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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della IX Commissione permanente
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
IX Commissione

SOMMARIO

Martedì 13 luglio 2010


SEDE LEGISLATIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ... 182

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B , approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito della discussione e rinvio) ... 183
ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base) ... 200

AUDIZIONI:

Audizione del Vice ministro dell'economia e delle finanze, on. Giuseppe Vegas, in merito agli sviluppi della privatizzazione di Tirrenia SpA (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione) ... 194

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009. C. 3593 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010. C. 3594 Governo.
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (Esame congiunto e rinvio) ... 194

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 226 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 197

AVVERTENZA

IX Commissione - Resoconto di martedì 13 luglio 2010
TESTO AGGIORNATO AL 20 LUGLIO 2010


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SEDE LEGISLATIVA

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che il deputato Giovanna Melandri, appartenente al gruppo Partito democratico, ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Enrico Gasbarra, appartenente al medesimo gruppo.


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Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B,

approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 7 luglio 2010.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Ricorda che nella seduta del 7 luglio scorso la Commissione ha concluso la discussione sulle linee generali e ha adottato come testo base il testo risultante dall'esame in sede referente.
Avverte altresì che sono state presentate 46 proposte emendative (vedi allegato).
Fa presente che, in relazione agli emendamenti presentati, devono considerarsi inammissibili, in quanto non riferibili a parti modificate o aggiunte nel corso dell'esame da parte del Senato, né strettamente connesse, sotto il profilo logico e giuridico, alle parti suddette, le seguenti proposte emendative: Zeller 1.01 e 9.1 che consentono che possano essere impiegati per locazione senza conducente veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 25 tonnellate, rispetto alle 6 attualmente previste; Simeoni 11.1, limitatamente alle parti riferite al comma 1 e al comma 5, che intervengono sulle procedure relative al rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, modificando parti dell'articolo 11 su cui il Senato non è intervenuto; Montagnoli 20.1, che modifica l'articolo 335 del regolamento di attuazione del codice della strada, intervenendo sulle disposizioni relative alla disciplina dei centri di istruzione automobilistica, in forma di consorzio tra più autoscuole; Simeoni 23.1 e 23.2 che intervengono sulle modalità di accertamento dei requisiti per il conseguimento e la revisione della patente e prevedono che l'accertamento dei requisiti psichici debba essere condotto con il supporto tecnico professionale di psicologi abilitati, iscritti all'albo e con un minimo di 5 anni di attività professionale, ovvero della stessa categoria dei medici abilitati all'accertamento dei requisiti fisici; Compagnon 26.01, che interviene sulle disposizioni dell'articolo 182 del codice relative alla circolazione in bicicletta in orario notturno e nelle gallerie, in quanto modifica parti approvate in identico testo dalle due Camere; Monai 30.1, che alla lettera b) introduce il divieto di fumo durante la marcia del veicolo; la lettera a) corrisponde al testo approvato dal Senato; Monai 34.1 limitatamente alla parte con cui si prevede la soppressione delle parole: «ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti» in quanto si tratta di parte di testo già approvata dalle due Camere. Occorre altresì osservare che la soppressione delle suddette parole non è riconducibile al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2010; Montagnoli 42.5 in quanto introduce una disposizione, non riconducibile alle modifiche approvate dal Senato, con la quale si prevede l'utilizzo da parte dell'ente concessionario della rete stradale, dei proventi delle multe nella regione nella quale sono state effettuate; Mario Pepe (PdL) 50.1 in quanto introduce una disposizione con cui si esclude che la scatola nera possa essere usata per localizzare o seguire a distanza il veicolo. La disposizione interviene su materia non modificata dal Senato.
Avverte che, a norma dell'articolo 94 del Regolamento, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie, gli emendamenti che richiedono un esame degli aspetti di legittimità costituzionale e quelli che interessano il pubblico impiego devono essere inviati, prima della loro approvazione, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. La medesima disposizione si applica anche per gli emendamenti il cui contenuto comporta il parere rinforzato di altre Commissioni.


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A tal fine, fa presente che gli emendamenti approvati dalla Commissione si intendono approvati in linea di principio e saranno inviati alle Commissioni sopra indicate per l'espressione del parere. Successivamente alla trasmissione del parere i medesimi emendamenti saranno quindi di nuovo posti in votazione. L'approvazione in linea di principio ha esclusivamente valore procedurale e, pertanto, non determina preclusioni. Si procederà quindi ad accantonare anche la votazione sui singoli articoli, in modo da effettuarla quando la Commissione procederà al voto definitivo sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Carlo MONAI (IdV) chiede alla presidenza che possa essere valutata la riammissibilità del proprio emendamento 34.1. Ricorda, al riguardo, che la sentenza n. 196 del 2010 ha dichiarato inammissibile il rinvio, contenuto nel codice della strada, all'articolo 240, secondo comma del codice penale, stabilendo quindi che la confisca non debba essere considerata una misura di sicurezza, bensì una sanzione accessoria, ed escludendone così l'applicazione per fattispecie contravvenzionali o di reato occorse precedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione del codice della strada, introdotta dalla legge in materia di sicurezza pubblica. Fa presente, al riguardo, che in via generale è esclusa l'applicazione delle pene accessorie in caso di patteggiamento. Ritiene quindi che il proprio emendamento, che esclude l'applicazione della confisca in caso di patteggiamento, sia strettamente connesso al dispositivo della sentenza.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente di aver predisposto un proprio emendamento con il quale viene recepita la condizione posta dalla Commissione Giustizia, che chiedeva appunto che venisse soppresso l'inciso, contenuto nel codice della strada, giudicato incostituzionale dalla Corte costituzionale. Osserva che la modifica chiesta dal deputato Monai in ordine all'esclusione dell'applicazione della confisca in caso di patteggiamento non è riconducibile al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale.

Carlo MONAI (IdV) osserva che l'emendamento del relatore sopprime il solo inciso in cui si rinvia all'articolo 240, secondo comma, del codice penale. Ritiene tuttavia che l'esclusione dell'applicazione della confisca nel caso di patteggiamento risponda a principi di coerenza normativa e che la Commissione possa intervenire al riguardo, anche al fine di non creare un vulnus al principio generale di non applicazione delle pene accessorie in caso di patteggiamento, previsto in via generale dal codice di procedura penale.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, sottolinea che, nella valutazione del'ammissibilità degli emendamenti, è stato utilizzato un criterio oggettivo, e pertanto non sono stati ritenuti ammissibili gli emendamenti che intervenivano su parti di testo oggetto di doppia deliberazione conforme da parte della Camera e del Senato. Osserva che sono state fatte soltanto due eccezioni a questo principio con gli emendamenti 34.2 e 34.3 del relatore, volti, rispettivamente, a recepire la sentenza della Corte costituzionale più volte citata e a rispondere ad una condizione posta nel parere reso dalla Commissione Bilancio e finalizzata al rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite ai singoli articoli, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Velo 5.1 e Garofalo 5.2 (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli identici emendamenti Velo 5.1 e Garofalo 5.2.

La Commissione approva in linea di principio gli identici emendamenti Velo 5.1 e Garofalo 5.2 (vedi allegato).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Simeoni 11.1.


