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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)
II Commissione

SOMMARIO

Giovedì 22 luglio 2010


UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 3
ALLEGATO 1 (Emendamenti e subemendamenti segnalati) ... 18
ALLEGATO 2 (Emendamenti e subemendamenti approvati) ... 37

INTERROGAZIONI:

5-02811 Rampi: Sulle condizioni di sicurezza del carcere di Novara ... 16
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 42

ERRATA CORRIGE ... 17

II Commissione - Resoconto di giovedì 22 luglio 2010


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 22 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.05 e dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.05

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 21 luglio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, propone, su richiesta dell'onorevole Ferranti, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, dopo avere ricordato che ieri si è stabilito di procedere all'esame dei soli emendamenti segnalati dai gruppi, al fine di rispettare la calendarizzazione dei lavori dell'Assemblea. Fa presente che sono pervenute le segnalazioni dei gruppi (vedi allegato 1).
Ricorda che nella seduta di ieri sono stati approvati l'emendamento Costa 1.8 ed il subemendamento Vietti 0.1.800.2 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).


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Manlio CONTENTO (PdL) illustra i propri subemendamenti 0.1.800.11, 0.1.800.9 e 0.1.800.10, volti a meglio definire la disciplina del segreto e quindi la tutela della riservatezza in riferimento ai contenuti di conversazioni trascritte.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che il problema posto dall'onorevole Contento debba essere risolto in Commissione, trattandosi di un problema tecnico e non politico. Sottoscrive quindi i subemendamenti Contento 0.1.800.9 e 0.1.800.10.

Donatella FERRANTI (PD) osserva come il proprio subemendamento 0.1.800.7 sia in linea con i subemendamenti dell'onorevole Contento, insistendo su un punto qualificante del provvedimento che richiede una modifica.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che sul punto sia necessaria una valutazione del Governo in vista dell'esame in Assemblea, sottolineando l'esigenza di tutelare la privacy secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 268-bis, introdotto dall'emendamento del Governo.

Federico PALOMBA (IdV) chiede se il rappresentante possa esemplificare i casi ai quali si riferisce.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO segnala le ipotesi in cui nell'intercettazione si parli di una malattia o di un problema familiare.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che si tratti di intercettazioni che sono comunque utili per l'indagine e che forse la formulazione dei subemendamenti dell'onorevole Contento potrebbe essere migliorata in viste dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Contento 0.1.800.11, 0.1.800.9 e 0.1.800.10.

Marilena SAMPERI (PD) illustra il subemendamento Ferranti 0.1.200.7 e ricorda come ciò che non è rilevante per le indagini non venga trascritto. Gli esempi addotti dal sottosegretario Caliendo sono certamente fuori luogo, perché si riferiscono ad intercettazioni irrilevanti. L'unico motivo per derogare alla segretezza di atti rilevanti è già previsto nell'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale. Non vi può essere altra motivazione ed il segreto può essere imposto solo se dalla pubblicazione può derivare grave pregiudizio per le indagini.

I deputati Donatella FERRANTI (PD), Marilena SAMPERI (PD) e Lorenzo RIA (UdC) sottoscrivono il subemendamento Contento 0.1.800.9.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.800.7.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, illustra il proprio subemendamento 0.1.800.70 e specifica che lo stesso si coordina con l'emendamento 1.800 del Governo, che prevede diversi livelli di segretezza. Proprio per tale ragione ha ritenuto di presentare un subemendamento volto a rimodulare la responsabilità degli editori per la pubblicazione di atti di indagine non pubblicabili. Ricorda di avere più volte espresso la propria convinzione che il tipo di responsabilità previsto dalla legge n. 231 del 2001 trovi forti limitazioni nel caso in cui l'attività dell'ente sia riconducibile alla libertà di stampa, ritenendo tale tipo di responsabilità una limitazione della incomprimibile libertà di stampa. Per questa ragione non crede che possa affermarsi una indistinta responsabilità dell'editore nel caso di violazione dell'articolo 684 del codice penale, come previsto invece dal testo in esame insieme ad una responsabilità ancora più grave quando si tratti di intercettazioni che devono essere distrutte. Ritiene che questa ultima responsabilità sia legittima in quanto non si tratta di limitare la libertà di informazione, ma di punire un editore il cui giornale abbia pubblicato ciò che il giudice ha ritenuto che si debba distruggere. Per quanto attiene alla responsabilità dell'editore a seguito del reato


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di cui all'articolo 684 del codice penale, rileva come questa possa essere condivisa solo qualora si riferisca alle sole intercettazioni che, se pur non debbano essere distrutte, siano comunque irrilevanti. Le pubblicazioni di intercettazioni rilevanti, invece, non dovrebbe comportare alcuna responsabilità per l'editore, trattandosi comunque di una materia riconducibile alla libertà di stampa.

Manlio CONTENTO (PdL) si domanda cosa potrebbe accadere se venisse pubblicato un verbale non ancora inserito in archivio, come per esempio il cosiddetto «brogliaccio» che deve essere ancora trascritto. In questo caso, secondo il subemendamento in esame, l'editore potrebbe non rispondere.

Cinzia CAPANO (PD), pur comprendendo la ratio del subemendamento, rileva che comunque si obbliga l'editore ad adottare modelli operativi che entrano nella organizzazione del lavoro del penalista. Per questo motivo l'emendamento non appare condivisibile. Sarebbe eventualmente necessario tipizzare in via legislativa i modelli organizzativi, ma questa non sembra una strada praticabile.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara che non si tratta di modelli organizzativi penetranti, ma di direttive volte unicamente a ridurre il rischio di violazioni del divieto di pubblicazione di atti dei quali il giudice ha ordinato la distruzione.

Antonio DI PIETRO (IdV) osserva che, in realtà, l'articolo 684 del codice penale può essere considerato come un atto di resa dello Stato che non riesce a punire chi ha fornito informazioni che non avrebbe dovuto fornire, ma si limita a punire chi, esercitando il diritto di cronaca, le pubblica. Ribadendo come per lui non sia corretta perseguire chi esercita un diritto costituzionale, come quello di cronaca, ritiene che il subemendamento sia animato da buone intenzioni e che la ratio sia condivisibile. Condivide l'intervento dell'onorevole Contento.

Francesco Paolo SISTO (PdL) condividendo le osservazioni dell'onorevole Contento, ritiene che la punibilità in effetti debba essere anticipata ad un momento anteriore rispetto all'inserimento degli atti nell'archivio riservato.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, sottolinea come il suo subemendamento 0.1.800.70 sia volto a limitare sostanzialmente la responsabilità dell'editore, che comunque risponde della pubblicazione di intercettazioni da distruggere o irrilevanti.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sul subemendamento del relatore 0.1.800.70, perché ritiene preferibile sopprimere ogni forma di responsabilità dell'editore.

Lorenzo RIA (UdC) preannuncia il voto favorevole dell'UdC sul subemendamento del relatore 0.1.800.70, che è migliorativo del testo, fermo restando il giudizio ancora complessivamente negativo sul testo.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.800.70 del relatore (vedi allegato 2).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che non saranno poste in votazione le ulteriori proposte emendative aventi ad oggetto le parti modificate dal subemendamento 0.1.800.70 del relatore, come quelle soppressive del comma 28. L'approvazione di tale subemendamento implica la volontà della Commissione di prevedere una forma di responsabilità dell'editore, sia pure ben diversa da quella prevista dal testo trasmesso dal Senato.
Pone quindi in votazione l'emendamento 1.800 del Governo, come modificato dal subemendamento approvato.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 1.800, nell'ottica di un


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dialogo collaborativo con la maggioranza e con il Governo. Auspica comunque ulteriori miglioramenti del testo.

Antonio DI PIETRO (IDV) dichiara che l'Italia dei Valori si oppone al provvedimento in generale e a quegli emendamenti che apportano miglioramenti comunque ancora del tutto insufficienti, come quello in esame, che pone comunque un bavaglio alla stampa.

Lorenzo RIA (UdC) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.800 del Governo, che riduce il danno causato dalla disciplina approvata dal Senato.

La Commissione approva l'emendamento 1.800 del Governo così come modificato dal subemendamento approvato (vedi allegato 2).

La Commissione respinge l'emendamento Tabacci 1.33.

Roberto RAO (UdC) illustra l'emendamento Vietti 1.39 e ne raccomanda l'approvazione, essendo volto a sopprimere il comma 10 che irrazionalmente parifica i vari tipi di intercettazione, oltre che prevedere una riduttiva disciplina delle intercettazioni ambientali.

Antonio DI PIETRO (IDV) sottolinea come il problema siano proprio le modifiche che il provvedimento apporta agli articoli 266 e 267 del codice penale. Il gruppo dell'Italia dei Valori non vuole che questi articoli siano modificati, perché garantiscono efficacia delle indagini preliminari ed efficacia alla lotta alla criminalità organizzata. Sottoscrive quindi l'emendamento Vietti 1.39.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il nuovo articolo 266 sia inaccettabile e costituisca uno dei punti nodali del provvedimento, creando gravissimi ostacoli all'effettività dell'azione penale. A suo parere, ad esempio, non si possono assolutamente equiparare le intercettazioni telefoniche, quelle ambientali e l'acquisizioni di tabulati telefonici. Sottoscrive pertanto l'emendamento Vietti 1.39

La Commissione respinge gli identici emendamenti Vietti 1.39 e Tabacci 1.40.

