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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)
VII Commissione

SOMMARIO

Martedì 8 marzo 2011


INTERROGAZIONI:

5-03275 Mattesini: Applicazione del decreto interministeriale sugli organici nelle scuole di montagna ... 78
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 87

5-04207 Ghizzoni: Sull'istituzione della Commissione tecnica in materia di restauro prevista dal decreto ministeriale n. 87 del 2009 ... 78
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 89

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ... 78

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana. C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri ... 78

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Ulteriore nuovo testo C. 2800 , approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (Seguito dell'esame e rinvio) ... 79
ALLEGATO 3 (Emendamenti) ... 90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali e di associazioni di categoria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali (atto n. 331) ... 79

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali. Atto n. 331 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 79

Sui lavori della Commissione ... 80

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM (2011)11 def. (Parere alla V Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ... 81

AVVERTENZA


VII Commissione - Resoconto di martedì 8 marzo 2011


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INTERROGAZIONI

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 12.15.

5-03275 Mattesini: Applicazione del decreto interministeriale sugli organici nelle scuole di montagna.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Donella MATTESINI (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, evidenziando le persistenti lacune in ordine alla certezza della programmazione, in quanto i plessi scolastici localizzati in territori montani non avrebbero, seguendo il vigente sistema illustrato dal Governo, alcuna sicurezza con riguardo all'assegnazione delle risorse. In particolare, rileva come non sia chiaro se la quota dei posti del tre per cento che è possibile accantonare per far fronte ad esigenze di particolare rilevanza e complessità, debba essere calcolata a valere sulla situazione della dotazione organica precedente alle riduzioni del personale determinate dai recenti provvedimenti ovvero sulla dotazione che risulta a seguito di tali riduzioni; nel quale ultimo caso la soluzione individuata si presenterebbe di ancora più difficile realizzazione. Ricorda, infine, come l'organizzazione del servizio scolastico nelle zone montane sia molto più complicata che per le altre zone, quantomeno in considerazione delle difficoltà di trasporto degli alunni sino ai rispettivi plessi scolastici. Ribadisce quindi che la mancanza della possibilità di un'efficace programmazione non fa altro che aumentare le già notevoli difficoltà e disagi della popolazione scolastica che insiste su quei territori.

5-04207 Ghizzoni: Sull'istituzione della Commissione tecnica in materia di restauro prevista dal decreto ministeriale n. 87 del 2009.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Donella MATTESINI (PD), in qualità di cofirmatario, replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Luigi NICOLAIS, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 8 marzo 2011.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.55 alle 13.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 8 marzo 2011.

Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana.
C. 1373 Motta, C. 1656 Rainieri, C. 2110 Tommaso Foti, C. 2777 Barbieri e C. 4085 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 13.40.


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SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Ulteriore nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2011.

Valentina APREA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti all'ulteriore nuovo testo del provvedimento in esame (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 marzo 2011.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali e di associazioni di categoria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali (atto n. 331).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali.
Atto n. 331.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1o marzo 2011.

Valentina APREA, presidente, comunica che in data odierna sono stati trasmessi i rilievi espressi dalla V Commissione bilancio, sul provvedimento in esame.

La Commissione prende atto.

Valentina APREA, presidente e relatore, nel merito, ricorda che i deputati Ghizzoni e Barbieri, in occasione dell'esame del provvedimento in discussione, nella seduta del 1o marzo 2011 hanno formulato alcune richieste di chiarimento. Al proposito, rileva, per quanto concerne la prima richiesta di chiarimenti - ossia quale sia la portata dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 64 del 2010 in relazione all'analoga disposizione contenuta nel decreto-legge cosiddetto «milleproroghe» - che l'attribuzione alle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, ai sensi della norma sopra richiamata, non costituisce la condizione per l'assegnazione dei contributi aggiuntivi di cui all'articolo 2, comma 16-quinquies, del citato decreto milleproroghe. Tale ultima disposizione, infatti, detta, ai soli fini della erogazione dello speciale contributo a due fondazioni - per un finanziamento di 3 milioni più 3 milioni di euro -, requisiti precisi di accesso. La predetta


