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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)
XII Commissione

SOMMARIO

Mercoledì 28 settembre 2011


SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) (Rinvio del seguito dell'esame) ... 163

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. C. 4621 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011. C. 4622 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute (Relazione alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione - Relazioni favorevoli) ... 163

SEDE REFERENTE:

Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909-A (Seguito dell'esame e rinvio) ... 164
ALLEGATO 1 (Proposta di ulteriore testo unificato del relatore) ... 168

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239 (Seguito dell'esame e rinvio) ... 164

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano (Rinvio del seguito dell'esame) ... 165

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci (Seguito dell'esame e rinvio) ... 165
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) ... 171

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa ... 167

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2011 e del calendario dei lavori per la settimana 3-7 ottobre 2011 ... 167

XII Commissione - Resoconto di mercoledì 28 settembre 2011


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 settembre 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Roccella.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Nuovo testo C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Rinvio del seguito dell'esame).

Giuseppe PALUMBO, presidente, non essendovi richieste di intervento, avverte che, poiché l'esame in sede referente del provvedimento in titolo dovrebbe concludersi presso le Commissioni riunite I e II nella giornata di domani, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010.
C. 4621 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011.
C. 4622 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, e conclusione - Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 27 settembre 2011.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede al relatore maggiori chiarimenti sul modo in cui sia stata eventualmente utilizzata dal Governo la norma che consente di gestire in modo flessibile le risorse dei ministeri, di cui all'articolo 25 comma 1 lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, come chiarito dal relatore nella seduta di ieri, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non hanno ritenuto di avvalersi della facoltà cui ha fatto riferimento l'onorevole Miotto e non hanno, pertanto, operato variazioni compensative tra gli accantonamenti.Invita, quindi, il relatore a formulare una proposta di relazione alla V Commissione sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 e, successivamente, sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011, separatamente per i singoli stati di previsione di competenza della Commissione.

Lucio BARANI (PdL), relatore, propone di riferire favorevolmente alla V Commissione sul disegno di legge n. 4621 Governo, approvato dal Senato, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010, nonché sul disegno di legge n. 4621 Governo, approvato dal Senato, recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 4, Stato di previsione


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del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 14, Stato di previsione del Ministero della salute

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 4621 Governo, approvato dal Senato, recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010. Approva altresì, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 4621 Governo, approvato dal Senato, recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011, con riferimento, rispettivamente, alla Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 4, Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 14, Stato di previsione del Ministero della salute.
Delibera, infine, di nominare l'onorevole Barani quale relatore presso la V Commissione.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 settembre 2011. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Roccella.

La seduta comincia alle 14.10.

Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909-A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2011.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, illustra un'ulteriore proposta di testo unificato, che presenta alcune modifiche, soprattutto di natura formale, al testo presentato nella seduta del 22 settembre scorso (vedi allegato 1). Invita, pertanto, i colleghi a esaminare tale nuovo testo, dichiarandosi disponibile ad accogliere eventuali osservazioni e suggerimenti anche prima di procedere all'adozione di un nuovo testo base.

Laura MOLTENI (LNP), nel ribadire la necessità di attendere che il nuovo testo presentato dal relatore sia esaminato dalla competente commissione della Conferenza delle regioni, ringrazia il relatore per le modifiche già apportate sulla base delle osservazioni formulate dalla stessa Conferenza sul testo precedente.

Carla CASTELLANI (PdL), pur riconoscendo l'opportunità di attendere le nuove valutazioni della Conferenza delle regioni, ritiene che il testo presentato oggi dal relatore non possa essere ulteriormente snellito o semplificato, se non si vuole rendere irrilevante l'intervento dello Stato in materia di governo delle attività cliniche.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2011.


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Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge n. 4207, oltre ai pareri già espressi delle Commissioni I, XI e XIV, è pervenuto il parere favorevole con osservazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Devono, pertanto, ancora esprimere il parere di competenza le Commissioni II, III, V e VII.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.
C. 2058 Palagiano.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Giuseppe PALUMBO, presidente, non essendovi richieste di intervento, propone di tenere aperta la discussione sino alla prossima settimana. Decorso tale termine, la Commissione potrà assumere le opportune determinazioni in ordine al prosieguo dell'esame.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.
Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2011.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato presentato l'emendamento 3.50 del relatore (vedi allegato 2).

