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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della III Commissione permanente
(Affari esteri e comunitari)
III Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 16 marzo 2011


SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione ... 54

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Nuovo testo C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ... 54
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AVVERTENZA

III Commissione - Resoconto di mercoledì 16 marzo 2011


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 marzo 2011. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.25.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, presidente, in merito all'esame in sede consultiva degli emendamenti al disegno di legge comunitaria C. 4059 Governo e trasmessi dalla XIV Commissione ai fini dell'espressione del parere, avverte che, essendo stato ritirato l'articolo aggiuntivo 11.06 Formichella, di competenza della III Commissione, il relativo punto all'ordine del giorno non sarà più trattato.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Nuovo testo C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere «rinforzato» ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, sul nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo, adottato dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, assegnataria dei provvedimenti in sede referente.
Passando all'illustrazione dei contenuti, segnala che l'entrata in vigore del Trattato


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di Lisbona ha posto l'esigenza di un significativo adeguamento della disciplina legislativa relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. È pertanto particolarmente opportuna l'iniziativa della XIV Commissione di riformare la vigente legge n. 11 del 2005 al fine di disporre di un quadro normativo organico e sistematico. In via preliminare, assume rilievo che il titolo della legge faccia riferimento non solo al processo normativo dell'Unione europea, ma anche alle politiche della stessa Unione, abbracciandone in tal modo tutte le attività e quindi anche la politica estera e di sicurezza. Altra importante novità è l'inclusione, tra le finalità richiamate all'articolo 1, anche del rispetto dei principi di attribuzione e di leale collaborazione. Al riguardo sarebbe opportuno inserire anche un riferimento al nuovo ruolo dei Parlamenti nazionali sancito dal Trattato di Lisbona.
Viene altresì ridenominato il competente Comitato interministeriale, che assume la sigla CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei). A questo proposito, suscita perplessità tuttavia la previsione che il Ministro degli affari esteri vi partecipi assistito dal Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea o dal suo aggiunto. Trattandosi di organo interministeriale, non convince la previsione di una presenza burocratica. Va da sé che il Ministro degli affari esteri, nella sua autonomia, al pari degli altri colleghi ministri, potrà farsi assistere da chi meglio ritiene e poi, naturalmente, impartire alla Rappresentanza permanente le disposizioni derivanti dalle deliberazioni del Comitato interministeriale.
Più in generale, osserva che, rispetto alla normativa vigente, l'apparato governativo viene ad essere appesantito sul piano burocratico. Infatti, non solo si trasforma il Comitato tecnico permanente per gli affari europei da struttura servente del Comitato interministeriale in vero e proprio organo di gestione, ma vi si aggiunge una segreteria per gli affari europei, che duplica nei fatti le competenze del Dipartimento per le politiche europee istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
In particolare, risulta alquanto discutibile che il Comitato tecnico permanente, a composizione esclusivamente burocratica, possa trasmettere proprie deliberazioni ai rappresentanti italiani presso l'Unione europea, come recita la lettera b) dell'articolo 16, comma 2. È assolutamente evidente, sul piano politico-istituzionale, che ogni deliberazione non possa che essere assunta in sede di Comitato interministeriale (CIAE).
Rappresentano invece importanti e positive modifiche normative le disposizioni introdotte per la creazione di nuclei europei presso ciascuna amministrazione statale e per l'incentivazione del distacco di esperti nazionali presso le istituzioni europee.
Nel passare alle norme relative alla partecipazione del Parlamento, sottolinea che la consultazione ed informazione, di cui all'articolo 3, così come previsto in altri ordinamenti ed in particolare in quello tedesco, debba espressamente menzionare, in materia di politica estera e di difesa comune, la trasmissione al Parlamento di tutti gli atti e documenti in possesso del Governo, restandone fermo naturalmente l'uso riservato ove necessario. Altrimenti, risulterebbe ingiustificatamente sminuito il controllo parlamentare in materia di politica estera anche rispetto a quello in materia di politica economica, di cui al comma 4 dello stesso articolo 3.
Interessa in modo specifico la Commissione, oltre alla previsione della riserva di esame parlamentare di cui all'articolo 7 e del meccanismo del cosiddetto freno d'emergenza di cui all'articolo 9, l'attuazione delle procedure semplificate di modifica di norme dei trattati europei. Al riguardo, è assolutamente condivisibile la scelta di prevedere l'adozione di un disegno di legge ad hoc nel caso di cui all'articolo 42, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (eventuale adozione di una politica di difesa comune dell'Unione)