Anna ROSSOMANDO (PD) illustra l'emendamento Ferranti 1.42 e ne raccomanda l'approvazione. Precisa come l'emendamento contribuisca a ripristinare la distinzione tra i vari tipi di intercettazioni, con particolare riguardo alle riprese visive, in base al grado di invasività e di tutela della riservatezza ed in relazione alle esigenze di ricerca della prova.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.42.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo emendamento 1.44 e ne raccomanda l'approvazione. Osserva come l'emendamento disponga una specifica disciplina per l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico, tenendo conto di come concretamente si svolgono le indagini. Si tratta, a suo giudizio, di una disciplina fondamentale per mantenere l'efficacia nella lotta contro la criminalità organizzata.

Antonio DI PIETRO (IDV) si domanda chiede se le questioni relative agli articoli 266 e 267 possano essere discusse con il Governo e se vi sia una concreta possibilità di apportare delle modifiche. Ringrazia i colleghi del Partito democratico per gli emendamenti volti a ripristinare la distinzioni tra i vari tipi di intercettazioni, che condivide, per quanto ritenga che la relativa formulazione possa essere perfezionata. Ritiene che non abbia senso prevedere il decreto di un giudice collegiale per disporre le ripresa visive non captativa, poiché si tratta di un semplice atto di polizia giudiziaria.

Lorenzo RIA (UdC) preannuncia il voto favorevole dell'UdC sull'emendamento Ferranti 1.44, non condividendo l'assimilazione di diversi strumenti di indagine. Precisa come il gruppo dell'UdC sia comunque a favore del mantenimento del


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testo vigente dell'articolo 266 del codice di procedura penale.

Donatella FERRANTI (PD) nel replicare all'onorevole Di Pietro, precisa che l'emendamento 1.44 non propone una soluzione ottimale, anche perché cerca di operare una mediazione con le esigenze della maggioranza. Ritiene comunque che si potrà in seguito discutere di un miglioramento della formulazione, in particolare del comma 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ferranti 1.44 e l'emendamento Garavini 1.46.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.400.20 e ne raccomanda l'approvazione. Precisa che il subemendamento tiene conto dell'impatto sull'organizzazione degli uffici giudiziari, determinato dallo spostamento di competenze dal giudice monocratico a quello collegiale.

Enrico COSTA (PdL) intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta grande rispetto per le argomentazioni esposte, ritenendo tuttavia che sia opportuna una valutazione sul contenimento dei tempi degli interventi.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda come il gruppo del Partito Democratico abbia segnalato un limitato numero di emendamenti e come finora, in un'ottica di collaborazione, siano intervenuti solo alcuni deputati sui punti modali del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, assicura che la questione posta dall'onorevole Costa sarà affrontata nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Cinzia CAPANO (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Ferranti e ricorda come, in base all'articolo 79 del Regolamento della Commissione, la Commissione abbia l'obbligo di svolgere un'adeguata istruttoria. Allo stato, rileva che non è stata effettuata nessuna valutazione sull'impatto normativo, come già contestato al Governo. In particolare, manca ogni verifica sulla capacità degli uffici della amministrazione della giustizia di ammortizzare l'impatto del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD) osserva che il Governo ben conosce la situazione disastrosa degli uffici giudiziari, per i quali il provvedimento in esame sarà devastante anche in seguito ai tagli previsti dalla legge finanziaria.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che l'attribuzione del potere di decidere in materia al giudice collegiale sia assolutamente irrazionale. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sul subemendamento Ferranti 0.1.400.20.

Laura GARAVINI (PD) raccomanda l'approvazione del subemendamento Ferranti 0.1.400.20, poiché la collegialità delle decisioni creerà difficoltà soprattutto alle procure a diretto contatto con i fenomeni di criminalità organizzata.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) ritiene che i lavori della Commissione procedano troppo lentamente, perché sono stati segnalati troppi emendamenti e gli interventi sono eccessivamente prolissi. Sottolinea come nessuno abbia tuttavia evidenziato come attualmente il costo delle intercettazioni, salvo che per alcune procure, sia troppo elevato e rappresenti uno spreco di risorse che potrebbero essere utilizzate per assumere nuovi giudici. Ricorda come, a parte poche note eccezioni, in genere i magistrati non si occupano assolutamente di organizzare gli uffici e gestire la spesa. Sottolinea come il nodo essenziale in materia di intercettazioni sia rappresentato dall'abuso che ne hanno fatto i magistrati, per quanto l'opposizione sembri non volerne parlare. Il provvedimento in esame, quindi, pone un rimedio a questi abusi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ferranti 0.1.400.20 e 0.1.400.21.


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Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.1.400.2, che tiene conto delle osservazioni rese nel corso dell'audizione dal professor Giostra in merito all'opportunità di prevedere un motivato dissenso del procuratore della repubblica sulla richiesta di autorizzazione a disporre le intercettazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Pietro 0.1.400.2 e Ferranti 0.1.400.22.

Roberto RAO (UdC) illustra il subemendamento Vietti 0.1.400.13, ringraziando per la disponibilità il relatore ed il Governo che hanno espresso sullo stesso parere favorevole. Sottolinea come il subemendamento sia volto a migliorare e semplificare l'individuazione delle utenze sulle quali si possono disporre le intercettazioni, con particolare attenzione al casi di reati contro ignoti.

Antonio DI PIETRO (IDV) sottoscrive il subemendamento Vietti 0.1.400.13.

La Commissione approva il subemendamento Vietti 0.1.400.13 (vedi allegato 2).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, avverte che no saranno posti in votazione i subemendamento che che si riferiscono alla medesima parte modificata dal subemendamento Vietti 0.1.400.13.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.400.25, che riguarda la disciplina delle proroghe, migliorando la formulazione dell'emendamento Costa 1.400.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.1.400.25.

Lorenzo RIA (UdC) illustra il subemendamento Vietti 0.1.400.14, volto ad attribuire al giudice monocratico il potere di autorizzare le proroghe delle operazioni di intercettazione.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive il subemendamento Vietti 0.1.400.14.

Donatella FERRANTI (PD) precisa che il Partito democratico è favorevole a tutte le proposte emendative volte ad eliminare gli ostacoli allo svolgimento delle inchieste penali. Sottoscrive, quindi il subemendamento Vietti 0.1.400.14.

La Commissione respinge il subemendamento Vietti 0.1.400.14

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.1.400.80, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Laura GARAVINI (PD) illustra il subemendamento Ferranti 0.1.400.27, volto a ripristinare il concetto di criminalità organizzata previsto nella «legge Falcone». Sottolinea infatti la fondamentale importanza di mantenere il cosiddetto «doppio binario», al fine di garantire una maggiore efficacia delle indagini penali riguardanti la lotta contro la criminalità organizzata.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.400.27, sottolineandone la fondamentale importanza. Osserva, infatti, come la deroga ai presupposti dell'articolo 266 del codice di procedura penale consenta di continuare a svolgere efficacemente le indagini penali contro la criminalità organizzata. Sottolinea, quindi, come l'associazione dedita all'usura e ad altri importanti reati non sia compresa nell'articolo 407, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale, evidenziando come ciò possa seriamente compromettere la sicurezza dei cittadini.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la norma in questione potrebbe essere efficacemente integrata aggiungendo il riferimento all'articolo 416 del codice penale. Sottoscrive il subemendamento Ferranti 0.1.400.27.

Lorenzo RIA (UdC) ritiene che l'impianto normativo proposto sia, su questo


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punto, inaccettabile. Preannuncia, quindi il voto favorevole del suo gruppo sul subemendamento Ferranti 0.1.400.27.

La Commissione respinge il subemendamento Ferranti 0.1.400.27.

Giulia BONGIORNO, presidente, sospende la seduta, che riprenderà alle ore 14.

La seduta, sospesa alle 12.30, riprende alle 14.25.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive il subemendamento Ferranti 0.1.400.28.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo subemendamento 0.1.400.28 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ferranti 0.1.400.28 e Di Pietro 0.1.400.7

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.400.26 e ne raccomanda l'approvazione.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive il subemendamento Ferranti 0.1.400.26.

I deputati Donatella FERRANTI (PD) e Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrivono il subemendamento Vietti 0.1.400.11.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Ferranti 0.1.400. 26 e Vietti 0.1.400.11.

Roberto RAO (UdC) dichiara il voto contrario dell'UdC sull'emendamento Costa 1.400, nonostante l'approvazione del subemendamento presentato dal proprio gruppi, che comunque rappresenta una modifica insufficiente rispetto al testo nel suo complesso.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che l'emendamento Costa 1.400 sia sostanzialmente da attribuire al Governo, in quanto concordato fuori dalla Commissione. Tale emendamento aggrava i problemi della giustizia e riduce l'efficacia delle intercettazioni. Dichiara la fortissima contrarietà del gruppo dell'Italia dei Valori alla stessa ratio dell'emendamento Costa 1.400.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'emendamento Costa 1.400 riveli la contraddittorietà della maggioranza. La ragionevolezza ha portato ad alcune modifiche, in particolare con riferimento alla disciplina dei presupposti e delle proroghe, nonché alla eliminazione dell'equiparazione delle varie forme di intercettazione. Tuttavia dichiara la contrarietà del suo gruppo alla filosofia sottostante all'emendamento, le cui modifiche sono comunque insufficienti. Ritiene, infatti, che non si risolva il problema dei presupposti delle intercettazioni e delle intercettazioni per i reati contro ignoti. Preannuncia quindi il voto contrario del Partito democratico.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che l'emendamento Costa 1.400 rappresenti un progresso molto apprezzabile, anche alla luce del subemendamento del gruppo dell'UdC. Ricorda che le incongruenze rilevata con riferimento ai «reati spia» ed all'articolo 416 del codice penale sono superate dalle modifiche apportate al disegno di legge dall'emendamento in questione.

