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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)
XI Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 6 aprile 2011


UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo ... 141

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli ... 142

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base) ... 142
ALLEGATO (Testo unificato delle proposte di legge, elaborato dal relatore sulla base dei lavori del Comitato ristretto e adottato come testo base ... 145

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2011 Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. C. 4215 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole) ... 143

XI Commissione - Resoconto di mercoledì 6 aprile 2011


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 6 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 6 aprile 2011.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.


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COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 6 aprile 2011.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011.

Silvano MOFFA, presidente, comunica che - in esito ai lavori del Comitato ristretto, appena terminati - il relatore ha elaborato un testo unificato dei progetti di legge in titolo (vedi allegato), di cui propone l'adozione come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), nel giudicare una forzatura che la maggioranza decida di adottare come testo base una proposta non sufficientemente meditata e non condivisa con l'opposizione, confidando solo nella propria consistenza numerica, ritiene quantomeno singolare ipotizzare - come preannunciato nell'ambito del Comitato ristretto - lo svolgimento di audizioni informali su tale testo: sarebbe stato più opportuno, a suo giudizio, acquisire elementi di conoscenza dai soggetti interessati sul complesso dei problemi esistenti, prima della formale adozione di un testo base. Preannunciando, dunque, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore, fa notare, da ultimo, che sarebbe auspicabile concedere ai gruppi un ulteriore lasso di tempo per svolgere gli approfondimenti di merito necessari, considerata la particolare delicatezza del tema in discussione.

Luigi BOBBA (PD) ritiene che sia in atto un'assurda e inaccettabile accelerazione dei tempi di esame dei provvedimenti in titolo, nonostante l'importanza dell'argomento in discussione, che avrebbe meritato un'analisi molto più meditata e approfondita. Nel preannunciare la contrarietà del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base il testo unificato elaborato dal relatore, lamenta, peraltro, il fatto che esso non tiene minimamente in considerazione il contenuto della sua proposta di legge C. 4016 e della proposta di legge C. 4010 Schirru, che pure riguardano aspetti importanti relativi al tema della reversibilità. Esprime, in conclusione, un fermo dissenso rispetto ad una modalità di prosecuzione dell'iter che preveda lo svolgimento di audizioni informali successivamente all'adozione formale di tale testo.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà ora in votazione la proposta di adottare il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal relatore sulla base dei lavori del Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di


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legge nn. 1847, 945, 1158, 2767, 2782, 2837, 2988, 3166, 4010, 4011, 4016 e 4150, elaborato dal relatore sulla base dei lavori del Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che, ferma restando la contrarietà di taluni gruppi rispetto al percorso seguito, nell'ambito del Comitato ristretto si è comunque convenuto di non fissare sin d'ora un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, adottato come testo base, in modo da poter avviare su di esso - secondo quanto prospettato dalla maggioranza dei gruppi - un ciclo di audizioni informali dei soggetti più direttamente interessati; in ossequio a tale determinazione, fa presente che la presidenza si riserva, pertanto, di affrontare nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le modalità per lo svolgimento di dette audizioni, al termine delle quali sarà possibile riprendere l'esame in sede referente del medesimo testo unificato.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.

