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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)
II Commissione

SOMMARIO

Martedì 15 giugno 2010


SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (Esame e rinvio) ... 24

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (Seguito dell'esame e rinvio) ... 26
ALLEGATO (Proposta di testo unificato del relatore) ... 36

SEDE CONSULTIVA:

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2. C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione - Nulla osta) ... 27

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44 e abb./B (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio) ... 28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AVVERTENZA

II Commissione - Resoconto di martedì 15 giugno 2010


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SEDE REFERENTE

Martedì 15 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
C. 2661 Antonio Pepe.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva come l'articolo unico della proposta di legge in esame intervenga sugli articoli 1 e 2 della legge 18 maggio 1973, n. 239, recante Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, aumenta dal 12 al 35 la percentuale dei posti messi a concorso che il Ministro della giustizia ha facoltà di incrementare con il decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso. La normativa vigente, infatti, stabilisce che nel concorso notarile, il Ministro della giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del 12 percento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.


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Nella relazione di accompagnamento si legge che l'esigenza di aumentare la predetta soglia è dettata dalla constatazione dell'elevato, e sempre più crescente, numero di candidati che all'esito delle prove orali hanno dimostrato cultura e professionalità sufficienti per esercitare le funzioni notarili ma che non entreranno in graduatoria e, quindi, potranno solamente svolgere le funzioni di coadiutori di un notaio in esercizio, per il periodo massimo di cinque anni dal conseguimento dell'idoneità.
Viene fatto l'esempio, quindi, del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero della giustizia 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 18 luglio 2006 - 4a serie speciale, a fronte dei 230 posti messi a concorso, la Commissione esaminatrice ha ammesso alle prove orali 310 candidati.
Al contrario di quanto avveniva in passato, il numero dei candidati ammessi alle prove orali oramai supera notevolmente quello dei posti a concorso, per cui nella selezione dei vincitori gioca un ruolo predominate la prova orale, caratterizzata da un maggiore aleatorietà della prova scritta, che è la sola a realizzare di fatto una selezione assolutamente neutrale ed oggettiva, stante la particolare complessa procedura di correzione degli elaborati, che ne garantisce in maniera assoluta l'anonimato fino all'apertura delle buste contenenti i tre compiti, con il relativo «giudizio» complessivo.
Sottolinea quindi come, sempre nella relazione si legge che così l'esame orale diviene l'ultimo ostacolo all'immissione nella professione, inevitabilmente caricato di un «pathos» difficilmente governabile che, a suo giudizio, potrebbe portare a delle graduatorie finali non corrispondenti ai valori reali dei candidati.
In sostanza, in un periodo di grave crisi economica quale quello che si sta attraversando, sarebbe equo e opportuno assorbire, nei limiti dei posti disponibili, tutti i giovani che hanno mostrato alle prove scritte e dimostreranno alla prova orale di avere un'idonea preparazione, sufficiente a conseguire almeno il minimo prescritto. Viene quindi aumentata la percentuale dei posti messi a concorso che il Ministro della giustizia ha facoltà di incrementare.
Il comma 2 è diretto a dare la possibilità ai candidati che comunque non entrino in graduatoria (per scarsezza di posti) ma conseguono l'idoneità, di svolgere le funzioni di «coadiutore» senza il limite - oggi non più attuale - dei cinque anni, ma fino al raggiungimento del limite di età di settantacinque anni previsto per i notai in esercizio. Viene disposta, infine, l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 239.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime talune perplessità sul provvedimento in esame, invitando la Commissione ed il Governo ad effettuare un'attenta riflessione sullo stesso. Si riserva quindi di approfondirne il contenuto, al fine di poter esprimere un compiuto giudizio nel prosieguo dell'esame.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide sostanzialmente la ratio del provvedimento, ma ritiene che si debba riflettere con attenzione sulla disposizione che attribuisce ai candidati che conseguono l'idoneità, di svolgere le funzioni di coadiutore oltre il limite dei cinque anni. Si riserva di fornire alla Commissione dati ed informazioni che possano essere utili alla fase istruttoria dell'esame del provvedimento.

