Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

Strumento di esplorazione della sezione Documenti Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Temi dell'attività Parlamentare

Semplificazioni per le imprese
Il tema della semplificazione dei rapporti tra l'attività d'impresa e l'amministrazione è stato oggetto di numerosi interventi nel corso della XVI Legislatura, considerato che l'eccesso di oneri amministrativi è ritenuta una delle cause di svantaggio competitivo del Paese nel contesto europeo.

Il Legislatore è intervenuto nel corso della XVI Legislatura sul tema con numerose disposizioni che hanno riguardato, in generale, i rapporti tra la pubblica amministrazione ed i privati, ed in particolare, la disciplina dei rapporti con le imprese.

A tal fine, di particolare rilevanza risulta la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della libertà d'impresa e lo Statuto delle imprese. Il provvedimento dà seguito ai principi enucleati nello Small Business Act per l'Europa, soprattutto laddove postula interventi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese, anche attraverso la configurazione di un'Amministrazione recettiva, più permeabile, cioè, alle esigenze delle imprese. La legge 180/2011 definisce come principi generali il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo ed in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, anche attraverso la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e la partecipazione delle stesse alla definizione delle politiche pubbliche.

Tali principi vengono poi declinati nel Capo II, intitolato ai Rapporti con le istituzioni, dove si prevede che:

  • lo Stato, le regioni e gli enti locali sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prevedendo, tra l'altro, che l'analisi d'impatto della regolazione (AIR) debba dar conto della valutazione di impatto sulle piccole e medie imprese degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti a carico delle imprese. Le regioni e gli enti locali debbono a tal fine istituire ll'ufficio responsabile del coordinamento di tali attività o, in mancanza, avvalersi del sistema della camere di commercio;
  • le pubbliche amministrazioni pubblichino sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte, l'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo della richiesta;
  • ogni nuovo regolamento o provvedimento amministrativo che regola l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori deve recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese. I medesimi atti dovranno essere pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo modalità che sono state definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n.252;
  •  negli atti che regolano l'esercizio dei poteri in esame non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento allo stesso arco temporale (compensazione degli oneri amministrativi);
  • le certificazioni relative alle imprese devono essere comunicate dalle stesse al registro delle imprese, anche tramite le agenzie per le imprese, e sono inserite dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Le pubbliche amministrazioni possono accedere gratuitamente in via telematica al registro delle imprese previa comunicazione da parte delle stesse imprese del codice di iscrizione al registro; non possono richiedere alle imprese copie di documentazione già presenti nel registro;
  • le certificazioni sui prodotti, processi ed impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione o da società abilitate sostituiscono la verifica da parte della pubblica amministrazione, fatti salvi i profili penali;
  • nell'ambito dell'attività di verifica, le pubbliche amminsitrazioni non possono richiedere alle imprese adempimenti ulteriori rispetto a quelli comunicati alle camere di commercio ogni anno in riferimento all'elenco delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa; la conclusione del procedimento non può essere sospesa per più di una volta, ed in ogni caso, non può essere superiore ad un periodo di trenta giorni; l'attività dell'impresa non può comunque essere sospesa fatti salvi casi di gravi difformità;
  • in materia di appalti pubblici, lo Stato, le regioni e gli enti locali sono tenuti a rendere disponibili, sui propri siti istituzionali, le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica, ed in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea. Per favorire le micro, piccole e medie imprese, le pubbliche amministrazioni: suddividono gli appalti in lotti o lavorazioni evidenziando la possibilità di subappalto e garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti tramite bonifico bancario; incentivano l'accesso agli appalti delle aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese, privilegiando le associazioni temporanee di impresa; facilitano l'accesso delle PMI agli appalti pubblici di fornitura dei servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Le PMI che partecipano alle gare di appalto possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità; la p.a. chiederà, in tal caso, solo all'impresa aggiudicataria di comprovare il possesso dei requisiti. E' fatto divieto di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di appalto requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto di contratto.

 

E' stata, poi, attuata una riforma complessiva della disciplina relativa allo Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), struttura chiamata a fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni interessate nei procedimenti di avvio d'impresa; particolarmente rilevante l'introduzione dell'obbligo di presentare tutte le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati esclusivamente in modalità telematica. Sono stati, poi, approvati i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati, chiamati Agenzie per le imprese, che provvedono all'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'avvio dell'attività di impresa.  

Ulteriore significativo intervento in materia di semplificazioni è stata la sostituzione della Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), che consente di avviare immediatamente l'attività d'impresa depositando una serie di certificazioni sostitutive di provvedimenti autorizzativi. L'attività imprenditoriale può iniziare nello stesso momento in cui è presentata la SCIA; l'amministrazione competente è tenuta a svolgere i controlli entro 60 giorni dalla data di deposito della documentazione. La segnalazione non può essere utilizzata quando i provvedimenti riguardano: vincoli ambientali, paesaggistici e culturali; atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, alla giustizia, all'amministrazione delle finanze, e ad atti imposti dalla normativa comunitaria. Con taluni provvedimenti approvati nel corso della XVI Legislatura è stata estesa la possibilità di presentare la segnalazione di inizio attività per l'attività di: estetista, di somministrazione di alimenti e bevande, nei limiti previsti dalla normativa, esercizi di vicinato, spacci interni, vendita per mezzo di apparecchi automatici, intermediazione commerciale e di affari, attività di rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere e acconciatore.

Diverse norme hanno, poi, autorizzato il Governo a semplificare i procedimenti e le norme relative all'esercizio dell'attività d'impresa. In molti casi il termine previsto, il 31 dicembre 2012, è spirato senza che il potere attribuito al Governo sia stato realmente esercitato.

Il decreto-legge n. 78/2010 ha autorizzato il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle piccole e medie imprese. In attuazione di tale autorizzazione sono stati emanati il D.P.R. 1 agosto 2011, n.151, recante regolamento sulla semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi e il D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227, recante regolamento per la semplificazione di adempimenti in materia ambientale gravanti sulle imprese.

Il decreto-legge 138/2011 ha previsto (art. 3, co. 1) il principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Con il comma 3 si prevedeva la soppressione, al 30 settembre 2012, di tutte le disposizioni statali incompatibili con il sopramenzionato principio, con diretta applicazione dgli istituti della segnalazione di inizio attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. La Corte costituzionale, con sentenza n. 200/2012, ha dichiarato l'illegittimità del comma 3 rilevando, tra l'altro, che l'automatica soppressione delle norme incompatibili avrebbe generato una grave incertezza normativa.

Ulteriore importante provvedimento in tema di semplificazione degli oneri burocratrici è stato il decreto-legge n. 5/2012 che ha previsto:

  • la possibilità di attivare con specifiche convenzioni percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le attività delle imprese, individuando "zone a burocrazia zero";
  • l'adozione di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti lattività d’impresa, compresa quella agricola. Tra questi, il Governo è stato autorizzato ad individuare le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con o senza asseverazioni, a mera comunicazione e del tutto libere. Tali provvedimenti non risultano emanati entro il termine previsto dell 31 dicembre 2012;
  • l'adozione di uno o più regolamenti di delegificazione per semplificare le procedure di controllo sulle imprese (esluse le attività di controllo in materia fiscale e finanziaria, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) ; l'emanazione di tali provvedimenti non è avvenuta nel termine previsto del 31 dicembre 2012;
  • infine è stata prevista l'acquisizione d'ufficio da parte delle amministrazioni pubbliche del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia.