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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
I Commissione

SOMMARIO

Martedì 31 maggio 2011


COMITATO DEI NOVE:

DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. Emendamenti C. 4362 Governo, approvato dal Senato ... 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

RISOLUZIONI:

7-00458 Vanalli, 7-00485 Favia e 7-00486 Bressa: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico (Seguito della discussione congiunta e rinvio) ... 14

7-00478 Zaccaria e 7-00578 Bertolini: In materia di programmazione dei flussi migratori (Seguito della discussione congiunta e rinvio) ... 14

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen COM(2011)118 def. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio) ... 15

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum. C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (Esame e rinvio) ... 15

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (Seguito dell'esame e conclusione) ... 17
ALLEGATO 1 (Emendamenti) ... 26

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller (Seguito dell'esame e rinvio) ... 18

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni (Seguito dell'esame e rinvio) ... 18

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria. Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 19
ALLEGATO 2 (Emendamenti) ... 27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (Esame e rinvio) ... 21

AVVERTENZA

I Commissione - Resoconto di martedì 31 maggio 2011


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COMITATO DEI NOVE

Martedì 31 maggio 2011.

DL 37/2011: Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.
Emendamenti C. 4362 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 31 maggio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.25.

RISOLUZIONI

Martedì 31 maggio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00458 Vanalli, 7-00485 Favia e 7-00486 Bressa: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2011.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il Ministro Fitto ha comunicato per le vie brevi la propria impossibilità ad essere presente alla seduta odierna per precedenti impegni di carattere istituzionale. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00478 Zaccaria e 7-00578 Bertolini: In materia di programmazione dei flussi migratori.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 maggio 2011.

Donato BRUNO, presidente, saluta il sottosegretario Sonia Viale, alla quale sono state di recente conferite dal Ministro le deleghe in materia di immigrazione e di cittadinanza, rivolgendole, anche a nome della Commissione, i migliori auguri di buon lavoro. Ricorda che nella seduta del 4 maggio scorso il deputato Salvatore Vassallo aveva chiesto al Governo dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dal proprio gruppo e forniti dal sottosegretario Mantovano nella medesima seduta. Poiché il Governo sta raccogliendo i dati richiesti, ritiene che la Commissione possa rinviare di qualche giorno il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire al sottosegretario, che ha appena assunto le proprie funzioni, di dare compiuta risposta alle questioni poste nel corso della discussione.

Roberto ZACCARIA (PD), nel ringraziare il sottosegretario Viale per la sua presenza, si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente di rinviare per un tempo limitato l'esame del provvedimento, auspicando che la Commissione possa concluderne la trattazione in tempi stretti, possibilmente entro la prossima settimana.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo in qualità di cofirmatario della risoluzione Bertolini n. 7-00578, dichiara la disponibilità del proprio gruppo a proseguire l'esame del provvedimento in


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discussione, tenendo conto dei dati che saranno forniti dal Governo.

Donato BRUNO, presidente, alla luce degli interventi svolti, comunica che la Commissione sarà convocata mercoledì 8 giugno per consentire al Governo di fornire le risposte alle questioni poste dal deputato Vassallo, per proseguire la discussione delle risoluzioni in titolo e per procedere, qualora vi siano le condizioni, al voto sulle medesime. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 31 maggio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
COM(2011)118 def.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio.

Donato BRUNO, presidente, comunica che, la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha espresso il parere di competenza sull'atto in questione. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 31 maggio 2011. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum.
C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ORSINI (IR), relatore, illustra le proposte di legge n. 1475, d'iniziativa del deputato Giorgio Merlo, «Disposizioni concernenti le sottoscrizioni e la presentazione delle liste elettorali e in materia di reati elettorali», composta da 3 articoli, e n. 4294, «Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum» d'iniziativa dei deputati Franceschini e Bressa, composta di un solo articolo. Entrambe le proposte di legge intervengono su alcuni aspetti del procedimento elettorale preparatorio, al fine di delimitare i soggetti autorizzati all'autenticazione delle sottoscrizioni elettorali e ad ampliare il tempo a disposizione per la presentazione delle medesime sottoscrizioni. La sola proposta di legge n. 1475 introduce la previsione dell'aggravamento delle pene per la falsificazione delle sottoscrizioni.
In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge n. 1475 e l'unico articolo della proposta di legge n. 4294, di analogo contenuto restringono il novero dei soggetti legittimati ad autenticare le sottoscrizioni


