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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della IX Commissione permanente
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
IX Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 7 luglio 2010


SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B , approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito della discussione e rinvio) ... 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B , approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito della discussione e rinvio) ... 93
ALLEGATO 1 (Testo unificato risultante dall'esame in sede referente adottato come testo base) ... 102

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese COM ( 2010 ) 135 definitivo - 17696/09 (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole) ... 97
ALLEGATO 2 (Relazione approvata) ... 151

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV. Atto n. 216 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione - Rilievi) ... 100
ALLEGATO 3 (Rilievi approvati) ... 153

IX Commissione - Resoconto di mercoledì 7 luglio 2010


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SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 7 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, iniziata nella seduta del 6 luglio 2010.


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Mario VALDUCCI, presidente e relatore, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Ricorda che nella seduta di ieri sera, in qualità di relatore, ha svolto la relazione introduttiva.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di intervenire in sede di replica.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia alle deliberazioni che saranno assunte nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi già prevista al termine della seduta la definizione delle modalità e dei tempi di esame del provvedimento.
Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 10.15.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 7 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione riprende la discussione del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Mario LOVELLI (PD) auspica che il provvedimento possa trovare una rapida conclusione da parte di entrambi i rami del Parlamento e che possa quindi diventare legge prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari. Giudica le soluzioni individuate sui molti temi affrontati dal provvedimento complessivamente soddisfacenti. Osserva che il tema della sicurezza stradale è un tema centrale per la Commissione, come dimostra l'ampio lavoro svolto sin dalla scorsa legislatura. Rileva che nella scorsa legislatura c'è stata una forte attenzione del Governo che si è manifestata attraverso l'adozione di uno specifico decreto-legge e che anche in questa legislatura il Governo si è impegnato sul tema. Ritiene tuttavia che il provvedimento costituisca una soluzione parziale rispetto alle questioni che andrebbero affrontate in tema di sicurezza stradale e giudica opportuno che si pervenga ad un riordino della materia attraverso la revisione organica della strada da parte del Governo, che possa costituire un ausilio per i cittadini, le forze dell'ordine e gli enti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza. Osserva infatti che numerosi temi non sono stati oggetto del provvedimento in esame e tra questi ricorda la necessità di tutelare la mobilità sostenibile - tema sul quale la Commissione ha svolto un esame approfondito attraverso una serie di audizioni - e in


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particolare la mobilità ciclistica. Ricorda, al riguardo, che sono state già presentate numerose proposte di legge di cui auspica che possa essere avviato tempestivamente l'esame, al fine di promuovere forme di mobilità in sicurezza per i mezzi non inquinanti. Ritiene che, comunque, nel campo della sicurezza stradale le istituzioni abbiano avviato un percorso positivo, come testimoniato anche dai dati statistici sulla incidentalità degli ultimi anni, e in particolare tra il 2008 e il 2009. Ritiene importante che la Commissione si sia soffermata su temi di grande rilevanza come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, poiché, anche se il numero di incidenti provocati è in percentuale assai basso e pari a circa il 3 per cento, le conseguenze per le persone sono assai gravi. Ritiene invece fondamentale che si attui una programmazione in materia di educazione scolastica, oggetto di un articolo specifico del provvedimento, le cui modalità attuative faranno tuttavia slittare l'applicazione delle disposizioni all'anno scolastico successivo al prossimo. Infine ribadisce l'importanza dei controlli sulle strade e della presenza delle forze di polizia stradale sia statali che locali. Ritiene che la questione debba essere affrontata anche in termini di risorse e auspica che nella manovra economica attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento non vengano approvate norme che prevedano diminuzioni negli stanziamenti destinate alle forze dell'ordine, perché questo inciderebbe negativamente anche sulla sicurezza stradale. In ultimo osserva che con l'anno 2010 si chiude il decennio di programmazione europea in cui ci si era prefissati l'obiettivo di ridurre l'incidentalità del 50 per cento; al riguardo rileva che l'Italia è lontana dall'obiettivo posto in sede europea e in questo senso sottolinea la necessità di moltiplicare gli sforzi affinché venga raggiunto questo importante risultato. Auspica in conclusione che l'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento possano dare dei risultati in termini di miglioramento della sicurezza stradale, ma ribadisce la necessità che siano intensificati i controlli e posta una specifica attenzione sull'educazione stradale, anche in ragione del fatto che una grande quantità di incidenti coinvolgono la popolazione giovanile.

Vincenzo GAROFALO (PdL) sottolinea che il provvedimento in esame è di grande rilievo e darà un ulteriore contributo al Paese volto ad accrescere la sicurezza sulle strade e a diminuire l'incidentalità stradale. Ricorda al riguardo gli obiettivi raggiunti attraverso l'introduzione dell'istituto della patente a punti e ritiene che questo provvedimento si inserisca nella direttrice seguita dalle istituzioni, volta a migliorare la sicurezza stradale. Osserva che, rispetto al testo licenziato dal Senato, le modifiche apportate dalla Camera sono state di portata assai limitata. Sottolinea che tali modifiche sono state finalizzate a migliorare il testo, e al riguardo ricorda l'introduzione, a partire dal 19 gennaio 2011, della prova pratica per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore, che inciderà anche sulla guida delle minicar. Ritiene gli interventi operati dalla Commissione responsabili e rispettosi delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Concorda con il collega Lovelli sulla necessità di fare una riflessione complessiva sulla mobilità ciclopedonale, soprattutto nei centri abitati, affinché questa possa diventare un nuovo modello di trasporto. Riguardo all'aumento generalizzato delle sanzioni contenute nel provvedimento in esame, osserva che si tratta di uno strumento volto ad ottenere maggiori risultati in termini di sicurezza e sottolinea che il previsto monitoraggio degli effetti delle disposizioni contenute nel provvedimento potrà costituire un utile strumento per individuare la direzione nella quale muoversi in futuro. Reputa anch'egli importante l'educazione stradale sia per i giovani che per gli altri utenti della strada, e a tal fine ritiene opportuno che venga fatta una buona campagna informativa anche da parte delle istituzioni. In ultimo osserva che l'autorizzazione all'esame in sede legislativa del provvedimento, frutto dell'ampio


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lavoro svolto e dell'intensa attività della Commissione, testimonia anche della forte condivisione sui contenuti del provvedimento, rispetto al quale auspica una tempestiva approvazione.