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Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Simeoni 11.1.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Simeoni 11.1, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Simeoni 12.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Velo 12.2. (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti Simeoni 12.1 e Velo 12.2.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Simeoni 12.1, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Carlo MONAI (IdV) pur condividendo la ratio dell'emendamento Velo 12.1, volto a sostituire la dizione assai ampia di «ogni atto o fatto giuridico» con una dizione più specifica, chiede che possa essere effettuato un approfondimento volto ad accertare che l'eliminazione dell'espressione «fatti giuridici» non implichi la permanenza di fattispecie che potrebbero generare incertezze giuridiche.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, osserva che la formulazione dell'emendamento Velo 12.2 è appositamente volto ad evitare il rischio di incertezze giuridiche.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Velo 12.2 (vedi allegato).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 16.1, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere anche per i conducenti di mezzi di massa complessiva superiore a 20 tonnellate una visita medica specialistica annuale, analogamente a quanto già previsto per i conducenti di mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone (vedi allegato).
Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Toto 16.2 (vedi allegato), volto a stabilire che, oltre gli 80 anni, la facoltà di guidare ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C e E (per la categoria D è in ogni caso esclusa la guida oltre i 70 anni) è subordinata all'effettuazione ogni due anni di una visita medica specialistica di fronte alla commissione medica locale con il rilascio di uno specifico attestato. Si prevede inoltre un decreto ministeriale per stabilire le modalità di attuazione sia della disposizione introdotta dal Senato con cui si innalza da 65 a 70 anni il limite di età per la guida professionale di mezzi adibiti al trasporto di persone, sia della disposizione che prevede oltre gli 80 anni la visita medica specialistica biennale. Sotto il profilo finanziario segnala che gli oneri relativi a tali visite sono interamente a carico degli utenti, per cui l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accetta la riformulazione del proprio emendamento 16.1 proposta dal relatore.

Silvia VELO (PD), riguardo all'emendamento Montagnoli 16.1, come riformulato,pur comprendendo l'esigenza di uniformare il limite di età dei conducenti che effettuano il trasporto di persone a quello dei conducenti che effettuano il trasporto di cose, osserva che un innalzamento generalizzato del limite di età per la conduzione di mezzi pesanti non risponde ad obiettivi di sicurezza della circolazione. Osserva che il limite di età per i conducenti di mezzi destinati al trasporto di cose con massa complessiva fino a venti tonnellate è già fissata a settanta anni.


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Invita quindi la Commissione a fare una riflessione complessiva sull'opportunità di fissare a settanta anni il limite di età per la conduzione di mezzi pesanti, soprattutto se finalizzati al trasporto di persone.

Michele Pompeo META (PD) esprime anch'egli una riserva sull'opportunità di prevedere limiti di età più alti per la guida di mezzi pesanti. Osserva che è in corso un dibattito complessivo sull'età pensionabile e che il ragionamento sul limite di età per i conducenti professionali dovrebbe tener conto di questo dibattito. Sottolinea che non è più consentita la proroga oltre i 65 anni degli alti dirigenti dello Stato, dei consiglieri di Stato e ritiene pertanto opportuno che venga fatta un'ulteriore riflessione da parte della Commissione sull'emendamento in esame.

Angelo COMPAGNON (UdC) osserva che l'innalzamento a 70 anni del limite di età per la conduzione dei mezzi pesanti non risponde a finalità di sicurezza. Condivide la necessità, espressa dai colleghi che l'hanno preceduto nel dibattito, di fare una riflessione più generale, tenendo conto anche delle decisioni che saranno assunte sull'età pensionabile.

Carlo MONAI (IdV) giudica opportuno che venga uniformato il limite di età per la conduzione di mezzi destinati al trasporto di persone e di merci. Ricorda che l'innalzamento dei limiti di età per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone, previsto dal Senato, è comunque subordinato ad una verifica annuale da parte delle commissioni mediche dei requisiti previsti. Osserva tuttavia che l'emendamento 16.1 dovrebbe essere ritenuto inammissibile perché non è riferito a porzioni di testo modificate dal Senato. Sottolinea al riguardo che pur trattandosi di disposizioni contenute nel medesimo comma, si tratta di due fattispecie diverse e che le previsioni normative sono identificate in base al contenuto proprio della disposizione e ai destinatari della medesima.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) fa presente che l'intenzione del Senato era quella di estendere il limite di età per la conduzione di mezzi sia adibiti al trasporto di persone che di cose. Osserva, inoltre, che anche nel caso del trasporto di mezzi di massa superiore a 20 tonnellate viene prevista l'effettuazione di una visita annuale da parte delle commissioni mediche locali.

Vincenzo GAROFALO (PdL) giudica opportuna un'ulteriore riflessione riguardo all'estensione dei limiti di età per la conduzione di mezzi pesanti.

Marco DESIDERATI (LNP) sottolinea che dal dibattito emerge la preoccupazione dei colleghi riguardo all'estensione del limite di età per la conduzione di mezzi pesanti, in quanto potrebbe costituire un pericolo per la sicurezza della circolazione. Osserva che sarebbe al riguardo opportuno avere a disposizione delle statistiche che evidenzino la correlazione tra incidentalità stradale e aumento del'età del conducente.

Michele Pompeo META (PD), intervenendo sull'emendamento Toto 16.2, giudica opportuno che dopo gli ottanta anni la visita medica specialistica di fronte alla commissione medica locale avvenga ogni anno, e non ogni due anni come proposto dal relatore.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, pur condividendo in via di principio quanto proposto dal collega Meta, osserva che l'obbligo di effettuare una visita medica ogni anno si tradurrebbe in un aggravio burocratico eccessivo per gli ultraottantenni.

Angelo COMPAGNON (UdC) pur comprendendo l'onere burocratico di effettuare una visita medica ogni anno, condivide la proposta del collega Meta di ridurre l'intervallo temporale delle visite mediche superati gli ottanta anni.


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Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene condivisibile quanto affermato dal presidente e giudica appropriato l'intervallo temporale di due anni indicato nell'emendamento Toto 16.2, anche sulla base delle statistiche che evidenziano percentuali di incidentalità molto basse per le fasce di età più alte.

Carlo MONAI (IdV) giudica eccessivo l'intervallo di due anni proposto nell'emendamento in esame. Osserva infatti che un gran numero di anziani non hanno una rete di protezione familiare che li induca in ogni caso ad interrompere la guida nel caso di fatti sanitari rilevanti e che abbiano un'incidenza sui requisiti necessari alla guida. Contemperando l'esigenza di formulare una disposizione volta al rafforzamento della sicurezza della circolazione, ma che non costituisca un aggravio burocratico eccessivo per le fasce più anziane della popolazione, propone che venga posto un intervallo di due anni per i conducenti di età compresa tra 80 e 84 anni e di un anno per coloro che hanno più di 84 anni.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, in riferimento a quanto proposto dal deputato Monai, fa presente che in ogni caso, per effetto dei rinnovi decennali e quinquennali previsti per le diverse fasce di età, la disposizione nella generalità dei casi si applicherebbe oltre gli ottanta anni.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ritiene preferibile che sia previsto un intervallo temporale di un anno per le visite per i conducenti ultraottantenni. Pur comprendendo che questo può costituire un aggravio burocratico per le persone anziane e soprattutto per le commissioni mediche locali, giudica opportuno che venga garantita quanto più possibile la sicurezza stradale.

Vincenzo GAROFALO (PdL) osserva che le visite effettuate dalle commissioni mediche locali sono assai scrupolose e che l'obbligo che vengano effettuate ogni anno costituirebbe un aggravio burocratico troppo oneroso e a suo giudizio poco utile ai fini della sicurezza. Osserva in via generale che le modifiche al codice della strada dovrebbero essere apportate ogni qualvolta si evidenzi una criticità nella normativa relativa alla circolazione stradale. Ritiene quindi opportuno che venga approvato l'emendamento Toto 16.2 di cui è cofirmatario, e che ne venga valutata la portata nel tempo attraverso un monitoraggio delle statistiche al riguardo.

