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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)
XII Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 15 giugno 2011


ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici. Atto n. 338 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione) ... 82
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 85

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli (Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa) ... 82

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (Seguito dell'esame e rinvio) ... 83
ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) ... 86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli ... 84

XII Commissione - Resoconto di mercoledì 15 giugno 2011


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 giugno 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici.
Atto n. 338.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2011.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che l'esame era stato rinviato nella seduta del 29 marzo scorso, in seguito alle perplessità espresse da alcuni colleghi sulla composizione della Commissione unica sui dispositivi medici.

Il ministro Ferruccio FAZIO fa presente che, a seguito delle criticità sollevate dalla Commissione nella seduta del 24 marzo scorso, il Governo ha acquisito, da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di


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Trento e di Bolzano, la designazione della dottoressa Giovanna Capone, in sostituzione del dottor Marzano. Deposita quindi agli atti della Commissione, per le opportune valutazioni dei deputati, la predetta designazione e il curriculum vitae della dottoressa Capone, annunciando che, ove non emergano ulteriori rilievi, provvederà ad adottare il decreto tenendo conto della nuova designazione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dà atto al Governo di aver tenuto conto delle questioni sollevate dalla Commissione e dichiara di ritenere così superato il problema di incompatibilità sollevato con riferimento alla nomina del dottor Marzano.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), relatore, alla luce delle comunicazioni del ministro Fazio, illustra una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2011.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 4273 Di Virgilio, recante «Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica», in data 5 maggio 2011, e la proposta di legge n. 4251 Nunzio Francesco Testa, recante «Disposizioni in materia di donazione del corpo umano post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione», in data 9 giugno 2011. Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

La Commissione prende atto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2011.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al progetto di legge in esame (vedi allegato 2).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, in considerazione del numero e della complessità delle proposte emendative presentate, propone di rinviare l'inizio dell'esame delle proposte medesime alla prossima


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settimana, al fine di poterle ulteriormente approfondire.

Giuseppe PALUMBO, presidente, non essendovi obiezioni alla proposta del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 giugno 2011.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana.
C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 16.

XII Commissione - Mercoledì 15 giugno 2011


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ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici. Atto n. 338.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (Atto n. 338);
preso atto favorevolmente della nuova designazione da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in seguito alle osservazioni formulate nella seduta della Commissione del 24 marzo scorso;
rilevato che il citato schema di decreto rappresenta esercizio della facoltà di proroga biennale della Commissione unica sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 68, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, come riportato nelle premesse allo schema medesimo;
considerato che, per la ragione indicata, la Commissione unica sui dispositivi medici non può, a legislazione vigente, essere ulteriormente prorogata, oltre il 21 luglio 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 3:
al comma 1, siano soppresse le parole da: «salvo conferma», fino alla fine del comma;
sia soppresso il comma 2.


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ALLEGATO 2

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
(Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche).

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 1. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

ART. 2.
(Funzioni del Collegio di direzione).

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: La regione, inserire le seguenti: tramite il Comitato tecnico scientifico di cui al successivo comma 1-bis.

Conseguentemente, alla medesima lettera c), dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ciascuna regione istituisce un Comitato tecnico-scientifico regionale che in un tempo limitato arrivi a definire precisi indicatori di attività e qualità assistenziali. Tali indicatori, introdotti in un sistema di database clinici, attraverso la messa a confronto con criteri di qualità standardizzati, forniscono report periodici con i quali monitorare la qualità delle prestazioni dei singoli reparti pubblici o privati e meglio comprendere i flussi di pazienti in uscita da determinati ambiti territoriali, anche verso altre regioni. Il suddetto comitato è composto da dirigenti della medesima regione, quali: un Direttore di Dipartimento di area medica, un Direttore di Dipartimento di area chirurgica, il Direttore di Dipartimento Territoriale, un epidemiologo e un funzionario regionale con adeguata competenza informatica.
2. 6. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: Collegio di direzione in ordine, aggiungere le seguenti: all'individuazione di indicatori di risultato e di efficienza e dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati,.
2. 1. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , alle strategie aziendali inerenti la qualità clinica, ai provvedimenti di bilancio preventivo e consuntivo, ai provvedimenti di organizzazione del personale, alla organizzazione della libera professione intramoenia, allo stato delle relazioni sindacali e delle relazioni con il pubblico. Il Collegio di Direzione esprime


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altresì il proprio gradimento, a carattere non vincolante, sulla proposta di nomina del Direttore sanitario.
2. 3. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , alle strategie aziendali inerenti la qualità clinica, a provvedimenti del bilancio preventivo e consuntivo, ai provvedimenti di programmazione del fabbisogno del personale, all'organizzazione della libera professione, allo stato delle relazioni sindacali e delle relazioni con il pubblico.
2. 11. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché agli ambiti nei quali il parere del Collegio di direzione sia obbligatorio.
2. 12. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La regione disciplina, altresì, tutti gli atti di competenza del Collegio di direzione, sui quali lo stesso Collegio esprime comunque un parere obbligatorio. Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione, qualora espresso, sono adottate con provvedimento motivato.
2. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La Regione disciplina altresì gli ambiti nei quali il parere del Collegio di direzione sia obbligatorio o vincolante sui provvedimenti che devono essere adottati.
2. 8. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 2 con i seguenti:
2. La regione disciplina la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo e, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, del direttore scientifico.
2-bis. La regione prevede altresì che il Collegio di direzione sia integrato con la partecipazione prevalente dei direttori di dipartimento, dei direttori di distretto delle professioni sanitarie non mediche, nonché delle altre figure professionali presenti nell'azienda. Nelle aziende miste è assicurata la rappresentanza della componente ospedaliera e di quella universitaria in proporzione alla rispettiva dotazione organica.
2-ter. Nelle regioni in cui è istituita con legge regionale la figura del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali, tale figura è parte integrante del collegio di direzione quale componente della direzione generale per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie.
2. 10. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: prevedendo la partecipazione, aggiungere le seguenti: di una componente di diritto rappresentata dai Direttori dei Dipartimenti sanitari,.
2. 4. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: direttore scientifico inserire le seguenti: , nonché dei direttori di dipartimento e di distretto.
2. 9. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.