Pietro TIDEI (PD) ritiene che lo svolgimento dei concorsi notarili ponga problemi che vanno ben oltre quelli affrontati con il provvedimento in esame. Sottolinea, in particolare, come sia frequente che le prove scritte di un concorso inizino quando non siano ancora concluse le prove orali del concorso precedente, costringendo di fatto molti dei candidati che non abbiano ancora sostenuto la prova orale del concorso precedente, e che non abbiano quindi la certezza di aver vinto il precedente concorso, a sostenere nuovamente le prove scritte relative al concorso successivo. Ritiene che tale forma di inefficienza


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e di disorganizzazione sia inaccettabile e che il Governo debba impegnarsi affinché siano razionalizzati i tempi di svolgimento dei concorsi notarili.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 9 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato (vedi allegato), che non sarà posta in votazione oggi, ma che potrà essere utile in vista delle audizioni che si intendono effettuare la prossima settimana.
Ricorda che i provvedimenti in esame sono iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 28 giugno prossimo, a condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà quindi necessario verificare la sussistenza delle condizioni per concludere l'esame in vista di quella data ed organizzare conseguentemente i lavori della Commissione, considerato che sono pervenute varie richieste di audizione e che per rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea occorrerebbe terminare l'esame in sede referente giù la prossima settimana.

Marilena SAMPERI (PD), relatore, precisa che la sua proposta di testo unificato intende essere propedeutica allo svolgimento delle audizioni e costituire un punto di avvio di un approfondito dibattito in Commissione, con l'auspicio che si possa addivenire ad un testo ampiamente condiviso. Ribadisce l'urgenza di varare una disciplina organica e completa che affronti un problema estremamente serio, quale quello delle detenute madri, tutelando l'interesse dei bambini, i quali non debbono assolutamente vivere nelle carceri.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda come il Governo abbia manifestato l'intenzione di risolvere il problema in questione e come le dichiarazioni del Ministro Alfano abbiano avuto notevole risonanza sui mezzi di informazione, soprattutto tramite lo slogan «mai più bambini in carcere». Sottolinea con rammarico come siano passati due anni e come, anche in questo caso, ai proclami del Governo non siano seguiti i fatti, anche atteso che tra i provvedimenti in esame non risulta esservi un disegno di legge governativo. Ricorda come si stia discutendo di una problematica rispetto alla quale in primo piano non vi sono le madri detenute, quanto piuttosto i bambini che non dovrebbero vivere in carcere, in considerazione degli effetti negativi che ciò può produrre sull'equilibrato e sereno sviluppo psico-fisico dei minori. Ritiene necessario che la Commissione svolga un ciclo di audizione ad adotti in tempi rapidi un testo base.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ribadisce la disponibilità a discutere senza della tematica in questione senza pregiudizi, ma sottolinea la necessità di valutare attentamente l'impatto della disciplina in esame sulle norme in materia di immigrazione.

Carolina LUSSANA (LNP) precisa come i provvedimenti in esame sia volti a correggere taluni aspetti della normativa vigente, che si sono dimostrati sostanzialmente inefficaci. Al fine di identificare i più adeguati correttivi, ritiene opportuno fare riferimento al lavoro svolto da questa Commissione nella precedente legislatura, quando un testo di sintesi delle diverse posizioni dei gruppi era stato trovato. Ritiene peraltro che il tema della tutela dei minori non debba essere sovrapposto a quello dell'immigrazione ed, in particolare,


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interferire con quello dell'espulsione degli immigrati clandestini.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene necessario usare particolare cautela nell'esame dei provvedimento in titolo, anche al fine di evitare formulazioni normative che possano consentire la strumentalizzazione dei minori.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide pienamente le esigenze di tutela dei minori alla base della proposta di testo unificato del relatore, ma esprime forte perplessità sulla formulazione generica ed indeterminata di talune disposizioni, nonché preoccupazioni sull'incidenza della disciplina in esame sulle norma in materia di immigrazione ed espulsione. Ritiene che il provvedimento meriti di essere attentamente approfondito e che sia prematuro l'inizio dell'esame in Assemblea a partire dal 28 giugno prossimo.

