Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Lavori Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)
XI Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 18 maggio 2011


AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei presidenti di INPS, INAIL ed ENPALS sullo stato di attuazione del riordino degli enti previdenziali ... 203

SEDE REFERENTE:

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli (Seguito dell'esame e rinvio) ... 204

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo (Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base) ... 204
ALLEGATO (Testo unificato delle proposte di legge, elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base) ... 209

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli (Seguito dell'esame e rinvio) ... 206

RISOLUZIONI:

7-00528 Santagata: Collocamento obbligatorio per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere e per i superstiti delle vittime del lavoro (Discussione e rinvio) ... 207

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XI Commissione - Resoconto di mercoledì 18 maggio 2011


Pag. 203


AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 maggio 2011.

Audizione dei presidenti di INPS, INAIL ed ENPALS sullo stato di attuazione del riordino degli enti previdenziali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 11.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 14.25.


Pag. 204

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia.
C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2011.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di svolgere un dibattito - prima di procedere alla sua adozione come testo base - sulla proposta di testo unificato dei progetti di legge in esame, elaborata dal Comitato ristretto (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 475, di mercoledì 4 maggio 2011), anche al fine di acquisire l'orientamento del Governo e di valutare, successivamente, le più opportune modalità di prosecuzione dell'istruttoria legislativa.

Il sottosegretario Nello MUSUMECI avverte che il Governo, nel prendere atto del lavoro svolto dalla Commissione sull'articolata materia in esame, si riserva di svolgere ulteriori accertamenti per comprendere, in particolare, se il provvedimento elaborato dal Comitato ristretto sia effettivamente in grado di produrre gli ipotizzati risparmi per il sistema previdenziale pubblico; anche al fine di approfondirne taluni aspetti di merito, in vista della valutazione della sostenibilità di carattere finanziario, vanno peraltro chiariti, a suo avviso, i riferimenti alle date di maturazione dei requisiti previdenziali e ai termini relativi alla decorrenza dei trattamenti. Ritiene, pertanto, che a seguito di tale supplemento di istruttoria il Governo sia nelle condizioni di valutare con maggiore consapevolezza l'effettiva efficacia del provvedimento in esame e la sua compatibilità con l'attuale quadro normativo vigente.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, alla luce di quanto testé manifestato dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno attendere l'esito degli annunciati approfondimenti del dicastero competente, a seguito dei quali la Commissione potrà assumere le decisioni più opportune circa le modalità di prosecuzione dell'iter.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.
C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo.


(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2011.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, ricorda che nella precedente seduta si è concordato sull'opportunità che - prima di procedere all'eventuale adozione come testo base della proposta di testo unificato dei progetti di legge in titolo, già elaborata dal Comitato ristretto (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 470, di martedì 19 aprile 2011) - la Commissione possa acquisire l'orientamento del Governo su tale provvedimento.

Il sottosegretario Nello MUSUMECI fa notare che il Governo ha valutato con estrema attenzione il lavoro realizzato dalla Commissione con la proposta di testo unificato dei progetti di legge in titolo, rilevando, peraltro, come talune delle questioni riguardanti la tematica dei congedi e delle aspettative parentali costituiscano già oggetto di regolamentazione da parte dell'atto del Governo n. 358, attualmente all'esame delle Camere, recante lo schema


Pag. 205

di decreto legislativo attuativo della delega prevista dall'articolo 23 del cosiddetto «collegato lavoro»: a suo avviso, quella potrebbe essere la sede per intervenire in modo adeguato sul tema, in particolare per quanto concerne la flessibilità dei congedi. Fa, altresì, presente che ulteriori misure concernenti il tema più complessivo delle pari opportunità e dei tempi di conciliazione tra lavoro e vita privata potranno essere valutate nell'ambito dell'elaborazione di un ulteriore schema di decreto legislativo, che il Governo sarà chiamato a predisporre - entro il novembre 2012 - in attuazione della delega prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del richiamato «collegato lavoro», in ordine al quale, peraltro, non è stato ancora avviato il lavoro istruttorio, data anche la scadenza non ravvicinata della delega medesima. Ritiene, pertanto, che anche in quella occasione il Parlamento e il Governo potranno avviare una proficua interlocuzione, al fine di concordare un testo finale condiviso, che possa riprendere taluni degli elementi emersi nel corso dell'esame del presente provvedimento.

