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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
I Commissione

SOMMARIO

Martedì 22 giugno 2010


UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO DEI NOVE:

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati. Emendamenti C. 3118-A Governo ... 16

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 3368 ) ... 17

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni) ... 20
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 29

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme sulla cittadinanza C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani (Seguito dell'esame e rinvio) ... 25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Ulteriore nuovo testo C. 2364 , approvata dal Senato ed abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione) ... 27
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 31

AVVERTENZA

I Commissione - Resoconto di martedì 22 giugno 2010


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.25.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 giugno 2010.

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati.
Emendamenti C. 3118-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.


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SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per l'Attuazione del federalismo Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.30.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 3368).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2010.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 3368 del deputato Vaccaro ed altri, recante «Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico».
Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Souad SBAI (PdL), relatore, illustra la proposta di legge C. 3368 Vaccaro, presentata il 7 aprile 2010 ed abbinata alle proposte di legge C. 2422 ed altre, di cui la I Commissione ha già avviato l'esame in sede referente.
La proposta di legge interviene sull'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico», che dispone il divieto di utilizzo di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Si stabilisce che è in ogni caso vietato l'utilizzo in questione in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che comportano tale utilizzo.
Ricorda che la proposta di legge in esame è volta a sostituire il citato articolo 5, così da prevedere il divieto, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, dell'uso di indumenti o di qualunque altro oggetto o mezzo, ivi inclusi abiti e simboli che manifestano appartenenze religiose, che, in tutto o in parte, mascherano o nascondono ovvero rendono comunque irriconoscibile il viso impedendo di fatto l'identificabilità del soggetto, senza giustificato motivo. Sono quindi richiamate una serie di fattispecie che, fatto salvo il predetto divieto, costituiscono giustificato motivo: le ipotesi disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che reca norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; le ipotesi previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; le manifestazioni di carattere sportivo o festive, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza, che comportano l'uso di indumenti o di altri oggetti o mezzi che mascherano o nascondono ovvero rendono irriconoscibile in tutto o in parte il viso dei soggetti; le condizioni patologiche esplicitamente certificate. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la proposta di legge prevede, quindi, che il contravventore alle predette disposizioni sia punito con l'ammenda da 500 a 2.000 euro.
Ricorda che, in base al vigente articolo 5, il contravventore è punito con l'arresto


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da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro; è inoltre facoltativo l'arresto in flagranza.
Ritiene altresì utile in questa sede ricordare che, nella relazione illustrativa della proposta di legge Vaccaro C. 3368, si fa presente che la Commissione Affari interni del Parlamento belga ha recentemente approvato, all'unanimità, una proposta di legge che vieta, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, la possibilità di indossare veli integrali nella fattispecie il burqa e il niqab - che nascondono il viso di alcune donne musulmane. Secondo il provvedimento infatti chi si presenterà in uno spazio pubblico con il volto coperto, del tutto o in parte, in modo da impedirne l'identificazione sarà costretto a pagare un'ammenda o a trascorrere sette giorni in carcere.
Nella relazione illustrativa si evidenzia dunque che il Belgio quindi potrebbe essere, previa definitiva approvazione parlamentare, il primo Paese dell'Unione europea dove indossare il burqa o il niqab è reato. Si fa inoltre presente che, allo stesso modo, il Governo francese, attraverso il proprio presidente Nicolas Sarkozy, ha di recente dichiarato con fermezza che presenterà un disegno di legge per interdire il velo integrale come indumento contrario alla dignità femminile. Da mesi infatti l'intellighentia francese discute sulla delicata questione del burqa e del niqab che, tuttavia, riguarda solo una parte molto esigua delle donne musulmane, circa duemila. Nel testo di legge francese si farà presumibilmente riferimento a esigenze di ordine pubblico e sarà utilizzata la formula più ampia di spazi pubblici, piuttosto che di luoghi pubblici, per evitare obiezioni di natura giuridica sul contenuto discriminatorio della proposta.