Donatella FERRANTI (PD) prende atto con soddisfazione di come il testo oggi depositato dal relatore abbia determinato l'apertura di un dibattito serio, consentendo anche ai gruppi di chiarire la propria posizione sul tema. Sottolinea come il testo possa essere migliorato all'esito delle audizioni e del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO, nel confermare la serietà dell'impegno del Governo in ordine ad un tema estremamente delicato come quello in esame, sottolinea, al fine di predisporre una disciplina realmente efficace, l'esigenza di operare una ricognizione della situazione reale, con riferimento al numero delle detenute madri e dei bambini presenti nelle carceri, nonché alla loro distribuzione sul territorio.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
C. 3496 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, osserva che il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il differimento dei termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
L'articolo 1 contiene due proroghe di termini che non attengono alla competenza della Commissione Giustizia.
L'articolo 2 detta misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della Riserva nuovi entranti» prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012. Come sottolinea la relazione illustrativa, infatti, la dotazione della citata Riserva, pari a 21,7 milioni di tonnellate di CO2, è stata sufficiente a soddisfare le sole richieste degli impianti avviati fino all'aprile 2009, restando esclusi tutti gli impianti avviati successivamente. Si ricorda, infatti che la decisione di assegnazione delle quote di CO2 (approvata in data 29 febbraio 2008) stabilisce che l'accesso alla Riserva avviene sulla base della data di avvio dell'impianto.


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La relazione illustrativa sottolinea quindi che, in mancanza di una assegnazione gratuita ai nuovi entranti rimasti esclusi dalla citata riserva, tali soggetti sarebbero costretti ad acquistare le quote di CO2 sul mercato, con conseguenze molto pesanti sull'equilibrio economico-finanziario soprattutto delle piccole e medie imprese e sul mercato dell'energia elettrica, per il riverberarsi di tali oneri aggiuntivi sui prezzi finali dell'energia.
Non ravvisandosi questioni di competenza della Commissione Giustizia propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime la contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Giulia BONGIORNO, presidente, sospende la seduta in sede consultiva per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 14.50.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Nuovo testo C. 44 e abb./B.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è stato approvato dalla Commissione IX della Camera in sede legislativa e modificato al Senato. Tale provvedimento, pertanto, è nuovamente all'esame della Camera in seconda lettura, presso la Commissione Trasporti.
Oggetto del presente esame in sede consultiva sono, pertanto, le disposizioni modificate dal Senato ed eventualmente modificate dalla Commissione Trasporti in seconda lettura, che rientrino negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
L'articolo 1 novella alcuni articoli del Codice della strada concernenti l'equipaggiamento dei veicoli, con particolare riferimento agli pneumatici da neve, e la revisione dei veicoli.
Il comma 3, modificato dal Senato e poi dalla Commissione trasporti in seconda lettura, prevede la sanzione amministrativa da euro 155 a euro 624 per chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le predette violazioni relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. Si precisa, inoltre, che tali componenti, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca.
Con riferimento all'articolo 5, si segnala il comma 1, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che novella l'articolo 15 del Codice della strada, nel quale si elenca una serie di atti il cui compimento è vietato su tutte le strade e le loro pertinenze, definendo le relative sanzioni.
Il comma in esame configura come fattispecie a sé stante «l'insozzamento» della strada o delle sue pertinenze, compiuto gettando rifiuti o oggetti da veicoli in sosta o in movimento. La violazione del divieto comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400 (mentre il senato aveva previsto una sanzione 250 a 1.000 euro) e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a spese dell'autore della violazione.
Conseguentemente, il comma 6 dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, abroga l'articolo 34-bis del Codice, che punisce con una sanzione


