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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XIV Commissione permanente
(Politiche dell'Unione europea)
XIV Commissione

SOMMARIO

Martedì 8 marzo 2011


SEDE REFERENTE:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 148
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati) ... 155

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Rinvio del seguito dell'esame) ... 152

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008. C. 4024 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 152

AVVERTENZA

ERRATA CORRIGE ... 154

XIV Commissione - Resoconto di martedì 8 marzo 2011


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SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.15.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1o marzo 2011.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che lo scorso martedì 1o marzo la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame un nuovo testo unificato, al quale sono stati presentati nove emendamenti e articoli aggiuntivi, a firma del Presidente Buttiglione e del relatore, che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare (vedi allegato).

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, desidera innanzitutto rivolgere un ringraziamento ai colleghi della Commissione e del Governo per la collaborazione prestata alla definizione di un nuovo testo unificato, che rappresenta una sintesi frutto del comune impegno e della buona volontà di tutti. L'obiettivo comune è stato quello di rafforzare il sistema Italia


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sia nella formazione che nell'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Con questo spirito di grande collaborazione, invita il Presidente Buttiglione al ritiro dei propri emendamenti ed articoli aggiuntivi, così da proseguire il lavoro degli ultimi mesi in un clima di piena condivisione. Auspica altresì che il Governo possa, negli emendamenti di coordinamento tecnico che ha presentato, vedere soddisfatte alcune esigenze di chiarezza e coerenza del testo.

Mario PESCANTE, presidente, si associa alla richiesta formulata dal relatore al Presidente Buttiglione in ordine al ritiro degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) riconosce al Presidente Pescante il merito di aver saputo condurre la Commissione ad un importante risultato e di aver in tal modo dimostrato che l'iniziativa parlamentare, quando si manifesta in una effettiva collaborazione di tutti i gruppi al servizio del bene comune, ha senso e valore. Non altrettanto grato si può dichiarare nei confronti del Governo, poiché ritiene che la posizione assunta dall'Esecutivo sia in contrasto con l'indirizzo legislativo assunto da tempo attraverso la creazione del Dipartimento per le politiche europee; vi è una potente burocrazia ministeriale che pur non volendo svolgere l'attività di coordinamento non vuole tuttavia che nessun altro lo faccia.
Accoglie, in ogni caso, l'invito del relatore e ritira tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi a sua firma, al fine di non interrompere un percorso sinora condiviso.
Si sofferma quindi sull'articolo aggiuntivo 52.01 del relatore, sottolineando che vengono richiamate le funzioni istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea, come disciplinate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967. Si tratta di disposizioni che risalgono, rispettivamente, a 12 e 44 anni fa, ciò che appare paradossale in una fase come quella attuale, successiva all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Vincenzo SCOTTI, sottosegretario per gli affari esteri, benché il Presidente Buttiglione non abbia espresso apprezzamento per il Governo, egli intende invece esprimere la propria gratitudine per il lavoro da questi svolto con il relatore, nella considerazione che il dialogo ha bisogno di essere alimentato per esistere. Non attribuisce tuttavia a problemi di ordine burocratico alcune riflessioni del Governo, ma piuttosto all'esigenza di tenere conto del sistema nel suo complesso e ricorda in proposito che il Trattato di Lisbona ha introdotto la dimensione della politica estera dell'Unione europea, che tende a convergere con la politica estera degli Stati membri.
Con riferimento alla osservazione sull'articolo aggiuntivo 52.01 del relatore, osserva che potrebbe farsi opportunamente riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 e successive modifiche ed integrazioni.
Ritiene infine che il ritiro degli emendamenti presentati dal Presidente Buttiglione sia un atto di saggezza politica, al fine di pervenire ad un voto unanime in Parlamento, che rappresenta un messaggio importante sia per l'opinione pubblica italiana che per l'amministrazione, poiché una riforma condivisa non solo pone vincoli ma anche sollecita comportamenti virtuosi. Osserva peraltro che alcune proposte formulate dall'onorevole Buttiglione rivestono particolare importanza, quale quella dell'istituzione di nuclei europei presso i ministeri, mentre altre sollevano alcune perplessità in termini di coerenza complessiva dell'architettura del testo. Richiama in particolare l'articolo aggiuntivo 15.01 riguardante la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea, che inserirebbe nell'ordinamento una fattispecie del tutto atipica, che si riscontra nei soli casi dell'Arma dei Carabinieri e della


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Guardia di finanza, per i quali il riferimento gerarchico è diverso dal riferimento funzionale.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) precisa come le sue affermazioni erano dirette contro alcune resistenze burocratiche, presenti non solo nel corso di questa ma anche delle precedenti legislature.

