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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della X Commissione permanente
(Attività produttive, commercio e turismo)
X Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 16 marzo 2011


ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 129

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (Parere alla V Commissione) (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione) ... 134
ALLEGATO (Parere approvato dalla X Commissione) ... 135

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abb. (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione - Nulla Osta) ... 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

X Commissione - Resoconto di mercoledì 16 marzo 2011


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
Atto n. 335.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Raffaello VIGNALI, presidente, in sostituzione del relatore, collega Lazzari, che ha avuto un imprevisto, svolge la relazione introduttiva. L'intervento normativo in esame, in attuazione della disciplina UE, si pone gli obiettivi di aumentare la sicurezza


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degli approvvigionamenti e la concorrenza nel mercato interno dell'elettricità e del gas, di assicurare un'efficace separazione tra imprese del gas che sono proprietarie e che gestiscono reti di trasporto e imprese che utilizzano le reti di trasporto medesime per l'importazione e la vendita di gas, di tutelare maggiormente i consumatori e in particolare i clienti «vulnerabili».
Nel Titolo I (artt. 1-5) sono state raggruppate le disposizioni, presenti in entrambe le direttive (2009/72/CE e 2009/73/CE) e nei relativi regolamenti, che riguardano aspetti comuni ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.
L'articolo 1 prevede l'emanazione di atti di indirizzo e di provvedimenti da parte del Ministro dello sviluppo economico al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema gas e per il sistema elettrico. Il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) è chiamato a definire gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato elettrico.
L'articolo 2, ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede a definire una procedura trasparente e non discriminatoria per la realizzazione di nuova capacità di produzione elettrica ovvero per l'introduzione di misure di efficienza energetica.
L'articolo 3 dispone che nell'ambito della Strategia energetica nazionale, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano individuate le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia.
L'articolo 4 attribuisce al MiSE, in caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia, il compito di adottare temporaneamente le necessarie misure di salvaguardia.
All'articolo 5 si prevede che le imprese di fornitura hanno l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità pubbliche competenti, per un periodo minimo di 5 anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas o di elettricità.
Il Titolo II (articoli 6-33) riguarda il mercato del gas naturale.
L'articolo 6 adegua le definizioni già contenute nel decreto legislativo n. 164/200 (norme comuni per il mercato del gas) alle definizioni contenute nella direttiva 2009/73/CE e ne aggiunge delle altre.
L'articolo 7 è volto ad introdurre misure più efficaci per la tutela dei consumatori e a tal fine sostituisce il testo vigente dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/2000.
L'articolo 8 attribuisce al MiSE il compito di provvedere alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas e di definire il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas.
L'articolo 9 dispone che entro il 3 marzo 2012 i Gestori dei sistemi di trasporto siano certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), che vigila sull'osservanza delle prescrizioni in materia di separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto. È altresì previsto che l'AEEG avvii, entro un mese dall'entrata in vigore del decreto, la procedura di certificazione di ciascuna impresa proprietaria della rete di trasporto del gas naturale che, alla medesima data, agisca in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas.
L'articolo 10 dispone l'adozione del modello di «Gestore di trasporto indipendente» (Independent Transmission Operator - ITO) - ovvero un operatore indipendente del trasporto che, pur sotto il controllo azionario dell'impresa verticalmente integrata, è reso «neutro» dal