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e nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 6 (modifiche relative alle politiche e azioni interne dell'Unione).
Per quanto riguarda l'obbligo di relazione al Parlamento, di cui all'articolo 10, è apprezzabile che finalmente esso sia disgiunto dall'esame della legge comunitaria, ma si dubita che sia funzionale dividere la Relazione annuale in due relazioni, una previsionale, da presentarsi entro il 31 dicembre, ed una a consuntivo, da presentarsi entro il 28 febbraio. Ritiene infatti preferibile che l'indirizzo e il controllo parlamentare si esplichino a fronte di un'unica relazione, al fine di meglio raccordare le valutazioni sull'anno precedente con le prospettive dell'anno successivo.
Nella presente riforma, oltre ad essere disgiunta dalla relazione annuale, la legge comunitaria viene ad essere divisa in due distinti atti normativi di iniziativa del Governo, secondo quanto previsto agli articoli 27 e 28. La legge di delegazione europea si occuperà soltanto del recepimento delle direttive mentre la legge europea provvederà alla cosiddetta «manutenzione normativa» e cioè alle modifiche dell'ordinamento interno che via via si rendano necessarie.
Al riguardo, osserva in via generale che anche questa duplicazione appare poco funzionale anche in considerazione del fatto che ormai l'arretrato del recepimento del diritto comunitario risulta largamente ridotto. Nel merito va poi precisato che il riferimento alle disposizioni esecutive dei trattati internazionali conclusi dall'Unione europea si intende limitatamente ai trattati la cui ratifica è stata autorizzata a livello nazionale, una volta che l'Unione stessa è stata dotata di personalità giuridica.
Sul piano politico, è poi di particolare rilievo l'introduzione di una procedura parlamentare per la nomina di membri italiani presso la Commissione europea, la Corte di giustizia, la Corte dei conti ed il Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. Tuttavia, la formulazione adottata non appare rispettosa delle prerogative parlamentari, perché dovrebbe limitarsi, come avviene in casi analoghi, come nel caso della legge n. 481 del 1995 istitutiva dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità, a menzionare le Commissioni parlamentari competenti, restando nella sfera di autonomia di ciascuna Camera la decisione sull'assegnazione sulla base delle competenze stabilite. Qualora restasse espressamente prevista la competenza della Commissione per le Politiche dell'Unione europea, andrebbe esplicitato il coinvolgimento della Commissione affari esteri. Sembra inoltre insufficiente prevedere soltanto un'audizione dei candidati e non l'espressione di un parere, benché non vincolante. Tale parere sarebbe invece necessario per configurare in modo politicamente incisivo la procedura.
Ricorda infine che l'articolo 53 fa salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea.
In conclusione, sarebbe auspicabile che il cantiere di riforma aperto da questo provvedimento prosegua avviando una riflessione di più ampio respiro sugli assetti istituzionali che regolano le relazioni tra l'Italia e l'Unione europea. Alla luce del Trattato di Lisbona e delle ulteriori necessità prospettate dalla gestione della moneta unica, ritiene infatti che sia venuto il momento di ripensare all'attuale collocazione del Ministero senza portafoglio delle politiche europee nella Presidenza del Consiglio. Sarebbe invece da prendere in seria considerazione il modello francese che prevede una segreteria di Stato per gli affari europei presso il Ministero degli affari esteri. Come è noto, a suo avviso anche il settore del commercio con l'estero dovrebbe essere gestito da un viceministro presso la Farnesina. Crede che tali questioni siano ormai mature per provvedere ad un riordino dei dicasteri in tale direzione.
Preannuncia, infine, la presentazione di una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul nuovo testo unificato in esame, anche alla luce di quanto potrà emergere dal dibattito odierno.


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Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI fa presente che il proficuo lavoro svolto presso la XIV Commissione è stato caratterizzato da un'attenzione specifica agli equilibri istituzionali in una materia delicata, in cui è essenziale attrezzare il nostro Paese in modo adeguato sia nella fase ascendente che in quella discendente. Nella consapevolezza della molteplicità delle impostazioni possibili, ritiene che la Commissione di merito valuterà l'opportunità di conformarsi al parere rinforzato di questa Commissione in linea con l'esigenza di scongiurare ogni eventuale incertezza sul piano delle competenze istituzionali nella formazione del diritto europeo.

