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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)
V Commissione

SOMMARIO

Giovedì 10 giugno 2010

TESTO AGGIORNATO
AL 15 GIUGNO 2010

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale. C. 799 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (Esame emendamenti e conclusione - Parere) ... 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215 (Rilievi alle Commissioni IX e X) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio) ... 45

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 221 (Rilievi alla X Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione - Rilievi). ... 46

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Nuovo testo C. 3118 e abb. Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) ... 47

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 e abb. (Parere alla XI Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 53

SEDE REFERENTE:

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione) ... 54

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Seguito dell'esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009) ... 56

V Commissione - Resoconto di giovedì 10 giugno 2010

TESTO AGGIORNATO AL 15 GIUGNO 2010

Pag. 43

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.10.


Pag. 44

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale.
C. 799 e abb.-A ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

La Commissione inizia delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso due ulteriori emendamenti della Commissione riferiti al testo unico delle proposte di legge atto Camera 799 e abbinate, recanti principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Rileva che l'emendamento 3.100 aggiunge un periodo alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, al fine di prevedere l'istituzione presso l'AGENAS dell'anagrafe dei direttori generali nominati dalle regioni. Osserva che l'emendamento, a differenza di una precedente proposta emendativa valutata negativamente dalla Commissione, è corredato di una clausola di invarianza estesa. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Fa presente che l'emendamento 5.100 è diretto a modificare il comma 1 dell'articolo 5, al fine di prevedere che le strategie del direttore generale da sottoporre a valutazione non siano più quelle adottate per «il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse», ma quelle adottate per «la sostenibilità dei costi e per l'uso appropriato delle risorse». Osserva che, in tal modo, il «contenimento dei costi» non risulterebbe più un obiettivo del direttore generale da sottoporre a valutazione. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento all'emendamento 5.100 sottolinea che la sostenibilità dei costi è un criterio significativamente diverso da quello del contenimento dei medesimi e pertanto esprime parere contrario. Con riferimento all'emendamento 3.100, rilevata la presenza della clausola di invarianza che pure renderebbe la proposta formalmente corretta, manifesta preoccupazione sull'effettività della medesima ed esprime un avviso contrario, pur escludendo una violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminati gli emendamenti 3.100 e 5.100 al progetto di legge C. 799 e abb.-A, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime

NULLA OSTA

sull'emendamento 3.100;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 5.100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alla 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.


Pag. 45

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
Atto n. 215.
(Rilievi alle Commissioni IX e X).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca l'istituzione e la gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali e che il testo, composto da 14 articoli, è corredato di una «relazione tecnico-finanziaria» non vidimata.
Con riferimento agli articoli da 3 a 11, in materia di istituzione e gestione del registro delle opposizioni, rileva che andrebbero preliminarmente acquisiti elementi di valutazione in ordine alla possibilità di gestione del registro mediante affidamento a terzi e andrebbe confermata l'effettiva idoneità dello strumento tariffario a garantire l'integrale copertura dei costi, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale, al fine di escludere ogni eventuale onere per la finanza pubblica. Osserva inoltre che, in caso di gestione diretta, andrebbero forniti elementi idonei a suffragare l'effettiva possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di fare fronte ai relativi costi con le risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione dell'investimento iniziale richiesto, presumibilmente non di trascurabile entità. Quanto all'onere definito dalla relazione tecnico-finanziaria, rileva che il medesimo non viene indicato espressamente dal provvedimento in esame. Ritiene, inoltre, necessario che vengano esplicitati i dati e le ipotesi su cui si fonda la relativa stima.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rilevando preliminarmente che la copertura prevista, come, peraltro, lo svolgimento della campagna informativa, non è espressamente contemplata tra i principi e criteri generali per l'emanazione del presente regolamento di delegificazione, osserva che le risorse del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare a favore dei consumatori, sono allocate nel capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Rileva che nella legge di bilancio 2010 tale capitolo è stato iscritto per memoria, vale a dire senza una preventiva indicazione dell'entità delle risorse rivenienti dalle sanzioni e che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che nello stesso capitolo sono affluite risorse per un importo di 14.591.404 euro, che risultano interamente disponibili. Afferma infine di ritenere opportuno, qualora la campagna informativa per il consumatore di cui al presente articolo si svolga nel corso dell'anno 2010, che il Governo chiarisca se le suddette risorse possono essere destinate alle finalità indicate nella presente disposizione senza pregiudicare l'attuazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti

Il viceministro Giuseppe VEGAS chiede un rinvio alla prossima settimana al fine di effettuare ulteriori approfondimenti alla luce delle questioni sollevate dal relatore.


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Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Atto n. 221.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame reca modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, i cui articoli 24 e 25 modificano la direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori e componenti di sicurezza utilizzati nei medesimi.
Nel sottolineare che lo schema di decreto non è corredato di relazione tecnica, con riferimento agli articoli da 4 a 11, recanti disposizioni in materia di messa in esercizio e sicurezza degli ascensori, osserva che andrebbero acquisite informazioni in merito al grado di copertura del costo effettivo del servizio rispetto alle tariffe attualmente praticate nei confronti degli organismi di certificazione ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2004, nonché chiarimenti in ordine alle modalità attraverso le quali potrà essere garantita, tramite rideterminazione di tali tariffe, la copertura integrale dei costi relativi alle attività di rilascio delle autorizzazioni, di sorveglianza e di controllo da parte dei dicasteri interessati. A tale proposito, ritiene che andrebbe, in particolare, chiarito se il richiamo ai vincoli posti dalla legge n. 244 del 2008 - contenuto nel testo dell'articolo 10 - possa pregiudicare per le amministrazioni interessate il predetto riallineamento, dal momento che la richiamata legge prevede, comunque, un limite alla riassegnazione delle entrate. Rileva che, in tal caso, fermi restando gli effetti positivi della disposizione di cui all'articolo 10 per l'entrata del bilancio dello Stato, le singole amministrazioni interessate potrebbero trovarsi nella condizione di far fronte alla copertura dei costi effettivi dei servizi prestati, eccedenti gli introiti riassegnati a valere sulle tariffe, utilizzando le ordinarie risorse di bilancio previste a legislazione vigente. Al riguardo, segnala che la disposizione modifica l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 esplicitando le procedure attraverso le quali aggiornare le tariffe relative ai servizi resi per la marcatura CE e alla riassegnazione dei relativi proventi ai Ministeri competenti. In proposito, rileva che la disposizione non sembra innovare il meccanismo di determinazione delle tariffe già previsto dall'articolo 47 della legge n. 52 del 1996 al quale fa esplicito riferimento il comma 1 del suddetto articolo 18. Peraltro, tenuto conto che il predetto comma 1 non viene modificato dallo schema in esame, sotto il profilo della formulazione della norma, evidenzia che potrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter inseriti dallo schema con quelle di cui all'articolo 47 della legge n. 52 del 1996, che presentano analogo contenuto.
Con riferimento all'articolo 12, recante disposizioni finanziarie, ritiene necessario, tenuto conto di quanto indicato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello


