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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
XIV Commissione

SOMMARIO

Martedì 1° febbraio 2011


SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione ... 140

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del disegno di legge C. 3866 - Nomina di un comitato ristretto) ... 141

SEDE CONSULTIVA:

Commercializzazione del metano per autotrazione. Testo unificato C. 2172 Saglia e abb. (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 141

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio) ... 142

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 308 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole) ... 146
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 149

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Atto n. 309 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole) ... 146

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. Atto n. 311 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole) ... 147
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 150

AVVERTENZA

XIV Commissione - Resoconto di martedì 1° febbraio 2011


Pag. 140

SEDE REFERENTE

Martedì 1o febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, comunica che, per il gruppo LNP, entra a far parte della Commissione il deputato Marco Maggioni, mentre cessa di farne parte il deputato Giovanni Fava.


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Comunica altresì che, per il gruppo Iniziativa responsabile, cessa di far parte della Commissione il deputato Mario Pepe.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del disegno di legge C. 3866 - Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2010.

Mario PESCANTE, presidente, avverte che è stato assegnato in sede referente alla Commissione il disegno di legge C. 3866 Governo, dal titolo «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».
Dispone quindi che, il disegno di legge vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge in esame, sia abbinato a queste ultime.
Ricorda che il testo unificato delle proposte di legge di origine parlamentare, approvato dalla Commissione nella seduta dello scorso 22 settembre 2010, è stato trasmesso alle Commissioni di settore ai fini del parere sulle parti di rispettiva competenza. Nessuna Commissione si è ancora espressa, salvo la Commissione parlamentare per le questioni regionali, che il 21 dicembre 2010 ha formulato un parere favorevole.
Preso atto tuttavia dell'assegnazione del disegno di legge del Governo, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 26 gennaio scorso, ha ritenuto opportuno che la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge, anche al fine di verificare la possibile definizione di un nuovo testo unificato dei progetti di legge in esame.
Ove si pervenisse alla definizione di un nuovo testo unificato, su questo si procederà a fissare un termine per la presentazione di emendamenti e sarà quindi nuovamente trasmesso alle Commissioni per il parere.
Propone quindi di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 2854, 2862, 2888, 3055 e 3866.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1o febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.55.

Commercializzazione del metano per autotrazione.
Testo unificato C. 2172 Saglia e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, rileva che, in qualità di componente della X Commissione, ha avuto modo di approfondire i contenuti del provvedimento, anche sotto il profilo tecnico. Non evidenziandosi profili problematici in ordine alla sua compatibilità comunitaria, formula quindi una proposta di parere favorevole.


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Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
C. 3921 Giancarlo Giorgetti.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, segnala che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da lunedì prossimo e che pertanto la XIV Commissione dovrà esprimersi entro domani. Invita quindi il relatore, on. Formichella, a illustrare i contenuti del provvedimento.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere in ordine alla compatibilità con la normativa europea della proposta di legge C. 3921, d'iniziativa parlamentare, recante nuove modifiche alla legge n.196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, al fine di armonizzare ed allineare il sistema nazionale delle decisioni di bilancio alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e di avvio, a partire da gennaio 2011, del «semestre europeo».
Ricorda, infatti - come la XIV Commissione ha avuto modo di occuparsi in numerose occasioni - che in esito ad un ampio dibattito, sviluppatosi in relazione all'acuirsi della crisi economica e finanziaria e alla definizione della nuova strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione (Europa 2020), le Istituzioni dell'Unione europea hanno delineato un nuovo sistema di governance economica articolato in cinque pilastri: un meccanismo per il coordinamento delle politiche economiche nazionali nell'ambito del cosiddetto «semestre europeo», di cui il Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010 ha già deciso l'avvio a partire dal 2011; un'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita; una più forte sorveglianza macroeconomica, che include meccanismi di allerta e di sanzione, per affrontare gli squilibri di competitività; l'introduzione di requisiti minimi comuni per i quadri nazionali di bilancio; un meccanismo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro.
In merito al secondo, al terzo e al quarto pilastro, la Commissione europea ha presentato, il 29 settembre 2010, un pacchetto organico di sei proposte legislative, di cui la relazione finale della Task force, pur condividendone l'impianto, ha prospettato modifiche ed integrazioni.
Il provvedimento in esame è volto specificamente a dare attuazione nell'ordinamento interno a tali innovazioni.
A tal fine, l'articolo 1, comma 1, inserisce tra i princìpi fondamentali della Legge 196 del 2009, la coerenza della programmazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche con le procedure ed i criteri stabiliti dall'Unione europea. Viene inoltre ribadito il principio del concorso e della relativa responsabilità di tutte le amministrazioni pubbliche nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, da realizzare secondo i princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. Il comma 2, sostituendo l'articolo 9 della Legge 196, stabilisce che il Programma di stabilità e il Programma