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delle liste elettorali, delle candidature e delle richieste di referendum. Le relazioni illustrative delle due proposte giustificano la necessità dell'intervento normativo con la motivazione di porre fine alle gravi irregolarità legate alle sottoscrizioni.
Ricorda che la presentazione delle liste di candidati accompagnate da un numero minimo e massimo di firme di elettori è previsto dalla normativa vigente per diversi tipi di elezioni. La ragione di tale previsione risiede nella necessità di evitare l'eccessiva proliferazione di liste, per le quali è richiesto un minimo di radicamento nel territorio, dimostrato dalle firme raccolte in occasione della presentazione delle candidature. Le sottoscrizioni devono rispettare una serie di requisiti e devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Le proposte di legge novellano appunto tale articolo. In particolare modificano il comma 1, restringendo il numero di soggetti autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni elettorali e referendarie, che diventerebbero esclusivamente i seguenti: i notai; i cancellieri dei tribunali (e i cancellieri delle corti di appello per la sola proposta n. 4294); i segretari comunali e provinciali; i sindaci; i funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco.
Non sarebbero più quindi abilitate all'autenticazione delle sottoscrizioni, le seguenti categorie di soggetti, attualmente previste dal vigente comma 1 della legge n. 53 del 1990: i giudici di pace; i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali; i cancellieri delle corti di appello (esclusi dalla sola proposta n. 1475); i segretari delle procure della Repubblica; i presidenti delle province; gli assessori comunali e provinciali; i presidenti dei consigli comunali e provinciali; i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali; i funzionari incaricati dal presidente della provincia; i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
L'articolo 1 delle proposte di legge apporta, inoltre, alcune modifiche di carattere formale all'articolo 14 della legge 53 del 1990, al fine di adeguarlo alle modifiche normative intervenute. In tal senso: al comma 1 viene sostituito il riferimento alla legge n. 29 del 1948 con quello al Decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1993, recante il testo unico delle leggi elettorali del Senato, dove è confluita la medesima legge 29; al comma 2, relativo alle modalità procedurali per l'autenticazione, viene sostituito il riferimento all'articolo 20 della legge n. 15 del 1968, abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con quello all'articolo 1, comma 1, lettera i) del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dove è sostanzialmente confluito.
Infine, l'articolo 1 delle due proposte di legge prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 che prescrive un periodo definito (i 180 giorni precedenti la data fissata per la presentazione delle candidature) entro il quale devono essere raccolte le sottoscrizioni e le stesse devono essere autenticate, pena la nullità.
L'articolo 2 della proposta di legge n. 1475, mantenendo fermo il termine di presentazione delle candidature, posticipa di alcuni giorni il termine di presentazione delle relative sottoscrizioni, che, attualmente devono essere presentate insieme alle candidature, per consentire alle forze politiche di disporre di un periodo più lungo per la raccolta delle firme.
La disposizione si applica alle elezioni di Camera, Senato, province e comuni, e ciascuno dei quattro commi dell'articolo 2 modifica la rispettiva legge elettorale. Il comma 1 modifica la legge elettorale per la Camera (Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, articoli. 20 e 22) prevedendo che, fermo il termine per la presentazione delle liste al 35oe 34o giorno prima delle elezioni, il termine per la presentazione delle sottoscrizioni è posticipato al 28o e 27o giorno prima delle elezioni. Con disposizione analoga il comma 2 modifica l'articolo 9 del decreto


