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Resoconti delle Giunte e Commissioni

Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)
VII Commissione

SOMMARIO

Martedì 11 ottobre 2011


INTERROGAZIONI:

5-02792 De Pasquale: Sull'assegnazione di posti di sostegno in deroga a docenti con contratto a tempo determinato ... 97
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 109

5-04510 Pili: Sulla collaborazione della Soprintendenza archeologica per le province di Cagliari e Oristano con gli enti locali della Sardegna ... 97
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 111

5-05118 Livia Turco: Iniziative volte a garantire l'insegnamento della lingua francese nel biennio dei licei classici e scientifici al fine di accedere ai progetti Esabac ... 98
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 113

5-05206 Ghizzoni: Sulla contemporanea iscrizione degli studenti all'università e alle istituzioni del sistema AFAM ... 98
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 115

5-05347 Alessandri: Sul rischio di chiusura dell'Istituto Tommaso Pellegrini di Modena - educatorio per sordomuti ... 98
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 118

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. C. 3428 Aprea ... 98

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato. Parere alla I Commissione (Esame e rinvio) ... 99

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato. Parere alla I Commissione (Esame e rinvio) ... 101

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 , approvato in un testo unificato dalla 1a Commissione permanente del Senato e abbinate. Parere alla XII Commissione (Esame e rinvio) ... 103

Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio) ... 105

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, su questioni concernenti il settore dell'editoria (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 107

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis (Seguito dell'esame e rinvio) ... 107

AVVERTENZA

VII Commissione - Resoconto di martedì 11 ottobre 2011


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INTERROGAZIONI

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.45.

5-02792 De Pasquale: Sull'assegnazione di posti di sostegno in deroga a docenti con contratto a tempo determinato.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Rosa DE PASQUALE (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ricordando la situazione disperata in cui versano molteplici famiglie per la carenza di insegnanti di sostegno negli organici della scuola. In particolare, rileva la palese contraddizione della risposta del Governo tra il dichiarato aumento, per l'anno scolastico 2010-2011, di ben 7.272 alunni disabili rispetto al precedente anno, e il numero di docenti di sostegno per un totale di 4.400 allievi; di guisa che resterebbero senza sostegno circa 3.000 ragazzi disabili. Sottolinea inoltre, con riferimento al numero degli alunni per classe, che non corrisponde al vero che rimane invariato il numero di venti alunni nelle classi con allievi disabili. A causa, infatti, della formazione di classi con un numero maggiore di alunni, vi sono infatti classi con più di venticinque allievi, pur in presenza di alunni disabili. Osserva, inoltre, come il Governo non abbia risposto alla sua domanda in merito all'attuazione della sentenza della Corte costituzionale del 22 febbraio 2010, n. 80, che ha sancito l'illeggittimità dell'articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del comma 414 dello stesso articolo 2, nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti in deroga, in presenza di disabilità gravi. In particolare, rileva come non siano stati indicati i criteri con cui sarebbero assegnati i posti per i docenti in deroga. Deve stigmatizzare d'altra parte che i docenti di sostegno sono assegnati genericamente alla scuola o a reti di scuole all'uopo costituite: un tale tipo di assegnazione non tiene conto infatti delle specificità delle singole situazioni. Se il Governo volesse risolvere la situazione lo potrebbe fare. Ricorda infatti che il suo gruppo all'inizio della legislatura ha presentato la proposta di legge n. 1468, in materia di disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, che prevede espressamente la riserva di ore di formazione per i docenti su tematiche e necessità peculiari degli alunni disabili. Ne auspica quindi l'avvio dell'esame da parte della Commissione cultura, anche allo scopo di risolvere le criticità create dal Ministro Gelmini.

5-04510 Pili: Sulla collaborazione della Soprintendenza archeologica per le province di Cagliari e Oristano con gli enti locali della Sardegna.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).


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Valentina APREA (PdL), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo per gli aspetti di competenza del Ministero. Auspica che anche il comune di Cagliari, per le parti di propria competenza, si attivi per risolvere la questione.

5-05118 Livia Turco: Iniziative volte a garantire l'insegnamento della lingua francese nel biennio dei licei classici e scientifici al fine di accedere ai progetti Esabac.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Livia TURCO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta articolata fornita dal rappresentante del Governo, pur conservando elementi di perplessità su alcune informazioni ulteriori che aveva richiesto nonché sulla clausola di invarianza degli oneri finanziari.

5-05206 Ghizzoni: Sulla contemporanea iscrizione degli studenti all'università e alle istituzioni del sistema AFAM.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Manuela GHIZZONI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, risposta esauriente che reca in allegato anche l'atteso documento. Auspica peraltro che la tardiva emanazione del decreto ministeriale non comprometta le iscrizioni degli studenti all'università e alle istituzioni del sistema AFAM.

5-05347 Alessandri: Sul rischio di chiusura dell'Istituto Tommaso Pellegrini di Modena - educatorio per sordomuti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Angelo ALESSANDRI (LNP) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, rilevando come vi siano intenti speculativi sulla gestione dell'Istituto che per acquisirne la proprietà puntano al suo fallimento. Auspica quindi un più incisivo intervento del Governo al riguardo per evitare che la proprietà dell'Istituto cade nelle mani di speculatori.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo per una precisazione, assicura il suo impegno personale per definire la questione nel senso prospettato dall'onorevole Alessandri, una volta per tutte.

Valentina APREA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 11 ottobre 2011.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
C. 3428 Aprea.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13 alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.