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Al comma 1, lettera c), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: di rappresentanza delle figure professionali presenti nell'azienda, con le seguenti: di figure professionali presenti in azienda e a cui siano state assegnate responsabilità organizzative.
2. 13. Lenzi, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni disciplinano inoltre le modalità di composizione dei conflitti qualora le decisioni assunte dal direttore generale siano in contrasto con il parere del collegio di direzione e non supportate da provvedimenti motivati.
2. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fa stabilmente parte del Collegio di direzione il direttore del servizio infermieristico e il direttore del servizio di fisioterapia nel caso degli ospedali a prevalente o esclusivo carattere riabilitativo.
2. 7. Binetti, Calgaro.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il collegio di direzione rimane in carica tre anni e decade in caso di commissariamento dell'azienda.
2. 14. Lenzi, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

ART. 3.
(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali).

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni rendono nota, con congruo anticipo, mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e adottando misure di pubblicità e di trasparenza accessibili al pubblico anche utilizzando i rispettivi siti istituzionali, l'attivazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) età non superiore a sessanta anni;
c) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, con qualifica dirigenziale in posizione con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso, nonché la frequenza di un corso di formazione manageriale di politica sanitaria»;


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c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Ai fini della copertura dei posti vacanti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, le regioni possono prevedere ulteriori requisiti a integrazione di quelli di cui al comma 3. Le regioni rendono noti, con congruo anticipo adottando misure di pubblicità e di trasparenza accessibili al pubblico anche utilizzando i propri siti istituzionali, i curricula degli aspiranti al citato incarico.
3-ter. I requisiti e i curricula di cui, rispettivamente ai commi 3 e 3-bis sono valutati da una commissione nominata da ogni regione composta anche da esperti di organizzazione e gestione dei servizi sanitari.»;
d) il primo periodo del comma 5 è sostituito dai seguenti: «Le regioni determinano preventivamente i criteri e i sistemi di valutazione e di verifica dell'attività dei direttori generali e del raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia e alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati dal direttore generale con la regione competente. Gli strumenti determinati dalle regioni ai sensi del periodo precedente devono essere coerenti con le linee guida approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta dei Ministro della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)»;
e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferma o la mancata conferma dei direttore generale è disposta con provvedimento motivato, pubblicato nei siti istituzionali della regione e dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
2. La regione definisce un albo regionale dei direttori generali sulla base dei requisiti e dei curricula e sulla base della valutazione della commissione preposta formula un elenco di idonei fra i quali il Presidente della regione sceglie i Direttori, motivando la nomina.
3. Ai direttori generali, per quanto compatibili, si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti». Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-regioni, vengono disciplinate le modalità di applicazione di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.
3. 9. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Istituzione dell'Autorità regionale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

1. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce l'Autorità regionale o provinciale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominata «autorità».
2. L'autorità è un organo collegiale composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal consiglio regionale o provinciale a maggioranza qualificata dei suoi componenti, di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture


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sanitari complessi. I componenti dell'autorità nominati dal consiglio regionale o provinciale sono scelti:
a) due tra i dirigenti sanitari medici con esperienza pluriennale e operanti in istituti ospedalieri della regione o della provincia autonoma;
b) uno in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;
c) uno tra soggetti di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende, in posizione dirigenziale.
3. Il quinto componente è scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia.
4. I membri dell'autorità durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Non possono essere nominati componenti dell'autorità coloro che hanno interessi personali o professionali in conflitto con le necessarie autonomia e imparzialità dell'organo. Non possono inoltre essere nominati componenti dell'autorità i sindaci, i presidenti e i componenti di giunte di comuni, di province e di comunità montane, nonché i dipendenti di tali enti, i membri del Parlamento, i Ministri, i sottosegretari di Stato e gli amministratori di enti pubblici controllati o dipendenti dalle regioni o dalle province autonome.
5. Ciascuna regione e provincia autonoma stabilisce i compensi, le indennità, nonché il tetto massimo da riconoscere ai componenti dell'autorità.
6. L'autorità, in coerenza con i princìpi di trasparenza e di efficienza, assicura, anche tramite gli organi di stampa e il proprio sito internet, la pubblicità della sua composizione e dell'attività svolta.
7. Le regioni e le province autonome rendono nota, almeno quattro mesi prima della vacanza dell'ufficio, con obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e anche tramite il rispettivo sito internet, la richiesta di attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, degli IRCSS pubblici e delle aziende ospedaliere. Ai fini della copertura del citato ufficio, possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 4 del presente articolo.
8. La domanda di cui al comma 7 è inviata all'autorità.
9. L'autorità riceve le domande inviate ai sensi del comma 8 e redige una scheda di valutazione di ciascun candidato. A tale fine essa compie un esame preliminare dei curricula dei candidati e sottopone ciascuno di essi a un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico dirigenziale. L'autorità compila quindi una graduatoria dei candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti, tenendo conto delle strategie regionali o provinciali in materia sanitaria e delle esigenze della regione o della provincia autonoma e delle relative aziende sanitarie locali e ospedaliere. L'autorità, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande, pubblica sul proprio sito internet la graduatoria finale, limitatamente ai tre migliori candidati. La graduatoria z pubblicata anche nel sito internet della regione o della provincia autonoma interessata. La regione o la provincia autonoma provvede, quindi, a nominare direttore generale uno dei tre candidati selezionati dalla medesima autorità. Qualora la scelta non ricada sul primo dei candidati in ordine di graduatoria, essa deve essere opportunamente motivata. La graduatoria rimane valida per due anni.
10. Al comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «provvede alla sua