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Stato, che il Governo chiarisca se le nuove disposizioni siano o meno suscettibili di ampliare l'ambito degli adempimenti e dei compiti già svolti in materia da parte delle amministrazioni pubbliche competenti, e se comunque ai nuovi compiti le amministrazioni medesime possano far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ricorda che in una nota allegata al provvedimento, il Ministero dell'economia e delle finanze segnala l'opportunità di integrare la clausola di invarianza prevedendo, esplicitamente, che le amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti derivanti dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, condividendo le osservazioni del relatore, sottolinea che il combinato disposto degli articoli 10 e 12, che dispongono da un lato l'adeguamento delle tariffe e dall'altro l'assenza di oneri per la finanza pubblica, appare sufficiente ad escludere conseguenze negative sulla finanza pubblica e pertanto ritiene che si possa procedere all'ulteriore corso del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori (atto n. 221);

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
sostituire l'articolo 12 con il seguente: Art. 12. - (Disposizioni finanziarie). - Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e formula la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di disporre all'articolo 10 dello schema di decreto una modifica anche al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, al fine di assicurare un migliore coordinamento tra il dettato dei commi 1-bis e 1-ter introdotti dall'articolo 10 e la disciplina di carattere generale prevista dall'articolo 47 della legge n. 52 del 1996.»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.35.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
Nuovo testo C. 3118 e abb. Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in esame, collegato alla manovra finanziaria per il 2010, recante misure in materia di


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individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli uffici territoriali del Governo, riordino di enti ed organismi decentrati. Nel rilevare che il disegno di legge non risulta corredato di relazione tecnica, fa presente che la relazione introduttiva allegata al provvedimento evidenzia che, pur non essendo stata redatta la relazione tecnico-finanziaria, in ragione dell'assenza di nuovi o maggiori oneri o minori entrate, dal provvedimento sono attesi effetti di complessiva riduzione della spesa pubblica che consentiranno di destinare risorse alla riduzione del disavanzo in settori particolarmente rilevanti, quali la sanità.
Con riferimento alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 10, recanti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali e relative forme di finanziamento, rileva la necessità di evidenziare il coordinamento e i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale, tenuto conto delle evidenti interconnessioni tra le due discipline nella definizione del sistema delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo. In proposito, ricorda che la legge sul federalismo fiscale ha, infatti, previsto che il finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali avvenga, a regime, sulla base dei fabbisogni standard, definiti in base a livelli minimi delle prestazioni, individuati come essenziali, e su parametri di efficienza dei costi, valutati ad un livello standard. In quell'ambito, è prevista una fase di transizione, dal finanziamento erogato sulla base del costo storico verso il livello di finanziamento previsto a regime, di durata massima di cinque anni, a decorrere dalla data che verrà indicata nei provvedimenti di attuazione del federalismo fiscale. In ogni caso, già nella fase di transizione, è prevista la piena sostituzione dei trasferimenti erariali con risorse di carattere tributario, fatta salva l'individuazione di meccanismi di perequazione che consentano di adeguare le risorse tributarie prodotte dai diversi territori ai rispettivi fabbisogni. In proposito, osserva che le norme in esame, nel prevedere, all'articolo 10, che lo Stato individui, entro 12 mesi, le risorse da trasferire agli enti locali in relazione alle funzioni fondamentali loro attribuite, non sembrano tenere conto dell'esigenza di inquadrare tale trasferimento di risorse nell'ambito della complessiva sostituzione del sistema dei trasferimenti con risorse di carattere tributario, adeguatamente perequate. Queste ultime dovranno, infatti, finanziare sia le funzioni fondamentali già attualmente esercitate dagli enti locali sia quelle di nuova attribuzione. Quanto alla clausola, ricorrente in vari punti del testo in esame, che subordina la decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali all'effettivo trasferimento delle risorse, ritiene che, in base ad un esame sistematico del testo, essa debba interpretarsi nel senso che non sia comunque ammessa una soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni stesse. Queste ultime, fino al trasferimento effettivo delle risorse dovranno, pertanto, essere esercitate dall'ente che risulta titolare delle funzioni stesse alla data di entrata in vigore delle norme. Sul punto, reputa, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Analogamente, non sono, a suo avviso, inquadrate in un sistema di finanziamento degli enti locali mediante risorse di carattere fiscale le disposizioni dell'articolo 5 che prevedono la possibilità, da parte delle regioni, di trasferire funzioni e risorse - non espressamente qualificate come tributarie - sia dall'ambito regionale a quello degli enti locali, sia fra diversi enti locali del proprio territorio. Da ultimo, ritiene che andrebbe chiarito con quali modalità si determinino i criteri di attribuzione ai singoli territori di gettiti tributari destinati a finanziare funzioni svolte in forma congiunta, ai sensi dell'articolo 8. A tale ultimo proposito, segnala, comunque, che l'esercizio obbligatorio in forma associata di alcune funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti appare