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Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4517 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.
Parere alla I Commissione.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GIANNI (PT), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame intende, ai sensi dell'articolo 1, regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007. Ricorda che l'articolo 2 conferma l'esplicito riconoscimento, già garantito in Costituzione, della libertà religiosa, con particolare riferimento all'Arcidiocesi, riconoscendo che le nomine dei chierici, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale. Allo stesso modo vengono riaffermate le libertà previste dagli articoli 8, 17, 19 e 21 della Costituzione. Osserva, quindi che l'articolo 3 concerne lo status dei ministri di culto con riguardo ai chierici dell'Arcidiocesi i quali godono del libero esercizio del loro ministero. Questi, nel caso in cui fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva in attuazione delle disposizioni della legge 14 novembre 2000, n. 331, possono essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile. L'Arcidiocesi rilascia un'apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero. L'articolo 4 disciplina l'assistenza spirituale ai militari in favore dei soldati ortodossi, appartenenti a parrocchie dell'Arcidiocesi. Gli articoli 5 e 6 disciplinano rispettivamente l'assistenza spirituale ai ricoverati e ai detenuti. L'articolo 9 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'Arcidiocesi. L'articolo 10 consente agli appartenenti all'Arcidiocesi di osservare alcune festività religiose ortodosse, stabilendo che il diritto di osservare tali festività deve essere esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. L'articolo 14 prevede le formalità per il riconoscimento,con decreto del Ministro dell'interno, degli enti ortodossi come persone giuridiche agli effetti civili. Gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti. L'articolo 16 prende in esame il regime tributario degli enti appartenenti all'Arcidiocesi, parificando gli enti appartenenti all'Arcidiocesi civilmente riconosciuti aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione. Gli enti dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti possono, inoltre, svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto. Osserva, quindi, che l'articolo 17 riguarda la gestione degli enti appartenenti all'Arcidiocesi, mentre l'articolo 18 prescrive gli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi civilmente riconosciuti. L'articolo 19 ha ad oggetto la disciplina dei mutamenti degli enti dell'Arcidiocesi, mentre con l'articolo 20 viene riconosciuto il principio secondo cui il sostegno finanziario dell'Arcidiocesi proviene da offerte volontarie; viene introdotta la detraibilità a fini IRPEF delle erogazioni liberali in denaro fatte dalle persone fisiche in favore dell'Arcidiocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Ricorda che l'articolo 21 prevede che l'Arcidiocesi concorra, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi il mantenimento dei ministri di


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culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. La norma si applica a decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente all'Arcidiocesi - a decorrere dal terzo anno successivo - entro il mese di giugno, la somma spettante, come determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge n. 448 del 1998 - vale a dire, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato - sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Arcidiocesi. L'Arcidiocesi trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme. Copia del rendiconto è trasmessa dal Ministero dell'interno con propria relazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 22 reca norme circa gli assegni ai ministri di culto e l'articolo 23 prevede che eventuali modifiche al sistema sopra esposto possono essere valutate da un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi. A norma degli articoli 24 e 26, l'Arcidiocesi deve essere obbligatoriamente consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa. L'articolo 25 stabilisce che, con l'entrata in vigore della legge di approvazione, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'Arcidiocesi, delle comunità locali da essa rappresentate, di enti, istituzioni, organismi e di coloro che ne fanno parte, la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e relative norme di attuazione di cui al regio-decreto 28 febbraio 1930, n. 289. L'articolo 27 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame valutati in 230.000 euro per l'anno 2011 e 130.000 euro a decorrere dall'anno 2012. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). Dispone, altresì, che l'Agenzia delle entrate provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e riferisca in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. La norma, inoltre, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), dispone una specifica clausola di salvaguardia, nelle ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla legge risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa suindicata. In particolare, la clausola dispone, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda alla riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese correnti rimodulabili (secondo la definizione fornita dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009) del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» nell'ambito della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato.
Rileva, quindi, con specifico riguardo alle competenze della Commissione Cultura, che l'articolo 7 è volto a regolamentare l'insegnamento religioso nelle scuole stabilendo che l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste


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forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Si riconosce, altresì, all'Arcidiocesi il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, senza aggiungere oneri a carico dello Stato. L'articolo 8 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. Sempre con specifico riguardo alle competenze della Commissione Cultura, ricorda che gli articoli 11 e 12 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico dell'Arcidiocesi, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale ortodosso. L'articolo 13 reca disposizioni in relazione alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa, mentre l'articolo 15 concerne il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione o beneficenza.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 4518 Governo, approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato.
Parere alla I Commissione.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GIANNI (PT), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato in sede deliberante dalla I Commissione del Senato, intende, all'articolo 1, regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa apostolica in Italia sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007. Osserva che l'articolo 2, riconoscendo l'autonomia della Chiesa apostolica in Italia liberamente organizzata e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali, esclude l'applicazione della legislazione sui cosiddetti culti ammessi, secondo la legge 24 giugno 1929, n. 1159, che prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato. L'articolo 3 specifica che i ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, riconoscendo loro la facoltà di richiedere, qualora fosse ripristinato il servizio di leva obbligatorio, l'esonero dal servizio militare o l'assegnazione al servizio civile, agli stessi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'articolo 5 garantisce agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia l'assegnazione, su loro richiesta, al servizio civile, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio ai sensi della legge n. 331 del 2000. Ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto è assicurato agli appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia, come ai fedeli delle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche se sono militari in servizio, se sono ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se sono detenuti in istituti penitenziari con relativi oneri sono a carico della Chiesa apostolica.
Rileva, quindi, che l'articolo 13 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia, mentre gli articoli da 15 a 20 disciplinano, sul modello delle precedenti intese approvate, il regime degli enti della confessione religiosa; il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario


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degli enti. L'articolo 21 prevede che all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze possono essere affisse e distribuite pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, effettuate nei predetti luoghi, esenti da qualsiasi tributo. L'articolo. 22 riconosce ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa. Essi possono essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune. Ricorda che l'articolo 24 dispone che la Chiesa apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti, viene introdotta la detraibilità, a fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle erogazioni liberali in denaro in favore della Chiesa apostolica, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Tale detrazione è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento e nel limite di 1.032,91 euro con modalità determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia. L'articolo 25 prevede che la Chiesa apostolica in Italia partecipi, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, vincolando la destinazione delle somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari,anche a favore di altri Paesi esteri, a decorrere del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di rinunciare alla quota relativa a tali scelte. Gli importi relativi rimarranno, pertanto, di esclusiva pertinenza dello Stato. Per quanto concerne le modalità applicative della norma, si prevede che lo Stato corrisponda annualmente alla Chiesa apostolica, a decorrere dal terzo anno successivo, entro il mese di giugno, le somme di pertinenza, sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. Osserva, poi, che l'articolo 26 stabilisce che eventuali modifiche al sistema su esposto possono essere valutate da un'apposita commissione paritetica; l'articolo 27 equipara gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia, per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'articolo 28 prevede che i rendiconti sull'utilizzazione delle somme percepite devono essere trasmessi annualmente al Ministero dell'interno, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre gli articoli 30 e 32 prevedono che la Chiesa apostolica in Italia dovrà essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia. L'articolo 31 stabilisce che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia la legge n.1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Real decreto 28 febbraio 1930, n. 289. Ricorda che ai sensi dell'articolo 32, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dalla legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa, mentre l'articolo 33 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame valutati in 10.000 euro per l'anno 2011 e 5.000 euro a decorrere dall'anno 2012. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica(articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). L'Agenzia delle


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entrate provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. La norma, inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, dispone una specifica clausola di salvaguardia, nelle ipotesi in cui gli effetti finanziari derivanti dalla legge risultassero superiori rispetto alla previsione di spesa suindicata. In particolare, la clausola dispone, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda alla riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese correnti rimodulabili (secondo la definizione fornita dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009) del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» nell'ambito della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura dello scostamento finanziario riscontrato.
Aggiunge, quindi, con specifico riguardo alle competenze della Commissione Cultura, l'articolo 9 affronta il tema dell'istruzione riconoscendo agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, provvedendo a che tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti. L'articolo 10 riconosce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato. Ricorda, poi, che l'articolo 11 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. L'articolo 12 riconosce le lauree in teologia e i diplomi in teologia e cultura biblica rilasciati dalla Scuola e dalla Facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia. Osserva, quindi, che gli articoli 14 e 29 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica in Italia, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, ed alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale appartenente alla Chiesa, mentre l'articolo 23 contiene, infine, disposizioni in relazione alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Nuovo testo C. 4207, approvato in un testo unificato dalla 1a Commissione permanente del Senato e abbinate.
Parere alla XII Commissione.
(Esame e rinvio).

Manuela DI CENTA (PdL), relatore, osserva innanzitutto come la proposta di legge in esame sia frutto di un lavoro comune di tutte le forze politiche su una materia delicatissima, volta a riconoscere eguale dignità a tutte le persone, anche disabili. In particolare, rileva come sia necessario utilizzare tutti gli strumenti che la scienza offre per aiutare le persone che non hanno l'udito, mettendo le nuove tecnologie che la scienza offre al servizio della persona. Sottolinea di conoscere direttamente le problematiche oggetto del provvedimento, avendone seguito i profili clinici per un familiare a lei molto vicino. Aggiunge quindi, come il nuovo testo della proposta di legge recante «Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva» in esame, all'articolo 1, comma 1, affida alla Repubblica il compito di promuovere la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e garantisce ogni


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forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.
Ricorda quindi, che l'articolo 1, comma 2, precisa che, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta; promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli impianti acustici necessari per la comunicazione; promuove la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l'attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita; riconosce la lingua dei segni italiana (LIS). L'articolo 1, comma 3, consente, nella comunicazione delle persone sorde e con le persone sorde, sia in giudizio che nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, l'uso della LIS e di ogni altro mezzo tecnico idoneo, anche di tipo informatico. Osserva, poi, che l'articolo 2, comma 1, affida a regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il compito di adottare le norme di attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della proposta di legge in esame. Nel dettaglio, i regolamenti recano, innanzitutto, disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. I regolamenti determinano, poi, le modalità di utilizzo della LIS e delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte. I regolamenti, quindi, recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche l'uso della LIS e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde. I regolamenti, infine, prevedono e disciplinano l'utilizzo della LIS e di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, e favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed europeo, tra aziende ospedaliero-universitarie e aziende che si occupano specificamente di tecnologie avanzate per la sordità, disponendo circa i metodi di verifica sull'attuazione della proposta di legge.
Ricorda, infine, che l'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendo le pubbliche amministrazioni provvedere alle attività previste dall'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

Maria Letizia DE TORRE (PD) condivide, innanzitutto, quanto esposto dalla relatrice, osserva tuttavia come vada esaminata con molta attenzione la norma che rimanda a successivi regolamenti la disciplina della LIS. Non può rappresentare un diritto pretendere sempre e comunque l'utilizzo della LIS piuttosto che l'utilizzo di altri strumenti pure idonei allo scopo.


