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Temi dell'attività Parlamentare

Norme in materia elettorale
Nel corso della XVI legislatura, la legge elettorale nazionale è stata oggetto, sia a livello parlamentare che attraverso lo strumento del referendum popolare, di diverse proposte di riforma, nessuna delle quali è andata a buon fine. Le elezioni del 24 e 25 febbraio si sono così svolte con il sistema proporzionale con soglie di sbarramento e premio di maggioranza, introdotto nel 2005. In prossimità delle elezioni è stato adottato un decreto-legge che ha previsto una consistente riduzione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali.
Il decreto-legge per le elezioni politiche del 2013
In prossimità della scadenza della legislatura, il Governo ha adottato il decreto-legge n. 223 del 2012, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 2013.
Le Camere hanno approvato, con modifiche, la legge di conversione del decreto, che modifica alcune fasi del procedimento elettorale applicabili esclusivamente alle elezioni politiche dell’anno 2013 e solo in caso di scioglimento anticipato delle Camere.

Le modifiche riguardano:

  • la riduzione ad un quarto del numero delle firme per la presentazione delle liste di candidati alla Camera e al Senato;
  • la modifica dei termini temporali di rimozione delle cause di ineleggibilità;
  • l’esercizio del diritto di voto di alcune categorie di cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio, quali i militari impiegati nelle missioni internazionali;
  • l’ammissione ai seggi elettorali degli osservatori internazionali dell’OSCE;
  • la disciplina dell’Anagrafe degli italiani all’estero.

Alcune delle disposizioni introdotte dal decreto-legge erano state adottate anche in occasione delle precedenti elezioni politiche del 2006 e del 2008.

Election day

L’art. 7 del decreto-legge n. 98/2011 ha introdotto in via generale il cd. election day, stabilendo, a decorrere dal 2012, lo svolgimento in un’unica data nell'arco dell'anno delle elezioni politiche, comunali, provinciali e regionali, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in caso di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa.
Se nel corso dell’anno si svolgono le elezioni del Parlamento europeo, le elezioni politiche, amministrative e regionali si effettuano nella data stabilita per le elezioni europee.

In precedenza, nel corso della XVI legislatura, diverse disposizioni hanno previsto l’abbinamento delle consultazioni elettorali da svolgere nel corso dell’anno, con l'obiettivo di contenere gli oneri finanziari e di limitare i disagi per la chiusura delle scuole sedi di seggio elettorale.
In particolare:
- il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, ha introdotto una disciplina volta a consentire lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee e delle elezioni amministrative del 2009, prevedendo, tra l’altro, lo svolgimento delle operazioni di voto, diversamente da quanto solitamente previsto, nelle giornate di sabato (dalle ore 15 alle ore 22) e domenica (dalle ore 7 alle ore 22);
- la legge 40/2009 ha consentito poi il contemporaneo svolgimento dei referendum da tenersi nel 2009 con i ballottaggi per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, prevedendo, per gli adempimenti comuni, l’applicazione della normativa sui referendum. A tal fine la legge ha disposto lo svolgimento dei referendum abrogativi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, introducendo così una deroga per il solo 2009, alla disciplina generale, in base alla quale la data del referendum deve essere fissata in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno;
- il decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131 ha abbinato il primo turno delle elezioni amministrative del 2010 con le elezioni regionali.

Esercizio del diritto di voto

Il decreto-legge 49/2008 ha introdotto il divieto di portare all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. La norma è volta a garantire la segretezza del voto.
La violazione del divieto è sanzionata penalmente, con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

La legge 46/2009 consente agli elettori affetti da gravissime infermità , tali che l'allontanamento dall'abitazione risulti impossibile, di esercitare il diritto di voto nella propria dimora. La legge amplia l’ambito di applicazione della disciplina introdotta dal D.L. 1/2006.

Il decreto legge 11 aprile 2011, n. 37 è intervenuto in materia di:

  • funzionamento delle Commissioni elettorali circondariali, prevedendo la designazione da parte del prefetto di funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti delle Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, al fine di assicurare in ogni caso il quorum funzionale degli organi (art. 1, comma 1);
  • agevolazioni di viaggio per gli elettori, introducendo un’agevolazione tariffaria per i viaggi aerei all’interno del territorio nazionale, pari al 40% del costo del biglietto di andata e ritorno, nella misura massima di 40 euro.
Le proposte di legge di riforma elettorale

Il lungo cammino delle proposte di riforma elettorale al Senato inizia nel dicembre 2008, con l‘esame da parte della Commissione Affari costituzionali di due proposte di legge di iniziativa popolare, limitate all’introduzione di norme di democrazia paritaria (A.S. 2 e abbinate), all’ampliamento delle cause di ineleggibilità ed alla reintroduzione del voto di preferenza (A.S. 3).