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legislativo n. 533 del 1993, relativo alla legge elettorale per il Senato. Il comma 3, novellando l'articolo 14 della legge n. 122 del 1951 posticipa il termine di presentazione delle sottoscrizioni relative alle liste dei candidati per i collegi elettorali per l'elezione dei consigli provinciali: dal 30o e 29o giorno antecedente le votazioni al 22o giorno prima delle elezioni. Negli stessi termini, il comma 4, novellando gli articoli 28, 30 e 32 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, posticipa la data di presentazione delle sottoscrizioni per le liste di candidati alle elezioni dei consigli comunali, sia per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, sia per quelli con oltre 15.000 abitanti.
L'articolo 3 dispone l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 100 della legge elettorale della Camera (Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e del terzo comma dell'articolo 90 della legge elettorale comunale (Decreto legislativo n. 570 del 1960). Tali disposizioni hanno introdotto un regime più favorevole per il reato di falsa formazione di liste di elettori o di candidati e la falsa autenticazione delle sottoscrizioni alle liste, prevedendo la semplice ammenda da 500 a 2.000. Ricorda peraltro che tali disposizioni sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 394 del 2006.
Ricorda altresì che questa Commissione ha concluso l'esame in sede referente della proposta di legge n. 465 che interviene in materia di reati elettorali. In particolare la I Commissione ha approvato un nuovo testo della proposta di legge n. 465 che, abrogando l'articolo 100 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è teso ad uniformare per tutti i tipi di elezione la disciplina della prescrizione.
In conclusione, sottolineando la rilevanza della materia in esame e il fatto che essa sia stata talvolta oggetto di polemica e di strumentalizzazione, si riserva di formulare ulteriori valutazioni anche alla luce del confronto che si aprirà tra i componenti della Commissione.

Maurizio TURCO (PD), preannuncia la presentazione di una proposta di legge a sua firma sulla materia in esame e chiede pertanto che essa possa essere abbinata ai provvedimenti in titolo.

Donato BRUNO, presidente, assicura che non appena la proposta di legge del deputato Maurizio Turco sarà assegnata alla Commissione essa sarà valutata dalla presidenza ai fini del suo abbinamento alle proposte di legge in titolo.

Matteo BRAGANTINI (LNP), chiede al relatore se possa ritenersi confermata l'inclusione dei segretari comunali e provinciali nel novero dei soggetti autorizzati a procedere alla autenticazione delle firme.

Andrea ORSINI (IR), relatore, ritiene che l'intenzione dei proponenti sia senza dubbio quella di mantenere i segretari comunali e provinciali nell'ambito dei soggetti autorizzati a procedere alla autenticazione delle firme.

Donato BRUNO, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.
C. 1320 Gregorio Fontana.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2011.

Donato BRUNO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri della V Commissione bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali sul nuovo testo della proposta di legge C. 1320. Il parere della Commissione parlamentare


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per le questioni regionali è favorevole. Il parere della Commissione bilancio è favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
Comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 1.100, che recepisce la condizione posta dalla V Commissione.

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.100.

Il sottosegretario Michelino DAVICO, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (vedi allegato 1). Delibera quindi di conferire al relatore Pierguido Vanalli il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.
C. 24 Zeller.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2011.

Donato BRUNO, presidente, comunica che il presidente della Federazione tra le Unioni Culturali dei Ladini Dolomitici della Regione del Veneto, Francesca Larese Filon, ha trasmesso una nota scritta in merito alla proposta di legge in oggetto.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2011.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 19 maggio scorso è stato disposto l'abbinamento della proposta di legge n. 3962 Pisicchio. Invita pertanto il relatore ad integrare la sua relazione.