Giulia BONGIORNO, presidente, da atto delle sostituzioni e pone in votazione l'emendamento Costa 1.400.

La Commissione approva l'emendamento Costa 1.400 (vedi allegato 2).

Antonio DI PIETRO (IdV) ritira il proprio emendamento 1.49

Roberto RAO (UdC) illustra l'emendamento Libè 1.150 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come l'emendamento sia volto ad inserire i reati ambientali nell'elenco di quelli intercettabili.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive l'emendamento Libè 1.150.


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La Commissione respinge l'emendamento Libè 1.150.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.152 in materia di intercettazioni ambientali. Rileva come il testo del Senato le riduca infatti drasticamente e in modo irragionevole. Anche in questo caso si limita la possibilità di accertare i reati. L'emendamento propone quindi una soluzione costruttiva a questo problema. Soprattutto nei maltrattamenti in famiglia e nella violenza sui minori non è opportuno disporre di uno strumento investigativo depotenziato.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la soluzione proposta dal gruppo del Partito democratico sia apprezzabile. Sottoscrive, quindi, l'emendamento Ferranti 1.152. Sottolinea che se in un luogo si stia svolgendo una attività criminosa, si ha l'obbligo di procedere, e non sono più utili le intercettazioni. Osserva come spesso non sia neanche possibile individuare un luogo preciso e definitivo nel quale si sta svolgendo un'attività criminosa e come la disposizione non tenga conto di come concretamente si svolgono le operazioni di intercettazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ferranti 1.152, nonché i subemendamenti Sisto 0.1.151.18 e Ferranti 0.1.151.10, approva quindi gli identici subemendamenti 0.1.151.4 del relatore e Ferranti 0.1.151.12 (vedi allegato 2).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il subemendamento Contento 0.1.151.4 risulta precluso.

La Commissione approva il subemendamento Costa 1.151, così come modificato dal subemendamento approvato (vedi allegato 2)

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che non saranno poste in votazione le proposte emendative relative alle disposizioni oggetto dell'emendamento approvato.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.159.

Antonio DI PIETRO (IdV) fa proprio l'emendamento Tabacci 1.398.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Tabacci 1.398 e l'emendamento Di Pietro 1.435.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.438 e ne raccomanda l'approvazione. Ritiene che dall'esame di questo provvedimento sia evidente come si stia facendo di tutto per rendere più difficili le intercettazioni, delle quali tuttavia si è fatto certamente un abuso. Il risultato di questa guerriglia tuttavia non è un miglioramento del quadro generale. La maggioranza si scaglia contro la magistratura, ma poi fa leggi spesso incostituzionali. Il Governo non ha più il coraggio e la voglia di aprire un dialogo sulle riforme che vada al di là dei semplici proclami e delle interviste, cui non segue nulla di concreto. Questo provvedimento non cambierà nulla in merito al malfunzionamento della giustizia, sempre più sacrificata. Non cambierà nulla finché non vi sarà al governo una forza realmente riformatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 1.438 e Di Pietro 1.439.

Donatella FERRANTI (PD) illustra l'emendamento Garavini 1.442 e ne raccomanda l'approvazione. Ritiene che sia necessario, infatti, che il pubblico ministero trasmetta al tribunale solo atti di indagine necessari per la valutazione della richiesta.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive l'emendamento Garavini 1.442.

La Commissione respinge l'emendamento Garavini 1.442.


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Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.443 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.443.

Anna ROSSOMANDO (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sull'emendamento 1.702 del relatore, che elimina una delle distorsioni del sistema introdotte dal Senato.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide l'emendamento del relatore 1.702, ma ritiene che si dovrebbe espungere anche il riferimento all'articolo 203 del codice di procedura penale.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che la norma approvata dal Senato, riproduceva un emendamento del gruppo dell'Italia dei Valori.

Antonio DI PIETRO (IdV) rileva che si trattava di un emendamento comunque volto a limitare i danni e che doveva essere inserito in un contesto diverso rispetto a quello risultante dal testo approvato dal Senato.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.702 (vedi allegato 2).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che non saranno poste in votazione le proposte emendative relative alle disposizioni oggetto dell'emendamento approvato.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.187 e ne raccomanda l'approvazione. Precisa che l'emendamento è volto a far sì che non si possa negare ai difensori di avere copia dei verbali e dei decreti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 1.187, Di Pietro 1.180 e Ferranti 1.185, nonché gli identici emendamenti Tabacci 1.191 e Vietti 1.193

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.312 e ne raccomanda l'approvazione. Osserva che l'emendamento è volto a consentire di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, se indispensabili per l'accertamento di reati di cui all'articolo 266, comma 1.

Antonio DI PIETRO (IdV) evidenzia la necessità che le intercettazioni siano utilizzabili anche ove si accerti un reato diverso da quello per le quali erano state disposte.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.312.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.650, auspicando, nel corso dell'esame in Assemblea, un maggiore approfondimento delle questioni da questo poste.

Antonio DI PIETRO (IdV) fa proprio l'emendamento Contento 1.650.

La Commissione respinge l'emendamento 1.650, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.293, relativo alla possibilità di utilizzare in altri procedimento i risultati delle intercettazioni che abbiano accertato reati contro la pubblica amministrazione.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bernardini 1.293. Osserva come i reati contro la P.A. siano quelli per i quali è tipicamente necessario utilizzare le intercettazioni in altri procedimenti. Sottoscrive quindi l'emendamento Bernardini 1.293.

Roberto RAO (UdC) auspica un ripensamento del Governo sul complessivo tema dell'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi. Sottoscrive l'emendamento Bernardini 1.293.


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Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive l'emendamento Bernardini 1.293.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 1.293.

Roberto RAO (UdC) sottoscrive il subemendamento Contento 0.1.310.1.

La Commissione, con distinte votazioni approva il subemendamento Contento 0.1.310.1 (vedi allegato 2), respinge il subemendamento Di Pietro 0.1.310.2, approva l'emendamento Costa 1.310, così come modificato dal subemendamento approvato (vedi allegato 2) e respinge gli emendamenti Ria 1.194 e Garavini 1.192.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che l'emendamento Contento 1.652 è stato ritirato.

I deputati Donatella FERRANTI (PD) e Antonio DI PIETRO (IdV) fanno proprio l'emendamento Contento 1.652.

La Commissione respinge l'emendamento 1.652, fatto proprio dagli onorevoli Ferranti e Di Pietro.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.322, relativo alla utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nello stesso procedimento, in caso di diversa qualificazione giuridica che fosse prefigurabile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che, nel caso di specie, si tratta di eliminare un'altra norma fatta per bloccare le indagini e creare nuove aree di impunità. Sottoscrive quindi l'emendamento Ferranti 1.322.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.322.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.326, si considera che questi vi abbiano rinunciato.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.339, soppressivo del comma 26, che limita fortemente il carattere pubblico del dibattimento, tradendo una forte sfiducia nei confronti della magistratura.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene necessario sopprimere il comma 26, ribadendo l'importanza della pubblicità del dibattimento.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) sottolinea che negli Stati Uniti ed in Inghilterra sono vietate le riprese e le fotografie, senza che tali Paesi siano considerati oscurantisti.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di non riuscire in alcun modo a comprendere la ratio del comma 26 ed auspica che il Governo possa chiarirla.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO si impegna ad una rivalutazione della questione per l'Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.339.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritira gli emendamenti 1.337 e 1.338

Rita BERNARDINI (PD) ritira gli emendamenti 1.331 e 1.332.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte in considerazione dell'assenza dai presentatori dell'emendamento 1.340, si considera che questi vi abbiano rinunciato. Avverte inoltre che l'emendamento Vietti 1.341 e l'emendamento Ferranti 1.359 sono stati ritirati.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.354, volto a sopprimere il nuovo articolo 616-bis, che crea una fattispecie irrazionale e indeterminata. Si configura, infatti, una sorta di dolo specifico negativo. Non ha inoltre alcun senso la previsione della non punibilità per i soli giornalisti professionisti e


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non anche per i giornalisti pubblicisti, svolgendo questi sostanzialmente la stessa attività.

Rita BERNARDINI (PD) illustra l'emendamento Ferranti 1.358 e ne raccomanda l'approvazione.

Jean Leonard TOUADI (PD) ritiene che l'articolo 616-bis non abbia ha stretta attinenza al tema delle intercettazioni e sia formulato in modo contraddittorio.

Giancarlo LEHNER (PdL) precisa i giornalisti pubblicisti non svolgono la stessa attività dei giornalisti professionisti, rilevando che ad esempio i primi non lavorano in redazione.

Roberto RAO (UdC) esprime rammarico per il fatto che il comma 27 non sia una delle parti del provvedimento oggetto di modifica con emendamenti del relatore o del Governo. Sottoscrive l'emendamento Ferranti 1.358. Sottolinea quindi come spesso siano i «praticanti» a scavare più a fondo nelle notizie. Ricorda come il proprio gruppo abbia anche presentato l'emendamento Vietti 1.343, volto a modificare la formulazione del testo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che la disposizione in esame abbia aspetti positivi ma che debbano essere fatti ulteriori approfondimenti per l'Assemblea.