Dopo oltre un anno di interruzione, il dibattito riprende nel settembre 2010, con l’abbinamento di numerose altre proposte di riforma, e procede a fasi alterne; l’iter è segnato anche dalla pronuncia della Corte costituzionale sull’inammissibilità dei referendum in materia elettorale e dalle sollecitazioni del Presidente della Repubblica, che nel luglio 2012 invia una lettera ai presidenti delle Camere.

Le proposte all’esame della Commissione sono di contenuto variegato: alcune mantengono il sistema elettorale vigente, introdotto nel 2005, apportandovi alcune modifiche; altre prevedono il ripristino del sistema elettorale precedente al 2005; altre ancora propongono sistemi elettorali completamente nuovi. Diverse proposte, inoltre, introducono misure volte a garantire la rappresentanza di genere.

La Commissione Affari costituzionali del Senato approva, nella seduta dell’11 ottobre 2012, un testo unificato, che però non approda mai in Aula a causa dell’impossibilità di trovare un’intesa tra i diversi gruppi parlamentari.

I referendum in materia elettorale

Il 21 e 22 giugno 2009 si sono svolti tre referendum abrogativi in materia elettorale, che non hanno però raggiunto il quorum di partecipanti richiesto dall’art. 75 della Costituzione (maggioranza degli aventi diritto). Hanno infatti preso parte alla consultazione referendaria il 23,3 per cento degli aventi diritto per i primi due quesiti ed il 23,8 per cento per il terzo.
I primi due referendum erano volti a modificare le leggi elettorali di Camera e Senato  abrogando le disposizioni che permettono il collegamento di più liste in coalizioni. L’esito positivo avrebbe determinato l’attribuzione del premio di maggioranza alla lista singola – e non più alla coalizione di liste – che ottiene il maggior numero di voti.
Il terzo referendum era finalizzato a sopprimere la possibilità per un candidato di presentarsi in più circoscrizioni alle elezioni della Camera.

La Corte costituzionale ha invece dichiarato inammissibili due richieste di referendum popolare che prevedevano l’abrogazione della vigente disciplina per le elezioni politiche al fine di tornare all’applicazione del sistema elettorale precedentemente vigente (sentenza n. 13/2012).
Secondo la Corte, l’eventuale approvazione dei referendum avrebbe comportato la soppressione della vigente disciplina ma non la reviviscenza della normativa precedente, determinando una lacuna normativa non ammissibile in materia elettorale. Le leggi elettorali sono infatti leggi costituzionalmente necessarie, l'esistenza e la vigenza delle quali sono indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità delle Camere.

Elezioni regionali, amministrative ed europee e relativo contenzioso

Oggetto di intervento nel corso della XVI legislatura sono stati altresì i sistemi elettorali vigenti per le Elezioni regionali, per le elezioni comunali e per le elezioni europee.
Il nuovo sistema elettorale per le province risulta invece ancora in via di definizione.

Una riforma del contenzioso elettorale è stata infine operata dal nuovo Codice del processo amministrativo (libro IV, titolo VI: artt. 126-132), in base alla delega dell'art. 44 della L. 69/2009. Occorre precisare che tale delega prevedeva, tra i principi e criteri direttivi, l'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L’art. 126 del decreto delegato (D.Lgs. 104/2010) ha affidato al giudice amministrativo la giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, ma non all’elezione dei membri della Camera e del Senato. Come si legge nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo presentato alle Camere per il parere delle competenti commissioni parlamentari: il legislatore delegato non ha ritenuto di esercitare la delega sul punto, nonostante un tentativo operato in questo senso da parte della commissione redigente istituita presso il Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che i tempi serrati della fase preparatoria delle elezioni politiche - insuperabili per il vincolo posto dall'articolo 61 della Costituzione, che impone di espletare le elezioni politiche entro 70 giorni dal decreto presidenziale di scioglimento delle Camere - hanno sconsigliato di intraprendere la via della soppressione del procedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, indicata dalla commissione redigente (Atto del Governo n. 212).

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