Andrea ORSINI (IR), relatore, illustra la proposta di legge n. 3962, d'iniziativa del deputato Pisicchio, composta da 4 articoli.
L'articolo 1 delinea la tipologia delle fondazioni politiche. Il comma 1 delimita la disciplina introdotta dalla proposta di legge alle fondazioni costituite ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile che, nell'atto fondativo o nello statuto, prevedano come scopo un'attività diretta o indiretta di natura politica. Tale natura, come indicato dal comma 2, rileva attraverso varie forme di attività, quali ad esempio attività di studio e di ricerca e attraverso l'intervento nel dibattito politico nazionale e locale, nell'ottica di una dialettica interpartitica o infrapartitica.
L'articolo 2 prende in esame le fondazioni politiche riconosciute, a cui, ai sensi del comma 1, l'ordinamento giuridico riconosce come scopo di pubblica utilità la formazione della classe politica dirigente. Il comma 2 definisce come fondazioni politiche riconosciute gli enti, eretti ai sensi del libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che siano riferiti a un partito politico rappresentato nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o in un'assemblea regionale con un atto di riconoscimento certo e inequivocabile rilasciato dal segretario o dall'organo dirigente del partito politico. Il comma 3 stabilisce che un partito politico possa rilasciare tale atto di riconoscimento a una sola fondazione politica, mentre il comma


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4 destina un terzo del rimborso elettorale riconosciuto al partito di riferimento alle attività delle fondazioni politiche riconosciute. Il comma 5 prevede che non si applichino nei confronti di tutte le fondazioni politiche (riconosciute e non riconosciute) le esenzioni e le agevolazioni previste ordinariamente dalla legislazione vigente in favore delle fondazioni.
Ricorda al proposito che la normativa fiscale concede specifiche agevolazioni ed esenzioni solo a determinate tipologie di fondazioni, in ragione sia della natura dell'attività svolta, in qualità di enti «non commerciali», sia anche degli scopi da esse perseguite (ad esempio le ONLUS di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997), ma non alle fondazioni in quanto tali, vale a dire in quanto persone giuridiche disciplinate dal codice civile; le fondazioni, quindi, in presenza delle condizioni di legge e ove realizzino i presupposti d'imposta, sono ordinariamente sottoposte a prelievo fiscale.
L'articolo 3 definisce la disciplina delle fondazioni politiche non riconosciute. Il comma 1 prevede che esse non abbiano diritto alla parte di rimborso elettorale stabilita dal comma 4 dell'articolo 2 per le fondazioni politiche riconosciute.
Il comma 2 prescrive l'obbligo, per le fondazioni politiche non riconosciute, di presentare dichiarazione fiscale degli introiti da esse percepite a qualsiasi titolo. Osserva in proposito che l'articolo 73, comma 1, lettere b) e c) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sottopone alle imposte sul reddito gli enti pubblici e privati, diversi dalle società e residenti nel territorio dello Stato, sia che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sia che si qualifichino come «enti non commerciali». L'ordinamento sottopone dunque a prelievo fiscale anche le fondazioni, concedendo loro in taluni casi, in ragione delle finalità meritorie da esse perseguite, di usufruire di regimi fiscali agevolati. In quanto soggetto passivo di obblighi tributari, la fondazione, indipendentemente dal riconoscimento di personalità giuridica è quindi già tenuta a compiere i connessi adempimenti fiscali, comprese le dichiarazioni.
Il comma 3 introduce la previsione della detrazione degli importi per i soggetti privati che effettuino donazioni o erogazioni alle fondazioni riconosciute e non riconosciute. Ricorda che il citato Testo unico delle imposte sui redditi reca una disciplina che consente ai contribuenti di detrarre le erogazioni liberali effettuate nei confronti di svariate tipologie di enti, pubblici e privati, in considerazione degli scopi meritori da essi perseguiti (tra cui le ONLUS, a mente dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi).
L'articolo 4 istituisce presso la Corte costituzionale il registro delle fondazioni politiche. In particolare il comma 2 stabilisce l'obbligo per le fondazioni politiche, riconosciute o non riconosciute, di depositare presso il registro l'atto costitutivo e lo statuto, ai fini della fruizione dei benefici previsti dagli articoli precedenti. Il comma 3 stabilisce la sanzione dell'ammenda da 20.000 a 100.000 euro in caso di inosservanza di tale obbligo.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.
Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2011.

Donato BRUNO, presidente, comunica che il relatore ha presentato gli articoli aggiuntivi 01.01 e 1.01 e l'emendamento 1.100 (vedi allegato 2).