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sostituzione» sono inserite le seguenti: «, attingendo esclusivamente dalla graduatoria dei candidati pubblicata sul sito internet dell'autorità regionale o della provincia autonoma per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere».
11. L'Autorità ha sede presso le Agenzie Regionali Sanitarie, ha un regolamento interno e ha autonomia contabile, amministrativa ed organizzativa.
3. 1. Mura, Palagiano, Zazzera.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. I Direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale sono nominati con decreto del Presidente della Regione per un periodo di tre anni, rinnovabile nella stessa Azienda una sola volta per la stessa durata, tra i soggetti iscritti all'elenco di cui alle disposizioni seguenti e con le modalità ivi previste.
1-bis. È istituito presso la Presidenza della regione l'elenco regionale dei Direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nel quale vengono iscritti, a domanda, i soggetti in possesso dei requisiti richiamati dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, previo accertamento dell'effettivo possesso degli stessi. L'elenco è reso accessibile attraverso pubblicazione sul sito web della regione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
1-ter. L'elenco è predisposto da una commissione che ne cura, altresì, la tenuta e l'aggiornamento. La commissione, che dura in carica quattro anni, è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della regione e scelti tra giudici della Corte Costituzionale, magistrati delle supreme magistrature, magistrati della Corte dei Conti, avvocati dello Stato, professori ordinari delle Università degli studi in materie giuridiche. economiche ed aziendali, indicati dai rispettivi organi di Presidenza. Tali soggetti possono essere prescelti anche fra quelli a riposo.
1-quater. Con decreto del Presidente della Regione, è emanato apposito regolamento di attuazione che definisce le modalità per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1-bis, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
a) iscrizione a domanda dell'interessato, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sulla G.U.R.I., e sul sito web della Regione: alla domanda è allegato specifico curriculum comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1-bis, ivi comprese le eventuali valutazioni sui risultati aziendali conseguiti e sugli obiettivi raggiunti per il periodo dichiarato;
b) iscrizione subordinata alla verifica, da parte della commissione, del possesso dei requisiti di cui al comma 1-bis;
c) obbligo di comunicazione da parte degli iscritti di eventuali variazioni dei requisiti di cui al comma 1-bis, pena la cancellazione dall'elenco;
d) aggiornamento dell'elenco con cadenza biennale, a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera a);
e) pubblicazione dell'elenco e dei suoi aggiornamenti sulla Gazzetta Ufficiale della regione e sul sito web della regione;
f) pubblicazione sul sito web della regione dei dati curriculari degli iscritti nell'elenco, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
1-quinquies. Il Presidente della regione, ai fini della nomina di cui al comma 1, inoltra, entro quindici torni dalla vacanza dell'ufficio, specifica richiesta alla commissione, che provvede, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa, alla comunicazione di una terna di nominativi, tratti dagli iscritti nell'elenco, formulata accertando la coerenza fra i requisiti posseduti e le funzioni da svolgere anche in riferimento al possesso del diploma di laurea, al possesso di qualificata esperienza professionale di direzione tecnica ed amministrativa svolta in


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piena aderenza con i limiti temporali indicati e con le modalità previste, la reale corrispondenza delle strutture dirette con la tipologia richiesta per le strutture da dirigere. Il Presidente della regione provvede alla nomina del Direttore generale scegliendolo nella terna, senza alcun obbligo di valutazioni comparative, entro il termine previsto dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Esaurita la procedura di nomina, la terna cessa di avere efficacia.
1-sexies. Ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, la carica di Direttore generale di una Azienda è incompatibile con qualsiasi altro ruolo esercitato in strutture pubbliche, soggette alla competenza dell'Azienda medesima o di altre Aziende del Servizio sanitario regionale.
1-septies. L'operato dei Direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Aziende del Servizio sanitario regionale è monitorato e valutato durante l'espletamento del mandato e a conclusione di esso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme vigenti nel territorio della regione. A tale fine, l'Assessorato regionale della sanità adotta un sistema di valutazione specifico delle attività delle Aziende del Servizio sanitario regionale, finalizzato ad obiettivi di salute, sostenibilità finanziaria, qualità, appropriatezza, efficienza ed equità d'accesso alle prestazioni erogate, basato sull'analisi di indicatori multidimensionali di performance, individuando apposite strutture universitarie di elevata qualificazione, a supporto della valutazione stessa. I risultati della valutazione sono resi pubblici attraverso il sito web della regione.
1-octies. Non sono riconfermati nella loro carica i Direttori generali che non siano stati oggetto di valutazione positiva ai sensi di quanto previsto al comma 1-septies.
3. 10. Burtone.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), dopo le parole: diploma di laurea, inserire le seguenti: master o titolo analogo in economia e organizzazione sanitaria.
3. 6. Binetti, Calgaro.

AI comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: in ambito sanitario.
3. 8. De Nichilo Rizzoli, Barani, Fucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sopprimere le parole: , nonché di ulteriori requisiti stabiliti dalle regioni.
3. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) certificato di superamento di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitarie. Tale requisito non è richiesto per i direttori generali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali devono adempiere, di norma, a tale obbligo entro i dodici mesi successivi, pena decadenza dall'incarico. I corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). I corsi possono essere organizzati anche in ambito regionale o interregionale in collaborazione con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati e hanno comunque valenza nazionale. Le regioni rendono noti, adottando misure di pubblicità e trasparenza, accessibili al pubblico anche utilizzando i propri siti istituzionali, i curriculum degli aspiranti medesimi.
3. 4. Palagiano, Mura.