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amministrativa da 500 a 1.000 euro chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta.
L'articolo 6, introdotto dal Senato, novella l'articolo 38 del Codice della strada, relativo alla segnaletica stradale. Si prevede, in particolare, un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria per i soggetti, diversi dagli enti proprietari, che non mantengono in perfetta efficienza la segnaletica stradale o che violano le disposizioni del regolamento di attuazione, richiamate dai commi 8-10 dell'articolo 38 del Codice.
L'articolo 12 interviene sulle norme per il trasferimento di proprietà e l'intestazione dei veicoli, ed è stato ampiamente modificato dal Senato. Sottolinea quindi come tale disposizione sia particolarmente delicata e debba essere oggetto di un esame particolarmente attento ed approfondito.
In primo luogo, viene inserito un comma 4-bis all'articolo 94, che disciplina le formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli e per il trasferimento di residenza dell'intestatario. Il nuovo comma dispone che ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di trascrizione al PRA, deve essere registrato nell'archivio nazionale dei veicoli (costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi degli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5), entro sessanta giorni dal suo verificarsi, anche al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione. In caso di omissione si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 (pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267).
È stato inoltre modificato il comma 1 dell'articolo 94-bis, introdotto dalla proposta di legge in esame, recante il divieto di intestazione fittizia dei veicoli.
Il testo della Camera era specificamente riferito alle operazioni relative alla richiesta di immatricolazione e di rilascio della carta di circolazione, al trasferimento del veicolo, all'aggiornamento della carta di circolazione e della targa, disponendo il divieto di queste operazioni nel caso in cui il richiedente non avesse la disponibilità del veicolo o realizzasse l'operazione dissimulando l'identità di chi ha effettivamente la disponibilità del veicolo.
Il nuovo testo prevede invece che dalla carta di circolazione ovvero dal certificato di circolazione deve risultare in modo chiaro e diretto il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. Tali documenti non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
Il comma 2 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato. Le modifiche apportate al Senato consistono, specificamente, nell'estensione della condotta all'ottenimento del rilascio dei documenti, e nella previsione che la sanzione è applicabile anche al proprietario dissimulato.
Il nuovo testo ha quindi soppresso il comma 3 approvato dalla Camera, che prevedeva per le fattispecie di cui al comma 2 la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.
Il comma 4 prevede poi che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi precedenti.
L'articolo 14 modifica l'articolo 97 del codice, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati. Il Senato e successivamente la Commissione di merito hanno apportato variazioni all'importo della sanzione per chi effettua sui ciclomotori modifiche


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idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52 (pari a 45 km/h): dall'originaria sanzione da 148 a 594 euro prevista dal testo della Camera, si passa ad una sanzione da 779 a 3.119 euro. È stata inasprita anche la sanzione per chi circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso articolo 52: dall'originaria sanzione da euro 38 a euro 155 prevista nel testo della Camera, si è passati ad una sanzione da euro 389 a euro 1.559.
L'articolo 16, in materia di guida accompagnata per l'esercitazione dei minori che hanno compiuto 17 anni, è stato modificato dal senato nel senso di prevedere che, per le sanzioni pecuniarie connesse alla violazione delle norme del codice, l'accompagnatore è responsabile in solido non solo con il genitore, ma anche con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne.
L'articolo 19, introdotto dal Senato, integra l'articolo 120 del codice della strada, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida.
La disposizione in esame, segnatamente, aggiunge alle categorie che non possono conseguire la patente di guida anche i destinatari dei divieti all'articolo 75-bis, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico sugli stupefacenti), per tutta la durata dei predetti divieti. La disposizione richiamata prevede il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore, per chi risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, qualora, in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 (importazione, acquisto, detenzione di sostanze stupefacenti), possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica.
Il nuovo testo della Commissione di merito ha poi introdotto il seguente nuovo periodo all'articolo 120, comma 1, del codice della strada: «Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222 [omicidio colposo], la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma». A tale proposito si ricorda che il citato articolo 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada prevede che : «Se il fatto di cui al terzo periodo [omicidio colposo] è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente».
L'articolo 22 apporta modifiche all'articolo 126-bis, e alla tabella allegata, in materia di patente a punti, e introduce disposizioni in materia di corsi di guida sicura.
Le modifiche del Senato sono tutte riferite alle norme relative alla patente a punti, e riguardano, al comma 1, l'introduzione di una prova di esame, per accedere al recupero di punti.
Al comma 3, lettera b), il Senato ha inserito modifiche in tema di decurtazione di punti per le violazioni delle norme relative ai tempi di guida e di riposo per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di cui all'articolo 174.
La lettera e), introdotta dal Senato, inserisce una decurtazione di 5 punti per l'infrazione di cui all'articolo 186-bis, comma 2 (conducenti di età inferiore a ventuno anni, neopatentati, conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose) per i quali sia stato accertato un tasso alcolemico non superiore a 0,5 g/l.