Mario BARBI (PD) condivide le valutazioni del relatore, che evidenziano la particolare rilevanza del provvedimento in esame e l'urgenza di adeguare il nostro ordinamento alle novità introdotte con il Trattato di Lisbona. Tale urgenza è connessa alle maggiori competenze dell'Unione europea nelle diverse politiche, alle più articolate procedure decisionali e alla necessità di assicurare forme di verifica democratica alle decisioni assunte dai governi nazionali in sede europea. In tal senso è essenziale operare per un potenziamento del ruolo del Parlamento italiano, soprattutto in fase ascendente. A suo avviso, il nuovo testo unificato in esame procede in tale direzione ed è complessivamente condivisibile. Esprime specifiche perplessità in particolare sul dettato dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo, laddove subordina alla richiesta dei competenti organi parlamentari lo svolgimento dell'illustrazione da parte del Governo della posizione da assumere anche davanti ai competenti organi parlamentari. Inoltre, nel ritenere assai opportuna l'istituzione del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), condivide le perplessità del relatore sulla previsione, di cui al comma 1 dell'articolo 2, della partecipazione del Ministro degli affari esteri assistito dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o dal Rappresentante permanente aggiunto. Esprime talune riserve circa il modello di organizzazione ministeriale propria del sistema francese ritenendo che quello adottato dal nostro Paese sia conforme al nostro specifico assetto organizzativo e funzionale. Sottolinea la centralità dell'Amministrazione degli affari esteri sui temi europei, nella consapevolezza del carattere ibrido dell'Unione europea, in quanto organizzazione che coinvolge la politica interna del nostro Paese, oltre che quella estera. Per tali ragioni è opportuno prevedere strutture sia a livello politico che amministrativo capaci di rispondere a tale specificità.

Gianpaolo DOZZO (LNP) ricorda che l'esigenza di rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali nei processi decisionali a livello europeo è stata messa in evidenza fin dal 1994, alla luce delle carenze dell'allora vigente «legge La Pergola», e che il dibattito odierno evidenzia quanta strada si debba ancora compiere in tale direzione. A suo parere, il provvedimento in esame può utilmente contribuire in tal senso, malgrado alcuni singoli aspetti da chiarire. Si associa alle perplessità del relatore e del collega Barbi circa il ruolo del Rappresentante Permanente che dovrebbe assistere in via regolare il Ministro degli affari esteri alle riunioni del CIAE, prefigurando una sorta di tutela specifica al vertice politico della Farnesina a paragone con gli altri Ministri. In generale, ritiene che si debbano evitare aggravi e doppioni amministrativi rispetto alle strutture già esistenti ed operanti presso il Dipartimento per le politiche comunitarie. Condivide la considerazione del relatore circa la necessità di assicurare un adeguato flusso di documentazione informativa al Parlamento, in analogia con il sistema tedesco. Sottolinea la particolare rilevanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9, che muovono nella direzione auspicata di un potenziamento del ruolo del Parlamento. Concorda altresì sull'opportunità di unificare le relazioni che il Governo presenta annualmente alle Camere come pure le considerazioni svolte in tema di


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nomine di componenti italiani, presso le istituzioni dell'Unione europea.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI sottolinea che il provvedimento in esame tiene conto della riforma in senso federale del nostro Stato, prevedendo il pieno coinvolgimento delle regioni in fase ascendente e discendente. Precisa che la disposizione sulla presenza del Rappresentante permanente è il risultato di un articolato esame presso la XIV Commissione che ha consentito di evolvere da una prima formulazione che vedeva tale figura amministrativa alle dipendenze funzionali del Dipartimento per le politiche comunitarie relativamente al processo normativo europeo. L'attuale formulazione del testo potrà essere oggetto di ulteriori valutazioni da parte della Commissione di merito, anche sulla base del parare che la III Commissione esprimerà al riguardo.

Gianpaolo DOZZO (LNP) ritiene improprio prefigurare forme di tutela del Ministro degli affari esteri all'interno del CIAE.

