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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)
XII Commissione

SOMMARIO

Martedì 5 luglio 2011


COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ... 76

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278-799-977-ter -1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A, recanti «Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale» ... 78

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli (Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della petizione n. 1239 - Adozione del testo base) ... 79
ALLEGATO 1 (Nuovo testo della proposta di legge n. 4207 adottato come testo base) ... 84

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350-625-784-1280-1597-1606-1764-1840-1876-1968-bis -2038-2124-2595/A ... 80

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano (Esame e rinvio) ... 80

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.
Programma di 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota. (11447/11).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) ... 83
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore) ... 86

XII Commissione - Resoconto di martedì 5 luglio 2011


Pag. 76


COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 5 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.55.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, comunica che, a seguito della riunione del 29 giugno 2011 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è


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stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2011

LUGLIO

Sede referente:
Seguito dei seguenti provvedimenti già iniziati:
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana (C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1«sup»a«reset» Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli);
Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria (C. 4274 Governo);
Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A);
Disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo);
Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa);
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi (C. 4003 Palumbo);
Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita (C. 2058 Palagiano);
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica (C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri);
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago);
Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale (C. 2549 Reguzzoni, C. 2753 Fucci, C. 4046 Binetti, C. 4090 Pedoto e C. 4158 Miotto);
Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici (C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti);
Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato (C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà);
Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale (seguito esame C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci e C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella, c. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza - rel. Stagno d'Alcontres);
Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili (seguito esame C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti);


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Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti (C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1716 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza).

Sede referente (Commissioni riunite):
Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili (nuovo testo C. 2505-1151/A) (Comm. riunite I e XII);
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili (C. 1732 Porcu C. 3224 Pedoto) (Comm. riunite XI e XII).

Provvedimenti nuovi:
Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professionale dei chiropratici (C. 1287 Di Centa).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

AGOSTO

Sede referente:
Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

SETTEMBRE

Sede referente:
Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:
Modifica all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di calcolo del limite di reddito per le pensioni di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili (C. 4231 Miotto);
Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private (C. 4269 D'Anna).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; i disegni di legge di conversione dei decreti legge; i provvedimenti trasmessi dal Senato. Gli orari complessivi da dedicare ai lavori della Commissione nelle singole giornate saranno definiti alla luce dei tempi effettivamente disponibili, in base alla programmazione dei lavori dell'Assemblea per il periodo considerato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 luglio 2011.

Audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A, recanti «Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.35.


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Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana.
C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della petizione n. 1239 - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2011.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.
Avverte, altresì, che in data 15 giugno 2011, è stata assegnata alla Commissione la petizione n. 1239 dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS ONLUS), che chiede il riconoscimento della lingua dei segni. Poiché ritiene che le necessità esposte nella citata petizione possano essere utilmente valutate nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in esame, propone di procedere all'abbinamento della petizione alle predette proposte di legge, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento.

La Commissione concorda.

Gero GRASSI (PD), relatore, propone di adottare il nuovo testo della proposta di legge n. 4207, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il prosieguo dell'esame. Invita, altresì, i colleghi a valutare l'opportunità, prima di procedere all'adozione del testo base, di sostituire, all'articolo 1, comma 2, lettera d), la parola «riconosce» con la parola «promuove» e la parola «promuove» con la seguente: «valorizza».

Giuseppe PALUMBO, presidente, sospende brevemente la seduta per dar modo ai colleghi di valutare la modifica proposta dal relatore.

La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 14.

Gero GRASSI (PD), relatore, in seguito ai contatti informali intercorsi con i colleghi della Commissione durante la sospensione, ritiene che sia preferibile soprassedere alla proposta testé avanzata. Conferma, pertanto, la proposta di adottare come testo base il nuovo testo della proposta di legge n. 4207, elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato 1).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) annuncia il voto contrario sulla proposta del relatore, ritenendo che la norma sulla neutralità finanziaria, contenuta all'articolo 3, vanifichi l'intervento legislativo in esame e impedisca di far fronte alle numerose esigenze emerse nel corso delle audizioni informali.

Delia MURER (PD) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta del relatore, riservandosi, peraltro, di presentare emendamenti, in particolare all'articolo 3, richiamato dalla collega Farina Coscioni.

Paola BINETTI (UdCpTP), ritenendo che il testo elaborato dal Comitato ristretto presenti un impianto equilibrato, sebbene suscettibile di ulteriori miglioramenti, annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta del relatore.

Antonio PALAGIANO (IdV), riservandosi di presentare emendamenti, esprime soddisfazione per i miglioramenti apportati al testo trasmesso dal Senato e annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta del relatore.

Lucio BARANI (PdL) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta del relatore, che ritiene saggia, seria ed equilibrata.