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disposizione costituisce quindi una norma speciale una tantum, non sovrapponibile al complesso organico delle previsioni recate dal decreto-legge n. 64 del 2010, nonché dal presente regolamento di delegificazione.
In relazione invece alla seconda osservazione, evidenzia che la previsione di quattro tipologie di organi, in analogia con gli assetti statutari di altre fondazioni di diritto privato, si riferisce alla presenza di un'Assemblea - organo assembleare, con funzione di programmazione generale -, di un consiglio di amministrazione - organo di indirizzo gestionale-amministrativo e di programmazione artistica -, di un Sovrintendente - organo di gestione chiamato a tradurre in attività le delibere e le decisioni assunte dal Consiglio di amministrazione, a dirigere e coordinare, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività della fondazione - e di un collegio dei revisori dei conti, quale organo cui è demandato il controllo sull'amministrazione della fondazione. La presenza dei suddetti organi è quindi finalizzata a garantire un corretto ed equilibrato governo delle fondazioni, nel rispetto del riparto di competenze e della separazione tra la funzione di indirizzo politico-amministrativo e quella di indirizzo amministrativo-gestionale. Circa la terza osservazione, chiarisce invece che, nel caso delle fondazioni lirico-sinfoniche, i «soci fondatori» di diritto sono lo Stato - per competenza istituzionale il Ministero per i beni e le attività culturali -, nonché la Regione ed il Comune dove ha sede la fondazione. Per quanto riguarda i ruoli svolti dai predetti soci, aggiunge che lo Stato e la Regione forniscono il sostegno alla gestione corrente ed eventualmente anche patrimoniale alla fondazione, mentre il Comune, nella figura del sindaco che riveste in seno alla fondazione il ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione, è tenuto a fornire i locali necessari allo svolgimento delle attività. Rileva quindi, quanto all'osservazione relativa ai requisiti che devono possedere i componenti dell'organo di controllo, che la previsione dello schema di regolamento in esame ricalca l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 367 del 1996 che ha dettato la disciplina per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.
Precisa, infine, che la previsione dell'annullamento e della revoca del provvedimento di riconoscimento è riconducibile alla classica accezione del diritto amministrativo, secondo cui l'annullamento è un provvedimento con il quale viene ritirato un atto amministrativo con efficacia retroattiva, per così dire ex tunc, inficiato all'origine da un vizio di legittimità; la revoca, invece, è volta al ritiro, con efficacia non retroattiva, cioè ex nunc, di un atto amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Paola GOISIS (LNP), anche in considerazione dell'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, riterrebbe necessario rinviare la conclusione del provvedimento in discussione alla prossima settimana, allo scopo di approfondirne ulteriormente l'esame.

Gabriella CARLUCCI (PdL) si associa alla richiesta della collega Goisis.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) concorda con la proposta della collega Goisis.

Valentina APREA (PdL), presidente, rileva che la proposta formulata dalla collega Goisis, potrà essere valutata, anche informalmente dai rappresentanti dei gruppi, prima della prossima seduta già convocata per domani.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Erica RIVOLTA (LNP), anche alla luce delle recenti notizie apparse su alcuni organi di informazione, riterrebbe necessario


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procedere all'audizione di rappresentanti dell'Istituto Luce, su questioni connesse al medesimo Istituto.

Valentina APREA (PdL), presidente, rileva che la proposta formulata dalla collega Rivolta, potrà essere valutata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della prossima riunione già prevista per domani.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM (2011)11 def.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda come l'analisi annuale della crescita, presentata dalla Commissione europea il 12 gennaio 2011, costituisca il primo atto della procedura del cosiddetto «semestre europeo» per il coordinamento ex ante delle politiche economiche, avviato per la prima volta nel 2011 in base ad una decisione del Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2010, consistente in un ciclo di procedure volto ad assicurare un coordinamento ex-ante delle politiche economiche nell'Eurozona e nell'UE. Sulla base dell'analisi annuale il Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011 individuerà le priorità per gli Stati membri in materia di riforme strutturali e di risanamento di bilancio, nonché quelle per l'Unione europea nei suoi settori di competenza diretta, in particolare il mercato interno. In coerenza con gli orientamenti delineati dal Consiglio europeo, gli Stati membri presenteranno entro aprile, contestualmente, i rispettivi programmi nazionali di riforma (PNR) e i programmi di stabilità o di convergenza. Le decisioni del Consiglio europeo di marzo saranno oggetto di esame preliminare in seno all'Eurogruppo e al Consiglio Ecofin che si svolgeranno il 14 e 15 marzo. L'analisi annuale della crescita si compone di una parte generale e tre allegati. La parte generale, dopo una breve analisi della situazione macroeconomica dell'UE, indica i requisiti e le misure ritenute necessarie per rispondere alla crisi e attuare gli obiettivi della strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020. L'allegato 1 reca la relazione sull'attuazione della strategia UE 2020, la quale esamina lo stato di attuazione degli obiettivi principali della Strategia 2020 sulla base dei progetti di PNR, trasmessi dagli Stati membri nel novembre 2010, e degli altri interventi e riforme previsti dagli Stati stessi.
Aggiunge che la Strategia 2020 si articola intorno a cinque obiettivi principali, tra i quali rileva, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione cultura, la necessità di migliorare le condizioni per la ricerca e lo sviluppo, in particolare allo scopo di portare al 3 per cento del PIL la spesa per investimenti pubblici e privati combinati in tale settore e la necessità di migliorare i livelli d'istruzione, in particolare riducendo i tassi di dispersione scolastica al di sotto del 10 per cento e aumentando la percentuale delle persone tra i 30 e i 34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria o equivalente almeno al 40 per cento. Il Consiglio europeo ha ribadito la competenza degli Stati membri a definire e attuare obiettivi quantitativi nel settore dell'istruzione. La Commissione rileva che i progetti di PNR presentati dagli Stati membri presentano diversi elementi di criticità, in quanto gli


