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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della IV Commissione permanente
(Difesa)
IV Commissione

SOMMARIO

Martedì 21 dicembre 2010


SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ... 27

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 27

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (Seguito dell'esame e rinvio) ... 28

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 305 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 29

AVVERTENZA

IV Commissione - Resoconto di martedì 21 dicembre 2010


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, comunica che il deputato Donato Lamorte cessa di far parte della Commissione.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abbinate.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2010.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento in esame riservandosi di


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formulare una proposta di parere nel prosieguo del dibattito.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ritiene che non vi sia altro da aggiungere rispetto a quanto evidenziato dal relatore.

Giovanna PETRENGA (PdL), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere nella seduta prevista per la giornata di domani.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
Testo unificato C. 3222 Moffa e abbinate.
(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2010.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento in esame riservandosi di formulare una proposta di parere nel prosieguo del dibattito.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si sofferma sulla norma che configura l'istituto del parere reso dall'autorità militare competente per territorio nell'ambito della valutazione del rischio derivante dalla presenza di ordigni bellici nelle zone di cantiere. Infatti, ad avviso del Governo, tale valutazione rientra nella sfera di competenza del coordinatore della sicurezza, cui l'amministrazione della Difesa, su richiesta, potrebbe renderebbe le necessarie informazioni sull'attività di bonifica eseguite nelle zone limitrofe. Pertanto il parere medesimo non dovrebbe assumere carattere vincolante, come invece prevede il testo in esame. Osserva che le informazioni che l'autorità militare rende non possono presupporre una specifica conoscenza della mappatura degli ordigni interrati, non risultando possibile escludere il ritrovamento casuale di ordigni anche in zone non storicamente interessate da operazioni belliche.
Infine, richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di utilizzare una dizione più appropriata per indicare l'attività di bonifica «sistematica e preventiva», che dovrebbe essere più correttamente definita attività di bonifica «programmata».

Augusto DI STANISLAO (IdV), contrariamente a quanto osservato dal rappresentante del Governo, reputa che la figura del coordinatore della sicurezza non dovrebbe essere investita della responsabilità della valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici. Più in generale, nel condividere il carattere programmatico che dovrebbe rivestire l'attività di bonifica, reputa importante che possa essere sviluppata dal ministero un'adeguata mappatura delle zone di rischio che il nostro territorio presenta ed anche una specifica informativa sulla tipologia degli ordini il cui ritrovamento appare probabile.

Giovanna PETRENGA (PdL), relatore, alla luce del dibattito sviluppatosi e delle valutazioni svolte dall'Esecutivo si riserva di presentare una proposta di parere nella successiva seduta.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.


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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Atto n. 305.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Salvatore CICU (PdL), relatore, segnala che il provvedimento in esame introduce, in particolare, una nuova disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) ed istituisce la figura del Consigliere militare del Ministro, cui si connette anche l'ampliamento delle competenze dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e la soppressione dell'Ufficio per la politica militare.
L'introduzione di una nuova disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), consegue all'istituzione di questo organo con decreto del Ministro 30 aprile 2010, in sostituzione del Servizio di controllo interno e in attuazione delle previsioni della cosiddetta «legge Brunetta» e del relativo provvedimento attuativo. In particolare, la lettera h) dell'articolo unico dello schema in esame sostituisce l'articolo 21 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che attualmente disciplina il funzionamento dell'OIV e che reca esclusivamente un rinvio alla norma generale ed una specificazione sul trattamento economico dei componenti. Il nuovo articolo, invece, definisce nel dettaglio i compiti, la composizione, le strutture organizzative ed il trattamento economico relativi al nuovo organismo.
Sul piano funzionale, oltre a recepire le disposizioni generali, il testo in esame specifica che l'organismo esercita le proprie attività anche nei riguardi degli enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa e che può accedere agli atti e documenti che riguardano le attività del Ministero. Per quanto concerne la struttura dell'OIV, si prevede che l'organo possa essere monocratico ovvero costituito da un collegio di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra gli ufficiali generali delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili del Ministero o esperti di pianificazione e programmazione strategica estranei all'amministrazione. L'Organismo è inoltre dotato di un Ufficio di supporto, istituito quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, articolato in due reparti. La norma prevede che questo ultimo sia composto da un contingente di personale non superiore a quattordici unità e che di esso debbano far parte due dirigenti civili di seconda fascia e due ufficiali con il grado di generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti delle Forze armate. L'organizzazione interna dell'Ufficio e dei reparti è definita con determinazione del Presidente dell'OIV, cui è demandata anche la nomina del responsabile dell'Ufficio. Al riguardo evidenzia che il parere del Consiglio di Stato rileva che tale disposizione «anche se dettata dall'intento di accreditare l'assoluta autonomia ed indipendenza dell'organismo, appare impropria». Ciò sul presupposto che - mentre l'OIV in quanto tale è posto al di fuori dell'organizzazione ministeriale - tale Ufficio invece «costituisce comunque un'articolazione facente parte organicamente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro» per cui «necessariamente, la


