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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della II Commissione permanente
(Giustizia)
II Commissione

SOMMARIO

Martedì 11 ottobre 2011


AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4166 , approvata dalla 2a Commissione del Senato, recante norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica del dottor Alberto Nobili, procuratore aggiunto responsabile VII Dipartimento criminalità informatica presso il Tribunale di Milano, e del dottor Francesco Cajani, sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano ... 38

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. Testo unificato C. 627 Binetti ed abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) ... 38

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo della proposta C. 2800 , approvata dalla 7a Commissione del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole) ... 40

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354. C. 668-B Lussana, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 42

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini (Seguito dell'esame e rinvio) ... 42
ALLEGATO (Emendamenti) ... 45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

II Commissione - Resoconto di martedì 11 ottobre 2011


Pag. 38


AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 ottobre 2011.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4166, approvata dalla 2a Commissione del Senato, recante norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica del dottor Alberto Nobili, procuratore aggiunto responsabile VII Dipartimento criminalità informatica presso il Tribunale di Milano, e del dottor Francesco Cajani, sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
Testo unificato C. 627 Binetti ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


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Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame contiene disposizioni volte ad introdurre il divieto di indossare indumenti o utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale nonché il reato di costrizione all'occultamento del volto oltre che modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
In particolare, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, secondo cui è vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
Il nuovo reato si configura quando, senza giustificato motivo, viene celato o travisato il volto o viene comunque reso difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, precisando che ciò può avvenire «anche mediante caschi protettivi o indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa e il niqab.» Si ricorda che la norma vigente rinvia genericamente a qualunque altro mezzo (rispetto ai richiamati caschi protettivi) atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Si continua a precisare che è in ogni caso vietato celare o travisare il volto o comunque rendere difficoltoso il riconoscimento personale in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Il comma 2 del nuovo articolo 5 precisa i casi in cui ricorra un giustificato motivo al contrario della normativa vigente. In particolare, costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o da regolamenti o la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali. Costituisce altresì giustificato motivo la partecipazione a manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali che comportino l'uso di indumenti atti a celare il volto.
Non si prevede più la pena detentiva ma solo quella dell'ammenda da 300 a 500 euro. Il giudice può disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare servizio non retribuito presso associazioni o enti che svolgono attività sociali e culturali comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione sociale.
La pena detentiva è prevista dal delitto introdotto dall'articolo 2 e relativo alla costrizione all'occultamento del volto. In particolare, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità.
Segnala che il delitto si perfeziona indipendentemente dal luogo (privato, pubblico e aperto al pubblico) in cui è commesso, in quanto ciò che si vuole punire è la costrizione (anche in luoghi privati) all'occultamento del volto. Il bene giuridico è quindi la dignità della persona che viene costretta ad avere celato il volto.
Anzi nel caso in cui la costrizione sia finalizzata all'occultamento del volto in luogo pubblico o aperto al pubblico non si applicherà il nuovo articolo 612-ter, bensì l'articolo 611 che punisce la violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, essendo punito quest'ultimo reato con pena più grave (reclusione fino a 5 anni) rispetto al reato di cui all'articolo 612-ter.
Inoltre, secondo l'articolo 3, la condanna in via definitiva per tale delitto preclude l'acquisto della cittadinanza.


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Si sofferma in particolare sulla scelta della Commissione di merito di non prevedere la sanzione detentiva per la contravvenzione prevista dall'articolo 5 della legge n. 152 del 1975 relativa alla condotta di chi cela o travisa il volto o comunque rende difficoltoso il riconoscimento personale in luogo pubblico o aperto al pubblico, ricordando che per tale fattispecie la normativa vigente prevede congiuntamente la pena dell'arresto da un anno a due anni e quella dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Ritiene opportuno continuare a prevedere la pena detentiva in quanto la disposizione ha una valenza di prevenzione strettamente connessa ad istanze di sicurezza, considerato che il travisamento è spesso strumentale alla commissione di un reato, come ad esempio quello di rapina. Preannuncia pertanto che nella propria proposta di parere favorevole inserirà una osservazione con la quale si metterà in evidenza l'opportunità di continuare a prevedere la sanzione detentiva in tutti i casi in cui il travisamento sia finalizzato alla commissione di un reato.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di concordare con il relatore circa l'opportunità di sanzionare con la pena detentiva il travisamento del volto quando questo sia finalizzato alla commissione di un reato. Dichiara invece di essere contrario alla previsione di sanzioni che puniscano comportamenti dettati da motivi religiosi quando non siano pregiudicati interessi di altre persone.