Maria Piera PASTORE (LNP) ricorda che sul provvedimento in esame la Commissione discute ormai da diversi mesi. Tutte le proposte di legge presentate sulla materia tendono a modificare l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 1, e a vietare l'uso del velo integrale, con l'eccezione della proposta di legge Vassallo, che permette l'uso di indumenti che coprono il volto quando ciò sia dovuto a ragioni di natura religiosa o etnico-culturale, con la specificazione che in tali casi, ove richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio per motivate e specifiche esigenze di pubblica sicurezza, la persona deve tempestivamente consentire di essere riconosciuta mostrando il volto, al fine della momentanea identificazione. Ricorda che anche il suo gruppo ha presentato una proposta di legge che vieta l'uso di qualsiasi mezzo atto, inclusi gli indumenti indossati in ragione della propria affiliazione religiosa, che, rendendo visibile l'intero volto, impedisce o ostacola il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Fa presente che si tratta di un argomento di grande attualità anche nel resto dell'Europa, che molti Paesi europei hanno assunto decisioni in questo campo e che la stessa Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione prevede che non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri.
Ricorda che è stata svolta un'indagine conoscitiva sulla materia, nel corso della quale è emersa una sostanziale condivisione della proposta di vietare l'uso del velo integrale. Non si tratta di un precetto religioso, ma di un'usanza di alcuni Paesi; chi viene in Italia deve però conformarsi alle regole di convivenza del popolo italiano. Dalle audizioni è emerso inoltre che il divieto del velo integrale è il mezzo per tutelare la dignità delle donne, oltre che per evitare alcuni rischi per la sicurezza pubblica.
Ritiene pertanto che sia giunto il momento che la relatrice predisponga un testo unificato delle proposte di legge in esame e lo sottoponga alla Commissione.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di costituire un Comitatoristretto al termine degli interventi previsti nella discussione di carattere generale. Il


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Comitato ristretto potrà così pervenire all'elaborazione di un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione e rispetto al quale sarà fissato un termine per la presentazione di emendamenti.

Beatrice LORENZIN (PdL), nel complimentarsi con la relatrice poiché dopo un ampio dibattito in Commissione si sta finalmente giungendo alla fase dell'elaborazione di un testo unificato, ricorda come la discussione finora svolta abbia permesso a tutti di approfondire un tema di grande delicatezza, qual è quello del rapporto tra la donna ed il velo islamico, esaminando la questione sotto i diversi punti di vista che sono stati evidenziati nel corso delle audizioni svolte. È emerso, ad esempio, che in molti Paesi vi è il divieto di indossare il velo nei pubblici uffici per evitare elementi discriminatori nei confronti delle donne e per portare avanti il processo di laicizzazione in atto.
Ricorda come nel corso delle audizioni siano stati individuati alcuni profili di criticità. Ritiene tuttavia che, partendo dalle diverse proposte di legge presentate, si potrà svolgere un utile lavoro di sintesi che porti a superare tali elementi problematici. Le audizioni, al contempo, hanno consentito di superare opinioni precostituite e di dare uno spaccato di realtà diverse dalla nostra e del contesto religioso e civico delle donne che vivono nel nostro Paese.
Ritiene importante che il legislatore intervenga per realizzare una piena integrazione di tali donne nella direzione delineata dai principi fondamentali del nostro ordinamento, quali quelli della libertà religiosa e della formazione libera dell'individuo nonché del rispetto dei diritti umani e civili.
Ritiene che il lavoro del Comitato ristretto dovrà quindi tenere conto dello spaccato delle diverse realtà da cui provengono le donne che oggi risiedono in Italia, ponendo alla base i principi costituzionali del nostro ordinamento e cercando di elaborare una buona legge che tuteli i diritti di tutti. Ritiene che la relatrice potrà quindi svolgere un importante lavoro di sintesi in favore di tante donne immigrate che vivono e, in alcuni casi, nascono in Italia.

Paola BINETTI (UdC), nel ricordare di essere firmataria di una delle proposte di legge presentate, sottolinea come il tema in discussione abbia come aspetto simbolico quello del burqa e ciò che rappresenta come elemento di appartenenza ad una religione.
Sottolinea come il tema offra l'occasione per svolgere alcune importanti riflessioni, a partire dal principio della libertà di manifestazione in pubblico delle proprie convinzioni. A suo avviso, occorre tutelare tre livelli di criticità.
In primo luogo, va affrontato il tema della libertà della donna, creando le condizioni per assicurare il pieno rispetto di tale libertà, così da evitare elementi di spaccatura che possano accentuare segni di disagio e di mancata integrazione. Ricorda come la condizione della donna sia un perno essenziale per lo stesso concetto di famiglia; occorre quindi comprendere come tutelare il diritto di libertà nell'integrazione.
Nel ricordare quanto avvenuto di recente in città come Barcellona, sottolinea come vi sia la necessità di creare le condizioni per poter esprimere con convinzione le proprie idee senza che questo divenga uno strumento contundente verso altre società. È importante trovare un punto di equilibrio, quale possibile forma di coabitazione. Rileva come un abbigliamento come il burqa metta in dubbio lo stesso livello di libertà delle donne: nelle loro case, non lo indossano spesso ma lo fanno nel momento in cui si recano all'esterno, quasi come una risposta all'ostentazione della donna occidentale. Si tratta di una sorta di manifestazione di appartenenza o di dominio maschilista, quale espressione di una longa manus che non permette alla persona di allontanarsi dalla casa domestica, quasi come un cordone ombelicale che non si vuole spezzare. Si tratta, a suo avviso, di un tipo di cultura che intacca il valore della persona nella