DL 5/2011 Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.
C. 4215 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che il relatore, nella seduta di ieri, ha proposto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), nel sottolineare la viva e gioiosa partecipazione del popolo italiano alla festa per le celebrazioni del 150o anniversario dell'unità d'Italia, giudica importante che il sentimento nazionale e lo spirito di adesione ai valori costituzionali della Repubblica siano così forti e condivisi dai cittadini, tanto da manifestarsi in una convinta e piena identificazione con i simboli della patria. Si dichiara delusa che un simile senso di appartenenza e di fedeltà alle istituzioni della gente comune non si rispecchi nel modo di operare di parte della classe politica (in particolare, di schieramenti presenti all'interno dell'attuale maggioranza di Governo), spesso in preda a divisioni, conflitti e spinte secessioniste. Giudica, pertanto, vergognoso che si riesca addirittura a mettere in discussione talune disposizioni della Carta costituzionale, così come sta avvenendo al Senato, presso il quale è stato presentato da componenti della maggioranza un disegno di legge volto ad abrogare il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista (previsto attualmente dalla XII disposizione transitoria della Costituzione).
Passando al merito del provvedimento in esame, esprime talune perplessità sulle modalità con cui si è ritenuto di conseguire la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, giudicando sbagliato far ricadere sui lavoratori i costi e gli effetti derivanti dalla dichiarazione di festa nazionale del 17 marzo 2011, attraverso la riduzione delle giornate di festività soppresse, delicato tema rimesso alla contrattazione collettiva, sul quale si va impropriamente ad incidere, con il rischio di determinare contenziosi. In proposito, nel ritenere probabile che tale iniqua forma di ripartizione degli oneri sia il risultato delle


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tensioni e delle polemiche che hanno preceduto l'adozione del presente provvedimento, fa notare che si sarebbe potuta individuare una differente copertura finanziaria, anche tenuto conto che talune delle festività dell'anno in corso non cadranno in coincidenza con giornate lavorative.
In conclusione, pur sottolineando la presenza nel testo di taluni elementi di criticità, appena indicati, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, attesa la totale condivisione sui valori e sui principi ispiratori dell'intervento normativo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

XI Commissione - Mercoledì 6 aprile 2011


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. (C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli).

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE, ELABORATO DAL RELATORE SULLA BASE DEI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità).

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato con un'età anagrafica superiore a cinquantacinque anni, qualora non vi siano figli, se il coniuge superstite ha un'età anagrafica inferiore a trentacinque anni e non versa in condizione di inabilità lavorativa, l'erogazione della pensione di reversibilità è sospesa fino al compimento da parte del medesimo coniuge superstite di un'età anagrafica pari a quella che aveva il coniuge defunto al momento del decesso e comunque fino al compimento del sessantesimo anno di età. Il coniuge superstite, se disoccupato o inoccupato, ha diritto ad una indennità di reinserimento lavorativo, di importo equivalente alla pensione di reversibilità spettante per il medesimo periodo, fino alla cessazione dello stato di disoccupazione e, comunque, non oltre il primo anno decorrente dalla morte del pensionato o dell'assicurato».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di pensione di reversibilità nei casi di scioglimento del matrimonio).

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota della pensione spetta anche al coniuge, non titolare dell'assegno di cui all'articolo 5, nei confronti del quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcun addebito di colpa a suo carico».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti).

1. Fermo restando che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla legislazione vigente, è data facoltà al medesimo beneficiario di rinunciare integralmente al trattamento pensionistico a questi spettante nel caso in cui il predetto trattamento, in virtù delle riduzioni previste dalla legge 8 agosto


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1995, n. 335, procuri una penalizzazione rispetto al godimento della sola pensione di reversibilità.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

1. Le economie derivanti dall'attuazione del quinto comma, primo periodo, dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, confluiscono in un «Fondo per il sostegno del reddito dei coniugi superstiti e il miglioramento dei trattamenti pensionistici di reversibilità», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la realizzazione di interventi dedicati all'attuazione delle disposizioni di cui al quinto comma, secondo periodo, dell'articolo 13 del citato regio decreto-legge n. 636 del 1939, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nonché di interventi mirati al miglioramento delle misure relative alla cumulabilità tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario, di cui alla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in modo da assicurare una integrazione degli stessi trattamenti di reversibilità in favore dei soggetti con reddito inferiore o pari al trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti ovvero superiore a non più di tre volte il predetto trattamento minimo annuo. Gli interventi di cui al periodo precedente sono realizzati nei limiti della dotazione del predetto Fondo, come determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e istituti previdenziali interessati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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