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nazionale di riforma sono presentati al Consiglio e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.
L'articolo 2 provvede ad aggiornare il ciclo e gli strumenti della programmazione di bilancio alla luce dell'introduzione del «semestre europeo», al fine di consentire un pieno allineamento tra la programmazione nazionale e quella europea. A tal fine, viene sostituito l'articolo 7 della Legge 196, relativo al ciclo e agli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio (comma 1). In particolare, il nuovo ciclo della programmazione delineato dalla proposta di legge in esame prevede la presentazione: entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza (DEF), per le conseguenti deliberazioni parlamentari, sostitutivo dell'attuale Decisione di finanza pubblica (DFP); entro il 25 settembre di ogni anno, della Nota di aggiornamento del DEF, per le conseguenti deliberazioni parlamentari; entro il 15 ottobre di ogni anno, il disegno di legge di stabilità e del disegno di legge del bilancio dello Stato, così come previsto dalla vigente disciplina; entro il 30 giugno di ogni anno, il disegno di legge di assestamento, come già previsto dalla attuale disciplina; gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, la cui data di presentazione non è più fissata entro il mese di febbraio, come disposto invece dalla vigente legge di contabilità; gli specifici strumenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, anch'essi confermati nell'ambito del ciclo e degli strumenti di bilancio.
Il comma 2 dell'articolo 2, modificando l'articolo 10 della Legge 196, prevede che i contenuti del Documento di economia e finanza siano articolati in tre sezioni: la prima sezione reca il Programma di stabilità, che dovrà contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e dal codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita; la seconda sezione contiene una serie di dati e di informazioni che in larga parte il Governo, nell'ambito della Relazione sull'economia e la finanza pubblica o della Decisione di finanza pubblica, era già tenuto a fornire alle Camere; la terza sezione reca, infine, lo schema del Programma nazionale di riforma di cui sono enunciati i contenuti principali, che potranno comunque essere adeguati all'evoluzione della disciplina dell'Unione europea. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma.
In allegato al DEF, o alla Nota di aggiornamento, sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ad integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno.
Il comma 3 dell'articolo 2 aggiunge l'articolo 10-bis alla legge di contabilità, introducendo disposizioni che disciplinano i contenuti e gli allegati alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che dovrà contenere: l'eventuale adeguamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale, esposti in valore assoluto; le osservazioni, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni del DEF, in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma; il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale.


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L'articolo 3, comma 1, della proposta di legge in esame modifica il disposto dell'articolo 11, comma 6, della Legge 196, sopprimendo la disposizione che consente di utilizzare, per finalità di copertura finanziaria degli oneri correnti recati dalla legge di stabilità, i margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo al precedente esercizio (lettera a)).
La lettera b) introduce all'articolo 17 della legge n. 196 un comma 1-bis, volto ad escludere espressamente la possibilità di utilizzare, per finalità di copertura di nuovi oneri finanziari, le maggiori entrate correnti che dovessero verificarsi in corso di esercizio rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente. Tali entrate aggiuntive dovranno essere quindi finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
La lettera c) modifica l'articolo 40 della Legge 19, prevedendo che i criteri relativi alla fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato riguardino tutte le spese, ivi comprese quelle non rimodulabili tenendo conto, per queste ultime, delle relative peculiarità.
Il comma 1 dell'articolo 4, sostituendo l'articolo 12 della legge di contabilità, sopprime la disciplina della Relazione sull'economia e la finanza pubblica - alla luce del nuovo quadro degli strumenti di programmazione - ribadendo invece la previsione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente, che il Ministro dell'economia è tenuto a presentare alle Camere entro il mese di aprile di ogni anno.
Il comma 2 del medesimo articolo sostituisce il comma 3 dell'articolo 52 della legge di contabilità - relativo alla disciplina transitoria riguardante la Relazione sull'economia e la finanza pubblica - al fine di aggiornare i contenuti della Relazione generale sulla situazione economica del Paese attraverso l'istituzione, con apposito decreto ministeriale, di una apposita commissione.
La norma prevede in particolare che le proposte della Commissione, formulate in ordine ai criteri per la redazione della Relazione, siano inviate alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011, la Relazione generale sarà presentata successivamente alla conclusione dell'attività della predetta commissione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla medesima.
L'articolo 5, comma 1, apporta modifiche testuali a diversi articoli della legge di contabilità al fine di ricollocare, nell'ambito dei nuovi documenti di programmazione, alcuni elementi informativi previsti dalla disciplina vigente nell'ambito della Relazione sull'economia e la finanza pubblica e nella Decisione di finanza pubblica.
Il comma 2 dell'articolo 5 abroga l'articolo 4-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede l'obbligo per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro per le politiche europee, di assicurare la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei Programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona e delle relazioni annuali di attuazione; nonché la trasmissione del progetto di Programma nazionale di riforma, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari. L'abrogazione di tale articolo trova giustificazione nel nuovo assetto degli strumenti della programmazione economico finanziaria del «semestre europeo», Programma di stabilità e Programma nazionale di riforma, i cui schemi è previsto siano contenuti - ai fini dell'esame parlamentare - in apposite sezioni del DEF, Documento di economia e finanza.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame e, tenuto conto del fatto che la XIV Commissione dovrà esprimersi già nella giornata di domani, richiama l'attenzione dei colleghi su alcune questioni, che auspica possano essere oggetto di riflessione comune e consentire l'approvazione di un parere ampiamente condiviso.
Osserva in primo luogo che la proposta di legge reca una modifica fondamentale,