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scenari macroeconomici presentati dagli Stati membri risultano eccessivamente ottimistici rispetto alla valutazione della Commissione, mentre gli scenari occupazionali sono troppo pessimistici, perché influenzati da fattori negativi a breve termine; - sono forniti dati particolareggiati in merito alle misure di risanamento di bilancio, mentre è riservata scarsa attenzione alle riforme strutturali che potrebbero rilanciare la crescita a medio-lungo termine. Molti progetti di PNR, infatti, indicano le misure previste dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi nazionali, ma si tratta spesso di misure già attuate o a uno stadio piuttosto avanzato. L'azione strategica prevista viene spesso illustrata in modo alquanto vago, con poche precisazioni circa la natura esatta delle misure, il calendario di attuazione, l'impatto previsto, il rischio di attuazione parziale o di insuccesso, il costo per il bilancio e l'uso dei Fondi strutturali dell'UE. Fra l'altro, in pochi casi i progetti di PNR sono già stati oggetto di consultazione ai diversi livelli. Pertanto, ad avviso della Commissione, in vista della predisposizione dei programmi definitivi, si dovranno portare a termine le consultazioni nazionali, a cui dovrebbero partecipare soggetti politici (Parlamenti nazionali, autorità regionali e locali), parti sociali e altre parti interessate. Nella relazione la Commissione europea ha preannunciato l'intenzione di discutere con gli Stati membri a livello bilaterale il completamento dei loro PNR alla luce di tali indicazioni e della loro situazione specifica. Evidenzia quindi che l'allegato 2 reca la relazione macroeconomica, la quale illustra le prospettive macroeconomiche e indica le misure più idonee a produrre effetti positivi favorevoli alla crescita. L'allegato 3 reca il progetto di relazione comune sull'occupazione, che sarà adottata congiuntamente dalla Commissione e dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). Precisa che il 17 febbraio 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla Strategia UE 2020 nella quale, in vista del Consiglio europeo di marzo 2011, chiede che il semestre europeo faccia parte del pacchetto di proposte legislative relativo alla governance economica (presentato dalla Commissione il 30 settembre 2010), coinvolgendo sin dalla fase iniziale i Parlamenti nazionali e le parti sociali in modo da promuovere la responsabilità democratica, sottolineando che la strategia UE 2020 potrà essere attuata solo attraverso impegni concreti degli Stati membri nei rispettivi programmi nazionali di riforma e proposte legislative concrete e coerenti.
Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, sottolinea, con specifico riguardo alla materia dell'istruzione e della cultura, che l'allegato 1 prevede che per promuovere effettivamente l'innovazione e la crescita occorre disporre di manodopera qualificata e, pertanto, è indispensabile investire in un'istruzione, una formazione e un apprendimento permanente di qualità. Come esposto sopra, Europa 2020 fissa un duplice obiettivo nel settore dell'istruzione, e cioè, entro il 2020, portare a meno del 10 per cento la percentuale della popolazione compresa tra i 18 e i 24 anni che ha abbandonato gli studi e far sì che almeno il 40 per cento dei giovani adulti - di età compresa tra i 30 e i 34 anni - dell'UE abbia completato l'istruzione terziaria o equivalente. Rispetto a tale obiettivo, il prospetto conclusivo della Relazione riporta gli obiettivi provvisori dei singoli Paesi: l'Italia prefigura un tasso di abbandono scolastico tra il 15 e il 16 per cento ed un tasso di istruzione terziaria pari al 26-27 per cento. Complessivamente, invece, l'allegato 1, basandosi sugli obiettivi indicati nei progetti di PNR e non tenendo conto dei paesi che non li hanno ancora fissati, evidenzia che per il 2020 si ottiene un tasso di abbandono pari al 10,5 per cento e un tasso di istruzione terziaria pari al 37,3 per cento. Sempre in relazione all'obiettivo di disporre di manodopera qualificata - laddove, entro il 2020, l'85 per cento dei posti di lavoro richiederà competenze medio alte e la percentuale dei posti di lavoro meno qualificati si ridurrà al 15 per cento -, l'allegato 3