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Raisi 3.1, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione entro il secondo mese di vita e comunque prima di cederne il possesso o la proprietà a terzi, nei modi indicati al successivo articolo 4, comma 1. I cani randagi e i gatti delle colonie feline sono identificati dal servizio veterinario pubblico e iscritti nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del comune di appartenenza.» Invita, quindi, i presentatori a ritirare l'emendamento Vanalli 3.2, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Laura Molteni 3.3 e Raisi 3.4. Invita, altresì, i presentatori a ritirare gli emendamenti Raisi 3.5, Stefani 3.6 e Raisi 3.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Viola 3.10. Invita, poi, i presentatori a ritirare l'emendamento Viola 3.8, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Palagiano 3.11. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento Raisi 3.12, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Stefani 3.14 e Rondini 3.13, auspicando, altresì, l'approvazione del suo emendamento 3.50 ed esprimendo parere favorevole sull'emendamento Viola 3.7. Invita, quindi, il presentatore a ritirare l'emendamento Raisi 3.15, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Raisi 3.16. Invita, poi, i presentatori a ritirare l'emendamento Giammanco 3.17, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Mannucci 3.18 e auspicando l'approvazione del suo emendamento 3.22. Invita, infine, i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Viola 3.19 e Raisi 3.20, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Nola 3.21.


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Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 3.1.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) dichiara di fare proprio l'emendamento Raisi 3.1, che riformula nel senso proposto dal relatore (vedi allegato 2).

La Commissione approva l'emendamento Raisi 3.1 (nuova formulazione).

Laura MOLTENI (LNP) ritira l'emendamento Vanalli 3.2, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva gli identici emendamenti Laura Molteni 3.3 e Raisi 3.4 (vedi allegato 2).

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 3.5: s'intende vi abbia rinunciato.

Giovanna NEGRO (LNP) ritira l'emendamento Stefani 3.6, di cui è cofirmataria.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 3.9: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Viola 3.10 (vedi allegato 2).

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) ritira il suo emendamento 3.8.

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 3.11 (vedi allegato 2).

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 3.12: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Stefani 3.14 e Rondini 3.13 e gli emendamenti 3.50 del relatore e Viola 3.7 (vedi allegato 2).

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 3.15: s'intende vi abbia rinunciato. Constata, altresì, l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 3.16.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) dichiara di fare proprio l'emendamento Raisi 3.16.

La Commissione approva l'emendamento Raisi 3.16, fatto proprio dall'onorevole Viola (vedi allegato 2).

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Giammanco 3.17: s'intende vi abbiano rinunciato. Constata, altresì, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Mannucci 3.18.

Lucio BARANI (PdL) dichiara di fare proprio l'emendamento Mannucci 3.18.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mannucci 3.18, fatto proprio dall'onorevole Barani, e 3.22 del relatore (vedi allegato 2).

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) ritira il suo emendamento 3.19.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 3.20: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Nola 3.21.

Giuseppe PALUMBO, presidente, dovendo la Commissione passare all'esame degli altri punti all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.


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COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 settembre 2011.

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.
C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2011 e del calendario dei lavori per la settimana 3-7 ottobre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

XII Commissione - Mercoledì 28 settembre 2011


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ALLEGATO 1

Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

PROPOSTA DI ULTERIORE TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
Art. 1.
(Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche).

1. Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui alla presente legge, nonché dei princìpi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Il governo delle attività cliniche delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, nonché delle aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale.
3. Il governo delle attività cliniche garantisce, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali relativi all'assistenza al cittadino, assicurando il miglioramento continuo della qualità e nel rispetto dei princìpi di equità, di appropriatezza e di universalità nell'accesso ai servizi. A tal fine le regioni prevedono il coinvolgimento dei comuni, attraverso la conferenza dei sindaci, nelle funzioni programmatorie. Le regioni promuovono altresì forme e strumenti di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie mediante il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti.

Art. 2.
(Funzioni del Collegio di direzione).

1. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali.
2. Il Collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività e allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende.


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Art. 3.
(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali).