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Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) certificato di frequenza di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitarie. Tale requisito non è richiesto per i direttori generali in carica. I corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). I corsi possono essere organizzati anche dalle regioni, in ambito regionale o interregionale in collaborazione con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati ed hanno comunque valenza nazionale.
3. 14. Nunzio Francesco Testa, Binetti, De Poli, Calgaro.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) età non superiore a 65 anni.
3. 3. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: alle scadenze per la realizzazione dei programmi aziendali,.
3. 12. Farina Coscioni, Lenzi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli strumenti determinati dalle regioni ai sensi del periodo precedente devono essere coerenti con le linee guida approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute.
3. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è istituita l'anagrafe dei direttori generali nominati dalla regioni.
3. 13. Farina Coscioni, Lenzi.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Ai fini della copertura dei posti vacanti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, le regioni possono prevedere ulteriori requisiti a integrazione di quelli di cui al comma 1. Le regioni rendono noti, con congruo anticipo, adottando misure di pubblicità e di trasparenza accessibili al pubblico anche utilizzando i propri siti istituzionali, i curricula degli aspiranti al citato incarico.
1-ter. I requisiti e i curricula di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 1-bis sono valutati da una commissione nominata da ogni regione composta da cinque membri scelti fra i rappresentanti delle maggiori società di interesse nazionale nel campo del consulting manageriale. La commissione elabora una scheda di valutazione dei candidati. La commissione compie un esame preliminare dei curricula dei candidati e sottoporre ciascun candidato a un colloquio suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico manageriale. La commissione compila una graduatoria dei candidati, tenendo conto delle strategie regionali in materia sanitaria e delle condizioni delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. La graduatoria è pubblicata sul sito internet della regione. La regione nomina il direttore generale sulla base della graduatoria, tenendo conto delle eventuali indicazioni della commissione. La graduatoria può contenere al massimo il doppio dei posti messi a concorso. In caso di esaurimento dei candidati inseriti nella graduatoria, si procede a un nuovo concorso, alla scadenza dei contratti in atto. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.
3. 11. Farina Coscioni, Lenzi.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dalla regione, con proprio provvedimento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite del trattamento economico massimo complessivo, esclusa la retribuzione di risultato, incrementato del 20 per cento. Il suddetto trattamento economico, tenuto conto anche della contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza, può essere integrato di un'ulteriore quota, pari al 20 per cento dello stesso, sulla base dei criteri oggettivi predeterminati in ragione dei seguenti parametri: volume delle entrate di parte corrente, numero degli assistiti (limitatamente alle Aziende Usl), numero dei posti letto, numero dei dipendenti). Il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito dalla regione, nel rispetto dei medesimi criteri stabiliti per il trattamento economico del direttore generale, ridotto del 20 per cento.
3. 15.Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome rende disponibile un albo di persone che posseggano tutti i requisiti richiesti per svolgere il ruolo di direttore generale, tra i quali è possibile chiamare le persone che si ritengono più idonee nei diversi contesti specifici.
3. 7. Binetti, Calgaro.

ART. 4.
(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura).

Sostituirlo con il seguente:
1. L'incarico di Direzione di struttura sanitaria complessa è attribuito dal Direttore generale delle Aziende del Servizio sanitario regionale a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la disciplina oggetto dell'incarico, previa selezione pubblica, da esperirsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 434, e successive modifiche ed integrazioni, a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblicato sulla G.U.R.I. e sul sito web della Regione.
2. La selezione di cui comma 1 è effettuata da una commissione che valuta l'idoneità dei candidati sulla base dei titoli posseduti.
3. La commissione di cui al comma 2 è nominata, entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo di selezione pubblica, dal Direttore generale dell'Azienda ed è composta da cinque dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con incarico di struttura complessa nella disciplina oggetto della selezione, di cui tre membri sono estratti a sorte tra i nominativi inseriti negli elenchi messi a disposizione dalle altre regioni e i restanti due membri sono estratti a sorte tra i nominativi, in possesso di analoghi requisiti, inseriti nell'elenco regionale. L'estrazione a sorte è pubblica e ne viene data notizia sul sito web della Regione.
4. La commissione è presieduta dal componente più anziano.
5. Prima di avviare le procedure di selezione, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità del posto da ricoprire. Valutati i titoli, la commissione formula la terna da sottoporre al Direttore generale per l'attribuzione dell'incarico.
6. L'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa ha la durata di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, ed è regolato ai sensi della normativa vigente in materia.
7. Esaurita la procedura di nomina, la terna di cui al comma 5 cessa di avere efficacia.
4. 27. Burtone, Lenzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: direttore


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generale, aggiungere le seguenti: previa valutazione dei curricula presentati.
4. 26. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

A comma l, lettera a) capoverso 1, secondo periodo, sostituire la parola: sentito, con le seguenti: su proposta del Direttore della struttura complessa di appartenenza e sentito il comitato di dipartimento e.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: sentito il direttore sanitario con le seguenti: su proposta del Direttore di Dipartimento e sentito il Comitato di dipartimento.
4. 28. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il direttore della struttura complessa con le seguenti: su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza e sentito il comitato di dipartimento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: sentito il direttore sanitario, con le seguenti: su proposta del direttore di dipartimento e sentito il comitato di dipartimento.
4. 19. Barani.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa valutazione del curriculum.
4. 31. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, sostituire le parole: sentito il direttore sanitario, con le seguenti: sentito il Collegio di direzione.
4. 1. Palagiano, Mura.

Al comma l, lettera a), capoverso 1, ultimo periodo, dopo le parole: la durata, aggiungere le seguenti: le modalità di rinnovo.
4. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2 con i seguenti:
2. L'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito dal direttore generale, previo obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale avviso deve specificare le caratteristiche, i requisiti e le competenze richiesti, nel rispetto dei profili professionali specifici nazionali individuati ai sensi del comma 2-0-bis. Al fine dell'attribuzione dell'incarico è istituita una commissione composta da un membro interno all'azienda sanitaria, nominato dal direttore generale, e da tre dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, individuati con procedura di pubblico sorteggio tra i dirigenti di struttura complessa, facenti parte del personale del Servizio sanitario nazionale della regione nella quale si svolge la selezione ma non appartenenti all'azienda sanitaria interessata. Per le regioni in cui esistono aziende o strutture complesse in numero inferiore a tre, il sorteggio è effettuato includendo anche i dirigenti di struttura complessa della regione confinante con il minor numero di abitanti e, per le regioni insulari, di quella più vicina. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione per la selezione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari della disciplina oggetto dell'incarico scelto con procedura di pubblico sorteggio. Le schede curriculari di ciascun candidato


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sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso.
2-0-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua i profili professionali specifici nazionali per ogni branca o specialità medica necessari ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
2-0-ter. La commissione di cui al comma 2, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. La graduatoria rimane valida per un anno. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di curriculum vitae, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla commissione.
2-0-quater. Ai fini della selezione di cui al comma 2, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2-0-ter.
4. 10. Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo i requisiti di cui al comma successivo.