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sottolinea che è indispensabile, per i Paesi membri, continuare a riformare i sistemi nazionali di istruzione in conformità con il quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET2020). Si rileva, infatti, che l'inserimento nel mercato del lavoro è ostacolato dalle carenze qualitative della formazione; del pari, non adeguata appare la partecipazione degli adulti all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. In particolare, al fine di migliorare il livello delle competenze combattendo l'abbandono scolastico, rileva che molti Stati membri cercano di adottare metodi didattici innovativi e misure di sostegno per gli allievi a rischio, anche attraverso programmi che combinino istruzione e lavoro. Ma, rileva la Commissione, l'impatto di queste misure spesso rimane basso perché non sempre integrate da strategie di intervento precoci, quali una maggiore accessibilità dell'insegnamento prescolare e misure compensative che facilitino il reinserimento scolastico.
Con riguardo all'istruzione superiore, evidenzia per un sistema universitario moderno e ben funzionante occorre un investimento minimo pubblico e privato pari al 2 per cento del PIL. La modernizzazione del sistema deve essere accelerata attraverso programmi su misura, forme di apprendimento basate sulla pratica, miglioramento della gestione, maggiori fondi. Carenze qualitative connotano anche l'istruzione e la formazione professionale. Nell'ambito di un esame più generale dei problemi occupazionali, l'allegato 3 evidenzia, infine, l'opportunità di sviluppare strutture di accoglienza a tempo pieno per i bambini di età inferiore a tre anni, come positivo contributo all'impatto negativo che esercita la maternità sulle lavoratrici. Con riguardo alla situazione nazionale, si ricorda che le politiche perseguite nel corso della XVI legislatura per l'istruzione scolastica, come indicate nel Piano programmatico presentato dal Governo alle Camere nell'ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, hanno inteso riorganizzare il sistema scolastico ai fini della razionalizzazione della spesa e del rilancio della qualità, tra l'altro con l'obiettivo di raggiungere adeguati livelli di apprendimento e superare fenomeni di dispersione ed insuccesso. Su questa base, è stato realizzato il riordino dei percorsi scolastici, relativamente a scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione, ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 169 del 2008 e del decreto del Presidente della repubblica n. 89 del 2009, e ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, specificamente per istituti professionali, istituti tecnici e licei, secondo quanto previsto dai regolamenti nn. 87, 88 e 89 del 2010. Per quanto attiene al secondo ciclo, evidenzia ancora che le linee direttrici della riforma, quali illustrate nelle relazioni governative, sono consistite nel riaffermare la specifica identità di ciascuno dei percorsi e, nel contempo, semplificare i piani di studio, ridurre gli indirizzi curriculari e l'orario settimanale di lezione, potenziare la dimensione laboratoriale dell'apprendimento. Parallelamente, si è inteso garantire un adeguato margine di flessibilità e di autonomia alle istituzioni scolastiche che possono tener conto della specificità del territorio e dell'utenza. In particolare, nell'ambito di istituti tecnici e professionali è stata prevista la creazione di un Comitato tecnico-scientifico finalizzato a rafforzare il raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca, le esigenze del territorio e i fabbisogni del mondo produttivo. Lo stesso Comitato nei licei ha funzioni di proposta per l'organizzazione degli spazi di autonomia. È stato, inoltre, ribadito l'obiettivo di fornire agli studenti competenze spendibili per l'inserimento nel mondo del lavoro e per il passaggio ai livelli superiori di istruzione. Pertanto, fra gli strumenti didattici sono stati inseriti stage e alternanza scuola-lavoro. Altri interventi hanno riguardato l'approvazione della legge n. 170 del 2010, volta a sostenere il successo scolastico degli alunni affetti da disturbi specifici di apprendimento - dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia - attraverso misure didattiche di supporto; la ridefinizione


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dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, con l'obiettivo di innalzare i livelli di istruzione dell'utenza debole, rendere sostenibile l'offerta formativa, attraverso percorsi più brevi di quelli ordinari, garantire la spendibilità dei titoli. Il regolamento, sul cui schema le Camere hanno espresso il parere nell'autunno 2010, è in corso di emanazione; la prosecuzione dell'esperienza delle sezioni primavera, destinate ai bambini fra i 2 e i 3 anni di età e avviate negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, anche per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, e la reintroduzione, di fatto e a determinate condizioni, dell'istituto dell'anticipo per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia per i bambini di due anni e mezzo di età; l'adozione delle Linee guida conseguenti all'Accordo in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 per la realizzazione di organici raccordi fra percorsi degli istituti professionali e percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, ai sensi del decreto ministeriale del 18 gennaio 2011; l'avvio di progetti per l'innovazione digitale, tra i cui obiettivi figurano la fornitura di PC agli studenti della scuola primaria, la diffusione di materiale didattico multimediale, l'introduzione nelle classi della scuola secondaria di primo grado di lavagne interattive digitali (LIM); il riordino della formazione degli insegnanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 2010, che ha inteso contemperare il rafforzamento delle conoscenze disciplinari con lo sviluppo di capacità didattiche, psico-pedagogiche, organizzative e relazionali; la ridefinizione del sistema di valutazione degli studenti, ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2008 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009.
Aggiunge che con riferimento all'università, dopo vari interventi disposti con il decreto-legge n. 180 del 2008, convertito in legge n. 1 del 2009, un intervento complessivo è stato attuato con la legge n. 240 del 2010, tesa a coniugare autonomia e responsabilità, valorizzare il merito, combinare didattica e ricerca. In particolare, la legge interviene sulle modalità di governance, sui meccanismi di finanziamento, sul sistema di reclutamento del personale docente, sul diritto allo studio. L'obiettivo dell'intervento, come esplicitato già nelle Linee guida del Governo per l'università, del novembre 2008, è consistito nel mettere in atto misure di miglioramento del posizionamento complessivo degli atenei italiani e nella creazione di maggiori opportunità perché le componenti migliori del sistema sviluppino il loro potenziale competitivo, in un quadro di sostenibilità economica. È stato, inoltre, adottato, con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e al momento sono in corso le procedure per la nomina del Consiglio direttivo. Nel progetto di PNR si evidenzia che le riforme della scuola e dell'università si collocano nel quadro degli interventi strutturali pluriennali e mirano a contemperare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica con quella di ridefinire le filiere formative. Precisa che la riforma della scuola intende valorizzare i processi di apprendimento, facilitando il passaggio da una scuola basata prevalentemente sulla trasmissione delle conoscenze ad una fondata sull'acquisizione di competenze, all'interno di un percorso di apprendimento continuo. Tra gli elementi caratterizzanti del processo di riforma vengono ricordati: la valorizzazione dell'offerta formativa nell'area dell'istruzione tecnica e professionale; il riequilibrio delle disparità territoriali; il piano per la Scuola Digitale; l'istituzione di un segmento di formazione post-secondaria non accademica strettamente raccordata all'evoluzione strutturale del mercato del lavoro, in specie l'Istruzione tecnica superiore; la valorizzazione del rapporto di partenariato con il territorio, attraverso specifici Protocolli d'intesa con le regioni e gli enti locali. Ricorda inoltre che in tema di abbandoni scolastici, il progetto sottolinea il divario territoriale tra il numero di giovani che


