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Temi dell'attività Parlamentare

Il nuovo sistema elettorale per le province
La Camera ha esaminato il disegno di legge presentato dal Governo che introduce un sistema di elezione di secondo grado per il presidente della provincia e per i consiglieri provinciali. L'esame del provvedimento non si è concluso.

Il disegno di legge (A.C. 5210) attua (e in alcuni punti modifica) quanto disposto dal D.L. 201/2011 (art. 23) che ha riformato la materia delle funzioni e degli organi delle province, assegnando ad esse esclusivamente funzioni di indirizzo e di coordinamento e disponendo la riduzione del numero dei consiglieri provinciali e la loro elezione da parte dei consigli comunali.

L’introduzione di un nuovo sistema elettorale provinciale si inserisce nel processo di generale riordino dell’istituto della provincia avviato nella XVI legislatura (si veda in proposito il tema Province e città metropolitane).

Il nuovo sistema elettorale delineato dal disegno di legge del Governo è un sistema proporzionale, con voto di lista e preferenze, senza coalizioni, né soglie di sbarramento, né premi di maggioranza. In estrema sintesi:

  • hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia;
  • l’intero territorio provinciale è costituito da una unica circoscrizione elettorale sia ai fini della presentazione delle candidature, sia per l’attribuzione dei seggi;
  • le forze politiche presentano la lista dei candidati al consiglio provinciale e, con essa, il candidato alla carica di presidente della provincia;
  • l'elettore vota insieme la lista e il candidato presidente e può esprimere due preferenze per i candidati alla carica di consigliere;
  • è eletto presidente della provincia il candidato che ottiene il maggior numero di voti;
  • per la composizione del consiglio provinciale l'attribuzione dei seggi alle liste avviene in maniera proporzionale (metodo dei divisori d’Hondt); i seggi sono poi attribuiti ai candidati in ordine al numero di preferenze ricevute.

I sindaci e i consiglieri comunali eletti nei consigli provinciali mantengono le rispettive cariche nel comune di provenienza, ma non cumulano le indennità.

La relazione tecnica del Governo ha stimato una notevole riduzione della spesa presunta per le elezioni provinciali, pari secondo la nuova normativa, a 707.500 euro, a fronte di spese, a legislazione vigente, di oltre 318 milioni di euro.

La I Commissione ha esaminato questo disegno di legge, al quale è stata abbinata la proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 5531), tra il giugno e il dicembre 2012, senza tuttavia pervenire alla sua approvazione.

Successivamente, con un emendamento al disegno di legge di stabilità, è stato prorogato al 31 dicembre 2013 il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2012, entro il quale è adottata la legge elettorale provinciale (art. 1, comma 115, L. 228/2012) .

Si ricorda che, nelle more dell’approvazione della nuova legge elettorale, i consigli provinciali in scadenza non sono rinnovati e le province sono rette da commissari di governo.