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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
XIV Commissione

SOMMARIO

Martedì 27 luglio 2010


SEDE CONSULTIVA:

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (Esame e rinvio) ... 81

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio) ... 82

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Atto n. 230 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 84

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Atto n. 233 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 87

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM( 2010 )291 def. (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ... 90

SEDE REFERENTE:

Riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante (Esame e rinvio) ... 95

XIV Commissione - Resoconto di martedì 27 luglio 2010


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
C. 3646 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame, approvato dal Senato il 21 luglio 2010 con modificazioni rispetto al testo originario, mira ad assicurare la regolarità del trasporto marittimo con le isole, nelle more del completamento delle procedure di dismissione del capitale delle società Tirrenia e Siremar.


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Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, segnala che l'articolo 1, lettera d), prevede che la garanzia dello Stato per i nuovi finanziamenti a Tirrenia S.p.A. sia subordinata ai limiti imposti dalla comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 del 22/1/2009 «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, adottata a seguito della comunicazione del 26 novembre 2008, Un piano europeo di ripresa economica» (COM(2008)800).
In considerazione della particolare situazione economica europea dell'ultimo periodo la Commissione ha infatti ritenuto necessario consentire temporaneamente la concessione di un importo di aiuto limitato, ma tuttavia compreso nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato (TCE, ora articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE).
La comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 considera compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato erogati alle seguenti condizioni: non sia superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell'importo di 500.000 euro; sia concesso sotto forma di regime ad imprese che non erano in difficoltà alla data del 1o luglio 2008; non favorisca le esportazioni o i prodotti nazionali; sia concesso entro il 31 dicembre 2010; sia subordinato alla verifica che l'impresa non abbia già ricevuto aiuti che comportino il superamento del limite di 500.000 euro. Sono comunque escluse le imprese operanti nei settori della pesca e della produzione agricola. Le misure di aiuti di Stato erogate ai sensi della comunicazione 2009/C 16/01 devono essere notificate alla Commissione; le disposizioni previste dalla citata comunicazione cesseranno di essere applicabili il 31 dicembre 2010.
Più in generale ricorda che il 28 gennaio 2010 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2007/4609) per violazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, relativo all'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo). L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sopra richiamato prevede la possibilità per gli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico o di imporre obblighi di servizio pubblico per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole, a condizione che venga rispettato il principio di non discriminazione tra armatori comunitari. Al paragrafo 3 del medesimo articolo si autorizza la continuazione, fino alla loro scadenza, dei contratti di servizio pubblico esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento n. 3577/92.
Per quanto riguarda l'Italia, ad avviso della Commissione si configura una violazione delle disposizioni precedentemente richiamate considerato che, sebbene nell'ambito della privatizzazione del gruppo Tirrenia il 23 dicembre 2009 sia stato pubblicato un invito a manifestare interesse all'acquisto di Tirrenia di Navigazione e Siremar, le società del gruppo Tirrenia continuano a svolgere il servizio pubblico di trasporto marittimo dopo la scadenza delle relative convenzioni, che sono state prorogate fino al 30 settembre 2010, oltre il termine previsto dal regolamento (CE) n. 3577/92.
Evidenzia in conclusione come, in molti casi, le regioni periferiche tendano a compensare, magari facendosi parte attiva nella realizzazione di servizi, i disagi connessi alla propria situazione di insularità o marginalità.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.
C. 3660 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.


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Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame, approvato dal Senato il 22 luglio 2010, reca misure urgenti in materia di energia. Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte diverse modifiche al testo originario.
Con riferimento all'ambito di competenza della XIV Commissione, segnala che l'articolo 1-ter interviene sulla questione dell'incentivazione agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili, e in particolare sulla previsione recata dall'articolo 1, comma 1117, secondo periodo della legge finanziaria 2007, che - come modificata dall'articolo 2, comma 136, della legge finanziaria 2008 - ha fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già realizzati ed operativi, ivi comprese le convenzioni CIP6 destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.
La norma in esame precisa che i finanziamenti e gli incentivi sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi al 1o gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008); in questo modo si supera l'interpretazione che il requisito della realizzazione ed operatività dovesse essere presente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 in cui la novella era stata inserita, e vale a dire il 1o gennaio 2007. Inoltre, la disposizione sopprime, al secondo periodo del comma 1117, le parole «per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118». Tale comma prevede - oltre a una procedura per ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007 - una procedura per il riconoscimento in deroga degli incentivi per impianti non in possesso dei requisiti di cui al comma 1117, secondo periodo (cioè per impianti già autorizzati e non ancora in esercizio all'entrata in vigore della medesima legge).
La disposizione di cui all'articolo 1-ter, appare quindi confermare, in presenza di determinati requisiti - ovvero l'operatività al 1o gennaio 2008 - l'ampliamento, già previsto dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, nella normativa nazionale, della platea dei beneficiari degli incentivi per le energie rinnovabili agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili, rispetto a quanto previsto dalla definizione comunitaria di fonti rinnovabili, che risulta più restrittiva, escludendo da ogni incentivazione le fonti assimilate.
Al riguardo ricorda che la direttiva 2001/77/CE, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e la direttiva 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, hanno definito vari tipi di energie da fonti rinnovabili, mentre la direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ha fissato le definizioni per il settore elettrico in generale.
La direttiva 2003/30/CE ha come scopo la promozione dell'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti. L'articolo 1 della direttiva reca la definizione di «biocarburante», «biomassa», «altri carburanti rinnovabili» (carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili quali definite nella direttiva 2001/77/CE e utilizzati per i trasporti), e «tenore energetico». Inoltre la direttiva considera biocarburanti «almeno» i seguenti prodotti: bioetanolo, biodiesel, biogas, biometanolo biodimetiletere, bio-ETBE (etil-tertio-butil-etere), bio-MTBE (metil-terziario-butil-etere), biocarburanti sintetici, bioidrogeno, olio vegetale puro.
Successivamente l'articolo 2 della direttiva 2009/28/CE - il cui recepimento nell'ordinamento nazionale, da eseguirsi entro il 5 dicembre 2010, è stato previsto con la legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) - ha precisato che, ai fini