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abbandonano prematuramente gli studi nel Mezzogiorno - pari al 23 per cento - e quello del Centro-Nord, pari al 16,5 per cento. Gli obiettivi nazionali sono indicati al 17,9 per cento per il 2013, al 17,3 per cento per il 2015 e al già sopra citato 15-16 per cento per il 2020. I primi due valori sono basati sulle politiche correnti - quale la riforma della scuola secondaria -, che mirano ad assicurare un'istruzione adeguata ai giovani tra 14 e 18 anni; essi, inoltre, tengono conto degli sforzi aggiuntivi supportati, per il periodo 2007-2013, sia dai fondi strutturali europei, sia dalla politica di sviluppo regionale, e dei correlati Obiettivi di servizio per le regioni del Mezzogiorno.
Sottolinea quindi che gli investimenti totali dedicati all'istruzione sono quantificati in 4,3 miliardi di euro. Per l'Università l'obiettivo primario indicato nel progetto di PNR è quello di eliminare la frammentazione degli indirizzi, sostenere il miglioramento della qualità dell'offerta formativa, collegando il finanziamento ai risultati raggiunti, innalzare il numero dei laureati. Nell'ambito dell'istruzione terziaria o equivalente, gli obiettivi nazionali sono indicati al 22,3 per cento nel 2013, al 23,6 per cento nel 2015, e al già sopra ricordato 26-27 per cento nel 2020. Anche in questo caso, i valori per il 2013 e il 2015 si basano sulle politiche correnti che mirano a rinforzare e integrare i sistemi di istruzione e apprendimento sia a livello centrale che locale, per fornire ai lavoratori le competenze necessarie sul mercato del lavoro. Per quanto concerne la materia della ricerca e sviluppo, ricorda che l'allegato 1 pone in rilievo che l'Europa accusa un notevole ritardo rispetto agli Stati Uniti e ad altre economie avanzate, sia come volume di risorse investite, specialmente nel settore privato, che in termini di efficacia della spesa. Questo divario incide negativamente sulle prospettive di crescita. Considerati complessivamente, gli obiettivi nazionali provvisori indicano un livello degli investimenti combinati dei settori privato e pubblico del 2,7 o del 2,8 per cento del PIL, che è inferiore rispetto al traguardo previsto dalla Strategia UE 2020, pari al 3 per cento del PIL. Con riguardo al livello nazionale, ricorda che con il decreto legislativo n. 213 del 2009 è stato riordinato il sistema degli enti di ricerca, con la previsione, fra l'altro, che, a decorrere dal 2011, una quota del Fondo di finanziamento ordinario sia destinata al finanziamento premiale di specifici programmi. Rileva, inoltre, che la legge n. 99 del 2009 ha previsto agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione destinando in particolare risorse agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in determinati ambiti, tra cui le iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati. Sono stati, infine, adottati vari provvedimenti ministeriali recanti incentivi per la ricerca applicata e industriale. Precisa che il progetto di PNR evidenzia che la promozione di ricerca, sviluppo e innovazione e la capacità di attivare efficaci meccanismi di trasferimento tecnologico - con riferimento soprattutto alle PMI - sono cruciali al fine di preservare e migliorare la posizione delle imprese italiane sui mercati globali.
In riferimento invece al finanziamento delle attività di ricerca, ricorda che dai dati riportati nel documento risulta che l'apporto pubblico alla relativa spesa è pari allo 0,56 per cento del PIL. Migliorando quantitativamente e qualitativamente tale apporto, anche attraverso la diversificazione degli strumenti, delle modalità di intervento e delle fonti di copertura, secondo il Governo sarà possibile perseguire l'obiettivo minimo di spesa complessiva, pubblica e privata, dell'1,53 per cento del PIL al 2020. Tra i principali strumenti che il Governo intende attuare vi sono l'approvazione del Programma nazionale della ricerca, la reintegrazione del Fondo ordinario degli enti di ricerca, il finanziamento di programmi di ricerca promossi da giovani ricercatori, l'attivazione dello sportello della ricerca.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.