Alessia Maria MOSCA (PD), pur dichiarando un certo apprezzamento per la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, che sembra esprimere anche una sostanziale condivisione complessiva rispetto all'intervento in questione, ritiene tuttavia opportuno proseguire l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo, in attesa che lo stesso Governo eserciti le previste deleghe legislative sulla materia, i cui termini di attuazione appaiono ancora lunghi e incerti. Ciò consentirebbe, a suo avviso, di non disperdere il proficuo lavoro svolto dalla Commissione sull'argomento, che risulta ormai in fase avanzata, senza precludere un successivo intervento normativo del Governo, che, qualora riprendesse o ampliasse il contenuto della proposta in oggetto, non potrebbe che incontrare la condivisione di tutti i gruppi. Ritiene opportuno, dunque, adottare sin dalla seduta odierna, come testo base, la proposta di testo unificato dei progetti di legge in esame, fissando un termine congruo per la successiva presentazione di eventuali emendamenti.

Giuliano CAZZOLA (PdL) ritiene di poter concordare con l'ipotesi suggerita dal rappresentante del Governo, che propone di affrontare da subito talune delle questioni relative ai congedi parentali, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo attualmente all'esame del Parlamento, eventualmente rinviando a successivi interventi normativi - come, ad esempio, l'attuazione della delega di cui all'articolo 46 del cosiddetto «collegato lavoro» - la predisposizione di misure più generali in materia di conciliazione e pari opportunità. Ritiene, peraltro, che la Commissione possa in ogni caso valutare nelle sedi opportune, con la massima attenzione, le modalità di prosecuzione dell'esame del presente provvedimento, anche in vista dell'elaborazione di successivi provvedimenti che abbiano la massima efficacia possibile.

Lucia CODURELLI (PD) invita il relatore a pronunciarsi sulle modalità di prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in titolo, tenendo conto che la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto, a differenza delle disposizioni di delega contenute nel cosiddetto «collegato lavoro», prevede misure specifiche relative al congedo obbligatorio di paternità, in ordine al quale sarebbe auspicabile che anche il Governo manifestasse il proprio orientamento.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, pur ritenendo utile valutare insieme al Governo la possibilità di includere nel testo dello schema di decreto legislativo in materia di congedi, aspettative e permessi, attualmente all'esame del Parlamento, taluni degli elementi normativi presenti nel testo unificato elaborata dal Comitato ristretto, giudica opportuno proseguirne, in ogni caso, l'esame in Commissione, adottandolo come testo base e fissando un termine, sia pur ragionevolmente differito nel tempo, per


Pag. 206

la presentazione di eventuali emendamenti. Rimarca, in proposito, l'esigenza di articolare compiutamente le disposizioni più innovative e specifiche del predetto testo unificato, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione del congedo obbligatorio di paternità, tema sul quale valuta importante che possa avviarsi una seria interlocuzione con l'Esecutivo, anche nella prospettiva che esso ritenga di trasporre questo istituto in un proprio, successivo, intervento legislativo delegato.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che l'ipotesi di prosecuzione dell'iter testé prospettata dal relatore sia improntata alla saggezza e al buon senso: il suo gruppo, pertanto, si esprime a favore del percorso appena delineato.

Silvano MOFFA, presidente e relatore, preso atto che non vi sono obiezioni al riguardo, propone di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 2618, 3023, 15, 2413, 2672, 2829, 2993, 3534 e 3815, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 2618, 3023, 15, 2413, 2672, 2829, 2993, 3534 e 3815, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (vedi allegato).

Silvano MOFFA, presidente e relatore, anche al fine di consentire ai gruppi di approfondire adeguatamente il provvedimento e verificare il possibile esito dell'atto del Governo all'esame della Commissione, più volte richiamato nel corso del dibattito odierno, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al richiamato testo unificato, testé adottato come testo base, per le ore 15 di martedì 7 giugno 2011.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.
Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.