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l'influenza della medesima impresa tramite regole atte a garantirne l'indipendenza e correttezza dell'operato -, entro il 3 marzo 2012, per l'impresa proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale. Invece, entro il predetto termine, solamente per i soggetti proprietari di porzioni minori di reti di trasporto, si prevede la possibilità, in alternativa, di designare un «Gestore di sistema indipendente» (Indipendente System Operator - ISO), ovvero un gestore della rete di trasporto separato proprietariamente dal soggetto che ha la proprietà della stessa rete, la quale può quindi rimanere integrata con la società di produzione e vendita. Viene comunque salvaguardata la possibilità, in ogni momento, per le imprese verticalmente integrate di cui sopra di procedere alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas naturale (modello Ownership Unbundling - OU). È altresì disposta l'impossibilità per le imprese già operanti in regime di separazione proprietaria di adottare una diversa modalità di separazione. L'articolo in esame disciplina inoltre le attività e gli obblighi posti a carico di ciascun Gestore della rete di trasporto di gas. Il MiSE vigila sul rispetto delle norme relative alla separazione della rete di trasporto del gas anche tramite l'AEEG che, in caso di inadempienza, irroga apposite sanzioni.
L'articolo 11 stabilisce che il Gestore di trasporto indipendente (di seguito: Gestore) è tenuto a dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attività di trasporto del gas.
L'articolo 12 reca una disciplina volta a garantire adeguate prerogative di indipendenza del Gestore rispetto all'impresa verticalmente integrata.
L'articolo 13 prevede che le decisioni relative alla nomina e al rinnovo, nonché alle condizioni di lavoro delle persone responsabili della gestione o dei componenti degli organi amministrativi del Gestore siano adottate dal suo Organo di sorveglianza (che, ai sensi dell'articolo 14, ha l'incarico di assumere tutte le decisioni più significative nella vita societaria del Gestore) e vagliate dall'AEEG. È stabilito che le persone responsabili della gestione e i membri degli organi amministrativi non devono avere nessun'altra posizione, responsabilità o interesse nell'impresa verticalmente integrata (né devono averla avuta nei tre anni prima della nomina).
L'articolo 15 prevede che il Gestore elabori ed attui un programma di adempimenti in cui vengano esposte tutte le misure finalizzate ad assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori.
L'articolo 16 disciplina l'emanazione di un decreto contenente le modalità per la redazione, da parte dei Gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8.
L'articolo 17 disciplina la possibilità, per le imprese proprietarie di porzioni minori di reti di trasporto di gas di cui all'articolo 10, co. 1, lett. b) (cfr. supra), di designare un «Gestore di sistema indipendente», tramite apposita istanza al MiSE.
L'articolo 18 dispone che qualora sia stato nominato un Gestore di sistemi indipendente, un proprietario di un sistema di trasporto e un gestore di un sistema di stoccaggio che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata devono essere indipendenti, almeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio.
L'articolo 19 prevede, per le imprese verticalmente integrate che intendano procedere alla separazione proprietaria dei Gestori di sistemi di trasporto di gas, il rispetto di alcune disposizioni mutuate dalla normativa UE.
L'articolo 20 stabilisce che le imprese di gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o di rigassificazione di GNL designano uno o più gestori dei sistemi di


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stoccaggio e di rigassificazione di GNL; tali gestori devono operare nel rispetto dei principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminazione.
Ai sensi dell'articolo 21, i compiti dei gestori di sistemi di trasporto, di stoccaggio o di rigassificazione di GNL, consistono principalmente nel gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, nell'astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, nel fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.
L'articolo 22 reca disposizioni in materia di obblighi di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto.
L'articolo 23 disciplina, per le imprese di distribuzione del gas che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata, il principio dell'indipendenza, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.
L'articolo 24 reca modifiche alla disciplina del regime di transizione nell'attività di distribuzione.
L'articolo 25 stabilisce che le imprese di gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di GNL, in base ai criteri stabiliti dall'AEEG. Le medesime imprese consentono alle amministrazioni competenti di accedere alla loro contabilità (articolo 26).
L'articolo 27 introduce una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina dell'attività di stoccaggio e dell'attività di vendita.
L'articolo 28 reca una serie di modifiche alle norme relative all'attività di importazione in modo da semplificarne le procedure.
Ai sensi dell'articolo 29, in caso di controversie transfrontaliere trovano applicazione le relative disposizioni dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso.
L'articolo 30 prevede l'applicazione, in modo non discriminatorio, delle norme del decreto legislativo n. 164/2000 relative al gas naturale, compreso il GNL, anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza problemi tecnici o di sicurezza.
L'articolo 31 chiarisce le definizioni di Rete nazionale dei gasdotti e di Rete di trasporto regionale.
Ai sensi dell'articolo 32, l'AEEG, sulla base di indirizzi del MiSE, provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il GME entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale.
L'articolo 33 prevede che i soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione o di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possano richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che preveda il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto.
Il Titolo III (articoli 34-41) riguarda il mercato elettrico.
In particolare, l'articolo 34 adegua le definizioni già contenute nel decreto legislativo n. 79/1999 (norme comuni per il mercato dell'elettricità) alle definizioni contenute nella direttiva 2009/72/CE e ne aggiunge delle altre.
L'articolo 35 ribadisce il principio che tutti i clienti sono idonei, conferma per clienti domestici e PMI che non hanno


