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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)
II Commissione

SOMMARIO

Martedì 29 marzo 2011


SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A (Discussione e rinvio - Adozione del testo base). ... 54
ALLEGATO (Testo base) ... 59

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900 , approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli (Seguito dell'esame e rinvio) ... 55

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio) ... 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO DEI NOVE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. Emendamenti C. 3137-A ... 58

AVVERTENZA

II Commissione - Resoconto di martedì 29 marzo 2011


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SEDE LEGISLATIVA

Martedì 29 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364-728-1944-2564-A.
(Discussione e rinvio. - Adozione del testo base).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, rileva come l'ordine del giorno rechi la discussione delle proposte di legge n. 2364, approvata dal Senato, n. 728 La Russa, n. 1944 Losacco e n. 2564 Volontè, in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Ricorda che la Commissione ha concluso il 30 luglio 2010 l'esame in sede referente della proposta di legge, giungendo all'approvazione di un testo risultante dall'approvazione di emendamenti. Si sono quindi realizzati i presupposti per il trasferimento in sede legislativa, che è stato deliberato dall'Assemblea giovedì 24 marzo scorso.


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In sostituzione del relatore, l'onorevole Giulia Bongiorno, si riporta alla relazione svolta nel corso dell'esame in sede referente.

Interviene il Sottosegretario Giacomo CALIENDO.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.
In sostituzione del relatore, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo adottato dalla Commissione, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente nonché dalle ulteriori modifiche alle quali il Governo ha subordinato il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa (vedi allegato).
Ricorda infatti che il Governo ha subordinato il consenso al trasferimento alla sede legislativa alla soppressione dell'articolo 5 del predetto testo, recante una modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

La Commissione approva la proposta di adozione del testo base.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che il testo base sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Avverte inoltre che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà definita l'organizzazione della discussione, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.
Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.45.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 23 marzo 2011.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che, esaurito il ciclo di audizioni, il dibattito in Commissione dovrebbe focalizzarsi sulle questioni più controverse. Esprime, in primo luogo, forti perplessità sulla formulazione dell'articolo 20 del provvedimento, che sembrerebbe prestarsi ad una interpretazione assolutamente inaccettabile: stante il riferimento contenuto nel comma 2 alle verifiche mediante richiesta di informazioni all'ente previdenziale, sembra infatti che al Consiglio nazionale forense sia attribuito il potere di cancellazione dall'Albo anche in base a criteri reddituali. Se questa norma non fosse corretta, è stato stimato che potrebbero essere cancellati dall'Albo circa 50.000 giovani avvocati.
Altra questione riguarda i poteri regolamentari del Consiglio nazionale forense, che sembrano ampliati a dismisura. Poteri così ampi appaiono difficilmente giustificati e dovrebbero quantomeno essere controbilanciati da un sistema elettorale che preveda l'elezione diretta dei membri che compongono il Consiglio.


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Rileva infine come il tema delle specializzazioni, trattato dall'articolo 8, non sia stato sufficientemente approfondito nel corso delle audizioni. Sottolinea, in particolare, come le associazioni e gli organismi che non sono stati auditi non abbiano adeguatamente rappresentato la totale avversità della maggior parte degli avvocati nei confronti di questa disposizione.

Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, non condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole Capano sull'articolo 20 del provvedimento, sottolineando comunque come il tema centrale sia la disciplina da applicare a coloro che non esercitano concretamente la professione. Con riferimento al Consiglio nazionale forense ritiene che il provvedimento non introduca norme rivoluzionarie, bensì disposizioni dettate da esigenze di funzionalità ed efficienza, nonché garanzie idonee a sostenere i poteri attribuiti al Consiglio.
Per quanto concerne il prosieguo dei lavori della Commissione, ritiene che la migliore soluzione sarebbe quella di costituire un Comitato ristretto.

Mario CAVALLARO (PD) ricorda di avere presentato, insieme alla rappresentante del gruppo e ad altri colleghi del PD, una richiesta di dati ed informazioni al Governo.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, assicura che nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per oggi, sarà valutata la richiesta di dati ed informazioni dei colleghi del PD ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento. Nella medesima riunione sarà inoltre valutata l'opportunità di procedere nei lavori tramite la costituzione di un Comitato ristretto, fermo restando che l'eventuale proposta di costituzione del Comitato dovrà essere sottoposta all'approvazione della Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 marzo 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.55.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
Testo unificato C. 2699-ter.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, rileva come il testo unificato delle proposte di legge A.C. 2699-ter (approvata dal Senato) e abbinate, rechi disposizioni finalizzate alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.
L'articolo 1 istituisce e disciplina, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), una struttura di prevenzione delle frodi nel settore delle assicurazioni RCA. Tale struttura è costituita da un gruppo di lavoro e da un archivio informatico (comma 2).
Si demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'istituzione e la disciplina del gruppo di lavoro avente i compiti di cui al comma 3 e, tra i quali, si segnala il particolare quello di collaborare.
I membri del gruppo (comma 4) sono designati tra persone in possesso di specifiche esperienze professionali nel contrasto ai fenomeni fraudolenti ovvero nel settore assicurativo.
Per quanto riguarda l'archivio informatico di cui dovrà avvalersi il gruppo di


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lavoro per la propria attività (comma 5), di esso è titolare l'ISVAP, con affidamento della gestione a CONSAP SpA. Le disposizioni in commento indicano le banche dati cui è collegato l'archivio (tra cui la banca dati degli attestati di rischio e quella dei sinistri, il Pubblico registro automobilistico e il Casellario centrale infortuni presso l'INAIL), consentendo di individuarne ulteriori con decreto ministeriale. L'archivio è articolato in due sottosistemi (comma 6): il primo analizza le informazioni presenti nella banca dati, mentre il secondo è un modulo informatico di allerta volto a evidenziare i rischi di frode.
Si demandano (comma 7) a un provvedimento secondario le modalità di connessione con le banche dati e le modalità di gestione, conservazione e accesso all'archivio. Tra gli obblighi intestati in capo alle imprese di assicurazione in connessione con l'archivio (comma 8), si ricorda il dovere di mettere a disposizione gli elementi informativi relativi ai contratti contenuti nelle proprie banche dati.
Le norme proposte intendono garantire la collaborazione tra la struttura di prevenzione e le altre autorità coinvolte nell'ambito antifrode (comma 9); affidano all'ISVAP il compito di determinare l'assetto organizzativo e il funzionamento dell'istituenda struttura (comma 10); recano l'obbligo, ove le informazioni raccolte contengano riferimenti a professionisti iscritti ad appositi albi, di trasmetterle ai relativi ordini professionali ai fini dell'esercizio di eventuali azioni disciplinari (comma 11).
L'articolo 2 reca modifiche al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209 del 2005).
In primo luogo (comma 1) viene introdotta la possibilità per le imprese assicurative di richiedere l'ispezione del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria RC per i veicoli a motore; in tal caso è disposta una riduzione delle tariffe.
Per quel che riguarda l'attestazione dello stato del rischio consegnata annualmente dall'impresa al contraente, essa deve contenere (comma 2) anche la specificazione della tipologia di danno eventualmente liquidato e può essere trasmessa per via telematica. Inoltre, il regolamento ISVAP concernente le indicazioni su tale attestazione deve obbligatoriamente prevedere (in luogo della sola possibilità di prevederlo) la trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria RC.
È modificata anche la disciplina del risarcimento del danno (comma 3), in particolare per quanto concerne l'ispezione del veicolo danneggiato e la sua eventuale riparazione.
Viene introdotta una specifica procedura, atta a consentire all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento ove dalla consultazione della banca dati sinistri siano riscontrati almeno due «parametri di significatività» (in sostanza, ove emergano elementi sintomo di frode). Inoltre, si prevede che il soggetto danneggiato non possa sottrarsi agli accertamenti strettamente necessari alla stima del danno, in pendenza dei termini per la formulazione dell'offerta da parte della compagnia assicuratrice.
L'articolo 3 sanziona le condotte volte alla distruzione, falsificazione o alterazione dei dati contenuti nell'archivio informatico (comma 1) nonché le condotte che ostacolano il collegamento tra l'archivio e le banche dati (comma 2). Viene inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per la falsa attestazione di invalidità per sinistri stradali (modificando l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 78 del 2010): a tal fine si prevede l'applicazione, agli esercenti le professioni sanitarie che attestino falsamente uno stato di invalidità conseguente ad incidente stradale, sia di sanzioni penali che di misure disciplinari (queste ultime nei confronti dei dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o convenzionate).
L'articolo 4 reca misure volte a contrastare la contraffazione dei contrassegni assicurativi RC auto: a tal fine è prevista una progressiva dematerializzazione dei


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contrassegni (comma 1) e la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici.
Inoltre, la disposizione (comma 4) introduce ulteriori modalità di rilevazione dell'obbligo di assicurare i veicoli per la responsabilità civile: in particolare, dispositivi, apparecchiature e mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di circolazione; dispositivi e apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato; altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio.
La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.
L'articolo 5 istituisce un sistema di valutazione sull'impatto economico del sistema di prevenzione delle frodi.
L'articolo 6, infine, reca disposizioni di natura finanziaria.
Ritenuto che il provvedimento, pur essendo sostanzialmente condivisibile, presenti taluni aspetti che necessitano di essere approfonditi, si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 29 marzo 2011.

Misure contro la durata indeterminata dei processi.
Emendamenti C. 3137-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.30 alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.
C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.

II Commissione - Martedì 29 marzo 2011


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (C. 2364-728-1944-2564-A).

TESTO BASE

Capo I
MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108).

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche all'imprenditore individuale dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti»;


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e) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subìto dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari».

2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente».
3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».
4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio».

Art. 2.
(Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44).

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), l'elargizione è consentita anche a favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento,


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a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»;
c) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:
«Art. 18-ter. - (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci»;
d) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività»;
e) all'articolo 20:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo».


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Art. 3.
(Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 629 del codice penale).

1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonché».

Capo II
PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 6.
(Finalità).

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.
2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 7.
(Presupposti di ammissibilità).

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta è ammissibile quando il debitore:
a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;


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b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

Art. 8.
(Contenuto dell'accordo).

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Art. 9.
(Deposito della proposta di accordo).

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 10.
(Procedimento).

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.


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4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 11.
(Raggiungimento dell'accordo).

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 12.
(Omologazione dell'accordo).

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Art. 13.
(Esecuzione dell'accordo).

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore


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che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Art. 14.
(Impugnazione e risoluzione dell'accordo).

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 15.
(Organismi di composizione della crisi).

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.
4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non


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spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.
6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.
(Iscrizione nel registro).

1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

Art. 17.
(Compiti dell'organismo di composizione della crisi).

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori per il raggiungimento dell'accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano.
2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.

Art. 18.
(Accesso alle banche dati pubbliche).

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
2. I dati personali acquisiti per le finalità del comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 19.
(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;


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c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;
d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta e nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Art. 20.
(Disposizioni transitorie e finali).

1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.
4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Capo III
ENTRATA IN VIGORE
Art. 21.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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