Sandro GOZI (PD) intende in primo luogo ringraziare l'onorevole Consiglio per il lavoro svolto nel Comitato permanente per il monitoraggio sull'attuazione delle politiche dell'UE, che ha condotto una importante indagine conoscitiva, consentendo di preparare il terreno per un lavoro condiviso all'interno della Commissione. Ci si è ispirati innanzitutto allo spirito del Trattato di Lisbona, cercando di attribuire maggiore centralità al Parlamento; in particolare il gruppo del PD ritiene che la politica europea sia sempre più elemento centrale della politica tout court e, infatti, la maggior parte dei dibattiti che si svolgono in Parlamento vertono su temi che hanno origine nella legislazione dell'Unione europea. Senza alcun intento polemico nei confronti della maggioranza o delle amministrazioni dello Stato, sottolinea come occorra da parte di tutti la consapevolezza del mutato quadro della politica europea e della sua crescente importanza. Si tratta di una presa d'atto che è nell'interesse di tutti. Ritiene anch'egli che il Presidente Buttiglione abbia dato prova di particolare saggezza ritirando le sue proposte emendative, che il gruppo del PD condivideva; altrettanto saggia valuta la decisione di non presentare, da parte del Governo o del relatore, alcuni emendamenti che avrebbero potuto rimettere in questione l'accordo sinora raggiunto.

Isidoro GOTTARDO (PdL) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.1, che alla lettera a) prevede che alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) partecipi, tra gli altri, anche il Ministro per gli affari esteri, assistito di norma dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, e non più da questi accompagnato come previsto nel testo unificato. Tale modifica risponde all'esigenza di rendere più flessibile la disposizione, tenuto conto del fatto che potrebbe non essere necessaria o possibile, per qualsiasi motivo, la presenza del Rappresentante permanente. Il punto b) reca una disposizione di mero coordinamento e prevede che il funzionamento del CIAE sia disciplinato con DPCM su proposta di entrambi i ministri per le politiche europee e per gli affari esteri.

Gaetano PORCINO (IdV) ricorda come il tema affrontato dall'emendamento 2.1 del relatore sia stato già oggetto del dibattito in Commissione e deve rilevare con rammarico che la proposta emendativa va nella direzione opposta a quanto concordato; se non si vuole dare il necessario peso alla presenza del Rappresentante permanente, sarebbe allora più coerente non prevederne affatto la partecipazione alle riunioni del CIAE.

Vincenzo SCOTTI, sottosegretario per gli affari esteri, ricorda che il CIAE è un comitato di ministri, la cui composizione è esclusivamente politica, essendo il suo compito quello di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea. Il Rappresentante permanente presso l'Unione europea non può dunque essere componente a pieno titolo del CIAE ma può unicamente assistere il Ministro per gli affari esteri, che solo, insieme agli altri ministri, ha la responsabilità delle decisioni assunte in quella sede. In caso contrario muterebbe la configurazione giuridica dell'organo.

Mario PESCANTE, presidente, precisa come la precisazione «di norma» sia volta a chiarire che il Rappresentante permanente non ha l'obbligo di partecipare alle riunioni del CIAE.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, comprende quanto rilevato dal collega


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Porcino e ricorda la discussione svolta in Commissione su tale argomento, ma ritiene fondate le obiezioni oggettive avanzate dal Sottosegretario Scotti. Ritiene peraltro che la formulazione proposta con il suo emendamento contribuisca in ogni caso ad un rafforzamento del testo normativo, richiamando la necessità di un contributo del Rappresentante permanente nell'ambito del CIAE.