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sua individualità, fondandosi su un rapporto di proprietà e di appartenenza ad un'altra persona.
Richiama, infine, il livello di sicurezza che ogni Paese è chiamato ad assicurare: su tale profilo, vi sono dei forti dubbi, poiché indossare il velo può rappresentare una minaccia che rende impossibile una identificazione chiara della persona, dando al sistema un senso di precarietà. Ritiene infatti che la possibilità di identificazione del soggetto e di cosa faccia dia una concezione di sicurezza e di garanzia differente, pur essendovi negli aeroporti dei sistemi di controllo total body ovvero, in futuro, un sistema di lettura tramite le pupille degli occhi.
In conclusione, auspica che nel prosieguo dell'iter si tenga conto della necessità di affrontare il tema sui tre livelli suesposti: il rispetto delle convinzioni personali, il rispetto per la dignità della persona ed il rispetto per la sicurezza degli altri, intesa come sicurezza reale e percepita.

David FAVIA (IdV) auspica che si possa giungere quanto prima all'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge presentate, così da poter portare a conclusione l'iter parlamentare sui provvedimenti in titolo che prosegue da troppo tempo.

Donato BRUNO, presidente, ribadisce che al termine degli interventi previsti in discussione generale si procederà alla costituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per l'Attuazione del federalismo Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
C. 3552 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo. Ricorda che gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 64/2010, nel testo modificato dal Senato, riguardano le fondazioni lirico-sinfoniche.
In particolare, l'articolo 1 dispone l'intervento di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di revisionare l'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.
L'articolo 2 prevede un'apposita procedura di contrattazione collettiva in attesa della riforma organica prevista dall'articolo 1. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni. L'articolo 4, nel testo modificato dal Senato, dispone che dal 2010 il Ministero possa liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, applicando i criteri e le modalità previsti dai decreti vigenti.
L'articolo 6, nel testo modificato dal Senato, dispone che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di cui all'articolo 103 della legge n. 633 del 1941 comprende anche le opere audiovisive.
L'articolo 7 prevede la costituzione di un nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge n. 93 del 1992 e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attuali dell'IMAIE in liquidazione.
L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, dichiara festa nazionale il 17 marzo 2011, ricorrenza del 150o anniversario dell'unità d'Italia.


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L'articolo 8 dispone l'abrogazione di varie disposizioni, delle quali alcune connesse con le disposizioni recate dagli articoli precedenti.
Rileva quindi che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.
Ricorda peraltro che la Corte Costituzionale (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e regioni.
Con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 rileva che, se da un parte tali fondazioni sono state trasformate in fondazioni private dal decreto legislativo n. 367 del 1996 e l'articolo 22 del suddetto decreto legislativo stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti fondazioni lirico-sinfoniche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente, dall'altra parte, come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, tali fondazioni «sono a tutti gli effetti organismi di diritto pubblico, in quanto, tra l'altro, finanziate in larga parte da soggetti pubblici (Stato, regioni, province e altri)» ed in quanto i relativi conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche sulla base del Sec95.
Ricorda inoltre che, in passato, già vi sono stati interventi normativi volti a favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti ed il personale o a prevedere il divieto di assunzioni a tempo indeterminato per il suddetto personale, quali quelli disposti dall'articolo 3-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, dall'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 e dall'articolo 2, comma 390 della legge finanziaria per il 2008.
Si sofferma quindi sul comma 6 dell'articolo 3, che dispone che alle fondazioni liriche-sinfoniche continua ad applicarsi, «sin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato», l'articolo 3, quarto e quinto comma della legge n. 426 del 1977, anche con riferimento a rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 368 del 2001.
Evidenzia, al riguardo, che il suddetto comma 6 dell'articolo 3 sembrerebbe disporre l'applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, con efficacia retroattiva, delle disposizioni - previgenti alla loro trasformazione in diritto privato - in materia di divieto di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e di nullità dei relativi contratti, rendendole suscettibili di incidere su rapporti di lavoro in corso di svolgimento.
Rileva poi che l'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, sia dichiarato festa nazionale. Evidenzia, al riguardo, l'opportunità di chiarire se si intende che tale giornata sia da considerarsi festa nazionale ai sensi della legge n. 260 del 1949, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», che individua espressamente le giornate festive nell'arco dell'anno e gli effetti giuridici che ne conseguono.
Alla luce di quanto testè illustrato presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che la proposta di parere presentata dalla relatrice sia fragile sotto diversi aspetti. In primo luogo, si tratta di disposizioni che investono chiaramente una materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni. Questo emerge da una valutazione di prevalenza e da un'analisi dell'impostazione


