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Temi dell'attività Parlamentare

I Codici della difesa
La disciplina della difesa e della sicurezza militare dello Stato, della politica e dell'organizzazione militare, e l'organizzazione e il funzionamento del Ministero della difesa e delle Forze armate sono state raccolte in un Codice dell'Ordinamento militare e in un Testo unico delle disposizioni regolamentari

In attuazione della legge n. 246 del 2005 che ha delineato una complessa procedura di semplificazione e di riordino della normativa vigente in Italia, sono stati emanati il Codice dell’Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed il Testo unico delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Tali provvedimenti hanno per oggetto la disciplina della difesa e della sicurezza militare dello Stato, della politica e dell'organizzazione militare e l’organizzazione e il funzionamento del Ministero della difesa e delle Forze armate. Sono escluse dall’ambito di applicazione del codice le disposizioni concernenti il Corpo della guardia di finanza, il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, l’Amministrazione della pubblica sicurezza, le Forze di polizia a ordinamento civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato gli atti in via definitiva il 12 marzo 2010. Il Codice e il Testo unico sono entrati in vigore il 9 ottobre 2010.

Il Codice è composto di 2272 articoli ed è articolato in nove libri. Per quanto riguarda, invece, il Testo unico regolamentare, tale provvedimento è organizzato su 1097 articoli complessivi suddivisi in nove libri e ricalca l'impostazione e la ripartizione del codice delle norme di rango primario.

Con l’entrata in vigore di tali atti (9 ottobre 2010) sono state conseguentemente abrogate circa 1085 norme di rango primario (leggi, decreti legge, regi decreti, decreti luogotenenziali, decreti legislativi) e circa 334 norme di rango secondarie (D.P.R., decreti ministeriali ed interministeriali e regi decreti). Ulteriori abrogazioni sono state successivamente disposte con i “provvedimenti correttivi” dei richiamati atti con i quali si è inteso eliminare residuali imperfezioni testuali; completare il riassetto delle fonti previgenti; recepire il cosiddetto jus superveniens, riferito a disposizioni di rango primario introdotte nell’ordinamento successivamente all’approvazione definitiva del Codice (12 marzo 2010).

Precedentemente alla loro approvazione, gli schemi dei due richiamati provvedimenti sono stati trasmessi alle Camere ed assegnati all’esame della Commissione bicamerale per la semplificazione la quale, pur incardinando i citati provvedimenti, non ne ha concluso l’esame. Si segnala, peraltro, che nelle premesse del decreto legislativo n. 66 del 2010 si dà conto dell’acquisizione della proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, presentata nella seduta del 24 febbraio 2010.

I decreti legislativi correttivi del Codice

Il 12 e il 19 ottobre 2011, le Commissioni difesa del Senato e della Camera hanno espresso valutazioni favorevoli con rilievi alla Commissione bicamerale per la semplificazione sullo schema di decreto legislativo n. 404 recante modifiche ed integrazioni al Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 20 del 2012). In seguito, il 18 gennaio 2012, anche la Commissione parlamentare per la semplificazione ha espresso parere favorevole con osservazioni.

Successivamente, il Governo ha presentato alle Camere un secondo schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 500) correttivo del richiamato Codice (decreto legislativo n.248 del 2012), sul quale la Commissione bicamerale per la semplificazione non ha espresso parere. Le Commissioni difesa della Camera e del Senato si sono, invece, rispettivamente, pronunciate nelle sedute del 3 e 10 ottobre 2012.

I richiamati provvedimenti sono stati motivati dal Governo in quanto necessari al fine eliminare errori materiali occorsi nella fase di redazione del codice, ovvero recepire le disposizioni primarie introdotte nell’ordinamento successivamente all’approvazione definitiva del Codice da parte del Consiglio dei Ministri”. Le modifiche hanno, infatti, teso ad:

  • eliminare residuali imperfezioni testuali;
  • completare il riassetto delle fonti previgenti;
  • recepire il cosiddetto jus superveniens, riferito a disposizioni di rango primario introdotte nell’ordinamento successivamente all’approvazione definitiva del Codice (12 marzo 2010).