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suscettibile di generare effetti di contenimento della spesa, osservando come tali effetti potrebbero essere in parte compensati da maggiori oneri amministrativi qualora, per l'esercizio associato di funzioni, gli enti interessati si avvalessero di organi di nuova istituzione. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 8, comma 8, lettera a), capoverso comma 3, reca una clausola di invarianza che è formulata in maniera non pienamente conforme alla prassi vigente, facendo riferimento a «oneri aggiuntivi», anziché a «nuovi o maggiori oneri». Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 9, 11 e 12, in materia di funzioni amministrative degli enti locali, osserva che anche con riferimento a tali funzioni, la legge n. 42 del 2009 prevede che il relativo finanziamento debba avvenire, da parte dello Stato o delle regioni, mediante forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della stessa legge. Sembrerebbe, quindi, derivarne l'impossibilità di finanziare tali funzioni mediante trasferimenti e la necessità di inquadrare il complessivo fabbisogno di risorse nell'ambito dell'attribuzione agli enti locali di risorse proprie di natura tributaria. Anche su questo punto, ritiene che dovrebbe essere acquisito l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 13-bis, recante disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, rileva preliminarmente che la norma, ai fini dell'esercizio della delega per il riordino delle disposizioni relative al comune di Campione d'Italia, rinvia ai principi e ai criteri direttivi disposti per l'adozione dei decreti legislativi previsti nell'ambito del procedimento di semplificazione e riassetto normativo disciplinato dall'articolo 20 dalla legge n. 59 del 1997. A tale riguardo, evidenzia, in particolare, che i suddetti principi, nella norma richiamata, sono formulati in termini generali, tali da non consentire una valutazione ex ante degli effetti finanziari connessi al disposto riordino. Sul punto ritiene, pertanto, opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione e dati di quantificazione. Posto, inoltre, che il comma 2 della disposizione pone gli oneri derivanti dall'attuazione del citato riordino a carico del bilancio del comune di Campione d'Italia, senza precisare la natura facoltativa o obbligatoria degli adempimenti che la medesima amministrazione sarà chiamata ad adottare per effetto della successiva normativa delegata, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla sostenibilità finanziaria di tali adempimenti. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 14, che reca una delega al Governo in materia di razionalizzazione delle province, osserva che i principi e criteri direttivi inseriti nel corso dell'esame parlamentare, che prevedono che la popolazione di riferimento delle province non possa in ogni caso essere inferiore a 200 mila abitanti, oppure a 150 mila abitanti qualora il territorio in questione sia prevalentemente montano, non hanno alcun effetto di risparmio, come peraltro evidenziato dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze in una sua intervista pubblicata oggi. Rispetto al testo originario, gli emendamenti approvati in Commissione hanno infatti introdotto una disciplina assolutamente insoddisfacente i cui effetti di risparmio sono del tutto eventuali e, comunque, destinati a risultare irrisori. Come sottolineato sia dal Presidente Berlusconi che dal Ministro Tremonti nel corso di una riunione del suo gruppo parlamentare, il tema delle province può essere affrontato solo nell'ambito di un discorso complessivo, altrimenti è destinato a determinare solo disagi per i cittadini, senza produrre alcun beneficio per la collettività. Ricorda quindi che anche il Ministro Bossi si è pronunciato contro la soppressione di solo quattro province. Sottolinea, inoltre, come risulti incostituzionale conferire al Governo una delega in materia di razionalizzazione delle province, preordinata tra l'altro alla soppressione di talune di esse, in quanto l'articolo 133 della Costituzione affida ai comuni l'iniziativa in materia di determinazione delle circoscrizioni provinciali. Ritiene pertanto che l'articolo 14 debba essere soppresso dalla Commissione di merito e rileva come, in caso contrario, il Governo


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rischi di essere sconfitto nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, ove risulterebbe chiaro come le modifiche introdotte abbiano vanificato ogni effetto di contenimento della spesa delle disposizioni in materia di razionalizzazione delle province. A suo giudizio, peraltro, non può ipotizzarsi un intervento legislativo che intervenga esclusivamente sulle province di minori dimensioni, al di fuori da una più complessiva riflessione sulla necessità di provvedere ad una riorganizzazione dei livelli amministrativi esistenti nel nostro Paese. In ogni caso, nel ritenere, su un piano generale, che sia assolutamente indimostrato l'assunto secondo il quale le amministrazioni provinciali di minori dimensioni siano fonte di inefficienze e di maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva, quindi, come la soppressione delle province con popolazione inferiore ai 200 mila abitanti interesserebbe la provincia di Fermo, istituita dal Governo Berlusconi solo sei anni fa, con il rischio di determinare un'evidente incoerenza nelle scelte governative. Ribadisce, pertanto, la necessità di riconsiderare attentamente la materia affrontata dall'articolo 14, sopprimendo le modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare. Per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 e 28, recanti soppressioni e abrogazioni relative ad enti e organismi e disposizioni in materia di organi degli enti locali, segnala, in via preliminare, che le misure sopra descritte appaiono frutto di un coordinamento del testo originario del provvedimento con le disposizioni già recepite nella legge finanziaria per il 2010, modificata dal decreto-legge n. 2 del 2010, che, in considerazione di un complesso di misure di contenimento della spesa degli enti locali, operava riduzioni dei trasferimenti a tali enti nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2010, 126 milioni di euro per l'anno 2011 e 160 milioni di euro per l'anno 2012. Sotto il profilo finanziario, osserva che, anche nel testo modificato dalla Commissione, sembrano permanere alcuni problemi di coordinamento sul piano normativo. In particolare, con riferimento all'estensione alle comunità isolane e di arcipelago delle disposizioni contenute dalla legge finanziaria, l'articolo 17, comma 2, non chiarisce quale sia la destinazione delle risorse, corrispondenti al 70 per cento dei finanziamenti attualmente destinati a tali comunità, che non vengono dalla norma destinati ai comuni isolani. La disposizione in esame non prevede, infatti, espressamente l'applicazione nel caso in esame del comma 188 dell'articolo 2 della legge finanziaria, che disponeva la destinazione dei corrispondenti risparmi al fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili. Ritiene, pertanto, opportuno che sia chiarito se tale destinazione deve ritenersi implicita, con conseguenti effetti compensativi sulla finanza pubblica, ovvero se le risorse non destinate ai comuni isolani costituiscano risparmi suscettibili di concorrere al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Con riferimento alla disposizione inerente alla soppressione dei consorzi, segnala che la sua collocazione in un provvedimento diverso dalla finanziaria e la sua formulazione letterale, che non specifica che i corrispondenti risparmi concorrono al conseguimento di quelli già previsti dal comma 183 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, sembrerebbe conferire carattere di aggiuntività ai risparmi in questione rispetto al taglio dei trasferimenti operato dalla citata legge finanziaria, destinato anch'esso a confluire nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009. A suo avviso, dovrebbe, inoltre, chiarirsi se le norme in esame risultino, nel loro complesso, suscettibili di determinare riduzioni ulteriori di oneri amministrativi rispetto a quanto già previsto dai citati provvedimenti di recente approvazione. In ogni caso, in assenza di un incremento dei tagli già operati, eventuali ulteriori risparmi di spesa, conseguibili dagli enti locali in virtù delle norme in esame, consentirebbero ai predetti enti di destinare le risorse ad altre finalità di spesa e potrebbero pertanto non generare effetti positivi aggiuntivi sui saldi complessivi di finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala