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Al riguardo, rileva come la Commissione cultura dovrebbe invece promuovere il maggiore accesso possibile a tutti gli strumenti in grado di superare le disabilità uditive.

Manuela DI CENTA (PdL), relatore, rispondendo all'onorevole De Torre, precisa che l'utilizzo della LIS, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame non è previsto come obbligatorio, ma ne risulta semplicemente il riconoscimento e ne viene consentito l'utilizzo. Si riserva in ogni caso di svolgere insieme all'onorevole De Torre un confronto al riguardo, allo scopo di giungere alla definizione di una proposta di parere condivisa.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge comunitaria 2011.
C. 4623 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2010.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Valentina APREA, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge comunitaria per il 2011 in esame, presentato in prima lettura alla Camera, reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. Rileva che il provvedimento, che viene esaminato congiuntamente alla «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea» riferita all'anno 2010, consta di 5 articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi, recanti rispettivamente 2 e 21 direttive. Il disegno di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario. Esso è corredato sia di un'ampia relazione illustrativa, sia dell'analisi tecnico-normativa e di una sintetica analisi dell'impatto della regolamentazione. Osserva, nel dettaglio, che l'articolo 1 reca la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie; l'articolo 2 reca i princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa; l'articolo 3 reca la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni dell'Unione europea; l'articolo 4 reca disposizioni riguardanti gli oneri relativi a prestazioni e a controlli; l'articolo 5 reca, infine, la delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive dell'Unione europea. Rileva, pertanto, che nel disegno di legge comunitaria non vi sono disposizioni di competenza della Commissione Cultura.
Quanto alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2010, ricorda che essa è suddivisa in quattro parti. Nella prima parte vengono trattati gli sviluppi del processo di integrazione europea; la seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione analizzando in tre distinti capitoli i profili generali di tale partecipazione sia nella fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi - cosiddetta ascendente - che in quella di attuazione della normativa, cosiddetta discendente; inoltre, nella medesima parte, si trattano i temi della formazione all'Europa delle pubbliche amministrazioni e le strategie di comunicazione. La terza parte della Relazione riguarda la partecipazione dell'Italia alle principali politiche settoriali, mentre la quarta parte illustra le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari dall'Unione


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verso l'Italia e la loro utilizzazione. Per quanto concerne le competenze della Commissione cultura, ricorda che per quanto riguarda, innanzitutto, la politica per l'istruzione e la formazione, che i Ministri dell'istruzione degli Stati membri hanno formalmente concluso il programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», orientato su obiettivi comuni nell'ambito della strategia di Lisbona. Il parallelo processo di Copenaghen in materia di rafforzamento di cooperazione in materia di formazione professionale, è stato oggetto nel 2010 di un quinto Comunicato, nel quale sono state ribadite le priorità già individuate ed è stato avviato il rilancio della cooperazione per il prossimo futuro. Il Governo, attraverso il processo «L'Europa dell'istruzione», avviato al fine di potenziare il coinvolgimento del territorio nella attiva partecipazione alle iniziative europee, si è proposto di valorizzare le energie dei vari attori delle specificità locali, in un'azione convergente a sostegno degli obiettivi europei. In ciascuna regione, sono stati elaborati i Piani regionali integrati ad opera degli appositi nuclei di intervento del programma, che hanno permesso di realizzare iniziative a supporto della progettualità europea, approfondendo tematiche di interesse locale. Un importante obiettivo che il Governo sta cercando di perseguire consiste nella condivisione di comuni standard professionali formativi e per il riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite nei vari contesti di apprendimento, al fine di dotare il Paese di un quadro nazionale di qualifiche in grado di interfacciarsi con European Qualification Framework.
Segnala, quindi, che altri interventi hanno riguardato il sistema statistico informativo della formazione professionale (SISTAF), il rapporto annuale sull'offerta di orientamento, un'analisi dei sistemi di apprendistato, un'analisi e anticipazione dei fabbisogni professionali, la sperimentazione di modelli di rete e servizi integrati per migliorare le competenze di soggetti a rischio di esclusione, azioni mirate a implementare il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore della istruzione e formazione («ET 2020»). Ricorda che il Governo riferisce anche di aver dato attuazione alle politiche di coesione nel settore dell'istruzione a valere sulle risorse dei fondi strutturali europei.
Con riguardo alle politiche in materia di cultura, rileva poi che il Governo riferisce di aver partecipato all'attuazione della politica unitaria di sviluppo regionale, che discende dal quadro strategico nazionale 2007-2013, con particolare riferimento all'attuazione della «Priorità 5 - valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo». Le attività realizzate al riguardo consistono, ad esempio, nei programmi interregionali «Attrattori naturali, culturali e di turismo 2007-2013», e nel progetto «Poli museali di eccellenza». Sulla politica per la ricerca e l'innovazione, ricorda infine che il Governo italiano ha operato nel 2010 per l'attuazione di «Europa 2020» sia rinnovando gli strumenti esistenti di indirizzo della politica nazionale della ricerca, sia predisponendo strumenti nuovi. Come noto, la strategia Europa 2020 definisce un approccio strategico all'innovazione, avendo come obiettivo l'attuazione di una economia intelligente, sostenibile e inclusiva, nell'ambito della quale l'investimento in ricerca, sviluppo e innovazione possa raggiungere entro il 2020 l'obiettivo del 3 per cento del prodotto interno lordo europeo.
Segnala quindi che il Governo riferisce, in particolare, come una delle attività più rilevanti del ministero nell'ambito della ricerca europea sia stato il coordinamento nazionale della partecipazione al 7o Programma Quadro della Ricerca, essendo in tale ambito responsabile della rete nazionale dei punti di contatto dei programmi europei, gestita come uno sportello di consulenza continua a disposizione del partenariato italiano, rivolto alle istituzioni di ricerca, alle università e alle piccole e medie imprese, anche con il supporto dell'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE). Notevole rilevanza ha rivestito anche l'avvio delle nuove iniziative europee per la programmazione congiunta della ricerca e attività