(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, rinviato nella seduta del 6 aprile 2011.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che la Commissione ha svolto, nelle scorse settimane, un approfondito ciclo di audizioni informali sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal relatore in esito ai lavori del Comitato ristretto e adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Facendo seguito, pertanto, a quanto richiesto da taluni gruppi nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 maggio scorso, propone che - anche al fine di consentire, alla luce degli elementi conoscitivi acquisiti dalle audizioni, una attenta valutazione del provvedimento e disporre di tempi adeguati per definire eventuali proposte integrative e modificative - il termine per la presentazione di emendamenti al richiamato testo unificato, adottato come testo base, sia fissato alle ore 17 di lunedì 30 maggio 2011.

La Commissione concorda.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel ricordare che il testo unificato in esame è stato adottato come testo base con il voto contrario del gruppo del Partito Democratico, preannuncia la presentazione di propri emendamenti, diretti anche a recepire i numerosi elementi di perplessità emersi nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione sul provvedimento.


Pag. 207

Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 18 maggio 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00528 Santagata: Collocamento obbligatorio per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere e per i superstiti delle vittime del lavoro.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che - secondo le intese intercorse - nella seduta odierna avranno luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo e l'eventuale inizio della discussione, mentre l'orientamento del Governo - attesa anche l'esigenza di consentire l'approfondimento dei profili più complessi - sarà acquisito in una successiva seduta, da convocare in base alle determinazioni che verranno assunte nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Sabina ROSSA (PD), nell'illustrare la risoluzione in discussione, di cui è cofirmataria, fa presente che occorre salvaguardare il diritto al collocamento obbligatorio per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e loro familiari, nonché per i superstiti delle vittime del lavoro, così come stabilito a loro espressa tutela dalla normativa vigente, con obbligo di assunzione a carico dei datori di lavoro privati e pubblici. Ritiene doveroso, pertanto, che il Governo assuma iniziative interpretative ed amministrative idonee a dare attuazione a tale diritto, anche alla luce delle difficoltà applicative causate dalla stratificazione di norme contraddittorie succedutesi nel tempo, da ultimo con recenti provvedimenti legislativi di iniziativa governativa e parlamentare, che hanno reso incerta la distribuzione delle quote di riserva di collocamento tra tali soggetti ed altre categorie deboli della società, parimenti meritevoli di tutela, dando luogo a gravi forme di discriminazione.
Nel prospettare, a tal fine, che la Commissione valuti anche l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni su tale argomento, in modo da coinvolgere anche le associazioni di rappresentanza dei soggetti interessati, auspica una sollecita discussione della risoluzione in titolo, che consenta di adottare le misure più opportune in materia.

Il sottosegretario Nello MUSUMECI precisa che il Governo - il quale non intende in alcun modo determinare forme di discriminazione tra soggetti in stato di particolare disagio - ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sulla risoluzione in discussione, considerato anche che il suo oggetto coinvolge la competenza di diverse amministrazioni pubbliche. Ricordato, peraltro, che su questi argomenti è intervenuto di recente lo stesso legislatore, con l'approvazione della legge n. 25 del 2011, di iniziativa parlamentare, che ha reso un'interpretazione autentica della normativa vigente, giudica corretto svolgere ogni utile riflessione al riguardo, diretta a far emergere una valutazione complessiva delle diverse amministrazioni coinvolte.

Silvano MOFFA, presidente, nel confermare che il Parlamento è già intervenuto ampiamente su tale questione, con la recente approvazione di una legge volta a fare chiarezza circa l'applicazione della normativa vigente, fa presente che l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sull'argomento potrà essere valutata nell'ambito di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.


Pag. 208


Preso atto, peraltro, della necessità di attendere l'esito degli approfondimenti preannunciati dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

XI Commissione - Mercoledì 18 maggio 2011


Pag. 209

ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. (C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo).

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE, ELABORATO DAL
COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE
ART. 1.
(Partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità a corsi di formazione e a concorsi pubblici).