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che la clausola di invarianza, recata dall'articolo 18, comma 6-bis, è formulata in maniera non pienamente conforme alla prassi vigente, facendo riferimento «a spese e oneri aggiuntivi», anziché a «nuovi o maggiori oneri». Con riferimento all'articolo 23-bis, recante disposizioni in materia di uffici di diretta collaborazione, rileva che le dotazioni organiche dei magistrati ordinari prevedono precisi limiti al collocamento di unità di personale fuori ruolo e che la ragione di detti limiti appare riconducibile, fra l'altro, alla finalità di impedire un eccessivo utilizzo del personale in questione in funzioni non connesse con l'amministrazione della giustizia. Alla luce di tali considerazioni e con riferimento, più in generale, a tutte le categorie di personale destinatarie della norma in esame, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi volti ad escludere che la disposizione possa dare luogo ad oneri, anche di natura indiretta, connessi alla piena funzionalità delle amministrazioni di provenienza. Ricorda, in proposito, che, in, presenza di clausole di neutralità finanziaria, l'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 impone che siano esplicitati, nella relazione tecnica, «i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime». Per quanto attiene, infine, alle disposizioni in materia di controlli contenute negli articoli 29 e 30, ritiene opportuno acquisire conferma che le nuove procedure di controllo previste dalle norme in esame non comportino l'esigenza di predisporre ulteriori risorse rispetto a quelle utilizzate in base alla normativa vigente. In caso contrario, infatti, le disposizioni in esame, pur migliorando la qualità dei controlli anche ai fini della finanza pubblica, potrebbero determinare oneri aggiuntivi a carico degli enti, con conseguenti possibili pressioni sull'equilibrio dei rispettivi bilanci.

Il viceministro Giuseppe VEGAS evidenzia la necessità di completare l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento al fine di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una successiva seduta.

Remigio CERONI (PdL), relatore, tenuto conto della complessità del provvedimento in esame, auspica che la Commissione disponga di tempi adeguati per valutare i chiarimenti e gli elementi informativi che verranno forniti dal Governo.

Renato CAMBURSANO (IdV), pur concordando sull'opportunità di acquisire puntuali chiarimenti da parte del Governo, osserva che l'Assemblea avvierà l'esame del provvedimento nella giornata di lunedì.

Amedeo CICCANTI (UdC), con riferimento alle osservazioni svolte dall'onorevole Ceroni sulla soppressione di talune province, osserva che, con ogni probabilità, l'articolo 14 verrà soppresso, risolvendo in tal modo le problematiche da lui segnalate. Ritiene che occorra comunque procedere ad una rivisitazione complessiva della pubblica amministrazione. Ricorda che le province nascono come uno strumento del decentramento amministrativo dello Stato. Nell'attuale quadro ordinamentale, con la riforma peraltro del Titolo V della parte seconda della Costituzione e le relative norme attuative, a fronte di un nuovo e più incisivo ruolo per le regioni e di una razionalizzazione dei compiti dello Stato, si è assistito alla crescita anche del numero delle province. Ritiene comunque che molte delle funzioni di autogoverno del territorio possano essere devolute alle regioni. Sottolinea che molti dei tagli che oggi si chiedono alla scuola potrebbero essere sostituiti attraverso riduzioni del numero di funzionari di amministrazioni periferiche non più utili.

Maino MARCHI (PD), pur comprendendo che i tempi per l'esame del provvedimento sono estremamente ristretti, ritiene che non possa ipotizzarsi una compressione dell'esame da parte della Commissione bilancio dei profili finanziari del provvedimento. Al riguardo, sottolinea, infatti, che il disegno di legge in esame, che


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presenta caratteristiche di grande complessità e di grande rilievo ordinamentale, è stato collegato dal Governo alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2010 e presenta una stretta connessione con i temi affrontati dalle legge n. 42 del 2009, in relazione all'attuazione del federalismo fiscale. Ritiene, pertanto, che la Commissione bilancio non possa prescindere nell'esame del disegno di legge dall'acquisizione di una relazione tecnica sui suoi effetti finanziari, in quanto, nel momento in cui si adotta un provvedimento di tale rilievo sistematico, non può essere assente una valutazione complessiva dei suoi effetti economici e finanziari. Ritiene, inoltre, necessario un chiarimento sull'ambito della discussione che dovrà svolgersi all'interno della Commissione, rilevando come il relatore si sia soffermato su alcuni temi che attengono al merito del provvedimento, quale, ad esempio, la riforma dell'ordinamento delle province prevista dall'articolo 14 del disegno di legge in esame. Osserva, infatti, che qualora la Commissione bilancio intendesse ampliare il proprio dibattito anche a questioni non immediatamente riconducibili ai profili finanziari del provvedimento, vi sarebbero numerose altre disposizioni che sarebbero meritevoli di approfondimento, richiamando, ad esempio, l'articolo 28, che limita ai comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti l'istituzione della figura del direttore generale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento ai tempi per l'esame del provvedimento, fa presente che la Commissione si convocherà martedì ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea e che, in quella sede, si potrà valutare se siano disponibili tutti gli elementi informativi necessari all'espressione del parere.