In entrambi i casi le correzioni sono state apportate in virtù della delega conferita al Governo dal comma 18 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 con il quale si è prevista la possibilità di adottare disposizioni di riassetto (oltre che integrative o correttive) dei decreti legislativi di semplificazione” adottati ai sensi del comma 14 del citato articolo 14 della legge n. 28 del 2005, tra i quali rientra per l’appunto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (codice dell’ordinamento militare).

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 14 della legge n. 246/2005 (legge di semplificazione per il 2005), ha previsto una complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente. In particolare, il comma 14 del citato art. 14 ha previsto l’adozione, entro il 16 dicembre 2009, di decreti legislativi volti ad individuare le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, con la conseguente abrogazione generalizzata della restante legislazione a decorrere dal 16 dicembre 2010. Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, emanato in attuazione di tale delega, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" del 14 dicembre 2009; esso fa salvi circa 2.400 atti normativi di rango primario anteriori al 1°gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Il comma 15 del medesimo articolo dispone che i decreti legislativi di cui al comma 14 possano provvedere non solo alla individuazione delle disposizioni legislative statali vigenti ma anche alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

I Regolamenti correttivi del Testo unico

Il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare è stato, invece, modificato con il D.P.R. n. 270 del 15/12/2010 (Atto del Governo n. 255), sul quale si sono espresse, alla Camera le commissioni I (20-10-2010), IV (20-10-2010) e V (6-10-2010) e,al Senato, le commissioni I (5 ottobre 2010) e IV (12 ottobre 2010). 

Il T.U. è stato, altresì, modificato dal D.P.R. n. 40 del 2012 (non trasmesso alle Camere) e dal D.P.R. n. 191 del 2012 (atto del Governo n. 472), concernente, in generale, la riorganizzazione del Ministero della difesa.

Nello specifico, il D.P.R. n. 270 del 2010 ha operato taluni interventi necessari a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194. Nello specifico, il provvedimento ha collocato parte degli interventi di riduzione imposti dalle predette disposizioni normative nell'ambito di una contestuale ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale realizzata attraverso il trasferimento delle funzioni delle tre Direzioni generali tecniche (Terrarm, Navarm e Armaereo) all'interno del Segretariato generale nonché di una ridistribuzione delle competenze della Direzione generale della sanità militare tra l'area del Segretariato generale e delle Direzioni generali e le strutture dipendenti dallo Stato maggiore della difesa. Si è provveduto, inoltre, sia alla riduzione di 32 posizioni di livello dirigenziale non generale, di cui 16 civili e 16 militari, sia a una riduzione del personale non dirigenziale civile nella misura di 3.840 unità di cui 10 appartenenti all'Area 3 e 3.830 all'Area 2.

Successivamente, il D.P.R. n. 191 del 2012, concernente, in generale, la riorganizzazione del Ministero della difesa, ha novellato il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa. Il provvedimento, in particolare, ha dato attuazione a quanto da ultimo richiesto dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, laddove, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di:

1)     ridimensionare i propri assetti organizzativi attraverso ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al dieci per cento,

2)     ridimensionare le dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico.

Si tratta di ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche rispetto a quelle previste da analoghi provvedimenti intervenuti nel biennio 2008-2009 che hanno interessato, tra gli altri, il Ministero della difesa (v. articolo 74, commi 1, lettere da a) a c) e 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e, successivamente, articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

Il regolamento in esame ha provveduto quindi:

  • alla ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale;
  • alla riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  • alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del ministero della difesa.
  • alla riduzione della consistenza del contingente di personale di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Sullo schema di D.P.R. n. 191 del 2012 si sono espresse alla Camera le Commissioni I (7/6/2012), IV (6-6-2012) e V (5-06-2012) e al Senato la Commissione IV (7/6/2012).