimo riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se, dalla richiamata disposizione, possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica connessi alle spese di trasferta dei membri della commissione. Con riferimento all'emendamento Palagiano 4.39, che è volto a disporre che i componenti della commissione di valutazione per il conferimento degli incarichi di struttura complessa siano comunque esterni all'azienda sanitaria interessata alla copertura del posto, fa presente che appare opportuno che il Governo chiarisca se, dalla richiamata disposizione, possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica connessi alle spese di trasferta dei membri della commissione.
Rileva, poi, che l'emendamento Zeller 4.29 prevede che possano essere stipulati contratti a tempo determinato per incarichi di responsabile di struttura semplice e complessa nella provincia autonoma di Bolzano al fine di consentire il conseguimento dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo se dal conseguimento dell'attestato di bilinguismo da parte dei responsabili sanitari possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica in relazione al trattamento economico da corrispondere agli stessi. Segnala, poi, che l'articolo aggiuntivo Livia Turco 4.01 prevede l'inquadramento a domanda nel ruolo sanitario dei medici in servizio di emergenza, anche con contratto a tempo determinato, che l'articolo aggiuntivo Mura 4.03 prevede la costituzione di commissioni esaminatrici specifiche per il conferimento degli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo, composte anche da membri esterni all'azienda ospedaliera e che l'emendamento Livia Turco 5.35 sopprime la previsione in base alla quale, in sede di verifica delle strategie adottate nell'uso delle risorse, si debba fare riferimento anche al contenimento dei costi. Per quanto attiene all'emendamento Palagiano 6.32, che sopprime la previsione per cui il direttore di dipartimento all'atto della nomina rimane titolare della struttura complessa cui è preposto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se il venir meno della titolarità della struttura complessa in capo al direttore di dipartimento possa comportare la necessità di nominare un nuovo direttore di struttura complessa con eventuali nuovi o maggiori oneri a legislazione vigente. Osserva, poi, che l'emendamento Binetti 6.35 prevede la possibilità di istituire nuove tipologie di dipartimento che rispondano a nuovi bisogni clinici, mentre l'emendamento Palagiano 7.30 prevede un piano annuale di aggiornamento e formazione di tutto il personale dei dipartimenti e l'emendamento Calgaro 8.38 prevede la cessazione delle attività assistenziali dei professori ordinari di ruolo al compimento del sessantasettesimo anno di età o a domanda del settantesimo anno. Segnala, altresì, che gli identici emendamenti Palagiano 8.4 e Delfino 8.36 prevedono che le disposizioni in materia di limiti di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici si applichino anche al personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, concernente il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituto di ricovero universitari e che l'emendamento Calgaro 8.37 dispone la soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 230 del 2005 che prevede che i professori di materie cliniche mantengano le proprie funzioni assistenziali e primariali fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età. Con riferimento agli emendamenti Calgaro 9.44 e Livia Turco 9.46, che rendono obbligatoria l'attivazione della libera professione intramuraria da parte dell'Azienda sanitaria ospedaliera, giudica opportuno che il Governo chiarisca se tale disposizione, facendo venire meno il carattere facoltativo della predetta attivazione, sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva, poi,


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che l'emendamento Livia Turco 9.31 sopprime la disposizione secondo la quale l'indennità di esclusività va attribuita ai dirigenti «nella misura e nei limiti delle risorse destinati alla contrattazione collettiva», ritenendo, in proposito, opportuno che il Governo chiarisca se la mera previsione di un diritto ad indennità di esclusività sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene all'emendamento Binetti 10.40, che prevede che il direttore generale valuti le modalità per agevolare l'attività intramuraria delle professioni sanitarie non mediche, anche attraverso specifiche iniziative di comunicazione interna ed esterna, reputa opportuno che il Governo chiarisca se tali iniziative possono essere intraprese senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel rilevare, poi, che l'emendamento Binetti 11.31 dà la facoltà alle Aziende sanitarie di stipulare convenzioni con corsi di laurea orientati allo sviluppo di un'alta tecnologia in campo sanitario, reputa necessario che il Governo chiarisca se risulti possibile stipulare tali convenzioni senza effetti negativi per la finanza pubblica. Ritiene, inoltre, necessario un chiarimento in ordine agli effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo Zeller 11.02, volto ad esentare i dirigenti medici dall'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con effetto retroattivo, degli identici emendamenti Livia Turco 12.30 e Vietti 12.32, che estendono al personale degli istituti zooprofilattici l'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento, nonché dell'emendamento Livia Turco 12.31, che estende le disposizioni recate dal provvedimento, in quanto compatibili, a tutto il personale del comparto sanitario del Servizio sanitario nazionale. Non ha, invece, osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il viceministro Giuseppe VEGAS con riferimento al testo del provvedimento, concorda con il relatore sull'opportunità di ribadire la condizione soppressiva dell'articolo 8. Esprime quindi parere contrario sulle proposte emendative Livia Turco 1.31, De Poli 2.01, Livia Turco 2.030, Mura 3.10, Livia Turco 8.33 e Palagiano 11.030, sulle quali il relatore ha evidenziato una carenza o inidoneità di copertura. Con riferimento alle altre proposte emendative presentate esprime un nulla osta.