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determinazione del relativo modulo organizzativo e la nomina del titolare di detto Ufficio, alla pari degli altri uffici dell'amministrazione della Difesa, non possono che soggiacere alle regole generali e alle norme comuni dettate in materia dalle disposizioni normative vigenti».
Ulteriore innovazione è rappresentata dalla figura del Consigliere militare, che è nominato tra gli ufficiali generali o ammiragli, ovvero dirigenti della Pubblica amministrazione o esperti. A tale figura - che risponde direttamente al Ministro - sono attribuite funzioni di supporto per l'elaborazione di direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico, ed opera avvalendosi dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro. Al riguardo ricorda che il già citato parere del Consiglio di Stato rileva che le attribuzioni del Consigliere militare «saranno comunque disimpegnate, tenuto conto delle funzioni e prerogative riconosciute agli organi di vertice delle organizzazioni militari, in coordinamento e collaborazione con lo stato maggiore della Difesa».
A tale previsione si riconnette l'ampliamento delle competenze dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e la soppressione dell'Ufficio per la politica militare, le cui funzioni sono appunto assorbite dal Gabinetto. In particolare, a quest'ultimo è espressamente conferita l'attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive e delle decisioni del Ministro in materia di politica militare. Inoltre, viene affidato a tale organo la cura dei rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali ed il coordinamento delle attività di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa.
Sempre nell'ambito della riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro lo schema di regolamento in esame espressamente precisa che essi esercitano le proprie attività anche in favore dei Sottosegretari di Stato per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate dal Ministro (il testo vigente si riferisce, invece, allo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro) e che questi ultimi designano i consiglieri per gli affari delegati. È altresì estesa al personale addetto a tali uffici, ad esclusione delle figure apicali, la disciplina generale sulla durata degli incarichi al termine del mandato governativo (di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001).
Reputa opportuno segnalare, infine, i contenuti della lettera f) dello schema di Regolamento, che interviene sull'articolo 19 del Testo unico, concernente il trattamento economico da riconoscere al personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione. In questo contesto, si definiscono trattamenti indennitari che nell'attuale Testo unico non sono previsti, ma che erano già contenuti nell'articolo 8, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162. Appare dunque determinarsi una sorta di reviviscenza delle suddette disposizioni, dal momento che l'effetto abrogativo del citato decreto n. 162 si è determinato con l'entrata in vigore del Testo unico, lo scorso 9 ottobre 2010.
Conclusivamente, nell'esprimere una valutazione favorevole sul testo, si riserva di presentare una proposta di decisione alla luce degli elementi che emergeranno dal dibattito. Segnala, tuttavia, che sul piano redazionale, la scelta di riprodurre interamente disposizioni già esistenti (in alcuni casi modificandone esclusivamente la collocazione e la ripartizione interna in commi o lettere), non appare congrua rispetto all'esigenza di rendere evidenti le effettive innovazioni che si intendono apportare alla disciplina vigente.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA conferma che il testo in esame tratta principalmente due aspetti dell'organizzazione ministeriale. Il primo attiene all'introduzione di una nuova disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), mentre il secondo riguarda la posizione della nuova figura del consigliere militare. Su entrambi i punti il Consiglio di Stato ha ritenuto di formulare le osservazioni riferite dal relatore. Al riguardo, tiene a precisare, che