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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.
C. 4040 Governo.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.
Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abbinate.

VII Commissione - Martedì 8 marzo 2011


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ALLEGATO 1

5-03275 Mattesini: Applicazione del decreto interministeriale sugli organici nelle scuole di montagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione segnalata dall'Onorevole interrogante, concernente la richiesta di deroga ai parametri di calcolo delle dotazione organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) delle scuole che operano nei territori montani, va inquadrata nell'ambito del contesto normativo di riferimento.
Si ricorda che l'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, ha previsto l'adozione per un triennio, a partire dall'anno scolastico 2009/2010, di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei. Lo stesso articolo ha disposto la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale A.TA, in modo da conseguire nel triennio 2009/2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza determinata per l'anno scolastico 2007/2008.
Con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2008, n. 119, è stato approvato il regolamento attuativo della citata normativa, il quale prevede che, per ciascuno dei tre anni di applicazione dell'articolo 64, la determinazione dell'organico del personale A.T.A. di ciascun anno debba essere operata mediante apposito decreto interministeriale, in modo da realizzare le riduzioni previste dalla legge.
L'articolo 2 del regolamento dispone che la consistenza numerica complessiva dei posti di organico, definita a livello nazionale, viene ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche, alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni e ai compiti previsti per i profili professionali del personale.
Il medesimo articolo, in particolare, prevede che nella ripartizione si tiene conto di determinate situazioni, riferibili ai diversi contesti territoriali interessati, tra le quali è compreso il caso delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole.
Ciascun Direttore scolastico regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica a livello regionale in dotazioni provinciali con riferimento alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, accantonando una quota dei posti pari al 3 per cento per far fronte ad esigenze di particolare rilevanza e complessità.
Pertanto, in applicazione delle norme sopra descritte, i due decreti interministeriali emanati per gestire i primi due anni scolastici, hanno espressamente previsto che dalla quota di organico regionale, assegnata dal Ministero, i Direttori regionali debbano accantonare una quota del 3 per cento da ridistribuire in funzione delle particolari e fondate richieste rappresentate dai Dirigenti scolastici.
In tale contesto, possono certamente essere prese in esame situazioni di particolare


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difficoltà, come quella delle scuole funzionanti in comuni montani, al fine di prevedere incrementi di personale, seppur limitati, rispetto all'organico determinato in applicazione delle tabelle di calcolo, in modo da garantire l'efficacia e la funzionalità del servizio, con riguardo specifico alla sicurezza degli alunni e alla vigilanza dei locali.
Inoltre, qualora non sia stato possibile gestire tale situazione nella fase della determinazione dell'organico di diritto e, comunque, anche per far fronte a situazioni insorte a ridosso dell'avvio dell'anno scolastico, i provvedimenti citati contemplano ulteriori possibilità di intervento.
Infatti, i due decreti interministeriali relativi agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 hanno espressamente previsto che, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, possano essere attivati ulteriori posti finalizzati a garantire la maggiore efficacia del servizio. Analogamente, nel decreto di imminente emanazione, relativo al prossimo anno scolastico 2011/2012, saranno previste tali modalità di intervento, sia per quel che concerne il ricorso alla quota del 3 per cento dell'organico, sia per la possibilità di riesame di talune situazioni all'atto della definizione dell'organico di fatto.
In conclusione, si ritiene che l'impianto normativo della determinazione dell'organico del personale ATA, pur nella rappresentata esigenza del contenimento della spesa, permetta margini di flessibilità per poter intervenire nei particolari casi localmente accertati e valutati dal Direttore regionale.
Di conseguenza, le situazioni di talune scuole di montagna caratterizzate da un consistente numero di plessi ovvero da complesse condizioni oro-geografiche o di difficoltà di collegamento particolarmente ricorrenti nel periodo invernale, potranno costituire oggetto di specifico riesame da parte dell'Ufficio regionale, al fine di adottare i necessari interventi per garantire la regolare funzionalità del servizio scolastico.