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dell'ambito applicativo delle disposizioni sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, si applica - oltre alle definizioni già previste dalla direttiva 2003/30/CE - la definizione di «energia da fonti rinnovabili» indicata dalla direttiva 2003/54/CE, ovvero: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Il medesimo articolo 2 della direttiva definisce «biomassa» la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
La direttiva 2009/28/CE definisce un quadro di riferimento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, sostituendo le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e regolamentando i settori del riscaldamento e del raffreddamento al momento non rientranti nel quadro giuridico comunitario. Il fine della direttiva è quello di raggiungere entro il 2020 l'obiettivo comunitario del 20 per cento di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale lordo, indicato nella Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 (COM(2006)848), recante la tabella di marcia per le energie rinnovabili.
Il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale è stato previsto con la legge n. 96/2010 che, all'articolo 17, ha indicato i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi. Come si vede, il legislatore dell'Unione europea continua a non fare riferimento, ai fini dell'incentivazione, a fonti «assimilate» alle energie rinnovabili.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.
Atto n. 230.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame - adottato nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 49, comma 1, lettera c) della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) - attua la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. La decisione quadro si fonda sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e sulla fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici; essa ha la finalità di stabilire le norme in base alle quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza emessa in un altro Stato membro ed eseguire la pena (articolo 3 della decisione).
Lo schema in oggetto consta di 4 Capi, per un totale di 25 articoli.


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Il Capo I (articoli 1-3), oltre alle definizioni e all'individuazione delle finalità del provvedimento, contiene la designazione, quali autorità competenti, del Ministero della giustizia e delle autorità giudiziarie. Al Ministero della giustizia sono attribuiti in generale compiti di trasmissione e ricezione delle sentenze e di informazione all'autorità competente dello Stato di emissione. In relazione alle esigenze di rendere più agevole e rapido l'espletamento delle procedure di trasferimento, si prevede anche la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie.
Il Capo II (articoli 4-8) disciplina la trasmissione all'estero della sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria italiana per la sua esecuzione in un altro Stato dell'UE (cd. procedura attiva). Le condizioni di emissione, in presenza delle quali essa può essere disposta, riproducono le previsioni della decisione quadro (articolo 5). Si tratta in particolare delle seguenti: finalità dell'esecuzione all'estero della pena o della misura di sicurezza di reinserimento sociale della persona condannata; presenza della persona condannata nel territorio dello Stato o in quello di esecuzione; necessità del consenso della persona condannata, salvo nel caso di trasmissione della sentenza allo Stato di cittadinanza in cui la persona condannata vive o verso il quale sarà espulsa o verso il quale la persona condannata è fuggita o è ritornata a motivo del procedimento penale a seguito della sentenza di condanna. A tali condizioni se ne aggiungono altre che la relazione illustrativa ricollega ad esigenze di diritto interno, di economia procedurale e di contenimento dei costi. Lo Stato di esecuzione della pena (articolo 5) viene individuato conformemente all'articolo 4, par. 1, della decisione quadro (Stato di cittadinanza in cui il condannato vive o Stato di cittadinanza nel quale il condannato deve essere espulso o allontanato benché non vi risieda; Stato che abbia acconsentito al trasferimento).Per quanto riguarda gli aspetti procedurali (artt. 4 e 6), lo schema di decreto legislativo disciplina la competenza a disporre la trasmissione, l'attivazione d'ufficio o su istanza di parte (condannato o Stato di esecuzione), l'obbligo di consultazione da parte dell'autorità giudiziaria della persona condannata e dell'autorità estera di esecuzione, il contenuto e le modalità di trasmissione del provvedimento che dispone la trasmissione all'estero della sentenza; la sospensione da parte dell'autorità giudiziaria della trasmissione del provvedimento all'autorità straniera al sopravvenire di una causa di sospensione dell'esecuzione prima dell'inizio dell'esecuzione all'estero; la revoca del medesimo provvedimento nel caso in cui sia venuta meno una delle condizioni di emissione.
Il medesimo Capo II (articolo 7) reca inoltre la procedura per il trasferimento verso lo Stato estero di esecuzione delle persone condannate che si trovano nel territorio italiano, stabilisce il principio secondo il quale dopo che l'esecuzione ha avuto inizio nello Stato di esecuzione, salva l'ipotesi di evasione, non si procede all'esecuzione della pena in Italia e disciplina l'eventuale richiesta di transito sul territorio di uno Stato terzo nel corso del trasferimento del condannato. La stessa disposizione regola anche l'ipotesi in cui lo Stato estero di esecuzione chieda all'Italia, in virtù di una possibile eccezione al principio di specialità di cui all'articolo 18 della decisione quadro, di poter sottoporre a procedimento penale (o a misura coercitiva personale) il condannato in virtù di un reato, diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento, commesso nel Paese di esecuzione anteriormente al trasferimento. In attesa del riconoscimento della sentenza, il PM competente può chiedere all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione l'arresto provvisorio del condannato che si trovi sul territorio di detto Stato (articolo 8).
Il Capo III (artt. 9-19) riguarda la trasmissione dall'estero (cd. procedura passiva) ovvero la richiesta al nostro Paese dell'esecuzione in Italia di una sentenza di condanna emessa all'estero. Come regola generale, competente alla decisione è la corte d'appello del distretto di residenza del condannato al momento della trasmissione