Marco DESIDERATI (LNP) condivide quanto detto dai colleghi Lovelli e Garofalo riguardo alla importanza del provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare. Ritiene che sia stato fatto dalla Commissione uno sforzo importante per la promozione della sicurezza sulle strade e osserva che la Commissione è intervenuta anche su ambiti non strettamente connessi alle materie di propria competenza, come la somministrazione di bevande alcoliche, proprio in ragione delle conseguenze che anche tali questioni possono produrre sull'obiettivo prioritario di rafforzare la sicurezza stradale. Ritiene che l'aumento delle sanzioni possa costituire uno strumento utile, anche se giudica necessario che queste siano mantenute in un ambito di proporzionalità. Esprime in conclusione la condivisione del proprio gruppo sul provvedimento in esame e ritiene opportuno, una volta approvato il provvedimento, che la Commissione possa prendere in considerazione anche interventi innovativi finalizzati al potenziamento della sicurezza stradale, in particolare mediante il ricorso alle nuove tecnologie.

Michele Pompeo META (PD) osserva che la Commissione si accinge ad approvare un provvedimento di grande rilievo per le questioni in esso contenute. Fa presente che il lavoro svolto dal Parlamento è stato assai lungo e auspica che il testo possa essere approvato prima dell'estate, auspicando che le modalità di esame da parte del Senato siano compatibili con tale obiettivo. Pur ritenendo il provvedimento di grandissimo rilievo, osserva che le dichiarazioni del Ministro, e da ultimo quelle pubblicate oggi, non fanno riferimento a questo importante lavoro svolto in Parlamento. Esprime preoccupazione anche per i contenuti di alcune agenzie di stampa in cui sindaci assai autorevoli hanno proposto l'abbassamento del limite di età per la guida di alcune autovetture, in contrasto con lo spirito che ha animato il lavoro di questa Commissione fin dalla scorsa legislatura. Ritiene opportuno che il Governo possa operare un riordino complessivo della materia attraverso la revisione organica del codice della strada e sottolinea la necessità che questo avvenga in tempi brevi. Al riguardo invita il Governo a manifestare con chiarezza i propri intendimenti, anche al fine di permettere al Parlamento di lavorare su questo tema. Evidenzia la difficoltà di avere dei dati ufficiali sulla sicurezza stradale; osserva infatti che vengono pubblicati dati assai difformi tra di loro e che questo diminuisce l'attenzione sulla questione della sicurezza stradale, i cui costi rappresentano più di un punto percentuale del PIL. Sottolinea l'importanza del tema dei controlli, che ad oggi si aggirano a circa un milione l'anno. Osserva al riguardo che un tale numero di controlli sulle strade è assai inadeguato e che occorrerebbe investire maggiori risorse. Esprime in proposito preoccupazione per la diffusione di notizie che prospettano, in situazioni di emergenza, l'impiego nelle scorte di agenti attualmente destinati ai controllo autostradali. In ultimo osserva che poteva essere affrontata con maggiore coraggio la disposizione che prevede la destinazione dei proventi delle sanzioni e in particolare avrebbe ritenuto opportuno che parte di tali proventi potessero confluire in un fondo da destinare alle forze dell'ordine. In conclusione ringrazia i colleghi per il lavoro unitario svolto su questo tema, ed esprime un particolare ringraziamento al Presidente per l'attenzione e la disponibilità manifestata durante l'esame.

Antonio MEREU (UdC) osserva che il proprio gruppo avrebbe ritenuto preferibile che la discussione del provvedimento fosse svolta dall'Assemblea. Ritiene che il testo elaborato presenti un'impostazione criticabile, nella misura in cui incrementa eccessivamente l'importo delle sanzioni per violazioni di norme del codice della strada. Osserva invece che l'unica strada


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efficace da perseguire per il miglioramento della sicurezza stradale sia quella di una maggiore educazione alla guida dei veicoli e a tal fine giudica di fondamentale importanza che si faccia un serio investimento sui programmi di educazione scolastica. Condivide quanto detto dai colleghi che l'hanno preceduto sulla necessità di implementare i controlli sulle strade. Nel preannunciare la presentazione da parte del proprio gruppo di alcuni emendamenti, auspica in ogni caso che il provvedimento venga tempestivamente approvato dalla Commissione e possa essere approvato definitivamente dall'altro ramo del Parlamento prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Carlo MONAI (IdV) esprime soddisfazione per essere vicini all'approvazione di un provvedimento che è all'esame del Parlamento da lungo tempo. Riguardo ai programmi di educazione scolastica, di cui condivide la necessità, esprime preoccupazione per le nuove funzioni didattiche che sono attribuite agli istituti scolastici in assenza di specifiche risorse; ritiene opportuno al riguardo che l'educazione sulla sicurezza stradale possa essere contemplata nell'ambito dei programmi ministeriali. Osserva che l'attività di educazione scolastica dovrebbe essere svolta in modo adeguato e ritiene opportuno che venga coordinata a livello nazionale; in ogni caso la Commissione dovrebbero riflettere sulla possibilità di istituire un fondo alimentato dai proventi delle sanzioni che venga destinato a tale finalità. In ultimo ricorda l'intervento della Corte costituzionale riguardo all'istituto della confisca e chiede al Presidente con quali modalità la Commissione potrà intervenire per dare corso a quanto disposto dalla Corte e superare gli elementi di incoerenza, con specifico riferimento al patteggiamento, che si determinerebbero se non si modificassero anche le norme attualmente contenute nel codice della strada che prevedono la confisca anche in tale ipotesi.