Deborah BERGAMINI (PdL) condivide le osservazioni del collega Garofalo. Sottolinea che spesso è la rete familiare a doversi far carico delle esigenze delle persone anziane e che l'obbligo di effettuare la visita per il rinnovo della patente ogni anno costituirebbe un aggravio per le famiglie più che per i soggetti interessati. Osserva che i cittadini sono gravati da un'eccessiva burocrazia e ritiene condivisibile l'intervallo di due anni proposto nell'emendamento in esame, che, a suo giudizio garantisce le esigenze di sicurezza che il provvedimento si prefigge.

Maurizio IAPICCA (PdL) condivide le osservazioni espresse dai due colleghi che l'hanno preceduto nel dibattito e giudica opportuno che l'intervallo per effettuare le visite sia fissato in due anni.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che è facoltà delle commissioni mediche locali prevedere, per ciascun soggetto che si sottopone alla visita, un limite temporale più ravvicinato rispetto a quello previsto in via generale, in relazione alle condizioni mediche del conducente. In relazione all'emendamento Montagnoli 16.1, con il quale si intende estendere il limite di età per la conduzione dei mezzi di massa superiore a 20 tonnellate adibiti al trasporto di cose, giudicherebbe opportuno che venisse fissato un limite pari a 68 anni, sia per il trasporto merci sia per il trasporto di persone.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) osserva che le statistiche evidenziano un livello di incidentalità davvero basso per le


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fasce di età superiori a 70 anni, che costituiscono meno del 5 per cento degli incidenti totali.

Angelo COMPAGNON (UdC) non condivide la logica di calibrare le disposizioni in materia in materia di sicurezza stradale sulla base dei dati statistici. Fa presente che se questa logica fosse seguita in modo stringente, dovrebbero essere eliminate tutte le disposizioni che inaspriscono l'apparato sanzionatorio per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, dato che i relativi incidenti si sono apri a circa il 3 per cento del totale.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, riguardo all'emendamento Toto 16.2 giudica opportuno che si mantenga un intervallo temporale per le visite pari a due anni, anche in relazione a quanto rappresentato da ultimo dal sottosegretario Giachino in relazione alla possibilità per le commissioni mediche locali di prevedere un intervallo inferiore. Riguardo invece all'emendamento Montagnoli 16.1, condivide la proposta fatta dal rappresentante del Governo di fissare il limite di età per la conduzione di mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone e di cose a 68 anni e propone una riformulazione in tal senso dell'emendamento (vedi allegato).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accetta l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento a propria firma 16.1 proposta dal relatore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Montagnoli 16.1.

Carlo MONAI (IdV) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Montagnoli 16.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio l'emendamento Montagnoli 16.1 (ulteriore nuova formulazione) e l'emendamento Toto 16.2 (vedi allegato).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Monai 17.1 e 17.2 (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforma al relatore sugli emendamenti Monai 17.1 e 17.2.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione dei propri emendamenti 17.1e 17.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Monai 17.1 e 17.2.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 19.1 (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 19.1.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Garofalo 19.1 (vedi allegato).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 23, invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Compagnon 23.3 e 23.4 (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 23.

Angelo COMPAGNON (UdC) osserva che la presentazione di un certificato in sede di primo rilascio della patente non costituisce una garanzia rispetto al futuro riguardo al non abuso di alcol o alla mancata assunzione di sostanze stupefacenti. Ritiene inoltre che la presentazione di un certificato costituisca un aggravio burocratico per coloro che non assumono sostanze alcoliche o stupefacenti. In ragione tuttavia dell'esigenza prioritaria di


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salvaguardare la sicurezza, ritira i propri emendamenti 23.3 e 23.4.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 25, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 25.1 (vedi allegato), che prevede che gli enti cui sono attribuiti i proventi delle sanzioni - ossia l'ente proprietario della strada per il 50 per cento dell'importo e l'ente da cui dipende l'organo accertatore per il restante 50 per cento - utilizzino la quota dei proventi loro destinata nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. Invita inoltre il presentatore a ritirare gli emendamenti Baldelli 25.3 e 25.4 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 25.2 (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 25. Riguardo all'emendamento 25.1 ritiene condivisibile la questione posta dal deputato Montagnoli, e lo invita a presentare un ordine del giorno al riguardo.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene la questione posta nel proprio emendamento assai rilevante e insiste per la votazione del proprio emendamento.

Settimo NIZZI (PdL) condivide l'esigenza posta nell'emendamento di destinare i proventi delle sanzioni per accertamento delle violazioni relative all'infrazione dei limiti di velocità nella regione in cui le multe sono state elevate.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, osserva che si tratta di una questione assai delicata di cui più volte la Commissione si è occupata. Osserva che l'emendamento del collega Montagnoli rispetta i principi del federalismo e rivede il proprio giudizio al riguardo, esprimendo parere favorevole.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO riguardo all'emendamento Montagnoli 25.1 si rimette alla Commissione.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Montagnoli 25.1. Approva quindi in linea di principio l'emendamento 25.2 del relatore (vedi allegato).

Daniele TOTO (PdL) sottoscrive gli emendamenti Baldelli 25.3 e 25.4 e li ritira.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 34, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Monai 34.1, per la parte ammissibile.
Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 34.2 e 34.3 (vedi allegato). Segnala in particolare che l'emendamento 34.2 recepisce la condizione contenuta nel parere della Commissione Giustizia con cui si chiede di sopprimere, ai commi 1 e 3 dell'articolo 34, l'inciso «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale», già presente nel testo vigente del codice della strada, che è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2010. Osserva che la sentenza della Corte costituzionale, depositata il 4 giugno 2010, in data successiva all'approvazione del testo in seconda lettura da parte del Senato, che ha avuto luogo il 6 maggio 2010, costituisce un. rilevante fatto sopravvenuto, idoneo a legittimare la modifica del provvedimento nella disposizione in questione, pure oggetto di approvazione nello stesso testo da parte della Camera e del Senato, in coerenza con i criteri consolidatisi nella prassi parlamentare.
Quanto all'emendamento 34.3, fa presente che esso nella sostanza risponde alla condizione contenuta nel parere della V Commissione Bilancio e finalizzata a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con la quale si richiedeva, sempre in riferimento all'articolo 34 del testo, e, più precisamente, al comma 3 della lettera c) del suddetto articolo, di intervenire sulla disciplina relativa al test antidroga, disponendo che tale test potesse essere effettuato su campioni di fluido del cavo orale, anziché di mucosa.


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Ricorda che la Commissione Bilancio ha osservato infatti che l'effettuazione di prelievi sulla mucosa si sarebbe inevitabilmente dimostrata onerosa, in quanto prospettava una tipologia di accertamento invasiva, effettuabile soltanto con strumenti particolari e in ambiente sanitario. Ha rilevato altresì che, per l'effettuazione del prelievo della mucosa, il personale ausiliario avrebbe dovuto anche frequentare appositi corsi di preparazione.
Per queste ragioni la disposizione, al di là di ogni valutazione circa la sua costituzionalità e la sua effettiva possibilità di attuazione, risulta comunque in contrasto con la previsione, introdotta dal Senato alla medesima lettera c) del comma 3 dell'articolo 34, con la quale si stabilisce che gli accertamenti in questione siano effettuati «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
Al fine di bilanciare l'esigenza di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come espressamente richiesto nel testo approvato dal Senato, con quella di garantire nel più elevato grado possibile il rispetto del principio di intangibilità dei testi sui quali si sia realizzata una doppia deliberazione conforme, ha ritenuto opportuno predisporre l'emendamento in esame, con il quale, senza intervenire sulla parte di testo già approvata dalle due Camere, si recepisce la finalità sostanziale della condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio, aggiungendo un nuovo periodo formulato in termini strettamente consequenziali alle modifiche apportate dal Senato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Monai 34.1 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 34.2 e 34.3 del relatore.