Massimo VANNUCCI (PD), anche in considerazione della posizione assunta dal rappresentante del Governo, ritiene che occorrerebbe chiarire in che modo si coordini il provvedimento in esame con il quadro più complessivo di interventi di risanamento della finanza pubblica.

Simonetta RUBINATO (PD) ritiene che siano meritevoli di approfondimento le disposizioni in materia di controlli contenute nel capo IX del disegno di legge, osservando come la nuova configurazione del sistema dei controlli degli enti locali rischi di determinare oneri amministrativi e finanziari non trascurabili, che verrebbero posti integralmente in capo agli enti locali. Nel rilevare come solo talune delle disposizioni introdotte nel testo unico sull'ordinamento degli enti locali si applichino esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, evidenzia come le disposizioni che si intende introdurre richiedano agli enti locali l'esercizio di un gran numero di attività, che appaiono di difficilissima realizzazione anche qualora esse vengano esercitate in forma associata. Ritiene, infatti, che non possa chiedersi ai comuni di sobbarcarsi gli oneri per lo svolgimento di funzioni di controllo strategico o di controllo sulle società partecipate mentre si continua a ridurre le risorse finanziarie a disposizione degli enti territoriali e si introducono norme di riduzione delle strutture amministrative, con la soppressione dei comuni di minori dimensioni, della figura del direttore generale e la riduzione, nei comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, del numero dei revisori. Nel sottolineare, quindi, come i numerosi adempimenti richiesti dalle innovazioni previste potranno assai difficilmente essere realizzati dai comuni di minori dimensioni, specialmente se sottodotati in termini di risorse, invita a verificare attentamente la possibilità di dare completamente attuazione alle nuove disposizioni in materia di controllo, ribadendo che il potenziamento delle attività richieste richiede un corrispondente potenziamento delle strutture amministrative chiamate a svolgere i nuovi controlli previsti dal provvedimento e che non è pensabile che il previsto potenziamento si realizzi senza alcun onere aggiuntivo.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che i pareri della Commissione,


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oltre ad avere un contenuto tecnico, conservano comunque la propria natura politica.

Maino MARCHI (PD) ribadisce che, nell'esaminare un provvedimento di grande rilievo ordinamentale e sistematico, la Commissione non può prescindere dall'acquisizione di una relazione tecnica che dia analiticamente conto degli effetti finanziari delle diverse disposizioni in esso contenute.

Fabio GARAGNANI (PdL), nel concordare con l'opportunità di una relazione tecnica, ritiene comunque che, anche in assenza della stessa, debbano essere ulteriormente approfondite talune questioni sollevate dal relatore. Ritiene che occorra dunque un supplemento di riflessione sia politica che tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che la Commissione bilancio non possa non tener conto della circostanza che il provvedimento sarà esaminato dall'Assemblea a partire da lunedì prossimo e, pertanto, non ritiene opportuno richiedere sin d'ora una relazione tecnica, auspicando che i chiarimenti che il Governo è chiamato a fornire nella seduta che verrà convocata nella giornata di martedì consentano di superare le osservazioni formulate dal relatore. Fa presente, in ogni caso, che in quella sede potrà valutarsi se gli elementi informativi forniti siano esaurienti o se si renda, comunque, necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica sul provvedimento. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.
Nuovo testo unificato C. 1079 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento era stato esaminato nella seduta del 4 marzo 2010 e che in quella occasione la Commissione aveva deliberato di richiedere la trasmissione di una relazione tecnica entro il termine ordinario di trenta giorni. Considerato che tale termine è ampiamente scaduto, chiede al rappresentante del Governo di voler indicare le ragioni per le quali non ha potuto trasmettere tale relazione entro il termine fissato dalla Commissione bilanci, in linea con quanto richiesto dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, fa presente che non è stato possibile trasmettere la relazione tecnica sul provvedimento anche in considerazione della necessità di un maggiore approfondimento con riferimento all'attuale contesto economico ed ai più recenti sviluppi normativi. Ritiene, pertanto, utile un ulteriore rinvio del seguito del suo esame.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, auspica che il Governo presenti la relazione tecnica, già richiesta nella seduta del 4 marzo 2010, entro una settimana.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dispone il rinvio del seguito del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.10.


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DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010.
C. 3505 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di mercoledì 9 giugno 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, avverte che le Commissioni alle quali il decreto-legge era assegnato in sede consultiva hanno espresso i richiesti pareri e, ad eccezione della VI Commissione, che ha espresso un parere favorevole, hanno prevalentemente affrontato le problematiche poste dall'inserimento nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione della disposizione volta a dare piena ed intera esecuzione ai due accordi stipulati in sede europea lo scorso 8 maggio. In particolare, ricorda che la III Commissione ha formulato una condizione volta a sostituire l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione con una disposizione che non prevede più la piena ed intera esecuzione degli accordi ma autorizza «l'assunzione ed attuazione» di tali accordi da parte dell'Italia, disponendo altresì che tali accordi siano allegati integralmente al provvedimento. Fa, poi, presente che il Comitato per la legislazione ha formulato una condizione volta a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, ritenendo che l'inserimento in un disegno di legge di conversione di un decreto-legge di una disposizione recante un ordine di esecuzione di accordi internazionali rappresenti, in sostanza, una violazione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988. Analogamente, rileva che la XIV Commissione ha formulato un parere favorevole sul provvedimento con una osservazione che invita a valutare l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. Da ultimo, segnala che la I Commissione ha espresso un parere favorevole sul provvedimento, richiamando nelle premesse il dibattito svoltosi nell'ambito della Commissione bilancio in ordine all'opportunità di chiarire che l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione non deve intendersi in senso tecnico, ma come un mero rinvio ai contenuti degli accordi stipulati in sede europea.
Al riguardo, in considerazione della necessità di assicurare comunque la conversione del disegno di legge in tempi molto rapidi, ribadisce l'opportunità - già prospettata nella seduta dello scorso 8 giugno - di presentare uno specifico ordine del giorno al riguardo nel corso dell'esame in Assemblea, auspicando che sin d'ora il Governo si impegni ad accoglierlo.