Giacomo TERRANOVA (PdL) rileva che il provvedimento in esame contiene soltanto alcune delle disposizioni necessarie per un riordino del codice della strada, osservando che la scelta di limitare l'intervento era stata fatta in ragione della volontà di approvarlo tempestivamente. Sottolinea tuttavia che questo non è successo, per cui alla fine il testo non contiene interventi che si sarebbero dimostrati assai rilevanti per migliorare la sicurezza. Segnala in particolare la questione delle autoscuole, che, originariamente destinatarie dell'educazione in materia di sicurezza stradale, per effetto della liberalizzazione, sono state degradate a semplici attività commerciali. Preannuncia la presentazione di un proprio ordine del giorno sulla questione. Ritiene in ogni caso che debba esserci un impegno del Governo ad attuare una revisione organica del codice della strada, che possa affrontare le numerose tematiche che non è stato possibile affrontare attraverso questo provvedimento.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, rispondendo al deputato Monai, fa presente che quanto disposto attraverso la recente sentenza della Corte costituzionale sarà recepito con un emendamento a propria firma.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO ritiene che questo provvedimento, giunto all'approvazione della Commissione, qualifichi il ruolo del Parlamento, del Governo e della politica in generale. Osserva che quando la politica affronta un tema come quello della sicurezza assolve al principale compito che le è proprio, ossia quello di svolgere un servizio per la comunità. Ritiene il lavoro svolto dalla Commissione assai importante, e sottolinea che è stato recuperato interamente il lavoro svolto nella precedente legislatura. A suo giudizio l'entrata in vigore del provvedimento ridisegnerà il quadro di riferimento in materia di sicurezza stradale e farà compiere un notevole passo in avanti in questa direzione. Concorda con il deputato Garofalo sull'importanza dell'introduzione dell'istituto della patente a punti e giudica un segnale positivo


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che Parlamento e Governo siano in grado di intervenire nuovamente sulla materia, anche in ragione dei cambiamenti che nel corso del tempo si registrano relativamente alle cause dell'incidentalità. Ringrazia quindi i deputati per l'ampio lavoro svolto ed esprime un particolare ringraziamento per gli uffici del Ministero, per il rilevante supporto che gli hanno offerto. Auspica infine che il provvedimento possa pervenire in tempi rapidi all'approvazione definitiva.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
Pone quindi in votazione la proposta di adottare, come testo base per l'esame in sede legislativa, il testo unificato risultante dalla modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare, come testo base per l'esame in sede legislativa, il testo unificato risultante dalla modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato 1).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 7 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.25.

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese COM (2010) 135 definitivo - 17696/09.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 6 luglio 2010.

Jonny CROSIO (LNP), relatore, formula la seguente proposta di relazione:
«La IX Commissione (Trasporti, Poste e telecomunicazioni),
esaminato il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 (COM(2010)135) e il programma dei 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (17696/09);
premesso che i quattro temi prioritari indicati nel primo documento appaiono estremamente generali limitandosi a segnalare obiettivi di lungo termine, riferiti in particolare alla strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione;
rilevato, peraltro, come la trasmissione integrale in italiano dei due documenti da parte della Commissione europea sia avvenuta solo alla fine del maggio scorso, ben oltre l'inizio dell'anno cui essi fanno riferimento, riducendo pertanto di molto la significatività dei documenti stessi, che risultano, di fatto, in parte già superati;
sottolineata l'importanza della politica dei trasporti e delle telecomunicazioni al fine di favorire il completamento del mercato unico europeo e la necessità di rispondere alla nuove sfide del settore, al fine di addivenire ad un sistema di trasporto sostenibile ed efficiente, che garantisca il giusto equilibrio tra gli imperativi della crescita economica, il benessere sociale e la qualità dell'ambiente;


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considerata la crescente attenzione dedicata ai temi della sicurezza stradale e della mobilità urbana, in relazione all'impatto sulla qualità della vita e tenuto conto delle ricadute economiche, sociali e ambientali;
ricordato che nella risoluzione Gottardo 6/00017, approvata dall'Assemblea della Camera il 20 aprile 2009, a conclusione dell'esame del programma legislativo della Commissione per il 2009, con riguardo alle infrastrutture si impegnava, tra l'altro, il Governo a promuovere iniziative utili a favorire la realizzazione e lo sviluppo nei singoli Stati membri delle reti a banda larga, con particolare riferimento ai territori nei quali si presentano in misura marcata situazioni di divario digitale; rilevato in proposito che nel programma dei 18 mesi delle presidenze del Consiglio dell'Unione europea spagnola, belga e ungherese si manifesta l'intendimento di avviare i lavori sul nuovo campo di applicazione del servizio universale in termini di comunicazioni elettroniche e sull'inserimento della banda larga nel campo di applicazione del servizio universale;
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