Maino MARCHI (PD) nel sottolineare come il provvedimento in esame sia molto atteso dagli operatori del settore, ricorda la posizione dell'Associazione medici dirigenti Anaao, che ha espresso preoccupazione sull'impatto, all'interno di quella categoria e con riferimento alla tenuta complessiva del sistema, della legge in esame. Fa quindi presente che, oltre ai problemi che essa creerebbe nel settore medico, rappresenterebbe anche per diversi aspetti un'invasione delle competenze regionali in materia.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ritiene che la posizione dell'Anaao, a lui ben nota, pur essendo legittima e rispettabile, sia tuttavia largamente minoritaria.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede al relatore di approfondire la questione relativa all'articolo 8, richiamando all'uopo un intervento del presidente Palombo, reso in data odierna, proprio a difesa dell'articolo 8.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il progetto di legge C. 799 e abb.-A recante principi fondamentali in materia di governo dell'attività cliniche e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;


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esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Sopprimere l'articolo 8.
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.31, 1.34, 2.6, 2.11, 3.10, 3.37, 3.44, 4.29, 5.35, 6.35, 7.30, 8.4, 8.33, 8.36, 8.37, 8.38, 9.31, 9.44, 9.46, 10.40, 11.31, 12.30, 12.31 e 12.32 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.030, 4.01, 4.03, 11.02 e 11.030, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.».

Massimo VANNUCCI (PD) non comprende la ragione per cui il relatore abbia richiesto di acquisire la valutazione del rappresentante del Governo sugli effetti finanziari di determinate proposte emendative per poi discostarsi, in modo apodittico, dalla valutazione fornita dal vice ministro Vegas. Non condivide, pertanto, la proposta di parere formulata dal relatore, che esprime un giudizio contrario su un gran numero di proposte emendative sulle quali l'Esecutivo non aveva formulato alcun rilievo.

Maino MARCHI (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dall'onorevole Vannucci, sottolinea che il Governo aveva espresso un parere di nulla osta sulle proposte emendative per le quali non vi era un'esplicita contrarietà del relatore. Al proposito fa presente che le proposte emendative in questione mirano, comunque, a non aggravare la spesa pubblica, ma, al contrario, talune potrebbero avere effetti virtuosi.

Massimo VANNUCCI (PD), ribadendo le proprie critiche sul metodo seguito dal relatore nell'elaborazione della proposta di parere, nel merito esprime perplessità anche con riferimento alle valutazioni formulate con riferimento a talune proposte emendative. A titolo di esempio, osserva che l'emendamento Livia Turco 1.34 a suo avviso non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere che le regioni debbano promuovere forme e strumenti di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie. Nell'osservare come, qualora sussistessero dubbi sugli effetti della proposta, potrebbe comunque inserirsi una clausola volta ad assicurarne la neutralità finanziaria, ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore sia eccessivamente severa.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ritiene che, anche al di là dell'avviso del Governo, l'emendamento Livia Turco 1.34 sarebbe suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce che il relatore, in un primo momento, ha richiesto l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento Livia Turco 1.34 e - a fronte di una valutazione non ostativa da parte dell'Esecutivo - ha poi deciso autonomamente di esprimere un parere contrario sulla proposta emendativa.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, fa presente di avere tratto in maniera autonoma le proprie conclusioni e sottolinea l'importanza che i pareri resi dalla Commissione non si limitino a recepire pedissequamente le indicazioni del Governo.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur rilevando che la legge di contabilità e finanza pubblica non richiede l'acquisizione di una relazione tecnica su tutte le proposte emendative, ritiene, comunque, necessario


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che l'espressione di un parere contrario sia sorretta da una valutazione di carattere tecnico effettuata dalla Commissione e dal Ministero dell'economia e delle finanze. A suo avviso, pertanto, il relatore, nel formulare una proposta di parere contrario su determinate proposte emendative, dovrebbe analiticamente indicare le ragioni per le quali ritiene che esse determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con specifico riferimento all'emendamento Livia Turco 1.34, osserva come la Commissione dovrebbe valutare attentamente l'opportunità di esprimere un parere contrario su una proposta emendativa che prevede esclusivamente la promozione di forme e strumenti di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie, ritenendo che sarebbe particolarmente grave una valutazione contraria, peraltro non suffragata dal giudizio del Governo, su una disposizione volta a garantire una maggiore partecipazione da parte degli enti territoriali alla fase di programmazione socio-sanitaria.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, con riferimento alla questione da ultimo posta della partecipazione democratica, segnala che tale possibilità è già oggi prevista attraverso la consultazione dei rappresentanti degli enti locali a livello provinciale e che tale possibilità non ha comportato alcuna economia nella spesa.