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ALLEGATO 2

5-04207 Ghizzoni: Sull'istituzione della Commissione tecnica in materia di restauro prevista dal decreto ministeriale n. 87 del 2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Ghizzoni concernente l'applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio nella parte relativa all'insegnamento del restauro.
L'onorevole Ghizzoni chiede, in particolare, se sia stata data attuazione alla previsione normativa che affida ad una istituenda Commissione tecnica le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni formative e la vigilanza sull'insegnamento del restauro.
Mi preme innanzitutto rassicurare in tale senso l'onorevole interrogante precisando che la Commissione in questione è stata istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 7 febbraio 2011.
L'adozione del decreto di cui trattasi è stata preceduta da una articolata istruttoria al fine di garantire una equilibrata composizione della Commissione medesima, che fosse rispondente alle esigenze di tutte le parti interessate.
Occorre inoltre precisare che è in corso di pubblicazione il decreto interministeriale recante: «Definizione delle classi delle lauree magistrali a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali».
Tale decreto era necessario proprio per ridefinire le classi di laurea riferite al restauro dei beni culturali per assicurare agli studenti universitari in percorso formativo coerente con quello approvato con il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87 rammentato dall'onorevole interrogante.
Con la pubblicazione del decreto interministeriale di ridefinizione delle classi delle lauree magistrali a ciclo unico potranno iniziare quanto prima i lavori della Commissione presieduta dalla professoressa Marisa Dalai Emiliani e composta altresì da cinque rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e cinque rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. (Ulteriore nuovo testo C. 2800, approvato in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb. C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti).

EMENDAMENTI
ART. 2.

Al comma 1, lettera a) sostituire la cifra: 7.500 con la seguente: 5.000.
2. 1.Pionati.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
*2. 4.Zazzera.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: realizzati nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
*2. 7.Siragusa, Lolli, Coscia, Ghizzoni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche non contigue.
**2. 3.Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche non contigue.
**2. 6.Zazzera.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche non contigue con le seguenti: - anche non contigue nel caso di ristrutturazioni o ricostruzioni di impianti già esistenti -.
2. 2.Lolli, Ghizzoni, Coscia, Siragusa.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: inscindibile dal comune, aggiungere le seguenti: purché congruo e proporzionato.
2. 5.Zazzera.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: realizzati nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
2. 10.Coscia, Ghizzoni, Lolli, Siragusa.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: L'individuazione delle aree, aggiungere le parole: deve escludere le aree con vincolo di inedificabilità, e.
3. 5.Zazzera.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: Sono escluse le aree, qualora ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico ai sensi delle normative vigenti.
3. 4.Zazzera.


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Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni, conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
3. 8.Siragusa, Coscia, Lolli, Ghizzoni.

Al comma 3, dopo le parole: di cui alla legge 17 febbraio 1992 n. 179 aggiungere le seguenti: Nel caso siano presenti vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici, la conferenza di servizi, nella sua fase preliminare, convocata sulla base dello studio di fattibilità di cui al capoverso 2 dell'articolo 3 della presente legge, è tenuta ad esprimersi, nel termine massimo di trenta giorni. Tale fase della conferenza di servizi assume valore pre-decisorio e di conseguenza, all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo che voglia esprimere parete dissenziente rispetto allo studio di fattibilità, è fatto obbligo di esprimersi, nei termini di cui sopra, sulle condizioni per l'elaborazione del progetto, indicando le principali alternative ivi compresa, in comprovata assenza di tutte le altre, la cosiddetta «alternativa zero» - cioè la non realizzabilità del progetto medesimo -.
3. 2.Lolli, Ghizzoni, Coscia, Siragusa.

Al comma 3, dopo le parole: di cui alla legge 17 febbraio 1992 n. 179 aggiungere le seguenti: fatta salva la normativa vigente in materia di vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici.
*3. 3.Lolli, Coscia, Siragusa, Ghizzoni.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: 17 febbraio 1992, n. 179, aggiungere in fine le parole: fatta salva la normativa vigente in materia di vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici.
*3. 6. Zazzera.

Al comma 3, dopo le parole: valutazione di impatto ambientale., inserire il seguente periodo:
«Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino movimento di terreno o modifichino il regime della acque, sono soggetti all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. 3267 del 1923, nonché all'approvazione con maggioranza qualificata dei due terzi dei soggetti chiamati a partecipare all'accordo di programma di cui al presente comma».
3. 1. Grimoldi, Goisis.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. L'individuazione delle aree di cui al presente articolo, è consentita in aree non edificate, solo qualora non sussistano alternative utili per il riuso e la riorganizzazione di insediamenti e di infrastrutture esistenti.»
3. 7. Zazzera.

ART. 4.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: tenuto conto, con le seguenti: nel pieno rispetto.
4. 1. Zazzera.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) garantire il pieno rispetto delle disposizioni previste all'articolo 4, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»
4. 2. Zazzera.


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Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) previsione di aree da destinare a verde pubblico, in proporzione delle caratteristiche dimensionali del complesso multifunzionale».
4. 3. Zazzera.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) fruibilità degli spazi per le persone disabili».
4. 4. Zazzera.

Al comma 2, aggiungere le parole: nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
4. 7. Coscia, Ghizzoni, Siragusa, Lolli.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il soggetto proponente nell'ambito della realizzazione dei complessi multifunzionali deve prevedere l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile, anche attraverso l'uso di tecnologie innovative e di produzione di energie rinnovabili e di risparmio di energia, quali sonde geotermiche, illuminazione led, con particolare riguardo ai sistemi fotovoltaici idonei a generare energia elettrica, a favore del territorio su cui è ubicato l'impianto.
4. 6. Zazzera.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La realizzazione dei complessi multifunzionali, deve avvenire nel pieno rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
4. 5. Zazzera.