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Gero GRASSI (PD), relatore, esprime soddisfazione per l'esito della discussione e invita tutti i colleghi ad apprezzare il lavoro fatto su un testo che, giova ricordarlo, è stato approvato sostanzialmente all'unanimità e in sede deliberante al Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge n. 4207, elaborato dal Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, propone, infine, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del 14 luglio 2011.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 5 luglio 2011.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
C. 2350-625-784-1280-1597-1606-1764-1840-1876-1968-bis-2038-2124-2595/A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato alla salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.
C. 2058 Palagiano.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio PALAGIANO (IdV), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame ha l'obiettivo di definire il destino delle migliaia di embrioni abbandonati nei diversi centri italiani di Procreazione medicalmente assistita (PMA), prima dell'entrata in vigore della legge del 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di fecondazione assistita. Prima di questa norma - sulla quale si riserva di esprimere il suo giudizio nella fasi successive dell'esame - le coppie che in Italia accedevano a un programma di PMA godevano della possibilità di inseminare in vitro tutti o gran parte degli ovociti prodotti. Ciò al fine di praticare una selezione embrionale e ottenere un numero di embrioni sufficiente a garantire successivi transfer, in caso di insuccesso, evitando alla donna ulteriori terapie ormonali. Gli embrioni eccedenti venivano crio-conservati in azoto liquido e raccolti nei Centri che eseguivano la tecnica. Con questa metodica, numerose coppie, che a seguito di PMA hanno ottenuto la gravidanza al primo tentativo, hanno espresso per iscritto ai relativi Centri la rinuncia al mantenimento della crio-conservazione e, quindi, al possesso degli embrioni stessi.
Con l'approvazione della legge n. 40 del 2004, viene introdotto il divieto di estinguere questi embrioni soprannumerari, nonché di utilizzarli a fini della ricerca. Da un'attenta analisi della recente letteratura scientifica si evince che, con il passare del tempo, si riducono le chance di vita degli embrioni crio-conservati e la loro possibilità di annidarsi in utero. Il tempo spegnerebbe, quindi, quella ipotesi di vita insita in ciascun embrione, portandolo a morte certa. Da un censimento effettuato dall'Istituto superiore di sanità


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(ISS) a seguito del decreto del Ministero della Salute del 4 agosto 2004, gli embrioni abbandonati ammonterebbero a 3.415. Tale numero, però, non tiene conto degli altri embrioni, di fatto abbandonati, appartenenti a coppie irrintracciabili, quantificabili in alcune migliaia.
Inoltre, qualche mese dopo la presentazione della proposta di legge in esame, esattamente il 1o aprile del 2009, una storica sentenza della Corte Costituzionale ha scardinato i principi fondamentali della legge n. 40 del 2004, primo tra tutti quello dell'unico e contemporaneo impianto di tre embrioni. I medici potranno finalmente usare criteri diversi per le venticinquenni e per le quarantenni e, soprattutto, si ridurranno le pericolosissime gravidanze trigemellari (in Italia il 3,5 per cento) che mettono a repentaglio la vita della madre e dei feti e che hanno un elevato costo per la società. Di fatto, quindi, eliminando l'obbligatorietà di impiantare contemporaneamente i tre embrioni, la citata sentenza ha reintrodotto la possibilità di crio-conservare gli embrioni, con la conseguenza che il numero degli embrioni orfani è levitato e, ad oggi, secondo una stima ufficiosa degli esperti, ammonterebbe a 5 o 6 mila unità.
Rileva, poi, che lo stesso decreto ministeriale del 2004 stanziava 50 mila euro in favore dell'ISS per la realizzazione del censimento e 400 mila euro per istituire presso l'Ospedale Maggiore di Milano una biobanca nazionale adibita a ricevere gli embrioni «orfani» provenienti da tutte le regioni d'Italia. L'opera è stata realizzata, i fondi sono stati rendicontati già nel 2005, ma attualmente nessun embrione risulta pervenuto presso la struttura milanese. La struttura è, di fatto, inattiva e migliaia di embrioni congelati giacciono, abbandonati, in diversi laboratori del Paese, in attesa di essere utilizzati. È noto che la vita media di un embrione crio-conservato non supera i sette-dieci anni e per questo motivo le migliaia di embrioni congelati che si trovano nei diversi centri italiani di PMA rischiano di divenire presto inservibili sia per la ricerca medico-scientifica sia per la felicità di altre coppie. Ma non si possono trascurare alcune eccezioni, che rimettono in discussione alcuni capisaldi scientifici: proprio negli ultimi mesi si è assistito ad alcune nascite derivanti dallo scongelamento e dall'impianto di embrioni da tempo giacenti nei centri di PMA. In Inghilterra è nato, soltanto qualche mese fa, un bambino da un embrione conservato per vent'anni. Mentre in Italia, due anni fa, è venuto al mondo un bambino da un embrione congelato undici anni prima.
Per tale motivo, ha presentato, ormai più di due anni fa, la proposta di legge in esame, per rendere operativa la bio-banca nazionale di Milano e dar vita a una parte di questi embrioni, impedendo la loro involuzione fisiologica. Nella proposta di legge si ipotizza, inoltre, la possibilità di adozione precoce per questi embrioni «orfani», individuando i requisiti per le coppie e le modalità di richiesta di questa particolare adozione.
Fa presente che la proposta di legge si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 reca la definizione di embrioni in stato di abbandono. In particolare, sono considerati in stato di abbandono gli embrioni prodotti ricorrendo a tecniche di procreazione medicalmente assistita - prima dell'entrata in vigore della legge 19 febbraio 2004, n. 40 - che i genitori biologici o le singole donne, per iscritto, hanno rinunciato a utilizzare e gli embrioni di coppie o singole donne, non più rintracciabili, da almeno due anni, da parte delle strutture di crio-conservazione. L'articolo in esame dispone, altresì, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il trasferimento degli embrioni abbandonati presso la biobanca nazionale prevista dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 agosto 2004.
L'articolo 2 disciplina l'adozione degli embrioni in stato di abbandono. L'adozione è consentita a coppie maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi da almeno due anni. Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato e in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184. Le domande di adozione sono presentate al tribunale per i minorenni. La coppia può presentare una