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(ancora) scelto un fornitore sul mercato libero il diritto a rimanere nell'ambito del regime di maggior tutela (pur prevedendo un possibile percorso per promuovere il ricorso al mercato libero da parte dei clienti non domestici), reca misure per rendere certi e spediti i termini per cambiare fornitore.
L'articolo 36 ribadisce la riserva allo Stato dell'attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica, che viene svolta in regime di concessione da Terna Spa che opera come gestore della rete di trasmissione. Viene quindi disciplinata la certificazione del gestore della rete di trasmissione nazionale.
L'articolo 37 ha come obiettivi la promozione degli scambi transfrontalieri, la sicurezza degli approvvigionamenti e lo sviluppo sostenibile. In particolare si prevede che Terna e il GME operino con i gestori dei Paesi membri in un'ottica di coordinamento delle loro azioni.
L'articolo 38 fissa il principio dell'indipendenza, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, del gestore del sistema di distribuzione qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, relativamente alle altre attività non connesse alla distribuzione.
L'articolo 39, al fine di consentire il superamento della procedura d'infrazione 2009/2174, stabilisce che l'esenzione, per i nuovi interconnettori, dalla disciplina che prevede l'obbligo di accesso a terzi è accordata dal MiSE, sentita l'AEEG, per un periodo e per una quota delle nuove capacità di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso.
L'articolo 40 reca norme in materia di interconnessione di rete con Paesi extra UE.
L'articolo 41 stabilisce che le politiche di comunicazione e di marchio relative all'attività di vendita ai clienti del mercato libero ovvero ai clienti del servizio di maggior tutela, non devono creare confusione tra i rami d'azienda ovvero tra le società che svolgono le suddette attività.
Il Titolo IV (articoli 42-46) è dedicato all'Autorità nazionale di regolazione.
Oltre ad integrare i compiti dell'AEEG già previsti dalla legge n. 481 del 1995 in base alle nuove attribuzioni previste dalle direttive da recepire; fra gli ulteriori compiti vi è quello di garantire l'applicazione effettiva delle misure di tutela dei consumatori da parte degli esercenti i servizi; i poteri di vigilanza sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto;viene altresì attribuito alla stessa Autorità il potere di decidere sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione. Inoltre, si attribuisce all'AEEG il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni ed obblighi previsti dal provvedimento in esame e dai regolamenti del «terzo pacchetto» del mercato dell'energia.
Il Titolo V (articoli 47-50) reca le norme finali. Tra l'altro, si recepisce la direttiva 2008/92/CE e si precisa che dal provvedimento non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Andrea LULLI (PD) chiede di poter audire sul provvedimento in esame rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Raffaello VIGNALI (PdL), presidente, sottolinea che la richiesta dell'onorevole Lulli sarà valutata nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissato al termine della seduta odierna della Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.


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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 16 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi.
COM(2011)11 definitivo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, ricorda che nella giornata di ieri ha presentato la sua proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione.

Fabio GAVA (PdL), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere.

I deputati Andrea LULLI (PD) e Salvatore RUGGERI (UdC), a nome dei rispettivi gruppi, dichiarano voto di astensione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 15.35.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Testo unificato C. 2854 Buttiglione e abb.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Nulla Osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2011.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

X Commissione - Mercoledì 16 marzo 2011


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ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo.

PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi (COM(2011)11 definitivo);
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) si preveda in ordine all'attuazione di un risanamento del bilancio rigoroso, una riduzione del budget dell'Unione europea, riducendo di conseguenza i contributi degli stati che alimentano la spesa pubblica;
b) siano previste in ordine allo sviluppo dell'occupazione e della competitività, nonché alla salvaguardia degli investimenti in ricerca, misure volte:
1) ad adottare misure in difesa del «made in» dei vari stati membri accelerando e facilitando le leggi in sua tutela sull'esempio della legge 8 aprile 2010, n. 55;
2) a mettere in atto una seria politica di contrasto al dumping sociale e ambientale dei Paesi del Far East, dando così seguito agli atti di indirizzo approvati dalla Commissione attività produttive della Camera dei Deputati che vanno in tale direzione;
3) a mettere in atto severi meccanismi di controllo e contrasto alla contraffazione, sia a tutela delle imprese che della salute dei consumatori, sia intervenendo a livello di dogane che sulla rete di distribuzione all'interno della UE, coinvolgendo e responsabilizzando i partner commerciali, potenziano ed irrigidendo gli strumenti repressivi verso i paesi partner i cui operatori si dimostrino recidivi nelle violazioni delle regole della libera concorrenza;
4) ad adoperasi affinché il rapporto di cambio tra l'euro e le divise delle principali economie mondiali, in particolare Dollaro americano e Yuan/renminbi cinese, siano coerenti con i rispettivi tassi di crescita.

e la seguente osservazione:
a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere nel PNR l'approvazione della proposta di legge recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» quale misura volta a favorire la crescita ed in particolare a creare un contesto favorevole alla ripresa economica e al rilancio, in particolare, delle PMI.

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