Nicola MOLTENI (LNP) ritiene che non si possa votare oggi la proposta di parere del relatore in quanto occorre approfondirla ulteriormente per verificare se sia conforme alla ratio del testo trasmesso dalla I Commissione, che dichiara di condividere.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di comprendere pienamente le osservazioni del relatore. Inoltre ritiene che il testo sia alquanto contraddittorio oltre che non condivisibile laddove viene fatto specifico riferimento in una norma penale a specifici indumenti attinenti a particolari tradizioni religiose. Il provvedimento a suo parere è contraddittorio nella parte in cui introduce il reato di costrizione all'occultamento del volto, formulato sulla base delle fattispecie dei delitti di violenza o minaccia e stalking che puniscono con pene più gravi condotte che, secondo i promotori del nuovo reato, invece sarebbero meno gravi. In sostanza, ritiene che la Commissione dovrebbe approfondire meglio tutte le diverse questioni emerse nel corso del dibattito.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, prendendo atto delle perplessità emerse rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani entro la quale la Commissione dovrà esprimere il parere sul testo, considerato che il medesimo è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Nuovo testo della proposta C. 2800, approvata dalla 7a Commissione del Senato, ed abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, prima di illustrare il provvedimento evidenzia come questo sia atteso non soltanto da società calcistiche di serie A che intendono costruire uno stadio di proprietà ma anche da società di campionati cosiddetti «minori» nonché da associazioni di sport diversi dal calcio, che aspettano tale provvedimento per poter costruire impianti sportivi adeguati alle loro esigenze.
Osserva quindi che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato e in parte modificato dalla Commissione Cultura della Camera, ha lo scopo, come si legge all'articolo 1, di favorire e di incentivare la


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realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
Si tratta di un provvedimento atteso specialmente dalle società professionistiche di calcio per le quali un impianto di proprietà rappresenta un importante strumento di crescita economica. Salvo il caso della Juventus, che da questo campionato ha a disposizione uno stadio di proprietà, la costruzione di nuovi stadi con tutte le caratteristiche funzionali e di sicurezza necessarie appare oggi estremamente difficoltoso anche per ragioni anche burocratiche. Si segnala comunque che l'intenzione di costruire stadi di proprietà è stata manifestata anche da altre società di calcio, come ad esempio l'Associazione Sportiva Roma.
Il provvedimento in esame, quindi, è volto a semplificare le diverse procedure che devono essere attivate per costruire nuovi «impianti sportivi», intendendosi ogni impianto sportivo omologato, purché di almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o di 4.000 posti a sedere al coperto, destinato allo svolgimento dell'evento da parte di società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI, comprensivo delle aree tecniche nonché delle aree adibite ai servizi di informazione giornalistica e audiovisiva e delle parti destinate alle attività culturali e commerciali della società sportiva, fra le quali le attività di vendita dei propri prodotti e dei propri servizi, l'eventuale sede legale e operativa, il museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio e relative pertinenze.
Sono pertanto dettate le norme per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali. In primo luogo sono individuate le aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali (complesso di opere comprendente l'impianto sportivo, unitamente ad altri impianti tra loro collegati da organicità funzionale, strutturale ed impiantistica).
Sono anche previste disposizioni per la ristrutturazione e privatizzazione degli impianti sportivi esistenti. In questo ambito si prevede la cessione di diritti reali a società sportive per la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti o per la loro trasformazione in complessi multifunzionali.
Per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia si segnala che il comma 7 dell'articolo 5 prevede che nel caso di fallimento della società sportiva o di altro soggetto proprietario o superficiario ai sensi del predetto articolo, il diritto di proprietà e il diritto di superficie, in ogni tempo, si estinguono e il bene rientra nel patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato.
In merito a quest'ultima disposizione potrebbe essere opportuno, in vista dell'eventuale esame in sede legislativa, valutare la sua conformità alla disciplina vigente in materia di fallimento.
Propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 14.50.