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il presupposto su cui si basa il primo rilievo espresso dal Consiglio di Stato non è condivisibile. Infatti, risulta ormai acclarato, come peraltro confermato dalla Circolare n. 18 del 16 aprile 2010 emanata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che sia l'OIV che la relativa struttura di supporto presso di essa istituita, debbano collocarsi al di fuori degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Quanto al secondo rilievo osserva che caratteristica precipua degli uffici di diretta collaborazione - e comunque dei diretti collaboratori del vertice politico - è quella di operare in una posizione di autonomia rispetto all'apparato gestionale e che, in tal senso, ha fino ad oggi svolto le proprie funzioni Ufficio della politica militare.
Richiama il principio secondo cui occorre distinguere tra l'area operativa e tecnico amministrativa, da un lato, e, dall'altro, gli organi che costituiscono lo staff del Ministro. Questi ultimi sono deputati a coadiuvare il titolare del dicastero nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico e di alta amministrazione, che gli organi operativi sono poi chiamati ad attuare sul piano tecnico.
In questo contesto organizzativo, risulta necessario attrarre le competenze in materia di politica militare presso il Gabinetto del Ministro, in cui entra a far parte il consigliere militare, chiamato a cooperare con il Ministro per l'elaborazione delle direttive politiche che sono tenuti ad attuare i vertici operativi, a partire dal Capo di stato maggiore della difesa. Sarebbe invece incongruo ipotizzare che chi è chiamato a coadiuvare il Ministro nelle determinazioni di indirizzo in materia di politica militare sia gerarchicamente subordinato a coloro che ne sono i diretti destinatari.
Segnala inoltre che, opportunamente, lo schema di regolamento specifica che anche i Sottosegretari di Stato possano avvalersi dell'Ufficio di Gabinetto per l'adempimento dei compiti ad essi delegati dal Ministro.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene condivisibili i rilievi espressi dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento quanto all'esigenza che la nuova struttura di supporto dell'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) sia integralmente collocata nell'alveo dell'organizzazione ministeriale.
Chiede inoltre di avere informazioni più precise quanto agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e, più in generale, sulle motivazioni e le reali esigenze sottese alla modifica dell'attuale regolamento. Non ritiene, allo stato delle informazioni in possesso della Commissione, di poter giungere ad una decisione ponderata, in quanto, per dare un giudizio definitivo, occorre disporre dell'indicazione specifica dei problemi che si sono manifestati e di un'analisi comparativa delle possibili soluzioni che sono state prospettate e valutate prima di assumere questa iniziativa.
Conclusivamente, invita a verificare se la nuova normativa sia effettivamente idonea a rafforzare lo svolgimento delle prerogative istituzionali del Dicastero o se, invece, esso risponde solo ad una volontà dell'attuale Ministro di rafforzare la sua posizione all'interno della struttura che dirige.

Antonio RUGGHIA (PD) non esprime valutazioni in ordine alla nuova disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), trattandosi di un mero recepimento della normativa generale fissata dalla legge n. 15 del 2009. Si sofferma, invece, sulle norme che istituiscono la figura del consigliere militare del Ministro, in sostituzione dell'Ufficio per la politica militare, che viene conseguentemente soppresso. Si toccano, infatti, competenze di particolare delicatezza, che non appare opportuno rimettere esclusivamente ad un soggetto strettamente legato all'organo di vertice politico. Inoltre, ricorda che un organismo molto simile è già presente in seno alla Presidenza del consiglio dei ministri. La disciplina di tale organo reca una precisazione che ritiene condivisibile in ordine ai requisiti soggettivi


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di coloro che possono assumere l'incarico. Viene infatti chiarito che il consigliere militare del Presidente del Consiglio deve essere scelto tra generali o ammiragli in servizio permanente effettivo. Non comprende, quindi, le ragioni per cui un'analoga specificazione non sia presente anche per il consigliere militare del Ministro.