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Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra le proposte emendative da lui presentate. Ricorda che si era impegnato nella precedente seduta a recepire le osservazioni che erano state avanzate nel corso del dibattito da deputati sia di maggioranza che di opposizione. Le tre proposte emendative mirano a superare alcune obiezioni che sono state poste nelcorso del dibattito. In particolare l'articolo aggiuntivo 01.01, elaborato anche sulla base delle esperienze di altri paesi europei, cerca di trovare una risposta al problema della insufficienza dell'intervento delle guardie giurate nei casi di atti di pirateria compiuti con metodi e strumenti particolarmente aggressivi. Il nuovo articolo 01 introduce infatti la previsione della presenza a bordo delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi a rischio di pirateria - spazi individuati con decreto ministeriale, sulla base dei rapporti periodici dell'International maritime organization - di nuclei militari di protezione della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate. L'impiego di tali nuclei, posti alle dipendenze di un comandante militare, è a carico degli armatori, che ne richiedono la presenza. In questo modo si potrebbe ottenere una risposta adeguata ad atti di pirateria estremamente aggressivi.
L'emendamento 1.100. sostituisce l'articolo 1, modificandolo in parte. L'articolo aggiuntivo 1.01 contiene la clausola di invarianza finanziaria, già prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1.
Riferisce di aver contattato, in relazione alle proposte emendative in questione, esponenti dell'opposizione, in particolare il collega Tullo, presentatore di una delle proposte di legge all'esame della Commissione, ottenendo valutazioni in linea di massima favorevoli. Formula infine l'auspicio che si possa giungere in tempi brevi alla definizione del provvedimento in sede referente, e chiede al presidente se possano essere avviate le procedure per il trasferimento alla sede legislativa.

Raffaele VOLPI (LNP) esprime a titolo personale perplessità sulle proposte emendative del relatore. Si chiede se l'impiego della Marina militare al posto di guardie giurate, giustificato dal grado di aggressività militare degli atti di pirateria, possa portare a un aumento eccessivo degli armamenti impiegati. Considera la proposta avanzata dal relatore confusa e ritiene che il diritto alla sicurezza non possa avere come risposta l'impiego surrettizio di militari su navi civili. Il problema va affrontato in modo diverso, con maggiori operazioni di pattugliamento e senza l'impiego di forze speciali.

Mario TASSONE (UdCpTP) condivide le preoccupazioni evidenziate dall'onorevole Volpi. Ogni soluzione va inquadrata in un quadro complessivo di riferimento di politica estera e di difesa. Nutre perplessità sull'impianto delle proposte emendative del relatore, ma d'altra parte non si dichiara pregiudizialmente contrario perché è consapevole della gravità della questione, che va inquadrata nella crisi di determinate aree del mondo. È quindi importante procedere nell'elaborazione di un testo, purché questo avvenga nella piena consapevolezza della particolare sensibilità della materia trattata e delle implicazioni della nuova disciplina.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, intervenendo per alcuni chiarimenti, osserva che il naviglio italiano è l'unico a non avere una protezione militare e che ciò determina delle conseguenze negative sulla competitività delle imprese armatoriali del nostro Paese. Nell'elaborare le proposte emendative, sono state valutate le soluzioni adottate da altri Paesi dell'Unione europea. Considerato che è irrealizzabile un servizio di scorta da parte di navi militari, una possibile soluzione potrebbe essere l'utilizzo di un nucleo armato a bordo delle navi mercantili. Sulla questione degli armamenti, ritiene siano sufficienti quelli attuali, dato che utilizzare armi sofisticate rappresenta un costo troppo elevato per i pirati.


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Osserva, infine, che il tentativo è quello di elaborare non una legge bandiera, ma una legge che sia utile ed efficace.

Donato BRUNO, presidente, alla luce del dibattito svolto, ritiene opportuno disporre per il prosieguo dell'esame di un quadro comparato della legislazione europea in materia.