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di indirizzo verso l'8o Programma Quadro. Osserva che altre rilevanti attività consistono nell'attuazione delle iniziative tecnologiche congiunte e dei progetti ai sensi dell'articolo 185 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel finanziamento da parte del Ministero dei progetti nell'ambito del programma EUROSTARS, rivolto alle piccole e medie imprese con proprie capacità di ricerca, che ha come principali obiettivi quali di incoraggiare tali imprese a sviluppare nuove attività produttive basati sui progetti di ricerca e sviluppo, di creare una rete di supporto alle attività di ricerca e di aiutare le imprese a sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi per il mercato, nonché la partecipazione diretta ad alcuni progetti ERANET, aventi come obiettivo il coordinamento delle strategie di ricerca nazionali e regionali, al fine di aumentare la cooperazione tra gli Stati membri.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per l'editoria, Paolo Bonaiuti, su questioni concernenti il settore dell'editoria.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il sottosegretario Paolo BONAIUTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Giuseppe GIULIETTI (Misto)

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il sottosegretario per la relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2011. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.50.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2011.


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Valentina APREA, presidente, avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul nuovo testo del provvedimento in esame, in attesa della relazione tecnica del Governo. Le risulta peraltro che la relatrice, oggi impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione, stia verificando con il Governo i necessari profili di copertura finanziaria del provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
(C. 4333 Distaso).

VII Commissione - Martedì 11 ottobre 2011


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ALLEGATO 1

5-02792 De Pasquale: Sull'assegnazione di posti di sostegno in deroga a docenti con contratto a tempo determinato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in discussione, l'Onorevole interrogante chiede quali provvedimenti siano stati adottati per garantire agli studenti con disabilità il diritto ad una reale e qualificata istruzione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010, che ha sancito l'illegittimità dell'articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, e del comma 414 dello stesso articolo 2 nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti in deroga, in presenza di disabilità gravi, una volta esperiti gli elementi di tutela previsti dalla normativa vigente.
Come già più volte sottolineato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presta particolare attenzione alla tutela dei bisogni e delle esigenze degli alunni disabili, come dimostrano i dati relativi all'area del sostegno.
Infatti, per l'anno scolastico 2010/2011, a fronte di un aumento di ben 7.272 alunni disabili rispetto al precedente anno, pur essendo necessario perseguire i ben noti obiettivi di contenimento degli organici in applicazione dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, il Ministero, anche sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sopra citata sentenza, si è adoperato per garantire un numero di docenti adeguato alla domanda.
Il decreto interministeriale relativo agli organici per l'anno scolastico 2010/2011, infatti, in applicazione dell'articolo 9, comma 15, della legge n. 122 del 2010, ha confermato un numero complessivo di posti attivabili in ciascuna regione pari alle quantità assegnate in organico di fatto del precedente anno scolastico. A tale contingente sono stati aggiunti i posti in deroga attivati, ai sensi della medesima norma, per situazioni di particolare gravità.
Queste scelte hanno fatto sì che il numero dei docenti di sostegno, in organico di fatto, passasse da 90.000 dell'anno scolastico 2009/2010 a 94.400 dell'anno successivo, con un aumento, quindi di 4.400 unità.
Venendo al corrente anno scolastico 2011/2012, si fa presente che è stato confermato interamente l'organico di diritto dei docenti di sostegno di oltre 63.400 posti, che è il risultato di un incremento di circa 15.000 posti negli ultimi 3 anni scolastici; tali posti sono utili per le immissioni in ruolo e per la stabilizzazione dei docenti di sostegno. Il numero totale dei posti in organico di fatto si attestava, all'inizio dell'anno scolastico, su 94.430, e rappresenta il livello più elevato mai raggiunto, suscettibile di ulteriori incrementi.
Anche l'articolo 19 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», intervenendo sulla materia in argomento, non ha previsto alcuna riduzione delle dotazioni organiche del sostegno, confermando anzi l'organico dell'anno scolastico 2010/2011, fatta salva la possibilità di deroga ai fini della piena tutela dell'integrazione scolastica.


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Più precisamente, è stato confermato il rapporto di un insegnante ogni due studenti disabili, e non è stata prevista l'abrogazione del tetto per il numero degli alunni nelle classi con studenti con disabilità, che resta a 20 alunni per classe. È stata, come già detto, parimenti confermata la possibilità di attivare posti di sostegno in deroga per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica.
La medesima disposizione normativa ha, altresì, previsto, ai fini di un migliore ed efficiente utilizzo delle risorse umane, che i docenti di sostegno siano assegnati complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, proprio per rendere possibile, con più flessibilità, l'intervento di personale e l'utilizzo di strumenti specificamente finalizzati al tipo di disabilità, promuovendo, nel contempo, anche nei confronti degli altri docenti dei consigli di classe, una più diffusa cultura dell'integrazione.
Nella sostanza, viene assunta a norma di legge quella che fino ad ora era una sana applicazione dei principi generali della didattica, vale a dire che l'azione di integrazione del soggetto disabile non è compito del solo insegnante di sostegno ma dell'intero corpo docente per il quale viene prevista specificamente dalla legge una corsia preferenziale per la formazione sulle problematiche generali della disabilità.