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ovvero fa confluire in un unico provvedimento i programmi di stabilità e convergenza e il programma nazionale di riforma, sino ad oggi distinti e spesso tra loro non ben coordinati. Si tratta di un passo in avanti particolarmente importante, che non deve tuttavia indurre a dedicare attenzione solo agli aspetti specifici di bilancio.
Sotto questo profilo di particolare rilievo appare l'articolo 2 della proposta di legge in quanto, modificando gli articoli 7, 9 e 10 della legge 197/2009, incorpora nel Documento di economia e finanza (DEF) sia lo schema del Programma di stabilità (PSC) che il Piano nazionale di riforma (PNR), prevedendo la sua presentazione alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno. In attuazione del nuovo Codice di condotta, ambedue i Programmi dovranno essere presentati al Consiglio e alla Commissione europei entro il 30 aprile. A ciò si aggiunge una nuova previsione, l'articolo 10-bis, con cui si disciplina il contenuto della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) che dovrà presentare l'aggiornamento delle previsioni macro-economiche e l'obiettivo di saldo da finanziare del bilancio dello stato, con allegate le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa. Di notevole importanza è il fatto che la Nota non è soltanto legata agli eventuali correttivi necessari di fronte a rilevanti scostamenti degli andamenti di finanza pubblica ma diventa uno strumento obbligatorio e necessario di indirizzo generale.
Questa nuova impostazione comporta anche modifiche al lavoro sin qui svolto dalla XIV Commissione: in coerenza all'accorpamento dei documenti di programmazione PSC e PNR nel più generale DEF, e al fine di coordinare e armonizzare la materia, l'articolo 5 della proposta di legge dispone infatti l'abrogazione dell'articolo 4-ter della legge n. 11 del 2005, introdotto dalla legge comunitaria 2010 per effetto dell'approvazione di un suo emendamento. Tale disposizione prevedeva che il Presidente Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee nella predisposizione dei PNR per l'attuazione in Italia della strategia per la crescita e l'occupazione fossero tenuti ad assicurare la tempestiva consultazione e informazione delle Camere, stabilendo inoltre che il PNR fosse trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, affinché questi potessero formulare osservazioni e adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari. Si tratta di una previsione della quale occorre mantenere lo spirito, nel senso di garantire adeguata informazione al Parlamento e congrui tempi di esame dei provvedimenti.
Sotto tale profilo, si sofferma su alcuni punti critici del provvedimento, che meritano a suo avviso adeguato approfondimento.
Evidenzia innanzitutto la previsione di tempi troppo ristretti per un attento esame parlamentare: se il DEF e i Programmi in esso ricondotti (PSC e PNR) devono essere presentati alle Camere entro il 10 aprile per poi essere successivamente presentati a Consiglio e Commissione europea entro il 30 aprile, c'è il rischio, molto concreto, che il Governo arrivi fino alla data ultima prevista e che il Parlamento non abbia il tempo di discutere documenti di importanza decisiva in così poco tempo. Si tratta di una questione che chiama in causa, tra l'altro, il tema del ruolo dei Parlamenti nazionali nelle procedure di governante economica.
Quanto all'abrogazione dell'articolo 4-ter della legge n. 11 del 2005, ribadisce che deve essere recuperato lo spirito della norma abrogata, ovvero l'idea del necessario potenziamento dei flussi informativi tra Esecutivo e Parlamento, che non deve essere chiamato, proprio nella fase di formazione degli atti dell'Unione europea, ad esprimere pareri e atti di indirizzo al Governo. Occorre dunque prevedere più esplicitamente e chiaramente che la trasmissione alle Camere di tali documenti sia finalizzata a consentire che i competenti organi parlamentari formulino osservazioni e adottino atti di indirizzo, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.


