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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica
  • Art. 67

    (Trattamento economico, indennità di funzione e di segreteria)

    1. Lo stipendio, determinato a norma dell'articolo 69, è onnicomprensivo.
    2. Allo stipendio si aggiungono l'indennità di contingenza, le quote di aggiunta di famiglia e le altre indennità nelle misure previste per legge, oltre alle speciali indennità previste dal presente regolamento. Queste ultime sono corrisposte per dodici mensilità e non sono pensionabili.
    3. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di Presidenza determina l'importo dell'indennità di funzione, oltre che per il Segretario generale, per:
      • a) i Vicesegretari generali, il consigliere Capo dell'Avvocatura ai sensi dell'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, del regolamento recante criteri generali di organizzazione dell'Avvocatura della Camera dei deputati, i consiglieri Capi Servizio e il consigliere Capo della segreteria del Presidente (41)
      • b) i consiglieri Capi degli Uffici della Segreteria generale, i consiglieri Titolari di incarichi individuali, i consiglieri Capi degli uffici costituiti nei Servizi o Titolari di incarichi di coordinamento di livello equiparato, i coordinatori delle unità operative o titolari di incarichi di coordinamento di livello equiparato, i titolari degli incarichi di coordinamento degli interpreti-traduttori, i titolari di incarichi di coordinamento di cui al comma 7 dell'articolo 47 e i titolari degli altri incarichi di coordinamento conferiti ai sensi del presente regolamento;
      • c) i dipendenti addetti alle segreterie del Presidente, dei membri dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario generale;
      • d) l'assistente parlamentare superiore, i vice assistenti parlamentari superiori, i responsabili di zona ed i coordinatori responsabili di reparto.
    4. Le indennità di funzione sono attribuite per il periodo in cui gli incarichi sono effettivamente ricoperti e non sono pensionabili.
    Note:
    (41) Lettera modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003.