ART. 5.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: insistono sull'area interessata, aggiungere le seguenti: nel limite massimo del 20 per cento.
5. 1. Zazzera.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine: nel rispetto delle normative urbanistiche vigenti.
5. 5. Siragusa, Coscia, Ghizzoni, Lolli.

Al comma 5, aggiungere in fine le parole: e comunque nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati previsti dalla normativa vigente.
5. 2. Zazzera.

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: L'ampliamento delle cubature di cui al presente comma, non è cumulabile con ulteriori ampliamenti qualora previsti dalle relative leggi regionali.
5. 3.Zazzera.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La trasformazione in complessi multifunzionali, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque, un indice di prestazione energetica, definito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), inferiore almeno del 20 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, del medesimo decreto legislativo 192/2005».
5. 4.Zazzera.


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Al comma 6 sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 4 commi 2 e 3 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 3 commi 2 e 3.
5. 6.Siragusa, Coscia, Ghizzoni, Lolli.

Al comma 7 sopprimere le parole: se il fallimento avviene entro il termine di dieci anni dall'acquisto.
5. 7.Siragusa, Coscia, Ghizzoni, Lolli.

ART. 6.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1 dell'articolo 22 sono aggiunte le seguenti parole: «fermo restando che, in riferimento ai solo organizzatore del campionato di Serie A, la predetta quota dovrà essere prelevata dal 10 per cento previsto all'articolo 24».
6. 1.Lolli.

Al comma 7, lettera b-bis), sostituire il capoverso 7, con il seguente;
7. Il consiglio amministrazione è composto da sei membri, di cui tre designati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dei quali uno con funzione di presidente, e tre in rappresentanza dei soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e della F.I.G.C., secondo criteri di rotazione fissati dallo statuto.
*6. 3.Zazzera.

Al comma 7, lettera b-bis), sostituire il capoverso 7, con il seguente;
7. Il consiglio amministrazione è composto da sei membri, di cui tre designati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dei quali uno con funzione di presidente, e tre in rappresentanza dei soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e della F.I.G.C., secondo criteri di rotazione fissati dallo statuto.
*6. 5.Pionati.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso Art. 24 con il seguente:
L'articolo 24 del decreto legislativo n. 9/08 è sostituito dai seguente:
«Art. 24. - (Mutualità per le categorie inferiori). - 1. L'organizzatore del campionato di Serie A, per valorizzare ed incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 5,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 2,5 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e seconda divisione; 1,5 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche.
2. Le risorse economiche verranno distribuite nelle quote sopra indicate alle società professionistiche della L.N.P. di Serie B e della Lega Pro a condizione che le stesse non siano inadempienti nel puntuale assolvimento di ogni obbligazione di natura fiscale e tributaria, nel pagamento degli emolumenti e nell'assolvimento dei relativi obblighi contributivi a favore dei tesserati ed abbiano altresì ottemperato alle disposizioni adottate dalla Lega di appartenenza in ordine allo sviluppo dei settori sportivi giovanili.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le Leghe dovranno predisporre, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idonee disposizioni regolamentari atte a precisare i requisiti per accedere alla distribuzione delle risorse nonché i relativi adempimenti trimestrali facenti carico alle società sportive».
6. 6.Pionati.


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Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 24», sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. L'organizzatore del campionato di Serie A, per valorizzare ed incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A come segue: 0,5 per cento ai fini della mutualità generale di cui all'articolo 22; 5,5 per cento all'organizzatore del campionato di calcio di serie B; 3 per cento all'organizzatore dei campionati di prima e seconda divisione; 1 per cento all'organizzatore delle competizioni dilettantistiche.
2. Le risorse economiche verranno distribuite nelle quote sopra indicate alle società professionistiche (della L.N.P. di Serie B e della Lega Pro a condizione che le stesse non siano inadempienti nel puntuale assolvimento di ogni obbligazione di natura fiscale e tributaria, nel pagamento degli emolumenti e nell'assolvimento dei relativi obblighi contributivi a favore dei tesserati ed abbiano altresì ottemperato alle disposizioni adottate dalla Lega di appartenenza in ordine allo sviluppo dei settori sportivi giovanili.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le Leghe dovranno predisporre, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idonee disposizioni regolamentari atte a precisare i requisiti per accedere alla distribuzione delle risorse nonché i relativi adempimenti trimestrali facenti carico alle società sportive».
6. 4.Zazzera.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Mutualità per le categorie inferiori). - 1. L'organizzazione del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie di calcio inferiori e per le finalità di mutualità generale di cui all'articolo 22, destina alla Federazione Italiana Gioco Calcio il 10 per cento delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A. Spetta alla Federazione Italiana Gioco Calcio il compito di destinare, nell'ambito del 10 per cento sopra indicato, una quota alla mutualità generale di cui all'articolo 22 e le restanti quote agli organizzatori delle competizioni di calcio inferiori alla Serie A, determinando, quanto a queste ultime, le modalità, gli obiettivi e le finalità di detta destinazione».
6. 2.Lolli.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1.Siragusa.

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