Mario TASSONE (UdCpTP) condivide la proposta del Presidente. Osserva inoltre che nel momento in cui si prevede l'impiego di una forza militare di protezione alle navi mercantili in territorio straniero, si dovrebbe riflettere sul grado della struttura difensiva interna. La guardia costiera, infatti, non dispone di armamenti di nessun tipo. Ritiene che sia necessaria una valutazione in merito.

David FAVIA (IdV) concorda con il Presidente sulla necessità di un quadro comparato della legislazione. Osserva che le proposte emendative del relatore non risolvono un'eccezione da lui avanzata in una precedente seduta. Ricorda infatti di aver posto la questione relativa all'ipotesi in cui una nave civile con personale armato a bordo giunga nelle acque territoriali di un Paese che non ha una convenzione con l'Italia e che non prevede quindi la presenza nel proprio territorio di militari stranieri armati. La mancata soluzione di tale questione potrebbe esporre militari e guardie giurate al rischio di sanzioni per la violazione delle disposizioni interne di Paesi terzi.

Maurizio TURCO (PD) ritiene che vada approfondita anche la questione della forza marittima dell'Unione europea che, ricorda, fino al mese di aprile del 2010 era sotto il comando italiano.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 31 maggio 2011. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.

DL 70/2011: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
C. 4357 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, illustra il provvedimento, composto di 12 articoli, i primi 10 dei quali intervengono in distinti settori dell'ordinamento, disponendo una serie di misure riconducibili - in linea di massima - alle tre finalità principali indicate nel preambolo: la «promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese»; l'introduzione di «misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese»; «il rispetto degli impegni assunti in sede europea».
L'articolo 1 del provvedimento in esame istituisce un credito d'imposta, per gli anni 2011 e 2012, in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento, rispetto alla media di investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Tale disposizione assorbe il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, soppresso dal comma 4 dell'articolo in esame.
L'articolo 2 istituisce un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto in esame. Il credito d'imposta è concesso ai datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno


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(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati», aumentando il numero di dipendenti. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettata dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro tre anni dalla data di assunzione.
I commi da 1 a 3 dell'articolo 3 introducono un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere. Il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione d'intesa con il Comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, ed è trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo. Il comma 2 chiarisce inoltre che nulla è innovato in materia di demanio marittimo. In proposito la relazione illustrativa precisa che da tale affermazione discende che le concessioni demaniali vigenti proseguono sino alla loro scadenza e solo quando questa sarà intervenuta si procederà all'attribuzione dei diritti di superficie sui beni edificati per effetto delle concessioni vigenti nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
I commi da 4 a 6 dell'articolo 3 prevedono l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con le Regioni interessate, nei territori costieri di Distretti turistico-alberghieri, cui si applicano disposizioni agevolative in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e per le attività di ricerca e sviluppo. La delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi.
L'articolo 3, comma 7, estende l'applicazione del Codice della nautica da diporto alle navi, iscritte nei registri internazionali, adibite a noleggio per attività turistica. L'articolo 3, comma 8, lettera a), prevede l'utilizzazione come approdi turistici delle aree portuali sottoutilizzate o non utilizzabili. L'articolo 3, comma 8, lettera b), dispone in merito alla revisione della disciplina delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti e approdi turistici.
L'articolo 4, al fine di ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche per semplificare le procedure di affidamento, garantire un più efficace sistema di controllo e ridurre il contenzioso, introduce alcune modifiche alla disciplina in materia di appalti.
Il comma 16 dell'articolo 4 modifica alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di semplificare il procedimento per rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali.
I commi 17 e 18, novellando il decreto legislativo sul federalismo demaniale, prevedono che i beni, oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari già sottoscritti, possono essere attribuiti, su richiesta all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali.
Il comma 19 prevede che i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS possono essere considerati quali contributi in conto impianti.
L'articolo 5 introduce modifiche alla disciplina delle autorizzazioni in edilizia privata. Al fine di attivare una politica di riqualificazione urbana e agevolare interventi di sostituzione edilizia di immobili dimessi nonché razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, alle regioni è demandato il compito di incentivare le demolizioni e successive ricostruzioni con proprie leggi.
L'articolo 6 detta alcune disposizioni volte a ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle piccole e medie imprese: privacy e semplificazione amministrativa, depositi Gpl, transazioni