Carlo MONAI (IdV) ritira il proprio emendamento 34.1, preannunciando un ordine del giorno volto in generale ad impegnare il Governo a limitare il ricorso allo strumento della confisca.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio gli emendamenti 34.2 e 34.3 del relatore (vedi allegato).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 36, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Compagnon 36.1 (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Compagnon 36.1.

Angelo COMPAGNON (UdC) considera eccessivo l'aumento delle sanzioni di un terzo in caso di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico inferiore a 0,8 grammi per litro, se l'infrazione è commessa in alcune ore della notte. Osserva che la medesima infrazione dovrebbe essere punita in modo omogeneo in qualunque ora essa venga commessa; evidenzia che in questo caso si tratta di infrazioni nel caso in cui il conducente abbia con un tasso di ebbrezza alcolica non elevato.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) concorda con le osservazioni del collega Compagnon.

Carlo MONAI (IdV) osserva che, in caso di approvazione dell'emendamento, si produrrebbe una disparità nell'aggravio della sanzione rispetto alle violazioni commesse in orari notturni dai conducenti sui quali sia stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro determina uno stato di ebbrezza alcolica rispetto al quale devono essere prese precauzioni maggiori e inflitte sanzioni più gravi. Anche in ragione delle considerazioni espresse dal presentatore e dal deputato Montagnoli, rivede quindi il proprio giudizio ed esprime parere favorevole sul'emendamento Compagnon 36.1.


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Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si rimette alla Commissione.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Compagnon 36.1 (vedi allegato).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Montagnoli 38.1 e Toto 38.2 (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sugli identici emendamenti Montagnoli 38.1 e Toto 38.2.

La Commissione approva in linea di principio gli identici emendamenti Montagnoli 38.1 e Toto 38.2 (vedi allegato).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Terranova 40.1 (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Terranova 40.1.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Terranova 40.1 (vedi allegato).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 42, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Monai 42.1 e 42.2, Compagnon 42.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Terranova 42.4 (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 42.

Carlo MONAI (IdV) ritira i propri emendamenti 42.1 e 42.2. Al tempo stesso osserva che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca non ha specifiche risorse per i corsi di educazione stradale e preannuncia di aver presentato un emendamento all'articolo 46-bis, volto a prevedere che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative conseguite per effetto di alcune delle disposizioni della legge confluiscano in un apposito «Fondo per l'educazione stradale» e siano destinate al finanziamento di corsi di educazione stradale nonché ai programmi obbligatori di educazione stradale.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, al riguardo fa presente che il testo, all'articolo 42, prevede la destinazione al Ministero dell'istruzione, università e ricerca del 5 per cento del totale dei proventi annui di spettanza statale derivanti dalle sanzioni conseguenti alla violazione di disposizioni del codice della strada.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira l'emendamento a propria firma 42.3.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Terranova 42.4 (vedi allegato).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Monai 44.1 (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Monai 44.1.

Carlo MONAI (IdV) ritira il proprio emendamento 44.1.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 45, invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Baldelli 45.1 e 45.2 (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 54.

Daniele TOTO (PdL) sottoscrive gli emendamenti Baldelli 45.1 e 45.2 e li ritira.


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Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Monai 46-bis.1 (vedi allegato), evidenziando l'opportunità di non inserire, in questa fase di esame del provvedimento, ulteriori norme di spesa.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Monai 46-bis.1.

Carlo MONAI (IdV) pur comprendendo le obiezioni del relatore, osserva che il provvedimento demanda al ministero dell'istruzione, università e ricerca l'organizzazione di corsi e la predisposizione di programmi, senza tuttavia prevedere un apposito finanziamento al riguardo. Insiste quindi per la votazione del proprio emendamento 46-bis.1.

La Commissione respinge l'emendamento Monai 46-bis.1.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Monai 47.1 (vedi allegato), che prevede ulteriori competenze, definite in modo molto puntuale, da attribuire al Comitato per il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, osservando che la questione può essere idoneamente affrontata mediante un ordine del giorno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Monai 47.1.

Carlo MONAI (IdV) ritira il proprio emendamento 47.1.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Compagnon 54.1 (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Compagnon 54.1.

Angelo COMPAGNON (UdC) osserva che durante l'esame in sede referente è stato dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo a propria firma 54.01, volto ad introdurre uno specifico divieto di esercitare attività sportive e lasciare liberi gli animali nelle aree di servizio e di sosta autostradale. Osserva che quella proposta emendativa era stata presentata dopo un ampio confronto con i soggetti interessati. Intende in ogni caso procedere alla votazione del proprio emendamento 54.1 che prevede la soppressione dell'articolo 54, che interviene sulle aree di servizio autostradali, ponendo eccessivi vincoli alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, fa presente che durante l'esame in sede referente è stata ridotta la fascia oraria in cui vige il divieto di vendita e somministrazione delle bevande alcoliche nelle aree di servizio autostradali. Osserva che, a seguito di questa modifica, per le aree di servizio vige il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche dalle 2 alle 6, e quindi per una sola ora in più rispetto ai locali di intrattenimento, per i quali il divieto è previsto dalle 3 alle 6.

Angelo COMPAGNON (UdC) osserva che le disposizioni non devono avere finalità repressiva e pertanto insiste per la votazione del proprio emendamento 54.1.

La Commissione respinge l'emendamento Compagnon 54.1.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, in ordine alle proposte emendative riferite all'articolo 55, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Monai 55.1, Zeller 55.2 e 55.4 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Pini 55.3, a condizione che sia riformulato (vedi allegato). Fa presente che la riformulazione precisa quali siano le autorizzazioni che sono fatte salve e sopprime la disposizione, non riconducibile alle competenze della Commissione, in base alla quale si esclude, per lo svolgimento delle forme di intrattenimento pomeridiano negli stabilimenti balneari, l'applicazione dell'articolo 80 del


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testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede una apposita autorizzazione della commissione tecnica comunale con la quale si verifica la sicurezza degli edifici e delle strutture in cui l'intrattenimento si svolge.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti Monai 55.1, Zeller 55.2 e 55.4 e sull'emendamento Pini 55.3, come riformulato.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione dell'emendamento a propria firma 55.1.

La Commissione respinge l'emendamento Monai 55.1.

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, constatata l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato ai propri emendamenti Zeller 55.2 e 55.4.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione proposta dal relatore del proprio emendamento 55.3.

