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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)
V Commissione

SOMMARIO

Martedì 22 giugno 2010


SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Nuovo testo C. 44 e abb.-B, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione) ... 42

DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. C. 3552 Governo (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio) ... 45

V Commissione - Resoconto di martedì 22 giugno 2010


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 12.05.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Nuovo testo C. 44 e abb.-B, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 giugno 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS rileva, con riferimento all'articolo 20, comma 5, in materia di requisiti di esercizio delle autoscuole, che le indicate attività possano essere svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e che, comunque, eventuali maggiori oneri connessi a tale attività possono essere posti a carico dei soggetti richiedenti nell'ambito dell'autonomia impositiva riconosciuta agli enti territoriali.
Per quanto concerne l'articolo 22, commi 1 e 2, in materia di patente a punti, rileva che la proposta non sembra determinare oneri per la finanza pubblica, nel presupposto che gli oneri dell'esame siano posti a carico del privato unitamente ai costi per la frequenza del corso, in quanto ad essa strettamente connessa.
Con riferimento all'articolo 23, recante requisiti per il conseguimento della patente, ritiene che dal tenore letterale della norma, la quale prescrive che le spese per gli accertamenti clinico-tossicologici e per la susseguente certificazione siano poste in capo al richiedente, osserva che la norma non appare suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per quanto concerne l'articolo 26 in materia di sanzioni di segnalazioni visive dei veicoli, ritiene che la modifica non è suscettibile di determinare effetti sui saldi


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di finanza pubblica in considerazione della aleatorietà dei proventi derivanti dalle sanzioni.
Per quel che concerne l'articolo 34, in materia di guida sotto effetto di alcol e stupefacenti, osserva che sarebbe preferibile acquisire chiarimenti dai Ministeri della giustizia e dell'interno circa l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica legati all'obbligo di versamento dei contributi assicurativi, con particolare riferimento all'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali per coloro che vengono ammessi alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, in analogia a quanto previsto per i detenuti adibiti ad attività occupazionale. Conferma comunque l'irrilevanza della misura in esame ai fini dei saldi di finanza pubblica, in considerazione della aleatorietà dei proventi derivanti dalle sanzioni.
Per quanto riguarda l'articolo 42 sulla destinazione dei proventi delle sanzioni, nel ribadire che la disposizione si riferisce alle maggiori entrate derivanti dalle modifiche contenute nel disegno di legge in oggetto, fa presente che l'individuazione, da attuarsi con apposito provvedimento annuale, delle maggiori entrate, al netto delle minori entrate che pure si possono verificare in attuazione del provvedimento, risulta difficilmente attuabile tenuto conto che si tratta di sanzioni che già rivestono un carattere aleatorio.
Per quel che concerne l'articolo 46-bis, in materia di educazione stradale, rinvia al parere del Ministero dell'istruzione, università e ricerca competente per materia.
Per quanto riguarda l'articolo 47 concernente il Comitato per le attività connesse alla sicurezza stradale, rileva che la partecipazione al Comitato dei rappresentanti delle varie amministrazioni coinvolte non comporta oneri in quanto si tratta di attività svolta nell'ambito delle competenze istituzionali di ciascuna di esse. Peraltro, considerato che per la partecipazione allo stesso non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere, ritiene che la clausola di invarianza di oneri possa essere rispettata. Per quanto riguarda l'attività di gestione del Comitato, ritiene che non vi siano profili di onerosità, essendo utilizzabili le risorse disponibili presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per quel che concerne l'articolo 49 in materia di classificazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, ritiene che stante la natura ordinamentale della norma, non si ritiene che eventuali modifiche ai criteri di definizione delle rete autostradale e stradale possano avere riflessi sulle modalità di finanziamento della costruzione e manutenzione delle suddette strade e autostrade.
Per quel che concerne l'articolo 61 in materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per i soggetti diversamente abili, rileva che non vi sono profili problematici dal punto di vista finanziario.
Con riferimento infine alla disposizione di cui all'articolo 34, comma 3, lettera c), rileva che, malgrado la stessa sia stata oggetto di una doppia deliberazione conforme delle due Camere, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sarebbe opportuno provvedere a mutare il riferimento al prelievo di mucosa, che richiederebbe un'attività sanitaria complessa e comporterebbe la necessità per il personale ausiliario delle forze di polizia di frequentare appositi corsi di specializzazione, con i relativi costi a carico della finanza pubblica, in un riferimento ai relativi fluidi.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ritiene esaurienti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Maino MARCHI (PD) con riferimento all'articolo 25, comma 1, sottolinea come l'attribuzione agli enti locali del 50 per cento dell'ammontare delle sanzioni riscosse sul loro territorio possa comportare significative riduzioni delle entrate per questi ultimi che attualmente percepiscono l'intero ammontare di tali sanzioni. Rileva peraltro come non vi sia nemmeno risposta alla preoccupazione inversa derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 20, che trasferisce i proventi relativi alle autoscuole dal bilancio dello Stato a quello


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delle province. Ricorda che già il testo licenziato in prima lettura dalla Camera, su cui pure aveva già manifestato la sua contrarietà, pur meno penalizzante per gli enti locali ed approvato in un contesto economico differente, aveva suscitato forti preoccupazioni dei rappresentanti degli enti locali. Sottolinea come, nell'attuale situazione, all'indomani dei pesanti tagli determinati sulla finanza locale ai sensi del decreto n. 78 del 2010, un'ulteriore penalizzazione per i bilanci degli enti locali sia insostenibile. Con riferimento all'articolo 49, relativo alla ripartizione della rete stradale, rileva come, pur trattandosi di una scelta già iniziata dal Governo di centrosinistra, i risultati siano stati piuttosto deludenti. Ritiene che, anche in questo settore, vi potrebbe essere una maggiore efficienza in grado di produrre una diminuzione dei costi per i contribuenti.

