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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo IV - Sospensione e cessazione del rapporto d'impiego
  • Art. 88

    (Collocamento a riposo)

    1. Tutti i dipendenti della Camera sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, con decorrenza dal 1° luglio e dal 1° gennaio rispettivamente successivi alla data del compimento della predetta età (47).
    2. Il computo del servizio, i modi del collocamento a riposo e il trattamento di quiescenza dei dipendenti, nonché quello di riversibilità, sono stabiliti dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale approvato dall'Ufficio di Presidenza.(48)
    3. La Camera dei deputati provvede direttamente alla liquidazione e al pagamento delle pensioni e delle indennità relative.
    Note:
    (47) Le modalità di applicazione di tale disciplina sono state definite dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001, come modificata dalla deliberazione n. 92 del 3 dicembre 2002, resa esecutiva con D.P. n. 667 del 6 dicembre 2002.
    (48) Il Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale è stato approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 13 maggio 1954 e comprende le modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza sino al 17 dicembre 2003.