Francesco TEMPESTINI (PD) sottolinea l'esigenza di assicurare che il Comitato tecnico, di cui all'articolo 16 del nuovo testo unificato, rivesta i caratteri di organo amministrativo rispetto alle deliberazioni di natura politica proprie del CIAE. Anche con riferimento alle disposizioni sulla Segreteria per gli affari europei, ritiene opportuno precisare la necessità di tenere distinti i ruoli e di non consentire che sul piano decisionale la tecnocrazia ministeriale si sostituisca al competente soggetto politico.

Mario BARBI (PD), intervenendo sugli articoli 2 e 16, ritiene che il provvedimento sia lacunoso quanto alla disciplina del rapporto tra il CIAE e la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, che con le sue articolazioni deve contribuire al lavoro del Comitato interministeriale. Esprime perplessità sul dettato dell'articolo 16, comma 2, lettera b), in linea con quanto osservato dal collega Tempestini, in quanto non emerge con la dovuta chiarezza che il livello di decisione politica compete al Comitato interministeriale e non a quello tecnico.

Francesco TEMPESTINI (PD) chiede chiarimenti al Governo in merito alla ratio sottesa alla scelta di fare assistere il Ministero degli affari esteri alle riunioni del CIAE dal Rappresentante permanente. Qualora tale presenza sia opportuna, ritiene che si possa lavorare per individuare la formulazione legislativa più adeguata senza equivoci circa il ruolo del Ministro degli affari esteri a paragone con gli altri ministri.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI sottolinea che il CIAE richiede la costante informazione dei suoi componenti sullo stato dei negoziati in corso nelle diverse sedi dell'Unione europea. In tal senso la presenza del Rappresentante permanente alle riunioni del CIAE è funzionale alla formazione della decisione a livello politico. La previsione sulla presenza del Rappresentante permanente aggiunto tende a sottolineare l'opportunità di assicurare la presenza della Rappresentanza stessa come ufficio e non del suo singolo vertice. Condivide l'esigenza che la Commissione di merito individui il modello istituzionale migliore per realizzare tale obiettivo preservando sia le prerogative del Ministero degli affari esteri, sia la capacità decisionale del Comitato interministeriale e la sua funzionalità.

Roberto ANTONIONE (PdL) ritiene che non vi sia necessità di prevedere con disposizione normativa la presenza del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea alle riunioni del CIAE, rientrando nell'autonomia del Ministro degli affari esteri la decisione sulle figure amministrative da cui farsi assistere alle singole riunioni del CIAE. Una esplicita previsione al riguardo non può, a suo avviso, che implicare una valutazione di natura politica sul ruolo del Rappresentante permanente.

Gianpaolo DOZZO (LNP) ribadisce l'opportunità di fare chiarezza in quanto il


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testo in esame sembra sminuire il ruolo del Ministro degli affari esteri in seno al CIAE.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI osserva che il Rappresentante permanente non è titolare di un potere autonomo e il testo muove dall'esigenza di assicurare un contributo utile all'attività complessivamente svolta dal Comitato interministeriale.

Gianpaolo DOZZO (LNP) ritiene che sarebbe opportuno procedere alla soppressione della specifica disposizione sulla presenza del Rappresentante permanente quale assistente del Ministro degli affari esteri.

Roberto ANTONIONE (PdL) ribadisce l'esigenza di non introdurre nel testo una norma che alteri il ruolo proprio delle figure istituzionali coinvolte.

Mario BARBI (PD) ritiene che i colleghi intervenuti concordino sulla necessità di non esplicitare la presenza del Rappresentante permanente quale figura che assiste di regola il Ministro degli affari esteri, nel pieno riconoscimento circa l'apporto essenziale che il Rappresentante permanente assicura al Comitato interministeriale. Il dibattito fa a suo avviso emergere invece la necessità di disciplinare il rapporto tra il Comitato interministeriale e la Rappresentanza permanente, che non è oggetto di disciplina in nessuna norma del testo in esame.

Roberto ANTONIONE (PdL) chiede al Governo chiarimenti in ordine al vantaggio che deriverebbe sul piano concreto dalla specifica previsione legislativa della presenza del Rappresentante permanente quale assistente del Ministro degli affari esteri alle riunioni del CIAE.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI ribadisce che l'esigenza è sul piano funzionale e va letta non nell'ottica di un singolo dicastero ma nell'interesse nazionale.