Carlo MONAI (IdV) osserva che l'emendamento precisa il rispetto della normativa vigente e, laddove esistenti, dei regolamenti e delle ordinanze comunali e considera tale esplicitazione pleonastica. Quanto alla disposizione che precisa che sono fatte salve le autorizzazioni per le ore serali e notturne, non giudica opportuno introdurre in una norma di carattere generale un riferimento alle autorizzazioni già concesse. Per queste ragioni invita il collega Monai a ritirare il proprio emendamento.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Pini 55.3, come riformulato (vedi allegato).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, avverte di aver presentato gli emendamenti 14.1 e 22.1 (vedi allegato) con i quali si anticipa al giorno successivo alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'entrata in vigore di alcune disposizioni, concernenti, rispettivamente, le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e le sanzioni e obblighi relativi a ciclomotori e minicar. Nel raccomandare pertanto l'approvazione degli emendamenti a propria firma 14.1 e 22.1, propone di rinunciare al termine di presentazione dei subemendamenti ai due emendamenti citati.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.1 e 22.1 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio gli emendamenti 14.1 e 22.1 del relatore (vedi allegato).

Mario VALDUCCI, presidente e relatore, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Le proposte emendative approvate in linea di principio saranno trasmesse alle Commissioni competenti per il parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.30.


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Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, on. Giuseppe Vegas, in merito agli sviluppi della privatizzazione di Tirrenia SpA.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Sandro BIASOTTI (PdL), Mario TULLO (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Marco DESIDERATI (LNP), Carlo MONAI (IdV), Silvia VELO (PD), Maurizio IAPICCA (PdL), Settimo NIZZI (PdL) e Michele Pompeo META (PD).

Il Vice Ministro Giuseppe VEGAS fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, presidente, ringrazia il Vice ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.30.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009.
C. 3593 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010.
C. 3594 Governo.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 ed il disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza.
Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento per l'anno finanziario 2010, rileva che la Commissione esaminerà, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, recato dalla Tabella 3, nonché lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recato dalla Tabella 10.
Fa presente che, una volta conclusa la discussione di carattere generale, la Commissione procederà alle votazioni relative alle parti di sua competenza, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento e che


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l'esame si concluderà con la votazione di una relazione relativa a ciascun provvedimento e stato di previsione.
Per quanto concerne l'emendabilità degli atti ricorda in primo luogo che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, essendo ammissibili soltanto gli emendamenti volti ad apportare modifiche di carattere meramente tecnico o formale.
Relativamente agli emendamenti al disegno di legge di assestamento, a norma dell'articolo 119, comma 8, e 121, comma 1, del Regolamento, avverte che sono presentati presso le Commissioni di settore gli emendamenti tendenti ad introdurre variazioni compensative all'interno del medesimo stato di previsione di competenza della Commissione, mentre gli emendamenti tendenti ad introdurre variazioni compensative fra diversi stati di previsione ovvero, nei limiti di ammissibilità, variazioni non compensative, sono invece presentati presso la Commissione Bilancio. Rileva che negli ultimi anni si è, peraltro, affermata la prassi per cui tutti gli emendamenti al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge di assestamento possono essere presentati presso la Commissione Bilancio.
Ricorda, in proposito, che il termine per la presentazione presso la Commissione Bilancio degli emendamenti al disegno di legge di assestamento 2010, è fissato alle ore 19 della giornata odierna.
In considerazione di un termine così ristretto, propone di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di assestamento.

La Commissione concorda.

Giacomo TERRANOVA (PdL), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 3593, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009», e sul disegno di legge C 3594, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010», limitatamente alle parti concernenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al Dipartimento delle comunicazioni.
Per quanto riguarda il disegno di legge di Rendiconto, fa presente che per l'anno finanziario 2009 lo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - approvato con legge n. 204 del 2008 - con riferimento alle missioni già di competenza del Ministero dei trasporti, recava stanziamenti complessivi pari a 3.730,8 milioni di euro in conto competenza e a 3.806,3 milioni in conto cassa; nel corso dell'esercizio tali previsioni hanno registrato un incremento di 268,2 milioni in termini di competenza e di 321,3 milioni in termini di cassa ad opera della legge di assestamento (legge n. 121/2009); le previsioni definitive, recate dal rendiconto in esame, risultano pari a 4.425,8 milioni di euro per la competenza, mentre, per quanto attiene alle autorizzazioni di cassa, sono pari a 5.850,9 milioni di euro. I residui accertati al 31 dicembre 2009 sono pari a 3.055 milioni di euro, inferiori rispetto ai 3.663,8 milioni del rendiconto dell'anno precedente.
Per quanto riguarda l'analisi per missioni, rileva che la quota nettamente prevalente delle risorse del Ministero è riferita alla Missione 13 - Diritto alla mobilità, che assorbe l'84 per cento del totale degli stanziamenti (pari a 3.720,8 milioni in conto competenza); gli stanziamenti relativi alle altre missioni di pertinenza del Ministero dei trasporti, la n. 7 (Ordine pubblico e sicurezza) e la n. 17 (Ricerca e innovazione), ammontano rispettivamente, in conto competenza, a 689,2 e 15,8 milioni di euro.
Con riguardo allo Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2009, fa presente che gli stanziamenti iniziali relativi al settore delle comunicazioni erano pari a 222,4 milioni di euro in conto competenza e a 234,4 milioni in conto cassa; tali previsioni sono state aumentate ad opera della legge di assestamento 2009, registrando un incremento


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di 4,5 milioni di euro in competenza e di 2 milioni in conto cassa.
Rileva che le previsioni definitive 2009 relative al Dipartimento per le comunicazioni risultano, nel rendiconto in esame, ulteriormente aumentate: esse sono pari a 305,9 milioni di euro, per quanto attiene agli stanziamenti di competenza, mentre le autorizzazioni di cassa sono pari a 502,4 milioni di euro. I residui accertati al 31 dicembre 2009 ammontano a 420 milioni di euro.
Sottolinea il rilevante aumento degli stanziamenti di competenza in conto capitale, incrementati del 174 per cento. Tale aumento è dovuto in gran parte all'attribuzione al Dipartimento del 20 per cento delle maggiori entrate derivanti da future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, operata dal decreto-legge n. 5 del 2009 (precisamente articolo 7-quinquies, comma 12). Ricorda che le suddette somme sono destinate alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento, nonché all'incremento del Fondo per il passaggio al digitale.
Evidenzia infine che la Missione 15, Comunicazioni, assorbe il 95,32 per cento per cento degli stanziamenti complessivi del settore (291,6 milioni di competenza e 487,5 di autorizzazioni di cassa) e che le restanti dotazioni sono riferite alla Missione 17, Ricerca e innovazione, con specifico riferimento allo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione, (8,9 milioni competenza e 9,3 milioni cassa) e alla Missione 18, Sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico (5,4 milioni competenza e 5,6 cassa).
Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento, ricorda che la somma delle Missioni di competenza dell'ex Ministero dei trasporti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio 2010, approvato con la legge n. 192 del 2009, recava spese iniziali per complessivi 3.382,8 milioni di euro in conto competenza e 4.232,6 milioni di euro in conto cassa. La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2010 è pari a 2.549,5 milioni di euro.
Fa presente che le previsioni iniziali sopra indicate sono già state modificate nel corso dell'esercizio 2010 in forza di atti amministrativi. Le modifiche di maggior consistenza, nell'ambito degli stanziamenti di competenza, riguardano alcuni capitoli della missione n. 13 e precisamente: l'assegnazione all'ENAC di 14,3 milioni di euro, derivanti dalla reiscrizione di residui perenti, per l'ampliamento dell'aeroporto di Milano Malpensa (13,3 milioni) e di Bologna (un milione) (cap. 7740); 60 milioni di euro assegnati al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per la riduzione dei pedaggi autostradali degli autotrasportatori (cap. 1330); 15 milioni di euro destinati al completamento degli interventi di sostegno agli investimenti delle imprese di autotrasporto, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2007 (cap. 7420).
Avverte che il Parlamento è ora chiamato ad approvare le ulteriori modifiche contenute nel disegno di legge di assestamento in esame, che, per quanto riguarda le Missioni di competenza dell'ex Ministero dei trasporti, prevede un aumento di 58,6 milioni di euro in conto cassa, mentre resta invariato il dato relativo alla competenza.
Le variazioni più rilevanti riguardano: una riduzione di 30 milioni di euro sul cap. 7123 relativo alle spese per la progettazione, costruzione e sviluppo di sistemi informativi automatizzati e dei relativi impianti; un aumento di 40 milioni di euro sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci (cap. 7420); un aumento di 70,8 milioni di euro dei contributi per l'acquisto e la sostituzione di autobus, nonché per l'acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico di persone (cap. 7421).
Con riguardo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne il Dipartimento delle