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(articolo 9); le condizioni per il riconoscimento, salvo deroghe, devono sussistere congiuntamente (articolo 10). Tali condizioni sono le seguenti: cittadinanza italiana del condannato, sua residenza (dimora o domicilio) nel nostro Paese (oppure il fatto che quest'ultimo sia stato espulso in Italia con la sentenza o altro provvedimento successivo); presenza del condannato in Italia o nello Stato di emissione; il reato deve essere previsto come tale anche in Italia (fatte salve le deroghe alle ipotesi di doppia incriminazione previste dall'articolo 11); la durata e natura delle sanzioni applicate nello Stato emittente devono essere compatibili con la legislazione italiana, fatta salvo il possibile adattamento; consenso della persona condannata alla trasmissione della sentenza, escluso i casi indicati al comma 4. La necessità della doppia incriminazione è esclusa per alcuni specifici reati, per i quali si richiede esclusivamente che il reato sia punito nello Stato di emissione con misura privativa della libertà personale di durata non inferiore a tre anni. La lista dei reati è individuata con riferimento all'articolo 8 della legge n. 69 del 2005, sul mandato di arresto europeo, e corrisponde sostanzialmente alla lista contenuta nell'articolo 7 della decisione-quadro.
La presenza di alcune soltanto delle indicate condizioni può dar luogo al riconoscimento della sentenza nei confronti del cittadino straniero da parte della corte d'appello italiana, con il consenso del Ministro della giustizia all'esecuzione in Italia. Sono inoltre disciplinati il riconoscimento e l'esecuzione parziale della sentenza di condanna (in presenza di un accordo con l'autorità straniera e con il limite di ordine generale dell'impossibilità dell'aumento della durata della pena). Nel caso infine in cui la durata della pena sia incompatibile con la normativa italiana, è disciplinata la procedura di rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello (cd. adattamento della pena), con alcuni limiti, tra cui l'impossibilità di convertire in pena pecuniaria una pena detentiva o una misura di sicurezza. Oltre agli aspetti procedimentali della trasmissione dall'estero (articolo 12) il Capo III individua, in conformità con la decisione quadro, i casi di rifiuto del riconoscimento (articolo 13).
Nelle more del riconoscimento della sentenza e in presenza di una richiesta dello Stato di emissione, possono essere adottate nei confronti del condannato che si trovi in Italia da parte della Corte d'appello misure coercitive limitative della libertà personale e, nei casi di urgenza, può essere disposto l'arresto da parte della polizia giudiziaria (con successiva convalida da parte del Presidente della Corte d'appello) (articoli 14 e 15).
All'esecuzione della sentenza riconosciuta provvede, d'ufficio, il procuratore generale della corte d'appello deliberante e la pena è eseguita secondo la legge italiana (articolo 16). Sono inoltre disciplinate le conseguenze dei provvedimenti adottati dello Stato di emissione sull'esecuzione della pena (o misura di sicurezza) che ha luogo in Italia e viene individuata nell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione l'autorità competente alla revisione della sentenza di condanna trasmessa in Italia (articolo 17).
In attuazione del principio di specialità riconosciuto in ambito di cooperazione giudiziaria internazionale e contemplato dall'articolo 18 della decisione quadro, si afferma che, salvo eccezioni specificamente indicate, la persona trasferita nello Stato di esecuzione non possa essere ivi processata (o sottoposta a misura privativa della libertà) per un reato commesso anteriormente al trasferimento e diverso da quello da cui quest'ultimo trae origine (articolo 18).
Il Capo III infine disciplina la procedura applicabile per il caso di transito, cioè di passaggio della persona sul territorio italiano in esecuzione di un procedimento di trasferimento dell'esecuzione in corso tra altri due Paesi membri della UE (articolo 19).
Il Capo IV dello schema di decreto (artt. 20 e 21) (Disposizioni comuni ai procedimenti di trasmissione) da un lato disciplina le informazioni che il Ministero


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della giustizia deve fornire alla corrispondente autorità dello Stato di emissione, dall'altro, statuisce, con riferimento alle due diverse procedure, sulle spese a carico dello Stato italiano.
Il Capo V (artt. 22-25), infine, reca le Disposizioni transitorie e finali. Esso fa salvi gli eventuali obblighi internazionali dell'Italia nei confronti di Paesi terzi in materia di trasferimento di persone condannate (articolo 22), contiene la clausola di invarianza finanziaria (articolo 23) e talune disposizioni di raccordo con la disciplina del mandato di arresto europeo (articolo 24) e reca la disciplina transitoria (articolo 25), prevedendo, come regola generale, l'applicabilità delle nuove disposizioni ai provvedimenti di esecuzione trasmessi all'estero (procedura attiva) e ricevuti dall'estero (procedura passiva) a partire dal 5 dicembre 2011 (data dalla quale la nuova disciplina sostituirà eventuali accordi internazionali conclusi tra l'Italia e altri Stati membri dell'Unione).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
Atto n. 233.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, evidenzia che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge 88/2009 - comunitaria 2008 - e, in particolare, dell'allegato B, al fine recepire la direttiva 2008/56/CE, cd. direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. Lo schema si compone di 19 articoli e VI allegati.
La direttiva quadro considera l'ambiente marino un patrimonio prezioso da salvaguardare al fine di mantenere la biodivesità e la vitalità di mari che siano puliti, sani e produttivi. Essa si propone lo scopo di "costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea", stabilendo dei princìpi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare specifiche strategie per raggiungere - entro il 2020 - un buono stato ecologico delle acque marine. La direttiva definisce, quindi, una serie di regioni e sottoregioni marine europee, identificate sulla base di caratteristiche oceanografiche e biogeografiche che saranno gestite dagli Stati membri in maniera integrata, cooperando strettamente per stabilire strategie marine per le acque di ogni regione. Pertanto ciascun Stato membro dovrà elaborare, per la sua regione o sottoregione, una propria strategia per l'ambiente marino che, benché specificatamente concepita per le acque nazionali, rispecchi la prospettiva globale della regione o sottoregione marina interessata. La strategia dovrebbe esplicarsi attraverso un piano d'azione (da attuare entro precise scadenze) che parte dalla conoscenza approfondita dello stato dell'ambiente marino in una determinata zona, attraverso la definizione dei requisiti di un buono stato ecologico e di traguardi ambientali e programmi di monitoraggio, fino all'elaborazione di programmi di misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ecologico.
L'articolo 1, che recepisce con alcune modifiche l'articolo 1 della direttiva, istituisce un quadro per l'elaborazione di strategie e l'adozione di misure per mantenere un buono stato dell'ambiente marino entro il 2020. Pertanto le strategie dovranno adottare i seguenti principi: a) applicare un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane per assicurare che siano mantenute entro livelli compatibili; b) garantire che non sia compromessa la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti


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dall'uomo; c) considerare gli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino; d) promuovere la conservazione della biodiversità; e) perseguire il contenimento dell'inquinamento; f) assicurare la ricerca scientifica.
La relazione illustrativa sottolinea come l'approccio ecosistemico sia una componente fondamentale del provvedimento in esame in quanto la direttiva si caratterizza per l'integrazione e la cooperazione con le altre politiche settoriali rilevanti, quali trasporti, pesca, turismo, infrastrutture e ricerca. Conseguentemente i programmi di misure che verranno adottati dovranno formare «sistema» con tutti gli strumenti operativi già in essere relativi alle specifiche politiche settoriali.
L'articolo 2, che ricalca l'articolo 2 della direttiva, individua quale ambito di applicazione le acque della regione del Mar Mediterraneo (come definita al successivo articolo 3) e stabilisce che il decreto non si applica, invece, alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza militare dello Stato. In attuazione dell'articolo 2 della direttiva, viene messo a punto un meccanismo di concertazione tra il Ministero dell'ambiente e gli altri ministeri competenti allo scopo di identificare, con decreto, le misure di tutela ambientale marina compatibili con le condizioni difesa o la sicurezza nazionale.
L'articolo 3, che recepisce l'articolo 3 della direttiva, elenca le definizioni rilevanti per l'applicazione del decreto: acque marine, regione del Mare Mediterraneo, regione e sub-regione marina, strategia marina, stato ambientale, buono stato ambientale, traguardo ambientale, criteri, inquinamento, cooperazione regionale e convenzioni marittime regionali.
Gli articoli 4 e 5, in attuazione delle disposizioni di principio dell'articolo 7 della direttiva, individuano l'autorità competente responsabile dell'applicazione del decreto nel Ministero dell'ambiente con il compito di coordinare i soggetti coinvolti e le attività previste. Per svolgere tale coordinamento il Ministero si avvarrà di uno specifico Comitato consultivo composto da membri nominati sia dai ministeri con competenze in materie interessate dall'applicazione del decreto che dalla Conferenza unificata, per garantire, come precisa la relazione illustrativa, il corretto svolgimento del principio di collaborazione interistituzionale con tutte le realtà territoriali. È quindi prevista, in ausilio al comitato, la costituzione di una segreteria tecnica nonché l'istituzione di un gruppo di esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica indicati dai soggetti che compongono il Comitato consultivo e da vari enti (ISPRA, ENEA, CNR, ISS, ISTAT e CONISMA).
L'articolo 6, che riproduce sostanzialmente l'articolo 6 della direttiva, riguarda le procedure di cooperazione con gli Stati che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina.
L'articolo 7, in coerenza con l'articolo 5 della direttiva, enuncia le cinque fasi attuative della strategia per l'ambiente marino, specificate negli artt. da 8 a 12 ed una fase eventuale (articolo 13), che dovranno essere aggiornate ogni sei anni (articolo 17 della direttiva) per ciascuna regione o sottoregione marina e che possono essere così sintetizzate: 1) in «tempo utile» per la determinazione del buono stato ambientale e dei traguardi ambientali, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale delle acque considerate e dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane (articolo 8); 2) entro il 15/7/2012, la definizione del buono stato ambientale delle acque considerate con DM (articolo 9) e la definizione di traguardi ed indicatori ambientali con DM (articolo 10); 3) entro il 15/7/2014, l'elaborazione/attuazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento dei traguardi con DM (articolo 11); 4) entro il 31/12/2015, l'elaborazione di un programma di misure per il conseguimento/mantenimento di un «buono stato ambientale» con DPCM (articolo 12); 5) entro il 31/12/2016, l'avvio del programma di misure (articolo 12).
L'articolo 8, recependo, in parte, l'articolo 8 della direttiva, definisce il contenuto della valutazione iniziale che dovrà comprendere: l'analisi dello stato ambientale