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Richiama infine i contenuti dell'articolo 17, comma 1-bis della vigente legge di stabilità, che si limita a prevedere la destinazione delle maggiori entrate di natura corrente al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Occorre valutare se tale disposizione possa precludere o meno la possibilità di utilizzare eventuali entrate straordinarie per manovre di sostegno alla crescita economica o di carattere sociale, una previsione che manca nell'attuale proposta.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1o febbraio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 16.10.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
Atto n. 308.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Sandro GOZI (PD), nel condividere le motivazione addotte nel parere formulato dal relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.
Atto n. 309.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, risponde alla questione posta dall'onorevole Gozi nella seduta del 26 gennaio scorso; il collega Gozi chiedeva chiarimenti in ordine alla messa in mora inviata all'Italia dalla Commissione europea per mancato recepimento della direttiva 2009/149/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE, ovvero proprio una delle direttive che lo schema di decreto in esame è volto a recepire.
Informa i colleghi in proposito che il sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti Bartolomeo Giachino, intervenendo poco fa presso la Commissione Trasporti sul medesimo provvedimento, ha precisato che la direttiva 2009/149/CE, con specifico riferimento alle disposizioni in materia di indicatori comuni di sicurezza e metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti, è in via di recepimento in via


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amministrativa, mediante un decreto ministeriale che sarebbe in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.
Anche alla luce di tale precisazione, formula quindi una proposta di parere favorevole senza osservazioni o condizioni.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per il chiarimento fornito, alla luce del quale preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.
Atto n. 311.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole, che indichi in premessa come lo schema di decreto in esame offra soluzione alle contestazioni avanzate dalla Commissione europea in ordine al mancato recepimento dell'articolo 16 della direttiva 95/21/CE.

Sandro GOZI (PD) ritiene opportuno fornire tale precisazione, indicando che l'articolo 28 dello schema di decreto riprende i contenuti dell'articolo 28 della Direttiva 2009/16/CE, che, a sua volta, riproduce, integrandolo, l'articolo 16 della direttiva 95/21/CE, il cui mancato recepimento è oggetto del parere motivato inviato all'Italia dalla Commissione europea.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, condivide la necessità delle precisazioni richiamate dal collega Gozi, e formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.
Atto n. 312.


Pag. 148

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.
Atto n. 315.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/82/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.
Atto n. 316.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.
Atto n. 319.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione svolta a Bruxelles l'8 novembre 2010.

Sulla missione svolta a Bruxelles il 6 e 7 dicembre 2010.

Sulla missione svolta a Mosca dal 6 all'8 dicembre 2010.

XIV Commissione - Martedì 1° febbraio 2011


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. (Atto n. 308).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
rilevato che il considerando 1 della direttiva 2008/103/CE, adottata successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 188 del 2008 che il presente schema di decreto intende modificare, evidenzia l'opportunità di chiarire l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE affinché le pile e gli accumulatori che sono stati immessi legalmente sul mercato comunitario prima del 26 settembre 2008 e che non sono conformi a detta direttiva possano restare in commercio nella Comunità dopo tale data;
visto che il comma 2 dell'articolo unico dello schema di decreto in esame risponde a tale esigenza, in quanto integra il disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 188 del 2008, prevedendo che il ritiro al mercato operi relativamente alle pile e agli accumulatori non conformi immessi sul mercato nazionale successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 188 del 2008, vale a dire dopo il 18 dicembre 2008;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. (Atto n. 311).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (atto n. 311);
ricordato che il 3 aprile 2008 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2006/2023) per non aver recepito nell'ordinamento interno l'articolo 16 della direttiva 95/21/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, che stabilisce che tutte le spese connesse con le ispezioni delle navi eseguite in base a quanto disposto in tal senso dalla direttiva devono essere sostenute dal proprietario, dall'armatore o da un suo rappresentante nello Stato di approdo;
visto che l'articolo 28 dello schema di decreto in esame detta la disciplina circa il rimborso delle spese, riprendendo i contenuti dell'articolo 28 della Direttiva 2009/16/CE, che, a sua volta, riproduce, integrandolo con una disposizione relativa ai costi relativi alle navi sottoposte a fermo in porto, l'articolo 16 della direttiva 95/21/CE;
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