Sandro GOZI (PD) non ritiene pienamente convincenti le argomentazioni del relatore e del rappresentante del Governo. Ricorda che la disposizione trae origine dalla proposta di legge originariamente presentata dal suo gruppo, che collocava la rappresentanza permanente alle dipendenze funzionali della Presidenza del Consiglio, al fine di facilitare le funzioni di coordinamento e di raccordo tra il Comitato interministeriale e la rappresentanza permanente. Tale posizione era stata formulata anche basandosi sulle esperienze di altri stati membri, quali in particolare la Francia, la Svezia, la Danimarca, nonché diversi paesi dell'Europa dell'Est. Con l'emendamento 2.1 il relatore riprende la formulazione originaria contenuta nel disegno di legge governativo, lasciando insoluta la questione di chi debba decidere - il Ministro per le politiche europee o il Ministro degli esteri - se è necessaria o meno la presenza del rappresentante permanente. Quanto alle modifiche di cui alla lettera b) del medesimo emendamento ricorda che l'attuale formulazione del testo prevede, al comma 5, che il funzionamento del CIAE sia disciplinato con DPCM, su proposta del Ministro per le politiche europee, sentito, tra gli altri, il Ministro degli affari esteri. Tale intervento attribuisce invece a entrambi i ministri la proposta in ordine al funzionamento del CIAE e ritiene paradossale che si debba prevedere in capo a due soggetti il diritto di proposta rispetto al funzionamento di un comitato che è presieduto unicamente da uno dei soggetti stessi. Si chiede dunque se l'obiettivo sia effettivamente quello di rendere più efficaci le attività di coordinamento.

Vincenzo SCOTTI, sottosegretario per gli affari esteri, sottolinea l'unità del Governo e ricorda, a titolo di esempio, come i disegni di legge siano spesso presentati da più ministri. Il concerto tra ministri è normale prassi nelle decisioni di governo e non rappresenta novità, né la creazione di spartizioni.

Gaetano PORCINO (IdV) rileva, come ha già detto, che sarebbe più coerente espungere la previsione della presenza del rappresentante permanente alle riunioni del CIAE, se si ritiene che si tratti di un organo politico nel quale non vi è competenza di tale figura. Ribadisce tuttavia che tutto l'impianto del provvedimento è ispirato ad una logica opposta.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, intende mantenere il termine «assistito» contenuto nel suo emendamento 2.1, ma si dichiara disponibile ad espungere l'espressione «di norma» purché si preveda esplicitamente che il Ministro per gli affari esteri sia assistito dal rappresentante permanente o dal rappresentante permanente aggiunto.

Vincenzo SCOTTI, sottosegretario per gli affari esteri, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 del relatore, come testé riformulato.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 2.1 del relatore, come riformulato.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 2.1 del relatore, come riformulato.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.1 del relatore, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 (nuova formulazione) del relatore.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


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Legge comunitaria 2010.
C. 4059 Governo, approvato dal Senato.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1o marzo 2011.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che alle ore 12 di lunedì 7 marzo è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria e avverte che sono pervenuti circa 130 emendamenti ed articoli aggiuntivi. La valutazione della loro ammissibilità è ancora in corso da parte della Presidenza; la Commissione potrà dunque essere riconvocata nella giornata di domani al fine di dare conto dell'esito di tale valutazione e di trasmettere gli emendamenti alle Commissioni di settore competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.
C. 4024 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, illustra i contenuti del dell'Accordo in esame, firmato a Tirana il 3 dicembre 2007, e finalizzato, prioritariamente, a superare la riserva apposta dall'Albania nella Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 in materia di estradizione dei propri cittadini e ad estendere ai rapporti con l'Albania le disposizioni degli Accordi di Schengen, della Convenzione UE di assistenza giudiziaria del 29 maggio 2000 e del Protocollo a tale Convenzione relativo alle informazioni bancarie, del 16 ottobre 2001. In particolare viene previsto che la notifica degli atti giudiziari possa avvenire anche a mezzo posta o, in alcuni casi, tramite le autorità competenti della Parte richiesta e che possa essere disposta la trasmissione diretta delle rogatorie, effettuate per iscritto, tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti eliminando così il passaggio intermedio delle autorità centrali. Le richieste sono tuttavia inviate tramite le autorità centrali quando riguardino, ad esempio, il trasferimento o il transito di detenuti ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria. Viene, poi previsto uno scambio spontaneo di informazioni tra le autorità giudiziarie competenti delle Parti anche in assenza di richiesta in tal senso nonché la possibilità di restituire allo Stato richiedente i beni provenienti da un reato, in particolare al fine della restituzione alla parte lesa.
Viene, quindi, introdotta la possibilità di dare esecuzione a una rogatoria per mezzo di collegamento audiovisivo; i testimoni e i periti, qualora non sia possibile effettuare una videoconferenza, potranno essere sentiti anche attraverso il telefono. Potranno, poi, essere utilizzate squadre investigative comuni per lo svolgimento di indagini penali e di fare ricorso ad operazioni sotto copertura.
L'Accordo prevede, inoltre, anche lo scambio di informazioni sui conti e l'esercizio