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del testo. Le sentenze della Corte costituzionale richiamate nella proposta di parere possono riguardare singoli profili ma ciò che il legislatore deve verificare è l'impostazione generale del testo. Ricorda che dal 2004 la Corte costituzionale ha «bloccato» gli interventi normativi in materia di spettacolo o di cinema evidenziando come si tratti di una materia di rivedere. Con la sentenza n. 255 del 2004 la Corte costituzionale ha quindi sancito principi insuperabili con riguardo, in particolare, alla necessità di una riforma profonda del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per adeguarlo al nuovo assetto costituzionale. Ricorda infatti come alla Camera sia in corso l'esame parlamentare di proposte di legge che riguardano lo spettacolo dal vivo fissando principi generali; lo stesso sta avvenendo al Senato per la materia del cinema.
Ritiene pertanto inaccettabile che la I Commissione non rilevi nel proprio parere che le disposizioni del provvedimento in titolo investono una materia di competenza concorrente. La brutta figura si farà tra qualche mese quando la Corte costituzionale, se sarà presentato ricorso, affermerà tale principio.
Ricorda inoltre che in base al dettato costituzionale non è ammessa la potestà regolamentare dello Stato nelle materie di competenza concorrente. Nel caso in discussione, sicuramente non si tratta di materie di competenza esclusiva dello Stato e non si vede come la I Commissione non ritenga di affermarlo con chiarezza. Il regolamento previsto all'articolo 1, in particolare, non può essere qualificato come delegificazione ma costituisce di fatto un'ampia delega al Governo, oltretutto contenuta in un decreto-legge.
Chiede quindi che nella proposta di parere venga evidenziata con chiarezza la natura concorrente della materia su cui interviene il decreto-legge in esame, ricordando come non sia consentito allo Stato esercitare la potestà regolamentare in tale contesto. È necessario al contempo evidenziare come ci si trovi di fronte ad una violazione del principio costituzionale in base al quale lo Stato non può travolgere l'autonomia privata. Da una parte, la maggioranza teorizza una modifica dell'articolo 41 della Costituzione, che oltretutto a suo avviso non è necessaria per liberalizzare ulteriormente gli ambiti di intervento delle imprese, dall'altra parte ci si trova di fronte ad un provvedimento che «statalizza» una serie di aspetti e che si pone oltretutto in contrasto con le disposizioni sull'autonomia contrattuale. Sottolinea come non sia possibile intervenire con tali modalità nei confronti di un soggetto di natura privatistica.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene imbarazzante per la Camera affrontare in tempi così ristretti provvedimenti come quello in esame, che richiederebbe adeguati approfondimenti dei nodi problematici esistenti. Tuttavia, per disciplina di maggioranza, il suo gruppo assumerà una posizione coerente sul disegno di legge in esame.
Sottolinea, in ogni modo, come nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento sia stato ampiamente modificato ed ampliato con interventi che investono profili delicati come quello dell'autonomia contrattuale. Occorre, a suo avviso, promuovere una riflessione su come garantire tempi adeguati ad entrambe le Camere per intervenire sui progetti di legge in discussione.
Ritiene il testo imbarazzante nel suo complesso per la pessima qualità della legislazione che si riscontra. Si sofferma quindi sulla disposizione dell'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), in cui si prevede che tra i criteri direttivi per l'adozione di regolamenti per la riorganizzazione e la revisione dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche è prevista la costituzione di un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori al fine di revisionare glia spetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367. Ritiene opportuno segnalare nel parere tale disposizione che riguarda sedi di concertazione poste al di fuori del Parlamento e procedure che necessitano di una specifica disciplina.


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Nel ribadire le riserve già espresse e la poca condivisione rispetto ad alcuni profili del provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, in aderenza con la posizione della maggioranza.