1. Le regioni provvedono alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale nel rispetto dei termini e dei requisiti già previsti dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, garantendo adeguate misure di pubblicità delle nomine e di trasparenza nella valutazione degli aspiranti, nonché il possesso da parte degli aspiranti medesimi di un diploma di laurea e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie.
2. Le regioni provvedono altresì alla definizione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei direttori generali, sulla base di obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia e alla funzionalità dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Art. 4.
(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura).

1. Le regioni, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, sulla base dei seguenti princìpi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa individuati tramite sorteggio da elenchi nominativi predisposti dalla regione interessata;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e, successivamente, seleziona una terna di candidati sulla base dell'analisi comparativa dei curriculum, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio. Il direttore generale individua il candidato da nominare sulla base della terna predisposta dalla commissione.

2. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, sentito il direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, il direttore scientifico, per le parti di propria competenza, è responsabile delle proposte da sottoporre al direttore generale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e delle leggi regionali vigenti in materia. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 5.
(Valutazione dei dirigenti medici e sanitari).

1. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione secondo le modalità definite dalle regioni, nel rispetto dei princìpi del Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sulla base di linee guida approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 su proposta del Ministro della salute. Gli strumenti per la


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valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati e gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse.

Art. 6.
(Dipartimenti).

1. Le regioni disciplinano l'organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento secondo i seguenti princìpi:
a) l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie e ospedaliere;
b) il direttore di dipartimento è nominato tra i direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento;
c) il direttore di dipartimento è sovraordinato ai direttori di struttura complessa per gli aspetti gestionali attinenti il dipartimento e, di norma, mantiene la direzione della struttura di appartenenza.

Art. 7.
(Limiti di età).

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età. A domanda dell'interessato, e su valutazione del Collegio di direzione, tale limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età.
2. I professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. I professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto».

Art. 8.
(Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, alla programmazione e alla gestione delle tecnologie sanitarie, al fine di garantire un uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici e in particolare delle grandi apparecchiature e dei relativi impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, di funzionalità e di qualità. La programmazione e la gestione di cui al periodo precedente costituiscono la base per la formazione del personale nell'uso delle tecnologie sanitarie, nonché per l'eventuale acquisizione di nuove tecnologie.


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ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci.

EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 3.
(Doveri e compiti del responsabile di animali d'affezione).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione entro il secondo mese di vita e comunque prima di cederne il possesso o la proprietà a terzi, nei modi indicati al successivo articolo 4, comma 1. I cani randagi e i gatti delle colonie feline sono identificati dal servizio veterinario pubblico e iscritti nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del comune di appartenenza.
3. 1. (Nuova formulazione). Raisi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 3. 3. Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 3. 4. Raisi.

Al comma 3, lettera d) dopo la parola: affezione, inserire la seguente: preferibilmente.
3. 10. Viola, Grassi, Miotto.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché farsi carico della loro adozione consapevole.
3. 11. Palagiano, Mura.

Al comma 3, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: tenuto a esibirlo entro con le seguenti: tenuto a farlo pervenire entro.
* 3. 14. Stefani, Stucchi, Negro.

Al comma 3, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: tenuto a esibirlo entro con le seguenti: tenuto a farlo pervenire entro.
* 3. 13. Rondini, Vanalli, Laura Molteni.

Al comma 3, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole: 3 giorni, con le seguenti: sette giorni.
3. 50. Il Relatore.


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Al comma 4, lettera d), sopprimere la seguente parola: altresì.
3. 7. Viola, Grassi, Miotto.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Il proprietario di un animale d'affezione, iscritto all'anagrafe, in caso di cessione dello stesso, deve dame comunicazione, anche tramite lettera raccomandata o posta certificata, al servizio veterinario pubblico entro 10 giorni. Chi riceve l'animale deve ottemperare alla registrazione prevista al comma 1, entro il termine di 10 giorni, con atto attestante l'origine dell'animale.
3. 16. Raisi.

Al comma 9, dopo le parole: servizio veterinario pubblico aggiungere le seguenti: e alla polizia locale.
3. 18. Mannucci, Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Cazzola, Repetti, Frassinetti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È tenuto altresì, in caso di ritrovamento, a dare comunicazione scritta al servizio veterinario pubblico entro il termine di tre giorni.
3. 22. Il Relatore.

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