Mario CAVALLARO (PD) ritiene che il riferimento ai giornalisti professionisti susciti molte perplessità. Osserva come nelle redazioni vi siano molte persone che lavorano con semplice contratto di collaborazione. Sembra inoltre irrilevante che l'attività sia svolta dentro o fuori dalla redazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferranti 1.358 e Di Pietro 1.354.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive l'emendamento Vietti 1.343.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vietti 1.343, Di Pietro 1.353 e subemendamento Di Pietro 0.1.351.1, approva quindi l'emendamento Costa 1.351 (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Di Pietro 1.352.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.348 volto a ridurre la portata applicativa del comma 27, lettera c).

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive l'emendamento Bernardini 1.348.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 1.348.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.651, auspicando una maggiore riflessione in Assemblea sul tema posto dallo stesso.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide l'emendamento Contento 1.651.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.356, volto a sopprimere il riferimento contenuto nell'articolo 616-bis, lettera c), ai giornalisti professionisti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 1.356 e Di Pietro 1.355.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.1.362.1: Ritiene che questa parte della disciplina relativa alla libertà di stampa andrebbe esaminata autonomamente.

La Commissione respinge il subemendamento Di Pietro 0.1.362.1:

Roberto RAO (UdC) preannuncia annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Costa 1.362, in quanto migliorativo del testo. Ribadisce comunque la propria contrarietà ad ogni forma di responsabilità degli editori.


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La Commissione approva l'emendamento Costa 1.362 (vedi allegato 2)..

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.369 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.369.

I deputati Donatella FERRANTI (PD) e Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrivono l'emendamento Zaccaria 1.368.

La Commissione respinge l'emendamento Zaccaria 1.368.

Jean Leonard TOUADI (PD) rileva, per quanto riguarda l'emendamento Zaccaria 1.368, la tendenza di questa maggioranza a modificare gli spazi di libertà. Il comma 29, oltretutto, appare anacronistico.

Federico PALOMBA (IdV) illustra il proprio emendamento 1.378, volto a sopprimere il comma 31, che introduce un ulteriore nuovo privilegio per la casta dei parlamentari.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che vi è stata una riflessione del Governo su questa norma ed è stato dato parere favorevole all'emendamento Vietti 1.950, che elimina il cosiddetto «privilegio» per i parlamentari. Rimane solo un segmento dell'archivio riservato, dove confluiscono gli atti relativi ai parlamentari intercettati.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che dovrebbe essere soppresso tutto il comma 31.

Marilena SAMPERI (PD) esprime perplessità su questa forma di segmentazione degli atti relativi ai parlamentari nell'ambito dell'archivio riservato.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene che non vi sia un regime particolare della segregazione per i parlamentari, ma solo una particolare modalità di conservazione.

Donatella FERRANTI (PD) si dichiara favorevole alla soppressione del privilegio per i parlamentari.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, auspica che ci si possa concentrare sul dato politico della soppressione di un privilegio.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara che sarebbe stato preferibile sopprimere l'intero comma 31, non condividendo il mantenimento di modalità separate di conservazione.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritira l'emendamento 1.378 e sottoscrive l'emendamento Vietti 1.950.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.379 e sottoscrive l'emendamento Vietti 1.950.

Roberto RAO (UdC) ringrazia il relatore ed il Governo per avere dato un segnale responsabile contro i privilegi della la casta.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara a nome del gruppo del PdL che la norma, per quanto migliorabile sotto il profilo della formulazione, non attribuisce alcun privilegio, essendo stata introdotta per recepire alcune pronunce della Corte costituzionale in materia.

Marilena SAMPERI (PD) esprime perplessità su taluni dei rilievi espressi dall'onorevole Contento.

La Commissione approva l'emendamento Vietti 1.950 (vedi allegato 2).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che non saranno poste in votazione le proposte emendative che vertono sulle medesime disposizioni modificate dall'emendamento approvato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferranti 1.384 e Di Pietro 1.383.


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Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.380, si considera che gli stessi vi abbiano rinunziato.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.381.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive l'emendamento Tabacci 1.387. In merito al tema generale delle spese per le intercettazioni, contesta il meccanismo introdotto con il comma 32, che costituisce un modo surrettizio per controllare l'attività del pubblico ministero. Sottolinea come, d'altra parte, i benefici delle intercettazioni siano superiori ai relativi costi, anche in termini finanziari.

Donatella FERRANTI (PD), pur condividendo quanto previsto dal comma 34, sottoscrive l'emendamento Tabacci 1.387, che è volto a migliorarne la formulazione.

La Commissione respinge l'emendamento Tabacci 1.387.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.389, soppressivo del comma 36, e ne raccomanda l'approvazione, ritenendo che non debba assolutamente essere soppresso l'articolo 13 della «Legge Falcone». Sottolinea infatti come una simile soppressione costituirebbe un grave errore.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che sia anacronistica la soppressione dell'articolo 13 della «Legge Falcone», che costituiva un momento di grande progresso normativo nella lotta contro la criminalità organizzata.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa come il citato articolo 13 del decreto-legge n. 151 del 1991 sia stato trasfuso nel comma 3-ter dell'articolo 267.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara che il proprio gruppo è favorevole al mantenimento dell'articolo 13 del decreto-legge n. 151 del 1991

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.389.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime forte contrarietà al comma 38 e, pertanto sottoscrive l'emendamento Tabacci 1.390.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come il comma 38 sia del tutto estraneo al corpo del provvedimento, introducendo inaccettabili modifiche all'ordinamento giudiziario, per di più in materia di illecito disciplinare. Raccomanda pertanto l'approvazione del proprio emendamento 1.900.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 1.900 e Tabacci 1.390, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro, nonché l'emendamento Ferranti 1.391.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime la contrarietà del suo gruppo rispetto alla disciplina transitoria introdotta dal Senato. Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 1.394, volto a prevedere che il provvedimento non si applichi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Di Pietro 1.394 e l'emendamento Tabacci 1.392, fatto proprio dell'onorevole Di Pietro.

Cinzia CAPANO (PD) illustra l'emendamento Ferranti 1.395, soppressivo del comma 39, sottolineando come tale disposizione non risulti coerente con le nuove modifiche introdotte, poiché fa riferimento al termine di durata massima delle intercettazioni, che è stato soppresso.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO non condivide l'osservazione dell'onorevole Capano in merito all'asserita eliminazione del termine di durata massima delle intercettazioni.


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La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.395.

Roberto RAO (UdC) illustra l'emendamento Vietti 1.393 e ne raccomanda l'approvazione.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il comma 39 non sia congruente con la parte restante del testo, poiché non vi è più la durata massima delle intercettazioni di cui all'articolo 267.

Manlio CONTENTO (PdL) sottolinea come il comma 41 contenga una importante disposizione transitoria, che non può essere soppressa. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sull'emendamento Vietti 1.393. Rileva peraltro come i colleghi dell'opposizione abbiano segnalato talune questioni riguardanti la disciplina transitoria, che appaiono meritevoli di essere tenute in considerazione in vista dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO assicura che i rilievi sollevati in merito alla disciplina transitoria saranno oggetto di un'ulteriore valutazione.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 1.393.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.396 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.397, volto ad apportare importanti modifiche al comma 41. Le predette modifiche, a suo giudizio, sono fondamentali per ammortizzare l'impatto devastante che il provvedimento produrrà sugli uffici giudiziari.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.397.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso per l'espressione del parere alle Commissioni competenti. Ringrazia tutti i deputati della Commissione e, in particolare, quelli dell'opposizione, ai quali riconosce di aver tenuto un comportamento collaborativi e costruttivo, anziché ostruzionistico come invece annunciato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO si associa ai ringraziamenti rivolti dal presidente ai deputati dell'opposizione.

Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.35.

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 luglio 2010. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

5-02811 Rampi: Sulle condizioni di sicurezza del carcere di Novara.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Elisabetta RAMPI (PD), replicando, non può dichiararsi soddisfatta delle risposta, in quanto nel carcere di Novara permangono condizioni di emergenza estrema, come rilevato anche dal Governo, che riguardano gli spazi disponibili il personale e la conflittualità interna. Segnala in particolare lo stato di demotivazione del personale della Polizia penitenziaria che andrebbe, invece, valorizzato e tutelato. Auspica quindi che il Governo possa intervenire in tempi rapidi per risolvere la grave situazione descritta nell'atto di sindacato ispettivo.


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Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 luglio 2010, a pagina 57, seconda colonna, dopo la seconda riga inserire le seguenti:
«Giulia BONGIORNO, presidente, propone, su richiesta dell'onorevole Ferranti, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.».

II Commissione - Giovedì 22 luglio 2010


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ALLEGATO 1

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI SEGNALATI

Sopprimere il comma 9.
* 1. 33. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 10.
1. 39.Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 10.
1. 40. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 10, capoverso Art. 266, al comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 266-ter. - (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1 lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.
1. 42. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso Art. 266, al comma 1, sopprimere le parole: e l'acquisizione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l'articolo 266-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 266-ter. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al


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fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».
1. 44.Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso Art. 266, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.
1. 46. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 10, capoverso Art. 266, comma 1, lettera f), dopo le parole: atti persecutori aggiungere le seguenti: , e tutti quei reati che, sulla base di fondate considerazioni o di dati di esperienza, sono suscettibili di essere collegati o prodromici rispetto alle attività tipiche della criminalità organizzata.
1. 49. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, capoverso, comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
g-bis) delitti di cui al Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. 150. Libè, Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Subemendamenti all'emendamento 1.151.