Salvatore VASSALLO (PD), nel richiamare quanto evidenziato dal collega Zaccaria, invita i colleghi della Lega Nord Padania a riflettere sull'interpretazione che la maggioranza vuole far prevalere nel parere da esprimere alla Commissione di merito, richiamando frammenti - oltretutto non proprio chiari - di alcune sentenze della Corte costituzionale. Quello che si vuole fare è considerare l'intervento normativo in discussione come se riguardasse una materia di competenza esclusiva dello Stato, nonostante ci si trovi chiaramente di fronte ad una materia concorrente.
Ricorda come in una delle due sentenze richiamate nella proposta di parere, la Corte costituzionale sottolinei come lo sviluppo della cultura sia compito dell'intero apparato della Repubblica in tutte le sue articolazioni, chiaramente riferendosi all'articolo 114 della Costituzione che richiama i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato. Dalla proposta di parere della relatrice sembra invece che la Corte costituzionale sia intervenuta con un tratto di penna sul testo dell'articolo 117 della Costituzione, trasformando la materia in questione in un ambito di competenza esclusiva dello Stato.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva come il suo gruppo non voterà a favore della proposta di parere della relatrice. Ci si trova, infatti, di fronte ad una delega ampia che incide sulla riserva di autonomia regolamentare in una materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.
Nel ritenere dirimenti anche le osservazioni testé svolte dal collega Volpi, rileva come sulla materia in esame sarebbe stato possibile intervenire fissando principi fondamentali e individuando dei limiti alle competenze statali che nel testo mancano.
Al contempo, rileva come sia evidente il profilo conflittuale dell'intervento sulle fondazioni lirico-sinfoniche. Ci si trova, oltretutto, in un momento in cui si assiste alla nascita del nuovo ministero per l'attuazione del federalismo mentre lo stesso concetto di federalismo sembra ormai estinto. Nel formulare i migliori auguri al Ministro Brancher per la recente nomina, auspica comunque che egli riesca a resuscitare il federalismo.
Con il provvedimento in esame ritiene, quindi, che ci si trovi di fronte ad un attacco frontale a formazioni sociali di particolare rilevanza. Ritiene che il tema della «ripubblicizzazione» dei soggetti in questione poteva anche essere affrontato ma con uno spettro più ampio rispetto a tutti i soggetti coinvolti ed evitando le contraddizioni presenti nel testo attuale.

Andrea ORSINI (PdL) intende ricordare come la discussione riguardi le fondazioni lirico-sinfoniche la cui struttura è di natura privatistica ma il cui bilancio è costituito per oltre l'80 per cento da risorse pubbliche. Ritiene, quindi, incongruo parlare di «statalizzazione» rispetto ad un provvedimento che si fa carico di affrontare con responsabilità la situazione di tali fondazioni, fortemente in deficit, e di porre le basi per una maggiore razionalizzazione ad autonomia delle stesse.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva come anche le fondazioni bancarie siano di natura pubblica.

Andrea ORSINI (PdL) evidenzia come nel caso delle fondazioni bancarie, esse non si basino su finanziamenti pubblici.

Beatrice LORENZIN (PdL), nel richiamare le precisazioni testé svolte dal collega Orsini, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.


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Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, intende confermare la proposta di parere presentata. Rileva infatti come i colleghi Zaccaria e Vassallo abbiano evidenziato profili su cui si era imperniata la relazione introduttiva da lei svolta e che sono stati affrontati dalla Commissione, con la stessa impostazione, con riguardo ad altri provvedimenti in materia di sviluppo della cultura.
Per quanto riguarda il rilievo del collega Volpi in merito all'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), può anche condividere nel merito al questione ma ritiene che non possa essere evidenziata nel parere della Commissione poiché non investe i profili di competenza della stessa.
Rileva infine come, per evitare la presentazione di provvedimenti di urgenza da parte del Governo da esaminare in poco tempo, dovrebbero essere i singoli parlamentari ad attivarsi affinché possano essere approvate in tempi congrui leggi-quadro come quella sullo spettacolo dal vivo che è da tempo all'esame della Camera e che il settore richiede con urgenza dal 2000. Sarebbe quindi opportuna una riflessione da parte di tutti per dare una spinta più incisiva al ruolo dei parlamentari ed alle iniziative da essi assunte.

Sesa AMICI (PD), anche alla luce della conferma della proposta di parere da parte della relatrice, ribadisce il voto contrario del proprio gruppo, che aveva richiesto che l'esame si svolgesse nella Commissione nella sua composizione plenaria, a riprova della delicatezza del tema affrontato dal provvedimento.
Rileva come ci si trovi di fronte a due dati politici di rilievo: si tratta di una riflessione troppo affrettata su questioni delicate e dirimenti che avrebbero almeno necessitato un eguale tempo di esame tra i due rami del Parlamento. Al contempo, vi sono elementi che interferiscono sul piano costituzionale e nel merito.
Ricorda come il provvedimento giunga al punto di affidare all'ARAN la contrattazione per le fondazioni lirico-sinfoniche e come si ponga in chiara discussione l'autonomia di tali organismi con un provvedimento che costituisce l'ennesimo schiaffo all'articolazione delle regioni e delle autonomie. Ritiene inoltre che la relatrice lo abbia indirettamente ammesso facendo riferimento alle legge-quadro sullo spettacolo dal vivo, all'esame della Commissione cultura, che reca i principi generali della materia. Si vuole invece far prevalere una visione centralista senza pensare che il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) costituisce uno strumento fondamentale, soprattutto per alcune regioni.

