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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)
XI Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 16 febbraio 2011


SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) ... 145

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni) ... 146
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 149

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini (Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento dei progetti di legge C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi e C. 4016 Bobba) ... 146

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XI Commissione - Resoconto di mercoledì 16 febbraio 2011


Pag. 145

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 9 febbraio scorso, ha convenuto di concludere nell'odierna seduta l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo. Considerato che non vi sono richieste di intervento, dichiara pertanto concluso l'esame preliminare, ricordando che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 4059 è fissato alle ore 14 di domani, giovedì 17 febbraio.


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Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), relatore, si riserva di svolgere eventuali considerazioni integrative sul disegno di legge comunitaria, dopo avere valutato gli emendamenti che saranno presentati.

Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
Nuovo testo C. 2302 Granata.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che il relatore, in coerenza con le considerazioni svolte nella seduta di ieri, ha predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (vedi allegato).

Maria Anna MADIA (PD), relatore, segnala che la sua proposta di parere riporta le osservazioni già poste in evidenza nella relazione introduttiva svolta nella seduta di ieri.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) prende atto dei rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore.

Giovanni PALADINI (IdV) prende atto della proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 febbraio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 1847 Bragantini.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento dei progetti di legge C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi e C. 4016 Bobba).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2011.

Silvano MOFFA, presidente, avverte preliminarmente che - dopo che nella seduta introduttiva è stata svolta la relazione sulla proposta di legge C. 1847 Bragantini e si è avviato un primo dibattito di carattere generale - diversi gruppi hanno nel frattempo segnalato alla presidenza l'opportunità di procedere all'abbinamento di ulteriori proposte di legge in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità, assegnate alla XI Commissione; a tal fine, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 9 febbraio scorso, ha affrontato la questione, convenendo sull'utilità di ampliare l'ambito di esame della citata proposta di legge C. 1847, in modo da poter approfondire l'intera tematica delle pensioni di reversibilità e dei trattamenti in favore dei superstiti e, dunque, esaminare congiuntamente tutti i progetti di legge vertenti sulla materia.
Per tale ragione, conformemente a quanto concordato nell'ambito dell'Ufficio


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di presidenza, propone che alla proposta di legge C. 1847 Bragantini siano abbinati, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, i progetti di legge C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi e C. 4016 Bobba.

La Commissione conviene.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore, considerati il significativo numero di provvedimenti abbinati e l'indubbia vastità degli argomenti trattati, invita preliminarmente i presentatori delle predette proposte di legge a segnalare le tematiche che essi giudicano più inerenti all'oggetto della discussione in corso, nella prospettiva di elaborare un testo unificato che sia efficace, concretamente applicabile e coerente con le finalità originarie del provvedimento in esame.
Passando ad esaminare sommariamente il contenuto dei provvedimenti testé abbinati, fa presente che essi recano disposizioni in materia di reversibilità, che possono essere ricondotte a talune linee di intervento. Si riferisce, in particolare, alle proposte di legge C. 1158 Lamorte, C. 2837 Guzzanti, C. 3166 Milo, relative all'interpretazione autentica di disposizioni relative all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, osservando che si tratta di norme tese a fare chiarezza circa l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità maturate prima del 1995, a causa della morte del titolare della pensione diretta. Riguardo poi alle proposte di legge C. 2782 Lorenzin, C. 2988 Bitonci e C. 4016 Bobba, fa presente che esse recano modifiche alla normativa in materia di limiti alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici in favore dei superstiti, precisando che si è di fronte, in questo caso, ad interventi tesi a superare i limiti reddituali - attualmente previsti dalla normativa vigente - alla piena cumulabilità tra redditi di lavoro e pensione.
Ricollegandosi alla proposta di legge C. 2767 Franzoso, inerente alle disposizioni in materia di pensione di reversibilità nei casi di scioglimento del matrimonio, precisa che tale intervento normativo prevede il riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità al coniuge separato e divorziato (dichiarato incolpevole della causa di fallimento del matrimonio), anche nel caso in cui egli non sia titolare di assegno di divorzio. Mette, quindi, in evidenza le disposizioni in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità della proposta di legge C. 945 D'Ippolito Vitale, facendo presente che essa prevede l'erogazione agli aventi diritto di un trattamento transitorio, al fine di assicurare, dal momento della presentazione della richiesta, una fonte di reddito alle famiglie.
Fa notare, infine, che occorre valutare con attenzione, soprattutto sotto il profilo finanziario, i contenuti delle proposte di legge C. 4010 Schirru e C. 4011 Gnecchi, che incidono sulla misura dei trattamenti pensionistici di reversibilità. Si riserva in ogni caso di approfondire i contenuti di merito di tali proposte di legge, al fine di introdurre, nelle prossime sedute, ulteriori elementi di conoscenza utili al dibattito.

