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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo I - Livelli funzionali e qualifiche
  • Art. 43

    (Terzo livello)(25)

    1.    Il terzo livello funzionale-retributivo è caratterizzato dalla compresenza di:
    • a) attività operative, di tipo complesso, integrate da compiti di coordinamento di strutture di segreteria, nonché prestazioni attinenti l'attività di segreteria;
    • b) attività operative di natura tecnica, di tipo complesso, integrate da compiti di coordinamento di reparti e di controllo operativo su attività svolte da soggetti esterni;
    • c) attività operative, di tipo complesso, concernenti il coordinamento dei settori della vigilanza, della sicurezza delle sedi, della rappresentanza e dell'assistenza.

    2.    L'autonomia consiste nella scelta dei procedimenti operativi e delle modalità esecutive idonee alla soluzione dei concreti problemi di lavoro e alla ripartizione del lavoro tra gli addetti.

    2-bis    La responsabilità è per la completezza, la tempestività e l'adeguatezza nello svolgimento delle attività e nella gestione operativa delle procedure di lavoro e per la conformità delle attività svolte alle direttive ricevute.

    3.   Nel terzo livello sono comprese le seguenti qualifiche, distinte per professionalità: segretario parlamentare di terzo livello, segretario parlamentare di elaborazione dati di terzo livello, coordinatore di reparto, assistente parlamentare di settore.

    Note:
    (25) Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.