Dopo la parola: emerga inserire la seguente: oggettivamente.
0. 1. 151. 18. Sisto.

All'emendamento 1. 151 sostituire le parole da: potrebbe a: del reato con le seguenti: è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini.
0. 1. 151. 10. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

All'emendamento Costa 1. 151 sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.
0. 1. 151. 4. Il Relatore.

All'emendamento Costa 1. 151 sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale con le seguenti: dall'abitazione o da altri luoghi di privata dimora o dalle appartenenze di essi.
0. 1. 151. 5. Contento.

All'emendamento 1. 151 sostituire le parole da: indicati nell'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.
0. 1. 151. 12. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del


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reato per cui si procede e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati nell'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
1. 151. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 10, capoverso, comma 2, sopprimere le parole: solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Se queste avvengano in uno dei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dall'intercettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1.
1. 152. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 10, capoverso Art. 266, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: o che dall'intercettazione fino a: nel comma 1.

Conseguentemente, nel medesimo periodo, sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.
1. 700. Il Relatore.

Al comma 10, capoverso Art. 266, comma 2, sostituire le parole: per non oltre tre giorni con le seguenti: fino alla fine delle indagini preliminari.
1. 155. Di Pietro, Palomba.

Al comma 10, capoverso Art. 266, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nelle stesse situazioni di cui alla prima parte del precedente capoverso il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, può disporre l'intercettazione di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni per non oltre quindici giorni.
1. 159. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 11.
1. 398. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 11, con il seguente:
11. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice competente, individuato ai sensi del presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto indica espressamente ed analiticamente, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, gli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'autorizzazione.»;
b) al comma 2 le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 3 e 4»;


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c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fuori dei casi previsti dal comma 5, quando si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, determinata a norma dell'articolo 4, ovvero per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal giudice per le indagini preliminari per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata, con decreto motivato, dallo stesso giudice per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Quando la durata delle operazioni raggiunge il periodo di tre mesi, la proroga deve essere richiesta al tribunale, che decide in composizione collegiale e valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Le ulteriori e successive proroghe sono date dal giudice per le indagini preliminari. Al raggiungimento di ogni successivo termine trimestrale, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, alle condizioni previste dal presente comma.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal tribunale, che decide in composizione collegiale, per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nei comma 1, con decreto motivato di un giudice delegato dal presidente del collegio che ha autorizzato le operazioni. Al raggiungimento di ogni termine trimestrale dall'inizio delle operazioni, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, che valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Il giudice delegato può essere sostituito solo per gravi ragioni, con provvedimento del presidente del collegio, che deve essere immediatamente comunicato al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice, con decreto motivato, per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.»;
f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione o di proroga, trasmette al giudice competente, anche in copia, tutti gli atti di indagine indicati nella richiesta nonché tutti gli altri atti di indagine compiuti ritenuti utili ai fini della decisione.
5-ter. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Le operazioni possono essere prorogate fino ai termini di durata massima delle indagini preliminari. Al decreto che proroga le operazioni si applicano le disposizione del comma 1, ultimo periodo.
5-quater. Il pubblico ministero procede alle operazioni avvalendosi della polizia giudiziaria e può procedervi anche personalmente, Nel decreto con il quale dispone


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l'intercettazione, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.
5-quinquies. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.».
g) all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9».
h) L'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni, è abrogato».
1. 399. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Subemendamenti all'emendamento 1.400.

All'emendamento 1. 400, alla lettera a), capoverso 1, sostituire le parole da: al tribunale fino a: collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.
0. 1. 400. 20. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

All'emendamento 1. 400, alla lettera a), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.
0. 1. 400. 21. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Alla lettera a), capoverso 1, le parole da: la richiesta fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: Il pubblico ministero che procede dà notizia della richiesta al procuratore della repubblica il quale, in caso di dissenso, deve esprimere un parere motivato. In tal caso il pubblico ministero, qualora ritenga di non desistere, trasmette al tribunale la richiesta allegando il parere negativo del procuratore della repubblica.
0. 1. 400. 2. Di Pietro, Palomba.

All'emendamento 1. 400, capoverso 1, sopprimere la lettera b).
0. 1. 400. 22. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Alla lettera a), capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
le utenze sono intestate o in uso a soggetti indagati ovvero sussistano concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede.
0. 1. 400. 13. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

All'emendamento Costa 1. 400, lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole da: che, sulla base alle parole: medesimi fatti con le seguenti: quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività di indagine.
0. 1. 400. 70. Il Relatore.


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All'emendamento 1. 400, alla lettera c), capoverso 3, sostituire la parola: tribunale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
0. 1. 400. 23. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

All'emendamento 1.400, lettera c), capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ulteriori proroghe di 15 giorni possono essere concesse qualora le operazioni di cui al comma 1 stiano raccogliendo elementi essenziali ai fini dell'accertamento del reato o l'interruzione cagionerebbe pregiudizio alle esigenze investigative.
0. 1. 400. 25. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Alla lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tutte le proroghe sono disposte con provvedimento monocratico di un giudice componente del collegio che ha autorizzato le operazioni, all'uopo delegato dal presidente del collegio. Il giudice delegato alle proroghe provvede per tutta la durata delle operazioni e può essere sostituito con provvedimento motivato del presidente del collegio.
0. 1. 400. 14. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Alla lettera d), capoverso 3, secondo periodo, dopo la parola: emerge inserire la seguente: oggettivamente.
0. 1. 400. 80. Sisto.

All'emendamento 1.400, lettera e), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:
3-ter. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
3-ter.1. Nei casi di cui al comma 3-ter, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 3-ter. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.
3-ter.2. Negli stessi casi di cui al comma 3-ter il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.
0. 1. 400. 27. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

All'emendamento 1.400, lettera f), alla lettera h-bis), sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:
5-bis. Nel corso delle indagini preliminari i dati relativi al traffico telefonico,


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necessari all'accertamento del reato, sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
0. 1. 400. 28. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Alla lettera e), capoverso 3-ter, dopo le parole: di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, sono inserite le seguenti: 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma e 600-quinquies del codice penale,.
0. 1. 400. 7. Di Pietro, Palomba.

All'emendamento 1.400, lettera e), capoverso 3-ter, dopo le parole: lettera a) aggiungere le seguenti: e 416 del codice penale.
0. 1. 400. 26. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici.

Sostituire la lettera f), con la seguente:
f)
dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero vi procede direttamente ai sensi dell'articolo 256, per qualunque ipotesi di reato e senza necessità di autorizzazione del giudice. L'acquisizione dei dati può essere delegata soltanto ad ufficiali di polizia giudiziaria espressamente indicati nel provvedimento del pubblico ministero e non può essere oggetto di incarico attribuito a consulente tecnico.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.
0. 1. 400. 11. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera a) sostituire il capoverso 1 con il seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) sussistono gravi indizi di reato;
b) le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;
c) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.»;
b) alla lettera c), capoverso 2, terzo periodo, sostituire il periodo: «le operazioni


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previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati» con il seguente: «l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.»;
c) alla lettera d), sostituire il capoverso 3, con il seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i trenta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tuttavia, quando dalle indagini emerge che le operazioni di cui al comma 1 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede, e sono scaduti i termini indicati nel presente comma, il pubblico ministero può richiedere al tribunale ulteriori proroghe per periodi successivi di quindici giorni.»;
d) alla lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis;
e) alla lettera d), capoverso 3-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:
«3-ter. Quando le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui ai commi procedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato.»;
f) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di cui al comma 3-ter, l'autorizzazione è data quando sussistano sufficienti indizi e l'acquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: , di immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso g), secondo comma, sopprimere le parole: , le immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso h), sopprimere le parole: , di immagini mediante riprese visive.
1. 400. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

Al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
a), capoverso, comma 1, sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale competente; sopprimere le parole: , a pena di inammissibilità; alla lettera b), sostituire le parole: le utenze sono intestate a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai medesimi fatti con le seguenti: le utenze sono a qualsiasi titolo utilizzate dall'indagato ovvero da soggetto diverso, quando sussiste fondato motivo di ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai fatti oggetto di indagine; sopprimere la lettera c) è soppressa; alla lettera d), sostituire le parole: i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi con le seguenti: i luoghi