Fabio GARAGNANI (PdL) ricorda che nella seduta del 17 giugno 2010, aveva richiamato l'attenzione del Governo sull'esigenza che gli enti locali utilizzino i proventi derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice della strada esclusivamente per le finalità previste dalla legge. Sottolinea, infatti, che sempre più spesso gli enti territoriali ricorrono all'utilizzo di autovelox e controlli stradali al fine di integrare le proprie risorse di bilancio, realizzando per questa via una forma di imposizione fiscale occulta. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di verificare la possibilità di affrontare tale delicata questione nel parere sul provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), relatore, con riferimento alla questione posta dall'onorevole Marchi, in merito alla ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni tra comuni ed enti da cui dipende l'organo accertatore, rileva che non è corretto affrontare i problemi di bilancio degli enti locali attraverso le sanzioni per le violazioni dei limiti di velocità. Sottolinea peraltro come la Commissione di merito abbia effettuato tale scelta in maniera condivisa proprio per evitare abusi da parte dei Comuni. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 44 e abb.-B, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5, che prevedono l'attribuzione alle province dei proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni per l'esercizio abusivo di autoscuola di cui all'articolo 123, comma 11-bis, del Codice della strada, non determina effetti negativi significativi in termini di gettito per il bilancio dello Stato, in quanto al momento non risulta che tali sanzioni siano mai state applicate;
le modifiche introdotte agli articoli 26 e 40 non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto i proventi derivanti dalle sanzioni, in ragione della loro aleatorietà, non sono scontati nei tendenziali;
l'articolo 34, comma 3, lettera c), peraltro già oggetto di una doppia deliberazione conforme da parte della Camera e del Senato, demanda al personale ausiliario delle forze di polizia un accertamento sulla mucosa del cavo orale che non può essere effettuato, al contrario di quanto affermato dalla disposizione in questione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto comporta lo svolgimento di un'indagine invasiva con strumenti particolari, per effettuare la quale il predetto personale ausiliario dovrebbe tra l'altro frequentare appositi corsi di specializzazione;
la clausola di invarianza di cui al comma 6 dell'articolo 47 è idonea a garantire che il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale di cui al suddetto articolo


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possa svolgere le proprie funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 61, comma 2, reca le necessarie disponibilità e non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
nel presupposto che le spese relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, e quelle per il rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), saranno poste integralmente a carico dei soggetti richiedenti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 34, comma 3, lettera c), sostituire la parola: "mucosa" con la seguente: "fluido";
all'articolo 61, comma 2, sostituire le parole: "Al relativo onere" con le seguenti: "All'onere derivante dall'attuazione del comma 1";
e con la seguente condizione:
all'articolo 47, comma 6, sopprimere le parole: "né minori entrate."»

Il viceministro Giuseppe VEGAS, nel concordare con la proposta di parere del relatore, sottolinea, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Garagnani, che il provvedimento in esame già prevede in modo espresso quale debba essere la destinazione delle risorse provenienti dalle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice della strada e, pertanto, sarebbe difficile ipotizzare un vincolo più stringente per gli enti locali, anche in ragione della difficoltà di operare, nel nostro ordinamento, controlli sull'utilizzo di risorse iscritte nei bilanci degli enti territoriali.

Maino MARCHI (PD) dichiara, a titolo personale la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando di non volere in alcun modo concorrere ad un ulteriore depauperamento dei bilanci degli enti locali.

Renato CAMBURSANO (IdV), associandosi alle considerazioni del collega Marchi in ordine agli effetti del provvedimento sulla finanza degli enti locali, che è stata oggetto di numerosi interventi fortemente restrittivi nei più recenti provvedimenti legislativi, annuncia la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento alla condizione volta a modificare l'articolo 34, comma 3, lettera c), del provvedimento in esame, che risulta unanimemente condivisa, rileva come essa, pur essendo intervenuta, peraltro con l'eccezione della clausola «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» introdotta dal Senato, la doppia lettura conforme tra i due rami del Parlamento, meriti di essere sottoposta all'attenzione della Commissione di merito, in ragione della necessità di garantire, comunque, il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alla luce dei problemi di copertura evidenziati nella premessa della proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
C. 3552 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


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Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che l'articolo 17, comma 8, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, con una rilevante innovazione rispetto alla disciplina previgente, stabilisce che le relazioni tecniche allegate ai disegni di legge siano aggiornati all'atto del passaggio dell'esame dei provvedimenti tra i due rami del Parlamento. Nel rilevare che la relazione allegata al provvedimento in esame non è stata aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra le due Camere, fa presente che nella giornata di venerdì 18 giugno 2010 ha richiesto di far pervenire alla Commissione bilancio una versione aggiornata della relazione tecnica, che allo stato non è stata ancora trasmessa. Nel segnalare come tale relazione, non appena trasmessa, sarà inviata a tutti i componenti della Commissione, al fine di consentire una valutazione dei suoi contenuti, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

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