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finanziarie delle Asl on line, trasporti eccezionali, meccanismo del cosiddetto taglia-oneri amministrativi.
L'articolo 7 reca norme di semplificazione ed eliminazione degli adempimenti tributari in materia di: attività di controllo nei confronti di piccole e medie imprese e microimprese, deroga allo statuto del contribuente in materia di accessi, dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, semplificazione dei provvedimenti della amministrazione finanziaria, convenzioni di agenzie fiscali e enti di previdenza con amministrazioni pubbliche per acquisizione dati, dichiarazioni dei redditi e Irap, adempimenti dei contribuenti, imprese in contabilità semplificata, semplificazione della riscossione, «spesometro», abolizione della scheda carburante, detrazioni per ristrutturazioni edilizie, deduzione «accelerata» delle spese fino a 1000 euro, riscossione dei crediti Inps, rateizzazione dei debiti tributari, elevazione della soglia del valore dei beni obsoleti, annotazione delle fatture Iva, concentrazione della scadenza dei termini per i versamenti fiscali degli enti pubblici, accisa e Iva sul gas naturale, riapertura dei termini e disciplina della rivalutazione di terreni e quote.
L'articolo 8 detta disposizioni - destinate, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, a favorire la crescita e la stabilità delle piccole e medie imprese - in materia di: reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, regime di attrazione europea, procedure di amministrazione straordinaria, titoli di risparmio per l'economia meridionale, fondo di garanzia piccole e medie imprese, tasso usurario, servizi pubblici locali di rilevanza economica, modifica delle condizioni dei contratti bancari nei riguardi delle imprese, rinegoziazione e portabilità dei mutui, servizi di pagamento, tassazione dei fondi immobiliari chiusi, brevetti, cessione crediti agricoli per finanziamento.
L'articolo 9 introduce nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, disciplina l'istituzione di una Fondazione per il merito e detta disposizioni in materia di personale scolastico.
L'articolo 10 modifica il procedimento di rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini prevedendo - tra l'altro - l'unificazione, anche progressiva, della Carta di identità elettronica (CIE) con la tessera sanitaria. Esso reca inoltre norme in materia di personale dei vigili del fuoco, Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, tariffa del servizio idrico.
L'articolo 11 reca, infine, le relative disposizioni finanziarie.
Il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Le misure del decreto appaiono riconducibili in via prevalente alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
Per quanto riguarda le singole disposizioni, rilevano altresì ulteriori ambiti materiali attribuibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.
Quanto agli ambiti rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, assumono, in particolare, rilievo: «tutela della concorrenza», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione; «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione; «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione; norme generali sull'istruzione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione; «previdenza sociale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione; «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di cui all'articolo 117,