invitando la Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) a evidenziare nei confronti del Governo i seguenti aspetti:
a) in materia di sicurezza stradale, si consideri l'opportunità di accelerare i tempi di definizione della proposta di direttiva per l'applicazione transfrontaliera delle norme sulle violazioni del codice della strada (COM(2008)151);
b) in tema di politiche aeroportuali, si sottolinei l'effettiva opportunità ed urgenza di una revisione del regolamento (CE) n. 1995/93 sugli slot aeroportuali e della direttiva 96/67/CE sui servizi di assistenza a terra negli aeroporti, in relazione alle crescenti esigenze di razionalizzazione e coordinamento del traffico aereo;
c) in materia di telecomunicazioni, si consideri l'opportunità di individuare concrete iniziative volte a dare attuazione agli obiettivi indicati nella comunicazione (COM(2010)245) presentata dalla Commissione il 19 maggio 2010 «Un'agenda europea del digitale», con la quale si intende stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea per il 2020; si valuti altresì, in tale contesto, la opportunità di assumere specifiche iniziative a sostegno della diffusione e dello sviluppo della banda larga, in coerenza con l'intenzione delle presidenze del Consiglio dell'Unione europea di prevederne l'inserimento nel campo di applicazione del servizio universale in materia di comunicazioni elettroniche;
d) nell'ambito della revisione delle Linee-guida per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto, si sottolinei la necessità di dare continuità alle azioni intraprese per il periodo 2007-2013 e di dedicare particolare attenzione al riequilibrio del sistema di trasporto merci e passeggeri al'interno dell'Unione europea, in vista dell'obiettivo di superare le criticità esistenti, valorizzando le possibilità di integrazione delle reti di trasporto che collegano i diversi Paesi e accelerando il completamento delle infrastrutture che consentono l'utilizzo di modalità alternative al trasporto su strada;
e) si consideri l'esigenza di assicurare tempi certi per l'attuazione ed il successivo riesame delle iniziative indicate nell'ambito delle 20 azioni prioritarie enunciate nel Piano d'azione per la mobilità urbana(COM(2009)490), tenendo conto della necessità di affrontare tale tematica secondo un approccio integrato che consenta di conciliare le iniziative da assumere in materia di politica dei trasporti con le altre politiche dell'Unione, quali la politica industriale, la politica ambientale e di gestione del territorio, il turismo, le politiche sociali».


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Carlo MONAI (IdV) condivide i contenuti evidenziati dal relatore nella proposta di relazione. Giudica tuttavia generica la formulazione di cui alla lettera b) della proposta di relazione e ritiene che potrebbero essere specificati meglio gli obiettivi che la Commissione riterrebbe opportuno perseguire sulla materia.

Mario VALDUCCI, presidente, ritiene che tali obiettivi possano essere sintetizzati attraverso un riferimento al rafforzamento della concorrenza nel settore.

Mario LOVELLI (PD) ritiene che la proposta di relazione, della quale condivide in linea di massima i contenuti, necessiti di qualche precisazione. In particolare osserva che la lettera d), nella quale si fa riferimento alle reti transeuropee di trasporto, reca una formulazione di indirizzo del tutto generale, senza fare alcun riferimento al tema delle risorse, che costituisce il reale grave impedimento alla realizzazione di tali reti in tempi certi. Ricorda che le reti transeuropee sono state all'attenzione dei recenti vertici europei, nei quali il Ministro dell'economia ha sottolineato l'importanza del reperimento delle risorse, al fine della realizzazione delle reti, anche attraverso forme di finanziamento innovative, come gli «eurobond». Rileva che in assenza di risorse si amplierà il divario tra il livello della progettualità delle reti e la loro effettiva realizzazione. In ultimo riterrebbe opportuno che venisse fatto all'interno del documento un riferimento anche alla necessità di una maggiore concorrenza nel trasporto ferroviario.

Vincenzo GAROFALO (PdL) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che nella proposta di reazione ha tentato di trovare una formulazione equilibrata, che evidenziasse i temi di maggiore attenzione per la Commissione. Ritiene gli aspetti sottolineati dal relatore siao sicuramente condivisibili. Quanto alla necessità di assicurare adeguate risorse per la realizzazione delle erti TEN-T osserva che la situazione economico finanziaria al momento registra una forte crisi, che deve essere affrontata anche dall'Unione europea nel suo complesso.

Antonio MEREU (UdC) dà atto al relatore del lavoro svolto per individuare i temi di maggiore interesse per la Commissione ed esprime la condivisione del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

Jonny CROSIO (LNP), relatore, ringrazia i colleghi per il loro contributo. Evidenzia di aver privilegiato l'aspetto della programmazione anche per rispettare la natura dei documenti all'esame della Commissione; concorda tuttavia con il collega Lovelli sulla necessità di assicurare adeguati finanziamenti per la realizzazione delle reti TEN-T.

Mario VALDUCCI, presidente, propone che il documento venga modificato conformemente a quanto emerso dal dibattito. In particolare propone di inserire alla fine della lettera b), il riferimento all'obiettivo di rafforzare la concorrenza nel settore e alla lettera d) il riferimento all'esigenza di individuare forme di finanziamento innovative, quali l'emissione di bond europei.

Jonny CROSIO (LNP), relatore, accetta la riformulazione proposta dal presidente (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di relazione, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di relazione, come riformulata (vedi allegato 2). Delibera quindi di nominare il deputato Jonny Crosio relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 15.45.


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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV.
Atto n. 216.
(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 30 giugno 2010.