Conseguentemente, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:
2-0-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua i profili professionali specifici nazionali per ogni branca o specialità medica necessari ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
4. 3. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre membri presieduta dal direttore sanitario e composta da due dirigenti di struttura complessa, con le seguenti: cinque membri presieduta dal direttore del dipartimento cui afferisce l'incarico da assegnare e composta da quattro dirigenti di struttura complessa.
4. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettere b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: tre, con la seguente: cinque.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: due, con la seguente: quattro.
4. 29. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: direttore sanitario, con le seguenti: direttore del dipartimento a cui afferisce l'incarico da assegnare.
4. 23. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.


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Al comma l, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: dipendenti del Servizio sanitario nazionale, inserire le seguenti: di cui il 50 per cento deve essere donna.
4. 24. Livia Turco, Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: elenco regionale, con le seguenti: elenco nazionale.
4. 7. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ma comunque esterni all'azienda interessata alla copertura del posto.
4. 6. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso dei policlinici universitari, i due dirigenti di struttura devono possedere anche la qualifica di professori ordinari della medesima area in questione.
4. 18. Binetti, Calgaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: La commissione, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei princìpi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. La graduatoria rimane valida per un anno. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di curriculum vitae, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla commissione.
4. 11. Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: tenendo conto distintamente dei titoli professionali scientifici e di carriera posseduti, nonché dei risultati di eventuali prove di esame, con le seguenti: sulla base di eventuali prove di esame, dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei princìpi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di curriculum vitae, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico.
4. 12. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso.
4. 14. Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: La commissione, sulla base delle valutazioni effettuate, redige la graduatoria dei


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candidati all'interno della quale il direttore generale è tenuto a nominare vincitore il candidato che risulta essere primo in graduatoria.
4. 25. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, quarto periodo, sostituire le parole da: all'interno della quale, fino alla fine del periodo, con le seguenti: per la successiva effettuazione congiunta di un colloquio attitudinale. Esperite tali procedure la commissione, integrata dal Direttore Generale, individua, con parere concorde o a maggioranza dei suoi componenti, il vincitore.
4. 8. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, la nomina del Direttore di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal Direttore Generale sulla base di una terna di nominativi proposta dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento ad attività integrata cui afferisce la UO (unità organizzativa).
4. 9. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della sezione di cui al presente comma, con decreto del Ministero della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati.
4. 13. Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titoli dei singoli candidati, i giudizi e la graduatoria sono comunque pubblicati nei siti istituzionali dell'azienda locale od ospedaliera e della regione.
4. 4. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere le seguenti parole: o per un periodo più breve.
4. 22. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.
4. 17. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Nelle aziende ospedaliere- universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, la nomina del Direttore di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore Generale sulla base di una terna di nominativi proposta dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento ad attività integrata cui afferisce la UO.
4. 30. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5.
4. 16. Mura, Palagiano.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'incarico di direttore di struttura complessa, di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla presente legge, deve in ogni caso essere confermato al termine di un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base del lavoro svolto nonché dei criteri di valutazione cui all'articolo 5 della presente legge.
4. 15. Palagiano, Mura.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Nomine del direttore amministrativo e del direttore sanitario).

1. Il primo periodo del comma 1-quinquies dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: «Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati secondo le modalità di cui ai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies».
2. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«1-sexies. Gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo sono assegnati dal direttore generale, previo obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale avviso deve specificare le caratteristiche, i requisiti e le competenze richiesti. Al fine dell'attribuzione dei suddetti incarichi, è istituita una commissione composta da un membro interno all'azienda sanitaria interessata, nominato dal direttore generale, e da tre membri individuati con le seguenti modalità:
a) per la nomina a direttore sanitario, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tecnico-sanitaria in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione, ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in medicina e chirurgia della regione interessata, scelto con procedura di pubblico sorteggio;
b) per la nomina a direttore amministrativo, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tecnica o amministrativa in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in materie giuridiche o economiche della regione interessata, scelto con procedura di pubblico sorteggio.

1-septies. Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso. La commissione di cui al comma 1-sexies, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato e nel rispetto dei princìpi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla medesima commissione. La graduatoria rimane valida per un anno.
1-octies. Ai fini della selezione di cui al comma 1-septies, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le


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modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati».
4. 01. Mura, Palagiano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Emergenza sanitaria).

1. Nelle more della attivazione della specializzazione universitaria in medicina di emergenza, le regioni che hanno adottato provvedimenti per consentire il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, possono attivare le procedure affinché i medici in servizio in emergenza alla data di entrata in vigore del presente atto legislativo, i quali operino con incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni o al compimento dinamico del quinto anno oppure con incarico determinato rinnovato da almeno cinque anni, siano inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nel rispetto delle dotazioni organiche e dei finanziamenti utilizzati dalla regioni per garantire gli organici della suddetta attività.
4. 02. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Requisiti concorsuali).

1. Al fine di poter partecipare ai concorsi pubblici per dirigente medico lo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato presso le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, almeno per cinque anni anche non consecutivi nella disciplina, è equivalente al requisito specifico della specializzazione della disciplina messa a concorso.
4. 03. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

ART. 5.
(Valutazione dei dirigenti medici e sanitari).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dirigenti medici, inserire le seguenti: e veterinari.