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ALLEGATO 2

5-04510 Pili: Sulla collaborazione della Soprintendenza archeologica per le province di Cagliari e Oristano con gli enti locali della Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ci si riferisce all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Pili, relativa al diniego di autorizzazione allo svolgimento di spettacoli all'interno dell'anfiteatro di Cagliari espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari ed Oristano.
Si precisa, al riguardo, che si è ben consapevoli del fatto che le argomentazioni che saranno di seguito svolte risultano, oramai, superate dai fatti, poiché l'atto di sindacato ispettivo era stato presentato, presumibilmente, in relazione alla stagione teatrale dell'Estate 2011.
Si ritiene tuttavia opportuno fornire il riscontro dell'Amministrazione che rappresento anche per evidenziare l'importanza della sinergia tra gli organi periferici dello Stato e gli Enti locali nella ricerca di soluzioni che consentano la conservazione di un patrimonio culturale che è, in primo luogo, patrimonio e testimonianza culturale del territorio sul quale esso insiste.
Come noto i motivi di contrasto tra la competente Soprintendenza per i beni archeologici ed il Comune di Cagliari sorsero nel 2000 quando il Comune si rifiutò di smontare le strutture in legno ed i connessi montanti metallici presenti nell'area dell'Anfiteatro ed autorizzate dalla stessa Soprintendenza in forma condizionata e subordinata alla loro assoluta rimovibilità ed al solo fine di consentire la stagione degli spettacoli teatrali.
Le successive e rispettive bozze di accordo alla ricerca di una composizione della controversia, non hanno mai portato alla redazione di un documento condiviso.
Peraltro il Comune di Cagliari non ha mai ottemperato nemmeno ai contenuti della propria stessa proposta di accordo, che prevedeva, tra l'altro, lo smontaggio e il rimontaggio ad ogni stagione di tutte le gradinate fino al 1o anello e lo smontaggio definitivo, al termine della stagione 2004, delle gradinate del 3o e 4o anello, con ipotesi di utilizzi successivi subordinati a nuove autorizzazioni da parte della Soprintendenza.
Inoltre va rilevato che, almeno per quanto attiene agli ultimi tre anni, il Comune non ha provveduto nemmeno allo smontaggio della platea e del palco, condizioni senz'altro previste in maniera esplicita e incontrovertibile da tutti i documenti di progettazione preliminari e definitivi, risultando pertanto sicuramente in difetto rispetto alle autorizzazioni ottenute nel 1998.
Al fine di attivare la procedura di rimozione delle strutture la Soprintendenza aveva inoltrato una prima nota al Comune di Cagliari sin dal maggio del 2010 poi, con note del gennaio e marzo del 2011, richiedeva al Comune di attivare le procedure per la rimozione delle impalcature per spettacoli ai sensi degli articoli 30, 31 e 40 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Nel frattempo il Comune di Cagliari aveva prospettato al Ministero, e reso pubblica sul proprio sito istituzionale, la volontà di pubblicare un bando di concorso al fine di attivare un concorso di idee per la ricerca di una proposta di utilizzo alternativo dell'anfiteatro: proposta avviata e poi rinviata a data da destinarsi con Avviso pubblico del comune di Cagliari in data 1o marzo 2011.
Vorrei sottolineare, proprio perché è questo il compito istituzionale del Ministero


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che qui rappresento, che l'Anfiteatro romano di Cagliari è interessato da una complessità dei fenomeni che determinano condizioni di degrado accelerato.
Esso è stato oggetto di numerosi sopralluoghi; da ultimo l'Istituto Superiore di Conservazione e Restauro del Ministero ha ribadito esplicitamente che la presenza delle infrastrutture per spettacoli impedisce ogni intervento corretto di diagnosi, manutenzione e conservazione del bene culturale, condannandolo di fatto alla totale assenza di interventi conservativi e quindi al suo definitivo degrado. La situazione dell'Anfiteatro porta quindi ad escludere in modo categorico che possa essere ulteriormente consentito un massiccio utilizzo antropico del monumento considerati i rischi per la sicurezza delle persone.
Autonomamente la Procura di Cagliari ha avviato un'indagine per danneggiamento dell'anfiteatro nell'aprile del 2011.
Concludo informando che l'Amministrazione Comunale di Cagliari è poi addivenuta alla determinazione di operare nel senso del ripristino delle condizioni di tutela e conservazione dell'anfiteatro romano di Cagliari e rilevo, con soddisfazione, che è stata recepita da parte della stessa Amministrazione l'indisponibilità all'utilizzo del monumento già a partire dalla stagione estiva appena conclusa.
Gli spettacoli sono stati collocati in sedi differenti, evitando i possibili paventati rischi derivanti da una pressione antropica non più sostenibile da parte del monumento nelle attuali condizioni di conservazione.
Resta positivamente avviata la progettazione dell'intervento di smontaggio e la Soprintendenza ha già garantito al Comune di Cagliari il suo supporto e quello degli organismi competenti del Ministero, al fine di assicurare il più ampio contributo di competenze ed assistenza.