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di una determinata regione marina, dei principali fattori di impatto e pressione, nonché l'analisi sociale ed economica dell'uso dell'ambiente marino e del suo degrado. L'articolo individua, inoltre, nel Ministero dell'ambiente l'ente deputato a coordinare le attività relative alla valutazione iniziale dello stato ambientale del mare (la direttiva fa riferimento allo stato ecologico). A tal fine, ogni amministrazione o soggetto pubblico/privato è tenuto a fornire i dati posseduti richiesti dal Ministero utili al completamento della valutazione iniziale. La relazione illustrativa evidenzia come la direttiva fissa un unico termine, 15 luglio 2012, per la valutazione iniziale, la definizioni del buono stato ambientale e dei traguardi ambientali, mentre esse dovrebbero avere, invece, una successione temporale differenziata dato che la valutazione iniziale è prodromica alle altre due. Per tale motivo non è stato riportato il termine previsto dalla direttiva per la valutazione iniziale preferendo adottare la formulazione «in tempo utile» per espletare le altre fasi. Inoltre, la valutazione iniziale risulta importante per la definizione delle successive fasi della strategia per l'ambiente marino in quanto, solo dopo aver valutato lo stato iniziale dell'ambiente marino e le principali pressioni nelle rispettive regioni marittime, si potranno stabilire obiettivi, indicatori e programmi di monitoraggio che dovranno anche essere comunicati dal Ministero alla Commissione entro tre mesi dalla loro elaborazione (articoli 9, 10 e 11).
L'articolo 12, recependo l'articolo 13 della direttiva, indica le modalità per l'elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di uno o più programmi di misure concrete per conseguire o mantenere un buono stato ambientale tenendo conto anche dell'impatto sociale ed economico e della fattibilità tecnica.
L'articolo 13, recependo l'articolo 5, par. 3 della direttiva, disciplina la fase eventuale di una situazione di criticità dello stato del mare in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stati membri, tale da richiedere un intervento urgente.
Gli articoli 14 e 15, in attuazione dei corrispondenti articoli della direttiva, riguardano rispettivamente le situazioni eccezionali (cause naturali o di forza maggiore o azioni/omissioni non imputabili all'Italia) che ostacolano il perseguimento dei traguardi e quelle in cui è necessaria un'azione comunitaria (qualora lo stato delle acque marine è influenzato da fattori che non possono essere gestiti a livello nazionale perché dipendono da accordi internazionali o dall'attuazione di politiche comunitarie).
L'articolo 16, in attuazione dell'articolo 19 della direttiva, mira ad assicurare la partecipazione effettiva e tempestiva dei soggetti interessati nelle procedure previste e le più idonee forme di informazione del pubblico, mentre l'articolo 17, recependo l'articolo 18 della direttiva, regola la trasmissione di relazioni intermedie - triennali - alla Commissione europea.
L'articolo 18 prevede il potere regolamentare del Governo in ordine all'eventuale modifica degli allegati e l'emanazione di decreti ministeriali per l'attuazione di successive norme comunitarie riguardanti modalità esecutive e caratteristiche tecniche, dato che l'articolo 24 della direttiva prevede la possibilità di modificare gli allegati tecnici.
L'articolo 19 reca la copertura finanziaria prevedendo il ricorso al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (articolo 5, legge 183/1987) nonché ai fondi autorizzati dall'articolo 7, comma 2, della legge 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare) per l'attuazione degli articoli 8 e 11 (attività di valutazione iniziale e programmi di monitoraggio). La relazione tecnico-finanziaria quantifica, infatti, per l'attuazione dell'articolo 8 complessivi 18,2 milioni di euro (2010-2012) e 16,1 per l'articolo 11 (a decorrere dal 2013).
Ricorda quindi che la legge 191/2009 (finanziaria 2010) rifinanzia (Tab. D) il Fondo per le politiche comunitarie con 23,3 milioni di euro per il 2010, 24,3 per il 2011 e 5.524,3 per il 2012; per la legge


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979/1982 la tab. C reca 31,7 milioni di euro per il 2010 e 24,1 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
Con riferimento infine alla normativa comunitaria, ricorda che la direttiva 2008/56/CE, cd. direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, considera l'ambiente marino un patrimonio prezioso da salvaguardare al fine di mantenere la biodivesità e la vitalità di mari che siano puliti, sani e produttivi. Essa si propone lo scopo di "costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea", stabilendo dei princìpi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare specifiche strategie per raggiungere - entro il 2020 - un buono stato ecologico delle acque marine.
Ricorda inoltre che la Parte terza del Codice ambiente (d.lgs. 152/2006) reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche. Ad integrazione di quanto disposto dal Codice, il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il d.lgs. 16 marzo 2009, n. 30 hanno recepito, rispettivamente, la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e la direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
Richiama, infine, in materia di acque, la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (da recepire entro il 10 ottobre 2010 ai sensi dell'articolo 1 della legge comunitaria 2009, n. 96 del 2010), nonché la direttiva 2009/90/CE sul monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee che fissa i criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi utilizzati dagli Stati membri per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti e del biota e contiene regole per comprovare la qualità dei risultati delle analisi, che dovrà essere recepita entro il 20 agosto 2011.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 27 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.40.

Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.
COM(2010)291 def.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, evidenzia come l'esame della relazione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali nel 2009 costituisca l'occasione per approfondire in seno alla XIV Commissione due aspetti di estrema rilevanza.
Il primo attiene allo stato dei rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali, a quattro anni dal lancio del dialogo politico diretto (c.d. iniziativa Barroso) e alla luce della prima applicazione del Trattato di Lisbona. Sotto questo profilo, la relazione per il 2009 presenta un ulteriore elemento di interesse essendo l'ultima relativa all'attività della precedente Commissione europea.
Il secondo concerne le modalità con cui in seno alla Camera sono stati impostati questi rapporti e gli eventuali interventi per un loro ulteriore sviluppo, tenendo anche conto delle innovazioni introdotte al riguardo dal parere della Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009 e, in particolare, dell'avvio dell'esercizio del controllo di sussidiarietà da parte della XIV Commissione.
Questa duplice valutazione è anzitutto utile ai fini di un «bilancio» specifico dell'attività svolta a questo riguardo dalla