Massimo VANNUCCI (PD), nel sottolineare come sia stata assai utile l'audizione del rappresentante della Banca d'Italia, osserva che il proprio gruppo non ha presentato proposte emendative poiché condivide il provvedimento, che, già approvato dal Senato, necessita di una rapida conversione in legge. Ritiene che l'Italia abbia agito in maniera giusta nel sottoscrivere l'impegno europeo nei confronti della Grecia. Osserva che tale atto è risultato preliminare all'introduzione di ulteriori strumenti, come il Fondo europeo di stabilizzazione finanziaria, e ad iniziative contro le speculazioni finanziarie. La situazione greca ha consentito di comprendere appieno la portata della crisi e di svolgere una riflessione sui limiti dell'azione europea. Ricorda che sin dalla discussione del decreto-legge n. 112 del 2008, il suo gruppo aveva proposto un fondo europeo per gli investimenti. Ritiene che l'attuale guida tedesca dell'Europa non sia in grado di fornire soluzioni sempre adeguate. Rileva che la crisi è iniziata negli Stati Uniti d'America, laddove molte famiglie vivevano al di sopra dei propri mezzi, cosa non necessariamente avvenuta in altri Paesi ed in particolare in Italia. Ricorda che la crisi si è poi propagata nel resto del mondo attraverso la speculazione finanziaria. Ritiene che tale situazione abbia evidenziato un problema geopolitico globale molto complesso ed un ruolo troppo limitato dell'Europa.


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Renato CAMBURSANO (IdV), a nome del proprio gruppo, esprime preoccupazione per l'intervento finanziario di sostegno alle Grecia adottato in sede europea, evidenziando come l'utilissima audizione di rappresentanti della Banca d'Italia svoltasi lo scorso 8 giugno nell'ambito dell'esame del presente decreto-legge, abbia contribuito a chiarire il quadro economico e finanziario nel quale si colloca l'operazione di finanziamento decisa all'inizio del mese di maggio. Anche sulla base delle osservazioni svolte da autorevoli commentatori, ritiene, infatti, che la stipula di prestiti bilaterali decisa in sede europea non rappresentasse l'unica opzione possibile, in quanto avrebbe potuto valutarsi la possibilità di un default della Grecia, anche in considerazione della rilevanza relativamente modesta dell'impatto di tale situazione sull'economia europea e mondiale. Osserva, infatti, che la scelta di emettere prestiti in favore della Grecia potrebbe determinare il rischio di un allargamento della crisi anche ad altre aree del continente europeo, sottolineando come si stia in effetti determinando un incremento dello spread tra i rendimenti dei titoli di Stato di alcuni Paesi e quelli dei buoni del Tesoro tedeschi. In questo contesto, lo spread per il Portogallo è pari a circa 270 punti base, ma anche in Italia si è registrato un incremento che ha portato il differenziale rispetto ai titoli di Stato tedeschi a circa 180 punti base. In proposito, osserva come, a fronte di tale situazione, con l'adozione del decreto-legge n. 78 del 2010, ai cittadini italiani siano stati richiesti sacrifici rilevanti e, probabilmente, ulteriori sacrifici saranno richiesti al momento dell'adozione della manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, in un contesto nel quale l'elevato debito pubblico espone il nostro Paese al rischio di interventi speculativi sui mercati internazionali. In questa delicata situazione finanziaria, a suo avviso, l'Italia non avrebbe avuto interesse ad un intervento a sostegno del debito pubblico greco, anche in considerazione della circostanza che le banche italiane sono sensibilmente meno esposte degli istituiti di Francia e Germania, nazioni che, non a caso, hanno fortemente richiesto l'emissione di un prestito a sostegno della Grecia. Esprime, quindi, estrema preoccupazione per le scelte adottate dal Governo, che, a suo avviso, sono state eccessivamente condizionate dalla volontà della Germania, che, tuttavia, non ha chiarito fino in fondo quali siano le finalità ultime delle propria politica economica sul piano europeo. Evidenzia, altresì, come le sue preoccupazioni siano accresciute dalla scarsa trasparenza delle operazioni di swap realizzate dalla amministrazioni pubbliche italiane, non solo a livello locale. Al riguardo, ricorda di aver presentato un'interrogazione a risposta scritta nella quale ha richiesto di conoscere con esattezza il numero e l'ammontare finanziario dei contratti swap stipulati, richiedendo in particolare informazioni sulle operazioni in derivati effettuate dal Tesoro, in quanto il ricorso a tali strumenti potrebbe determinare il rischio di costituire un debito pubblico occulto. Osserva, infatti, che, qualora fossero confermati i suoi timori al riguardo, il debito pubblico del nostro Paese potrebbe essere superiore rispetto a quello risultante dai documenti ufficiali e si porrebbe, quindi, il rischio di un grave dissesto finanziario anche per l'Italia. Invita, pertanto, il Governo alla massima chiarezza in ordine allo stato delle finanze pubbliche, rilevando criticamente come nel suo intervento in Assemblea lo scorso 6 maggio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze non avesse mai menzionato la situazione del nostro Paese, salvo annunciare poco dopo una manovra finanziaria con effetti pari circa a 25 miliardi di euro nel triennio di riferimento.

Amedeo CICCANTI (UdC), nell'annunciare il voto a favore dell'UdC, ritiene che, nel caso di specie, l'azione del Governo sia stata molto mirata e lungimirante. A tal proposito, rileva che, come confermato anche dall'audizione del rappresentante della Banca d'Italia, l'eventuale default della Grecia avrebbe avuto un effetto drammatico per tutti i Paesi europei ed in particolare dell'eurozona. Osserva che la vicenda greca ha fornito l'opportunità di mettere insieme, al livello di istituzione europea, un insieme di interventi di tutela


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e garanzia per tutti gli Stati membri. Ritiene quindi che i Paesi dell'eurozona abbiano conseguito un risultato positivo e importante. Rileva infine come la vicenda della crisi greca si ponga su un piano diverso dalla questione della manovra finanziaria.

Gioacchino ALFANO (PdL), pur ritenendo molto stimolanti alcune delle considerazioni di carattere generale poste nel corso del dibattito, sottolinea come la Commissione in questo momento sia chiamata ad esaminare non la politica economica del Governo nel suo complesso, ma esclusivamente il decreto-legge recante l'operazione di sostegno finanziario alla Grecia. Nel dichiarare il pieno consenso del proprio gruppo a tale provvedimento, che giudica tempestivo ed efficace, annuncia il voto favorevole sulla proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul decreto-legge in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame nel testo trasmesso dal Senato. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
(Seguito dell'esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di martedì 9 febbraio 2010.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, con riferimento ai contenuti del provvedimento, ricorda come il testo elaborato dal Comitato ristretto sia nel complesso apprezzabile e consenta di superare le perplessità espresse nel corso dell'esame, in particolare, dall'UNCEM e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. In particolare, con riferimento alle critiche relative al carattere non sistematico del provvedimento, sottolinea che esso deriva da una precisa scelta della Commissione, che ha voluto limitarsi ad individuare alcune specifiche misure prive di riflessi finanziari, in considerazione dell'attuale fase della finanza pubblica, ma che sono comunque ritenute di interesse dei comuni montani. In ogni caso, rileva che il provvedimento non interviene sulle modalità di riparto del Fondo nazionale per la montagna di cui alla legge n. 97 del 1994, ma preveda l'istituzione di un nuovo Fondo, denominato Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Con riferimento a tale ultimo fondo, ricorda che alla sua copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, segnalando come nella seduta del 2 febbraio la Commissione, con conforme avviso del rappresentante del Governo, avesse ritenuto che tali risorse utilizzate a copertura dovessero a tutti gli effetti considerarsi prenotate. Ricorda, tuttavia, che nella seduta del 9 febbraio 2010 la Commissione ha preso atto che il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha utilizzato quota parte delle medesime risorse del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno, per un importo pari a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Considerato che l'utilizzo dei fondi speciali per le finalità del disegno di legge n. 41 realizza una delle finalizzazioni individuate in sede di approvazione della legge finanziaria 2010,


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la Commissione ha chiesto al rappresentante del Governo di individuare di indicare, per il provvedimento in esame o per il decreto-legge n. 4 del 2010, una possibile modalità di copertura finanziaria alternativa. La Commissione ha anche ritenuto opportuno di procedere all'esame delle proposte emendative presentate sul disegno di legge n. 41 solo una volta che il Governo avesse fornito i chiarimenti richiesti in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento. Dal momento che la legge n. 50 del 2010, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2010, ha confermato l'utilizzo delle risorse del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno per l'importo di 3.25 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, sottolinea come permanga la necessità di individuare le risorse necessarie a garantire la copertura integrale della dotazione del fondo di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame. In ogni caso, rileva che il decorso del tempo impone una rilettura del testo al fine di tenere conto delle innovazioni legislative introdotte, ricordando in particolare che le disposizioni relative all'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano contenute nell'articolo 6 del testo base adottato sono state in gran parte riprese dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 195 del 2009, ad ulteriore riprova della bontà del lavoro svolto in Commissione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene che sarebbe opportuna la predisposizione di una relazione tecnica al fine di valutare le disposizioni recate dal provvedimento in esame alla luce della nuova situazione finanziaria e degli interventi adottati dal Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, nel riconoscere l'opportunità di una valutazione sulla compatibilità delle disposizioni recate dal provvedimento in esame e i recenti interventi correttivi degli andamenti di finanza pubblica, sottolinea come la disponibilità del Governo a predisporre una relazione tecnica debba essere intesa in senso positivo e all'uopo chiede l'avviso dei rappresentanti dei gruppi.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che non possa assolutamente condividersi l'atteggiamento del Governo, che solo oggi, con finalità dilatorie, richiede la predisposizione di una relazione tecnica sul testo di un provvedimento che costituisce il frutto di un lungo lavoro svolto, con il concorso di tutte le parti politiche, nell'ambito della Commissione bilancio. Nell'osservare come la Commissione non abbia richiesto una relazione tecnica su un provvedimento di grande complessità, come il disegno di legge relativo alla cosiddetta Carta delle autonomie, ricorda come le uniche spese previste dalla proposta di legge in esame siano quelle relative al finanziamento del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 3. Al riguardo, ricorda come pur in presenza di una specifica finalizzazione dell'accantonamento dei fondi speciali, il Governo abbia sottratto una quota rilevante delle risorse stanziate al fine di finanziare la costituzione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, impegnandosi, tuttavia, ad individuare una nuova copertura finanziaria. Ritiene, pertanto, che non sussistano le condizioni per richiedere una relazione tecnica sul provvedimento ma si renda necessaria una rapida conclusione del suo iter.

Massimo BITONCI (LNP) sottolinea che il testo in esame è il frutto di un lavoro lungo ed approfondito. Ritiene che le disposizioni in esso contenute siano chiare, che rechino le necessarie coperture ed impegnino comunque risorse molto limitate. In proposito ritiene quindi superflua la relazione tecnica e considera preferibile proseguire l'esame del provvedimento.