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La lettera h), anch'essa introdotta dal Senato, integra l'ultimo capoverso dell'articolo 126-bis, il quale prevede che, per le patenti rilasciate successivamente al 1o ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella allegata, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. La norma in esame prevede che, per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.
Nel testo trasmesso dalla Commissione di merito risulta soppresso l'articolo 28, introdotto dal Senato, volto a modificare l'articolo 170 del codice della strada, in materia di trasporto di persone sui veicoli a motore a due ruote.
L'articolo 31 introduce nuove sanzioni amministrative e ridefinisce l'entità di talune sanzioni amministrative già previste nel testo approvato dalla Camera.
Con riferimento all'articolo 174 del codice della strada, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose: rispetto al testo approvato dalla Camera, viene ridotta la ridotta la sanzione per il superamento dei periodi di guida e viene aumentata quella per il conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero (comma 4). Si interviene analogamente, rimodulando l'entità delle sanzioni, per i casi di violazione del tempo minimo di riposo giornaliero (comma 5), dei limiti di durata dei periodi di guida settimanale (comma 7), dei periodi di interruzione della guida (comma 8).
Il Senato interviene, introducendo nuove sanzioni o rimodulando quelle già previste, anche con riferimento agli articoli 178, in materia di documenti di viaggio per trasporti con veicoli non muniti di cronotachigrafo, e 179, che riguarda l'uso del cronotachigrafo e del limitatore di velocità.
L'articolo 34 interviene sulla disciplina recata dagli articoli 186 e 187 del codice, in tema di guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti.
Con riferimento all'articolo 186, oltre ad un coordinamento formale che riguarda i commi 2 e 2-bis, il Senato ha aggiunto un comma 9-bis, il quale prevede che, in assenza di opposizione da parte dell'imputato, le pene detentive e pecuniarie previste per i reati consistenti nella guida in stato di ebbrezza, ad esclusione del caso in cui tale guida abbia provocato un incidente stradale, possano essere sostituite dallo svolgimento non retribuito di lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. n. 274/2000. la disposizione precisa che il lavoro in oggetto deve consistere nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Inoltre, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 (secondo il quale il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi), il lavoro di pubblica utilità deve avere una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666


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del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
Per quanto concerne l'articolo 186-bis, inserito nel testo approvato dalla Camera, si ricorda che tale disposizione previsto il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche per i conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto.
Il Senato ha modificato l'entità della sanzione per i conducenti appartenenti a tali categorie, qualora sia accertato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8, prevedendo l'aumento di un terzo della sanzione prevista in via generale dal comma 2, lettera a) dell'articolo 186, laddove il testo della Camera prevedeva un aumento compreso fra un terzo e la metà. Per i casi di tasso alcolemico superiore a 0,8 e a 1,5 (articolo 186, comma 2, lettere b) e c)), viene invece confermata la previsione del testo della Camera (aumento da un terzo alla metà delle sanzioni).
Con riferimento all'articolo 187, vengono apportate modifiche al comma 2-bis, introdotto dal testo della Camera, il quale prevede la possibilità di sottoporre il conducente, qualora vi sia motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Le modifiche, segnatamente, riguardano le modalità applicative, per le quali si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La norma approvata dal senato specifica che il decreto debba essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e che dalla nuova normativa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Viene inoltre aggiunto un comma 8-bis, che riproduce le previsioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 186, introducendo anche per l'ipotesi di condanna per guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti la possibilità di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, purché non vi sia opposizione da parte dell'imputato. Resta comunque esclusa la possibilità di applicare tale misura sostitutiva nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale. I criteri e le modalità applicative della pena sostituiva sono identiche a quelle previste dal comma 9-bis dell'articolo 186, sopra illustrato.
L'articolo 36, nel testo approvato dal Senato, ha apportato una rilevante modifica alla disciplina sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza, intervenendo sull'articolo 195 del codice della strada. Il comma 2 di tale articolo prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. La disposizione approvata dal Senato inserisce fra queste violazioni anche quelle di cui agli articoli 186, comma 2, lettera a), e 186-bis: modifica volta, pertanto, ad applicare l'aumento di un terzo per le infrazioni commesse nelle ore notturne anche a chi guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l e ai conducenti con età inferiore a 21 anni, neopatentati e conducenti professionisti, in tutti i casi di guida con tasso alcolemico superiore a zero.
La Commissione di merito ha poi riformulato tale disposizione, mantenendone la sostanza, ma prevedendo che l'aumento di pena di un terzo si applica in un ambito temporale più ristretto: ovvero quando la violazione è commessa dopo le ore 2 e prima delle ore 6.
L'articolo 37, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 200 del codice, in materia