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ALLEGATO 3

5-05118 Livia Turco: Iniziative volte a garantire l'insegnamento della lingua francese nel biennio dei licei classici e scientifici al fine di accedere ai progetti Esabac.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede che venga potenziato nelle scuole secondarie l'insegnamento della seconda lingua straniera e, con riferimento alla lingua francese, fondamentale in alcune regioni come il Piemonte per i rapporti prioritari di natura commerciale e culturale intercorrenti con la Francia, sollecita l'assunzione di iniziative atte a favorire la partecipazione al progetto educativo di eccellenza «Esabac» che consente agli alunni italiani e francesi partecipanti di conseguire un diploma binazionale.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che deve essere tenuto distinto il progetto «Esabac» dall'attivazione dell'insegnamento di una seconda lingua straniera nei percorsi di studio dell'istruzione secondaria di secondo grado.
Tale progetto prevede, infatti, il rilascio contestuale del doppio diploma, italiano e francese, agli studenti che abbiano seguito, in Italia, un particolare piano formativo negli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore, comprendente l'insegnamento della lingua e della letteratura francese per almeno quattro ore settimanali e la veicolazione della storia in lingua francese per due ore settimanali.
Sono già state individuate le scuole che realizzano il progetto nella fase sperimentale: si tratta di 26 istituti nell'anno scolastico 2010/2011 e 40 nell'anno scolastico 2011/2012. Sono state parimenti individuate, a cura dei competenti Uffici scolastici regionali, le scuole che saranno impegnate nella realizzazione del progetto negli anni scolastici successivi, quando il progetto stesso uscirà dalla fase sperimentale per assumere la forma definitiva.
Per quanto riguarda le scuole del Piemonte, il competente Ufficio scolastico regionale, dopo aver esaminato le candidature pervenute entro il termine stabilito dallo stesso ufficio con propria circolare del 30 novembre 2010, ha comunicato al Ministero in data 14 marzo 2011, l'elenco delle 16 scuole autorizzate ad intraprendere il percorso formativo in argomento, che si aggiungono alle 7 già coinvolte nella fase transitoria come da nota dello stesso Ufficio del 3 settembre 2009 protocollo n. 8925.
Il progetto «Esabac» non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come stabilito all'articolo 10 del decreto ministeriale n. 91 del 22 novembre 2010 relativo allo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni in cui è attivato il progetto stesso.
Per la sua realizzazione, le scuole si avvalgono delle ordinarie risorse professionali e finanziarie loro assegnate dall'Amministrazione. In particolare, si evidenzia che il competente Ufficio scolastico regionale non è tenuto a mettere a disposizione delle scuole impegnate nel progetto risorse aggiuntive rispetto all'organico del personale docente, per l'insegnamento della lingua francese o per la veicolazione in francese della disciplina non linguistica. Per fare fronte alle necessità connesse con la realizzazione del progetto, le stesse utilizzano tutte le risorse proprie dell'autonomia scolastica.
Passando al tema dell'insegnamento della seconda lingua straniera negli istituti


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d'istruzione secondaria di secondo grado, si ricorda che la sperimentazione in atto interessa, in particolare, i licei scientifici e gli ex istituti magistrali. Si tratta di una sperimentazione che prevede quattro ore di insegnamento della seconda lingua nel biennio e tre ore nel triennio.
Tale sperimentazione è stata adottata con la circolare ministeriale n. 198 dell'8 giugno 1992 ed è ben radicata nel territorio nazionale. Sono interessate ad essa 379 istituzioni scolastiche, di cui 26 nella regione Piemonte.
Il nuovo ordinamento dei percorsi liceali, introdotto con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, è fondato sulla netta distinzione fra attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'offerta formativa, nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica. Ne consegue che l'attivazione dell'insegnamento di seconda lingua straniera presuppone l'assegnazione all'istituzione scolastica interessata del personale docente necessario.
L'istituzione scolastica può deliberare, nell'ambito della propria autonomia, l'attivazione dell'insegnamento della seconda lingua straniera con corrispondente riduzione dell'orario di altri insegnamenti, oppure può chiedere al competente Ufficio scolastico regionale l'assegnazione di risorse aggiuntive di personale, senza corrispondente riduzione dell'orario di altri insegnamenti. Nel caso in cui l'istituzione scolastica deliberi riduzioni di orario di altri insegnamenti, occorre, comunque, evitare la formazione di esuberi.
L'attribuzione di risorse aggiuntive di personale, senza corrispondenti riduzioni, deve d'altra parte tenere conto dei vincoli complessivi dell'organico provinciale del personale docente.
Al riguardo, si fa presente che la circolare n. 21 del 14 marzo 2011, relativa agli organici del personale docente per il corrente anno scolastico, precisava che, a conclusione delle operazioni di elaborazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto, debbono essere comunque raggiunti gli obiettivi finanziari di contenimento della spesa di cui al Piano programmatico previsto dall'articolo 64 della legge n. 133 del 2008.
La stessa circolare invitava contestualmente i Direttori degli Uffici scolastici regionali a porre in essere autonomamente le azioni ritenute più funzionali e coerenti con gli specifici bisogni delle rispettive realtà territoriali e, tenendo in debita considerazione le autonome scelte delle scuole (quali quelle collegate all'attivazione dell'insegnamento della seconda lingua straniera), a valutare la possibilità di attivare ulteriori iniziative volte al raggiungimento delle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa, nel rispetto della qualità del servizio e dell'offerta formativa.