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Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354.
C. 668-B Lussana, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 settembre 2011.

Federico PALOMBA (IdV) esprime, a nome del proprio gruppo, la più totale disapprovazione per il provvedimento in esame, che è tornato dal Senato completamente stravolto e snaturato. Sottolinea come anche il Presidente dell'Italia dei valori, onorevole Di Pietro, avesse sottoscritto il provvedimento originario, che aveva uno scopo ben diverso. Ritiene che la maggioranza al Senato abbia tenuto un comportamento estremamente scorretto, dando un vero e proprio schiaffo alla Camera, alla presentatrice della proposta di legge, l'onorevole Lussana, ed agli altri firmatari. Esprime il proprio sdegno per quanto accaduto ed esprime solidarietà all'onorevole Lussana, che ha manifestato la propria indignazione in una relazione assolutamente condivisibile. Preannuncia quindi che il gruppo dell'Italia dei valori sosterrà in ogni modo la relatrice e si opporrà con forza al testo in esame, che rappresenta un intollerabile sopruso.

Angela NAPOLI (FLpTP) ricorda di avere sottoscritto il testo licenziato dalla Camera che aveva lo scopo di evitare che i soggetti, in primo luogo i mafiosi, che hanno commesso delitti puniti con la pena dell'ergastolo potessero trarre benefici in termini di riduzione della pena dall'applicazione della disciplina sul giudizio abbreviato. Successivamente il testo è stato completamente stravolto al Senato. Questo comportamento è grave. Tuttavia, è addirittura assurdo se si considera che la trasformazione del provvedimento originario nel provvedimento sul cosiddetto «processo lungo» è avvenuta al Senato proprio mentre alla Camera si discuteva del provvedimento sul cosiddetto «processo breve». Pertanto, un provvedimento ampiamente condiviso e che alla Camera aveva coagulato una sua maggioranza è stato stravolto dal Senato e trasformato in un provvedimento ad personam.
Dopo avere riconosciuto alla relatrice la correttezza e l'onestà intellettuale con le quali, nella relazione, ha evidenziato le sue perplessità sul testo trasmesso dal Senato, esprime la propria totale contrarietà sul provvedimento in esame.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari.
C. 3722 Bernardini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 22 settembre 2011.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (vedi allegato) i quali non saranno oggi posti in votazione. Da quindi la parola al relatore che ha chiesto di intervenire prima di eventuali interventi volti a illustrare gli emendamenti presentati.

Rita BERNARDINI (PD), relatore, esprime perplessità sugli emendamenti presentati dal gruppo del PD e dalla Lega, che qualora venissero approvati snaturerebbero un provvedimento semplice e sicuramente