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sono a qualsiasi titolo utilizzati dall'indagato ovvero da soggetto diverso; alla lettera d), sostituire le parole: che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte con le seguenti: quando sussiste fondato motivo di ritenere che in quei luoghi si realizzino atti o attività che; sopprimere il comma 1. 2;
b) alla lettera b) dopo le parole: si applicano sopprimere le seguenti: , in quanto compatibili con la valutazione indiziaria,.
c) alla lettera d) sostituire le parole: nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi con le seguenti: ulteriori proroghe, ciascuna fino a quindici giorni, per tutta la durata delle indagini preliminari; sopprimere i capoversi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
1. 401. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole da: la richiesta fino alla fine del periodo, con le seguenti: Il pubblico ministero che procede dà notizia della richiesta al procuratore della repubblica il quale, in caso di dissenso, deve esprimere un parere motivato. In tal caso il pubblico ministero, qualora ritenga di non desistere, trasmette al tribunale la richiesta allegando il parere negativo del procuratore della repubblica.
1. 410. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: o del magistrato appositamente delegati. aggiungere le seguenti: La richiesta non può contenere, a pena di inammissibilità, riferimenti ad atti o fatti non direttamente attinenti ai fatti per i quali la richiesta è presentata ovvero relativi a soggetti assolutamente estranei ai fatti stessi ovvero comunque manifestamente irrilevanti rispetto alla finalità della richiesta stessa.
1. 412. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, terzo periodo sostituire le parole: da ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti fino a: devono essere espressamente e analiticamente indicati con le seguenti: vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
1. 413. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) con le seguenti:
a)
sussistono gravi indizi di reato;
b) l'intercettazione di una determinata utenza ovvero la ripresa visiva di comportamenti comunicativi in un determinato luogo è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
1. 418. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, sopprimere le lettere c), d) ed e).
1. 420. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti con le seguenti: quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che


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possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività d'indagine.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
alla lettera c)
sostituire le parole: «che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede» con le seguenti: «quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività d'indagine».
alla lettera d), sostituire le parole: «che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti» con le seguenti: «quando, sulla base di specifici atti di indagine, vi è fondato motivo di ritenere che siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede o che possano fornire elementi utili ai fini della prosecuzione dell'attività d'indagine».
1. 701. Il Relatore.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, alla lettera b), sopprimere le parole risultino a conoscenza dei fatti per i quali si procede.
1. 429. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), sopprimere capoverso 1.1.
1. 435. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1.2, sostituire la parola: tribunale, con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente: alla lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera a), capoverso 1.1, sostituire la parola: tribunale, con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera c), capoverso 2 sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera d), capoverso 3, sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra con le seguenti: giudice per le indagini preliminari; alla lettera d), capoverso 3, 3-bis, 3-ter, sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.
1. 438. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1.2, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.
* 1. 439. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1.2 sostituire le parole: fino a quel momento compiuti con le seguenti: necessari per la valutazione della richiesta.
1. 442. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le operazioni previste dall'articolo 266 possono essere nuovamente disposte nel corso delle indagini, anche dopo il deposito di cui al comma 4 dell'articolo 268, e secondo le modalità previste dal presente articolo, quando, da altre risultanze di indagine diverse dalle intercettazioni effettuate, emerge la sussistenza dei medesimi elementi che consentono l'effettuazione delle operazioni stesse.
1. 443. Di Pietro, Palomba.


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Al comma 11, lettera b), sostituire il primo capoverso con il seguente:
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
1. 702. Il Relatore.

Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: 192, commi 3 e 4.
1. 446. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera c), capoverso 2, sostituire le parole: che va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, con le seguenti: che va comunicato immediatamente e comunque non oltre tre giorni al giudice indicato nel comma 1. Il giudice,.
1. 452. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: fino a quindici giorni anche non continuativi.
1. 465. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3, ultimo periodo, sostituire le parole: fino a 15 giorni, anche non continuativi con le seguenti: . Ulteriori proroghe possono essere autorizzate entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.
1. 466. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, sostituire le parole: per non oltre tre giorni con le seguenti: fino al termine delle indagini preliminari.
1. 571. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, sostituire le parole: per non oltre tre giorni con le seguenti: per non oltre 20 giorni.
1. 572. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il precedente capoverso si applica per tutte le richieste di proroga.
1. 578. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avere preso cognizione degli atti relativi alla richiesta di autorizzazione delle operazioni di cui al comma 1, non costituisce per i componenti del collegio causa di incompatibilità né per altre pronunce sulle proroghe, né per altri giudizi in merito allo stesso procedimento in qualunque stato e grado di esso.
1. 579. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, sostituire le parole: le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie con le seguenti: l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione all'accertamento dei delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma e 600-quinquies del codice penale, nonché.
1. 583. Di Pietro, Palomba.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, dopo le parole: 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: , all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti).
1. 590. Realacci, Granata, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Frassinetti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Murgia, Rampi, Viola, Zamparutti,


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Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Amici, Zaccaria.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, dopo le parole: 51, commi 3-bis e 3-quater aggiungere le seguenti: , 423-bis (incendio boschivo) del codice penale.
1. 591. Realacci, Granata, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Frassinetti, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Murgia, Rampi, Viola, Zamparutti, Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina.

Al comma 11, lettera d), capoverso 3-ter, dopo le parole: delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, aggiungere le seguenti: 600-ter, 600-quater, 600-quater.1 del codice penale.
1. 585. Rao, Vietti, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Al comma 11, lettera d), al capoverso 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Se le indagini sono in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di minaccia col mezzo del telefono, di un delitto di cui all'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228, di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 5, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 238, si applica quanto previsto dal comma 3-ter.
1. 588. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, lettera d), capoverso 4, dopo le parole: attinenti al procedimento inserire le seguenti: esclusi quelli che possono riguardare altri e diversi filoni di indagine coperti dal segreto istruttorio.
1. 179. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, lettere c), d) ed e), sostituire la parola: tribunale, ovunque ricorra, con la seguente: giudice.
1. 165. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.

Al comma 12, lettera d), capoverso 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le parti hanno diritto di avere copia dei verbali e dei decreti.
1. 187. Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 12, lettera d), capoverso 6-bis, sostituire le parole: attinenti al procedimento con le seguenti: previa valutazione del PM ai sensi degli articoli 130 e 130-bis.
1. 180. Di Pietro, Palomba.

Al comma 12, lettera e), capoverso 7 sopprimere le parole: qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere.
1. 185. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 14.
* 1. 191. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 14.
* 1. 193. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Carra, Mantini.


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Al comma 14, sostituire il capoverso 1 con il seguente:
1. 1 risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 266.
1. 312. Ferranti, Andrea Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 14, sostituire il capoverso 1 con il seguente: I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche.
1. 650. Contento.

Al comma 14, lettera d), capoverso, dopo le parole: e 407, comma 2, lettera a) del presente codice, aggiungere le seguenti: dei reati contro la Pubblica Amministrazione,.
1. 293. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Subemendamenti all'emendamento 1.310.

All'emendamento Costa 1.310 sostituire le parole: dei delitti in materia ambientale con le seguenti: del delitto in materia ambientale relativo alle attività organizzate per il traffico illecito di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
0. 1. 310. 1. Contento.

Dopo le parole da: dei delitti in materia ambientale e aggiungere le seguente: di tutti i delitti per i quali sono ammesse le intercettazioni.
0. 1. 310. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: nonché per l'accertamento inserire le seguenti: dei delitti in materia ambientale e.
1. 310. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 14, capoverso, sostituire le parole da: nonché a disposte con le seguenti: nonché per l'accertamento dei delitti contro la pubblica amministrazione e di quelli previsti dagli articoli 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter, secondo comma 600-quinquies, 629, primo comma, 644, 648-bis, del codice penale.
1. 194. Ria, Vietti, Rao, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

All'articolo 1, comma 14, capoverso, sostituire le parole: e 600-quinquies del codice penale con le seguenti: 600-quinquies, 624, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, 624-bis, 628 primo e secondo comma, 629 primo comma, del codice penale, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 anche quando non ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 80 del citato decreto.
1. 192. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni.

Al comma 14, capoverso 1, sostituire le parole: e 600-quinquies del codice penale con le seguenti: 600-quinquies e 644 del codice penale.
1. 652. Contento.


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Al comma 16, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, al fatto venga attribuita una diversa qualificazione giuridica che fosse prefigurabile al momento dell'adozione del provvedimento autorizzativo.
1. 322. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 19.
1. 326. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 26.
* 1. 339. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 26.
* 1. 337. Di Pietro, Palomba.

Al comma 26, capoverso comma 2, sostituire le parole: dal presidente della Corte d'appello con le seguenti: del giudice.
1. 338. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 26.
* 1. 331. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 26, capoverso 2, sopprimere le parole: particolarmente rilevante.
1. 332. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimere il comma 27.
* 1. 340. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sopprimere il comma 27.
* 1. 341. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 27, sopprimere la lettera b).
* 1. 359. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 27, sopprimere la lettera c).
** 1. 358. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Al comma 27, sopprimere la lettera c).
** 1. 354. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:
Nella rubrica del capoverso «Art. 616-bis» premettere «Uso di».
Al capoverso «Art. 616-bis,» secondo comma, lettera b), dopo la parola: «sono» aggiungere la seguente: «legittimamente».


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Al capoverso Art. 616-bis all'articolo 616-bis, secondo comma, lettera c) sopprimere le parole: appartenenti all'ordine professionale.
1. 343. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Al comma 27, lettera e), capoverso: Art. 616-bis, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: fino a un anno o con la multa da euro 300 a euro 3.000.
1. 353. Di Pietro, Palomba.

Subemendamenti all'emendamento 1.351.

Sostituire le parole: fino a tre anni con le seguenti: fino a un anno o con la multa da euro 300 a euro 3.000.
0. 1. 351. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera e), capoverso Art. 616-bis, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: fino a tre anni.
1. 351. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 27, lettera c) capoverso Art. 616-bis, primo comma, sostituire le parole: senza il consenso degli interessati, con la seguente: illecito.