Marco DESIDERATI (LNP), relatore, presenta una riformulazione della proposta di rilievi (vedi allegato 3). Rispetto alla proposta di rilievi presentata nella seduta di mercoledì 30 giugno fa presente di aver introdotto alcune limitate modifiche. In primo luogo, considerato il numero ristretto di dirigenti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e il loro ruolo prevalentemente gestionale, fa presente di aver ritenuto opportuno eliminare la segnalazione alla Commissione per la semplificazione di valutare l'opportunità di estendere ai dirigenti dell'Agenzia la previsione di un periodo, successivo a quello di servizio presso l'Agenzia in cui non potrebbe assumere incarichi presso imprese che operano nel settore dell'aviazione civile e dell'industria aereonautica. Rileva di aver ritenuto altresì opportuno riformulare i rilievi relativi alla determinazione del trattamento economico del direttore generale, evitando di fissare un limite precisamente individuato e segnalando piuttosto alla Commissione per la semplificazione l'opportunità di tener conto della finalità di riduzione delle spese di funzionamento alla quale devono rispondere gli atti di riordino, nonché delle misure in materia di contenimento della spesa relativa al pubblico impiego previste nell'ambito del decreto-legge n. 78 del 2010, recante la cosiddetta manovra finanziaria. Infine, riprendendo alcune sollecitazioni pervenutemi anche da colleghi membri della Commissione, sottolinea di aver segnalato nella premessa della proposta di rilievi l'esigenza generale di pervenire a una definizione tendenzialmente uniforme della disciplina relativa agli organi degli enti pubblici non economici, in particolare per quanto concerne profili quali, per indicarne solo alcuni a titolo esemplificativo, le modalità di nomina, la durata del mandato e i limiti di rinnovabilità, le incompatibilità.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si rimette alla Commissione sulla richiesta di soppressione del comma 2 dell'articolo 6, recata dalla lettera b) della proposta ed esprime il parere favorevole del Governo sui restanti punti della proposta di rilievi, come riformulata.

Marco DESIDERATI (LNP), relatore, con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 6, fa presente che tale disposizione, sulla base di indicazioni da lui raccolte, sarebbe stata inserita al fine di evitare che siano computati nell'applicazione del limite di rinnovabilità del mandato eventuali mandati svolti precedentemente all'entrata in vigore del regolamento di riordino. Rileva che, sotto questo profilo, la formulazione della disposizione non sembra corrispondere alla finalità indicata. A tale scopo sarebbe stata piuttosto opportuna una previsione che escludesse espressamente dall'applicazione dei limiti alla rinnovabilità i mandati svolti in precedenza o anche al momento dell'entrata in vigore del regolamento. Anche una simile disposizione, peraltro, risulta a suo avviso non necessaria, in quanto ciò che è previsto dal regolamento


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non potrà che applicarsi dalla data di entrata in vigore del medesimo, conformemente ai principi generali che escludono la retroattività delle norme, salvo ove sia espressamente prevista.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ringrazia il relatore per la disponibilità al confronto manifestata nel corso dell'esame e per l'accoglimento delle indicazioni emerse dal dibattito. Sottolinea l'opportunità delle modifiche apportate alla proposta di rilievi e in particolare quella relativa all'esigenza di pervenire a una definizione tendenzialmente uniforme della disciplina relativa agli organi degli enti pubblici non economici, evitando di prevedere disposizioni diverse per gli enti di volta in volta oggetto di riordino. Concorda con al necessità di sopprimere la disposizione recata al comma 2 dell'articolo 6 dello schema di regolamento e condivide altresì il rilievo di cui alla lettera f), in quanto richiama un principio di responsabilità economica, necessario soprattutto in un momento di grave crisi, come quello attuale, con pesanti ripercussioni sulle finanze pubbliche.

Carlo MONAI (IdV) rileva l'opportunità di sottolineare, al di là del limite alla rinnovabilità dei mandati sul quale concorda, anche l'esigenza che la selezione dei soggetti chiamati a rivestire il ruolo di organi dell'Agenzia e a svolgere incarichi dirigenziali risponda a anche a requisiti di carattere etico ed escluda persone che hanno precedenti penali, anche al fine di dare un opportuno segnale rispetto al degrado etico che è protagonista di tanta parte della vita pubblica contemporanea. Al riguardo ricorda le indagini in corso sugli appalti ferroviari.

Marco DESIDERATI (LNP), relatore, ritiene che le considerazioni del collega Monai rispondano a principi sicuramente condivisibili e di grande rilevanza. Tuttavia ritiene che la questione, proprio per il suo carattere generale, debba essere affrontata in una sede appropriata e non possa essere sollevata sul regole manto di riordino di un ente specifico.

Mario LOVELLI (PD) condivide la proposta di rilievi del relatore, che ringrazia per il lavoro svolto. Chiede peraltro chiarimenti sull'applicabilità all'Agenzia delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010, con particolare riferimento alla previsione che sopprime i compensi per gli organi di enti sovvenzionati dallo Stato. Condivide le considerazioni del collega Monai; tuttavia ritiene che la scelta delle persone chiamate a dirigere gli enti pubblici dovrebbe in goni caso rispondere ai requisiti evidenziati e in proposito segnala l'opportunità di una più attenta valutazione delle nomine proposte, in particolare di quelle sulle quali è richiesto il parere ella Commissione.

Antonio MEREU (UdC) condivide al proposta di rilievi del relatore.

Mario VALDUCCI, presidente, con riferimento alla richiesta del deputato Lovelli, fa presente che le disposizioni recate dal decreto-legge n. 78 da lui richiamate non dovrebbero applicarsi all'Agenzia , ma solo a fondazioni ed associazioni. Osserva inoltre che in ogni caso tali disposizioni potrebbero essere oggetto di ulteriori modifiche e precisazioni nel corso dell'esame ai fini della conversione del decreto.

Carlo MONAI (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di rilievi del relatore.

La Commissione approva la proposta di rilievi nel testo riformulato (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 16.

IX Commissione - Mercoledì 7 luglio 2010


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

TESTO UNIFICATO RISULTANTE DALL'ESAME IN SEDE REFERENTE ADOTTATO COME TESTO BASE
Capo I

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione).

1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», è sostituita dalla seguente:
«e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».

2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli» sono soppresse.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237


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del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.
5. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti».
6. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».

Art. 2.
(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida).

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente


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comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».

3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada).

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;
b) il terzo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzarla ad avvalersi, in loro vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa, secondo le modalità stabilite nel regolamento».
c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;
d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica».

Art. 5.
(Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade).

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera f), le parole: «gettare o» sono soppresse;
2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»;


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b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400»;
c) al comma 4, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».