Franco GIDONI (LNP) esprime una valutazione positiva dei contenuti del provvedimento, rilevando che la riorganizzazione di taluni uffici appare sicuramente funzionale ad una più efficace azione ministeriale, nel quadro di un maggior controllo della spesa e di un miglior utilizzo delle risorse umane disponibili.
In particolare, l'espansione della sfera di competenza delle strutture di diretta collaborazione del Ministro è condivisibile nella misura in cui sostenga effettivamente il titolare del dicastero nella gestione dei propri rapporti istituzionali, con i media e con gli altri organi dello Stato. Suscita alcune perplessità il fatto che si tenda però a replicare strutture già esistenti. Infatti, i compiti del consigliere militare sono in parte sovrapponibili con quelli del Capo di stato maggiore della difesa, con le conseguenti difficoltà che potrebbero sorgere in casi di contrasto tra queste due figure. Peraltro, non va sottovalutata la circostanza che la scelta del consigliere militare può avvenire anche tra personalità del mondo accademico o esperti, e dunque non necessariamente nell'ambito delle gerarchie militari.
Si chiede inoltre se, per ragioni di razionalizzazione della spesa, non sia opportuno introdurre misure restrittive in relazione alla facoltà di nominare tre vice capi di gabinetto, di fissare tetti massimi agli emolumenti degli organi di vertice e di precisare che il numero complessivo di centocinquantatré unità di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro sia da considerarsi come limite invalicabile.
Infine, esprime perplessità sulla norma che consente di scegliere se l'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) possa assumere forma monocratica ovvero collegiale. L'opzione monocratica rischia, infatti, di affidare l'esclusiva gestione dell'organo ad un soggetto che, in quanto inserito nell'ambito di una gerarchia militare, potrebbe non avere quei requisiti di indipendenza che sono evidentemente indispensabili per quella funzione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, replicando a quanto osservato dall'onorevole Rugghia, precisa che il consigliere militare della Presidenza del consiglio dei ministri svolge essenzialmente un ruolo di interfaccia con l'amministrazione della difesa. Ne deriva, dunque, la necessità che sia inserito attualmente nell'organico della stessa. Non è invece affidato ad esso alcun compito di consulenza nell'elaborazione di direttive o indirizzi politici.
Con riferimento alle valutazioni espresse dall'onorevole Gidoni, condivide quanto detto in ordine alla composizione collegiale dell'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che peraltro è chiamato in massima parte a valutare personale civile. Osserva inoltre che il ruolo del Capo di stato maggiore della difesa è profondamente diverso da quello che sarà svolto dal consigliere militare, dovendo il primo sostanzialmente dare attuazione tecnico-operativa alle determinazioni ed agli indirizzi formulati dall'organo politico di vertice, che si avvale a tale scopo del suo consigliere militare nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto. Anche in ragione di ciò appare opportuno non prevedere che il consigliere militare sia necessariamente ancora in servizio, e dunque subordinato al Capo di stato maggiore. Ciò che rileva per questa figura è che, indipendentemente se sia effettivo o già in congedo, abbia una reale competenza in materia.
Infine, replicando all'onorevole Di Stanislao, conferma che il provvedimento presuppone l'invarianza della spesa e che è funzionale ad una riduzione dei costi di


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gestione, mentre sottolinea che l'obiettivo è quello di rafforzare l'azione di Governo svolta dal dicastero.

Salvatore CICU (PdL), relatore, alla luce del dibattito sviluppatosi e delle valutazioni svolte dall'Esecutivo si riserva di presentare una proposta di parere nella successiva seduta.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nel ricordare che la Commissione ha richiesto di deliberare i rilievi indicando come data ultima il prossimo 22 dicembre, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

I seguenti i punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Cumulabilità delle indennità operative dei piloti e dei paracadutisti.
C. 207 Cirielli.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione a Roma del 9 novembre 2010, per una visita al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Sulla missione a Roma del 23 e 24 novembre 2010, alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» di Firenze e all'Accademia militare di Modena.

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