David FAVIA (IdV) esprime il voto contrario del proprio gruppo su un provvedimento palesemente incostituzionale, che incide su competenze chiaramente attribuite alle regioni dalla Carta costituzionale. Il testo in esame viene approvato in un momento in cui il Governo tenta, per un disegno di architettura costituzionale, di «distruggere» le regioni tagliando del 66 per cento i relativi fondi ed incidendo sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Ritiene inoltre esiguo ed improprio il tempo a disposizione della Camera per la discussione di una materia così importante.

Pierguido VANALLI (LNP) prende atto che in molti interventi è stato rilevato come, oltre che poca chiarezza, non vi sia «abbastanza federalismo» nel testo, ritenendolo un auspicio per poter chiarire una volta per tutte a chi compete cosa. Tenuto conto delle osservazioni contenute nella proposta di parere della relatrice, che auspica possano essere recepite nel prosieguo dell'iter, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 12.50.


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SEDE REFERENTE

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per l'Attuazione del federalismo Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 12.50.

Modifiche alla legge n. 91 del 1992, recante nuove norme sulla cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi, C. 2684 Mantini, C. 2904 Sbai e C. 2910 Garagnani.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 17 dicembre 2009.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il 22 dicembre 2009 si è svolta in Assemblea la discussione sulle linee generali sulle proposte di legge in materia di cittadinanza. L'esame è ripreso il 12 gennaio 2010, quando l'Assemblea ha deliberato di rinviare il provvedimento in Commissione, ai fini di un maggior approfondimento del testo.
Ricorda quindi che nella seduta dell'11 maggio scorso, la Commissione ha deliberato di svolgere una breve indagine conoscitiva finalizzata ad approfondire gli aspetti problematici rimasti aperti.
Nella giornata di venerdì 11 giugno hanno avuto luogo le audizioni dei soggetti individuati sulla base delle indicazioni fornite dai gruppi.

La Commissione riprende quindi oggi l'esame in sede referente delle suddette proposte di legge.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, nel richiamare quanto emerso nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione, esprime disponibilità ad un confronto serio ed articolato nell'ambito della Commissione.

Andrea SARUBBI (PD) ritiene che le audizioni svolte dalla Commissione siano state utili ed abbiano posto l'accento, con forte attualità, sulla questione dell'attribuzione della cittadinanza ai minori. Ricorda, infatti, come tutte le associazioni presenti abbiano posto tale problema che invece era stato ignorato dalla relatrice nella predisposizione del testo sottoposto all'approvazione della Commissione.
Ritiene che alla vigilia dell'anniversario del centocinquantesimo anno dell'unità d'Italia andrà definito cosa vuol dire essere italiani oggi e come lo si diventa, indipendentemente dal tempo necessario. Auspica, quindi, che possa avere luogo un confronto costruttivo nell'ambito della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, preannuncia che, come convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'intenzione è quella di svolgere alcuni interventi nella discussione di carattere generale a cui far seguire una proposta di testo unificato da parte della relatrice.

Pierluigi MANTINI (UdC) sottolinea come ci si trovi di fronte ad un tema che è stato sufficientemente «arato», su cui le posizioni di ciascuno sono chiare e si possono riassumere in due temi fondamentali, su cui auspica ci possa essere un confronto. In primo luogo, il tempo occorrente per acquisire la cittadinanza seppur in presenza di una serie di condizioni; in secondo luogo, il tema dello ius soli temperato.
Ricorda come il secondo tema non sia stato addirittura preso in considerazione nel testo approvato dalla Commissione, su proposta della relatrice. Le audizioni ora svolte hanno posto nuovamente il problema ed auspica possa esservi un dialogo ulteriore che consenta di trovare una convergenza. Sono state proposte anche soluzioni


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come quella della «cittadinanza a punti» sulle quali occorre un approfondimento.
Ritiene tuttavia che in questa fase spetti alla relatrice rimuovere una pregiudiziale di fondo, considerato che altrimenti è inutile individuare un possibile iter di esame. Ritiene infatti che per trovare soluzioni costruttive occorrerà superare i veti politici che allo stato persistono.