2. All' articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;
b) al comma 7, nel terzo periodo, la parola: «cartelli» è sostituita dalla seguente: «segnali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente»;
c) al comma 13-bis, secondo periodo, dopo le parole: «del proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario»;
d) dopo il comma 13-quater è aggiunto il seguente:
«13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater».

3. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale.
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza


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del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».

6. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

Art. 6.
(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnaletica stradale).

1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «in caso di urgenza e necessità» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale»;
b) al comma 13, le parole: «del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi).

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;».

Art. 8.
(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi).

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore».

2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «riservate ai pedoni» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).

1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;


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f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale».

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».

2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parola da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;
b) il comma 2 è abrogato.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

Art. 11.
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni).

1. Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione».

2. All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione»;
b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;


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c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12».

3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e le targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;
b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono soppresse.

4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».
5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).
6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.
7. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.
8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.
9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12.
(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli).

1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ogni fatto o atto giuridico, ancorché diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione nominativa dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comporti la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta


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giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, è dichiarato dall'avente causa, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ai competenti uffici della Motorizzazione civile al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3»;
b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis».

2. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 94-bis. - (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). - 1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al primo periodo del comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al secondo periodo del predetto comma 1».

3. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93».

Art. 13.
(Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di duplicato della carta di circolazione).

1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «carta di circolazione,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale,».

Art. 14.
(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori).

1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma


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sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 389 a euro 1.559»;
c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».

2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

Art. 15.
(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole).

1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento.
3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.

Art. 16.
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli).

1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati


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al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA». Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settanta».

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.

Art. 17.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «finale» è soppressa;
b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;
c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento


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del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18.
(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).

1. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano».
2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 19.
(Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida).

1. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «nonché» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma».
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1»;
b) al secondo periodo, le parole: «dal medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del medesimo comma 1».


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1-ter. Al comma 4 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1».

Art. 20.
(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole).

1. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;
b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida».

2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma».

3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «da parte delle province» sono aggiunte le seguenti: «, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis»;
b) al comma 4, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;
d) al comma 7:
1) al primo periodo, dopo le parole: «L'autoscuola deve» sono inserite le seguenti: «svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,»;
2) al secondo periodo, le parole da: «le dotazioni complessive» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione


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e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;
e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni»;
f) al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le seguenti: «le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b);»;
g) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10»;
h) dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
«11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma»;
i) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis».

6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-bis dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente,


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modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Con il decreto di cui al comma 5-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-ter dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.

Art. 21.
(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida).

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità»;
b) al secondo periodo, le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.
(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura).

1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «recuperare 9 punti.» è inserito il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame»;
b) al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione


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di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,» ed il terzo periodo è soppresso;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

2. I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 - 3», «Comma 9 - 6» e «Comma 9-bis - 10»;
b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo - 5» e «Comma 8 - 2»;
c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse;
d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida - 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo - 5» e «Comma 8 - 2»;
e) dopo il capoverso «Art. 186» è inserito il seguente: «Art. 186-bis - Comma 2 - 5»;
f) dopo il capoverso «Art. 187» è inserito il seguente: «Art. 188 - Comma 4 - 2»;
g) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.
h) all'ultimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti».

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi


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di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.
(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida).

1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;
b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni»;
c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente»;
d) al comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-ter» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono


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eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi».
2. Le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «previsti dall'articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi


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con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater»;
d) il comma 3 è abrogato.

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero).

1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:
«6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.
6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116».

2. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


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Art. 25.
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità).

1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;
c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo


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decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto di cui al comma 2.

Art. 26.
(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli).

1. L'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 152. - (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). - 1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dai centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dai casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
1-bis. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155».

Art. 27.
(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli).

1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) soppressa;
b) al comma 7-bis, le parole: «o la fermata» sono soppresse.

2. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».

Art. 28.
(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone e oggetti sui veicoli a motore a due ruote).

Soppresso.

Art. 29.
(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi).

1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole:


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«secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria».
2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza,» sono sostituite dalle seguenti: «Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza,».
4. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserita la seguente:
«b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;».

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 182, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.
(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida).

1. Il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida».

Art. 31.
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti).

1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.


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2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.
9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il


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quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.
13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».

2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».
3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli


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addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1o luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera l a durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.
12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione


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si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».

4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di registrazione» sono inserite le seguenti: «o la scheda del conducente»;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1».
2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo


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intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

Art. 33.
(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida).

1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti».

Art. 34.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose).

1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole da: «con l'ammenda» fino a: «del reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione»;
2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;
c) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del


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luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza»;
d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».

2. Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 186-bis. - (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). - 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico


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superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».

3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo


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VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter»;
b) al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;
e) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
f) al comma 6, dopo le parole: «sulla base» sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;
g) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4»;
h) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,


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secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».

Art. 35.
(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di attraversamenti pedonali).

1. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4».

Art. 36
(Modifica all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Al comma 2-bis dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «tale incremento» fino a: «è destinato» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 186, comma 2, lettera a) e 186-bis sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 2 e prima delle ore 6. Gli incrementi delle sanzioni di cui al presente comma, quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, sono destinati».


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Art. 37.
(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni).

1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «La violazione, quando è possibile, deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale».

Art. 38.
(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).

1. All'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione»;
c) al comma 1-bis, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
d) al comma 1-bis, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento»;
e) al comma 1-ter, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1»;
f) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
«1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e devono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di


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strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.
(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE).

1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C E, D o D E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis»;
b) il comma 4-bis è abrogato.

Art. 40.
(Introduzione dell'articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie).

1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). - 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 150 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente


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comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1o dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo».


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Art. 41.
(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione).

1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.
3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate»;
d) al comma 6, le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore».