Massimo POLLEDRI (LNP) ribadisce le proprie perplessità sulla condizione, contenuta nella proposta di parere, che prevede la soppressione dell'articolo 8, ritenendo che l'innalzamento dell'età pensionabile, che può essere discusso nel merito, sul piano finanziario sia suscettibile di determinare non un incremento della spesa, ma addirittura effetti di risparmio. Ritiene, pertanto, che la condizione contenuta nel parere dovrebbe, quanto meno, non essere motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, conferma la propria proposta di parere.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime voto contrario sulla proposta di parere, richiamando in proposito non solo ragioni di merito, quanto anche ragioni di metodo, poiché ritiene non adeguatamente motivate e supportate in sede tecnica le scelte del relatore. In definitiva, non ritiene corretta la procedura adottata.

Renato CAMBURSANO (IdV) nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, osserva come spesso accada che il Governo non esprima apertamente il proprio parere sui provvedimenti e sulle proposte emendative ad esso riferite, lasciando alla maggioranza parlamentare il compito di esprimere la valutazione contraria che l'Esecutivo non ha inteso esplicitare. Ritiene, pertanto, ampiamente insoddisfacente la proposta di parere del relatore, che non affronta i numerosi profili critici del testo elaborato dalla Commissione, che, a suo giudizio, potrebbe determinare un incremento degli oneri a carico della finanza pubblica per l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Pier Paolo BARETTA (PD) pur ritenendo legittima la differenza di opinioni, sottolinea come sia necessaria una conferma in sede tecnica delle argomentazioni del relatore. Anche alla luce di tale considerazione, annuncia un voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere presentata dal relatore, ribadendo che un parere contrario della Commissione non può essere suffragato da una mera opinione. Invita, quindi, anche la presidenza a riflettere sul punto.

Massimo POLLEDRI (LNP), a titolo personale, annuncia la propria astensione sulla proposta di parere.


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Gioacchino ALFANO (PdL) nel sottolineare che l'Assemblea potrà comunque approvare le proposte emendative sulle quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ritiene che in sede di esame delle proposte emendative i presentatori potranno adeguatamente illustrare le ragioni per le quali sono convinti che le proposte emendative da loro presentate non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, osservando, invece, come maggiori problemi potrebbero porsi con riferimento alla condizione espressa sull'articolo 8 del provvedimento, che interviene su una questione a lungo esaminata dalla Commissione di merito.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso quattro ulteriori emendamenti della Commissione, nonché un subemendamento riferiti al disegno di legge in esame. In particolare, segnala che l'emendamento 4-bis.200, recando una novella all'articolo 54 del decreto legislativo n. 219 del 2006, prevede che, ai fini della certificazione di qualità delle materie atipiche utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, sia sufficiente una dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva del responsabile della produzione del medicinale che utilizza tale materia. Nel rilevare che la disposizione non sembrerebbe determinare oneri a carico delle amministrazioni pubbliche, valuta, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla neutralità finanziaria della disposizione. Osserva, poi, che il subemendamento Favia 0.4-bis.200.1 precisa che la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione deve essere verificata e rilasciata dall'AIFA. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i compiti attribuiti all'Agenzia italiana del farmaco possano essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente. Osserva, poi, che l'emendamento 4-bis.201 dispone che nei casi di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo dei farmaci l'AIFA, qualora il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non abbia ottemperato alle prescrizioni relative all'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo, possa stabilire lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica. Al riguardo, rileva che attualmente l'articolo 4-bis dispone che l'AIFA possa stabilire i termini per il ritiro delle confezioni in commercio non conformi, nei casi in cui non sia possibile concedere l'esaurimento delle scorte. Osserva, in proposito, che lo smaltimento delle scorte non sembrerebbe determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Sul punto, ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala, infine, che l'emendamento 5-bis.200 dispone la soppressione dell'articolo 5-bis, recante disposizioni in materia di conferenza di servizi e non appare, pertanto, presentare profili problematici di carattere finanziario, così come l'emendamento 30.200, che reca modifiche di carattere meramente formale.