Giovanni PALADINI (IdV) si interroga se l'intervento del relatore possa considerarsi o meno un'integrazione della relazione introduttiva svolta nella precedente seduta, anche alla luce delle nuove proposte di legge abbinate.

Silvano MOFFA, presidente, ritiene che, con il proprio intervento odierno, il relatore abbia sostanzialmente fornito un quadro ricognitivo delle proposte di legge testé abbinate, essendosi peraltro riservato di approfondire le questioni di merito da esse poste nel prosieguo del dibattito: spetterà, pertanto, allo stesso relatore prospettare alla Commissione, in occasione della prossima


Pag. 148

seduta, le più opportune modalità di prosecuzione dell'iter.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.

XI Commissione - Mercoledì 16 febbraio 2011


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ALLEGATO

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. (Nuovo testo C. 2302).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge n. 2302, recante «Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali», nel nuovo testo elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base dalla VII Commissione;
premesso che sia l'articolo 4 (sulle professionalità interessate) sia l'articolo 7 (che a sua volta disciplina l'utilizzo dei volontari) sono in relazione col tema della regolazione delle attività subacquee, oggetto di un intenso lavoro da parte della XI Commissione e delle associazioni di categoria, più volte udite dai membri della Commissione stessa;
atteso che il testo unificato delle proposte di legge in materia di attività subacquea (C. 344 e abbinate), come risultante dagli emendamenti approvati dalla stessa XI Commissione, è ancora in attesa della trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione Bilancio: si raccomanda, dunque, una sollecita ripresa dell'iter presso le Commissioni competenti in sede consultiva;
ricordato, inoltre, che il testo richiamato rappresenta una completa ridefinizione normativa della subacquea professionale in Italia, dal punto di vista dei requisiti tecnici e formativi, della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, degli adempimenti delle imprese;
considerato che, nel corso dell'esame del citato testo unificato delle proposte di legge C. 344, la XI Commissione ha approvato un emendamento, suggerito dagli operatori dell'archeologia subacquea in ambito universitario e dei centri di ricerca, che dispone che le attività subacquee svolte da università, centri di ricerca e istituti di istruzione siano regolate in maniera autonoma rispetto alla subacquea industriale e ricreativa, attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con gli altri ministri interessati e con la conferenza Stato-regioni; in particolare, gli operatori hanno chiesto una regolazione autonoma al fine di evitare di dover conseguire un brevetto OTS (operatore tecnico subacqueo) ritenuto troppo oneroso e maggiormente adatto alle diverse esigenze della subacquea industriale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) considerato che l'articolo 4 stabilisce l'utilizzo delle professionalità degli archeologi, ai quali è demandata la supervisione delle attività di ricerca, scavo e tutela dei beni storico-culturali sommersi oggetto della proposta di legge medesima, valuti la Commissione di merito di esplicitare che tali attività vengano compiute sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare in prima persona alle attività subacquee, in coerenza con quanto accade con qualsiasi altra attività di ricerca archeologica e prevedendo,


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per tali archeologi, l'acquisizione dei necessari titoli formativi per lo svolgimento dell'attività subacquea;
b) con riferimento al medesimo articolo 4, valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di considerare il problema del mancato riconoscimento professionale della figura dell'archeologo, colmando un vuoto normativo fortemente sentito dalle associazioni di settore, al fine di sanare il quale lo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, a inizio legislatura, si era impegnato per un preciso intervento normativo; in particolare, si suggerisce di prevedere che il Ministero stabilisca, di concerto con le associazioni di operatori del settore, l'istituzione di un registro, a scopo cognitivo, degli archeologi impegnati nelle attività della Soprintendenza del mare;
c) vista la stretta contiguità tra l'attività svolta dalla Soprintendenza del mare e quella degli operatori dell'archeologia subacquea in ambito universitario e dei centri di ricerca, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare - anche con una integrazione all'articolo 7 - che l'attività subacquea svolta nell'ambito delle attività della Soprintendenza, compresa quella dei volontari, è regolata autonomamente rispetto alla subacquea industriale e ricreativa, attraverso decreti adottati dai ministeri rispettivamente competenti;
d) si suggerisce, infine, di chiarire che i soggetti di cui all'articolo 7 operano, nell'ambito delle attività della Soprintendenza, nelle stesse condizioni di sicurezza del personale di ruolo di cui al successivo articolo 8.

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