Amedeo CICCANTI (UdC), pur dichiarando di condividere il contenuto delle misure recate dal provvedimento, evidenzia


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come, su un piano generale, sia sempre opportuno acquisire una relazione tecnica, al fine di poter valutare in modo consapevole gli effetti finanziari degli atti normativi all'esame del Parlamento. Nel sottolineare come la nuova legge di contabilità e finanza pubblica ponga le basi per un'estensione dell'obbligo di trasmissione della relazione tecnica anche alle proposte di iniziativa parlamentare, ritiene che, con riferimento al provvedimento in esame, il Governo, al fine di fugare ogni dubbio sui suoi possibili intendimenti dilatori, potrebbe impegnarsi a trasmettere la relazione richiesta in tempi estremamente contenuti.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottolinea di avere sul punto una posizione opposta a quella appena rappresentata dall'onorevole Ciccanti e ritiene che il Governo persegua solo finalità di tipo dilatorio. Pur consapevole delle disposizioni recate dalla legge n. 196 del 2009 in tema di relazione tecnica, ricorda che il provvedimento è anteriore all'adozione della richiamata legge di contabilità. Osserva che gli oneri da esso recati sono stati comunque quantificati in maniera estremamente precisa ed anzi sottolinea che è già stato distratto per altre finalità il 40 per cento dei fondi disponibili. Esprimendo la preoccupazione che, nell'attuale situazione di difficoltà finanziaria, un atteggiamento dilatorio possa comportare la perdita anche delle restanti risorse, ritiene che l'eventuale contrarietà da parte del Governo sul provvedimento dovrebbe essere chiarita in maniera definitiva. Ricorda che il provvedimento è, nel merito, unanimemente condiviso da tutti i gruppi. Ritiene quindi che sarebbe giusto procedere in sede legislativa e comunque in fretta e che procrastinare la soluzione per tali problematiche non rende un buon servizio al Paese.

Fabio GARAGNANI (PdL) dichiara di condividere l'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame, osservando come talune delle disposizioni in esso contenute potrebbero dimostrarsi incompatibili con disposizioni recentemente introdotte nell'ordinamento. In ogni caso, richiamando anche il dibattito svolto nella giornata di ieri dal Comitato ristretto costituito per l'esame della proposta di legge in materia di piccoli comuni, ritiene che il contenuto di talune disposizioni dovrebbe essere ulteriormente precisato, al fine di meglio garantirne l'efficacia. A tale riguardo, sottolinea, ad esempio, l'esigenza che gli interventi di potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico tengano conto anche della necessità di garantire la qualità dell'insegnamento, osservando, altresì, che appare opportuno coordinare gli interventi in materia di potenziamento e valorizzazione di servizi pubblici e di incentivazione delle attività agricole e dell'utilizzo dei territori incolti di montagna con le misure di analogo contenuto previste nella legislazione di molte regioni.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), nel ringraziare il relatore per l'impegno profuso, sottolinea che l'intenzione iniziale propria e dei colleghi che hanno presentato le proposte di legge ora riunite nel testo unificato all'esame della Commissione, era quella di riformare la legge sulla montagna ormai troppo risalente. Sottolinea che, nell'attuale fase di crisi, l'obiettivo è quello di mettere a disposizione dei territori montani una serie di disposizioni volte a migliorare le relative condizioni di vita e di lavoro. Ricorda che dei sei testi presentati sull'argomento, tre recano la sua prima firma e diversi sono sostenuti in modo trasversale da tutte le forze politiche, poiché sono frutto di una riflessione svoltasi nell'ambito dei parlamentari Amici della montagna. Fa presente che il presidente del gruppo del Partito democratico ha chiesto, nell'ambito della quota prevista ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Regolamento, la calendarizzazione del provvedimento in Aula. Ricorda inoltre che i fondi previsti per la montagna ai sensi della legge n. 97 del 1994 sono stati tutti prosciugati da successivi interventi normativi. Sottolinea l'importanza di cogliere, soprattutto in questa fase storica, l'occasione di procedere ad una riforma,


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rivedendo peraltro la definizione di territori montani ferma agli anni cinquanta, consentendo in tal modo una maggiore selettività nell'impiego delle risorse. Sottolinea inoltre che le nuove normative europee impediranno l'utilizzo dei fondi destinati all'agricoltura a beneficio della montagna. Osserva che gli interventi previsti dal provvedimento in esame non recano costi aggiuntivi per la finanza pubblica, all'uopo richiamando le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, relativo alla destinazione della quota dei proventi delle fondazioni bancarie già destinate a finalità sociali. Ritiene inoltre particolarmente necessarie le disposizioni di cui all'articolo 6 relative al corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico, all'uopo ricordando che gli oltre 8 mila alpini sono volontari sostenuti da Club alpino italiano. Rileva che nel caso in cui dovesse venir meno tale corpo, che svolge delle funzioni sussidiarie di primo soccorso assolutamente necessarie, l'intera attività di soccorso montano ricadrebbe sulla finanza pubblica. Ritiene infine che, se il Governo insiste sulla necessità di una relazione tecnica, sarebbe opportuno che questa venisse predisposta entro una settimana.

Remigio CERONI (PdL) ritiene che debba verificarsi la possibilità di procedere nell'esame del provvedimento senza richiedere la trasmissione di una relazione tecnica, anche in considerazione della portata estremamente limitata dei suoi effetti finanziari.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.), associandosi alle considerazioni da ultimo espresse dal collega Quartiani, chiede al rappresentante del Governo di voler chiarire i tempi necessari alla predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento, in quanto in molti casi è avvenuto che la mancata trasmissione della relazione tecnica abbia di fatto bloccato l'ulteriore corso di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Il viceministro Giuseppe VEGAS sottolinea come la richiesta di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento non sia dettate da esigenze di carattere dilatorio, ma dalla circostanza che diverse disposizioni appaiono, ad una prima lettura, suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. In particolare, segnala le disposizioni di carattere fiscale contenute nell'articolo 5, comma 2, e nell'articolo 6, comma 1, le disposizioni in materia di usi civici contenute nell'articolo 8 e le disposizioni dell'articolo 9 in materia di rifugi di montagna. Nell'evidenziare come potrebbe ritenersi ragionevole la fissazione di un termine di quindici giorni per la trasmissione della relazione tecnica, ritiene che sarebbe opportuno che il relatore chiarisca quali siano le proposte emendative politicamente più rilevanti, al fine di poter effettuare una valutazione delle implicazioni finanziarie anche con riferimento a tali proposte.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, ritiene che la relazione tecnica dovrebbe tener conto oltre che delle proposte emendative da lui predisposte in qualità di relatore, almeno dell'emendamento Brugger 6.1 e dell'articolo aggiuntivo Brugger 11.03.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, preso atto degli esiti del dibattito propone di richiedere al Governo la trasmissione, entro quindici giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame e sulle proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la trasmissione, entro quindici giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame e sulle proposte emendative ad esso riferite, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.05.

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