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di contestazione e verbalizzazione delle violazioni. Al comma 1, si precisa che la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore, al di fuori dei casi indicati dall'articolo 201, comma 1-bis (tale ultimo comma prevede alcuni casi per i quali la contestazione immediata non è necessaria, fra cui: impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità, attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, sorpasso vietato). Il comma 2 dello stesso articolo 200 viene sostituito, al fine di prevedere che il verbale può essere redatto con l'ausilio di sistemi informatici e di specificare che il verbale contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione.
L'articolo 38 modifica l'articolo 201, comma 1, del codice, che detta norme per le procedure di notificazione delle violazioni.
Il termine per la notifica è stato più volte modificato: prima ridotto dal testo della Camera da 150 a 90 giorni, il Senato lo ha ulteriormente ridotto a 60 giorni dalla data dell'accertamento, mentre la Commissione trasporti ha ripristinato il testo approvato dalla Camera riportando quindi il termine a 90 giorni. Si prevede inoltre una riduzione da 100 a 90 giorni nel caso in cui, dopo l'immediata contestazione, sia necessaria la notifica all'intestatario del veicolo.
Il testo del Senato ha inoltre introdotto ulteriori modifiche aggiuntive all'articolo 201, comma 1-bis, al fine di ampliare l'ambito di applicazione della norma, che indica i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria (nuova lettera g-bis)). Modificando il comma 1-ter, si prevedono inoltre ipotesi nelle quali non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico (attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, accertamento effettuato autovelox, rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso dispositivi automatici). Viene infine inserito un comma 1-quater, il quale prevede che anche in occasione della rilevazione delle violazioni indicate dalla nuova lettera g-bis, sopra illustrata, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, sempre che l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Gli apparecchi devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere installati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
L'articolo 40 interviene, mediante introduzione di un articolo 202-bis al codice, in materia di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie. L'unica modifica apportata dal Senato riguarda la riduzione da 400 a 200 euro dell'importo della sanzione al di sopra del quale è possibile accedere alla rateazione del pagamento. Importo ulteriormente ridotto a 150 euro nel testo trasmesso dalla Commissione di merito.
L'articolo 41 reca modifiche agli articoli 204-bis e 205 del codice della strada, in materia di ricorso al giudice di pace. Il comma 1 del testo approvato dalla Camera riduceva da sessanta a trenta giorni, a decorrente dalla data di contestazione o di notificazione, il termine per proporre ricorso al giudice di pace. Tale disposizione è stata soppressa dal Senato.
L'articolo 44 apporta modifiche alla normativa di cui all'articolo 218 del codice, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.
Il testo approvato dal Senato non ha introdotto modifiche al comma 2 dell'articolo, che ha introdotto l'articolo 218-bis (Applicazione della sospensione della patente


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per i neo-patentati). È stata invece modificata la normativa procedurale in tema di sospensione della patente, in particolare prevedendo la possibilità di richiedere al prefetto, nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, un permesso di guida, per determinate fasce orarie e comunque di non oltre tre ore al giorno, motivato da ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici, ovvero nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 (che disciplina la concessione di permessi giornalieri per i lavoratori i quali assistono figli o parenti conviventi con handicap in situazione di gravità).
La Commissione di merito ha poi precisato, tramite una modifica all'articolo 219, comma 6, che le sanzioni ivi previste per chi circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente, si applicano anche a chi si avvale del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso (articolo 1, lettera c-bis)).
L'articolo 45 interviene della normativa in materia di revoca e ritiro della patente. Il Senato ha apportato alcune modifiche al testo della Camera.
Il comma 1 aggiunge al comma 3-bis dell'articolo 219, che disciplina la revoca della patente, una disposizione, con la quale si prevede che, fino alla entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 2006/126/CE (direttiva in tema di patente di guida, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 19 gennaio 2011), i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli. Viene inoltre aggiunto il comma 3-quater, in base al quale per i soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere a), b) e c) - conducenti che esercitano professionalmente trasporto di persone o cose, e conducenti di autoveicoli di massa complessiva 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto - la revoca della patente conseguente all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l (articolo 186, comma 2, lettere b) e c)), o del reato di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187) costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
L'articolo 54, introdotto dal Senato, interviene in materia di vendita delle bevande superalcoliche sulle autostrade, sostituendo l'articolo 14 della legge n. 125 del 2001 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati).
La disposizione prevede che nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 (comma 1). Nelle medesime aree è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche, nonché la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6 (comma 2). I commi 3, 4 e 5 prevedono la disciplina sanzionatoria in caso di violazione dei divieti.
L'articolo 55, introdotto dal Senato e modificato dalla Commissione di merito, prevede un'articolata disciplina che modifica la normativa dettata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 117/2007, convertito dalla legge n. 160/2007, in materia limitazione della vendita di bevande alcoliche nelle ore notturne.
In base al nuovo comma 2 del predetto articolo 6, i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti) nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente