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di un controllo sulle operazioni bancarie di persone fisiche o giuridiche og- getto di un'indagine penale. La Parti non possono opporre il segreto bancario per rifiutare la collaborazione a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale.
Dovrà, comunque, essere garantita la tutela dei dati personali, il cui trattamento deve essere assicurato dalle Parti in una misura che non può essere inferiore a quella stabilita dalla Convenzione europea del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.
Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, esso è composto di quattro articoli.
I primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica e il relativo l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria. All'onere, valutato in 1.403.480 euro annui a partire dal 2011, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nell'Analisi tecnico normativa allegata al disegno di legge in esame viene affermato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.
Alla luce di quanto affermato nella suddetta relazione e degli approfondimenti svolti, ritiene che il disegno di legge in esame possa servire ad ampliare gli strumenti giuridici di collaborazione tra i due Stati, nel rispetto dei diritti dei cittadini di entrambi i Paesi ed in conformità con le normative europee.
Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
C. 2008 A/R Governo e abb.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio.
Atto n. 327.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita:


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progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM(2011)11 def.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Budapest il 10 e 11 febbraio 2011.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 446 del 1o marzo 2011, a pagina 118, ventitreesima riga, *la parola: «COM(2011)748» è sostituita dalla seguente «COM(2010)748».

Inoltre, a pagina 126, seconda colonna, trentaduesima riga, *la parola: «COM(2011)748» è sostituita dalla seguente «COM(2010)748».

XIV Commissione - Martedì 8 marzo 2011


Pag. 155


ALLEGATO

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
Art. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: «accompagnato» con la seguente: «assistito di norma»;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il ministro per i rapporti con le regioni e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni».
2. 1.Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «accompagnato» con la seguente: «assistito» e, dopo la parola: «europea» inserire le seguenti: o dal Rappresentante permanente aggiunto»;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il ministro per i rapporti con le regioni e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni».
2. 1.(Nuova formulazione). Il Relatore.
(Approvato)

Art. 8.

Ai commi 2 e 4, sostituire la parola: «45» con la seguente: «30».
8. 1.Il Relatore.

Art. 12.

Sopprimere il comma 3.
12. 1. Buttiglione.

Art. 15.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea).

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo III il Dipartimento per le Politiche europee si avvale direttamente della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea che opera, esclusivamente per tali funzioni, alle dirette dipendenze funzionali del Dipartimento stesso. Per le restanti funzioni, e specificamente per le attività di prevalente carattere intergovernativo, la Rappresentanza continua ad operare alle dipendenze del Ministero degli affari esteri.
15. 01.Buttiglione.


Pag. 156

Art. 16.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «da esprimere in sede di» con le seguenti: «nella fase di formazione degli atti normativi dell'» e le parole: «che opera in stretto» con la seguente: «in».
b) al comma 9 sostituire le parole «su proposta del Ministro per le politiche europee, sentito il Ministro degli affari esteri e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni» con le seguenti «su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, e successive modificazioni».
16. 1.Il Relatore.

Art. 18.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo.
3-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie il Sistema di monitoraggio della compatibilità comunitaria degli atti normativi, con il compito di coordinare e di supportare l'attività dei singoli nuclei europei per quanto attiene all'osservanza del diritto comunitario nell'ordinamento interno. Il Ministro per le politiche europee, con proprio decreto, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio, ne disciplina il funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività.
18. 1.Buttiglione.

Art. 18.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Valutazione della compatibilità comunitaria).

1. I nuclei europei di cui all'articolo 18 predispongono, per i disegni di legge e gli schemi di atti del Governo trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione tecnica, verificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, relativa alla valutazione della compatibilità comunitaria. La relazione può costituire parte integrante dell'analisi tecnico-normativa in tutti i casi nei quali questa venga predisposta.
2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i progetti di legge e per gli emendamenti al loro esame ai fini della valutazione della compatibilità comunitaria.
18. 01.Buttiglione.

Art. 38.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nel dare attuazione» fino alla fine del periodo.
38. 1.Buttiglione.

Art. 52.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

«Articolo 52-bis.
(Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri).

1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come disciplinate, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967.»
52. 01.Il Relatore.

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