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XIV Commissione e dalla Camera nel suo complesso nel corso della legislatura: si tratta di ribadire ed eventualmente riesaminare le scelte metodologiche e anche di merito con cui sono stati impostati sia il dialogo politico sia il controllo di sussidiarietà. Ma l'esame del documento è anche l'occasione per rivendicare - al di là di letture superficiali basate solo sulle cifre o addirittura su luoghi comuni - i progressi registrati in questa legislatura nell'intervento della Camera in materia europea.
In via preliminare, va sottolineato che la Commissione presenta una relazione annuale sui rapporti con i parlamenti nazionali a partire dal 2006, quando per la prima volta, attraverso un'apposta comunicazione e una lettera del Presidente Barroso e dalla Vice-Presidente pro tempore Walstromm, la Commissione ha definito una strategia organica in materia. Le precedenti relazioni non sono state peraltro esaminate dalla XIV Commissione.
Le relazioni annuali hanno assunto immediatamente una forte rilevanza politica in quanto concentrate sullo sviluppo del dialogo politico informale, avviato nel settembre 2006 dalla Commissione di propria iniziativa e con l'avallo del Consiglio europeo del 2006. L'analisi quantitativa e qualitativa delle osservazioni trasmesse direttamente dai parlamenti alla Commissione e delle relative risposte costituisce infatti l'elemento principale per valutare concretamente se ed in quale misura le posizioni dei parlamenti abbiamo un reale impatto sul processo decisionale europeo, soprattutto nella fase iniziale dello stesso. Elemento che mantiene una significativa importanza anche e soprattutto dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
La relazione per il 2009 conferma al riguardo alcune linee di tendenza che erano andate consolidandosi già negli anni precedenti. In primo luogo, è proseguita nel corso del 2009 la crescita del numero di pareri che i Parlamenti nazionali hanno inviato alla Commissione: 250 contro i 200 del 2008, con un incremento quindi del 25 per cento. Qualche importante elemento di novità importante si registra in relazione ai parlamenti più attivi: mentre sino al 2008 gran parte delle osservazioni erano state formulate dalle camere alte di alcuni parlamenti (essenzialmente la House of Lords, i senati francese e belga e il Bundesrat), ora anche molte camere basse (il Parlamento portoghese, con ben 47 osservazioni, la Camera olandese, il parlamento svedese e quello danese, le due camere italiane) partecipano attivamente al dialogo politico. Ciò dimostra che questo strumento non è utilizzato soltanto da parlamenti non legati da vincolo fiduciario al Governo e quindi privi di altri strumenti efficaci di intervento nella formazione della legislazione europea, ma anche quale via di intervento complementare da parte delle Camere che esprimono indirizzi per l'azione del Governo a livello europeo.
In secondo luogo, si conferma la grande varietà dei documenti oggetto delle osservazioni, a testimonianza del fatto che ogni parlamento o assemblea sceglie, in ragione degli interessi nazionali e della diversa sensibilità politica e culturale nonché della situazione economica e sociale, ambiti differenti di intervento. Le 250 osservazioni trasmesse nel 2009 riguardano 139 progetti di atti e documenti della Commissione, dei quali soltanto 10 sono stati oggetto di pareri di almeno quattro assemblee (senza contare tre proposte legislative che, avendo costituito oggetto degli esercizi di sussidiarietà in ambito COSAC sono stati esaminati da un numero di assemblee superiore ai 15).
In terzo luogo, nonostante la frammentazione delle osservazioni tra un elevato numero di atti, la Commissione rileva come i parlamenti nazionali concentrino l'interesse su alcuni settori politici particolarmente delicati, primo fra tutti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, seguito dalla sanità e la protezione dei consumatori, i trasporti e l'energia, l'ambiente, le imprese.
In quarto luogo, la Commissione rileva come la metà dei 250 pareri pervenuti nel 2009 riguardi proposte legislative e l'altra comunicazioni o documenti di consultazione


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elaborati dalla Commissione. Sono stati, in particolare, formulati 36 pareri sui libri verdi. Ciò conferma - come l'esperienza della XIV Commissione dimostra - la flessibilità dello strumento del dialogo politico e la capacità dei parlamenti nazionali di intervenire anche in una fase precoce del processo decisionale europeo.
Un ultimo ma non meno rilevante dato che emerge dalla relazione per il 2009 è la conferma del fatto che i parlamenti nazionali hanno generalmente accolto con favore le iniziative e le proposte della Commissione, trasmettendole osservazioni concrete, proposte di modifica e critiche costruttive. Dei 250 pareri pervenuti nel 2009, meno del 10 per cento ha sollevato questioni connesse al principio di sussidiarietà. Questo conferma anzitutto la fondatezza di una linea costantemente sostenuta dalla Camera sia nella propria attività interna sia nelle sedi di cooperazione interparlamentare.
Ricorda, in particolare, come la XIV Commissione abbia contrastato con successo il tentativo di altri parlamenti o camere di concentrare la COSAC o altre sedi di cooperazione sul controllo di sussidiarietà esercitandolo in modo sostanzialmente collettivo. Alla base della posizione della Camera dei deputati, a volte criticata a sproposito da altre camere, si è sempre posta la convinzione - che la relazione della Commissione rivela più che mai fondata - per cui i parlamenti nazionali non sono guardalinee delle competenze ma organi politici per eccellenza che devono intervenire sulla definizioni di priorità e sul merito delle soluzioni regolative europee. Anziché fare blocco contro le proposte della Commissione, essi devono concorrere a migliorare le sue iniziative.
È dunque importante che la Commissione europea abbia deciso di mantenere, anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il dialogo politico - accanto al controllo di sussidiarietà disciplinato dall'apposito Protocollo - secondo regole informali e flessibili. La Commissione stessa osserva giustamente come il meccanismo di controllo della sussidiarietà e il dialogo politico costituiscono «due facce della stessa medaglia, poiché il principio di sussidiarietà è parte di una relazione politica più estesa tra la Commissione e i parlamenti nazionali».
Venendo alla valutazione degli effetti concreti del dialogo politico e della rete di rapporti tra Commissione e parlamenti nazionali, sottolinea anzitutto che, come ammette la Commissione stessa, l'impatto dei pareri dei parlamenti nazionali su un determinato atto legislativo definitivo non è facilmente misurabile. Al tempo stesso, la Commissione ne evidenzia l'importanza e il valore aggiunto nello svolgimento del processo decisionale europeo. Anzitutto, ogni volta che viene avviato un negoziato su una proposta legislativa, la Commissione ritiene importante il fatto di agire avendo piena conoscenza dei pareri espressi dai parlamenti nazionali, che essa può utilizzare nel difendere la propria posizione davanti al Parlamento europeo e al Consiglio. In secondo luogo, in molti casi i pareri formulati dai parlamenti nazionali si riflettono nel processo legislativo del Parlamento o del Consiglio, il che conferma la loro capacità, ove trasmessi in tempo, di fungere da campanello di allarme e fornire una prima idea delle principali posizioni sulla proposta della Commissione, posizioni spesso riprese più avanti nel processo legislativo. Ciò conferma come i parlamenti nazionali utilizzino il dialogo politico con la Commissione non come strumento alternativo rispetto all'attività di indirizzo e controllo sui rispettivi governi ma come canale complementare inteso a rafforzare la posizione nazionali. Inoltre, le valutazioni della Commissione confermano come anche il Parlamento europeo - attraverso i rapporti bilaterali e multilaterali con i parlamenti nazionali - sia divenuto sempre più permeabile alle osservazioni che molti nazionali inoltrano da alcuni anni simultaneamente all'invio alla Commissione.
La Commissione sottolinea, inoltre, nelle considerazioni conclusive, che mediante il rapporto con i parlamenti nazionali essa intende migliorare il processo di