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disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
In base al nuovo comma 2-ter, i divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
Il nuovo comma 2-quater dispone che i titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, hanno presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. Il comma 2-quinquies contiene una specifica disciplina per i titolari e i gestori di stabilimenti balneari.
Il comma 3 prevede che l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 15 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.
C. 1090 Vietti.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.
C. 3291-bis Governo.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.
Nuovo testo C. 1732 Porcu ed abb.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.
Atto n. 212.

II Commissione - Martedì 15 giugno 2010


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ALLEGATO

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
Art. 1.
(Misure cautelare).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare è disposta presso una casa famiglia protetta, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis , nel quale caso la custodia cautelare è disposta in carcere. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposta presso una casa-famiglia protetta. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle misure di custodia cautelare già disposte prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Visite al minore infermo).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,sono inseriti i seguenti:
«In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute di figlio minore, anche con essa non convivente, la detenuta o l'imputata ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole,è autorizzata, con provvedimento urgente, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria. In caso di ricovero ospedaliero, la durata della visita può essere prorogata, tenuto conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
In ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il tribunale di sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato competente.
La detenuta o l'imputata, madre di un bambino di età inferiore ad anni dieci, anche con lei non convivente è autorizzata,


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con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti la data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche».

Art. 3.
(Detenzione domiciliare speciale).

1. Il comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:
«1. Le condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 11-bis, devono espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.
1-bis. Le madri di cui al comma 1, in caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, possono espiarla in case di accoglienza allo scopo predisposte dagli enti locali».

Art. 4.
(Case-famiglia protette).

1. All'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il numero 2) è inserito il seguente: «2-bis) case-famiglia protette».
2. Dopo l'articolo 61 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 61-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto in via preminente delle esigenze psico-fisiche dei minori.
2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è composto per almeno il 65 per cento da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia.
3. L'attività svolta presso le case-famiglia protette è coordinata da figure direttoriali individuate tra persone esperte in pedagogia e in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, in coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con il direttore, e si avvale degli strumenti che siano ritenuti più idonei in considerazione della presenza di soggetti minori, ivi incluse apparecchiature di videosorveglianza e telesorveglianza».

3. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, può individuare strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni.
4. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Detenzione in case-famiglia protette).

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve espiare la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis».


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Art. 6.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Revoca dell'espulsione a tutela dei minori). - 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere disposta durante o al termine dell'espiazione di una pena detentiva, nei casi in cui la condanna non riguardi i delitti richiamati dall'articolo 11-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche come sanzione alternativa, ovvero nel corso di una misura alternativa, nei riguardi di madre di bambini di età non superiore a dieci anni, o del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca del decreto di espulsione, ovvero inibirne l'adozione qualora accerti che la permanenza corrisponde all'interesse del minore, che lo stesso è inserito nel tessuto sociale nel territorio italiano e, in ogni caso, che l'espulsione pregiudicherebbe lo sviluppo psico-fisico del minore. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione del giudice adìto».

2. All'articolo 19, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) delle straniere in espiazione di pena detentiva o in misura alternativa madri di bambini di età non superiore a tre anni».

3. All'articolo 30, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) al figlio minore della madre straniera, ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o un misura alternativa, per potere garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa».

4. All'articolo 31, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «permanenza del familiare,» sono inserite le seguenti: «anche se in espiazione di pena detentiva o in misura alternativa».

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