Isabella BERTOLINI (PdL), relatore, ritiene opportuno, anche alla luce delle audizioni svolte e del fatto che le condizioni politiche allo stato non sono mutate, richiedere al Ministero dell'interno dati ulteriori riguardo all'iter burocratico che riguarda l'attribuzione della cittadinanza ai minori che nascono in Italia, una volta raggiunti i requisiti previsti dalla legge.
Rileva, infatti, come molto spesso si acquisiscono più notizie dagli organi di stampa su casi particolari che dalle fonti ufficiali. È quindi, a suo avviso, importante acquisire tali elementi conoscitivi per poter poi dare una soluzione ai problemi esistenti.
Rileva, inoltre, come una normativa in materia di cittadinanza dovrebbe coordinarsi necessariamente con le nuove leggi in materia di immigrazione. Ricorda, in particolare, che dal 2011 troverà applicazione l'accordo di integrazione, previsto dalla normativa sul «pacchetto sicurezza». Sarà quindi a suo avviso importante svolgere una discussione ed un approfondimento sul funzionamento di tale nuovo strumento e sulla sua incidenza rispetto alla questione della cittadinanza. In particolare, ricorda che in tale accordo si prevedono requisiti come lo svolgimento di un test inerente alla conoscenza della lingua e della cultura civica: non vorrebbe quindi che il nuovo percorso per la cittadinanza creasse duplicazioni rispetto a quanto già stabilito.
Occorre quindi comprendere il funzionamento nella realtà dei nuovi strumenti previsti dalla legge e svolgere, di conseguenza, un'ulteriore riflessione per evitare duplicazioni.
Fa inoltre presente di essersi attivata per acquisire informazioni dalla prefetture sulle modalità applicative riguardanti le richieste di cittadinanza: è a suo avviso fondamentale comprendere dove si creano gli «intoppi burocratici», da più parti lamentati come una delle maggiori cause del problema, così da poter elaborare principi di buon funzionamento nell'ambito delle proposte di legge che si stanno esaminando.

David FAVIA (IdV) rileva come l'acquisizione dei dati numerici richiamati dalla relatrice potrebbe essere richiesta formalmente dalla Commissione al Ministero dell'interno, anche per evitare eccessivi allungamenti dei tempi.

Salvatore VASSALLO (PD) intende evidenziare ulteriori quesiti che potrebbero essere utilmente posti al Ministero dell'interno sul tema della cittadinanza.

Donato BRUNO, presidente, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito, ritiene che entro la giornata di domani potranno essere raccolti tutti gli elementi conoscitivi su cui si intende chiedere al Ministero dell'interno di fornire dati ed elementi informativi alla Commissione.

David FAVIA (IdV) prende atto di quanto evidenziato dal presidente sui tempi da seguire ma ritiene imbarazzante che la Commissione debba sottostare ad elementi forniti dal Governo o a veti politici. Concorda comunque sull'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento purché questo avvenga in tempi brevi considerato l'ampio dibattito che già si è svolto sulla materia. Ritiene che le questioni fondamentali riguardino, da una parte, chi nasce in Italia ed il percorso che gli viene richiesto, con particolare riguardo all'introduzione dello ius soli temperato


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e, dall'altra parte, gli immigrati che giungono in Italia in età molto giovane per i quali potrà essere richiesta una soluzione più o meno lunga e l'acquisizione della cittadinanza al massimo alla maggiore età, anche se sarebbe più opportuno consentirla prima. Infine, un'ulteriore questione riguarda l'attribuzione della cittadinanza ai maggiorenni, sulla quale occorre abbreviare i tempi poiché i dieci anni previsti dalla legge diventano oggi di fatto quindici o venti.
Ribadisce quindi l'esigenza di non allungare oltremodo i tempi dell'esame parlamentare delle proposte di legge in titolo poiché questo prolungamento non fa onore all'immagine della Commissione e del Parlamento nel suo complesso.