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comunicazioni, per l'esercizio 2010, osserva che esso recava in conto competenza spese iniziali per complessivi 151,6 milioni di euro e 169,3 in conto cassa. Si osserva che la quasi totalità di tali stanziamenti affluiscono alla Missione 15 (Comunicazioni): 141,5 milioni per la competenza e 159,2 milioni per la cassa; le restanti dotazioni sono riferite alla Missione 17 (Ricerca e innovazione) e 18 (Sviluppo sostenibile).
Ricorda che la legge di bilancio per il 2010 ha quantificato la consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2010 in 207,1 milioni di euro complessivi, suddivisi in 186,9 milioni di parte corrente e 20,2 milioni in conto capitale.
Anche in questo caso sottolinea che sono state apportate variazioni per atto amministrativo nel corso dei primi mesi dell'esercizio 2010. Segnala in particolare l'incremento di 9,9 milioni di euro per competenza (cap. 3021), conseguente alla proroga della convenzione con Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
Per quanto riguarda le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, rileva che si registra un aumento di 213 milioni di euro di residui, un aumento di 0,8 milioni sulle previsioni di competenza e un aumento di 30,3 milioni sulle previsioni di cassa, questi ultimi quasi interamente allocati sul cap. 7230, relativo alle spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione.
In conclusione, propone alla Commissione di deliberare di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante il rendiconto per l'esercizio 2009 e successivamente sul disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio in corso.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Atto n. 226.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, fa presente che lo schema di regolamento in esame è volto a dare attuazione alla norme concernenti i servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito dalla legge n. 133 del 2008).
Rileva che l'ambito di applicazione del regolamento, specificato dall'articolo 1, indica i settori esclusi: trasporto ferroviario regionale, gas naturale, energia elettrica, farmacie comunali, servizi strumentali degli enti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 e che resta quindi assoggettato alla nuova normativa il comparto del trasporto pubblico locale.
Fa presente che l'articolo 2 reca misure in materia di liberalizzazione, prevedendo che gli enti locali circoscrivano l'attribuzione di diritti di esclusiva ai soli casi in cui la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità e definiscano, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche. L'articolo 3 indica i parametri da rispettare nelle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi, e chiarisce


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che le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica qualora non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.
Con riferimento ai parametri indicati dall'articolo 3, ritiene opportuno valutare se essi risultino adeguatamente definiti con riferimento alle esigenze di tutela della concorrenza, non solo nella fase della scelta dei soggetti affidatari, ma anche nella fase del concreto esercizio dell'attività.
Ritiene inoltre che andrebbe valutata la opportunità di introdurre specifiche disposizioni per la regolamentazione dei subappalti, considerato che tale modalità di svolgimento del servizio assume, nel settore dei trasporti, notevole rilevanza.
L'articolo 4 definisce le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. L'articolo 5 assoggetta al patto di stabilità interno gli affidatari cosiddetti «in house» di servizi pubblici locali. L'articolo 6 prevede le società affidatarie «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, debbano applicare, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni del codice dei contratti pubblici. Per le medesime società, l'articolo 7 reca disposizioni inerenti criteri e modalità per l'assunzione di personale.
L'articolo 8 contiene reca disposizioni volte a distinguere le funzioni di regolazione da quelle di gestione, introducendo ipotesi di incompatibilità e di divieti di nomina, con riferimento, fra l'altro, agli amministratori locali. Il comma 1, in particolare, prevede alcune incompatibilità per amministratori, dirigenti e responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, stabilendo che tali soggetti non possano svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il comma 2 estende il divieto nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini. Il comma 3 pone alcuni divieti circa la nomina di amministratori di società partecipate da enti locali nei confronti di coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società. I commi successivi (da 4 a 9) prescrivono ulteriori limiti e incompatibilità nei confronti dei commissari di gare per l'affidamento dei servizi. Al riguardo fa presente l'esigenza generale di prevedere norme di incompatibilità omogenee per gli enti di diversi settori. Osserva infatti che la IX Commissione si è trovata ad esaminare provvedimenti del Governo, relativi ad enti diversi, in cui venivano previste ipotesi di incompatibilità non omogenee tra di loro.
L'articolo 9 prevede il principio di reciprocità per le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea con riguardo alla possibilità di ammissione alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali.
L'articolo 10 disciplina, per il caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio. In proposito, segnala che, nel caso di subentro nei confronti di società miste, appare opportuno valutare l'introduzione di una più specifica tutela dei soci privati che non risultino non confermati, e sostituiti da nuovi soggetti, in occasione del rinnovo dell'affidamento del sevizio; ciò anche in relazione alle norme del nostro ordinamento societario e ai vigenti principi comunitari.
L'articolo 11 introduce una forma di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi pubblici locali. L'articolo 12 reca una serie di abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni recate dal regolamento, e prevede alcune disposizioni finali. In particolare, i commi 3 e 4 dettano disposizioni specifiche per il trasporto pubblico locale, con esclusione,


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come già detto, di quello ferroviario. Il comma 3 modifica il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale», nella parte in cui si prevede che, terminato il periodo transitorio, e quindi a regime, tutti i servizi di trasporto pubblico locale vengano affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali. La norma dispone la soppressione della parola esclusivamente, ammettendo in tal modo anche differenti modalità di affidamento, quali quelle previste dai commi 2 e 3 del citato articolo 23-bis del decreto-legge n, 112 (gara cosiddetta a doppio oggetto e affidamento in house).
Il comma 4 prevede che il regolamento in esame si applica al trasporto pubblico locale se compatibile con il regolamento (CE) n. 1370/2007, che disciplina i servizi pubblici di trasporto nazionali e internazionali di passeggeri, su strada e per ferrovia.
In proposito, ricorda che il regolamento disciplina l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico, prevedendo quattro differenti modalità, tre delle quali possono essere escluse dalla legislazione nazionale - gestione diretta, gestione in house, aggiudicazione diretta - mentre una, la procedura mediante gara, deve comunque essere ammessa dagli ordinamenti degli Stati membri. La durata dei contratti di servizio non deve essere superiore a 10 anni per i trasporti su strada e a 15 anni per i trasporti per ferrovia e su rotaia. È ammessa la proroga dei contratti, per un periodo non superiore alla metà della durata originaria. Il regolamento prevede un periodo transitorio di 10 anni durante i quali gli Stati membri dovranno predisporre misure graduali di riforma del settore.
Segnala che, successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, sono state emanate due disposizioni relative alle modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e regionale: la prima, articolo 61 della legge n. 99 del 2009, consente lo svolgimento del servizio, oltre che attraverso le modalità di aggiudicazione previste dall'articolo 23-bis (gara e affidamento in house), anche mediante aggiudicazione diretta e fornitura diretta del servizio, come previsto dal citato regolamento (CE) n. 1370/2007. Il comma 4 in esame prevede, come sopra ricordato, l'applicabilità delle nuove norme in quanto compatibili con il regolamento (CE) n. 1370/2007; tale formulazione peraltro ampiamente utilizzata nella prassi normativa, è stata preferita dal legislatore delegato ad una specifica individuazione delle norme da applicarsi in quanto coerenti con il dettato del citato regolamento. La seconda disposizione successiva all'articolo 23-bis è contenuta all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, e prescrive che, nei casi in cui i servizi di trasporto siano svolti direttamente o siano affidati in house, una quota non inferiore al 10 per cento di tali servizi sia contestualmente aggiudicata mediante procedura ad evidenza pubblica a soggetti diversi da quelli sui quali la regione o l'ente locale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture e che caratterizza il rapporto in house.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

IX Commissione - Martedì 13 luglio 2010
TESTO AGGIORNATO AL 20 LUGLIO 2010


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE

(v. seduta del 7 luglio 2010)

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992).