Conseguentemente, dopo le parole: dirigenti medici, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: e veterinari.
5. 8. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: medici, inserire la seguente: e sanitari.
5. 5. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento sono definiti dalle regioni nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche. Essi devono essere basati su indicatori di risultato, di efficienza e di qualità delle prestazioni sanitarie erogate in riferimento agli obiettivi assistenziali concordati con il direttore generale e prevedere la valutazione delle strategie finalizzate all'uso appropriato delle risorse effettivamente assegnate e indici di soddisfazione degli utenti. Gli strumenti di valutazione sono inseriti nel


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contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria.
* 5. 2. Barani.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento sono definiti dalle legioni nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. Essi devono essere basati su indicatori di risultato, di efficienza e di qualità delle prestazioni sanitarie erogate in riferimento agli obiettivi assistenziali concordati con il direttore generale e prevedere la valutazione delle strategie finalizzate all'uso appropriato delle risorse effettivamente assegnate e indici di soddisfazione degli utenti. Gli strumenti di valutazione sono inseriti nel contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria.
* 5. 7. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: il contenimento dei costi tramite.
5. 6. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Vanno altresì valutati idonei indici o modalità di soddisfazione del personale medico e non medico operante nella struttura alla quale è preposto il dirigente di cui al presente comma.
5. 1. Palagiano, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:
a) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L'esito positivo della verifica determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di maggior rilievo, professionale o gestionale. In caso di ristrutturazione aziendale, in caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto al dirigente medico o sanitario, in presenza di verifica positiva sarà conferito un incarico di pari valore economico».
5. 3.Barani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:
a) all'articolo 15, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L'esito positivo della verifica determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di maggior rilievo professionale o gestionale. In caso di ristrutturazione aziendale, nell'impossibilità di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, al dirigente medico o sanitario, in presenza di verifica positiva, deve essere conferito un incarico di pali valore economico».
5. 4. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

ART. 6.
(Dipartimenti).

Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Il direttore del dipartimento è


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eletto dai componenti del dipartimento e formalmente nominato dal direttore generale, tra dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.
6. 1. Palagiano, Mura.

Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
6. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 511, è assicurata la parità tra direttori di dipartimento di componente ospedaliero ed universitaria.
6. 5. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico di direttore di dipartimento implica unicamente il rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria non allargata.
6. 3. Palagiano, Mura.

ART. 7.
(Responsabilità dei direttori di dipartimento).

Al comma 1, capoverso Art. 17-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché un piano annuale di formazione e aggiornamento di tutto il personale.
7. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 1, capoverso Art. 17-ter, comma 2, dopo le parole: tecnico-sanitarie, aggiungere le seguenti: da esercitare d'intesa con il Comitato di dipartimento.
* 7. 1. Palagiano, Mura.

Al comma 1, capoverso Art. 17-ter, comma 2, dopo le parole: tecnico-sanitarie, aggiungere le seguenti: da esercitare d'intesa con il Comitato di dipartimento.
* 7. 3. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, capoverso Art. 17-ter, sopprimere il comma 3.
7. 4. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

ART. 8.
(Limiti di età).

Sopprimerlo.
8. 8. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole da: è stabilito fino alla fine del periodo, con le seguenti: e i medici universitari per quanto attiene l'attività assistenziale, è stabilito al compimento del sessantottesimo anno di età.
8. 5. Calgaro, Binetti.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della


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dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
8. 1. Palagiano, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 183 del 2010, si applicano anche al personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, limitatamente allo svolgimento dell'ordinaria attività assistenziale, compresa la direzione delle strutture complesse. Gli atti aziendali disciplinano le modalità e i limiti per l'attribuzione al suddetto personale delle specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca tino alla permanenza nei ruoli delle università.
8. 10. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Sopprimere il comma 2.
8. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 2, dopo le parole: professori universitari, aggiungere le seguenti: ai ricercatori delle facoltà o scuole di medicina.
8. 9. Pedoto, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale e ai medici universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
8. 4.Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire le parole: ai medici universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, con le seguenti: e al personale universitario medico e sanitario delle analoghe professionalità della Dirigenza del Servizio sanitario nazionale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
8. 3.Palagiano, Mura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici in regola con l'acquisizione di crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico vengono inseriti a partire dal terzo anno di iscrizione alla Scuola di Specializzazione, fermi restando gli obblighi didattici ed il trattamento economico, all'interno delle attività ordinarie delle unità operative delle aziende sanitarie costituenti la rete formativa attraverso la stipula di specifico contratto a tempo determinato, con oneri previdenziali ed assistenziali a carico delle regioni.
8. 7.Barani.

ART. 9.
(Attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).

Sopprimerlo.
9. 25.Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: purché fino a: di lavoro, con le seguenti: purché le liste di attesa non


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superino un tempo massimo di due settimane e sia espletato.
9. 4.Binetti, Calgaro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: o all'esterno, sino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
9. 35.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Lenzi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto non esclusivo, di cui al comma 2, lettera d); con rapporto esclusivo ed attività libero-professionale intramuraria.
9. 2.Zeller, Brugger.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria; con rapporto non esclusivo ed attività libero-professionale extramuraria, in tal caso è precluso l'accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa e di direzione di dipartimento.
9. 23.Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, di seguito denominata «intramuraria allargata».
9. 22.Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in tal caso è precluso il conferimento al dirigente degli incarichi di direzione di struttura complessa e di direttore di dipartimento.
9. 33.Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale esercita l'attività libero-professionale in una delle forme di cui alla lettera c).
9. 3.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: equità, aggiungere le seguenti: e di tempestività in relazione al livello di urgenza o emergenza,.
9. 20.Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , verificando che le attività intra moenia, nelle diverse forme previste dalla presente legge, non creino un canale parallelo alternativo a quello del Servizio sanitario nazionale.
9. 5.Binetti, Calgaro.