Isidoro GOTTARDO (PdL) sottolinea, anche in qualità di relatore sul provvedimento presso la XIV Commissione, che il testo in esame è frutto di un accurato e complesso lavoro svolto anche in sede di comitato ristretto, in cui il tema del ruolo della Rappresentanza permanente ha costituito una delle questioni più rilevanti. La disposizione, che è oggi oggetto di confronto, nasce dall'intento di assicurare al Comitato interministeriale efficienza decisionale e capacità di interlocuzione con tutti i settori dell'Amministrazione dello Stato.

Francesco TEMPESTINI (PD), nella consapevolezza dello sforzo compiuto dalla Commissione di merito, rileva che la Commissione affari esteri e comunitari può utilmente contribuire all'ulteriore miglioramento del testo in esame.

Gianpaolo DOZZO (LNP), in vista della preannunciata proposta di parere da parte del relatore, auspica la previsione di una condizione volta a inserire, all'articolo 16, comma 2, lettera b), la mera eventualità che siano richieste osservazioni da parte del Comitato tecnico in vista delle deliberazioni che il CIAE potrà di volta in volta assumere.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, come preannunciato, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo (vedi allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza è stato svolto dalle 15.45 alle 15.50.


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AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE


Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

III Commissione - Mercoledì 16 marzo 2011


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ALLEGATO

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Nuovo testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il nuovo testo unificato recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
rilevata l'opportunità di procedere ad una risistemazione della normativa sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, mettendo particolarmente in evidenza il nuovo ruolo dei Parlamenti nazionali;
evidenziata la complessità dell'apparato governativo che si configurerebbe approfondendo le competenze del Comitato tecnico permanente ed istituendo una Segreteria per gli affari europei, che nei fatti duplica il già esistente Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
valutata positivamente la previsione di un atto legislativo per le procedure semplificate di modifica di norme dei trattati nei casi di cui agli articoli 42, comma 2, e 48, comma 6, del Trattato sull'Unione europea;
apprezzato lo sganciamento dell'obbligo di relazione annuale del Governo dall'iter della legge comunitaria, ma ritenuto inopportuno prevedere due relazioni distinte, che duplicherebbero l'esame parlamentare e non consentirebbero di considerare congiuntamente i risultati dell'anno precedente e le prospettive dell'anno successivo;
preso atto della duplicazione della Legge comunitaria in legge di delegazione europea e legge europea, che tuttavia potrebbe configurare un appesantimento dei lavori parlamentari;
osservato che occorre una precisazione al pur vigente testo normativo ripreso alla lettera d) dell'articolo 28, comma 3, dal momento che l'Unione europea è oggi dotata di personalità giuridica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, aggiungere infine le seguenti parole: «garantendo in modo particolare il contributo del Parlamento al buon funzionamento dell'Unione europea»;
all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: «assistito dal Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea o dal Rappresentante permanente aggiunto,»;
all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: «su loro richiesta»;
all'articolo 3, comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «, anche mediante l'inoltro degli attinenti documenti, relazioni, comunicazioni e processi verbali


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delle istituzioni europee, ivi inclusi i rapporti della Rappresentanza permanente d'Italia.»;
all'articolo 10, le relazioni annuali al Parlamento siano riunificate in un'unica relazione da presentare alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno;
all'articolo 14, comma 2, sopprimere le parole: «per materia e per i rapporti con l'Unione europea di Camera e Senato», nonché le parole: «, ove lo ritengano,»;
all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «direttore della Segreteria per gli affari europei, di cui all'articolo 17» con le seguenti: «direttore del Dipartimento per le politiche europee, di cui all'articolo 15»;
all'articolo 16, comma 2, sostituire la parola: «coordina» con la parola: «cura»;
all'articolo 16, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «quando necessario,»;
all'articolo 16, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «le proprie deliberazioni» con le seguenti: «le deliberazioni del CIAE corredate, se richiesto, delle proprie osservazioni»;
all'articolo 28, comma 3, lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: «ed approvati dall'Italia secondo le norme costituzionali vigenti.»;

e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità che le competenti Commissioni parlamentari non si limitino all'audizione delle persone proposte o designate quali membri italiani di istituzioni dell'Unione europea, di cui all'articolo 14, ma possano esprimere un parere non vincolante;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di non procedere all'istituzione della Segreteria per gli affari europei di cui all'articolo 17, concentrandone competenze e personale nel Dipartimento per le politiche europee;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di riunificare in un unico disegno di legge la legge di delegazione europea e la legge europea di cui all'articolo 27.

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