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non pretenzioso, essendo volto unicamente ad ampliare l'ambito dei soggetti istituzionali che possono visitare gli istituti penitenziari senza la preventiva autorizzazione. Ribadisce quanto più volte sottolineato nel corso dell'esame del provvedimento, sottolineando che si tratta di soggetti che istituzionalmente dovrebbero avere il potere di valutare se le condizioni di vita dei detenuti siano soddisfacenti. Non comprende, quindi, le ragioni della contrarietà di alcuni gruppi alla proposta di legge in esame. Ringrazia, invece, gli onorevoli Rao e Palomba, che a nome rispettivamente dei gruppi UDC ed IDV, hanno sin dall'inizio manifestato un atteggiamento favorevole ad una eventuale richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.
Per quanto attiene agli emendamenti presentati, rileva come il gruppo della Lega abbia mostrato la sua contrarietà al provvedimento sin dall'inizio del suo esame, nonostante che sindaci della Lega si siano invece dichiarati favorevoli al medesimo. Non comprende, invece, l'atteggiamento del gruppo del PD, considerato che l'emendamento presentato finirebbe, qualora approvato, per stravolgere completamente il provvedimento. Tale emendamento, inoltre, è del tutto incomprensibile in quanto attribuisce ai sindaci, attraverso una formulazione giuridica non adeguata, poteri che già sono a loro riconosciuti.
Ricorda che nel corso dell'esame preliminare da più parti sono state espresse forti perplessità sulla proposta di legge rilevando come l'inserimento dei presidenti di provincia e dei sindaci nell'elenco dei soggetti che possono visitare le carceri senza autorizzazione fosse del tutto incongruo in quanto, al contrario dei parlamentari e dei consiglieri regionali, costoro non sono titolari del potere di iniziativa legislativa. Evidenzia come tale rilievo sia del tutto fuori luogo, in quanto nel predetto elenco sono già inseriti soggetti ai quali la legge non attribuisce tale potere, come ad esempio l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero ovvero l'ispettore dei cappellani. Osserva a tale proposito che in realtà il potere di visita degli istituti penitenziari senza autorizzazione non è assolutamente connesso all'esercizio della funzione legislativa, quanto piuttosto è lo strumento che consente a determinati soggetti individuati dalla legge di poter verificare le condizioni di vita all'interno delle carceri senza dover chiedere una preventiva autorizzazione per accedervi. A suo parere è del tutto evidente, se si vuole rafforzare il collegamento tra il carcere ed il territorio ove esso è situato, che tale possibilità debba essere concessa anche ai presidenti di provincia ed ai sindaci, i quali per altro sono anche titolari di competenze inerenti agli istituti penitenziari.
È poi del tutto singolare che alcune parti politiche abbiano modificato totalmente la propria posizione rispetto al tema oggetto del provvedimento in esame nel corso degli anni, senza che nel frattempo si sia verificato un fatto nuovo. Si riferisce, in particolare, alla proposta di legge n. 3532 approvata dalla Camera dei deputati nella XIV legislatura con il voto a favore, tra gli altri, dei gruppi DS e Forza Italia. Il testo della proposta di legge inseriva nell'elenco dei soggetti che possono visitare le carceri senza autorizzazione il presidente della provincia, l'assessore provinciale delegato, il sindaco e l'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario, il Garante dei diritti dei detenuti, ove costituito presso la regione nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario, ed i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Non comprende come i gruppi del PD e del PDL possano ora essere contrari ad un provvedimento come quello in esame di portata minore rispetto a quello che i loro gruppi corrispondenti avevano approvato nella XIV legislatura.
Ricorda, infine, che il provvedimento in esame ha il favore di sindaci e presidenti di provincia sia di centro-destra (compresa la Lega) che di centro-sinistra. A tale


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proposito deposita un documento dal quale risulta che sono a favore del provvedimento ottantasei esponenti di enti locali (sindaci e presidenti di provincia di tutte le regioni italiane) appartenenti quaranta al centro-sinistra, trentotto al centro-destra ed uno al centro. Gli altri sette sono espressioni di liste civiche.
Conclude auspicando che il provvedimento sia approvato quanto prima conservando la sua ratio originaria.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

II Commissione - Martedì 11 ottobre 2011


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ALLEGATO

Disposizioni in materia di visite agli istituti penitenziari. C. 3722 Bernardini.

EMENDAMENTI
ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 2.Nicola Molteni.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiungere il seguente comma: «Il presidente della provincia e il sindaco del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari interagendo per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per la promozione e la gestione di progetti volti all'inserimento dei condannati e degli internati in attività lavorative, formative, al sostegno delle famiglie e di ogni attività propedeutica e necessaria al loro reinserimento nella società».
2. Dopo la lettera l) del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiungere la seguente lettera:
«l-bis) i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».
1. 1.Samperi, Ferranti.

Al comma 1, sopprimere il capoverso l-ter).
1. 3.Nicola Molteni.

Al comma 1, sopprimere il capoverso l-quater).
1. 4.Nicola Molteni.

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