All'articolo 84, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla lettera a) sostituire le parole: «superiore a 6 t.» con le seguenti: «superiore a 25 t.».
1. 01. Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
*5. 1. Velo.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
*5. 2. Garofalo, Terranova, Toto.
(Approvato in linea di principio)

ART. 9.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 84, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla lettera a) sostituire le parole: «superiore a 6 t.» con le seguenti: «superiore a 25 t.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche agli articoli 84 e 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di locazione senza il conducente e di servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone».
9. 1. Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

ART. 11.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: aggiornamento della carta di circolazione,


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aggiungere le seguenti parole: , dandone tempestiva comunicazione in via telematica al Pubblico Registro Automobilistico;
b) al comma 5, dopo le parole: e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle finalità di tutela e certezza legale delle situazioni giuridiche relative ai veicoli attribuite all'istituto ai sensi dell'articolo 2683, comma 1, n. 3 del codice civile;
c) al comma 6, sostituire le parole: dal sesto mese con le seguenti: dal primo anno.
11. 1. Simeoni.
(Inammissibile, limitatamente
alle lettere
a) e b))

ART. 12.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, nel Pubblico Registro Automobilistico che provvede alla relativa annotazione sul certificato di proprietà ed alla comunicazione all'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3.»;
b) al comma 2, capoverso Art. 94-bis, sostituire il primo comma con il seguente:
«1. La carta di circolazione ed il certificato di proprietà, nonché il certificato di circolazione di cui all'articolo 97, non possono essere rilasciati quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone, ovvero risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.».
12. 1. Simeoni.

Alla lettera a), sostituire il capoverso comma 4-bis con il seguente:
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione nominativa dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, ai competenti uffici della Motorizzazione civile al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3.
12. 2. Velo.
(Approvato in linea di principio)

ART. 14.

Aggiungere in fine il seguente comma:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Conseguentemente, all'articolo 29, aggiungere in fine il seguente comma:
«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del


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1992, modificate dal comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Conseguentemente, all'articolo 30, aggiungere in fine il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Conseguentemente, all'articolo 45, aggiungere in fine il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
14. 1. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

ART. 16.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «anni sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «anni settanta»;
2) alla lettera b) le parole: «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settanta».
16. 1. Montagnoli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento;»
2) alla lettera b) le parole «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settanta».
16. 1. (Nuova formulazione) Montagnoli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;
2) alla lettera b) le parole «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sessantotto».
16. 1. (Ulteriore nuova formulazione) Montagnoli.
(Approvato in linea di principio)

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e


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veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, a seguito di visita medica specialistica biennale rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti»;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificato e introdotto dalle lettere b) e b-bis) del comma 1 del presente articolo, facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e psichici richiesti nell'ambito degli accertamenti di cui al comma 2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione uniformi di cui al comma 5 dell'articolo 23 della presente legge».
16. 2. Toto, Terranova, Garofalo.
(Approvato in linea di principio)

ART. 17.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
2. Chi ha frequentato il corso di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 116, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis come modificato dal presente articolo, risulta munito di regolare «attestato di frequenza del corso teorico e di superamento della prova pratica di guida di ciclomotori» rilasciato da un'autoscuola o da un istituto scolastico, ha compiuto 16 anni di età e non ha ancora conseguito la patente di categoria A ovvero la patente di categoria B, può guidare un veicolo appartenente alla categoria L6e, dotato di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, solo previo superamento di un corso di guida pratica da svolgersi presso le autoscuole. Il citato veicolo della categoria L6e, destinato alle esercitazioni, deve essere munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e di apposito contrassegno con la scritta «scuola guida». Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del citato corso di guida pratica, le caratteristiche dei contrassegni di cui al precedente periodo ed, infine, le caratteristiche costruttive di sicurezza attiva e passiva che i veicoli appartenenti alla categoria L6e devono possedere per non costituire un grave pericolo per la circolazione e la sicurezza stradale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti di coloro che abbiano conseguito la patente di categoria A1.
17. 1. Monai.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
A partire dalla medesima data, il superamento di un corso di guida pratica da svolgersi presso le autoscuole è richiesto anche per la guida di un veicolo appartenente alla categoria L6e, dotato di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002. Il citato veicolo della categoria L6e, destinato alle esercitazioni, deve essere munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e di apposito contrassegno con la scritta «scuola guida». Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del citato corso di guida pratica, le caratteristiche dei contrassegni di cui al precedente


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periodo ed, infine, le caratteristiche costruttive di sicurezza attiva e passiva che i veicoli appartenenti alla categoria L6e devono possedere per non costituire un grave pericolo per la circolazione e la sicurezza stradale.
17. 2. Monai.

ART. 19.

Sopprimere il comma 1-ter.
19. 1. Garofalo, Terranova, Toto.
(Approvato in linea di principio)

ART. 20.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, dopo le parole: «e costituiscono un centro» inserire le seguenti: «o più centri»;
b) al comma 12, alla fine, inserire il seguente periodo: «Nel caso di Consorzio avente più Centri di istruzione può essere utilizzato lo stesso parco veicolare».
20. 1. Montagnoli.
(Inammissibile)

ART. 22.

Aggiungere in fine il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui al capoverso »Art. 186-bis« della tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

Conseguentemente, all'articolo 34, aggiungere in fine il seguente comma:
«3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate e introdotte dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
22. 1. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

ART. 23.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
al comma 2 l'ultimo periodo è modificato nel modo seguente: «In tutti i casi tali accertamenti devono essere effettuati nei gabinetti medici. Per quanto concerne il rilascio del documento abilitativo per i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE (Carta di qualificazione del conducente - CQC) - e del certificato di abilitazione professionale (CAP) associato alla corrispondente categoria di patente, l'accertamento del requisito psichico deve essere condotto con il supporto tecnico-professionale di psicologi abilitati, iscritti all'albo e con un minimo di cinque anni di attività professionale, ovvero della stessa categoria dei medici previsti in questo articolo».
23. 1. Simeoni.
(Inammissibile)


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Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2, l'ultimo periodo è modificato nel modo seguente: «In tutti i casi tali accertamenti devono essere effettuati nei gabinetti medici e quello psichico deve essere condotto con il supporto tecnico-professionale di psicologi abilitati, iscritti all'albo e con un minimo di cinque anni di attività professionale, ovvero della stessa categoria dei medici previsti in questo articolo».
23. 2. Simeoni.
(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
23. 3. Compagnon, Mereu.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Non può ottenere la patente di guida di categoria C, CE, D, DE chi faccia uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o di sostanze alcoliche tali da impedire di condurre con sicurezza i veicoli per la cui guida è necessario conseguire la suddetta patente. A tal fine, l'interessato deve esibire apposita certificazione rilasciata dalla struttura competente individuata con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.
23. 4. Compagnon, Mereu.