Il viceministro Giuseppe VEGAS fa presente che gli emendamenti 4-bis.200, 4-bis.201, 5-bis.200 e 30.200 non presentano profili di criticità sotto il profilo finanziario, mentre il subemendamento


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0.4-bis.200.1 appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti 4-bis.200, 4-bis.201, 5-bis.200 e 30.200 e il subemendamento 0.4-bis.200.1 al disegno di legge C. 3209-bis-A/R, recante Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.4-bis.200.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 giugno 2010.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 67 del 2010, recante Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15. alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010.
C. 3505 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di giovedì 3 giugno 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ricorda che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione reca l'ordine di esecuzione di due accordi stipulati in ambito comunitario a valle delle deliberazioni assunte dal Consiglio in merito al sostegno finanziario da concedere alla Grecia. Fa presente che la Commissione esteri ha espresso un parere favorevole con una condizione volta a far venir meno la previsione dell'ordine di esecuzione e ad introdurre un'autorizzazione all'attuazione degli accordi in questione nell'articolo 1 del decreto-legge. Ritiene che, al riguardo, occorrerebbe preliminarmente chiarire se si sia in presenza di accordi internazionali in senso proprio, ovvero, tesi questa sostenuta dal parere della Commissione affari esteri e che personalmente dichiara di condividere, di accordi


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sui generis conclusi nell'ambito dell'ordinamento comunitario sulla base di procedure concordate dagli attori istituzionali coinvolti, al fine di affrontare una situazione di carattere eccezionale che richiedeva di agire con la massima tempestività. Sottolinea che genera in ogni caso una qualche perplessità la previsione di un ordine di esecuzione di un accordo internazionale distinto da un atto di autorizzazione alla sua ratifica, nonché l'inserimento di una disposizione di tale tenore nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge. Fa presente che l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988 vieta, infatti, al Governo di provvedere con decreto-legge nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, tra le quali rientra l'autorizzazione di trattati internazionali, e che tale divieto viene interpretato, almeno presso questo ramo del Parlamento, come riferito anche al disegno di legge di conversione. Ritiene conclusivamente che, qualora non si intenda recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione esteri che comporterebbe una nuova lettura da parte del Senato, andrebbe chiarito, eventualmente tramite l'approvazione di un ordine del giorno, che l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione non va inteso in senso tecnico, ma come un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si deve conformare in sede di attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle considerazioni del relatore, osserva che il testo iniziale del disegno di legge di conversione non conteneva una previsione relativa all'esecuzione degli accordi stipulati l'8 maggio 2010, ricordando come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si è ritenuto opportuno richiamare il contenuto di tali accordi, al fine di rafforzare il legame tra il provvedimento in esame e gli accordi stipulati in sede comunitaria. In ogni caso, ritiene che l'ordine di esecuzione non debba intendersi in senso tecnico, in quanto gli accordi in esame non necessitano di una ratifica, ma rappresenti un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si dovrà conformare.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento: Rinvia, quindi, il seguito del suo esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.
Atto n. 207.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta di giovedì 3 giugno 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel fare presente che è pervenuta la richiesta relazione tecnica e che la medesima è stata positivamente verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto;


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considerati i chiarimenti contenuti nella relazione tecnica trasmessa dal Governo, la quale ha precisato che:
con riferimento all'articolo 2, agli oneri derivanti dall'utilizzo da parte dello sportello unico di strumenti informatici può provvedersi nell'ambito delle risorse allo stato disponibili, dal momento che si tratta di adempimenti già previsti dalla legislazione vigente, salva, comunque, la facoltà di delegare lo svolgimento delle funzioni relative allo sportello unico alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge n. 112 del 2008;
con riferimento all'articolo 4, la neutralità finanziaria della disposizione che prevede l'istituzione di appositi uffici per la gestione degli sportelli unici presso gli enti locali è garantita dalla facoltà di delegare lo svolgimento delle funzioni relative allo sportello unico alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 4;
la diffusione dello strumento dello sportello unico è suscettibile di determinare significativi risparmi di spesa, con particolare riferimento ai costi sostenuti dalla Pubblica amministrazione per il servizio postale;
l'esclusione di contributi o sovvenzioni alle Agenzie per le imprese, prevista dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle «Agenzie per le imprese» (Atto n. 208), si intende riferita anche ai casi nei quali esse svolgano attività istruttorie ai sensi degli articoli 6 e 7 dello schema in esame;
l'articolo 11, comma 2, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto al piano di formazione ivi previsto si provvederà nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già destinati alle attività formative;
l'articolo 12 non determina effetti apprezzabili in termini organizzativi e amministrativi;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo;
all'articolo 12, sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Maino MARCHI (PD) chiede un rinvio al fine di poter approfondire il contenuto della relazione tecnica, ricordando di aver chiesto chiarimenti in ordine agli oneri a carico degli enti locali, già pesantemente interessati dai tagli disposti dalla manovra finanziaria adottata dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone, la Commissione consente, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocare nella giornata di domani prima dell'inizio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.30.

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