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elaborazione politica, sia per le misure legislative che non legislative; pervenire ad un maggior coinvolgimento dei parlamenti nazionali nelle questioni europee che negli ultimi anni hanno assunto sempre più carattere di affari interni, avvicinando così l'Europa ai cittadini; comprendere meglio le dinamiche e i processi nazionali.
Nella relazione della Commissione mancano tuttavia indicazioni specifiche su due aspetti di criticità più volte rilevati dalla XIV Commissione. Il primo concerne la tempestività delle risposte della Commissione alle osservazioni dei parlamenti nazionali. Se la qualità di tali risposte è indubbiamente cresciuta e dimostra lo sviluppo di una cultura del dialogo con i parlamenti nazionali nei servizi della Commissione, i tempi per la risposta continuano ad essere in media di almeno tre mesi. Pur comprendendo la difficoltà di predisporre risposte tempestive a fronte di un numero così elevato di pareri, sarebbe auspicabile un feed back più rapido, eventualmente in forma sintetica, compatibile con la possibilità che i parlamenti nazionali si pronuncino nuovamente sul punto o quanto meno ne tengano conto nel seguire lo sviluppo del processo decisionale europeo.
La seconda questione critica attiene al regime linguistico seguito dalla Commissione. Oltre ai generali aspetti di criticità - già sottolineati nella relazione approvata lo scorso 13 luglio dalla Camere sul programma di lavoro della Commissione - va in questa sede richiamata l'esigenza che la Commissione renda disponibili ai parlamenti nazionali nelle rispettive lingue nazionali la più ampia tipologia possibile di documenti. È il caso per esempio delle valutazioni di impatto sulle proposte legislative, essenziali per operare un esame compiuto e approfondito da parte dei parlamenti,
Con specifico riferimento invece alle modalità di intervento della Camera nei rapporti con la Commissione, si impone anzitutto una precisazione metodologica. I dati citati dalla Commissione riportano che la Camera ha trasmesso nel 2009 9 documenti alla Commissione a fronte dei 17 del Senato, collocandosi all'undicesimo posto nella graduatoria dei parlamenti più virtuosi. Nel 2008 erano stati trasmessi 8 documenti mentre nei primi mesi del 2010 sono stati trasmessi 6 documenti ex articolo 127 e 5 documenti relativi ai profili di sussidiarietà. Questo dato non deve suscitare allarme in quanto riflette, per un verso, scelte precise e, per altro verso, le procedure regolamentari vigenti. Sotto il primo profilo, va ribadito che la Camera, pur avendo fatto registrare dall'inizio della legislatura una crescita della propria attività europea pari a 4-5 volte quella delle legislature precedenti - come risulta dalla documentazione predisposta dagli uffici - ha privilegiato la qualità piuttosto che la quantità del suo intervento. Tutti gli atti di maggiore interesse nazionale sono stati esaminati non puntando ad esprimere a tutti i costi un qualsivoglia documento o parere nel più breve tempo possibile, come se si prendesse parte ad una gara con altre camere o parlamenti: si è invece sempre avuto cura di svolgere un'istruttoria adeguata, mediante attività conoscitive mirate e raccordandosi con il governo. Ricordo solo qualche esempio: l'esame del pacchetto energia-clima, della proposta sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, della strategia 2020, dell'iniziativa legislativa popolare, della riforma della vigilanza finanziaria, quello in via di chiusura della governance economica nonché l'esperienza recentissima del programma legislativo esaminato non soltanto in tutte le commissioni ma in aula con un dibattito anche acceso sulla risoluzione poi approvata. Anche per l'esame di sussidiarietà si è operata una scelta coerente con questa impostazione: anziché puntare all'esame sistematico di qualsiasi progetto legislativo trasmesso dalle Istituzioni europee allo scopo, la XIV Commissione si è concentrata soltanto sugli atti che - ad una prima istruttoria svolta dal Comitato presieduto dal collega Gozi - presentassero elementi problematici da approfondire. La bontà di questa impostazione e la qualità dell'istruttoria svolta è testimoniata da tre elementi: a differenza di quanto avviene a volte per altri parlamenti o camere, le


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pronunce degli organi della Camera sono ben argomentate e motivate; non si è mai verificato un disallineamento tra gli orientamenti delle Camere e quelli poi seguiti dal Governo; si è evitato - a detta degli interlocutori europei - il rischio di un'ipertrofia che, puntando solo sulla qualità di atti approvati, svilisse il contributo del parlamento anziché esaltarlo.
Si può quindi concludere che l'impostazione seguita - pur non portando la Camera dei deputati ai primissimi posti della graduatoria e pur suscettibile di miglioramenti - va confermata e sviluppata.
Sul piano procedurale, si limita a rilevare un profilo positivo ed uno critico. In senso positivo, richiama la scelta - codificata nel parere della Giunta per il Regolamento - di trasmettere alla Commissione, al Parlamento europeo e ad altre istituzioni interessate - gli atti adottati nei confronti del Governo anziché specifiche osservazioni o pareri. Ciò ha consentito - come già accennato - di evitare un pericoloso disallineamento tra le posizioni della Camera e quelle del Governo. In senso critico, va rilevato che in alcuni casi - precisamente in relazione a 12 progetti di atti o documenti dell'UE - ai pareri espressi dalla XIV Commissione non ha fatto seguito l'approvazione di documenti finali da parte delle commissioni di merito. In alcuni casi poi l'approvazione è intervenuta con forte ritardo, rendendo sostanzialmente inutile la pronuncia della Camera. Non a caso il Senato - dove la XIV Commissione ha, in base all' articolo 144, comma 5 del Regolamento, la possibilità di deliberare la trasmissione dei propri pareri al Governo e alle Istituzioni europee se entro 15 giorni la Commissione di merito non si esprime - ha inviato un numero maggiore di atti alla Commissione europea. Non essendo un analogo meccanismo prospettabile alla Camera, in assenza di apposita riforma regolamentare, occorre pertanto utilizzare tutti gli strumenti appropriati affinché le Commissioni di merito si pronuncino in modo più sistematico e tempestivo sugli atti di cui avviamo l'esame.
In conclusione, auspica che sulla base dei dati sopra richiamati si possa sviluppare un ulteriore dibattito in seno alla XIV Commissione volto anche a definire soluzioni idonee a migliorare ulteriormente il raccordo con le Istituzioni europee. Si riserva quindi di predisporre, anche alla luce del dibattito in Commissione, una bozza di documento finale che riprenda le osservazioni e le proposte sopra formulate.

