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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)
XI Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 7 settembre 2011


SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 627 Binetti e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) ... 97

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 , approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio) ... 98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

XI Commissione - Resoconto di mercoledì 7 settembre 2011


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 settembre 2011. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l'introduzione del reato di costrizione all'occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
Testo unificato C. 627 Binetti e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

Paola PELINO (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I Commissione sul testo unificato delle proposte di legge n. 627 ed abbinate, che detta disposizioni relative al divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale: su tale intervento normativo si è concluso, nella seduta del 2 agosto scorso, l'esame degli emendamenti in Commissione, dalla cui approvazione è risultato un nuovo testo, inviato successivamente alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.
Fa notare che la finalità del provvedimento è quella di intervenire sulle norme dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 - da ultimo modificate, in senso restrittivo, dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 - e di fare chiarezza sul senso originario di tali disposizioni, tenuto conto che esse sono state oggetto di un'applicazione non omogenea sul territorio nazionale, in ragione delle diverse interpretazioni che ne sono state date. Ritiene che la proposta in esame risponda, altresì, all'accresciuta necessità di garantire, per ragioni di ordine pubblico, la riconoscibilità delle persone, inserendo esplicitamente tra le categorie dei mezzi vietati anche gli abiti indossati


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a scopo religioso qualora rendano non identificabile la persona che li utilizza.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da tre articoli, rileva che l'articolo 1, introducendo un nuovo articolo 5 nella legge n. 152 del 1975, prevede il divieto - salvi alcuni casi di giustificato motivo espressamente individuati - di celare o travisare il volto o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico (e, in ogni caso, in occasione di manifestazioni che si svolgono il luogo pubblico o aperto al pubblico), anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa e il niqab, prevedendo un'ammenda da 300 a 500 euro per i contravventori. Fa notare poi che l'articolo 2, introducendo un articolo 612-ter nel codice penale, prevede il reato di costrizione all'occultamento del volto, punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro, mentre l'articolo 3 introduce un articolo 24-bis nella legge n. 91 del 1992, al fine di precludere l'acquisto della cittadinanza da parte di chi è stato condannato per tale richiamato reato.
Per quanto concerne i profili di più immediato interesse della Commissione, fa presente che il già citato articolo 5 della legge n. 152 del 1975, introdotto dall'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 2 prevede - in presenza di «motivi professionali» - la possibilità di derogare al divieto di indossare indumenti o mezzi che impediscono il riconoscimento personale: si tratta, a suo giudizio, di una disposizione che consente l'uso di eventuali strumenti di lavoro che, per loro natura, possono anche richiedere la copertura del volto da parte del lavoratore o del professionista interessato. Al riguardo, fa notare che la predetta disposizione non fornisce un'ulteriore specificazione delle singole fattispecie che potrebbero, in concreto, legittimare il superamento del divieto previsto: ritiene, pertanto, utile valutare l'eventuale esigenza di indicare alla Commissione di merito l'opportunità di delineare l'ambito concreto dei «motivi professionali» che consentono la deroga al divieto, eventualmente individuando in modo più preciso e dettagliato le singole attività professionali interessate.
In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e delle norme di diretto interesse della Commissione, ritiene che sussistano le condizioni per un orientamento positivo sul testo unificato, ferma restando l'opportunità di approfondire taluni aspetti di merito, anche alla luce degli spunti che potranno emergere dal dibattito.

Silvano MOFFA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che - secondo le intese intercorse tra i gruppi - si è convenuto di non concludere nella corrente settimana il dibattito sul provvedimento in titolo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Nuovo testo C. 4207, approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

Silvano MOFFA, presidente, in sostituzione del relatore, informa che la XII Commissione ha richiesto il parere di competenza sul nuovo testo della proposta di legge n. 4207 - approvata, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato - recante disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva, alla quale sono state abbinate diverse altre proposte di iniziativa parlamentare: fa presente che il nuovo testo della suddetta proposta di legge, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base dalla XII Commissione, ha apportato alcune modifiche al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.
Osserva, anzitutto, che la finalità del provvedimento, composto da tre articoli, è


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quella di garantire il rispetto della dignità umana e dei diritto di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità uditiva, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese: a tale scopo, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la proposta di legge elaborata dalla Commissione di merito, oltre a riconoscere la lingua dei segni italiana (LIS), promuove una serie di misure positive: l'acquisizione e l'uso della lingua orale e scritta da parte delle persone sorde; la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace degli impianti acustici necessari per la comunicazione; la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l'attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita.
Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 2, che, nel disciplinare le modalità di applicazione del provvedimento, prevede che i relativi regolamenti di attuazione determinino, tra l'altro, le modalità di utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte.
In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento sotto il profilo delle competenze della XI Commissione e atteso che si tratta di individuare le più opportune modalità per promuovere la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva, avverte che il relatore si riserva di formulare, nella seduta che sarà convocata la prossima settimana, una proposta di parere, che potrà eventualmente dare conto di utili elementi di riflessione sulle materie oggetto del provvedimento, anche alla luce degli spunti che emergeranno dal dibattito.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 settembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.35.

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