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

Art. 42.
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, dell'interno»;


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b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente»;
c) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:
a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento


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del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;
b) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo n. 285 del 1992 destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;
c) al Ministero dell'interno, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;
d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
e) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

3. Le entrate di cui al comma 2 affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal citato comma 2.
4. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

Art. 43.
(Introduzione dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati).

1. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 214-ter. - (Destinazione dei veicoli confiscati). - 1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.


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2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».

Art. 44.
(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati).

1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta»;
b) al comma 3, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
c) al comma 4, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
c-bis) al comma 6, dopo le parole: «circola abusivamente» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso,».


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2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

Art. 45.
(Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida).

1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «dopo che sia trascorso almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «dopo che siano trascorsi almeno due anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato».
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile».

2. All'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni


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amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis»;
b) il comma 2 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo».
4. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 223. - (Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205».

5. L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

Art. 46.
(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).

1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.


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3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».

2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 46-bis.
(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone».
2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,


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comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 47.
(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale).

1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:
a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea;
b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;
c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;
d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie;
e) rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;
f) favorire e promuovere il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 57 della presente legge;
g) favorire e promuovere il coordinamento delle attività di raccolta e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilità;
h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio della sicurezza della mobilità, per il miglioramento dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso;
i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri:
a) un rappresentante del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un rappresentante del Ministero della salute;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
g) tre rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.


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4. I membri del Comitato di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f), hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.
5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato.
6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 48.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade).

1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.
3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49.
(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale).

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del presente decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.


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3. Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonché di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonché le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, è contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonché delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante.
4. Per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.
5. Per i tratti di strada della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al presente decreto con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute nell'anno solare precedente».

2. All'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 50.
(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

Art. 51.
(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto).

1. Per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C E, D, D E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.


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2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.
3. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 52.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di rilascio della patente di guida per l'esercizio di attività di autotrasportatore).

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni»;
b) al comma 6 dell'articolo 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 22, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare è rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità».


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Art. 53.
(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria).

1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:
«Art. 46-bis. - (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). - 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice»;
b) il quarto comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:
«Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 54.
(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool).

1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade). - 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.
2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.
5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni».

2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214, è abrogato.


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Art. 55.
(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituto dai seguenti:
«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20»;
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».


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2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56.
(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.
3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.
4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.
5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.
6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.
7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.
9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

Art. 57.
(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale).

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione


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delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 58.
(Misure alternative alla pena detentiva).

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo 34 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

Art. 59.
(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide).

1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».

Art. 60.
(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente).

1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 61.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e alla legge n. 449 del 1997 per la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili).

Soppresso.


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Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Art. 62.
(Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.

Art. 63.
(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali).

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.


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ALLEGATO 2

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (COM(2010)135 definitivo 17696/09).

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, Poste e telecomunicazioni),
esaminato il programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2010 (COM(2010)135) e il programma dei 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese (17696/09);
premesso che i quattro temi prioritari indicati nel primo documento appaiono estremamente generali limitandosi a segnalare obiettivi di lungo termine, riferiti in particolare alla strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione;
rilevato, peraltro, come la trasmissione integrale in italiano dei due documenti da parte della Commissione europea sia avvenuta solo alla fine del maggio scorso, ben oltre l'inizio dell'anno cui essi fanno riferimento, riducendo pertanto di molto la significatività dei documenti stessi, che risultano, di fatto, in parte già superati;
sottolineata l'importanza della politica dei trasporti e delle telecomunicazioni al fine di favorire il completamento del mercato unico europeo e la necessità di rispondere alla nuove sfide del settore, al fine di addivenire ad un sistema di trasporto sostenibile ed efficiente, che garantisca il giusto equilibrio tra gli imperativi della crescita economica, il benessere sociale e la qualità dell'ambiente;
considerata la crescente attenzione dedicata ai temi della sicurezza stradale e della mobilità urbana, in relazione all'impatto sulla qualità della vita e tenuto conto delle ricadute economiche, sociali e ambientali;
ricordato che nella risoluzione Gottardo 6/00017, approvata dall'Assemblea della Camera il 20 aprile 2009, a conclusione dell'esame del programma legislativo della Commissione per il 2009, con riguardo alle infrastrutture si impegnava, tra l'altro, il Governo a promuovere iniziative utili a favorire la realizzazione e lo sviluppo nei singoli Stati membri delle reti a banda larga, con particolare riferimento ai territori nei quali si presentano in misura marcata situazioni di divario digitale; rilevato in proposito che nel programma dei 18 mesi delle presidenze del Consiglio dell'Unione europea spagnola, belga e ungherese si manifesta l'intendimento di avviare i lavori sul nuovo campo di applicazione del servizio universale in termini di comunicazioni elettroniche e sull'inserimento della banda larga nel campo di applicazione del servizio universale,
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

invitando la Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) a evidenziare nei confronti del Governo i seguenti aspetti:
a) in materia di sicurezza stradale, si consideri l'opportunità di accelerare i tempi di definizione della proposta di