Conseguentemente al medesimo capoverso dopo le parole: La punibilità è, inserire la seguente: comunque.
1. 352. Di Pietro, Palomba.

Al comma 27, lettera c), capoverso Art. 616-bis, lettera a), dopo la parola: sono; aggiungere le seguenti: effettuate al fine di essere.
1. 348. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 27, lettera c), capoverso Art. 616-bis, primo comma, lettera a), dopo la parola: controversia sono aggiunte le seguenti: ovvero sono state eseguite allo scopo di essere utilizzate in tale ambito.
1. 651. Contento.

Al comma 27, lettera c), capoverso Art. 616-bis, secondo comma alla lettera c), sopprimere le parole: da giornalisti appartenenti all'ordine professionale.
1. 356. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Al comma 27, lettera c), capoverso Art. 616-bis, secondo comma dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis)
quando il soggetto ritenga utile conservare la documentazione relativa alle riprese o registrazioni di cui al primo comma per l'eventualità della loro utilizzazione nelle situazioni di cui alle precedenti lettere o per altra finalità, anche privata, socialmente apprezzabile.
1. 355. Di Pietro.

Sopprimere il comma 28.
1. 364. Di Pietro, Palomba.

Al comma 28, sopprimere il capoverso: Art. 25-undecies.
1. 361. Ria, Vietti, Rao, Tassone, Mantini, Enzo Carra.

Al comma 28, sopprimere il capoverso: Art. 25-undecies.
1. 366. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.


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Al comma 28, capoverso Art. 25-decies dopo le parole: si applica all'ente, inserire le seguenti: in deroga all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, e sostituire le parole: fino a 500 quote con le seguenti: fino a 100, nonché, al capoverso 25-undecies sostituire le parole: da cento a trecento quote con le seguenti: da dieci a cento quote.
1. 363. Di Pietro, Palomba.

Subemendamenti all'emendamento 1.362.

Sostituire le parole: da 50 a 200 quote, con le seguenti: in deroga all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, e sostituire le parole: fino a 500 quote con le seguenti: fino a 100, nonché, al capoverso 25-undecies sostituire le parole: da cento a trecento quote con le seguenti: da dieci a cento quote.
0. 1. 362. 1. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1, comma 28, capoverso Art. 25-undecies, comma 1, sostituire le parole: da cento a trecento quote con le seguenti: da cinquanta a duecento quote.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 28, capoverso Art. 25-undecies, comma 2, sostituire le parole: da cento a duecento quote con le seguenti: da cinquanta a cento quote.
1. 362. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

Al comma 29, capoverso dopo le parole, ovunque ricorrano: per via telematica inserire le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 e nella lettera e), e dopo le parole: per via telematica inserire le seguenti: e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.
1. 369. Di Pietro, Palomba.

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: siti informatici fino a: accesso al sito con le seguenti: giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche.

Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera
d): sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma con le seguenti: giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, e sesto comma; e le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma con le seguenti: giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, quinto e sesto comma;
alla lettera e), capoverso, sostituire le parole: delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, con le seguenti: dei giornali quotidiani o periodici di cui al quarto comma.
1. 368. Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 31.
* 1. 378. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 31.
* 1. 379. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 31.
* 1. 371. Tabacci, Calgaro, Mosella.


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Al comma 31, sopprimere il capoverso 4-bis.
1. 950 (ex 0. 1. 378. 10). Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

Al comma 31, capoverso 4-bis sostituire le parole da: allorché fino a: parlamentare con le seguenti: allorché le intercettazioni siano finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali e non sussiste il carattere imprevisto dell'interlocuzione.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il capoverso 4-ter.
1. 374. Di Pietro, Palomba.

Al comma 31, capoverso 4-bis sostituire le parole da: allorché fino a: parlamentare con le seguenti: allorché le intercettazioni siano finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali e dette intercettazioni non siano casuali né fortuite.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il capoverso 4-ter.
1. 377. Di Pietro, Palomba.

Al comma 31, capoverso 4-bis sostituire le parole da: da qualsiasi fino a: indirettamente con le seguenti: la direzione dell'atto di indagine è volta, in concreto,.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 4-ter.
1. 373. Di Pietro, Palomba.

Al comma 31, capoverso 4-bis sopprimere le parole: , anche indirettamente,.
1. 704. Il Relatore.

Al comma 31, capoverso 4-bis aggiungere in fine il seguente periodo: La presente disposizione non si applica quando vi sia la semplice conoscenza dei rapporti tra la persona intercettata ed il parlamentare.
1. 375. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 32.
* 1. 384. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sopprimere il comma 32.
* 1. 383. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 32.
* 1. 380. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 32, articolo 6-bis sopprimere il secondo periodo.
* 1. 381. Di Pietro, Palomba.

Al comma 34 aggiungere infine i seguenti periodi: L'efficacia del decreto di cui al presente comma è sospesa fino all'espressione da parte delle Camere, cui esso viene trasmesso tempestivamente, di parere motivato. Le Camere si esprimono nel termine di 15 giorni.
1. 387. Tabacci, Calgaro, Mosella.


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Sostituire il comma 35 con il seguente:
35. Al fine di contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, con proprio decreto da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce procedure centralizzate per il noleggio periodico delle attrezzature necessarie alle operazioni di intercettazione, nonché per l'assegnazione alle Procure della Repubblica richiedenti. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.
1. 388. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.

Sopprimere il comma 36.
1. 389. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 38.

* 1. 900. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sopprimere il comma 38.
* 1. 390. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Al comma 38 sostituire il capoverso h-bis) con il seguente:
«h-bis)
l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di soggetti estranei all'indagine e manifestamente irrilevanti a fini processuali».
1. 391. Ferranti, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici.

Sostituire i commi 39, 40 e 41 con il seguente:
39. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
1. 394. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 39.
1. 392. Tabacci, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 39 con il seguente:
39. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
1. 395. Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Sostituire il comma 39 con il seguente:
39. Le disposizioni della presente legge non si applicano in nessun caso ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano a trovare applicazione fino al termine del procedimento le disposizioni precedentemente vigenti. Di conseguenza, il comma 42 è soppresso.

Conseguentemente, sopprimere i commi 40, 41 e 42.
1. 393. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Enzo Carra, Mantini.


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Sopprimere il comma 40.
1. 396. Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.

Al comma 41 sostituire le parole: decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge con le seguenti: non prima di tre anni e comunque all'esito della completa informatizzazione del processo penale e dell'adeguamento della pianta organica dei magistrati ordinari e del personale giudiziario.
1. 397. Ferranti, Garavini, Andrea Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Villecco Calipari, Amici, Zaccaria, Gentiloni Silveri, Giulietti.


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ALLEGATO 2

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il capoverso a) con il seguente:
a)
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli»;
b) sostituire il capoverso b) con il seguente:
b)
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se risulta esercitata l'azione penale nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero se essi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento»;
c) sostituire il capoverso c) con il seguente:
c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Dell'esercizio dell'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che gli indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario».
1. 8. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.
(approvato)

All'emendamento 1.800 aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente al comma 12, lettera a), capoverso 6-ter, primo periodo, dopo la parola: fissa inserire le seguenti: , entro e non oltre quarantacinque giorni,
0. 1. 800. 2. (nuova formulazione) Vietti, Rao, Ria, Ferranti, Di Pietro, Costa, Brigandì.
(approvato)

All'emendamento 1.800 aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente al comma 28, capoverso articolo 25-undecies, comma 2, dopo le parole: 684 del codice penale aggiungere le seguenti: relativamente alle intercettazioni ritenute irrilevanti dal pubblico ministero o dal giudice e inserite nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale.
0. 1. 800. 70. Il Relatore.
(approvato)


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All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 10, capoverso Art. 266, è aggiunto in fine il seguente comma
:
«2-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 329-bis, la documentazione e gli atti relativi alle operazioni indicate nel presente articolo sono sempre coperti dal segreto fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-ter. Tuttavia, qualora essi siano utilizzati nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 268-bis, si applica l'articolo 329».

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso;

Conseguentemente, al comma 12, capoverso 6-bis, dopo le parole: attinenti al procedimento, aggiungere le seguenti: , tranne che nei casi di cui all'articolo 268-bis,.

Conseguentemente, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
12-bis. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«268-bis. (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). 1. Il pubblico ministero, quando deve presentare al giudice una richiesta di misura cautelare basata sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini. La trascrizione è eseguita, anche per riassunto, dalla polizia giudiziaria o dal consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 359. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi e i dati comunque idonei a identificare soggetti estranei alle indagini siano espunti dalla trascrizione delle conversazioni.
2. Il giudice provvede sulla richiesta indicando le conversazioni rilevanti ai fini della decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1. Dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, commi 6 e 8, in quanto compatibili.
3. Il pubblico ministero, quando adotta uno dei provvedimenti indicati negli articoli 244 e seguenti, basato sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 4. Il giudice e il pubblico ministero, quando provvedono ai sensi del presente articolo, possono disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto se il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte.».