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Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) il rapporto non esclusivo preclude l'affidamento di incarico di direzione di struttura semplice, complessa e di direzione dipartimentale.
9. 15.Calgaro, Binetti.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: principi, aggiungere le seguenti: dettati dall'Accordo Stato-regioni del 18 novembre 2010.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere da a) a f).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sopprimere le seguenti parole: e costituisce risparmio aziendale.
9. 34.Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: princìpi, aggiungere le seguenti: dettati dall'accordo Stato-regioni del 18 novembre 2010.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere da a) a f).
9. 17.Barani.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire le lettere e) e f), con le seguenti:
e) le regioni, anche avvalendosi dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), svolgono attività di monitoraggio e di controllo delle liste di attesa nei servizi nei quali è autorizzato l'esercizio dell'attività libero-professionale;
f) al fine di evitare il conflitto di interessi con le attività istituzionali le regioni, anche in collaborazione con l'Agenas, stabiliscono annualmente gli obbiettivi di riduzione delle liste di attesa per ogni singola prestazione che manifesti criticità. Le singole ASO E ASL, sulla base degli obbiettivi ricevuti, stabiliscono a loro volta gli obbiettivi compatibili per ogni singola unità operativa sulla base del calcolo dei carichi di lavoro. Nel caso gli obbiettivi di riduzione delle liste d'attesa stabiliti non vengano raggiunti, le aziende sanitarie locali o ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono stabilire di sospendere l'autorizzazione a svolgere attività libero professionale all'intera unità operativa o ai singoli professionisti.
9. 13.Calgaro, Binetti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: quello assicurato per i compiti istituzionali, con le seguenti: il 50 per cento di quello assicurato per i compiti istituzionali.
9. 11.Calgaro, Binetti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il Direttore generale e il Collegio di direzione devono verificare sistematicamente che il flusso verso l'attività intra moenia non sia determinato:
1) da carenza strutturale di personale;
2) da un modello organizzativo dispersivo;
3) da una insufficiente e inadeguata ripartizione del lavoro tra il personale presente nella struttura;
4) da motivi di prevalente interesse economico da parte dei professionisti strutturati.
9. 6.Binetti, Calgaro.

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Esclusi i casi


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d'urgenza, le liste di attesa dell'attività istituzionale non possono essere superiori a quelle per l'attività libero-professionale, nella corrispondente specialità.
9. 26.Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) il volume delle prestazioni assicurato per i compiti istituzionali va calcolato prendendo come riferimento il volume complessivo delle prestazioni erogate dall'unità operativa e suddividendolo per il numero dei dirigenti medici dell'unità stessa.
9. 12.Calgaro, Binetti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: dal singolo dirigente.
9. 27.Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 2, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: Per ogni prestazione vanno identificati i costi fissi per la struttura, che devono essere totalmente coperti da una parte dei ricavi ottenuti, mentre ogni professionista segnalerà la parte di ricavi prevista per sé e per i propri collaboratori, coinvolti in forma subordinata nella prestazione in esame.
9. 7.Binetti, Calgaro.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) è obbligo dell'azienda attivare la libera professione intramuraria entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La stessa sarà gestita dall'azienda mediante un Centro Unico Prenotazioni, con liste separate e distinte tra attività istituzionale ed attività libero-professionale e con pagamento delle prestazioni e ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;.
9. 14.Calgaro, Binetti.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: è facoltà fino a: in caso di attivazione, con le seguenti: l'azienda sanitaria locale od ospedaliera attiva la libera professione intramuraria;.
9. 28.Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La direzione generale esaminerà sistematicamente le due liste, per verificare che non si creino squilibri soprattutto nella lista dei pazienti che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale creando un fattore di condizionamento che obbliga il paziente a rivolgersi all'attività intra moenia.
9. 8.Binetti, Calgaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
9. 31.Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Lenzi.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: oneri, con la seguente: costi.
9. 21.Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Negli studi associati, in cui sono coinvolti docenti universitari


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afferenti ad un medesimo policlinico universitario, è essenziale verificare che gli specializzandi, a tutti gli effetti professionisti a carico del Servizio sanitario nazionale, non vengano coinvolti in prestazioni improprie, ricorrendo a misure di condizionamento di vario tipo.
9. 9.Binetti, Calgaro.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: nella misura e nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.
9. 32.Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , d'intesa con le organizzazioni sindacali mediche aziendali e sentito il collegio di direzione.
9. 29. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria aziendali.
*9. 19. Barani.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria aziendali.
*9. 24. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di intesa con le organizzazioni sindacali mediche aziendali.
9. 1. Palagiano, Mura.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).
9. 10. Binetti, Calgaro.

ART. 10.
(Libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251).

Sopprimerlo.
*10. 3. Zeller, Brugger.

Sopprimerlo.
*10. 9. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, sostituire le parole: possono attivare, con le seguenti: garantiscono la possibilità di svolgere.
10. 2. Minardo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: purché, fino alla fine del comma.
10. 4. Binetti, Calgaro.

Al comma 1, sostituire le parole da: purché, fino alla fine del comma, con le seguenti: in studi professionali privati o in strutture private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sia in forma


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singola che associata, purché non sussista un conflitto di interessi con le attività istituzionali.
10. 10. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: comprovato e specifico.
10. 12. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) le regioni, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), svolgono attività di monitoraggio e di controllo delle liste di attesa nei servizi nei quali è autorizzato l'esercizio dell'attività libero-professionale;
f) al fine di evitare il conflitto di interessi con le attività istituzionali le regioni, anche in collaborazione con l'Agenas, stabiliscono annualmente gli obbiettivi di riduzione delle liste di attesa per ogni singola prestazione che manifesti criticità. Le singole ASO E ASL, sulla base degli obbiettivi ricevuti, stabiliscono a loro volta gli obbiettivi compatibili per ogni singola unità operativa sulla base del calcolo dei carichi di lavoro. Nel caso gli obbiettivi di riduzione delle liste d'attesa stabiliti non vengano raggiunti, le aziende sanitarie locali o ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono stabilire di sospendere l'autorizzazione a svolgere attività libero professionale all'intera unità operativa o ai singoli professionisti.
10. 8. Calgaro, Binetti.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale dei dirigenti medici è definita, previo accordo quadro aziendale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo operatore, d'intesa con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera, in misura tale da identificare per ogni prestazione i costi fissi per la struttura, che devono essere totalmente coperti da una parte dei ricavi ottenuti, mentre ogni professionista segnalerà la parte di ricavi prevista per sé e per i propri collaboratori, coinvolti in forma subordinata nella prestazione in esame;
10. 5. Binetti, Calgaro.

Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: strutture aziendali, aggiungere le seguenti: , delle attività di dimissione protetta e di assistenza domiciliare.
10. 6. Binetti, Calgaro.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi del diritto di cui al comma 1 e fornisce, contestualmente, le informazioni concernenti i tempi e le modalità di esercizio dell'attività che intende svolgere.
2-ter. Congiuntamente all'invio della comunicazione di cui al comma precedente, il professionista, nel rispetto delle disposizioni cui al comma 2-quater, trasmette alla struttura pubblica di cui è dipendente idonea autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di conflitto di interessi tra l'attività libero-professionale che intende svolgere e le attività


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istituzionali che caratterizzano il rapporto di lavoro in essere con la struttura pubblica.
2-quater. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di attività libero-professionale suscettibili di dare luogo a conflitto di interessi con il rapporto di lavoro dipendente presso le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie del Servizio sanitario nazionale e di altre amministrazioni pubbliche.
2-quinquies. Il personale sanitario che opera in regime di libera professione ai sensi del presente articolo garantisce l'esercizio professionale nel rispetto delle disposizioni contenute nelle rispettive fonti di regolamentazione, applicando le tariffe di cui al comma 2 del presente articolo.
10. 1. Palagiano, Mura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120, per quanto non previsto dal presente articolo, nonché per assicurare le attività di controllo sulle attività e sulle liste di attesa, le attività di informazione ai cittadini ed ogni iniziativa finalizzata alla trasparenza nella gestione dell'attività libero-professionale.
10. 11. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Al comma 3, dopo la parola: intramuraria, aggiungere le seguenti: dei medici e.
10. 7. Binetti, Calgaro.

ART. 11.
(Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie).

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per l'eventuale acquisizione di nuove tecnologie, con le seguenti: per diffondere procedure di valutazione HTA (Health Technology Assessment) per l'eventuale acquisizione di nuove tecnologie.
11. 1. Farina Coscioni, Lenzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, al fine di garantire la protezione dalle radiazioni dei pazienti e degli operatori, deve essere posta particolare attenzione alla valutazione di sicurezza delle tecnologie radiologiche di cui al decreto legislativo n. 187 del 2000, garantendo il coinvolgimento delle strutture di fisica medica.
11. 2. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

La presente legge si applica, in quanto compatibile, agli Istituti zooprofilattici sperimentali.
11. 04. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. Il Ministero della salute, entro otto mesi dall'approvazione della presente legge, promuove un sito mirante a favorire la scelta dei medici di medicina generale da parte dei cittadini. In esso sono contenuti i curricula dei medici di medicina generale, altri dati utili per la conoscenza dell'organizzazione e dell'accesso al servizio


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e in particolare la possibilità di esprimere il proprio livello di soddisfazione per i servizi ricevuti e i risultati di tale valutazione.
11. 03. Farina Coscioni, Lenzi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. La valutazione in termini di qualità, efficacia ed efficienza delle strutture e dei servizi sanitari erogati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è strumento base di controllo e di governo a livello nazionale e regionale.
2. I risultati delle valutazioni devono essere pubblici e facilmente accessibili agli operatori e ai cittadini.
3. A questo fine il Ministero della salute entro sei mesi dall'approvazione della presente legge emana un decreto per la definizione di un sistema di indici di valutazione e alla loro misura relativamente ai servizi sanitari regionali, le strutture ospedaliere e sanitarie, i singoli servizi erogati.
4. Le regioni collaborano con il Ministero della salute per la raccolta dei risultati sul territorio, favorendo l'accesso all'informazione per i cittadini e consentendo loro scelte informate dei luoghi di cura.
11. 02. Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile).

1. Tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private, nonché il personale medico in esse operante, possono esercitare l'attività solo se hanno stipulato apposite polizze di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché i massimali idonei a garantire la relativa copertura assicurativa. Con decreto dello stesso Ministro dello sviluppo economico si provvede annualmente alla rivalutazione dei predetti massimali.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sempre con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero della salute, sono individuate le modalità attuative nonché i criteri per l'individuazione delle compagnie di assicurazione di cui al presente articolo, prevedendo per le aziende sanitarie e le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche, l'obbligatorietà di un bando pubblico con procedura valutativa a graduatoria data dal maggior ribasso sui premi assicurativi a parità di garanzie offerte.
4. Gli oneri derivanti dai premi assicurativi relativi alle polizze di cui al comma 1 riguardanti il personale medico, sono posti a carico del medesimo personale. Ciascuna struttura sanitaria individua le più opportune modalità di prelievo delle rate di premio a carico del suddetto personale medico.
11. 01. Palagiano, Mura.

ART. 12.
(Norma finale).

Al comma 2, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dei principi fondamentali dettati dalla presente


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legge, con le seguenti: qualora le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano adottato le disposizioni normative in attuazione dei principi fondamentali dettati dalla presente legge.
12. 1. Nicco.

Al comma 2, dopo le parole: articolo 10, comma 2, lettera c), inserire le seguenti: , all'articolo 9, comma 1, lettera c), e all'articolo 10, comma 1.
12. 2. Miotto, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco.

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