1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. - (Partecipazione delle lavoratrici in congedo di maternità a corsi di formazione e a concorsi pubblici). - 1. Nel periodo di congedo di maternità, le lavoratrici possono partecipare a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione di carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera, comunque denominati, previa presentazione di un'idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della donna e del nascituro.
2. La lavoratrice in stato di gravidanza interessata da un provvedimento di interdizione ai sensi dell'articolo 17, conserva il diritto alla frequenza dei concorsi, dei corsi e delle procedure selettive di cui al comma 1 del presente articolo. Le amministrazioni pubbliche, ove non sia rinviabile l'inizio dei concorsi, dei corsi o delle procedure selettive, provvedono ad ammettere le lavoratrici impossibilitate a partecipare a causa della gravidanza a una seconda sessione, previo accantonamento del numero di posti necessario. I posti accantonati, ove le interessate non superino utilmente le prove finali, sono attribuiti agli idonei della prima sessione. Nel caso in cui le interessate superino utilmente le prove finali, esse sono inserite nella graduatoria della prima sessione e la loro nomina ha la medesima decorrenza giuridica di quella degli altri candidati».

ART. 2.
(Flessibilità del congedo di maternità).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«1-bis. Le lavoratrici hanno la facoltà di non astenersi dal lavoro nel periodo e alle condizioni di cui al comma 1, nel caso di parto di feto morto o di morte neonatale, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice. È altresì prevista la facoltà di modificare il periodo di cui al citato comma 1, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, secondo un'espressa e unica opzione della lavoratrice e con criteri di flessibilità, a condizione che il medico del


Pag. 210

Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice, con conseguente liberatoria per il datore di lavoro».

ART. 3.
(Congedo di paternità e istituzione del congedo di paternità obbligatorio).

1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il congedo di cui al comma 1 spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Il padre lavoratore è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quattro giorni continuativi, entro i tre mesi dalla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro, da rendere in forma scritta almeno quindici giorni prima della data di inizio del periodo di astensione dal lavoro. L'indennità prevista per tale periodo è posta a carico del sistema previdenziale di appartenenza. Per tale periodo la retribuzione è pari al 100 per cento. Per l'eventuale sostituzione dei lavoratori assenti dal lavoro nel periodo di astensione obbligatoria di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
2-ter. Il limite temporale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 è ampliato di ulteriori quindici giorni qualora il padre decida di usufruire del congedo ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per l'ulteriore periodo previsto dal presente comma la retribuzione è fissata all'80 per cento dalla retribuzione mensile spettante».

ART. 4.
(Congedo parentale).

1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il congedo parentale, nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, può essere fruito dal genitore lavoratore su base oraria, previo accordo con il datore di lavoro, con un preavviso di almeno trenta giorni allo stesso. In tale caso è esclusa la cumulabilità del congedo con altri permessi o riposi previsti dalla legge o dai contratti collettivi»;
b) dopo il comma 4 sono aggiungi i seguenti:
«4-bis. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice, fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, possono usufruire, nei primi tre anni di vita del figlio, di congedi parentali orizzontali fino ad un massimo di otto ore a settimana per ciascun genitore.
4-ter. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice che intendano usufruire del congedo parentale con le modalità di cui al comma 4-bis allegano, alla richiesta di congedo, il certificato di nascita del figlio, ovvero una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».


Pag. 211

ART. 5.
(Trattamento economico del congedo parentale).

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'indennità è incrementata sino al 35 per cento della retribuzione, nel caso in cui i genitori dividano esattamente a metà tra di loro il periodo di congedo parentale. L'indennità è, altresì, incrementata sino al:
a) 40 per cento della retribuzione, qualora i genitori stabiliscano di usufruire del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo massimo complessivo di cinque mesi;
b) 50 per cento della retribuzione qualora i genitori stabiliscano di usufruire del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo massimo complessivo di quattro mesi;
c) 60 per cento della retribuzione qualora i genitori stabiliscano di usufruire del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo massimo complessivo non superiore a tre mesi».

ART. 6.
(Adozioni e affidamenti).

1. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «entro il primo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia».

ART. 7.
(Divieto di licenziamento).

1. Il comma 9 dell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento. Il divieto di licenziamento del lavoratore o della lavoratrice si applica dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento».

ART. 8.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 148,57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Consulta resoconti
Consulta convocazioni