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direttiva per l'applicazione transfrontaliera delle norme sulle violazioni del codice della strada (COM(2008)151);
b) in tema di politiche aeroportuali, si sottolinei l'effettiva opportunità ed urgenza di una revisione del regolamento (CE) n. 1995/93 sugli slot aeroportuali e della direttiva 96/67/CE sui servizi di assistenza a terra negli aeroporti, in relazione alle crescenti esigenze di razionalizzazione e coordinamento del traffico aereo e all'obiettivo di rafforzare la concorrenza nel settore;
c) in materia di telecomunicazioni, si consideri l'opportunità di individuare concrete iniziative volte a dare attuazione agli obiettivi indicati nella comunicazione (COM(2010)245) presentata dalla Commissione il 19 maggio 2010 «Un'agenda europea del digitale», con la quale si intende stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea per il 2020; si valuti altresì, in tale contesto, l'opportunità di assumere specifiche iniziative a sostegno della diffusione e dello sviluppo della banda larga, in coerenza con l'intenzione delle presidenze del Consiglio dell'Unione europea di prevederne l'inserimento nel campo di applicazione del servizio universale in materia di comunicazioni elettroniche;
d) nell'ambito della revisione delle Linee-guida per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto, si sottolinei la necessità di dare continuità alle azioni intraprese per il periodo 2007-2013 e di dedicare particolare attenzione al riequilibrio del sistema di trasporto merci e passeggeri al'interno dell'Unione europea, in vista dell'obiettivo di superare le criticità esistenti, valorizzando le possibilità di integrazione delle reti di trasporto che collegano i diversi Paesi e accelerando il completamento delle infrastrutture che consentono l'utilizzo di modalità alternative al trasporto su strada; si rilevi altresì l'esigenza di porre in essere opportune iniziative per individuare forme di finanziamento innovative, quali l'emissione di bond europei;
e) si consideri l'esigenza di assicurare tempi certi per l'attuazione ed il successivo riesame delle iniziative indicate nell'ambito delle 20 azioni prioritarie enunciate nel Piano d'azione per la mobilità urbana(COM(2009)490), tenendo conto della necessità di affrontare tale tematica secondo un approccio integrato che consenta di conciliare le iniziative da assumere in materia di politica dei trasporti con le altre politiche dell'Unione, quali la politica industriale, la politica ambientale e di gestione del territorio, il turismo, le politiche sociali.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV (Atto n. 216).

RILIEVI APPROVATI

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (atto n. 216);
premesso che:
con riferimento alla disciplina del direttore generale dovrebbero essere estese le previsioni poste a tutela dell'indipendenza e dell'autonomia di giudizio del presidente e dei membri del collegio, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 5 dello schema di decreto;
sempre con riferimento alla disciplina del direttore generale, è opportuno che nella determinazione del trattamento economico, di cui al comma 4 dell'articolo 4 dello schema di decreto, si tenga conto delle finalità di riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché degli interventi in materia di contenimento della spesa relativa al pubblico impiego previsti nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
con riferimento al comma 2 dell'articolo 5 dello schema di regolamento, in considerazione dell'elevato livello di integrazione e di interscambio tra pubblico e privato che caratterizza il comparto dell'aviazione civile e coerentemente con i rilievi espressi dalla Commissione, per quanto concerne gli organi dell'ENAC, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (atto n. 203), appare opportuno ridurre il periodo, successivo alla scadenza del mandato, nel quale il presidente e i membri del collegio dell'Agenzia non possono assumere incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica;
contestualmente appare opportuno che le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5, volte a tutelare l'indipendenza e l'autonomia di giudizio del presidente e dei membri del collegio dell'Agenzia, disponendo che non possano ricoprire, nel corso del mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia, siano estese, per il periodo di permanenza in servizio, agli investigatori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66;
con riferimento al comma 2 dell'articolo 6, non appare opportuno introdurre in via transitoria una disciplina speciale con la quale si esclude l'applicazione, in sede di prima attuazione del regolamento, del limite massimo di due mandati stabilito in via generale per il presidente e i membri del collegio dell'Agenzia dal comma 6 dell'articolo 2;
la rimodulazione della dotazione organica di cui al comma 3 dell'articolo 6


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dello schema di decreto dovrebbe essere finalizzata a dare attuazione anche alle disposizioni del comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; in particolare, la riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali dovrebbe considerarsi attuativa anche di quanto previsto dal citato comma 8-bis;
appare opportuno segnalare l'esigenza di una semplificazione delle procedure di assunzione del personale da parte dell'Agenzia;
occorre altresì tener conto che è in corso di esame in sede di Unione europea una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio avente ad oggetto le inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile (COM (2009) 611 def.); al di là delle specifiche finalità alle quali risponde il riordino dell'Agenzia effettuato con lo schema di decreto in esame, si rileva pertanto che, nel momento in cui il Regolamento dovesse essere approvato, potrebbe emergere l'esigenza di riconsiderare le competenze e le modalità di intervento dell'Agenzia;
in generale emerge l'esigenza di pervenire a una definizione tendenzialmente uniforme della disciplina relativa agli organi degli enti pubblici non economici, evitando, per quanto concerne profili quali, a titolo esemplificativo, le modalità di nomina, la durata del mandato e i limiti di rinnovabilità, le incompatibilità, di prevedere disposizioni diverse per gli enti di volta in volta oggetto di riordino;

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:

a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5 si riduca da tre a due anni il periodo, successivo alla scadenza del mandato, nel quale il presidente e i membri del collegio dell'Agenzia non possono assumere incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica;
b) con riferimento al medesimo articolo 5, si preveda che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo si applicano anche al direttore generale dell'Agenzia;
c) si preveda che le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5 si applicano anche, per il periodo di permanenza in servizio, agli investigatori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66;
d) con riferimento all'articolo 6, si sopprima il comma 2;
e) con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, si precisi che la rimodulazione della dotazione organica dell'Agenzia con la riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali, è volta a dare attuazione, oltre che a quanto previsto dall'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche a quanto previsto dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
f) valuti la Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di evidenziare l'esigenza che, nella determinazione del trattamento economico del direttore generale, di cui al comma 4 dell'articolo 4 dello schema di decreto, si tenga conto delle finalità di riduzione della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché degli interventi in materia di contenimento della spesa relativa al pubblico impiego previsti nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
g) valuti altresì la Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di semplificare, nell'ambito delle risorse disponibili, le procedure di assunzione del personale da parte dell'Agenzia.

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