Conseguentemente, dopo il comma 12-bis, è inserito il seguente:
12-ter. Dopo l'articolo 268-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«268-ter. (Ascolto e acquisizione delle conversazioni dopo la conclusione delle indagini preliminari). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, e può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. 3. Per la


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trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, comma 3.».
1. 800.Il Governo.
(approvato)

Alla lettera a), capoverso 1, sostituire al lettera b) con la seguente:
b)
le utenze sono intestate o in uso a soggetti indagati o sussistano concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede.
0. 1. 400. 13. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra, Di Pietro, Palomba.
(approvato)

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera a) sostituire il capoverso 1 con il seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) sussistono gravi indizi di reato;
b) le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;
c) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.»;
b) alla lettera c), capoverso 2, terzo periodo, sostituire il periodo: «le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati» con il seguente: «l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.»;
c) alla lettera d), sostituire il capoverso 3, con il seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i trenta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tuttavia, quando dalle indagini emerge che le operazioni di cui al comma 1 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede, e sono scaduti i termini indicati nel presente comma, il pubblico ministero può richiedere al tribunale ulteriori proroghe per periodi successivi di quindici giorni.»;
d) alla lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis;
e) alla lettera d), capoverso 3-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:
«3-ter. Quando le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui ai commi procedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato.»;


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f) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di cui al comma 3-ter, l'autorizzazione è data quando sussistano sufficienti indizi e l'acquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: , di immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso g), secondo comma, sopprimere le parole: , le immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso h), sopprimere le parole: , di immagini mediante riprese visive.
1. 400. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.
(approvato)

All'emendamento Costa 1.151 sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.
* 0. 1. 151. 4. Il Relatore.
(approvato)

All'emendamento 1.151 sostituire le parole: indicati nell'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.
* 0. 1. 151. 12. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Di Pietro, Palomba.
(approvato)

Al comma 10, capoverso, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati nell'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
1. 151. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.
(approvato)

Al comma 11, lettera b), sostituire il primo capoverso con il seguente: 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
1. 702. Il Relatore.
(approvato)

All'emendamento Costa 1.310 sostituire le parole: dei delitti in materia ambientale con le seguenti: del delitto in materia ambientale relativo alle attività organizzate per il traffico illecito di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
0. 1. 310. 1. Contento.
(approvato)

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: nonché per l'accertamento inserire le seguenti: dei delitti in materia ambientale e.
1. 310. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.
(approvato)

Al comma 27, lettera e), capoverso Art. 616-bis, primo comma, sostituire le parole:


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da sei mesi a quattro anni con le seguenti: fino a tre anni.
1.351. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.
(approvato)

All'articolo 1, comma 28, capoverso Art. 25-undecies, comma 1, sostituire le parole: da cento a trecento quote con le seguenti: da cinquanta a duecento quote.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 28, capoverso Art. 25-undecies, comma 2, sostituire le parole: da cento a duecento quote con le seguenti: da cinquanta a cento quote.
1. 362. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.
(approvato)

Al comma 31, sopprimere il capoverso 4-bis.

1.950
(ex 0. 1. 378. 10). Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.
(approvato)


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ALLEGATO 3

5-02811 Rampi: Sulle condizioni di sicurezza del carcere di Novara

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel dare riscontro all'interrogazione dell'onorevole Rampi, non posso non rammentare quanto già riferito, il 26 maggio ultimo scorso, in occasione della risposta all'interrogazione n. 5-02803 dell'onorevole Nastri concernente, anch'essa, la situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani e, in particolare, le criticità, che connotano l'istituto di Novara.
Il recente episodio di violenza verificatosi presso l'istituto in questione, scaturito da una lite tra due detenuti che si trovavano presso il campo sportivo, ha determinato, in considerazione del concreto svolgersi dei fatti, il trasferimento ad altra sede del detenuto che aveva dato causa ad esso, nonché la denuncia di questi alla locale Procura della Repubblica per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, percosse e lesioni personali.
Ad ogni buon conto, proprio al fine di contenere siffatti deprecabili incidenti, nello scorso mese di aprile è stata avviata, dal competente Ufficio ispettivo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in collaborazione con la Direzione Generale dei detenuti e trattamento, un'attività di, monitoraggio e di analisi relativa ai fenomeni auto ed etero aggressivi dei ristretti in considerazione del fatto che, talvolta, detti episodi possono sfociare in manifestazioni di violenza verso gli operatori penitenziari, chiamati ad intervenire per riportare l'ordine e la sicurezza all'interno delle strutture.
Con riferimento, poi, ai contrasti di natura sindacale evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo, voglio segnalare che il Provveditore regionale, per cercare di instaurare un clima operativo più sereno all'interno dell'istituto di Novara, ha partecipato ai diversi incontri tra le organizzazioni sindacali e la Direttrice della struttura, garantendo l'attuazione degli impegni assunti da quest'ultima.
In linea più generale, peraltro, voglio ricordare che la situazione di sovraffollamento e di carenza di organico che caratterizza l'istituto penitenziario di Novara dipende, in massima parte, da una condizione congiunturale sfavorevole che interessa molti istituti penitenziari del Paese.
Tali problematiche sono acuite da due fattori fondamentali e cioè dalla crescita costante della popolazione detenuta e dalla mancata integrazione della dotazione organica che, determinata con decreto legislativo 146/2000 in 45.121 unità, presenta, allo stato, una carenza di circa. 5.000 unità.
Ad ogni buon conto, si comunica che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'intento di migliorare la qualità della vita dei detenuti, senza, però, vanificare le ineludibili esigenze di sicurezza, ha di recente diramato una circolare contenente indirizzi e linee operative di carattere generale per una più funzionale organizzazione della vita carceraria.
In particolare, è stato richiesto ai Provveditori regionali di razionalizzare l'uso dei locali detentivi anche attraverso l'individuazione di strutture a «gestione aperta», (idonee ad ospitare i soggetti di minore pericolosità sociale) per compensare i minori spazi destinati alle camere di detenzione con una maggiore protrazione della permanenza all'aperto ed una più consistente offerta trattamentale.


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Nella medesima prospettiva, sono state predisposte anche delle direttive per i Direttori d'istituto, che sono stati invitati a prestare la dovuta attenzione al regolare svolgimento dei servizi in favore della popolazione detenuta, proprio per evitare il verificarsi di ulteriori compressioni di quegli «spazi vitali», previsti per ridurre i disagi indotti dal sovraffollamento.
Si fa presente, peraltro, che per le situazioni più compromesse e difficili, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria provvede ad intervenire, sia a livello regionale che centrale, con periodici interventi deflattivi, finalizzati a ridistribuire la popolazione detenuta in ragione degli spazi effettivamente disponibili, tenendo conto, ove possibile, delle legittime aspirazioni dei ristretti, delle loro condizioni di salute e del generale principio della territorialità della pena.
In tal senso, si comunica che nel piano straordinario di edilizia penitenziaria sono stati inseriti numerosi interventi che, sicuramente, contribuiranno a migliorare la qualità, della vita dei detenuti, agevolando nel contempo le condizioni di lavoro del personale tutto.
Infatti, per fronteggiare quella che è stata definita una vera e propria emergenza penitenziaria, è stato predisposto il cosiddetto piano carceri, che prevede la costruzione di nuovi padiglioni in ampliamento di istituti esistenti, nonché la realizzazione di nuovi penitenziari che beneficeranno di un migliore meccanismo di controllo interno, da realizzare attraverso un maggiore ricorso all'informatica e all'elettronica, destinate a sostituire, in parte, l'utilizzo delle risorse umane.
Con specifico riferimento alla realizzazione di nuovi posti detentivi, va evidenziato che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2010 il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stato nominato Commissario delegato per la situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sui territorio nazionale e, a tal fine, ha predisposto un apposito Piano di interventi che è stato approvato il 24 giugno ultimo scorso dai Comitato di sorveglianza, istituito con ordinanza, del Presidente dei Consiglio del 28 marzo 2010.
Ciò consentirà l'avvio della fase esecutiva del Piano carceri, e di realizzare il preciso obiettivo di far fronte, in tempi brevi, all'emergenza derivante dal sovraffollamento, coniugando il principio di certezza della pena con il suo fine rieducativo, tenuto conto, peraltro, della necessità di assicurare condizioni detentive accettabili, anche rispetto agli standard europei.
Quanto all'ulteriore problema evidenziato dall'interrogante, relativo alla carenza organico di polizia penitenziaria occorre preliminarmente precisare che negli istituti prestano servizio circa 36.000 unità di polizia penitenziaria (su 40 mila unità circa), mentre le restanti unità di personale svolgono la loro opera nelle altre strutture dell'Amministrazione che, seppur esulanti dal contesto prettamente penitenziario, sono però necessarie per il funzionamento della complessa macchina organizzativa dei Dipartimento, inteso nel suo complesso.
Proprio per far fronte alla situazione di difficoltà operativa evidenziata, la legge finanziaria ha consentito l'assunzione di 2.000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria nonché la possibilità di assumere (facendo un'eccezione al generalizzato blocco dei turn over) - negli anni 2010, 2011 e 2012 - personale di polizia penitenziaria nel limite del contingente di quello cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente.
Nel concludere, voglio evidenziare che il fine ultimo che il Governo mira ad attuare con l'intero progetto che ho descritto è la «stabilizzazione» del sistema penitenziario, che potrà contare, da qui a tre anni, su una capienza di circa ottantamila posti detentivi, tali da garantire non solo migliori condizioni di vita per le persone recluse, ma anche migliori condizioni lavorative per tutto il personale che presta la propria attività all'interno degli istituti.

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