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ALLEGATO 4

5-05206 Ghizzoni: Sulla contemporanea iscrizione degli studenti all'università e alle istituzioni del sistema AFAM.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante chiede notizie in merito al ritardo nell'emanazione del decreto attuativo del comma 21, dell'articolo 29 della legge n. 240 del 2010, che disciplina le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione ai corsi di studio universitari e presso i Conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, rappresentando il rischio che le istituzioni coinvolte non possano procedere alle iscrizioni degli studenti interessati per il prossimo anno accademico.
A tal proposito si riferisce che il Ministro ha fumato il decreto ministeriale in data 28 settembre 2011, dopo aver acquisito il parere del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale nella seduta del 9 giugno 2011 e quello del Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 6 luglio 2011.
Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per completezza di informazione si fa infine presente che il medesimo è al momento disponibile sul sito internet del Ministero.


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ALLEGATO 5

5-05347 Alessandri: Sul rischio di chiusura dell'Istituto Tommaso Pellegrini di Modena - educatorio per sordomuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante chiede notizie in merito alla situazione dell'Istituto «Tommaso Pellegrini - Educatorio dei Sordomuti» di Modena, per il quale viene paventato il rischio di chiusura.
Sulla questione sono state attinte notizie dal Direttore scolastico regionale per l'Emilia Romagna, il quale ha, anzitutto, precisato che il suddetto istituto è ente gestore di una scuola dell'infanzia paritaria per non udenti e udenti, di una scuola primaria paritaria speciale per non udenti, e dall'anno scolastico 2003/2004 di una scuola primaria paritaria. Inoltre, nella sede dell'Istituto si svolgono le attività didattiche della scuola statale secondaria di primo grado speciale per alunni non udenti, sede associata della scuola secondaria di primo grado statale «Lanfranco» di Modena.
Dai dati forniti, risulta che, dai primi anni 2000, il numero degli alunni non udenti, iscritti alla scuola primaria speciale paritaria e alla sezione speciale della scuola media statale, ha registrato un calo tendenziale e non contrastabile. Secondo quanto riferito dal responsabile dell'ambito territoriale scolastico di Modena, detto calo è da mettere in relazione al fatto che le moderne tecniche di intervento sulla sordità favoriscono un recupero della funzionalità uditiva e verbale, tale da consentire l'integrazione nella scuola comune.
Molte famiglie, infatti, si dimostrano sempre più favorevoli all'integrazione scegliendo la scuola comune, tanto che nell'intera provincia di Modena la scuola comune statale accoglie 70 ragazzi non udenti. Ciò in quanto il nostro sistema scolastico persegue l'obiettivo dell'integrazione della diversità, per il superamento della separazione a favore dell'inclusione non solo scolastica, ma anche sociale e culturale dell'individuo.
Ciò detto, si forniscono i dati degli alunni iscritti all'Istituto «Pellegrini» per l'anno scolastico in corso: per la scuola dell'infanzia paritaria l'alunno; per la scuola speciale paritaria 3 alunni, di cui 1 in quarta classe e 2 in quinta; per la scuola media statale speciale 4 alunni complessivamente tra seconda e terza classe.
Per quest'ultima, a fronte della non attivazione della classe prima e dell'esiguità del numero degli iscritti in seconda e terza, l'Ufficio scolastico non aveva assegnato risorse di docenti sull'organico di diritto, in attesa, comunque, della definizione dell'organico di fatto in base alle reali iscrizioni. In tale sede, il numero delle iscrizioni è rimasto invariato in quattro unità.
Le famiglie interessate sono state ricevute in un incontro istituzionale dal dirigente dell'ambito territoriale di Modena, presente il dirigente scolastico della Scuola secondaria di primo grado «Lanfranco». Esaminata la situazione, le famiglie hanno iscritto i 4 alunni alle classi comuni della stessa Scuola «Lanfranco». Il dirigente scolastico, al fine di garantire continuità al percorso scolastico degli allievi coinvolti, ha provveduto ad inserirli in corsi nei quali insegnano quattro docenti che nel


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precedente anno scolastico hanno svolto la loro attività didattica presso l'Istituto «Pellegrini».
Relativamente alla scuola primaria comune, gli elementi raccolti dal titolare dell'ambito territoriale di Modena riferiscono anche notizie riguardanti contatti telefonici intercorsi tra il coordinatore dell'istituto e le singole famiglie, da cui risulta che, per quanto riguarda la mancata conferma per l'anno scolastico 2011/2012 di 18 preiscrizioni alla classe prima comune, il problema economico abbia interessato solo 5 famiglie, pur rimanendo il dato che 16 famiglie complessivamente hanno optato per altra soluzione.
All'ambito scolastico territoriale risulta, altresì, che, per il corrente anno scolastico, il consiglio di amministrazione abbia deliberato l'incremento di 40 euro della retta per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, che è passata così da 180 a 220 euro, incremento reso necessario per coprire le spese di frequenza e le attività pomeridiane.
Sempre a partire dall'anno 2011/2012, per i pasti è stato deliberato di chiedere il pagamento di 5 euro a pasto ai nuovi iscritti alla prima classe della scuola primaria comune.
L'Ufficio scolastico regionale ha riferito, inoltre, che è in corso presso la Regione Emilia-Romagna il procedimento di variazione della natura giuridica dell'Educatorio in Fondazione Onlus. Allo stato attuale, concluse tutte le verifiche istruttorie documentali ai fini dell'iscrizione della «Fondazione Educatorio per Sordomuti di Modena Mons. Tommaso Pellegrini - ONLUS» nel Registro regionale delle persone giuridiche private, si è in attesa dell'apposito atto del Direttore generale degli affari istituzionali e legislativi della Giunta regionale dell'Emilia Romagna.

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