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sola domanda di adozione, presso un solo tribunale per i minorenni. La domanda di adozione può essere presentata solo se ci sono i seguenti requisiti: almeno uno dei componenti della coppia è cittadino italiano; la donna è di età non superiore a quaranta anni e l'uomo di età non superiore a quarantacinque anni; la donna deve avere una certificazione medica, attestante il normale sviluppo dell'embrione; la coppia deve essere priva di figli propri; è consentito, tuttavia, presentare domanda di adozione se uno solo dei componenti ha figli propri e se si ha un reddito sufficiente per un adeguato sviluppo del minore. L'articolo in esame dispone che la certificazione medica di cui sopra è rilasciata dalle cliniche universitarie o dalle strutture autorizzate a praticare tecniche di procreazione medicalmente assistita ai sensi della citata legge n. 40 del 2004, sulla base di specifici esami volti ad accertare l'idoneità delle condizioni psicofisiche dell'interessata, tali da garantire una presumibile, normale gestazione.
Fa presente, quindi, che l'articolo 3 reca i criteri e le procedure per il trasferimento endouterino degli embrioni in stato di abbandono. In particolare, tra l'altro, vengono rilevati i seguenti aspetti: tutte le operazioni di trasferimento endouterino sono effettuate esclusivamente presso la biobanca nazionale; gli embrioni in stato di abbandono presenti presso la biobanca sono ripartiti tra i tribunali per i minorenni, in proporzione al numero di domande di adozione nazionale presentate presso ognuno di essi negli ultimi due anni; ogni coppia potrà ricevere un solo embrione per l'impianto endouterino, secondo un programma stabilito. In linea generale, il tribunale per i minorenni individua le coppie interessate sulla base dell'ordine cronologico delle domande pervenute e, prima di trasmettere l'elenco alla biobanca, acquisisce da ciascuna coppia la conferma della volontà di procedere all'adozione e l'impegno a essere presente presso la biobanca nelle date da essa indicate. Viene, poi, disciplinata la procedura da seguire presso la biobanca.
L'articolo 4, infine, reca norme in tema di acquisizione e irrevocabilità della genitorialità. In particolare, dall'impianto embrionale derivano per la coppia i diritti e i doveri relativi al ruolo genitoriale nei confronti del nascituro, comprese le responsabilità relative all'andamento della gravidanza. Il bambino nato è riconosciuto figlio legittimo della coppia interessata.
Osserva, quindi, che questa proposta di legge non è altro che un progetto di vita che si contrappone a una morte certa, nel freddo e nel buio. Riconosce che, naturalmente, non tutti gli embrioni diventeranno bambini che con il loro sorriso potranno rendere felici quelle coppie italiane che ne faranno richiesta. È noto, altresì, che alcuni non supereranno lo stress da congelamento e che altri ancora non saranno considerati sicuri, perché qualche centro avrà smarrito le indagini ematochimiche preliminari che, anche prima dell'avvento della legge n. 40 del 2004, venivano richieste dalle coppie che accedevano ad un programma di PMA. Si domanda, tuttavia, perché si debba lasciare nel dimenticatoio e condannare a morte certa anche quegli embrioni che, invece, potrebbero sopravvivere.