Luciano DUSSIN (LNP), nel condividere le richieste di approfondimento testé prospettate dalla relatrice, ricorda come da più di un decennio l'argomento sia stato oggetto di discussione in Commissione.
Rileva come alla base delle decisioni vi sia sempre stata una questione politica e richiama quanto proposto già nel 1996 da alcuni gruppi in merito all'estensione della capacità di voto agli stranieri. A tale proposta non è seguito un intervento normativo poiché ciò rendeva necessaria una modifica costituzionale; conseguentemente, è stata individuata quale soluzione alternativa l'anticipazione da dieci a cinque anni del requisito previsto dalla legge per l'attribuzione della cittadinanza.
Ritiene quindi chiaro il tema in questione e le ragioni che non hanno poi portato ad una decisione definitiva. Rileva come oggi ci si trovi di fronte all'ennesimo tentativo finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo iniziale. Evidenzia come l'attribuzione della cittadinanza con maggiore facilità ai minori o a chi nasce nel territorio italiano equivale ad attribuire la cittadinanza anche ai genitori. In tale caso, infatti, non sarebbe possibile l'espulsione in caso di reato.
Sottolinea, pertanto, come con argomentazioni di carattere emotivo si sta cercando di coinvolgere i cittadini su un tema che necessita di grande attenzione ed approfondimento.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Ulteriore nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato ed abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra l'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, al fine di recepire le condizioni espresse dalla V Commissione Bilancio.
Fa quindi presente che l'osservazione formulata dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione nel parere espresso sul precedente testo non è stata recepita dalla II Commissione.
Ritiene quindi opportuno formulare una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2) che evidenzi nuovamente tale profilo che attiene all'articolo 22 ed all'opportunità di definire


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la composizione, le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, ivi previsti, valutando altresì se il riferimento agli «enti pubblici» non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
Emendamenti C. 3496-A.
(Parere all'Assemblea).

I Commissione - Martedì 22 giugno 2010


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ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. (C. 3552 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3352 Governo, già approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali»,
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
tenuto conto che la Corte Costituzionale (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e regioni,
preso atto che l'articolo 2 prevede un'apposita procedura per la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche e che l'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale delle suddette fondazioni;
rilevato, in proposito, che se da un parte tali fondazioni sono state trasformate in fondazioni private dal decreto legislativo n. 367 del 1996 e che l'articolo 22 del suddetto decreto legislativo stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti fondazioni lirico-sinfoniche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente, dall'altra parte, come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, tali fondazioni «sono a tutti gli effetti organismi di diritto pubblico, in quanto, tra l'altro, finanziate in larga parte da soggetti pubblici (Stato, regioni, province e altri)» ed in quanto i relativi conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche sulla base del Sec95,
preso atto inoltre che, in passato, già vi sono stati interventi normativi volti a favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti ed il personale o a prevedere il divieto di assunzioni a tempo indeterminato per il suddetto personale (articolo 3-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 e articolo 2, comma 390 della legge finanziaria per il 2008),
rilevato che il comma 6 dell'articolo 3 dispone che alle fondazioni liriche-sinfoniche continua ad applicarsi, «sin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato», l'articolo 3, quarto e quinto comma della legge n. 426 del 1977, anche con riferimento a rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in


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soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 368 del 2001,
evidenziato, al riguardo, che il suddetto comma 6 dell'articolo 3 sembrerebbe disporre l'applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, con efficacia retroattiva, delle disposizioni - previgenti alla loro trasformazione in diritto privato - in materia di divieto di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e di nullità dei relativi contratti, rendendole suscettibili di incidere su rapporti di lavoro in corso di svolgimento,
rilevato che l'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, sia dichiarato festa nazionale,
evidenziata, al riguardo, l'opportunità di chiarire se si intende che tale giornata sia da considerarsi festa nazionale ai sensi della legge n. 260 del 1949, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», che individua espressamente le giornate festive nell'arco dell'anno e gli effetti giuridici che ne conseguono,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) al comma 6 dell'articolo 3 appare opportuno valutare il mantenimento della previsione per cui alle fondazioni liriche-sinfoniche continua ad applicarsi, «sin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato», l'articolo 3, quarto e quinto comma della legge n. 426 del 1977, anche con riferimento a rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 368 del 2001;
2) all'articolo 7-bis, appare opportuno chiarire se si intende che la giornata del 17 marzo 2011 sia da considerarsi festa nazionale ai sensi della legge n. 260 del 1949, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», che individua espressamente le giornate festive nell'arco dell'anno e gli effetti giuridici che ne conseguono.


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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Ulteriore nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «ordine pubblico e sicurezza», che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
richiamato quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22, che attribuisce agli «enti pubblici» la facoltà di costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi di sovraindebitamento,
rilevato che, sotto il profilo della legislazione generale dello Stato, sembra opportuno definire le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, di cui all'articolo 22, valutando altresì se il riferimento agli «enti pubblici» non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione,
preso atto che il Capo II reca un procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento finalizzato al raggiungimento di un accordo, omologato dal giudice ai sensi dell'articolo 19, a condizione che ad esso abbiano aderito i creditori rappresentanti almeno il settanta per cento dei crediti e che siano state rispettate le procedure previste dal Capo II,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire la composizione, le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, di cui all'articolo 22, valutando altresì se il riferimento agli «enti pubblici» non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione.

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