Mario PESCANTE, presidente, evidenzia come, la scorsa settimana, alcune agenzie di stampa abbiano diffuso dati riguardanti l'attività del Parlamento italiano, in ordine alla quantità di documenti approvati e trasmessi alle istituzioni europee.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) sottolinea la qualità del lavoro sin qui svolto dalla XIV Commissione e ritiene che si debba proseguire in questa direzione, senza eccessiva preoccupazione per i dati meramente quantitativi.

Sandro GOZI (PD) evidenzia come, a suo avviso, affrontare la questione dei rapporti tra Commissione europea e Parlamenti nazionali con il solo metro della quantità sia una vera e propria sciocchezza, testimonianza di un atteggiamento poco serio nei confronti dell'Unione europea.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE, indi del vice presidente Enrico Farinone.

La seduta comincia alle 10.50.


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Riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle abbinate proposte di legge in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante, tutte aventi ad oggetto disposizioni di riforma della legge n. 11 del 2005, e che - come è noto a tutti - l'onorevole Gottardo ha svolto informalmente, insieme a diversi membri della Commissione, un complesso lavoro preparatorio sulle proposte di legge presentate, al fine di pervenire ad una sintesi delle diverse posizioni.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, evidenzia come tutte le proposte di legge presentate - alle cui relazioni illustrative rinvia per una sintesi dei rispettivi contenuti - rechino significativi elementi di innovazione all'impianto della legge n. 11 del 2005. Ha pertanto lavorato, in un gruppo di lavoro informalmente costituito con i rappresentanti dei gruppi, con l'obiettivo di raccogliere, in un unico testo, tutti gli elementi positivi delle diverse proposte di legge. È così pervenuto alla definizione di una bozza di testo unificato, che mette a disposizione dei colleghi, anche al fine di una sua eventuale adozione quale testo base, tenendo conto del fatto che il Governo dovrebbe a sua volta presentare, a breve, un disegno di legge di riforma.
Nel richiamare brevemente alcuni dei punti maggiormente significativi affrontati dalle proposte di legge e contenuti del documento, osserva preliminarmente come la legge n. 11 del 2005 sia ricca di disposizioni di dettaglio e risulti pertanto particolarmente complessa sotto il profilo procedurale; ha pertanto operato nella direzione di una semplificazione del testo, anche al fine di renderne più agevole la lettura.
Dopo aver ricordato che il testo unificato mantiene l'attuale ripartizione di competenze tra Ministero degli Affari esteri e Dipartimento delle politiche comunitarie, richiama la novità introdotta con l'articolo 24, che prevede, in luogo dell'attuale legge comunitaria, due nuovi strumenti per adeguare l'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea: la legge di delegazione europea e la legge europea, entrambe da presentare al Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno. La legge di delegazione europea contiene le deleghe legislative al Governo per l'attuazione di direttive e atti dell'Unione europea ancora non recepiti nell'ordinamento interno. La legge europea contiene invece altre disposizioni necessarie per l'adeguamento al diritto dell'Unione europea, come le disposizioni volte a superare procedure di infrazione, ovvero l'adeguamento a sentenze della Corte di giustizia europea. L'introduzione delle legge di delegazione mira ad assicurare uno strumento agile, dall'iter parlamentare rapido e snello, per dare tempestiva attuazione soprattutto alle direttive. Si intende così prevenire il rischio dell'avvio di procedure di infrazione che, in caso di mancato recepimento di direttive, può, oltre ad essere rapido, portare alla immediata condanna da parte della Corte di giustizia al pagamento ad ammende.
Un ulteriore elemento di innovazione è rappresentato dall'articolo 3 che, riprendendo alcune indicazioni contenute nella proposta di legge presentata dal Presidente Buttiglione, prevede l'istituzione presso le amministrazioni centrali di nuclei europei, operanti in collegamento con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee. Tali strutture, fortemente specializzate e dotate di un certo margine di autonomia organizzativa, sono intese ad assicurare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, l'effettiva partecipazione


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di ogni amministrazione centrale alle funzioni di fase ascendente e discendente di rispettiva competenza.
Si intende in tal modo, anche attraverso ulteriori disposizioni, quale ad esempio quelle riguardanti la valorizzazione degli esperti nazionali distaccati presso le Istituzioni dell'UE, dare struttura all'obiettivo di un rafforzamento dell'intervento italiano nella cosiddetta fase ascendente, affinché l'Italia possa assumere maggiore incisività nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea e, insieme, essere adeguatamente preparata e conscia dell'impatto che la normativa europea è destinata ad avere sul nostro ordinamento.
Si è poi affrontata, nel Capo III, la questione relativa al ruolo delle regioni e degli enti locali, sempre avendo presente le disposizioni del Titolo V della Costituzione ed ispirandosi ai principi della partecipazione e della responsabilità.

Enrico FARINONE, presidente, avverte che stanno per avere inizio le votazioni in Assemblea e che pertanto la XIV Commissione dovrà concludere i propri lavori; resta inteso che, per il seguito della discussione generale, la Commissione potrà tenere conto del lavoro sin qui svolto dal relatore.

La Commissione concorda.

Enrico FARINONE, presidente, rinvia quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

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