Vincenzo D'ANNA (IRNP) esprime apprezzamento per la proposta di legge in esame, di cui condivide le finalità. Ritiene, peraltro, che alcuni aspetti e meccanismi dovranno essere oggetto di miglioramenti, ad esempio per evitare che l'assegnazione degli embrioni in questione avvenga con finalità di lucro e per assicurare la compatibilità dell'embrione con la futura madre, al fine di minimizzare i rischi di aborti per rigetto. Ritiene, inoltre, che sarebbe preferibile individuare un ordine di assegnazione diverso dalla mera precedenza e più attento alle condizioni e all'età dei riceventi. In proposito, ritiene, comunque, che i limiti di età dei genitori assegnatari dovrebbero essere elevati a quarantacinque anni per la donna e cinquantacinque anni per l'uomo. Sottolinea, infine, l'esigenza di escludere ogni possibile rischio di manipolazione genetica volta a soddisfare richieste dei potenziali genitori.


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Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) preannuncia la presentazione di una proposta di legge in materia, volta a distinguere tra adozione e donazione degli embrioni e a chiarire come il riferimento all'adozione sia, in questo caso, giuridicamente improprio.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 5 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.55.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota.
(11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
Doc. LXXXVII-bis, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in titolo, rinviato da ultimo, nella seduta del 29 giugno scorso.

Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Anna Margherita MIOTTO (PD) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore, per le ragioni esposte nel corso della discussione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani mercoledì 6 luglio.

La seduta termina alle 15.

XII Commissione - Martedì 5 luglio 2011


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli.

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4207 ADOTTATO COME TESTO BASE

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Art. 1.
(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana).

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità.
2. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica:
a) promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta;
b) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli impianti acustici necessari per la comunicazione;
c) promuove la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l'attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita;
d) riconosce la lingua dei segni italiana (LIS).

3. Nella comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde, sia in giudizio che nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, è consentito l'uso della LIS e di ogni altro mezzo tecnico idoneo, anche di tipo informatico.

Art. 2.
(Regolamenti).

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti,


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previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge. I regolamenti di cui al presente comma:
a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
b) determinano le modalità di utilizzo della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;
c) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;
d) prevedono e disciplinano l'utilizzo della LIS e di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;
e) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed europeo, tra aziende ospedaliero-universitarie e aziende che si occupano specificamente di tecnologie avanzate per la sordità.
f) dispongono circa i metodi di verifica sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.
(Neutralità finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.


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ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota. (11447/11).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,
esaminati, per le parti competenza, il programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), il programma di 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota (11447/11) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1);
premesso che i profili di competenza della Commissione riguardano la salvaguardia della salute, la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e le pari opportunità;
rilevato che:
per quanto concerne le questioni di politica sociale, il programma presentato dalla Presidenza polacca, danese e cipriota per i prossimi 18 mesi, a partire da luglio 2011, oltre a confermare e rafforzare le iniziative riguardanti la Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale, anche infantile, ritiene che il Libro bianco sulle pensioni che la Commissione deve presentare nel secondo semestre di quest'anno sia un atto fondamentale per promuovere una profonda riflessione sull'adeguatezza e sulla sostenibilità dei sistemi pensionistici nazionali;
per le politiche familiari, il medesimo documento sottolinea che si avvarrà, nel proprio lavoro, dell'«Alleanza europea della famiglia», uno strumento che è stato creato nel 2007 e che tratta una serie di materie trasversali riguardanti la famiglia;
per quanto riguarda gli anziani, il citato programma contiene l'impegno a promuovere la partecipazione attiva alla società e al mercato del lavoro, con l'obiettivo di consentire agli anziani di realizzare pienamente il loro potenziale;
per quanto attiene alla salute pubblica, il suddetto programma assicura che l'Unione presterà particolare attenzione alle malattie non trasmissibili, ponendo l'accento sulla prima infanzia e sulle malattie rare;
rilevato che la relazione programmatica per il 2011 è stata trasmessa alle Camere soltanto il 19 maggio 2011, quasi cinque mesi dopo la scadenza del termine previsto dal richiamato articolo 15 della legge 11 del 2011, determinando l'avvio della nuova sessione europea per il 2011 a metà dell'anno in corso, anziché all'inizio, e pregiudicando, in tal modo, l'utilità di esaminare il programma di lavoro della


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Commissione, che è stato presentato già nello scorso ottobre e che oramai, in buona misura, è stato già attuato;
sottolineato, quindi, che il documento di maggior utilità è da considerare il citato programma per i prossimi 18 mesi presentato dalla Presidenza polacca, danese e cipriota,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
sottolinei la Commissione di merito l'assenza, nel programma dei 18 mesi della Presidenza polacca, danese e cipriota, di piani di intervento sul tema della disabilità, nonché il mancato riferimento, per quanto riguarda il problema delle malattie rare, agli obblighi per tutti i Paesi membri di dotarsi entro il 2013 di un Piano nazionale della malattie rare.

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