ART. 25.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli enti di cui al presente comma utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
25. 1. Montagnoli.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 12-ter, apportare le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole: «delle infrastrutture stradali» inserire le seguenti: «, ivi comprese la segnaletica e le barriere,»;
b) sopprimere le seguenti parole: «arredi, attrezzature e pertinenze»;
c) in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno».
25. 2. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Sono inoltre definite le modalità di collocazione della segnaletica relativa ai dispositivi di cui al periodo precedente, che non può essere posta nei tratti di strada in cui non siano effettivamente collocati in modo permanente i citati dispositivi e mezzi tecnici.
25. 3. Baldelli, Toto.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Sono inoltre definite le modalità di collocazione della segnaletica relativa ai dispositivi di cui al periodo precedente, che non può essere posta nei tratti di strada in cui non siano effettivamente collocati i citati dispositivi e mezzi tecnici.
25. 4. Baldelli, Toto.


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ART. 26.

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto il seguente:
11. I velocipedi, durante la marcia fuori dei centri abitati e nei centri abitati privi di illuminazione pubblica, hanno l'obbligo di usare le luci anteriori e posteriori ed i catadiottri nei pedali e nelle ruote. Per i conducenti è fatto obbligo di indossare il giubbotto catarifrangente ovvero, in alternativa, le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità.
26. 01. Compagnon, Mereu.
(Inammissibile)

ART. 30.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Modiche all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi e di divieto di fumo durante la guida).

All'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato di idoneità, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. È vietato al conducente di fumare durante la marcia del veicolo. Chiunque viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La sanzione è raddoppiata in caso di presenza del monitore a bordo del veicolo».

Conseguentemente nella tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso «Art. 173» aggiungere le seguenti parole: «comma 2-bis-5».
30. 1. Monai.
(Inammissibile)

ART. 34.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti» e: «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale»;
b) al comma 3, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti» e: «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale».
34. 1. Monai.
(Inammissibile, limitatamente alla soppressione delle parole: «ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti»)


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Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale»;
b) al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale».
34. 2. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 3, lettera c), capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
34. 3. Il Relatore.
(Approvato in linea di principio)

ART. 36.

Sopprimerlo.
36. 1. Compagnon, Mereu.
(Approvato in linea di principio)

ART. 38.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1-quater, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: «e devono essere installati ed utilizzati» con le seguenti: «e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «I tratti di strada» inserire le seguenti: «di cui al periodo precedente».
*38. 1. Montagnoli.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1-quater, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: «e devono essere installati ed utilizzati» con le seguenti: «e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «I tratti di strada» inserire le seguenti: «di cui al periodo precedente».
*38. 2. Toto, Garofalo, Terranova.
(Approvato in linea di principio)

ART. 40.

Al comma 1, sostituire le parole: a 150 euro con le seguenti: a 200 euro.
40. 1. Terranova, Garofalo, Toto.
(Approvato in linea di principio)

ART. 42.

Al comma 1, anteporre la seguente lettera:
0a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«c-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in


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concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;
c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;
c-quater) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia di cui alla lettera c-ter);
c-quinquies) al Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore degli strumenti e dei dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»;

Conseguentemente al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere i seguenti:
5-ter
. Ogni provincia e comune trasmette in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al periodo precedente o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.
5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-ter e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.
5-quinquies. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera c-bis) del comma 2, e, per la restante quota del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera c-ter) del medesimo comma 2.
5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-septies. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 5-quinquies il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma 3-bis.


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5-octies. Il decreto di cui al comma 5-quater dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.
42. 1. Monai.

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere i seguenti:
5-ter. Ogni provincia e comune trasmette in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al periodo precedente o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo.
5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-ter e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.
42. 2. Monai.

Al comma 2, alla lettera a) sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, alla lettera d), le parole: 5 per cento sono sostituite con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, alla lettera e), le parole: 10 per cento sono sostituite con le seguenti: 5 per cento.
42. 3. Compagnon, Mereu.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 25 per cento;
b) alla lettera e) sostituire le parole: del 10 per cento con le seguenti: del 5 per cento.
42. 4. Terranova, Garofalo, Toto.
(Approvato in linea di principio)

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:
5-ter. L'Ente concessionario della rete stradale nazionale deve utilizzare la quota dei proventi ad esso destinati di cui al comma 1, nella Regione nella quale sono stati elevati.
42. 5. Montagnoli.
(Inammissibile)


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ART. 44.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c-bis).
44. 1. Monai.

ART. 45.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ed è aggiunto in fine il seguente periodo: fino alla fine della lettera.
45. 1. Baldelli, Toto.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis».
45. 2. Baldelli, Toto.

ART. 46-bis.

All'articolo 46-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3, con il seguente:
3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguite per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 5, 12, 14, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 36, 53, 54, 55 e 56 della presente legge, accertate trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca e denominato «Fondo per l'educazione stradale» per essere destinate, fino ad un limite di un milione di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2011, al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché alla predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230 comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 come modificato dalla presente legge. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo tale da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al presente comma devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle destinate al Ministero dell'Istruzione dell'Università e delle Ricerca ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato della presente legge.
46-bis. 1. Monai.

ART. 47.

Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) sostituire la lettera b) con la seguente:
b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale, sulla base dei risultati ottenuti, delle risorse che sono stanziate ogni anno per consentire il rifinanziamento del Piano nazionale per la sicurezza stradale e, in fine, delle disposizioni varate a livello nazionale e comunitario;
2) dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) verificare le condizioni di viabilità, di sicurezza stradale e di manutenzione dell'intera infrastruttura stradale nazionale;


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3) dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) favorire e promuovere la predisposizione di un piano nazionale di rilevazione dei dati relativi all'incidentalità stradale;
4) dopo la lettera h) inserire la seguente:
h-bis) favorire l'aggiornamento della normativa e delle procedure di omologazione delle barriere stradali, della segnaletica, dei dispositivi luminosi su strada e di tutti i dispositivi per la rilevazione delle infrazioni previste dal nuovo codice della strada;.
47. 1. Monai.

ART. 50.

Aggiungere in fine il seguente periodo: È in ogni caso escluso che il dispositivo possa essere usato per localizzare o seguire a distanza il veicolo.
50. 1. Mario Pepe (PdL).
(Inammissibile)

ART. 54.

Sopprimerlo.
54. 1. Compagnon, Mereu.

ART. 55.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-quater con il seguente:
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
55. 1. Monai.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-quater, con il seguente:
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la somministrazione di bevande alcoliche oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.
55. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-quinquies con il seguente:
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normative vigenti in materia e, ove esistenti, secondo quanto disciplinato dai regolamenti o dalle ordinanze comunali e comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni per le ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento pomeridiano di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del testo unico delle


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leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
55. 3. Pini, Montagnoli.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-quinquies, sostituire le parole da: «possono svolgere nelle ore pomeridiane» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne».
55. 3.(Nuova formulazione). Pini, Montagnoli.
(Approvato in linea di principio)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: due distinte violazioni dell'obbligo con le seguenti: tre distinte violazioni dell'obbligo.
55. 4. Zeller, Brugger, Nicco.

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