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secondo comma, lettera r) della Costituzione; «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.
Sempre con riferimento a singole disposizioni, possono altresì rilevare, tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: «tutela della salute»; «governo del territorio»; «ricerca scientifica e tecnologica»; «porti e aeroporti civili»; «previdenza complementare e integrativa»; «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»; «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»; «promozione e organizzazione di attività culturali».
Nella relazione per l'analisi tecnico-normativa si dà conto in maniera sintetica delle connessioni del provvedimento in esame con tre disegni di legge all'esame del Senato. Così si legge nella relazione:
«Nell'atto Senato n. 2243 sono presenti disposizioni recate dal decreto-legge in materia di semplificazione delle disposizioni della nautica da diporto, di protezione dei dati personali, di contratti pubblici, di procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali, di riduzione degli oneri amministrativi.
Nell'atto Senato n. 2156 è presente la disposizione in materia di elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cosiddetta white list).
Nell'atto Senato n. 2494 è presente la disposizione in materia di Indice nazionale delle anagrafi».
Più precisamente, il provvedimento in esame, agli articoli di seguito indicati, riprende diverse disposizioni del disegno di legge S. 2243 («Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione», già approvato dalla Camera in prima lettura): l'articolo 3, comma 7 riproduce in maniera identica l'articolo 16 (integrale sostituzione del comma 1 dell'articolo 1 del codice della nautica da diporto; il decreto in esame sostituisce integralmente anche il comma 2); l'articolo 4, comma 2, lettera p) riproduce in parte l'articolo 11, comma 1 (modifiche all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici); l'articolo 5, comma 8 riproduce in maniera identica l'articolo 9, comma 2 (novella alla legge n. 1150 del 1942 in materia di valutazione ambientale strategica dello strumento attuativo di piani urbanistici); all'articolo 6, comma 2, lettera a), il n. 5) ed il n. 6) riproducono integralmente l'articolo 34 (modifiche agli articoli 30 e 134 del codice in materia di protezione dei dati personali), l'articolo 6, comma 2, lettera e) riproduce in maniera identica l'articolo 18 (modifica all'articolo 10 del codice della strada in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità); l'articolo 6, comma 2, lettera f) riproduce in maniera quasi identica l'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) e commi 3 e 4 (riduzione degli oneri amministrativi, anche attraverso novelle dell'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008); l'articolo 10, comma 5, lettera c) riproduce in maniera leggermente diversa l'articolo 24, comma 1, lettera b) (carte d'identità rilasciate a minori di 14 anni); l'articolo 4 non soltanto riproduce integralmente al comma 13 l'articolo 5 dell'atto Senato n. 2156 («Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»), in materia di elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti ad inquinamento mafioso, ma riproduce anche, in maniera quasi identica, al comma 2, lettere e) ed i), l'articolo 4, dedicato alla trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici; l'articolo 10, ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 riprende non soltanto le disposizioni in materia di Indice nazionale delle anagrafi (di cui all'articolo 10 del disegno di legge S. 2494, «Nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica»), ma anche le disposizioni in materia di carta di identità elettronica e di suo rilascio, di cui agli articoli 8 e 9 del citato disegno di legge.
Con riferimento all'iter parlamentare del provvedimento in esame, fa presente


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che il termine per la presentazione degli emendamenti nelle Commissioni riunite bilancio e finanze, è stato fissato per lunedì 6 giugno prossimo e pertanto, qualora le Commissioni apportassero delle modifiche, il Comitato pareri della Commissione affari costituzionali sarà chiamato a pronunciarsi sul nuovo testo delle Commissioni.

Isabella BERTOLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.
Emendamenti C. 1990-1836-1989-2264-2579-A/R.

I Commissione - Martedì 31 maggio 2011


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ALLEGATO 1

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona (C. 1320 Gregorio Fontana).

EMENDAMENTI
ART. 1.

Al comma 3, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
1. 100.Il relatore.
(Approvato).


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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria (Testo unificato C. 3321 Scandroglio, C. 3406 Gregorio Fontana e C. 4272 Tullo).

EMENDAMENTI

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Servizi di contrasto alla pirateria svolti dalla Marina militare).

1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può stipulare con soggetti rappresentanti dell'armatoria privata italiana convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi a rischio di pirateria, individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.
2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate con decreto del Ministro della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n, 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
3. Al personale di cui al comma 2 sono corrisposti il compenso forfetario di impiego e le indennità previsti per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali.
4. Si applicano le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12 e successive modificazioni, riferite alle aree in cui si svolgono i servizi e alle navi di cui al comma 1.
5. Gli armatori che fruiscono dei servizi di scorta armata provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale, di cui al comma 3, e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in


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deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
01. 01.Il relatore.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Servizi di vigilanza privata).

1. I servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, possono essere svolti, con l'impiego di guardie particolari giurate armate, a protezione delle merci e dei valori su navi mercantili e su navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi a rischio di pirateria, nei casi in cui non sono previsti i servizi di scorta armata di cui all'articolo 1.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto è autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione di cui al comma 1.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto- legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle aree in cui si svolgono i servizi e alle navi di cui al comma 1.
1. 100.Il relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Clausola finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. 01.Il relatore.

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