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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo I - Livelli funzionali e qualifiche
  • Art. 41

    (Quinto livello) (23)

    1. Il quinto livello funzionale-retributivo è caratterizzato da funzioni di:
      • a) organizzazione e direzione amministrativa;
      • b) revisione e controllo, riferite alle procedure amministrative e contabili;
      • c) certificazione;
      • d) consulenza procedurale, di studio e di ricerca per la prestazione di servizi alla Camera, ai suoi organi e ai suoi componenti;
      • e) assistenza giuridico-legale;
      • f) organizzazione e direzione delle attività amministrative connesse alle relazioni istituzionali con enti nazionali e internazionali.

    2. L'autonomia consiste nella ideazione delle formule di lavoro e dei moduli organizzativi idonei al conseguimento degli obiettivi, nonché nella individuazione di soluzioni adeguate.
    3. La responsabilità è per le soluzioni individuate e le decisioni assunte in relazione al singolo servizio prodotto e all'efficienza complessiva dell'unità di lavoro, assicurando la piena continuità della funzione.
    4. Nel quinto livello sono compresi i consiglieri parlamentari, distinti per le seguenti professionalità: generale, di stenografia, di biblioteca, tecnica.
    Note:
    (23) Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.